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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 26/05/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
1) Dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) Dott.ssa Federica Rende Consigliere,
3) Dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.715/2018 vertente
TRA
con Sede Legale in Milano, p.zza Tre Torri n. 1; partita IVA, codice Parte_1
fiscale e Registro Imprese di Milano n. rappresentata e difesa congiuntamente e/o P.IVA_1
disgiuntamente dagli Avv.ti Francesca Gilardi dello Studio Legale Associato Belloni - Gilardi -
Salami di Milano e dall'Avv. Antonino Gangemi del Foro di Reggio Calabria presso lo Studio del quale ultimo in Reggio Calabria, alla via P. Foti n. 1 è elettivamente domiciliata giusta procura speciale in calce all'atto di citazione di primo grado
Appellante
CONTRO
nato a [...] il [...] cod. fisc. Controparte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Germanò, con studio legale in Palmi (RC) alla Via Toselli
n° 14, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria alla Via Dalmazia n° 64, scala C presso lo studio legale dell'Avv. Antonello Enrico Chindamo
Appellato
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...], CP_2
1 snc
Appellato contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n° 554/2018 del 05/06/2018 avente ad oggetto la domanda di ingiustificato arricchimento.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. con atto di citazione ritualmente notificato ha adito innanzi al Tribunale di Controparte_1
Palmi l' sul presupposto di aver consegnato l'assegno circolare n. Parte_1
6063155800-00 trotto sulla Banca Monte dei Paschi di Siena di €. 20.000,00 emesso a favore di nelle mani di tale Parte_1 CP_2
Detto assegno è stato versato ed incassato, in data 09.01.2014, sul conto di Parte_1
acceso presso la filiale del Banco di Napoli – Intesa San Paolo – sede di Bagnara Calabra, giusta dichiarazione del direttore della filiale, dott.ssa . All'incasso dell'assegno non è Persona_1
seguita la consegna dei documenti relativi alla polizza sottoscritta dallo stesso attore, ne è seguita la restituzione della somma versata.
Conseguentemente, dopo aver tentato, in via stragiudiziale, di addivenire ad un accordo e non avendolo trovato, ha chiamato in giudizio l' per sentirla Controparte_1 Parte_1
dichiarare responsabile, ex art. 2049 c.c. e art. 2043 c.c., per la mancata consegna della polizza assicurativa, che avrebbe garantito gli interessi semestrali/annuali in rapporto al capitale investito e,
quindi, una rivalutazione monetaria nel tempo. Chiedeva, quindi, la condanna dell'
[...]
alla restituzione della somma incassata, invocando anche l'art. 2041 c.c. Parte_1
Si costituiva la chiedendo in via preliminare di essere autorizzata alla Parte_1
chiamata in causa di dal quale essere manlevata in caso di soccombenza;
esponeva CP_2
2 di aver presentato denuncia-querela nei confronti del sig. chiedeva, nel merito, il rigetto delle CP_2
pretese attoree.
Il sig. citato a seguito di autorizzazione del Tribunale, non si costituiva in giudizio. CP_2
Con la sentenza impugnata, il Giudice di primo grado accoglieva la domanda proposta dal sig. CP_1
e condannava la compagnia assicurativa, rigettando la domanda di manleva, alla
[...]
corresponsione della somma di € 20.000,00 oltre interessi nella misura legale e rivalutazione monetaria con decorrenza dal 24.02.2015 sino al soddisfo ed al pagamento delle spese processuali.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la lamentando: “1° Parte_1
motivo – Carenza di motivazione su alcuni fatti decisivi per il giudizio;
2° motivo – Il mancato
indebito arricchimento e, conseguentemente, violazione e falsa applicazione dell'art. 1227 c.c.; 3°
motivo: violazione e falsa applicazione della normativa in merito alla decorrenza degli interessi;
4°
motivo: violazione e falsa applicazione delle norme in materia di manleva.”
Si costituiva in giudizio il sig. , chiedendo di rigettare l'appello proposto dalla Controparte_1
poiché infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare Parte_1
integralmente la sentenza di primo grado n° 554/2018 del Tribunale Civile di Palmi, con il favore delle spese di lite.
Con ordinanza del 25/10/2024, a scioglimento della riserva dell'udienza del 07/10/2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dichiara la contumacia del il quale benché regolarmente citato non CP_2
si è costituito in giudizio.
Invero, con riferimento al primo motivo di appello l'appellante eccepisce l'erroneità e l'ingiustizia della sentenza impugnata, atteso che a suo dire, il giudice di prime cure avrebbe erroneamente interpretato le risultanze istruttorie giungendo ad una decisione illogica, non con- forme a diritto e
3 quindi palesemente errata.
In realtà, la sentenza impugnata, risulta corretta, sia sotto il profilo del dispositivo che della motivazione.
Il Tribunale ha effettuato un'attenta valutazione e ricostruzione dei fatti sottoposti al suo esame ed ha correttamente inquadrato la fattispecie nelle norme di diritto che disciplinano la materia, dandone adeguata ed esaustiva contezza.
Si rileva, infatti, che la domanda proposta dall'attore era diretta ad ottenere la condanna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 c.c. e/o dell'art.2041 c.c., di alla restituzione della Controparte_3
somma di euro 20.000,00 ovvero quell'altra che fosse risultata dovuta all'esito dell'istruttoria in quanto indebitamente ritenuta.
Esaminando e giudicando sul caso concreto, il giudice di primo grado ha chiaramente esposto e fatti propri i principi di diritto secondo i quali “colui che ha eseguito un pagamento non dovuto ha il diritto
di ripetere ciò che ha pagato, oltre gli interessi e la rivalutazione” (art. 2033 c.c.).
Secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, ripreso anche dal primo giudice, gli elementi da accertare ai fini della configurabilità della responsabilità ex artt.2033
e 2041 c.c., sono il pagamento e la non doverosità dello stesso.
Va qualificata, infatti, come ripetizione di indebito, ai sensi dell'art. 2033 c.c., qualunque domanda avente ad oggetto la restituzione di somme pagate sulla base di un titolo inesistente, sia nel caso di inesistenza originaria, che di inesistenza sopravvenuta o di inesistenza parziale. (Cass.7897/14)
Il Tribunale, in conformità alle leggi in materia, ha dunque fatto corretta applicazione dell'orientamento dei giudici di merito e di legittimità in tema d'indebito oggettivo. Ed infatti, nel corpo della sentenza pronunciata dal Tribunale di Palmi, il primo giudice ha delineato le caratteristiche indispensabili del precetto normativo in materia riconoscendo, nell'attore, colui che ha effettuato una prestazione non dovuta, e da tale corretta premessa, supportata da fondati elementi probatori emersi nel corso del giudizio, il primo giudice ha tratto la conseguenza che avendo Pt_1
4 ricevuto il pagamento, ha l'obbligo di restituire quanto indebitamente percepito.
La questione oggetto del procedimento de quo, giustamente ha trovato collocazione giuridica nell'art. 2033 c.c. che appunto disciplina con l'azione restitutoria l'obbligazione insorta tra il solvens ed il destinatario del pagamento privo di causa acquirendi.
I precetti che scaturiscono dalla Cassazione, rilevano la legittimità della sentenza oggi impugnata.
Nella vicenda di giudizio si rileva la sussistenza dei presupposti, richiamati dalla normativa in materia, individuabili il primo nell'avvenuta erogazione in favore di della somma Controparte_3
di euro 20.000,00 e il secondo nella circostanza che quest'ultima ha incassato la suddetta somma di denaro, senza effettuare la dovuta controprestazione, pertanto la Compagnia assicurativa non aveva e non ha alcun diritto di percepire, né di trattenere, quanto corrispostole. A conferma di tale assunto,
si trascrive una significativa massima della Suprema Corte “chi, con una condotta concludente,
percepisce e preleva delle somme di denaro non dovute, acquista la qualità di accipiens e, con essa,
l'obbligo di restituire il malo acquisto.” (Cass. 17705/16).
A conferma della fondatezza delle richieste avanzate dal sig. depone la documentazione CP_1
depositata a sostegno delle motivazioni addotte da parte appellata ed è significativa laddove è emerso come il nella sua qualità di promotore finanziario di all'epoca dei CP_2 Controparte_3
fatti, in sede di interrogatorio formale confermava quanto dedotto dall'attore. Inoltre, lo stesso CP_2
sempre in sede di interrogatorio riferiva ““...Preciso che all'epoca c'era un portafoglio di polizze
sulle quali venivano incamerate le somme investite dai clienti. Preciso anche che la polizza dello
rientrava fra quelle polizze per le quali le somme investite erano state accantonate in un CP_1
portafoglio, con l'accordo tacito dell'azienda, al fine della successiva restituzione al cliente “”
Le dette dichiarazioni trovano, conferma nella summenzionata documentazione ove risulta come sul retro dell'assegno consegnato al vi sia apposto il timbro dell' , con apposita CP_2 Controparte_3
sigla, timbro rappresentante la prova della riconducibilità alla società appellante del prodotto finanziario promesso.
5 Nel caso in esame, il Giudice di prime cure ha correttamente esaminato la documentazione versata in atti, dando rilievo ed evidenza ai documenti che interessano per ambito temporale e attinenza, i pagamenti di cui l'attore chiedeva la restituzione, in quanto indebitamente percepiti dalla Compagnia
assicurativa.
Con riferimento al secondo motivo di appello, l'appellante evidenzia che “è da escludersi che i fatti
per cui è causa abbiano determinato un arricchimento per la Compagnia astrattamente rilevante ai
sensi dell'art. 2041 e 2033 c.c.” e che “tutti gli importi versati nelle proprie casse, anche quelli
astrattamente corrispondenti ai vaglia postali esibiti per la prima volta solo in questa sede (sul che
infra), non sono rimasti privi di “imputazione” e ad ogni versamento è corrisposta una registrazione
su polizze attive, effettuata evidentemente da chi li ha materialmente riscossi, ovvero dal il che CP_2
esclude la configurabilità di una qualsivoglia forma di indebito a carico di considerato che Pt_1
– come emerge dalla denuncia sopra citata – il ha trattenuto per sé in numerosi casi i premi CP_2
versatigli in contanti”
A tal proposito si rileva che la girata degli assegni reca il timbro e la firma della Compagnia
Assicurativa, oltre al timbro “valuta per l'incasso” Banco di Napoli da parte della banca negoziatrice che ha accettato il versamento sul conto corrente di e ciò a conferma che gli assegni in Pt_1
questione sono stati incassati dall'appellante, quale, unica e sola beneficiaria del titolo non trasferibile, e non già dal soggetto intermediario e non intestatario dell'assegno CP_2
intrasferibile. Su questo specifico aspetto, è d'obbligo ricordare come l'art.43, comma 1, legge bancaria, prevede a tutela della certezza del pagamento eseguito con assegno non trasferibile, che l'assegno munito di clausola “non trasferibile” non può essere pagato se non al prenditore del titolo
(ovvero accreditato sul suo conto corrente) ed al banchiere girato per l'incasso. Come evidenziato in giurisprudenza tale disposizione è posta a presidio della sicurezza del pagamento degli assegni non trasferibili, ponendo il prenditore al riparo dagli effetti dello spossessamento ed impedendo la riscossione a chi sia venuto in possesso del titolo attraverso lo smarrimento ovvero la sottrazione.
6 È da ritenere dunque che, non altri, se non la beneficiaria dell'assegno, , avrebbe Controparte_3
potuto incassare il titolo emesso a favore della Compagnia assicurativa.
La convenuta Compagnia Assicurativa, odierna appellante, d'altro canto, nel merito, non ha allegato ed offerto prova contraria rispetto alle circostanze documentate dall'attore.
Si evidenzia altresì, con riferimento alla presunta imputabilità dei pagamenti all'attivazione di polizze, che l'astratta corrispondenza tra gli importi versati e l'attivazione di servizi assicurativi non costituisce prova della causa giustificativa del pagamento invero, per giurisprudenza consolidata, “nel
giudizio di indebito oggettivo, qualora l'attore invoca l'inesistenza di un titolo giustificativo del
pagamento, ha l'onere di allegare (ma non di provare essendo impossibile) l'inesistenza di qualsiasi
titolo giustificativo del pagamento, sarà onere del convenuto dimostrare che il pagamento era
sorretto da uno giusta causa” (Cass. tt.19902/2015).
Nel caso di specie, poiché, siamo in presenza di un'insussistenza assoluta della causa originaria giustificativa del pagamento eseguito in favore di risulta evidente l'impossibilità di provare Pt_1
un fatto inesistente.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha precisato, con orientamento consolidato, che “proposta
domanda di ripetizione dell'indebito, l'attore ha quindi l'onere di provare l'inesistenza di una giusta
causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore del convenuto, ma solo con riferimento ai
rapporti specifici tra essi intercorsi e dedotti in giudizio costituendo una probatio diabolica esigere
dall'attore la dimostrazione dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra solvens e
accipiens” (Corte di Cassazione n.1734/2011).
Con riferimento alla denuncia-querela presentata nei confronti del sig. e depositata CP_2
dall'appellante, si evidenzia che la stessa non vale ad escludere la responsabilità della Compagnia
assicurativa, che rileva per il solo fatto che l'agente operasse nell'attività su incarico di quest'ultima.
Dovendosi ritenere che la responsabilità della Compagnia assicuratrice per il fatto illecito del proprio dipendente ricorre ogni qual volta sia riscontrabile tra le mansioni affidate a quest'ultimo ed il suo
7 comportamento dannoso un nesso di occasionalità necessaria che non viene meno in ipotesi di infedeltà all'incarico e deve ritenersi sussistente anche se il promotore ha agito oltre i limiti delle sue incombenze o trasgredendo gli ordini ricevuti o addirittura con dolo.
Detta circostanza che, in primo grado, è stata dichiarata dalla stessa parte appellante, che ha riconosciuto nel il proprio mandatario, non necessita di trovare conferma in altre fonti CP_4
di prova.
Nel merito dell'indagine espletata risulta provata, dunque, la circostanza relativa all'attività di
[...]
che nel periodo di riferimento, pacificamente agiva quale agente della CP_4 Controparte_3
e che, nella sua attività, egli utilizzava i moduli, i contratti e i segni distintivi della Compagnia (logo dell'assicurazione, nome e timbro).
Con riferimento al presunto “concorso colposo dell'attore”, ipotizzato dalla Compagnia si rileva che il sig. ha consegnato al promotore della Compagnia, sig. delle somme di CP_1 CP_2
denaro con modalità conformi a quelle con cui quest'ultimo sarebbe stato legittimato a riceverle,
ovvero assegno intestato alla Compagnia Assicurativa, per l'acquisto di un prodotto assicurativo/finanziario intermediato dalla compagnia madre. Sebbene l'intermediario possa sempre provare che vi sia stata una consapevole acquiescenza o, addirittura, una collusione del cliente alla violazione delle regole di condotta, da parte del promotore, si esclude che la consegna di denaro a mezzo assegno non trasferibile intestato alla abbia generato l'indebita appropriazione Controparte_3
di dette somme da parte del promotore, e, quindi, ciò preclude la possibilità d'invocare la responsabilità solidale del cliente investitore . Controparte_1
Anche in sede di appello mancano, dunque, i motivi specifici previsti dall'art. 1227 c.c. per poter dichiarare colposa la condotta dell'attore nella vicenda cui è giudizio, dal momento che il concorso di colpa soggiace a precise regole e tali presupposti nella controversia che ci occupa non ricorrono.
Quanto al terzo dei motivi di gravame relativo al riconoscimento da parte del Tribunale di una decorrenza degli interessi sulla somma dovuta non dal giorno della domanda giudiziale ma dal
8 24.02.2015, deducendo l'appellante che il Giudice del primo grado non avrebbe fatto corretta applicazione della normativa in merito alla, decorrenza degli interessi.
La doglianza è infondata, invero la condotta della Compagnia è risultata contraria ai canoni di correttezza e buona fede, atteso che la stessa ha ricevuto la diffida volta ad ottenere il rimborso e, ciò
nonostante, non ha provveduto a restituire quanto dovuto.
Pertanto, correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto fondato, perché provato dalla documentazione in atti, il diritto dell'attore ad ottenere la rifusione della somma versata, pari ad euro
20.000,00 oltre interessi dal giorno del ricevimento della lettera raccomandata con la quale si richiedeva la restituzione di quanto incassato.
Al proposito, giova evidenziare che secondo l'orientamento consolidato della più uniforme e costante giurisprudenza di legittimità, lo stato oggettivo di mala fede concerne lo stato soggettivo di chi riceve l'indebito, nella conoscenza dell'inesistenza di un suo diritto al pagamento. (Cass.n.2814/1995; Corte
Appello Bari sent.167/09).
Va evidenziato, in ogni caso, che avverso le argomentazioni della sentenza impugnata, parte appellante, non ha addotto elementi specifici di segno contrario, dai quali potere inferire la buona fede della Compagnia, avendo solamente asserito di essere stata “vittima” delle irregolarità poste in essere dal senza tuttavia offrire prova di quanto affermato. CP_2
Ed infatti, la denuncia-querela, allegata al fascicolo della Compagnia appellante non è sufficiente a dimostrare una esclusiva responsabilità dell'agente dipendente di nell'appropriazione CP_2 Pt_1
delle somme investite dal non risultando alcuna sentenza passata in giudicato che attesti CP_1
l'appropriazione o distrazione di tali somme da parte del Promotore. (Tribunale di Palmi sentenza n.795/2019).
Con riferimento al quarto motivo di gravame relativo al presunto illegittimo rigetto in primo grado della domanda di manleva avanzata dalla Compagnia, si rileva che le argomentazioni dedotte
9 dall'appellante risultano prive di supporto giuridico e come tali insufficienti a suffragare giuridicamente la domanda di garanzia sulla prospettata responsabilità del sig. CP_2
Invero, alla luce di quanto in atti, nulla è emerso circa l'esclusione di responsabilità in capo all'odierna appellante, ed anzi, l'attività istruttoria si è rivelata di segno completamente opposto alle deduzioni della Compagnia: è stato dimostrato che è stata e non il sig. ad Controparte_3 CP_2
avere incassato l'assegno non trasferibile, a suo favore emesso dal . Il mandatario Controparte_1
della Compagnia, nella vicenda che interessa, ha fatto solo da tramite tra la società per conto della quale operava e il cliente/investitore.
Il Giudice del Tribunale Civile di Palmi ha pertanto giustamente ritenuto di non dovere accogliere la domanda di manleva avanzata dalla Compagnia.
Alla luce di quanto fin qui esposto, corretta e ben motivata appare la sentenza impugnata che deve essere confermata.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite, deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22
(valore da € 5.201 a € 26.000 valori medi per fase studio (€. 1.134,00), introduttiva (€. 921,00) e decisionale (€. 1.911,00) e minimi per la fase istruttoria/trattazione (€. 922,00), stante la minima attività svolta in questa fase, Cass. n. 31884/18, 19989/21).
Trattandosi di impugnazione proposta con citazione successiva al 01.01.2013, va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17,
L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
L'espressione <> va riferita alla proposizione dell'impugnazione,
indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento
10 per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà
inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di introduzione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data 16 gennaio 2007, ma l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”. (Cass. civ. sez. II,
25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da disattesa ogni contraria Parte_1
domanda, eccezione e difesa, così decide:
1) rigetta l'appello proposto;
2) conferma la sentenza n° 554/2018 emessa dal Tribunale Palmi in data 05/06/2018;
3) condanna l'appellante, al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi €. 4.888,00, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge da distrarre in favore del procuratore di parte appellata che ha reso la dichiarazione di rito.
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso
11 una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso nella camera di consiglio del 14/04/2025.
Il Giudice Ausiliario relatore La Presidente
(Dott. Salvatore Catalano) (Dott.ssa Patrizia Morabito)
12
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
1) Dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) Dott.ssa Federica Rende Consigliere,
3) Dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.715/2018 vertente
TRA
con Sede Legale in Milano, p.zza Tre Torri n. 1; partita IVA, codice Parte_1
fiscale e Registro Imprese di Milano n. rappresentata e difesa congiuntamente e/o P.IVA_1
disgiuntamente dagli Avv.ti Francesca Gilardi dello Studio Legale Associato Belloni - Gilardi -
Salami di Milano e dall'Avv. Antonino Gangemi del Foro di Reggio Calabria presso lo Studio del quale ultimo in Reggio Calabria, alla via P. Foti n. 1 è elettivamente domiciliata giusta procura speciale in calce all'atto di citazione di primo grado
Appellante
CONTRO
nato a [...] il [...] cod. fisc. Controparte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Germanò, con studio legale in Palmi (RC) alla Via Toselli
n° 14, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria alla Via Dalmazia n° 64, scala C presso lo studio legale dell'Avv. Antonello Enrico Chindamo
Appellato
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...], CP_2
1 snc
Appellato contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n° 554/2018 del 05/06/2018 avente ad oggetto la domanda di ingiustificato arricchimento.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. con atto di citazione ritualmente notificato ha adito innanzi al Tribunale di Controparte_1
Palmi l' sul presupposto di aver consegnato l'assegno circolare n. Parte_1
6063155800-00 trotto sulla Banca Monte dei Paschi di Siena di €. 20.000,00 emesso a favore di nelle mani di tale Parte_1 CP_2
Detto assegno è stato versato ed incassato, in data 09.01.2014, sul conto di Parte_1
acceso presso la filiale del Banco di Napoli – Intesa San Paolo – sede di Bagnara Calabra, giusta dichiarazione del direttore della filiale, dott.ssa . All'incasso dell'assegno non è Persona_1
seguita la consegna dei documenti relativi alla polizza sottoscritta dallo stesso attore, ne è seguita la restituzione della somma versata.
Conseguentemente, dopo aver tentato, in via stragiudiziale, di addivenire ad un accordo e non avendolo trovato, ha chiamato in giudizio l' per sentirla Controparte_1 Parte_1
dichiarare responsabile, ex art. 2049 c.c. e art. 2043 c.c., per la mancata consegna della polizza assicurativa, che avrebbe garantito gli interessi semestrali/annuali in rapporto al capitale investito e,
quindi, una rivalutazione monetaria nel tempo. Chiedeva, quindi, la condanna dell'
[...]
alla restituzione della somma incassata, invocando anche l'art. 2041 c.c. Parte_1
Si costituiva la chiedendo in via preliminare di essere autorizzata alla Parte_1
chiamata in causa di dal quale essere manlevata in caso di soccombenza;
esponeva CP_2
2 di aver presentato denuncia-querela nei confronti del sig. chiedeva, nel merito, il rigetto delle CP_2
pretese attoree.
Il sig. citato a seguito di autorizzazione del Tribunale, non si costituiva in giudizio. CP_2
Con la sentenza impugnata, il Giudice di primo grado accoglieva la domanda proposta dal sig. CP_1
e condannava la compagnia assicurativa, rigettando la domanda di manleva, alla
[...]
corresponsione della somma di € 20.000,00 oltre interessi nella misura legale e rivalutazione monetaria con decorrenza dal 24.02.2015 sino al soddisfo ed al pagamento delle spese processuali.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la lamentando: “1° Parte_1
motivo – Carenza di motivazione su alcuni fatti decisivi per il giudizio;
2° motivo – Il mancato
indebito arricchimento e, conseguentemente, violazione e falsa applicazione dell'art. 1227 c.c.; 3°
motivo: violazione e falsa applicazione della normativa in merito alla decorrenza degli interessi;
4°
motivo: violazione e falsa applicazione delle norme in materia di manleva.”
Si costituiva in giudizio il sig. , chiedendo di rigettare l'appello proposto dalla Controparte_1
poiché infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare Parte_1
integralmente la sentenza di primo grado n° 554/2018 del Tribunale Civile di Palmi, con il favore delle spese di lite.
Con ordinanza del 25/10/2024, a scioglimento della riserva dell'udienza del 07/10/2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dichiara la contumacia del il quale benché regolarmente citato non CP_2
si è costituito in giudizio.
Invero, con riferimento al primo motivo di appello l'appellante eccepisce l'erroneità e l'ingiustizia della sentenza impugnata, atteso che a suo dire, il giudice di prime cure avrebbe erroneamente interpretato le risultanze istruttorie giungendo ad una decisione illogica, non con- forme a diritto e
3 quindi palesemente errata.
In realtà, la sentenza impugnata, risulta corretta, sia sotto il profilo del dispositivo che della motivazione.
Il Tribunale ha effettuato un'attenta valutazione e ricostruzione dei fatti sottoposti al suo esame ed ha correttamente inquadrato la fattispecie nelle norme di diritto che disciplinano la materia, dandone adeguata ed esaustiva contezza.
Si rileva, infatti, che la domanda proposta dall'attore era diretta ad ottenere la condanna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 c.c. e/o dell'art.2041 c.c., di alla restituzione della Controparte_3
somma di euro 20.000,00 ovvero quell'altra che fosse risultata dovuta all'esito dell'istruttoria in quanto indebitamente ritenuta.
Esaminando e giudicando sul caso concreto, il giudice di primo grado ha chiaramente esposto e fatti propri i principi di diritto secondo i quali “colui che ha eseguito un pagamento non dovuto ha il diritto
di ripetere ciò che ha pagato, oltre gli interessi e la rivalutazione” (art. 2033 c.c.).
Secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, ripreso anche dal primo giudice, gli elementi da accertare ai fini della configurabilità della responsabilità ex artt.2033
e 2041 c.c., sono il pagamento e la non doverosità dello stesso.
Va qualificata, infatti, come ripetizione di indebito, ai sensi dell'art. 2033 c.c., qualunque domanda avente ad oggetto la restituzione di somme pagate sulla base di un titolo inesistente, sia nel caso di inesistenza originaria, che di inesistenza sopravvenuta o di inesistenza parziale. (Cass.7897/14)
Il Tribunale, in conformità alle leggi in materia, ha dunque fatto corretta applicazione dell'orientamento dei giudici di merito e di legittimità in tema d'indebito oggettivo. Ed infatti, nel corpo della sentenza pronunciata dal Tribunale di Palmi, il primo giudice ha delineato le caratteristiche indispensabili del precetto normativo in materia riconoscendo, nell'attore, colui che ha effettuato una prestazione non dovuta, e da tale corretta premessa, supportata da fondati elementi probatori emersi nel corso del giudizio, il primo giudice ha tratto la conseguenza che avendo Pt_1
4 ricevuto il pagamento, ha l'obbligo di restituire quanto indebitamente percepito.
La questione oggetto del procedimento de quo, giustamente ha trovato collocazione giuridica nell'art. 2033 c.c. che appunto disciplina con l'azione restitutoria l'obbligazione insorta tra il solvens ed il destinatario del pagamento privo di causa acquirendi.
I precetti che scaturiscono dalla Cassazione, rilevano la legittimità della sentenza oggi impugnata.
Nella vicenda di giudizio si rileva la sussistenza dei presupposti, richiamati dalla normativa in materia, individuabili il primo nell'avvenuta erogazione in favore di della somma Controparte_3
di euro 20.000,00 e il secondo nella circostanza che quest'ultima ha incassato la suddetta somma di denaro, senza effettuare la dovuta controprestazione, pertanto la Compagnia assicurativa non aveva e non ha alcun diritto di percepire, né di trattenere, quanto corrispostole. A conferma di tale assunto,
si trascrive una significativa massima della Suprema Corte “chi, con una condotta concludente,
percepisce e preleva delle somme di denaro non dovute, acquista la qualità di accipiens e, con essa,
l'obbligo di restituire il malo acquisto.” (Cass. 17705/16).
A conferma della fondatezza delle richieste avanzate dal sig. depone la documentazione CP_1
depositata a sostegno delle motivazioni addotte da parte appellata ed è significativa laddove è emerso come il nella sua qualità di promotore finanziario di all'epoca dei CP_2 Controparte_3
fatti, in sede di interrogatorio formale confermava quanto dedotto dall'attore. Inoltre, lo stesso CP_2
sempre in sede di interrogatorio riferiva ““...Preciso che all'epoca c'era un portafoglio di polizze
sulle quali venivano incamerate le somme investite dai clienti. Preciso anche che la polizza dello
rientrava fra quelle polizze per le quali le somme investite erano state accantonate in un CP_1
portafoglio, con l'accordo tacito dell'azienda, al fine della successiva restituzione al cliente “”
Le dette dichiarazioni trovano, conferma nella summenzionata documentazione ove risulta come sul retro dell'assegno consegnato al vi sia apposto il timbro dell' , con apposita CP_2 Controparte_3
sigla, timbro rappresentante la prova della riconducibilità alla società appellante del prodotto finanziario promesso.
5 Nel caso in esame, il Giudice di prime cure ha correttamente esaminato la documentazione versata in atti, dando rilievo ed evidenza ai documenti che interessano per ambito temporale e attinenza, i pagamenti di cui l'attore chiedeva la restituzione, in quanto indebitamente percepiti dalla Compagnia
assicurativa.
Con riferimento al secondo motivo di appello, l'appellante evidenzia che “è da escludersi che i fatti
per cui è causa abbiano determinato un arricchimento per la Compagnia astrattamente rilevante ai
sensi dell'art. 2041 e 2033 c.c.” e che “tutti gli importi versati nelle proprie casse, anche quelli
astrattamente corrispondenti ai vaglia postali esibiti per la prima volta solo in questa sede (sul che
infra), non sono rimasti privi di “imputazione” e ad ogni versamento è corrisposta una registrazione
su polizze attive, effettuata evidentemente da chi li ha materialmente riscossi, ovvero dal il che CP_2
esclude la configurabilità di una qualsivoglia forma di indebito a carico di considerato che Pt_1
– come emerge dalla denuncia sopra citata – il ha trattenuto per sé in numerosi casi i premi CP_2
versatigli in contanti”
A tal proposito si rileva che la girata degli assegni reca il timbro e la firma della Compagnia
Assicurativa, oltre al timbro “valuta per l'incasso” Banco di Napoli da parte della banca negoziatrice che ha accettato il versamento sul conto corrente di e ciò a conferma che gli assegni in Pt_1
questione sono stati incassati dall'appellante, quale, unica e sola beneficiaria del titolo non trasferibile, e non già dal soggetto intermediario e non intestatario dell'assegno CP_2
intrasferibile. Su questo specifico aspetto, è d'obbligo ricordare come l'art.43, comma 1, legge bancaria, prevede a tutela della certezza del pagamento eseguito con assegno non trasferibile, che l'assegno munito di clausola “non trasferibile” non può essere pagato se non al prenditore del titolo
(ovvero accreditato sul suo conto corrente) ed al banchiere girato per l'incasso. Come evidenziato in giurisprudenza tale disposizione è posta a presidio della sicurezza del pagamento degli assegni non trasferibili, ponendo il prenditore al riparo dagli effetti dello spossessamento ed impedendo la riscossione a chi sia venuto in possesso del titolo attraverso lo smarrimento ovvero la sottrazione.
6 È da ritenere dunque che, non altri, se non la beneficiaria dell'assegno, , avrebbe Controparte_3
potuto incassare il titolo emesso a favore della Compagnia assicurativa.
La convenuta Compagnia Assicurativa, odierna appellante, d'altro canto, nel merito, non ha allegato ed offerto prova contraria rispetto alle circostanze documentate dall'attore.
Si evidenzia altresì, con riferimento alla presunta imputabilità dei pagamenti all'attivazione di polizze, che l'astratta corrispondenza tra gli importi versati e l'attivazione di servizi assicurativi non costituisce prova della causa giustificativa del pagamento invero, per giurisprudenza consolidata, “nel
giudizio di indebito oggettivo, qualora l'attore invoca l'inesistenza di un titolo giustificativo del
pagamento, ha l'onere di allegare (ma non di provare essendo impossibile) l'inesistenza di qualsiasi
titolo giustificativo del pagamento, sarà onere del convenuto dimostrare che il pagamento era
sorretto da uno giusta causa” (Cass. tt.19902/2015).
Nel caso di specie, poiché, siamo in presenza di un'insussistenza assoluta della causa originaria giustificativa del pagamento eseguito in favore di risulta evidente l'impossibilità di provare Pt_1
un fatto inesistente.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha precisato, con orientamento consolidato, che “proposta
domanda di ripetizione dell'indebito, l'attore ha quindi l'onere di provare l'inesistenza di una giusta
causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore del convenuto, ma solo con riferimento ai
rapporti specifici tra essi intercorsi e dedotti in giudizio costituendo una probatio diabolica esigere
dall'attore la dimostrazione dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra solvens e
accipiens” (Corte di Cassazione n.1734/2011).
Con riferimento alla denuncia-querela presentata nei confronti del sig. e depositata CP_2
dall'appellante, si evidenzia che la stessa non vale ad escludere la responsabilità della Compagnia
assicurativa, che rileva per il solo fatto che l'agente operasse nell'attività su incarico di quest'ultima.
Dovendosi ritenere che la responsabilità della Compagnia assicuratrice per il fatto illecito del proprio dipendente ricorre ogni qual volta sia riscontrabile tra le mansioni affidate a quest'ultimo ed il suo
7 comportamento dannoso un nesso di occasionalità necessaria che non viene meno in ipotesi di infedeltà all'incarico e deve ritenersi sussistente anche se il promotore ha agito oltre i limiti delle sue incombenze o trasgredendo gli ordini ricevuti o addirittura con dolo.
Detta circostanza che, in primo grado, è stata dichiarata dalla stessa parte appellante, che ha riconosciuto nel il proprio mandatario, non necessita di trovare conferma in altre fonti CP_4
di prova.
Nel merito dell'indagine espletata risulta provata, dunque, la circostanza relativa all'attività di
[...]
che nel periodo di riferimento, pacificamente agiva quale agente della CP_4 Controparte_3
e che, nella sua attività, egli utilizzava i moduli, i contratti e i segni distintivi della Compagnia (logo dell'assicurazione, nome e timbro).
Con riferimento al presunto “concorso colposo dell'attore”, ipotizzato dalla Compagnia si rileva che il sig. ha consegnato al promotore della Compagnia, sig. delle somme di CP_1 CP_2
denaro con modalità conformi a quelle con cui quest'ultimo sarebbe stato legittimato a riceverle,
ovvero assegno intestato alla Compagnia Assicurativa, per l'acquisto di un prodotto assicurativo/finanziario intermediato dalla compagnia madre. Sebbene l'intermediario possa sempre provare che vi sia stata una consapevole acquiescenza o, addirittura, una collusione del cliente alla violazione delle regole di condotta, da parte del promotore, si esclude che la consegna di denaro a mezzo assegno non trasferibile intestato alla abbia generato l'indebita appropriazione Controparte_3
di dette somme da parte del promotore, e, quindi, ciò preclude la possibilità d'invocare la responsabilità solidale del cliente investitore . Controparte_1
Anche in sede di appello mancano, dunque, i motivi specifici previsti dall'art. 1227 c.c. per poter dichiarare colposa la condotta dell'attore nella vicenda cui è giudizio, dal momento che il concorso di colpa soggiace a precise regole e tali presupposti nella controversia che ci occupa non ricorrono.
Quanto al terzo dei motivi di gravame relativo al riconoscimento da parte del Tribunale di una decorrenza degli interessi sulla somma dovuta non dal giorno della domanda giudiziale ma dal
8 24.02.2015, deducendo l'appellante che il Giudice del primo grado non avrebbe fatto corretta applicazione della normativa in merito alla, decorrenza degli interessi.
La doglianza è infondata, invero la condotta della Compagnia è risultata contraria ai canoni di correttezza e buona fede, atteso che la stessa ha ricevuto la diffida volta ad ottenere il rimborso e, ciò
nonostante, non ha provveduto a restituire quanto dovuto.
Pertanto, correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto fondato, perché provato dalla documentazione in atti, il diritto dell'attore ad ottenere la rifusione della somma versata, pari ad euro
20.000,00 oltre interessi dal giorno del ricevimento della lettera raccomandata con la quale si richiedeva la restituzione di quanto incassato.
Al proposito, giova evidenziare che secondo l'orientamento consolidato della più uniforme e costante giurisprudenza di legittimità, lo stato oggettivo di mala fede concerne lo stato soggettivo di chi riceve l'indebito, nella conoscenza dell'inesistenza di un suo diritto al pagamento. (Cass.n.2814/1995; Corte
Appello Bari sent.167/09).
Va evidenziato, in ogni caso, che avverso le argomentazioni della sentenza impugnata, parte appellante, non ha addotto elementi specifici di segno contrario, dai quali potere inferire la buona fede della Compagnia, avendo solamente asserito di essere stata “vittima” delle irregolarità poste in essere dal senza tuttavia offrire prova di quanto affermato. CP_2
Ed infatti, la denuncia-querela, allegata al fascicolo della Compagnia appellante non è sufficiente a dimostrare una esclusiva responsabilità dell'agente dipendente di nell'appropriazione CP_2 Pt_1
delle somme investite dal non risultando alcuna sentenza passata in giudicato che attesti CP_1
l'appropriazione o distrazione di tali somme da parte del Promotore. (Tribunale di Palmi sentenza n.795/2019).
Con riferimento al quarto motivo di gravame relativo al presunto illegittimo rigetto in primo grado della domanda di manleva avanzata dalla Compagnia, si rileva che le argomentazioni dedotte
9 dall'appellante risultano prive di supporto giuridico e come tali insufficienti a suffragare giuridicamente la domanda di garanzia sulla prospettata responsabilità del sig. CP_2
Invero, alla luce di quanto in atti, nulla è emerso circa l'esclusione di responsabilità in capo all'odierna appellante, ed anzi, l'attività istruttoria si è rivelata di segno completamente opposto alle deduzioni della Compagnia: è stato dimostrato che è stata e non il sig. ad Controparte_3 CP_2
avere incassato l'assegno non trasferibile, a suo favore emesso dal . Il mandatario Controparte_1
della Compagnia, nella vicenda che interessa, ha fatto solo da tramite tra la società per conto della quale operava e il cliente/investitore.
Il Giudice del Tribunale Civile di Palmi ha pertanto giustamente ritenuto di non dovere accogliere la domanda di manleva avanzata dalla Compagnia.
Alla luce di quanto fin qui esposto, corretta e ben motivata appare la sentenza impugnata che deve essere confermata.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite, deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22
(valore da € 5.201 a € 26.000 valori medi per fase studio (€. 1.134,00), introduttiva (€. 921,00) e decisionale (€. 1.911,00) e minimi per la fase istruttoria/trattazione (€. 922,00), stante la minima attività svolta in questa fase, Cass. n. 31884/18, 19989/21).
Trattandosi di impugnazione proposta con citazione successiva al 01.01.2013, va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17,
L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
L'espressione <> va riferita alla proposizione dell'impugnazione,
indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento
10 per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà
inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di introduzione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data 16 gennaio 2007, ma l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”. (Cass. civ. sez. II,
25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da disattesa ogni contraria Parte_1
domanda, eccezione e difesa, così decide:
1) rigetta l'appello proposto;
2) conferma la sentenza n° 554/2018 emessa dal Tribunale Palmi in data 05/06/2018;
3) condanna l'appellante, al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi €. 4.888,00, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge da distrarre in favore del procuratore di parte appellata che ha reso la dichiarazione di rito.
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso
11 una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso nella camera di consiglio del 14/04/2025.
Il Giudice Ausiliario relatore La Presidente
(Dott. Salvatore Catalano) (Dott.ssa Patrizia Morabito)
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