Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 26/03/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice del Lavoro Dott.ssa Amato Lucia Maria Catena, all'udienza del
26.03.2025 ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia avente n RG. 4252/2021 promossa da:
nata a [...] il [...] cf: , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Brolo, via Cristoforo Colombo, 5, presso lo studio dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti;
- resistente -
Oggetto: indebito previdenziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa ai quali si riportano.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato rg. n. 4252/2021 depositato il 25.11.2021 la ricorrente adiva codesto Giudice del
Lavoro premettendo di, essere bracciante agricola e di aver svolto attività lavorativa nell'anno 2016 alle dipendenze della ditta Darifoglio soc. coop. Agricola per 102 giornate.
CP_ Esponeva che, con nota datata 26.04.2020 notificata in data nettamente successiva, l le comunicava che, nell'anno 2016 le erano stati corrisposti € 2.232,48 in più sulla sua prestazione di disoccupazione agricola e ne richiedeva l'immediata restituzione.
CP_ Eccepiva la nullità e illegittimità della citata nota rilevando di non dovere restituire all' dette somme mai percepite chiedendo l'annullamento.
Si costituiva in giudizio l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, chiedendo il rigetto del CP_2 ricorso.
All'udienza odierna la causa veniva posta in decisione.
Sia in fase amministrativa, che nel presente giudizio, il resistente creditore ha omesso di allegare e provare di avere erogato le somme ritenute indebite e le ragioni della presunta illegittimità delle somme erogate, delle quali domanda la restituzione.
CP_ Inoltre, l' non contesta tale circostanza non prendendo posizione in merito. Per cui, alla luce della costante e pacifica giurisprudenza, (Cass. Sez. Un., 23 gennaio 2002, n. 761; Cass sez I 31837/21; Cass.
19896/15: Cass 26908/20) qualora il convenuto non abbia preso posizione, in modo chiaro e analitico sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della propria domanda, gli stessi debbono ritenersi ammessi senza necessità di prova.
E' pacifico in giurisprudenza che, nell'azione di ripetizione di indebito, ex art 2033 cc, incombe sul presunto indebito pagatore fornire la prova dell'avvenuto pagamento e della mancanza di causa petendi (Cass
3387/01; 7501/12).
Per quanto sopra, deve essere accolto il ricorso e annullata la nota impugnata e con essa ogni atto CP_ presupposto e consequenziale, con condanna dell' a restituire le eventuali somme trattenute e/o incassate in virtù del predetto provvedimento.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore, complessità media, ridotta la fase istruttoria, con distrazione in favore del procuratore costituito.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' con ricorso rg. n. 4252/2021 disattesa ogni contraria Parte_1 CP_2 istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Annulla il provvedimento di indebito impugnato ed ogni atto presupposto e consequenziale, ed ordina all' in persona del legale rappresentante pro-tempore, la restituzione delle eventuali somme CP_2 trattenute e/o incassate in virtù di detto provvedimento;
- Condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della parte CP_2 ricorrente delle spese di lite che liquida in € 1.800,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario Avv. Carmela Bonina.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 26.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Amato Lucia Maria Catena