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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/09/2025, n. 13057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13057 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4694/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XIIIa SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIIIa Sez. civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Guido
Garavaglia, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.4694/2020 del ruolo generale per gli affari contenziosi vertente
TRA
(C.F. , nata a [...] il [...] e ivi residente Parte_1 C.F._1 in via. rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Maccarrone (C.F. Parte_2
) e domiciliata presso lo studio dello stesso in Roma via Ugo Ojetti n.350, C.F._2 giusta procura a margine dell'atto di citazione;
Attrice
E
(C.F. ), con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Roma alla Via Eschilo 191, in persona del legale rappresentante Dr. C.F. CP_2
, ed elettivamente domiciliata in Roma, Viale Regina Margherita 270, presso C.F._3 lo Studio degli Avv.ti Roberto Maria Bagnardi (C.F. e Paolo Bagnardi (C.F. C.F._4
, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
C.F._5
Convenuto
E
(C.F. , residente in [...] C.F._6
Baccanello n.2, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Giulio Cesare n.2, presso e nello studio
1 dell'Avv. Raffaello Pagnini (C.F. ) che lo rappresenta e difende in virtù di C.F._7 procura a margine della comparsa di risposta;
Terzo chiamato
decisa dopo la scadenza dei termini di legge sulle conclusioni delle parti avente ad oggetto: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa:
- accertare e dichiarare per tutte le ragioni di cui alla premessa del presente atto, la responsabilità dell' in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, Via Eschilo n. l9l, nella causazione dei danni subiti e subendi dalla Signora Parte_1
- per I'effetto, condannarla, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'attrice che si quantificano nella misura di euro 882.543,37, o in quella minore o maggiore ritenuta equa e di giustizia, oltre al rimborso delle spese mediche e di trasporto che si quantificano in euro
5.173,36, con gli interessi legali dall'epoca dell'evento dannoso e sino all'effettivo soddisfo.
- Il tutto con vittoria di compensi e spese, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
***
Per Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis:
a) in via principale nel merito, respingere in toto le richieste avanzate dalla Sig.ra Parte_1 nei confronti dell' in quanto infondate in
[...] Controparte_1 fatto ed in diritto, stante l'assenza di qualsiasi responsabilità di quest'ultima nella causazione dell'evento dannoso lamentato, per i motivi e le causali esposte in dettaglio nella superiore narrativa;
b) in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del terzo chiamato Dott. Controparte_3 per i danni lamentati dall'attrice, condannandolo in via diretta al pagamento delle somme che venissero riconosciute, all'esito del giudizio, in favore della danneggiata;
2 c) in via ulteriormente gradata nell'ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree, condannare il Dr. a manlevare e tenere indenne l' Controparte_3 [...] da ogni somma che dovesse versare alla Sig.ra quale Controparte_1 Parte_1 conseguenza pregiudizievole del presente giudizio.
d) in ogni caso, con vittoria di spese, compenso professionale, rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge”.
***
Per Controparte_3
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento di tutti i motivi suesposti e/o per qualsiasi altro ritenuto equo e di giustizia:
1) Accertare e dichiarare l'improcedibilità, inammissibilità, infondatezza e/o, l'intervenuta Cont prescrizione ex artt. 2947 e/o 2946 c.c., delle domande ex adverso promosse dalla , se del caso, dall'attrice e, per l'effetto, respingerle in toto.
2) Rigettare la domanda risarcitoria promossa dall'attrice anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 co. 2 c.c. Cont
3) In subordine, rigettare tutte le domande promosse dalla , se del caso, dalla sig.ra Parte_1 nei confronti del chiamato in causa, siccome infondate in fatto e diritto e non
[...] provate.
4) In ulteriore subordine e salvo gravame, accertare e dichiarare la percentuale di responsabilità attribuibile alla negligente ed incauta condotta assunta dalla sig.ra e/o dagli altri Pt_1 sanitari che la ebbero in cura dal 2007 al 2015 nella causazione dei danni lamentati dall'attrice ovvero, anche ai sensi dell'art. 1227 co. 1 c.c., accertata la gravità della colpa dell'attrice e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, ridurre la liquidazione dei danni ex adverso richiesti nella misura in cui risulteranno essere conseguenza diretta ed esclusiva del presunto errore diagnostico del 06.08.2007.
5) Rigettare, in ogni caso, le domande di condanna diretta, manleva e regresso avanzate dalla convenuta, siccome inammissibili, infondate in fatto e diritto e non provate. Con vittoria di spese e compensi di lite.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione del 15 gennaio 2020, ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Roma L' Controparte_5
[..
[...] [...]
chiedendo il risarcimento dei danni per complessivi € 882.543,37 per asserita
[...] responsabilità sanitaria causa dell'omessa diagnosi a seguito di accertamenti diagnostici.
2. A fondamento della propria domanda, affermava parte attrice che: Cont
- In data 6 agosto 2007 si sottoponeva presso l' i Roma ad un esame RM cerebrale con mezzo di contrasto a causa di disturbi di tipo disfagico e disfonico;
- tale accertamento non evidenziava alterazioni encefaliche degne di nota come si legge nel referto a firma del Dott. Controparte_3
- successivamente, in data 6 ottobre 2008, I'attrice si sottoponeva, presso la medesima struttura sanitaria, ad una visita specialistica ORL, nella quale si accertava la paresi della corda vocale destra;
- tuttavia l'attrice, tranquillizzata dall'esito della risonanza magnetica già eseguita, non svolgeva ulteriori esami clinici, ma si rassegnava a convivere con i disturbi predetti;
- nei primi mesi dell'anno 2015 si verificava un peggioramento dei sintomi con l'esordio della diplopia e dell'instabilità posturale, pertanto, l'attrice, in data 25/3/2015, si sottoponeva ad un RMN cerebrale di controllo presso il Policlinico Agostino Gemelli di
Roma;
- il referto di detto RMN cerebrale così recitava: “formazione espansiva localizzata in corrispondenza della base cranica posteriore destra, con epicentro nel forame lacero posteriore inglobando il bulbo, la vena giugulare ed i nervi misti ed estensione sia in sede extracranica sia in sede intracranica (dCC 19 mm x dLL 21 mmx dAP 20mm). In particolare la componente extracranica occupa lo spazio carotideo ove appare in stretto contatto con il versante posteriore della carotide interna ... si estende lungo la fessura petro-occipitale ed affiora al canale dell'ipoglosso, mentre la componente intracranica si estende lungo il legamento petroclivale ed aggetta nella cisterna dell'angolo ponto cerebellare omolaterale... "
- all'esito di detto accertamento, si rivolgeva per gli ulteriori approfondimenti clinici e diagnostici all'IRCCS - Humanitas Research Hospital di Rozzano (MI), ove in sede di visita ORL di pre-ricovero veniva evidenziato: " ...Disfonica da anni con una paresi della corda vocale destra e disturbo della deglutizione. Nel 2007 ha effettuato una RMN dell'encefalo che dimostra la presenza di un tumore in rapporto con il forame giugulare non refertato. Nell'ultimo anno peggioramento dei disturbi e comparsa di displopia nello sguardo laterolizzato a destra assieme a disturbo dell'equilibrio. Una recente risonanza
(25/3/2015) ha mostrato il tumore aumentato di volume (verosimilmente un paraganglioma). Lamenta ipoacusia destra lieve. In programma ... gamma Knife. Esame
4 obbiettivo ... emilaringe destra fissa in posizione mediana con compenso in cv contro laterale. Non deficit VII, IX, X, XI. In conclusione neoformazione centrata sul forame lacero posteriore con estensione all'angolo pontocerebrale di destra e in parte al CUI in programma per Gamma Knife...";
- veniva con urgenza presa in carico presso la predetta struttura ospedaliera ove, però, veniva esclusa la possibilità di un intervento radicale risolutivo a causa della profonda infiltrazione locale e veniva quindi sottoposta ad un trattamento radioterapico gamma knife, con finalità palliative e, con successivo, stretto follow-up clinico radiologico;
- la patologia tumorale da cui è affetta, ossia il paraganglioma giugulare destro, diagnosticato nel marzo 2015 in stato localmente avanzato e con netta infiltrazione delle strutture adiacenti, era già evidenziabile e diagnosticabile nel 2007, in esito al RMN cerebrale effettuato presso l' di Roma;
CP_1
- il ritardo diagnostico, che controparte addebita alla struttura sanitaria, aveva compromesso la fattibilità di praticare un intervento chirurgico radicale ai fini dell'effettiva guarigione o, comunque, al fine di poter bloccare I'evoluzione della malattia;
- l'omessa diagnosi nel referto della RMN cerebrale praticato presso I'USI di Roma il 6 agosto 2007, aveva determinato l'espansione locale dell'eteroformazione e l'interessamento di una miriade di strutture intra e extracraniche, inizialmente risparmiate e dunque aveva causato la nascita di diversi disturbi, quali la diplopia, la sindrome vertiginosa, la disfasia per i solidi e la nevralgia trigeminale;
- tale omessa diagnosi, dovuta evidentemente ad un'interpretazione falsamente negativa dell'esame diagnostico suindicato, concretizza una responsabilità contrattuale di detta struttura sanitaria nei confronti dell'attrice, con conseguente diritto di quest'ultima al ristoro di tutti i danni subiti;
- i danni richiesti dall'attrice, comprensivi di danno biologico al 70% di percentuale di invalidità permanente e danno morale nella misura del 50% del danno biologico, erano pari ad euro 882.543,37 oltre al rimborso delle spese mediche e spese di trasporto per effettuare le cure e gli esami clinico diagnostici presso l'IRRCS Humanitas Research
Hospital di Rozzano (MI) che si quantificavano in complessivi euro 5.173,36;
3. Con comparsa depositata si costituiva in giudizio che Controparte_1 contestava in fatto e in diritto la domanda attorea chiedendo:
a) in via preliminare, ai sensi dell'art.269 c.p.c. differire l'udienza di prima comparizione al fine di consentire la chiamata in causa del Dott. Amatruda, CP_3
5 b) in via principale nel merito, respingere in toto le richieste avanzate dalla Sig.ra Parte_1 nei confronti dell' in quanto infondate
[...] Controparte_1 in fatto ed in diritto, stante l'assenza di qualsiasi responsabilità di quest'ultima nella causazione dell'evento dannoso lamentato, per i motivi e le causali esposte in dettaglio nella superiore narrativa;
c) in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Dott. per i danni Controparte_3 lamentati dall'attrice, condannandolo in via diretta al pagamento delle somme che venissero riconosciute, all'esito del giudizio, in favore della danneggiata;
d) in via ulteriormente gradata nell'ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree, condannare il Dr. a manlevare e tenere indenne l' Controparte_3 [...] da ogni somma che dovesse versare alla Sig.ra Controparte_1 Parte_1 quale conseguenza pregiudizievole del presente giudizio.
[...]
e) in ogni caso, con vittoria di spese, compenso professionale, rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
4. Osservava il convenuto in particolare che:
a) Di tale eventuale omessa diagnosi, come degli asseriti danni richiesti dall'attrice, è da ritenersi unico responsabile il medico radiologo Dr. il quale in qualità di CP_3 professionista esterno collaborava in regime libero professionale con l' CP_1
Cont b) Non sussistenza di responsabilità dell' in quanto non sarebbero provate, secondo il criterio del “più probabile che non”, l'esistenza del nesso causale tra l'azione o l'omissione dei sanitari e l'evento di danno (aggravamento della patologia esistente o insorgenza di una nuova malattia),
c) la Sig.ra dopo aver effettuato in data 06/08/2007 la RM cerebrale presso la Pt_1 struttura sanitaria oggi convenuta -per ben otto anni- non eseguiva alcun ulteriore esame
(rilevante in considerazione della richiesta di risarcimento effettuata), nonostante la stessa abbia dichiarato che nel periodo intercorrente tra il 2007 e il 2015 avesse riscontrato un peggioramento dei sintomi da cui è affetta, sintomi sui quali la stessa ha fondato l'attuale domanda di risarcimento;
d) i danni lamentati dall'attrice risultano essere stati sovrastimati e diversi disturbi lamentati dalla Sig.ra sono dovuti alla patologia da cui la stessa è affetta e Pt_1 non possono essere ricondotti alla negligenza del sanitario né tantomeno alla struttura sanitaria oggi convenuta.
6 e) La valutazione del danno è errata e non provata ed i danni richiesti da parte attrice sono stati macroscopicamente sovrastimati e in alcun modo dimostrati. La stessa, infatti, si è limitata a riportare la relazione redatta dal proprio consulente tecnico di parte ed i pareri di due medici di sua fiducia ma non ha fornito alcuna argomentazione né prova circa il quantum del danno. La Sig.ra si è limitata a dichiarare che la percentuale di Pt_1 invalidità era stata calcolata dal consulente tecnico di parte Dott. e che il Persona_1 danno era stato quantificato sulla base delle Tabelle 2019 in uso presso il Tribunale di
Roma, considerando la suddetta percentuale di invalidità.
f) In ogni caso, una corretta diagnosi effettuata nel 2007, non avrebbe comportato un miglioramento delle condizioni di salute della Sig.ra per la particolarità delle Pt_1 lesioni neoplastiche del glomo giugulare.
5. Chiamato in causa il dr. si costituiva con deposito di comparsa del 20 aprile 2021, CP_3 il quale tanto adduceva:
a) la condotta del sanitario dovrà essere valutata ex ante, anche avuto riguardo alla ben più Cont scarna ed inefficiente organizzazione e strumentazione di cui disponeva la nell'anno 2007 -e, di conseguenza, i sanitari che vi operavano- rispetto a quelle di cui si avvaleva nel 2015 o, addirittura, di cui dispone attualmente. La risonanza del 06.08.2007 Cont e la relativa diagnosi, dunque, sono state effettuate nelle condizioni in cui la ha consentito di svolgerle, con l'utilizzo della strumentazione e con l'organizzazione del personale predisposti dalla stessa. Nessun addebito potrà essere mosso al dr. CP_3 avendo il medesimo fornito un contributo nullo o, comunque, estremamente marginale ed eventualmente solo concorrente in misura minima nella causazione dei danni lamentati dalla sig.ra trattandosi di un'omessa refertazione e non di omessa Pt_1 diagnosi. Una pluralità di specialisti (anche della struttura sanitaria convenuta) che hanno avuto in cura l'attrice, quali neurologi, otorinolarigoiatri, oculisti, endocrinologi e audiometristi che, id quod plerumque accidit, con minima ed ordinaria diligenza, avrebbero dovuto e potuto sopperire al presunto errore diagnostico, anche disponendo supplementi di indagine clinica.
b) L'abnorme lasso di tempo intercorso tra l'esecuzione della risonanza e l'individuazione della patologia tumorale, tuttavia, è dovuto alla deliberata ed incauta scelta della sig.ra di non svolgere ulteriori esami clinici e convivere con i disturbi, in quanto Pt_1 asseritamente tranquillizzata dagli esiti della risonanza eseguita oltre un anno prima.
c) Il Dr. ha rivestito un ruolo marginale nella diagnosi della patologia tumorale, CP_3 avendo il medesimo refertato gli esiti della risonanza con una funzione “servente”
7 rispetto allo specialista ORL che aveva in cura la sig.ra ed al quale, dunque, Pt_1 competeva la diagnosi e la prescrizione terapeutica delle patologie individuate o degli ulteriori esami che si rendevano necessari per accertare le cause dei disturbi che affliggevano la paziente. Se la paziente e/o i sanitari che la avevano in cura avessero diligentemente ricercato le cause della sintomatologia persistentemente lamentata dall'attrice, si sarebbe certamente giunti ad individuare la patologia tumorale ben prima dell'anno 2015. In ogni caso dal ritardo diagnostico non sarebbe derivato alcun danno all'attrice in quanto la terapia non sarebbe potuta essere diversa da quella effettivamente praticata. Cont d) L'accoglimento dell'azione di regresso/rivalsa svolta ex art.2055 c.c. dalla - e, prima ancora, quella risarcitoria dell'attrice - dunque, dovranno ritenersi subordinate alla rigorosa, esaustiva ed allo stato insussistente e inverosimile dimostrazione dell'esclusiva riconducibilità dei danni lamentati dalla sig.ra alla condotta del Pt_1
Dr. CP_3
e) prescrizione e improcedibilità della chiamata in causa. eccepiva, dunque, l'intervenuta prescrizione quinquennale (ex art.2947 c.c.) e/o, in subordine, l'intervenuta prescrizione decennale (ex art.2946 c.c.) dei diritti risarcitori Cont dell'attrice e delle domande ex adverso svolte dalla er decorso dei relativi termini, decorrenti dalla data di esecuzione della risonanza che ci occupa, in totale assenza di validi atti interruttivi.
Non risulta, inoltre, che in sede di mediazione sia stata svolta alcuna richiesta nei confronti del chiamato, di talché non può attribuirsi al procedimento di mediazione alcun effetto interruttivo del decorso della prescrizione, né alcuna validità in merito all'effettivo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione cui è subordinata la procedibilità dell'azione di responsabilità sanitaria esercitata nei confronti del Dr.
con conseguente improcedibilità per difetto di una delle condizioni di CP_3 procedibilità dell'azione ex art.5, comma 1 del d.lgs. 28 del 2010.
6. Con verbale d'udienza a trattazione scritta del 29.09.2021, il Giudice assegnava i termini di cui all'art.183, c.6, c.p.c.; con provvedimento del 12 ottobre 2022 disponeva in istruttoria
CTU medico-legale; a seguito di varie rinunce agli incarichi conferiti, accettavano definitivamente il dottor ed i proff. , neuro-radiologo Persona_2 Controparte_6
e prof. che depositavano relazione definitiva il 17.02.2025. Persona_3
7. Ritenendo ultronee le istanze istruttorie non ammesse, e riservando ogni determinazione sulle questioni sollevate, anche in rito, alla fase decisoria, rinviava la causa all'udienza del 16
8 maggio 2025 per precisazione delle conclusioni e quindi con ordinanza sostitutiva ex art.127 ter c.p.c., la tratteneva in decisione con assegnazione di termini abbreviati ex art.190 c.p.c.
(40+20 gg.) per il deposito di conclusionali e repliche.
§§§
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulle eccezioni preliminari e di prescrizione.
Il terzo chiamato ha eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni, nonché
l'improcedibilità della chiamata in causa per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
Tale ultima eccezione va rigettata perché parte convenuta-chiamante ha dimostrato documentalmente di aver invitato in mediazione il dr. il quale, ritualmente intimato, non CP_3 ha partecipato al procedimento.
Del pari infondata deve ritenersi l'eccezione di prescrizione. Come è noto in tema di risarcimento dei danni occorre, innanzitutto, verificare l'entità del termine prescrizione, nonché determinare il dies a quo. Ebbene, laddove venisse invocata una responsabilità di natura extra contrattuale il termine maturerebbe in 5 anni mentre in caso di responsabilità di natura contrattuale ci si troverebbe di fronte al più lungo termine decennale.
Con riferimento alla decorrenza di tale termine, invece, possiamo ancorarlo a quando il paziente ha avuto conoscenza del danno, quando cioè, come nel caso di specie, ha avuto contezza della mancata refertazione. Ciò sarebbe avvenuto nel marzo 2015 quando l'IRCCS - Humanitas
Research Hospital di Rozzano (MI), certificava che nel 2007 l'attrice aveva effettuato una RMN dell'encefalo che dimostra la presenza di un tumore in rapporto con il forame giugulare non refertato.
Da tanto discende che quale che sia il termine di prescrizione invocato – quinquennale o decennale – in considerazione degli atti interruttivi presenti, non può ritenersi maturato.
***
Sull'an debeatur
1. Versandosi in materia di responsabilità sanitaria, per fatti precedenti l'entrata in vigore della legge
CO (L. 24/2017, 1° aprile 2017: se i fatti per cui è causa si protraggono per un periodo a cavallo della entrata in vigore, conta il momento del manifestarsi dell'evento produttivo di danno)1, 1 Le norme sostanziali della legge (L. 24/2017), al pari dei quelle del precedente decreto ZI (decreto- Parte_3 legge 13 settembre 2012, n.158 convertito in Legge 8 novembre 2012, n. 189),, tra cui rientrano anche quelle che determinano il titolo di responsabilità (contrattuale o extracontrattuale), non sono applicabili retroattivamente (con 9 tanto i medici che (salvo eccezioni) la struttura da cui dipendono o con cui collaborano o in cui comunque operano (per il c.d. contratto di spedalità2 o per il contatto sociale qualificato3) rispondono a titolo di responsabilità contrattuale;
la giurisprudenza ha precisato, riguardo all'onere probatorio, che in tema di risarcimento del danno in materia sanitaria, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale per l'inadempimento delle prestazioni sanitarie con la dovuta diligenza professionale
(rispetto delle linee guida e della buona pratica clinica) e con la conseguente lesione dell'integrità psico-fisica (diritto alla salute), sarà onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità tra l'insorgenza della nuova patologia o l'aggravamento della patologia preesistente e la condotta dei sanitari e della struttura in cui operano, mentre spetterà alla parte supposta danneggiante dimostrare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, l'esatta esecuzione della prestazione ovvero la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta l'eccezione, per espressa previsione, delle disposizioni relative alla liquidazione del danno sulla base delle tabelle di cui agli artt.138, 139 del codice delle assicurazioni private), perché inciderebbero su posizioni giuridiche (quali ad es. il diritto al risarcimento del danno) già acquisite, quand'anche in ipotesi non ancora azionate;
dunque non possono applicarsi a fatti avvenuti in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge, per i quali continuerà a farsi riferimento alla legge vigente all'epoca dei fatti (cfr Cass. 11/11/2019, n.28990; Cass., 11/11/2019, n.28994). E' da precisare che il riferimento all'art. 2043 c.c. nel c.d. Decreto ZI non può essere inteso come qualificazione extracontrattuale della responsabilità del medico;
l'esclusione per i medici dipendenti o comunque non liberi professionisti della più impegnativa responsabilità di tipo contrattuale, dunque, è intervenuta soltanto con l'adozione della successiva c.d. legge CO (Cass. civ., 11 novembre 2019, n. 28994). 2 Il contratto di spedalità (o di assistenza sanitaria) può essere definito come un contratto atipico a prestazioni corrispettive da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del Servizio Sanitario Nazionale) sorge, a carico della struttura, una prestazione sanitaria complessa, in cui accanto a obblighi di tipo alberghiero (somministrazione di vitto e alloggio), sono individuabili obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario e/o del personale paramedico, di apprestamento di tutte le attrezzature e strumentazioni necessarie per gli esami diagnostici e i trattamenti sanitari, anche in vista del manifestarsi di eventuali complicazioni o emergenze, naturalmente tenendo conto delle materie sanitarie trattate dall'ospedale, clinica o nosocomio;
la struttura sanitaria risponde, a termini dell'art.1228 c.c., del danno prodotto da sanitari anche non dipendenti da essi purché operanti nell'ambito della struttura e delle sue dipendenze, financo in ipotesi di colpa esclusiva di questi ultimi, salvo i casi, del tutto eccezionali, di inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute (cfr Cass. n.28987 dell'11/11/2019); di regola poi nei rapporti interni varrà la presunzione di divisione paritaria “pro quota” dell'obbligazione solidale evincibile, quale principio generale, dagli artt. 1298 e 2055 c.c., per superare la quale non basta escludere la corresponsabilità della struttura sanitaria sulla base della considerazione che l'inadempimento fosse ascrivibile alla condotta del medico, ma occorre considerare il duplice titolo in ragione del quale la struttura risponde solidalmente del proprio operato, sicché sarà onere del “solvens” dimostrare non soltanto la colpa esclusiva del medico, ma la derivazione causale dell'evento dannoso da una condotta del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità (sempre Cass. 28987/2019). 3 La responsabilità da contatto sociale qualificato è una particolare forma di responsabilità civile che prescinde dall'esistenza di un contratto inteso nel senso stretto del termine, laddove tra il danneggiato e il danneggiante sussista una particolare relazione sociale considerata dall'ordinamento giuridico idonea a determinare specifici doveri comportamentali non riconducibili al dovere generico di non ledere l'altrui sfera giuridica. Secondo parte della dottrina e della giurisprudenza, il contatto sociale qualificato deve essere annoverato tra gli atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico a norma dell'articolo 1173 del codice civile. Ne deriva che, secondo questo orientamento, da ritenere condivisibile, in virtù del principio dell'atipicità delle fonti delle obbligazioni di cui all'articolo 1173 del codice civile, anche la violazione di obbligazioni specifiche che trovano la loro fonte, non in un contratto ma nel contatto sociale qualificato, determina una responsabilità di tipo contrattuale. E l'esecuzione della prestazione sanitaria da parte di un medico a favore di un paziente, con cui non sussista alcun contratto stipulato, per prestazioni antecedenti al 1° aprile 2017 (data di entrata in vigore della legge Gelli), vale come fonte di obbligazione da contatto sociale qualificato, con assimilazione per molti versi alla responsabilità contrattuale, tra cui il termine decennale di prescrizione (v. Cassazione Civile ordinanza n. 11719 del 05.05.2021) 10 esecuzione (cfr ex multis Cass. 26.5.2021, n.14702, Cass.30.02.2021, n.4864., Cass. 11.11.2019,
n.28991, Cass. 13.10.2017, n.24073, Cass. 21.7.2011, n.15993, Cass. SSUU 11.11.2008, n.577).
2. Costituisce poi, nel campo processuale civile, ius receptum l'applicabilità – a differenza dell'ambito penale, ove vige la regola della “ragionevole certezza” della colpa – per la dimostrazione del nesso eziologico tra condotta e danno, la nota regola della preponderance of evidence (di matrice anglosassone), nota anche come regola del “più probabile che non” (cfr ex multis Cass., 19.05.2021
n.13677, «La regola del “più probabile che non” postula che, per uno stesso fatto, possano ravvisarsi un ventaglio di ipotesi, di segno positivo o negativo. Il giudice seleziona quella che, sulla base delle prove allegate, è dotata d i un “grado di conferma logica superiore all'altra”»).
3. Il Giudice di legittimità, sin da tempo, afferma che in presenza di più cause che abbiano determinato un evento lesivo, non si possa invocare alcuna riduzione di responsabilità, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di cause concorrenti può instaurarsi soltanto in una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile (così già Cass. civ. 21/07/2011 n.15991); tale principio varrà in particolare in caso di decesso, giacché, fuori dai casi appena visti di perdita di chances di sopravvivenza (per definizione, pari o inferiori al 50 %) o di anticipazione della morte (nel caso in cui l'exitus si sarebbe comunque verificato in tempi non lunghi, ma dopo un periodo statisticamente determinabile in base alla letteratura medica), nel caso di concorso di pregresse comorbilità nel decesso del paziente, se la condotta colposa, commissiva od omissiva, dei sanitari, ha costituito una concausa dell'evento letale di rilievo determinante, nel senso che se i sanitari avessero posto in essere il comportamento alternativo corretto, il decesso non si sarebbe verificato (quantomeno secondo il principio del "più probabile che non"), gli autori del comportamento censurabile risponderanno per intero delle conseguenze del decesso (principio del nothing or all , cfr. Cass n.31058/2023).
In caso di danno biologico, invece, gli orientamenti più recenti (cfr ex multis Cass.
n.2776/2024) prevedono che ove l'errore diagnostico e terapeutico del sanitario concorra con una causa naturale nella produzione dell'evento lesivo, mentre sul piano della causalità materiale (in base al principio dell'equivalenza causale) la preesistenza, coesistenza o concorrenza della causa naturale stessa risulta indifferente, le conseguenze dannose della lesione (da valutare sul piano della causalità giuridica) vanno liquidate nella loro effettiva e complessiva consistenza, attribuendo all'autore dell'illecito la (sola) percentuale di aggravamento della situazione preesistente.
Nel caso di specie, si può ritenere raggiunta la prova di una responsabilità sanitaria della struttura sanitaria convenuta in ordine ai danni subiti dall'attrice, seppur nei limiti che seguono.
11 Tale affermazione discende dall'esame del merito, avvalendosi in particolare della relazione definitiva dei CTU dott.ri ed i proff. , neuro-radiologo e Persona_2 Controparte_6 le cui considerazioni, esaustive e congruamente motivate, tenuto conto delle Persona_3 controdeduzioni formulate, inidonee a sconfessare le risultanze della CTU, sono condivise da questo
Giudice.
Occorre evidenziare, infatti, che a fronte dei rilievi dei consulenti tecnici d'ufficio è indispensabile che il corredo argomentativo della parte che confuti la relazione sia provvisto di una rigorosa esposizione delle ragioni avverse, escludendo considerazioni meramente «oppositive»
(Cassazione n. 9612 del 24/3/2022) e individuando la diversa ratio decidendi in punto di conclusioni scientifiche.
Secondariamente non può non considerarsi che consulenti tecnici d'ufficio risultano tutti provvisti dei requisiti di «specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento» anche alla luce della «esperienza professionale maturata, con particolare riferimento al numero degli incarichi conferiti» soprattutto in caso di perizie percipienti.
Ciò posto l'elaborato peritale ha analiticamente e specificamente chiarito quale sia stato l'iter trattamentale che ha connotato le vicende della sig.ra presso la Struttura convenuta Pt_1 offrendo esaustiva risposta a ciascuno dei quesiti posti dal giudice procedente.
Sul punto, infatti, richiamato quanto già dedotto nello svolgimento del processo, vale osservare che:
1. Attraverso le immagini della RMN eseguita il 7 agosto 2007, già in quella data era presente il para-ganglioma localizzato nella cisterna dell'angolo ponto-cerebellare destro e tale neoformazione, fortunatamente di natura benigna, non è stata osservata e riconosciuta dal dottor CP_3
2. Nessun postumo è derivato direttamente dalla mancata diagnosi di para ganglioma nella RM del 2007.
3. Postumi di natura indiretta, invece, sono stati individuati come segue:
a) stato ansioso-depressivo conclamatosi e aggravatosi nel tempo (come risulta nelle certificazioni dei sanitari che hanno avuto in cura la paziente);
b) le ricorrenti crisi di cefalea e le vertigini, indicative di instabilità posturale, a loro volta vicine ma non in stretta contiguità della neoplasia all'apparato uditivo e vestibolare destro;
c) la ridotta nitidezza del visus, la lieve diplopia certificata più volte dagli oculisti;
d) la nevralgia del V nervo cranico trigemino;
12 4. Essi non sono l'effetto esclusivo dell'errore diagnostico, ma si configurano come conseguenza indiretta e quindi di una vicenda originata dalla mancata diagnosi e susseguitasi lungo un arco temporale inimmaginabile, che ha visto la paziente sottoporsi a continue visite specialistiche e ripetuti accertamenti strumentali, logorandola fisicamente e psichicamente.
5. Per questa mai sopita sintomatologia, unitamente a periodiche poussès cefalalgiche e vertiginose, si è prodotto un danno che ha ridotto in modo permanente la complessiva integrità psicofisica del soggetto (idoneità a svolgere le attività esistenziali comuni alla generalità delle persone) che deve essere stimato nella misura dell'8% (otto per cento) della totale.
Da quanto sopra emerge in modo chiaro che il danno subito dall'attrice è conseguenza indiretta dell'omessa refertazione, ma anche del lungo lasso temporale occorso fino alla corretta terapia. Il tempo intercorso per la corretta gestione terapeutica non è, in altri termini, addebitabile integralmente all'omessa diagnosi, in quanto la gestione clinica della paziente, ben ricostruita dai
CTU, ha evidenziato che dal 2007, anno dell'esecuzione dell'esame qui contestato, al 2015, quando fu correttamente avviato l'iter terapeutico, la sig.ra è stata regolarmente seguita da vari Pt_1 specialisti;
tuttavia, non è possibile ravvisare un vero e proprio comportamento colposo dell'attrice, che se è vero che non si sottopose ad ulteriori e più approfonditi esami diagnostici in presenza dei persistenti sintomi, continuò a rivolgersi a specialisti per la cura dei sintomi (sarebbe stato semmai compito di questi richiedere tali approfondimenti); in ogni caso la convenuta, risponderà per l'intero ex art.2055 c.c., salva eventuale rivalsa verso altri responsabili.
Sul ruolo del tempo decorso i CTU, a pagina 18, nell'attestare che la mancata diagnosi del tumore nella RM del 2007 non ha avuto serie conseguenze dannose dirette per la paziente, affermano che la mancata diagnosi nel 2007 ha permesso alla paziente una salute neurologica migliore avendole evitato per 8 anni le complicanze occorse nel 2015 dopo la radiochirurgia ed anche il rischio di una eventuale scelta terapeutica chirurgica gravata da concrete pesanti complicazioni neurologiche;
in effetti contestano anche le conclusioni di parte attrice, ritenendo non provato l'aumento del tumore tra il 2007 e il 2015 come indicato dai consulenti di quest'ultima, essenzialmente per la non confrontabilità delle immagini diagnostiche a tale fine.
***
Sul quantum debeatur
In base alle valutazioni dei periti d'ufficio, il danno biologico consistente in:
a) stato ansioso-depressivo conclamatosi e aggravatosi nel tempo (come risulta nelle certificazioni dei sanitari che hanno avuto in cura la paziente);
13 b) ricorrenti crisi di cefalea e le vertigini, indicative di instabilità posturale, a loro volta vicine ma non in stretta contiguità della neoplasia all'apparato uditivo e vestibolare destro;
c) ridotta nitidezza del visus, la lieve diplopia certificata più volte dagli oculisti;
d) la nevralgia del V nervo cranico trigemino;
deve essere stimato nella misura dell'8% (otto per cento) della totale.
Va poi osservato che, trattandosi di debito di valore (ex re illicita), su cui è dovuta ex officio la rivalutazione, le tabelle da utilizzare per la liquidazione del danno sono quelle più recenti, quand'anche diverse da quelle indicate dall'attore al momento di introduzione della causa (cfr Cass.
n.7272 del 11/05/2012, per cui “Se le "tabelle" applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale …. cambino nelle more tra l'introduzione del giudizio e la sua decisione, il giudice
(anche d'appello) ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione”, conforme
Cass. n. 33770/2019).
La liquidazione del danno biologico viene effettuata in base alle tabelle di cui all'art. 138 e
139 del Codice delle Assicurazioni Private, specialmente per le lesioni di lieve entità
(micropermanenti) e viene quindi determinato, quanto al danno permanente, in € 12.811,29.
Vanno, inoltre, riconosciute le spese, così come ritenute appropriate e congrue dai CTU per euro 1.375,34 così distribuite: A) euro 605,48 spesi per visite specialistiche (oculistica, endocrinologia, neurologia, neurochirurgia, che, richiesta di ottenimento di invalidità). B) euro
769,86 spesi per accertamenti strumentali (radiografie, RMN, esami ematochimici, ritiro cartelle cliniche).
Va poi riconosciuto il danno morale, giacché non si può certo negare che una condizione di menomazione quale quella sopportata dall'attrice, determini una sofferenza soggettiva o patema d'animo di particolare intensità; la liquidazione del danno morale, e in via equitativa, va determinata in una frazione del danno biologico permanente, e ritenuta congrua l'aliquota del 30% del biologico riconosciuto sarà pari ad € 3.843,39.
Non è invece riconoscibile un ulteriore incremento di dette voci di danno a titolo di personalizzazione, giacché nella valutazione del danno biologico permanente i periti d'ufficio hanno già tenuto conto non solo della natura ed entità delle menomazioni all'integrità psico-fisica (incidenza organo funzionale) ma anche delle peculiarità della persona danneggiata (stato di salute preesistente, abitudini di vita, attività del tempo libero, condizioni sociali e familiari) e quindi dei suoi riflessi c.d. dinamico-relazionali.
14 Non sono riconoscibili, in base alle sopra viste considerazione dei consulenti d'ufficio, integralmente condivise e fatte proprie dal Giudice sottoscrivente, altre voci di danno, né non patrimoniale (esistenziale, non comprovata la compromissione della vita di relazione;
lesione del diritto all'autodeterminazione alla scelta del trattamento sanitario, esclusa per l'adeguatezza del consenso informato, né patrimoniale (spese mediche), queste ultime invero relative ai trattamenti eseguiti e non per riparazione del danno apportato.
I danni non patrimoniali da risarcire ammontano quindi, nel complesso, ad € 16.654,68 a valori attuali.
Su detta somma capitale, liquidata a valori attuali, non sarà dovuta la rivalutazione monetaria;
saranno però dovuti interessi legali die calamitatis (giorno della scoperta dell'omessa diagnosi, marzo
2015) sino alla data della presente sentenza, da calcolarsi secondo i criteri dettati dalla nota pronuncia
Cass. SSUU n.1712/1995 e quindi sulla somma capitale opportunamente devalutata al giorno del sinistro, e quindi via via incrementata annualmente in base alla rivalutazione intervenuta, sino alla data della presente pronuncia;
saranno in seguito dovuti gli interessi legali sulla somma capitale dalla data della presente sentenza, sino al saldo effettivo, tutte somme dovute anche in assenza di specifica domanda – comunque avanzata da parte attrice nel presente giudizio - trattandosi di debito di valore, conseguente ad un illecito civile.
I danni patrimoniali da risarcire ammontano, nel complesso, ad € 1.375,34.
Su detta somma capitale, sarà dovuta la rivalutazione monetaria dagli esborsi sino alla data della presente sentenza, in base agli indici Istat Foi sull'aumento del costo della vita o equivalenti;
saranno poi dovuti interessi legali dalla data degli esborsi sino al saldo effettivo, da calcolarsi secondo i criteri dettati dalla nota pronuncia Cass. SSUU n.1712/1995 e quindi sulle somme per spese mediche via via incrementate annualmente in base alla rivalutazione intervenuta, sino alla data della presente pronuncia;
saranno in seguito dovuti gli interessi legali sulle somme da ultimo rivalutate alla data della presente sentenza, sino al saldo effettivo, tutte somme dovute anche in assenza di specifica domanda
– comunque avanzata da parte attrice nel presente giudizio - trattandosi di debito di valore, conseguente ad un illecito civile.
***
Sulla ripartizione della responsabilità e sulle domande di manleva
Cont La convenuta a chiesto:
- in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Dott. per i danni Controparte_3
15 lamentati dall'attrice, condannandolo in via diretta al pagamento delle somme che venissero riconosciute, all'esito del giudizio, in favore della danneggiata;
- in via ulteriormente gradata nell'ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree, condannare il Dr. a manlevare e tenere indenne l' Controparte_3 [...] da ogni somma che dovesse versare alla Sig.ra quale Controparte_1 Parte_1 conseguenza pregiudizievole del presente giudizio.
Con riferimento alla prima richiesta, essa deve considerarsi infondata, in quanto in caso di responsabilità medica, la struttura presso cui si è svolta l'intervento, che ha cagionato il danno alla paziente, è solidalmente responsabile con il medico, esecutore dell'intervento.
La struttura sanitaria, pertanto, deve considerarsi responsabile anche delle prestazioni erogate in regime di libera professione, anche se il medico è un libero professionista che utilizza le strutture della struttura stessa ovvero di altra struttura con essa convenzionata;
ciò vale sia per i danni diretti, il danno biologico subito, che per quelli indiretti (cfr Cass. n.28987 dell'11/11/2019, richiamata alla nota 2, per cui la struttura sanitaria risponde, a termini dell'art.1228 c.c., del danno prodotto da sanitari anche non dipendenti da essi purché operanti nell'ambito della struttura e delle sue dipendenze, financo in ipotesi di colpa esclusiva di questi ultimi, salvo i casi, del tutto eccezionali, di inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute).
Tuttavia, stante l'indubitabile errore diagnostico del medico, che nelle immagini della RMN eseguita il 7 agosto 2007non riconobbe il para-ganglioma localizzato nella cisterna dell'angolo ponto- cerebellare destro, la domanda di manleva esperita dalla struttura sanitaria nei confronti del terzo chiamato sarà da accogliere per il 50 % di quanto dalla prima dovuto all'attrice in conseguenza della presente sentenza.
§§§
Considerati assorbiti dalle argomentazioni già svolte ogni ulteriore rilievo o istanza anche di carattere istruttorio, il Tribunale di Roma, in persona del Giudice sottoscrivente, ritiene:
- che vada parzialmente accolta, per quanto di ragione, la domanda di risarcimento del danno per responsabilità sanitaria per i fatti oggetto di giudizio, proposta dall'attrice Parte_1
nei confronti di
[...] Controparte_1
- che la convenuta vada condannata a pagare all'attrice , la somma capitale Parte_1 di € 16.654,68, a valori attuali, per danni non patrimoniali, oltre interessi legali die calamitatis
(marzo 2015) sino al saldo effettivo, da calcolarsi come da parte motiva, nonché la somma capitale di € 1.375,34, per danni patrimoniali, oltre rivalutazione monetaria dalla data degli 16 esborsi sino a quella della presente sentenza e interessi legali dagli esborsi sino al saldo effettivo, da calcolarsi come da parte motiva;
- che vada parzialmente accolta la domanda di manleva esperita dall
[...] nei confronti del dott. , che sarà tenuto a manlevare Controparte_1 Controparte_3
e tenere indenne la convenuta per la metà di quanto da questa dovuto all'attrice in conseguenza della presente sentenza.
- Le spese di lite seguono la soccombenza, con condanna di Controparte_1
a rifonderle a , da distrarsi a favore dall'avv. Giuseppe Maccarrone
[...] Parte_1 dichiaratosi procuratore antistatario, come liquidate in dispositivo, sulla base dei criteri di cui al D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), tenuto conto dello scaglione di riferimento e dell'impegno difensivo (ordinario); nonché con condanna del Dott. a Controparte_3 rifonderle a per la quota di metà, restando Controparte_1 compensate per la residua parte, così come liquidate in dispositivo, sulla base dei criteri di cui al D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), tenuto conto dello scaglione di riferimento e dell'impegno difensivo (ordinario).
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Guido
Garavaglia, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa istanza, deduzione od eccezione, così provvede:
- accoglie parzialmente, per quanto di ragione, la domanda di risarcimento del danno per responsabilità sanitaria per i fatti oggetto di giudizio, proposta dall'attrice Parte_1 nei confronti della Controparte_1
- per l'effetto, condanna la predetta convenuta a pagare all'attrice, la somma capitale di €
16.654,68, a valori attuali, per danni non patrimoniali, oltre interessi legali die calamitatis
(marzo 2015) sino al saldo effettivo, da calcolarsi come da parte motiva, nonché la somma capitale di € 1.375,34, per danni patrimoniali, oltre rivalutazione monetaria dalla data degli esborsi sino a quella della presente sentenza e interessi legali dagli esborsi sino al saldo effettivo, da calcolarsi come da parte motiva;
- condanna l' a rifondere le spese di lite a Controparte_1 Parte_1
, da distrarsi a favore dall'avv. Giuseppe Maccarrone, che liquida in euro 5077,00,
[...] per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie al 15 %, Iva e Cpa secondo legge, rimborso contributo unificato;
- condanna a rifondere a la metà Controparte_3 Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in misura già ridotta in euro 2539,00, per compensi
17 professionali, oltre rimborso spese forfettarie al 15 %, Iva e Cpa secondo legge, rimborso contributo unificato;
- pone in via definitiva le spese di CTU, così come liquidate in atti, a carico di CP_3
e in solido e per quota paritaria nei rapporti
[...] Controparte_1 interni.
- Sentenza esecutiva ex lege.
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con l'ausilio del GOP in tirocinio, Avv. Mino Daniele
Bembo.
Così decisa in Roma lì 7.08.2025
IL GIUDICE
dott. Guido Garavaglia
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XIIIa SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIIIa Sez. civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Guido
Garavaglia, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.4694/2020 del ruolo generale per gli affari contenziosi vertente
TRA
(C.F. , nata a [...] il [...] e ivi residente Parte_1 C.F._1 in via. rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Maccarrone (C.F. Parte_2
) e domiciliata presso lo studio dello stesso in Roma via Ugo Ojetti n.350, C.F._2 giusta procura a margine dell'atto di citazione;
Attrice
E
(C.F. ), con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Roma alla Via Eschilo 191, in persona del legale rappresentante Dr. C.F. CP_2
, ed elettivamente domiciliata in Roma, Viale Regina Margherita 270, presso C.F._3 lo Studio degli Avv.ti Roberto Maria Bagnardi (C.F. e Paolo Bagnardi (C.F. C.F._4
, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
C.F._5
Convenuto
E
(C.F. , residente in [...] C.F._6
Baccanello n.2, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Giulio Cesare n.2, presso e nello studio
1 dell'Avv. Raffaello Pagnini (C.F. ) che lo rappresenta e difende in virtù di C.F._7 procura a margine della comparsa di risposta;
Terzo chiamato
decisa dopo la scadenza dei termini di legge sulle conclusioni delle parti avente ad oggetto: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa:
- accertare e dichiarare per tutte le ragioni di cui alla premessa del presente atto, la responsabilità dell' in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, Via Eschilo n. l9l, nella causazione dei danni subiti e subendi dalla Signora Parte_1
- per I'effetto, condannarla, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'attrice che si quantificano nella misura di euro 882.543,37, o in quella minore o maggiore ritenuta equa e di giustizia, oltre al rimborso delle spese mediche e di trasporto che si quantificano in euro
5.173,36, con gli interessi legali dall'epoca dell'evento dannoso e sino all'effettivo soddisfo.
- Il tutto con vittoria di compensi e spese, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
***
Per Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis:
a) in via principale nel merito, respingere in toto le richieste avanzate dalla Sig.ra Parte_1 nei confronti dell' in quanto infondate in
[...] Controparte_1 fatto ed in diritto, stante l'assenza di qualsiasi responsabilità di quest'ultima nella causazione dell'evento dannoso lamentato, per i motivi e le causali esposte in dettaglio nella superiore narrativa;
b) in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del terzo chiamato Dott. Controparte_3 per i danni lamentati dall'attrice, condannandolo in via diretta al pagamento delle somme che venissero riconosciute, all'esito del giudizio, in favore della danneggiata;
2 c) in via ulteriormente gradata nell'ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree, condannare il Dr. a manlevare e tenere indenne l' Controparte_3 [...] da ogni somma che dovesse versare alla Sig.ra quale Controparte_1 Parte_1 conseguenza pregiudizievole del presente giudizio.
d) in ogni caso, con vittoria di spese, compenso professionale, rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge”.
***
Per Controparte_3
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento di tutti i motivi suesposti e/o per qualsiasi altro ritenuto equo e di giustizia:
1) Accertare e dichiarare l'improcedibilità, inammissibilità, infondatezza e/o, l'intervenuta Cont prescrizione ex artt. 2947 e/o 2946 c.c., delle domande ex adverso promosse dalla , se del caso, dall'attrice e, per l'effetto, respingerle in toto.
2) Rigettare la domanda risarcitoria promossa dall'attrice anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 co. 2 c.c. Cont
3) In subordine, rigettare tutte le domande promosse dalla , se del caso, dalla sig.ra Parte_1 nei confronti del chiamato in causa, siccome infondate in fatto e diritto e non
[...] provate.
4) In ulteriore subordine e salvo gravame, accertare e dichiarare la percentuale di responsabilità attribuibile alla negligente ed incauta condotta assunta dalla sig.ra e/o dagli altri Pt_1 sanitari che la ebbero in cura dal 2007 al 2015 nella causazione dei danni lamentati dall'attrice ovvero, anche ai sensi dell'art. 1227 co. 1 c.c., accertata la gravità della colpa dell'attrice e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, ridurre la liquidazione dei danni ex adverso richiesti nella misura in cui risulteranno essere conseguenza diretta ed esclusiva del presunto errore diagnostico del 06.08.2007.
5) Rigettare, in ogni caso, le domande di condanna diretta, manleva e regresso avanzate dalla convenuta, siccome inammissibili, infondate in fatto e diritto e non provate. Con vittoria di spese e compensi di lite.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione del 15 gennaio 2020, ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Roma L' Controparte_5
[..
[...] [...]
chiedendo il risarcimento dei danni per complessivi € 882.543,37 per asserita
[...] responsabilità sanitaria causa dell'omessa diagnosi a seguito di accertamenti diagnostici.
2. A fondamento della propria domanda, affermava parte attrice che: Cont
- In data 6 agosto 2007 si sottoponeva presso l' i Roma ad un esame RM cerebrale con mezzo di contrasto a causa di disturbi di tipo disfagico e disfonico;
- tale accertamento non evidenziava alterazioni encefaliche degne di nota come si legge nel referto a firma del Dott. Controparte_3
- successivamente, in data 6 ottobre 2008, I'attrice si sottoponeva, presso la medesima struttura sanitaria, ad una visita specialistica ORL, nella quale si accertava la paresi della corda vocale destra;
- tuttavia l'attrice, tranquillizzata dall'esito della risonanza magnetica già eseguita, non svolgeva ulteriori esami clinici, ma si rassegnava a convivere con i disturbi predetti;
- nei primi mesi dell'anno 2015 si verificava un peggioramento dei sintomi con l'esordio della diplopia e dell'instabilità posturale, pertanto, l'attrice, in data 25/3/2015, si sottoponeva ad un RMN cerebrale di controllo presso il Policlinico Agostino Gemelli di
Roma;
- il referto di detto RMN cerebrale così recitava: “formazione espansiva localizzata in corrispondenza della base cranica posteriore destra, con epicentro nel forame lacero posteriore inglobando il bulbo, la vena giugulare ed i nervi misti ed estensione sia in sede extracranica sia in sede intracranica (dCC 19 mm x dLL 21 mmx dAP 20mm). In particolare la componente extracranica occupa lo spazio carotideo ove appare in stretto contatto con il versante posteriore della carotide interna ... si estende lungo la fessura petro-occipitale ed affiora al canale dell'ipoglosso, mentre la componente intracranica si estende lungo il legamento petroclivale ed aggetta nella cisterna dell'angolo ponto cerebellare omolaterale... "
- all'esito di detto accertamento, si rivolgeva per gli ulteriori approfondimenti clinici e diagnostici all'IRCCS - Humanitas Research Hospital di Rozzano (MI), ove in sede di visita ORL di pre-ricovero veniva evidenziato: " ...Disfonica da anni con una paresi della corda vocale destra e disturbo della deglutizione. Nel 2007 ha effettuato una RMN dell'encefalo che dimostra la presenza di un tumore in rapporto con il forame giugulare non refertato. Nell'ultimo anno peggioramento dei disturbi e comparsa di displopia nello sguardo laterolizzato a destra assieme a disturbo dell'equilibrio. Una recente risonanza
(25/3/2015) ha mostrato il tumore aumentato di volume (verosimilmente un paraganglioma). Lamenta ipoacusia destra lieve. In programma ... gamma Knife. Esame
4 obbiettivo ... emilaringe destra fissa in posizione mediana con compenso in cv contro laterale. Non deficit VII, IX, X, XI. In conclusione neoformazione centrata sul forame lacero posteriore con estensione all'angolo pontocerebrale di destra e in parte al CUI in programma per Gamma Knife...";
- veniva con urgenza presa in carico presso la predetta struttura ospedaliera ove, però, veniva esclusa la possibilità di un intervento radicale risolutivo a causa della profonda infiltrazione locale e veniva quindi sottoposta ad un trattamento radioterapico gamma knife, con finalità palliative e, con successivo, stretto follow-up clinico radiologico;
- la patologia tumorale da cui è affetta, ossia il paraganglioma giugulare destro, diagnosticato nel marzo 2015 in stato localmente avanzato e con netta infiltrazione delle strutture adiacenti, era già evidenziabile e diagnosticabile nel 2007, in esito al RMN cerebrale effettuato presso l' di Roma;
CP_1
- il ritardo diagnostico, che controparte addebita alla struttura sanitaria, aveva compromesso la fattibilità di praticare un intervento chirurgico radicale ai fini dell'effettiva guarigione o, comunque, al fine di poter bloccare I'evoluzione della malattia;
- l'omessa diagnosi nel referto della RMN cerebrale praticato presso I'USI di Roma il 6 agosto 2007, aveva determinato l'espansione locale dell'eteroformazione e l'interessamento di una miriade di strutture intra e extracraniche, inizialmente risparmiate e dunque aveva causato la nascita di diversi disturbi, quali la diplopia, la sindrome vertiginosa, la disfasia per i solidi e la nevralgia trigeminale;
- tale omessa diagnosi, dovuta evidentemente ad un'interpretazione falsamente negativa dell'esame diagnostico suindicato, concretizza una responsabilità contrattuale di detta struttura sanitaria nei confronti dell'attrice, con conseguente diritto di quest'ultima al ristoro di tutti i danni subiti;
- i danni richiesti dall'attrice, comprensivi di danno biologico al 70% di percentuale di invalidità permanente e danno morale nella misura del 50% del danno biologico, erano pari ad euro 882.543,37 oltre al rimborso delle spese mediche e spese di trasporto per effettuare le cure e gli esami clinico diagnostici presso l'IRRCS Humanitas Research
Hospital di Rozzano (MI) che si quantificavano in complessivi euro 5.173,36;
3. Con comparsa depositata si costituiva in giudizio che Controparte_1 contestava in fatto e in diritto la domanda attorea chiedendo:
a) in via preliminare, ai sensi dell'art.269 c.p.c. differire l'udienza di prima comparizione al fine di consentire la chiamata in causa del Dott. Amatruda, CP_3
5 b) in via principale nel merito, respingere in toto le richieste avanzate dalla Sig.ra Parte_1 nei confronti dell' in quanto infondate
[...] Controparte_1 in fatto ed in diritto, stante l'assenza di qualsiasi responsabilità di quest'ultima nella causazione dell'evento dannoso lamentato, per i motivi e le causali esposte in dettaglio nella superiore narrativa;
c) in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Dott. per i danni Controparte_3 lamentati dall'attrice, condannandolo in via diretta al pagamento delle somme che venissero riconosciute, all'esito del giudizio, in favore della danneggiata;
d) in via ulteriormente gradata nell'ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree, condannare il Dr. a manlevare e tenere indenne l' Controparte_3 [...] da ogni somma che dovesse versare alla Sig.ra Controparte_1 Parte_1 quale conseguenza pregiudizievole del presente giudizio.
[...]
e) in ogni caso, con vittoria di spese, compenso professionale, rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
4. Osservava il convenuto in particolare che:
a) Di tale eventuale omessa diagnosi, come degli asseriti danni richiesti dall'attrice, è da ritenersi unico responsabile il medico radiologo Dr. il quale in qualità di CP_3 professionista esterno collaborava in regime libero professionale con l' CP_1
Cont b) Non sussistenza di responsabilità dell' in quanto non sarebbero provate, secondo il criterio del “più probabile che non”, l'esistenza del nesso causale tra l'azione o l'omissione dei sanitari e l'evento di danno (aggravamento della patologia esistente o insorgenza di una nuova malattia),
c) la Sig.ra dopo aver effettuato in data 06/08/2007 la RM cerebrale presso la Pt_1 struttura sanitaria oggi convenuta -per ben otto anni- non eseguiva alcun ulteriore esame
(rilevante in considerazione della richiesta di risarcimento effettuata), nonostante la stessa abbia dichiarato che nel periodo intercorrente tra il 2007 e il 2015 avesse riscontrato un peggioramento dei sintomi da cui è affetta, sintomi sui quali la stessa ha fondato l'attuale domanda di risarcimento;
d) i danni lamentati dall'attrice risultano essere stati sovrastimati e diversi disturbi lamentati dalla Sig.ra sono dovuti alla patologia da cui la stessa è affetta e Pt_1 non possono essere ricondotti alla negligenza del sanitario né tantomeno alla struttura sanitaria oggi convenuta.
6 e) La valutazione del danno è errata e non provata ed i danni richiesti da parte attrice sono stati macroscopicamente sovrastimati e in alcun modo dimostrati. La stessa, infatti, si è limitata a riportare la relazione redatta dal proprio consulente tecnico di parte ed i pareri di due medici di sua fiducia ma non ha fornito alcuna argomentazione né prova circa il quantum del danno. La Sig.ra si è limitata a dichiarare che la percentuale di Pt_1 invalidità era stata calcolata dal consulente tecnico di parte Dott. e che il Persona_1 danno era stato quantificato sulla base delle Tabelle 2019 in uso presso il Tribunale di
Roma, considerando la suddetta percentuale di invalidità.
f) In ogni caso, una corretta diagnosi effettuata nel 2007, non avrebbe comportato un miglioramento delle condizioni di salute della Sig.ra per la particolarità delle Pt_1 lesioni neoplastiche del glomo giugulare.
5. Chiamato in causa il dr. si costituiva con deposito di comparsa del 20 aprile 2021, CP_3 il quale tanto adduceva:
a) la condotta del sanitario dovrà essere valutata ex ante, anche avuto riguardo alla ben più Cont scarna ed inefficiente organizzazione e strumentazione di cui disponeva la nell'anno 2007 -e, di conseguenza, i sanitari che vi operavano- rispetto a quelle di cui si avvaleva nel 2015 o, addirittura, di cui dispone attualmente. La risonanza del 06.08.2007 Cont e la relativa diagnosi, dunque, sono state effettuate nelle condizioni in cui la ha consentito di svolgerle, con l'utilizzo della strumentazione e con l'organizzazione del personale predisposti dalla stessa. Nessun addebito potrà essere mosso al dr. CP_3 avendo il medesimo fornito un contributo nullo o, comunque, estremamente marginale ed eventualmente solo concorrente in misura minima nella causazione dei danni lamentati dalla sig.ra trattandosi di un'omessa refertazione e non di omessa Pt_1 diagnosi. Una pluralità di specialisti (anche della struttura sanitaria convenuta) che hanno avuto in cura l'attrice, quali neurologi, otorinolarigoiatri, oculisti, endocrinologi e audiometristi che, id quod plerumque accidit, con minima ed ordinaria diligenza, avrebbero dovuto e potuto sopperire al presunto errore diagnostico, anche disponendo supplementi di indagine clinica.
b) L'abnorme lasso di tempo intercorso tra l'esecuzione della risonanza e l'individuazione della patologia tumorale, tuttavia, è dovuto alla deliberata ed incauta scelta della sig.ra di non svolgere ulteriori esami clinici e convivere con i disturbi, in quanto Pt_1 asseritamente tranquillizzata dagli esiti della risonanza eseguita oltre un anno prima.
c) Il Dr. ha rivestito un ruolo marginale nella diagnosi della patologia tumorale, CP_3 avendo il medesimo refertato gli esiti della risonanza con una funzione “servente”
7 rispetto allo specialista ORL che aveva in cura la sig.ra ed al quale, dunque, Pt_1 competeva la diagnosi e la prescrizione terapeutica delle patologie individuate o degli ulteriori esami che si rendevano necessari per accertare le cause dei disturbi che affliggevano la paziente. Se la paziente e/o i sanitari che la avevano in cura avessero diligentemente ricercato le cause della sintomatologia persistentemente lamentata dall'attrice, si sarebbe certamente giunti ad individuare la patologia tumorale ben prima dell'anno 2015. In ogni caso dal ritardo diagnostico non sarebbe derivato alcun danno all'attrice in quanto la terapia non sarebbe potuta essere diversa da quella effettivamente praticata. Cont d) L'accoglimento dell'azione di regresso/rivalsa svolta ex art.2055 c.c. dalla - e, prima ancora, quella risarcitoria dell'attrice - dunque, dovranno ritenersi subordinate alla rigorosa, esaustiva ed allo stato insussistente e inverosimile dimostrazione dell'esclusiva riconducibilità dei danni lamentati dalla sig.ra alla condotta del Pt_1
Dr. CP_3
e) prescrizione e improcedibilità della chiamata in causa. eccepiva, dunque, l'intervenuta prescrizione quinquennale (ex art.2947 c.c.) e/o, in subordine, l'intervenuta prescrizione decennale (ex art.2946 c.c.) dei diritti risarcitori Cont dell'attrice e delle domande ex adverso svolte dalla er decorso dei relativi termini, decorrenti dalla data di esecuzione della risonanza che ci occupa, in totale assenza di validi atti interruttivi.
Non risulta, inoltre, che in sede di mediazione sia stata svolta alcuna richiesta nei confronti del chiamato, di talché non può attribuirsi al procedimento di mediazione alcun effetto interruttivo del decorso della prescrizione, né alcuna validità in merito all'effettivo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione cui è subordinata la procedibilità dell'azione di responsabilità sanitaria esercitata nei confronti del Dr.
con conseguente improcedibilità per difetto di una delle condizioni di CP_3 procedibilità dell'azione ex art.5, comma 1 del d.lgs. 28 del 2010.
6. Con verbale d'udienza a trattazione scritta del 29.09.2021, il Giudice assegnava i termini di cui all'art.183, c.6, c.p.c.; con provvedimento del 12 ottobre 2022 disponeva in istruttoria
CTU medico-legale; a seguito di varie rinunce agli incarichi conferiti, accettavano definitivamente il dottor ed i proff. , neuro-radiologo Persona_2 Controparte_6
e prof. che depositavano relazione definitiva il 17.02.2025. Persona_3
7. Ritenendo ultronee le istanze istruttorie non ammesse, e riservando ogni determinazione sulle questioni sollevate, anche in rito, alla fase decisoria, rinviava la causa all'udienza del 16
8 maggio 2025 per precisazione delle conclusioni e quindi con ordinanza sostitutiva ex art.127 ter c.p.c., la tratteneva in decisione con assegnazione di termini abbreviati ex art.190 c.p.c.
(40+20 gg.) per il deposito di conclusionali e repliche.
§§§
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulle eccezioni preliminari e di prescrizione.
Il terzo chiamato ha eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni, nonché
l'improcedibilità della chiamata in causa per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
Tale ultima eccezione va rigettata perché parte convenuta-chiamante ha dimostrato documentalmente di aver invitato in mediazione il dr. il quale, ritualmente intimato, non CP_3 ha partecipato al procedimento.
Del pari infondata deve ritenersi l'eccezione di prescrizione. Come è noto in tema di risarcimento dei danni occorre, innanzitutto, verificare l'entità del termine prescrizione, nonché determinare il dies a quo. Ebbene, laddove venisse invocata una responsabilità di natura extra contrattuale il termine maturerebbe in 5 anni mentre in caso di responsabilità di natura contrattuale ci si troverebbe di fronte al più lungo termine decennale.
Con riferimento alla decorrenza di tale termine, invece, possiamo ancorarlo a quando il paziente ha avuto conoscenza del danno, quando cioè, come nel caso di specie, ha avuto contezza della mancata refertazione. Ciò sarebbe avvenuto nel marzo 2015 quando l'IRCCS - Humanitas
Research Hospital di Rozzano (MI), certificava che nel 2007 l'attrice aveva effettuato una RMN dell'encefalo che dimostra la presenza di un tumore in rapporto con il forame giugulare non refertato.
Da tanto discende che quale che sia il termine di prescrizione invocato – quinquennale o decennale – in considerazione degli atti interruttivi presenti, non può ritenersi maturato.
***
Sull'an debeatur
1. Versandosi in materia di responsabilità sanitaria, per fatti precedenti l'entrata in vigore della legge
CO (L. 24/2017, 1° aprile 2017: se i fatti per cui è causa si protraggono per un periodo a cavallo della entrata in vigore, conta il momento del manifestarsi dell'evento produttivo di danno)1, 1 Le norme sostanziali della legge (L. 24/2017), al pari dei quelle del precedente decreto ZI (decreto- Parte_3 legge 13 settembre 2012, n.158 convertito in Legge 8 novembre 2012, n. 189),, tra cui rientrano anche quelle che determinano il titolo di responsabilità (contrattuale o extracontrattuale), non sono applicabili retroattivamente (con 9 tanto i medici che (salvo eccezioni) la struttura da cui dipendono o con cui collaborano o in cui comunque operano (per il c.d. contratto di spedalità2 o per il contatto sociale qualificato3) rispondono a titolo di responsabilità contrattuale;
la giurisprudenza ha precisato, riguardo all'onere probatorio, che in tema di risarcimento del danno in materia sanitaria, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale per l'inadempimento delle prestazioni sanitarie con la dovuta diligenza professionale
(rispetto delle linee guida e della buona pratica clinica) e con la conseguente lesione dell'integrità psico-fisica (diritto alla salute), sarà onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità tra l'insorgenza della nuova patologia o l'aggravamento della patologia preesistente e la condotta dei sanitari e della struttura in cui operano, mentre spetterà alla parte supposta danneggiante dimostrare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, l'esatta esecuzione della prestazione ovvero la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta l'eccezione, per espressa previsione, delle disposizioni relative alla liquidazione del danno sulla base delle tabelle di cui agli artt.138, 139 del codice delle assicurazioni private), perché inciderebbero su posizioni giuridiche (quali ad es. il diritto al risarcimento del danno) già acquisite, quand'anche in ipotesi non ancora azionate;
dunque non possono applicarsi a fatti avvenuti in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge, per i quali continuerà a farsi riferimento alla legge vigente all'epoca dei fatti (cfr Cass. 11/11/2019, n.28990; Cass., 11/11/2019, n.28994). E' da precisare che il riferimento all'art. 2043 c.c. nel c.d. Decreto ZI non può essere inteso come qualificazione extracontrattuale della responsabilità del medico;
l'esclusione per i medici dipendenti o comunque non liberi professionisti della più impegnativa responsabilità di tipo contrattuale, dunque, è intervenuta soltanto con l'adozione della successiva c.d. legge CO (Cass. civ., 11 novembre 2019, n. 28994). 2 Il contratto di spedalità (o di assistenza sanitaria) può essere definito come un contratto atipico a prestazioni corrispettive da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del Servizio Sanitario Nazionale) sorge, a carico della struttura, una prestazione sanitaria complessa, in cui accanto a obblighi di tipo alberghiero (somministrazione di vitto e alloggio), sono individuabili obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario e/o del personale paramedico, di apprestamento di tutte le attrezzature e strumentazioni necessarie per gli esami diagnostici e i trattamenti sanitari, anche in vista del manifestarsi di eventuali complicazioni o emergenze, naturalmente tenendo conto delle materie sanitarie trattate dall'ospedale, clinica o nosocomio;
la struttura sanitaria risponde, a termini dell'art.1228 c.c., del danno prodotto da sanitari anche non dipendenti da essi purché operanti nell'ambito della struttura e delle sue dipendenze, financo in ipotesi di colpa esclusiva di questi ultimi, salvo i casi, del tutto eccezionali, di inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute (cfr Cass. n.28987 dell'11/11/2019); di regola poi nei rapporti interni varrà la presunzione di divisione paritaria “pro quota” dell'obbligazione solidale evincibile, quale principio generale, dagli artt. 1298 e 2055 c.c., per superare la quale non basta escludere la corresponsabilità della struttura sanitaria sulla base della considerazione che l'inadempimento fosse ascrivibile alla condotta del medico, ma occorre considerare il duplice titolo in ragione del quale la struttura risponde solidalmente del proprio operato, sicché sarà onere del “solvens” dimostrare non soltanto la colpa esclusiva del medico, ma la derivazione causale dell'evento dannoso da una condotta del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità (sempre Cass. 28987/2019). 3 La responsabilità da contatto sociale qualificato è una particolare forma di responsabilità civile che prescinde dall'esistenza di un contratto inteso nel senso stretto del termine, laddove tra il danneggiato e il danneggiante sussista una particolare relazione sociale considerata dall'ordinamento giuridico idonea a determinare specifici doveri comportamentali non riconducibili al dovere generico di non ledere l'altrui sfera giuridica. Secondo parte della dottrina e della giurisprudenza, il contatto sociale qualificato deve essere annoverato tra gli atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico a norma dell'articolo 1173 del codice civile. Ne deriva che, secondo questo orientamento, da ritenere condivisibile, in virtù del principio dell'atipicità delle fonti delle obbligazioni di cui all'articolo 1173 del codice civile, anche la violazione di obbligazioni specifiche che trovano la loro fonte, non in un contratto ma nel contatto sociale qualificato, determina una responsabilità di tipo contrattuale. E l'esecuzione della prestazione sanitaria da parte di un medico a favore di un paziente, con cui non sussista alcun contratto stipulato, per prestazioni antecedenti al 1° aprile 2017 (data di entrata in vigore della legge Gelli), vale come fonte di obbligazione da contatto sociale qualificato, con assimilazione per molti versi alla responsabilità contrattuale, tra cui il termine decennale di prescrizione (v. Cassazione Civile ordinanza n. 11719 del 05.05.2021) 10 esecuzione (cfr ex multis Cass. 26.5.2021, n.14702, Cass.30.02.2021, n.4864., Cass. 11.11.2019,
n.28991, Cass. 13.10.2017, n.24073, Cass. 21.7.2011, n.15993, Cass. SSUU 11.11.2008, n.577).
2. Costituisce poi, nel campo processuale civile, ius receptum l'applicabilità – a differenza dell'ambito penale, ove vige la regola della “ragionevole certezza” della colpa – per la dimostrazione del nesso eziologico tra condotta e danno, la nota regola della preponderance of evidence (di matrice anglosassone), nota anche come regola del “più probabile che non” (cfr ex multis Cass., 19.05.2021
n.13677, «La regola del “più probabile che non” postula che, per uno stesso fatto, possano ravvisarsi un ventaglio di ipotesi, di segno positivo o negativo. Il giudice seleziona quella che, sulla base delle prove allegate, è dotata d i un “grado di conferma logica superiore all'altra”»).
3. Il Giudice di legittimità, sin da tempo, afferma che in presenza di più cause che abbiano determinato un evento lesivo, non si possa invocare alcuna riduzione di responsabilità, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di cause concorrenti può instaurarsi soltanto in una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile (così già Cass. civ. 21/07/2011 n.15991); tale principio varrà in particolare in caso di decesso, giacché, fuori dai casi appena visti di perdita di chances di sopravvivenza (per definizione, pari o inferiori al 50 %) o di anticipazione della morte (nel caso in cui l'exitus si sarebbe comunque verificato in tempi non lunghi, ma dopo un periodo statisticamente determinabile in base alla letteratura medica), nel caso di concorso di pregresse comorbilità nel decesso del paziente, se la condotta colposa, commissiva od omissiva, dei sanitari, ha costituito una concausa dell'evento letale di rilievo determinante, nel senso che se i sanitari avessero posto in essere il comportamento alternativo corretto, il decesso non si sarebbe verificato (quantomeno secondo il principio del "più probabile che non"), gli autori del comportamento censurabile risponderanno per intero delle conseguenze del decesso (principio del nothing or all , cfr. Cass n.31058/2023).
In caso di danno biologico, invece, gli orientamenti più recenti (cfr ex multis Cass.
n.2776/2024) prevedono che ove l'errore diagnostico e terapeutico del sanitario concorra con una causa naturale nella produzione dell'evento lesivo, mentre sul piano della causalità materiale (in base al principio dell'equivalenza causale) la preesistenza, coesistenza o concorrenza della causa naturale stessa risulta indifferente, le conseguenze dannose della lesione (da valutare sul piano della causalità giuridica) vanno liquidate nella loro effettiva e complessiva consistenza, attribuendo all'autore dell'illecito la (sola) percentuale di aggravamento della situazione preesistente.
Nel caso di specie, si può ritenere raggiunta la prova di una responsabilità sanitaria della struttura sanitaria convenuta in ordine ai danni subiti dall'attrice, seppur nei limiti che seguono.
11 Tale affermazione discende dall'esame del merito, avvalendosi in particolare della relazione definitiva dei CTU dott.ri ed i proff. , neuro-radiologo e Persona_2 Controparte_6 le cui considerazioni, esaustive e congruamente motivate, tenuto conto delle Persona_3 controdeduzioni formulate, inidonee a sconfessare le risultanze della CTU, sono condivise da questo
Giudice.
Occorre evidenziare, infatti, che a fronte dei rilievi dei consulenti tecnici d'ufficio è indispensabile che il corredo argomentativo della parte che confuti la relazione sia provvisto di una rigorosa esposizione delle ragioni avverse, escludendo considerazioni meramente «oppositive»
(Cassazione n. 9612 del 24/3/2022) e individuando la diversa ratio decidendi in punto di conclusioni scientifiche.
Secondariamente non può non considerarsi che consulenti tecnici d'ufficio risultano tutti provvisti dei requisiti di «specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento» anche alla luce della «esperienza professionale maturata, con particolare riferimento al numero degli incarichi conferiti» soprattutto in caso di perizie percipienti.
Ciò posto l'elaborato peritale ha analiticamente e specificamente chiarito quale sia stato l'iter trattamentale che ha connotato le vicende della sig.ra presso la Struttura convenuta Pt_1 offrendo esaustiva risposta a ciascuno dei quesiti posti dal giudice procedente.
Sul punto, infatti, richiamato quanto già dedotto nello svolgimento del processo, vale osservare che:
1. Attraverso le immagini della RMN eseguita il 7 agosto 2007, già in quella data era presente il para-ganglioma localizzato nella cisterna dell'angolo ponto-cerebellare destro e tale neoformazione, fortunatamente di natura benigna, non è stata osservata e riconosciuta dal dottor CP_3
2. Nessun postumo è derivato direttamente dalla mancata diagnosi di para ganglioma nella RM del 2007.
3. Postumi di natura indiretta, invece, sono stati individuati come segue:
a) stato ansioso-depressivo conclamatosi e aggravatosi nel tempo (come risulta nelle certificazioni dei sanitari che hanno avuto in cura la paziente);
b) le ricorrenti crisi di cefalea e le vertigini, indicative di instabilità posturale, a loro volta vicine ma non in stretta contiguità della neoplasia all'apparato uditivo e vestibolare destro;
c) la ridotta nitidezza del visus, la lieve diplopia certificata più volte dagli oculisti;
d) la nevralgia del V nervo cranico trigemino;
12 4. Essi non sono l'effetto esclusivo dell'errore diagnostico, ma si configurano come conseguenza indiretta e quindi di una vicenda originata dalla mancata diagnosi e susseguitasi lungo un arco temporale inimmaginabile, che ha visto la paziente sottoporsi a continue visite specialistiche e ripetuti accertamenti strumentali, logorandola fisicamente e psichicamente.
5. Per questa mai sopita sintomatologia, unitamente a periodiche poussès cefalalgiche e vertiginose, si è prodotto un danno che ha ridotto in modo permanente la complessiva integrità psicofisica del soggetto (idoneità a svolgere le attività esistenziali comuni alla generalità delle persone) che deve essere stimato nella misura dell'8% (otto per cento) della totale.
Da quanto sopra emerge in modo chiaro che il danno subito dall'attrice è conseguenza indiretta dell'omessa refertazione, ma anche del lungo lasso temporale occorso fino alla corretta terapia. Il tempo intercorso per la corretta gestione terapeutica non è, in altri termini, addebitabile integralmente all'omessa diagnosi, in quanto la gestione clinica della paziente, ben ricostruita dai
CTU, ha evidenziato che dal 2007, anno dell'esecuzione dell'esame qui contestato, al 2015, quando fu correttamente avviato l'iter terapeutico, la sig.ra è stata regolarmente seguita da vari Pt_1 specialisti;
tuttavia, non è possibile ravvisare un vero e proprio comportamento colposo dell'attrice, che se è vero che non si sottopose ad ulteriori e più approfonditi esami diagnostici in presenza dei persistenti sintomi, continuò a rivolgersi a specialisti per la cura dei sintomi (sarebbe stato semmai compito di questi richiedere tali approfondimenti); in ogni caso la convenuta, risponderà per l'intero ex art.2055 c.c., salva eventuale rivalsa verso altri responsabili.
Sul ruolo del tempo decorso i CTU, a pagina 18, nell'attestare che la mancata diagnosi del tumore nella RM del 2007 non ha avuto serie conseguenze dannose dirette per la paziente, affermano che la mancata diagnosi nel 2007 ha permesso alla paziente una salute neurologica migliore avendole evitato per 8 anni le complicanze occorse nel 2015 dopo la radiochirurgia ed anche il rischio di una eventuale scelta terapeutica chirurgica gravata da concrete pesanti complicazioni neurologiche;
in effetti contestano anche le conclusioni di parte attrice, ritenendo non provato l'aumento del tumore tra il 2007 e il 2015 come indicato dai consulenti di quest'ultima, essenzialmente per la non confrontabilità delle immagini diagnostiche a tale fine.
***
Sul quantum debeatur
In base alle valutazioni dei periti d'ufficio, il danno biologico consistente in:
a) stato ansioso-depressivo conclamatosi e aggravatosi nel tempo (come risulta nelle certificazioni dei sanitari che hanno avuto in cura la paziente);
13 b) ricorrenti crisi di cefalea e le vertigini, indicative di instabilità posturale, a loro volta vicine ma non in stretta contiguità della neoplasia all'apparato uditivo e vestibolare destro;
c) ridotta nitidezza del visus, la lieve diplopia certificata più volte dagli oculisti;
d) la nevralgia del V nervo cranico trigemino;
deve essere stimato nella misura dell'8% (otto per cento) della totale.
Va poi osservato che, trattandosi di debito di valore (ex re illicita), su cui è dovuta ex officio la rivalutazione, le tabelle da utilizzare per la liquidazione del danno sono quelle più recenti, quand'anche diverse da quelle indicate dall'attore al momento di introduzione della causa (cfr Cass.
n.7272 del 11/05/2012, per cui “Se le "tabelle" applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale …. cambino nelle more tra l'introduzione del giudizio e la sua decisione, il giudice
(anche d'appello) ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione”, conforme
Cass. n. 33770/2019).
La liquidazione del danno biologico viene effettuata in base alle tabelle di cui all'art. 138 e
139 del Codice delle Assicurazioni Private, specialmente per le lesioni di lieve entità
(micropermanenti) e viene quindi determinato, quanto al danno permanente, in € 12.811,29.
Vanno, inoltre, riconosciute le spese, così come ritenute appropriate e congrue dai CTU per euro 1.375,34 così distribuite: A) euro 605,48 spesi per visite specialistiche (oculistica, endocrinologia, neurologia, neurochirurgia, che, richiesta di ottenimento di invalidità). B) euro
769,86 spesi per accertamenti strumentali (radiografie, RMN, esami ematochimici, ritiro cartelle cliniche).
Va poi riconosciuto il danno morale, giacché non si può certo negare che una condizione di menomazione quale quella sopportata dall'attrice, determini una sofferenza soggettiva o patema d'animo di particolare intensità; la liquidazione del danno morale, e in via equitativa, va determinata in una frazione del danno biologico permanente, e ritenuta congrua l'aliquota del 30% del biologico riconosciuto sarà pari ad € 3.843,39.
Non è invece riconoscibile un ulteriore incremento di dette voci di danno a titolo di personalizzazione, giacché nella valutazione del danno biologico permanente i periti d'ufficio hanno già tenuto conto non solo della natura ed entità delle menomazioni all'integrità psico-fisica (incidenza organo funzionale) ma anche delle peculiarità della persona danneggiata (stato di salute preesistente, abitudini di vita, attività del tempo libero, condizioni sociali e familiari) e quindi dei suoi riflessi c.d. dinamico-relazionali.
14 Non sono riconoscibili, in base alle sopra viste considerazione dei consulenti d'ufficio, integralmente condivise e fatte proprie dal Giudice sottoscrivente, altre voci di danno, né non patrimoniale (esistenziale, non comprovata la compromissione della vita di relazione;
lesione del diritto all'autodeterminazione alla scelta del trattamento sanitario, esclusa per l'adeguatezza del consenso informato, né patrimoniale (spese mediche), queste ultime invero relative ai trattamenti eseguiti e non per riparazione del danno apportato.
I danni non patrimoniali da risarcire ammontano quindi, nel complesso, ad € 16.654,68 a valori attuali.
Su detta somma capitale, liquidata a valori attuali, non sarà dovuta la rivalutazione monetaria;
saranno però dovuti interessi legali die calamitatis (giorno della scoperta dell'omessa diagnosi, marzo
2015) sino alla data della presente sentenza, da calcolarsi secondo i criteri dettati dalla nota pronuncia
Cass. SSUU n.1712/1995 e quindi sulla somma capitale opportunamente devalutata al giorno del sinistro, e quindi via via incrementata annualmente in base alla rivalutazione intervenuta, sino alla data della presente pronuncia;
saranno in seguito dovuti gli interessi legali sulla somma capitale dalla data della presente sentenza, sino al saldo effettivo, tutte somme dovute anche in assenza di specifica domanda – comunque avanzata da parte attrice nel presente giudizio - trattandosi di debito di valore, conseguente ad un illecito civile.
I danni patrimoniali da risarcire ammontano, nel complesso, ad € 1.375,34.
Su detta somma capitale, sarà dovuta la rivalutazione monetaria dagli esborsi sino alla data della presente sentenza, in base agli indici Istat Foi sull'aumento del costo della vita o equivalenti;
saranno poi dovuti interessi legali dalla data degli esborsi sino al saldo effettivo, da calcolarsi secondo i criteri dettati dalla nota pronuncia Cass. SSUU n.1712/1995 e quindi sulle somme per spese mediche via via incrementate annualmente in base alla rivalutazione intervenuta, sino alla data della presente pronuncia;
saranno in seguito dovuti gli interessi legali sulle somme da ultimo rivalutate alla data della presente sentenza, sino al saldo effettivo, tutte somme dovute anche in assenza di specifica domanda
– comunque avanzata da parte attrice nel presente giudizio - trattandosi di debito di valore, conseguente ad un illecito civile.
***
Sulla ripartizione della responsabilità e sulle domande di manleva
Cont La convenuta a chiesto:
- in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Dott. per i danni Controparte_3
15 lamentati dall'attrice, condannandolo in via diretta al pagamento delle somme che venissero riconosciute, all'esito del giudizio, in favore della danneggiata;
- in via ulteriormente gradata nell'ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree, condannare il Dr. a manlevare e tenere indenne l' Controparte_3 [...] da ogni somma che dovesse versare alla Sig.ra quale Controparte_1 Parte_1 conseguenza pregiudizievole del presente giudizio.
Con riferimento alla prima richiesta, essa deve considerarsi infondata, in quanto in caso di responsabilità medica, la struttura presso cui si è svolta l'intervento, che ha cagionato il danno alla paziente, è solidalmente responsabile con il medico, esecutore dell'intervento.
La struttura sanitaria, pertanto, deve considerarsi responsabile anche delle prestazioni erogate in regime di libera professione, anche se il medico è un libero professionista che utilizza le strutture della struttura stessa ovvero di altra struttura con essa convenzionata;
ciò vale sia per i danni diretti, il danno biologico subito, che per quelli indiretti (cfr Cass. n.28987 dell'11/11/2019, richiamata alla nota 2, per cui la struttura sanitaria risponde, a termini dell'art.1228 c.c., del danno prodotto da sanitari anche non dipendenti da essi purché operanti nell'ambito della struttura e delle sue dipendenze, financo in ipotesi di colpa esclusiva di questi ultimi, salvo i casi, del tutto eccezionali, di inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute).
Tuttavia, stante l'indubitabile errore diagnostico del medico, che nelle immagini della RMN eseguita il 7 agosto 2007non riconobbe il para-ganglioma localizzato nella cisterna dell'angolo ponto- cerebellare destro, la domanda di manleva esperita dalla struttura sanitaria nei confronti del terzo chiamato sarà da accogliere per il 50 % di quanto dalla prima dovuto all'attrice in conseguenza della presente sentenza.
§§§
Considerati assorbiti dalle argomentazioni già svolte ogni ulteriore rilievo o istanza anche di carattere istruttorio, il Tribunale di Roma, in persona del Giudice sottoscrivente, ritiene:
- che vada parzialmente accolta, per quanto di ragione, la domanda di risarcimento del danno per responsabilità sanitaria per i fatti oggetto di giudizio, proposta dall'attrice Parte_1
nei confronti di
[...] Controparte_1
- che la convenuta vada condannata a pagare all'attrice , la somma capitale Parte_1 di € 16.654,68, a valori attuali, per danni non patrimoniali, oltre interessi legali die calamitatis
(marzo 2015) sino al saldo effettivo, da calcolarsi come da parte motiva, nonché la somma capitale di € 1.375,34, per danni patrimoniali, oltre rivalutazione monetaria dalla data degli 16 esborsi sino a quella della presente sentenza e interessi legali dagli esborsi sino al saldo effettivo, da calcolarsi come da parte motiva;
- che vada parzialmente accolta la domanda di manleva esperita dall
[...] nei confronti del dott. , che sarà tenuto a manlevare Controparte_1 Controparte_3
e tenere indenne la convenuta per la metà di quanto da questa dovuto all'attrice in conseguenza della presente sentenza.
- Le spese di lite seguono la soccombenza, con condanna di Controparte_1
a rifonderle a , da distrarsi a favore dall'avv. Giuseppe Maccarrone
[...] Parte_1 dichiaratosi procuratore antistatario, come liquidate in dispositivo, sulla base dei criteri di cui al D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), tenuto conto dello scaglione di riferimento e dell'impegno difensivo (ordinario); nonché con condanna del Dott. a Controparte_3 rifonderle a per la quota di metà, restando Controparte_1 compensate per la residua parte, così come liquidate in dispositivo, sulla base dei criteri di cui al D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), tenuto conto dello scaglione di riferimento e dell'impegno difensivo (ordinario).
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Guido
Garavaglia, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa istanza, deduzione od eccezione, così provvede:
- accoglie parzialmente, per quanto di ragione, la domanda di risarcimento del danno per responsabilità sanitaria per i fatti oggetto di giudizio, proposta dall'attrice Parte_1 nei confronti della Controparte_1
- per l'effetto, condanna la predetta convenuta a pagare all'attrice, la somma capitale di €
16.654,68, a valori attuali, per danni non patrimoniali, oltre interessi legali die calamitatis
(marzo 2015) sino al saldo effettivo, da calcolarsi come da parte motiva, nonché la somma capitale di € 1.375,34, per danni patrimoniali, oltre rivalutazione monetaria dalla data degli esborsi sino a quella della presente sentenza e interessi legali dagli esborsi sino al saldo effettivo, da calcolarsi come da parte motiva;
- condanna l' a rifondere le spese di lite a Controparte_1 Parte_1
, da distrarsi a favore dall'avv. Giuseppe Maccarrone, che liquida in euro 5077,00,
[...] per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie al 15 %, Iva e Cpa secondo legge, rimborso contributo unificato;
- condanna a rifondere a la metà Controparte_3 Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in misura già ridotta in euro 2539,00, per compensi
17 professionali, oltre rimborso spese forfettarie al 15 %, Iva e Cpa secondo legge, rimborso contributo unificato;
- pone in via definitiva le spese di CTU, così come liquidate in atti, a carico di CP_3
e in solido e per quota paritaria nei rapporti
[...] Controparte_1 interni.
- Sentenza esecutiva ex lege.
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con l'ausilio del GOP in tirocinio, Avv. Mino Daniele
Bembo.
Così decisa in Roma lì 7.08.2025
IL GIUDICE
dott. Guido Garavaglia
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