Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/03/2025, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
n. 8870/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Contenzioso Fallimentare CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8870/2022 promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Mondragone (CE) alla via Fiumara n. 133, rappresentata e difesa giusta procura in calce del presente atto dall'avv. Giovanni Viola (C.F. elettivamente domiciliato C.F._2 in Mondragone (CE) alla Via Sele n°55
-opponente contro
(P.IVA – C.F. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore con sede legale in Milano (MI) in Piazza della Trivulziana n. 4\A, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati
-opposto
CONCLUSIONI come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'opponente , in data 04.10.2022, veniva notificato il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1977/2022 emesso dal Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 12.09.22 su ricorso di con il quale è stato ingiunto a parte opponente di pagare la somma Controparte_1 di € 6.470,24, oltre interessi, diritti ed onorari della procedura monitoria.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo N. 1977/2022 regolarmente pagina 1 di 3
, chiamava in giudizio la in persona del legale rappresentante pro
[...] Controparte_1 tempore.
Si costituiva in giudizio la in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 in data 06/03/23.
A seguito dell'opposizione tempestivamente promosso e denegata la provvisoria esecuzione del d.i. opposto a fronte dei motivi di opposizione, l'opposta era invitata a procedere al tentativo obbligatorio di mediazione.
Alla prima udienza utile l'opponente eccepiva il mancato assolvimento del tentativo obbligatorio di mediazione e la causa era rinviata per la discussione e decisione.
La eccezione di improcedibilità per omesso svolgimento del tentativo di mediazione obbligatorio per le controversie bancarie deve essere accolta.
Sicuramente si tratta di una controversia soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, del d.lgs. n. 28/2010, dopo che il giudice si è pronunciato sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione.
Nei casi in cui il giudizio venga introdotto con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1 bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo (Cass. S.U., n.
19596/2020).
L'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28/2020 dispone che “l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.
Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.” Ciò significa che, laddove l'inosservanza dell'obbligo in parola di esperire la mediazione non sia stato né eccepito dal convenuto - che nel caso dell'opposizione a decreto ingiuntivo è l'opponente, quale debitore sostanziale della pretesa introdotta ab origine con l'azione monitoria - né rilevato d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza utile, non possa essere dichiarata l'improcedibilità dell'actio e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
pagina 2 di 3 Nel caso di specie, il giudice ha rilevato la mancata mediazione su rilevo dell'opponente che ha formulato l'eccezione nelle note di udienza alla prima difesa utile successiva all'omesso adempimento relativo alla mediazione.
Nel caso di specie, dunque, l'eccezione è tempestiva e va dichiarata l'improcedibilità della domanda con conseguente revoca del d.i. opposto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, ai sensi del
D.M. n. 147 del 2022 nella misura dei valori minimi, tenendo conto della natura della causa, del numero di udienze celebrate, e delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, III Sezione Civile, nella persona del giudice dr.ssa
Rita Di Salvo, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe riportata, come innanzi proposta, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede: dichiara l'improcedibilità della domanda avanzata dall'opposta nei confronti CP_1 di;
Parte_1 revoca il decreto ingiuntivo opposto decreto ingiuntivo;
condanna l'OPPOSTA alla rifusione, in favore dell'OPPONENTE delle spese di lite, che si quantificano in euro 1156,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario del 15%,
IVA e CPA come per legge.
S. MARIA C.V., 07/03/2025
Il Giudice
dott. Rita Di Salvo
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