Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/03/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1018/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
dott. Giovanni Picciau Presidente Rel.
dott. ssa Susanna Mantovani Consigliere
dott. Giovanni Casella Consigliere nella pubblica udienza DE 23 gennaio 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura DE dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello avverso la sentenza n. 75/2024 DE Tribunale di
Lecco ( giudice dr.ssa Trovò ) promossa con ricorso
DA
con il patrocinio DEl'avv. ALBE' Parte_1 P.IVA_1
GIORGIO e DEl'avv. CASTELLI VALENTINA C.F._1
( , elettivamente domiciliata presso A&A – Albè Associati Studio C.F._2
Legale in Milano via Durini n. 5
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. , (c.f. CP_1 C.F._3 Controparte_2
(c.f. ), (c.f. ), C.F._6 Controparte_5 C.F._7
(c.f. , (c.f. Controparte_6 C.F._8 CP_7
), (c.f. ), C.F._9 Parte_2 C.F._10
(c.f. ), (c.f. Parte_3 C.F._11 Parte_4
), (c.f. , C.F._12 Parte_5 C.F._13 Parte_6
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._14 Parte_7
), (c.f. , C.F._15 Parte_8 C.F._16 Parte_9
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._17 Parte_10
, (c.f. ), C.F._18 Parte_11 C.F._19 Parte_12
(c.f. , (c.f. ),
[...] C.F._20 Parte_13 C.F._21
(c.f. ), (c.f. Parte_14 C.F._22 Parte_15
, (c.f. ), C.F._23 Parte_16 C.F._24
(c.f. , (c.f. Parte_17 C.F._25 Parte_18
), (c.f. C.F._26 Parte_19
), (c.f. , C.F._27 Parte_20 C.F._28 Pt_21
(c.f. ), (c.f. ,
[...] C.F._29 Parte_22 C.F._30
(c.f. ), Parte_23 C.F._31 Parte_24
(c.f. ), (c.f. ), C.F._32 Parte_25 C.F._33
(c.f. ), (c.f. Parte_26 C.F._34 Parte_27
), (c.f. ), C.F._35 Parte_28 C.F._36 Pt_29
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._37 Parte_30
), (c.f. ), C.F._38 Parte_31 C.F._39
(c.f. ), (c.f. Parte_32 C.F._40 Parte_33
, (c.f. ), C.F._41 Parte_34 C.F._42 Pt_35
(c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._43 Parte_36 C.F._44
(c.f. ), (c.f. Parte_37 C.F._45 Parte_38
), (c.f. , C.F._46 Parte_39 C.F._47 Pt_40
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._48 Parte_41
), (c.f. ), C.F._49 Parte_42 C.F._50 [...]
(c.f. ), (c.f. Parte_43 C.F._51 Parte_44
, (c.f. ), C.F._52 Parte_45 C.F._53 [...]
(c.f. , (c.f. , Parte_46 C.F._54 Parte_47 C.F._55
(c.f. , (c.f. Parte_48 C.F._56 Parte_49
, (c.f. , (c.f. C.F._57 Parte_50 C.F._58 Parte_51
, (c.f. , C.F._59 Parte_52 C.F._60 [...] (c.f. ), (c.f. Parte_53 C.F._61 Parte_54
C.F._62
Tutti con il patrocinio DEl'avv. ZANATTA MOIRA , presso il C.F._63
cui studio sono elettivamente domiciliati in Concorezzo ( MB )) via F. Varisco n. 5
APPELLATI
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
Come da ricorso in data 25.9.2024
PER GLI APPELLATI
Come da memoria in data 9.1.2025
Fatto e diritto
Con sentenza n.75/2024 il Tribunale di Lecco , pronunciando sul ricorso promosso da ed altri numerosi ricorrenti nei confronti DEl CP_1 Parte_1
ha così deciso :
[...]
rigetta le domande proposte da;
accoglie le altre domande e, per Parte_55
l'effetto, accerta il diritto dei ricorrenti sopra indicati a vedersi applicato il CCNL “per il personale non medico dipendente da case di cura private laiche e religiose e da centri di riabilitazione” come rinnovato in data 8.10.2020; condanna l' , al pagamento in favore dei ricorrenti sopra Parte_1
indicati DEl'una tantum di € 1.000,00 ciascuno, di cui all'art. 54 DE CCNL Sanità DE
8.10.2020, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
condanna l' LA al pagamento in favore dei Parte_1 Parte_1 ricorrenti DEle differenze retributive maturate a far data dal 1.7.2020, così determinate:
- ad € 3.997,18; CP_7 - a
- a
- a
- a
- a
- a
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- a
- a
- a
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- a
- a
- a
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- a
- a
- a
- a
- a
- a
- a
- a
€ 2.727,85; Parte_44
€ 4.242,86; Parte_45
€ 5.834,40; Parte_46
€ 3.997,18; Parte_47
€ 4.026,04; Parte_48
€ 2.997,73; Parte_49
€ 6.151,08; Parte_40
€ 4.849,58; Parte_50
€ 5.255,64; Parte_51
€ 2.997,73; Parte_56
€ 5.032,09; Parte_53
€ 4.026,04; Parte_54
€ 6.038,76; Parte_43
€ 6.151,08; Parte_41
€ 5.294,25; Parte_2
€ 4.379,52; Parte_3
€ 3.812,05 Parte_4
€ 4.849,58; Parte_5
€ 5.255,64; Parte_6
€ 3.355,13; Parte_7
€ 4.546,24; Parte_8
€ 5.995,47; Parte_9
€ 5.455,71; Parte_10
€ 4.857,84; Parte_11
€ 4.996,02; Parte_12
€ 5.952,18; Parte_13 - a € 6.038,76 - a € 10.999,56; Parte_14 Parte_15
- a € 10.999,56; Parte_16
- a € 8.245,96; Parte_17
- a € 5.294,25; Parte_18
- a € 4.626,57; Parte_19
- a € 3.531,00; Parte_20
- a € 2.727,85; Parte_21
- a € 4.639,44; Parte_22
- a € 4.379,52; Parte_23
- a € 5.455,71; Parte_24
- a € 4.026,04; Parte_42
- a € 3.093,11; Parte_25
- a € 5.455,71; Parte_26
- a € 3.497,16; Parte_27
- a € 4.026,04; Parte_28
- a € 5.455,71; Parte_29
- a € 6.038,76; Parte_30
- a € 2.997,73; Parte_31
- a € 4.996,02; Parte_32
- a € 8.258,24; Parte_33
- a € 3.053,93; Parte_57
- a € 3.997,17; Parte_35
- a € 5.995,47; Parte_36
- a € 3.176,80; Parte_37
- a € 5.995,47; Parte_38
- a € 3.093,11; Parte_39 - ad € 5.412,36; CP_1
- a € 6.495,09; Parte_58
- a € 6.663,67; Parte_59
- a € 3.303,16; Controparte_4
- a € 6.021,89; Controparte_5
- a € 6.495,09; Controparte_6
condanna la parte resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese DE giudizio, che liquida in € 9.000,00 per compensi professionali, € 866,00 per spese anticipate, oltre rimborso DEle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge”. .
Lo svolgimento DE procedimento di primo grado e le questioni oggetto DEla controversia sono così correttamente esposte nella sentenza appellata :
“ Con due distinti ricorsi cumulativi, successivamente riuniti, i lavoratori in epigrafe indicati hanno convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale, in persona DE giudice DE lavoro, l , allegando di essere tutti Parte_1 aderenti alla CISL e dipendenti DEla convenuta, presso la sede di SI PA (LC) o di LO DE RI (LC).
I ricorrenti hanno allegato che:
- ai rapporti di lavoro di tutti i propri dipendenti, la resistente ha sempre applicato il “CCNL per il personale non medico dipendente da case di cura private laiche e religiose e da centri di riabilitazione” (CCNL Sanità Privata), sottoscritto da
ARIS, associazione datoriale a cui aderiva;
Parte_1
- in data 28.01.2020 LA NOSTRA FAMIGLIA comunicava a tutti i dipendenti e alle OO.SS. la volontà di cessare l'applicazione DE CCNL predetto e di applicare al personale non medico, addetto a tutte le sedi, a far data dal 01.02.2020, il diverso
CCNL per il personale dipendente da residenze sanitarie Assistenziali (RSA) e centri di riabilitazione (CDR) sottoscritto per la prima volta nel 2012;
- a seguito di agitazione sindacale, in data 19 febbraio 2020, l' Parte_1
comunicava che, in attesa di risoluzione DEle questioni
[...] sollevate in sede sindacale, si procedeva con la temporanea sospensione DE nuovo
CCNL scelto, ma con successiva comunicazione datata 6 novembre 2020, rappresentava la definitiva volontà di continuare ad applicare il CCNL Sanità privata per i dipendenti impiegati all'interno dei Poli DEl “Eugenio Medea”, ed il Pt_60
CCNL RSA e CDR ai rimanenti dipendenti, in quanto appartenenti ad un comparto non sanitario;
- con nota datata 10 dicembre 2020, l' Parte_1
comunicava ai sindacati coinvolti la revoca DEla sospensione temporanea DEl'applicazione DE CCNL RSA e CDR, per i dipendenti in forza al 31 gennaio 2020 nei Centri di Riabilitazione nonché nelle Direzioni Centrali e Regionali e ciò con effetto retroattivo dal 1 febbraio 2020, in tal modo disponendo la trasformazione DEl'orario di lavoro da 36 a 38 ore settimanali, conseguentemente stabilendo che le 2 ore settimanali prestate in meno dal 1.11.2020 al 30.04.2021 sarebbero state conteggiate a debito dei lavoratori.
La difesa attorea ha evidenziato che:
- nei contratti di lavoro individuali degli odierni ricorrenti viene precisato che il
CCNL applicato è quello disciplinante i “Centri di Riabilitazione associati ad ARIS vigente all'epoca DEla presente assunzione”, e ha chiarito che si tratta DE “CCNL per il personale non medico dipendente da case di cura private laiche e religiose e da centri di riabilitazione”, poiché questo era all'epoca l'unico contratto collettivo che disciplinava il rapporto lavorativo per i dipendenti dei centri di riabilitazione, solo nel 2012 essendo stato sottoscritto da ARIS, CISL e UIL il diverso CCNL CDR
(Case di Cura);
- anche dopo il 2012, il datore di lavoro -come desumibile anche dalle voci DEle buste paga e dai comunicati sindacali- aveva continuato ad applicare al rapporto con i ricorrenti il CCNL Sanità privata, pur essendo aderente ad ARIS, associazione che aveva sottoscritto il nuovo contratto specifico per i centri di riabilitazione, quest'ultimo da intendersi non come sostitutivo DE CCNL Sanità Privata, bensì come un altro contratto collettivo, che ha un parziale ambito di applicazione coincidente con il CCNL Sanità privata, ossia i centri di riabilitazione;
- le motivazioni addotte dall'ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA
(contenimento dei costi e attinenza DE CCNL all'attività lavorativa) non sono sufficienti per legittimare la modifica unilaterale DE CCNL recepito dai contratti individuali, essendo necessario a tal fine che il CCNL applicato sia venuto a scadenza, tanto non essendo avvenuto nel caso di specie. Assumendo pertanto l'illegittimità DEla condotta DEla convenuta, la quale, applicando il CCNL RSA e CDR, ha reso deteriore il trattamento dei lavoratori, i ricorrenti hanno fatto valere il diritto alle differenze retributive maturate, stante il trattamento peggiorativo DE diverso contratto applicato, anche rivendicando la somma una tantum risarcitoria riconosciuta dal CCNL Sanità Privata per il ritardo nel suo rinnovo. (… )
La convenuta ha, in ogni caso, insistito sulla diversa qualificazione DEl'attività svolta in forma ospedaliera, effettuata presso l'IRCCS (istituto di ricovero e cura a carattere scientifico) e DEl'attività extraospedaliera effettuata presso il CDR (centro di riabilitazione) ed evidenziando che tutti i ricorrenti sono addetti da anni in via esclusiva alle attività di CDR. Spiegando di avere comunicato ad ARIS il proprio recesso per giusta causa in data 29.7.2020, prima che venisse sottoscritto da quest'ultima, in data 8.10.2020, il CCNL per il personale medico non dipendente DEle strutture che operano negli IRCCS e nelle strutture sanitarie ospedaliere iscritte ad Aiop ed Aris per acuti, per riabilitazione ospedaliera e lungodegenza
(“CCNL IRCCS”), la resistente ha assunto di avere legittimamente applicato al personale non medico addetto ai CDR ed alle Direzioni Centrali e Regionali, il CCNL
CDR, nonchè al personale non medico direttamente addetto all'IRCCS, il CCNL Sanità
Privata e, dalla sua sottoscrizione e decorrenza, il CCNL IRCCS.
Sull'assunto che il CCNL contenente una clausola di ultrattività sia da considerarsi a tempo indeterminato, ciò implicando la facoltà di libero recesso da parte DE datore di lavoro, la parte resistente ha osservato di avere legittimamente disapplicato il
CCNL Sanità Privata (che si sarebbe trasformato in contratto a tempo indeterminato, dopo la sua naturale scadenza al 31.12.2005), scegliendo poi di applicare il CCNL
CDR, a ciò non ostando la scadenza di quest'ultimo “.
Il Tribunale ha ritenuto, per vari profili , la fondatezza degli assunti dei ricorrenti .
In particolare ha ritenuto che la pretesa datoriale di sostituire , dal 1 .2.2020 , il contratto collettivo fino ad allora applicato ai rapporti ai rapporti di lavoro dei ricorrenti e richiamato nei loro contratti individuali , con il diverso CCNL per il personale dipendente da residenze sanitarie ed assistenziali e centri di riabilitazione
( CDR ) contrasti con il principio giurisprudenziale secondo cui l'indicazione DEla ultrattività DE CCNL fino al rinnovo equivalga alla previsione di un termine finale di durata , così precludendo il recesso unilaterale , peraltro rimesso alle OO.SS. e non già al singolo datore di lavoro .
Il Tribunale ha anche disatteso la tesi DEla parte convenuta secondo cui il rinvio contenuto nei contratti di lavoro individuali sarebbe riferito al CCNL CDR , essendo questo successivo alla loro stipulazione , a partire dalla quale Parte_1 ha sempre pacificamente applicato il CCNL Sanità , sottoscritto il 19.1.2005
Quest'ultimo , secondo il primo giudice , ha pertanto rappresentato , sia per rinvio esplicito formale , sia per comportamento concludente , la naturale prosecuzione DE contratto nazionale di lavoro per i dipendenti dei centri di riabilitazione associati ad ARIS , indicato nei contratti individuali.
Ha proposto appello L chiedendo , in riforma DEla Parte_1 sentenza , il rigetto DEla domanda proposta dagli originari ricorrenti.
Hanno resistito i lavoratori ricorrenti chiedendo , in riforma DEla sentenza , il rigetto DEla domanda.
All'udienza DE 23 gennaio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce.
°°°°°°°°
L'appello proposto è infondato per le considerazioni che seguono .
Con un primo articolato motivo di gravame , l'appellante censura la sentenza per aver qualificato il CCNL Sanità Privata quale contratto a termine non ancora scaduto
, in base ad una interpretazione – a suo avviso – errata DEl'art. 4 DE CCNL Sanità
Privata e DEl'art. 1373 c.c. .
Nell'ottica DE gravame , la clausola di ultrattività , prevista dall'art. 4 DE CCNL
Sanità Privata “ fino alla sottoscrizione DE nuovo CCNL “ ha determinato la trasformazione DE contratto collettivo in contratto a tempo indeterminato , nonostante l'iniziale apposizione DE termine finale DE 31.12.2005 .
esprime il proprio disaccordo rispetto all'opposto Parte_1
orientamento DEla giurisprudenza di legittimità , recepito dal Tribunale , senza valutare in modo -a suo avviso – adeguato , il conseguente vincolo ad un evento futuro ed incerto quale il rinnovo contrattuale , suscettibile di non concretizzarsi , in quanto rimesso alla mera volontà DEle parti sociali. Nell'atto di impugnazione , la citata pattuizione è definita come condizione ex art. 1353 c.c. e non già come termine finale apposto al contratto.
L'appellante assume inoltre la nullità DEla clausola di cui all'art. 4 , comma 2 per violazione DEl'art. 1346 cod. civ. ; rileva che “ secondo i principi di libera recedibilità ad nutum dei contratti collettivi sine die l'esercizio DE recesso , ponendo fine alla vigenza potenzialmente illimitata DEl'accordo , agisce quale elemento di determinazione DEla durata e , quindi DEl'oggetto DE contratto . La clausola di ultrattività di cui all'art. 4 , comma 2 , invece , ha introdotto un termine di durata indeterminata ed indeterminabile perché incerto nell'an e nel quando , senza prevedere la possibilità di recesso , in violazione DEl'art. 1346 cod.civ.
Conseguentemente tale clausola di ultrattività è affetta da nullità ex artt. 1418,1419
c.c.
Con un terzo motivo di gravame , l'appellante, con diffuse argomentazioni , assume l'erroneità DEla sentenza per aver ritenuto illegittimo ed inefficace il recesso / la disdetta / la disapplicazione DE CCNL Sanità Privata con comunicazione 27/28 gennaio 2020 .
L'appellante ribadisce che “ , pur recedendo ante tempus dal contratto Pt_61 collettivo ha comunque manifestato la sua volontà di liberarsi dal vincolo contrattuale ( per iscritto, verbalmente e anche con la cancellazione dei riferimenti al CCNL Sanità Privata nelle buste paga ) con la conseguenza che tale manifestazione di volontà ha prodotto i suoi effetti alla scadenza DE termine “ ; che “ anche aderendo all'orientamento….secondo cui il CCNL Sanità Privata è da qualificarsi come un contratto a tempo determinato scaduto l'8.10.2020 ( data DE suo rinnovo ) si giunge alla conclusione che l'8.10.2020 il CCNL Sanità Privata è scaduto e l'effetto estintivo si è prodotto automaticamente …. “.
Con un quarto motivo l'appellante assume l'erroneità DEla sentenza per avere il
Tribunale ritenuto privo di effetto il recesso DEl'associazione datoriale e comunque avere erroneamente ritenuto applicabile il CCNL IRCCS .
L'appellante censura la sentenza laddove il Tribunale non ha dato rilevanza al fatto che ha dato disdetta da ARIS prima che il CCNL IRCCS venisse sottoscritto;
Pt_61 osserva , con diffuse argomentazioni , che “ anche qualora si aderisse alla tesi espressa dalla Corte di Cassazione con le sentenze n. 3671/2021, 3672/2021 , 40409/2021 e 33892/2022 , si arriverebbe comunque alla conclusione che Pt_61 dalla scadenza ( cioè dall'8.10.2020 ) era libera di applicare un diverso CCNL “ .
Con un quinto motivo , l'appellante assume , con articolate e diffuse argomentazioni
, la erroneità DEla sentenza per avere accertato la sussistenza di un comportamento concludente da parte di volto all'applicazione DE CCNL IRCCS Pt_61
.
Osserva , più in particolare , che “ nel caso di specie difetta la sussistenza di un comportamento concludente anche con riferimento all'applicazione DE CCNL Sanità
Privata poiché non vi è stata una costante e prolungata applicazione dopo l'8.10.2020 e perché tale applicazione è stata espressamente condizionata e comunque contestata da “ ; osserva che “ in più occasioni ha Pt_61 Pt_61
chiaramente espresso la propria volontà di non applicare né il CCNL Sanità privata né il CCNL IRCCS e i riferimenti al CCNL Sanità Privata nei cedolini fino a settembre
2020 derivano da motivazioni tecniche ma che non costituivano alcun riconoscimento legale o contrattuale … “
Con un sesto motivo , l'appellante censura la sentenza per avere ritenuto applicabile il CCNL IRCSS a decorrere dal mese di ottobre 2020 sulla base DEla clausola di rinvio contenuta nei contratti individuali di assunzione .
L'appellante ritiene , con diffuse argomentazioni , che la sentenza non ha correttamente valutato la portata DEla clausola di rinvio contenuta nei contratti di assunzione dei resistenti;
precisa che “ i contratti individuali dei resistenti appellati contengono previsioni di rinvio al CCNL “ per i centri di abilitazione associati ARIS “ secondo la specifica determinazione DE contratto vigente al momento DEla stipulazione “ ; contesta pertanto l'affermazione DE Tribunale laddove ha osservato che “ il CCNL Sanità privata è stato espressamente richiamato nei contratti individuali “.
Con un settimo motivo l'appellante assume la erroneità DEla sentenza nella parte in cui ha ritenuto di non condividere la tesi secondo cui la scelta di di applicare Pt_61 il CCNL CDR sarebbe legittima considerata anche la natura di quest'ultimo di “ accordo separato “ a prescindere dalla scadenza DE CCNL Sanità Privata , in conformità al legittimo pluralismo di fonti concorrenti di regolazione DE rapporto di lavoro;
l'appellante espone di essere addivenuta a tale determinazione in presenza di due CCNL attinenti il medesimo ambito di operatività : quello “ Sanità Privata “ e quello “ CDR “ entrambi firmati da ARIS .
Nell'ottica DE gravame , il secondo di essi era stato sottoscritto separatamente con
CISL , UIL e per meglio rispondere alle esigenze DEle strutture dedite – come
[...]
– all'attività extraospedaliera . Parte_1
Con un ottavo motivo, lamenta la mancata considerazione , Parte_1 da parte DE Tribunale , degli effetti DEl'iscrizione dei ricorrenti alla CISL FP , firmataria DE CCNL CDR , al quale , pertanto , gli stessi erano soggetti.
Con un nono motivo , l'appellante si duole che il Tribunale abbia considerato irrilevante la natura prevalente DEl'attività svolta . L'appellante osserva di Pt_61
aver “ documentalmente dimostrato che le attività a cui sono stati adibiti i resistenti appellati sono riconducibili in via esclusiva all'ambito extraospedaliero e non a quello IRCCS “.
Tali motivi , che possono essere trattati congiuntamente in ragione DEla loro oggettiva connessione, non sono fondati.
Il Collegio osserva che le questioni oggetto DEla controversia sono state già affrontate da questa Corte territoriale , in senso sfavorevole agli assunti DEl'appellante , in fattispecie sovrapponibili a quella oggetto DE presente procedimento con le sentenze n. 186/2023 ( Pres. Picciau;
Rel. Casella ) e 438/2023
( Pres. Est. Pattumelli ) ; si rinvia , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. Per_1
118 disp.att. c.p.c. , alla motivazione DEla sentenza n. 438/2023 ( che ha puntualmente ripreso e condiviso quanto già esposto nella sentenza n.186 / 2023) . Va evidenziato che pronunciando proprio sul ricorso proposto da avverso la Pt_61 sentenza n. 438/2023 di questa Corte territoriale la Corte di Cassazione ( ord.
26958/2024) ha rigettato il ricorso .
La Corte di Cassazione , nella citata ordinanza , ha così riassunto i passaggi DEla motivazione DEla sentenza scrutinata n. 438/2023 , ora integralmente richiamata da questo Collegio nella presente fattispecie ai sensi e per gli effetti DEl'art. 118 disp. att.c.p.c.
“Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno DEla sua decisione la Corte territoriale affermava:
a) va applicato il principio di diritto espresso da Cass. nn.
3671/2021, 3672/2021 (riferite proprio al CCNL sanità privata) e 40409/2021, secondo cui con la clausola di ultrattività il termine di efficacia DE CCNL viene differito, sicché non è possibile il recesso fino alla scadenza DE termine così differito;
b) tale principio non si pone in contrasto con quello affermato da Cass. sez. un. n.
11325/2005, che si riferisce alla diversa ipotesi di un contratto collettivo a termine scaduto e privo di clausola di ultrattività;
c) quindi è infondata la tesi DEl appellante, secondo cui con la clausola Parte_1 di ultrattività il CCNL si sarebbe trasformato in uno a tempo indeterminato, con conseguente libertà DE datore di lavoro di recedere;
d) si tratta di un termine di durata sebbene indeterminato nel quando ma non nell'an;
e) il criterio discretivo fra termine e condizione va ravvisato nella certezza o incertezza DE verificarsi DEl'evento futuro che le parti hanno previsto, per cui ricorre l'ipotesi DE termine quando detto evento futuro sia certo anche se privo di una precisa collocazione temporale, purché risulti connesso ad un fatto che si verificherà certamente (Cass. n. 4124/1991);
f) nel caso in esame le parti hanno fatto riferimento alla sottoscrizione DE nuovo
CCNL, esprimendo la volontà di vincolarsi al contratto fino alla nuova negoziazione data per certa e quindi si tratta di un termine finale;
g) il caso in esame dunque è diverso da quello in cui il CCNL non abbia l'indicazione di un termine di scadenza e quindi sia a tempo indeterminato, nel qual caso effettivamente vale il principio secondo cui le parti sono libere di recedere unilateralmente;
h) ne deriva che il CCNL sanità privata deve essere ritenuto a tempo determinato con clausola di ultrattività; quindi l' appellante avrebbe potuto recedere solo Parte_1 nel momento in cui fosse venuto a scadenza, ovvero al momento DEla sottoscrizione DE nuovo CCNL sanità privata 08/10/2020; invece l' a tale data ha Parte_1
continuato ad applicarlo, anche dopo l'08/10/2020, come risulta dalle buste paga prodotte, con ciò obbligandosi altresì all'applicazione DE nuovo CCNL sanità privata rinnovato;
i) infondata è altresì la tesi subordinata avanzata dall , secondo cui il Parte_1
CCNL CDR sarebbe un "accordo separato" che essa era libera di applicare, in quanto stipulato con il sindacato pure firmatario DE CCNL sanità privata (CISL-FP) al quale erano iscritti le appellate, sicché era stato in tal modo consensualmente estinta fra le parti l'efficacia DE CCNL sanità privata pure a volerlo considerare sottoposto a termine finale non ancora scaduto;
j) va considerato infatti che il CCNL CDR non aveva la specifica finalità di sostituirsi, con effetto estintivo, all'altro CCNL sanità privata o di modificarne il contenuto;
come emerge dalle premesse, il CCNL CDR non è sostitutivo, ma costituisce soltanto un altro contratto che con il CCNL sanità privata ha solo un comune parziale ambito applicativo, ossia i centri di riabilitazione;
k) il recesso DEl appellante da ARIS non poteva comportare il venir Parte_1
meno DEl'obbligo di continuare ad applicare il CCNL in uso in quel momento (ossia il
CCNL sanità privata), posto che il singolo datore di lavoro non può recedere da un
CCNL in corso sino alla sua scadenza, poiché egli è estraneo alle parti stipulanti e quindi non può sottrarsi alle regole che dette parti sociali si sono date, fra cui quella relativa al termine di durata;
l) ciò significa che l'appellante era comunque tenuta ad applicare il CCNL sanità privata fino alla sua scadenza naturale, ossia fino alla sottoscrizione DE suo rinnovo avvenuta in data 08/10/2020; m) a tale data l'appellante non ha comunicato nulla, anzi ha continuato ad applicare il CCNL sanità ormai rinnovato, comunicando solo il 10/12/2020 di voler applicare il CCNL CDR da febbraio 2020; n) trattasi di un comportamento concludente, protrattosi per oltre due mesi, di recepimento tacito DE nuovo CCNL sanità privata, che pertanto vincola l'appellante; o) l'efficacia DE nuovo CCNL sanità privata è stata stabilita come decorrente da luglio 2020, sicché sul punto il Tribunale ha ben deciso;
p) nessuna rilevanza ha la questione DEl'attività prevalente esercitata presso le sedi di Carate
Brianza e di Sesto San Giovanni, poiché i contratti collettivi di diritto comune sono atti negoziali privatistici, applicabili ai rapporti individuali intercorrenti fra i soggetti iscritti alle associazioni stipulanti o, in mancanza di tale condizione, li abbiano implicitamente recepiti attraverso un comportamento concludente desumibile da una costante e prolungata applicazione (Cass. n. 42001/2021);
q) dunque il datore di lavoro che ha per anni applicato il CCNL sanità privata non può pretendere di applicare un diverso CCNL solo perché quest'ultimo avrebbe un ambito applicativo più ristretto e meglio rispondente all'attività esercitata nelle citate sedi.
Ciò premesso, La Corte di Cassazione ha quindi rigettato i motivi proposti avverso la sentenza n. 438/2023 con argomentazioni, condivise da questo collegio , in cui trovano risposta le questioni riproposte da con i motivi di appello ora in Pt_61 esame .
Si legge infatti testualmente nella motivazione DEla sentenza n. 24758/2024:
“ 1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi DEl'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.
la ricorrente lamenta "violazione e/o falsa applicazione" degli artt. 4, co. 2, ccnl sanità privata 19/01/2005, 1322, 1353, 1362, 1363, 1372, 1373, 1374 c.c., 39 e 41
Cost., nonché DEla dichiarazione congiunta n. 1 CCNL IRCCS 08/10/2020 per avere la
Corte territoriale qualificato la clausola di ultrattività DE CCNL sanità privata DE
19/01/2005 come relativa ad un termine di durata piuttosto che ad una condizione risolutiva, tale da trasformare il CCNL in uno a tempo indeterminato, con conseguente libera recedibilità di una DEle parti dopo il 31/12/2005.
Il motivo è infondato.
Questa Corte ha già affermato che i contratti collettivi di diritto comune, costituendo manifestazione DEl'autonomia negoziale degli stipulanti, operano esclusivamente entro l'ambito temporale concordato dalle parti. L'opposto principio di ultrattività sino ad un nuovo regolamento collettivo -secondo quanto prevede l'art. 2074 cod. civ. -, ponendosi come limite alla libera volontà DEle organizzazioni sindacali, sarebbe in contrasto con la garanzia prevista dall'art. 39 Cost. (Cass. sez. un. n.
11325/2005). Ciò posto, alla medesima autonomia collettiva è rimessa altresì la scelta di stipulare un'eventuale clausola di ultrattività, in tal caso di natura pattizia e non eteronoma.
Ciò è quanto accaduto nella specie.
Come questa Corte ha già più volte affermato nei precedenti arresti citati dai giudici d'appello proprio con riferimento all'art. 4, co. 2, CCNL c.d. sanità privata, alla previsione DEla perdurante vigenza DE contratto fino alla nuova stipulazione dev'essere riconosciuto il significato DEla indicazione, mediante la clausola di ultrattività, di un termine di durata chiaramente individuato in relazione a un evento futuro ma certo nell'an, benché privo di una precisa collocazione cronologica ossia incerto soltanto nel quando (Cass. nn. 3671 e 3672/2021; Cass. n. 40409/2021; Cass.
n. 33892/2022).
Trattandosi, dunque, di un termine pur sempre di durata ossia di efficacia DE CCNL
(c.d. termine finale), trova applicazione il principio, affermato più volte da questa
Corte (ex multis Cass. n. 21537/2019) e riconosciuto anche dalla ricorrente, secondo cui dal contratto non è possibile recedere anticipatamente prima DEla scadenza di quel termine (se non per giusta causa, nella specie non prospettata dalle parti e quindi estranea all'ambito DE presente giudizio).
Peraltro, secondo consolidato insegnamento di questa Corte, alla quale si intende dare continuità, nel contratto collettivo di lavoro la possibilità di disdetta spetta unicamente alle parti stipulanti, ossia alle associazioni sindacali e datoriali che di norma provvedono anche a disciplinare le conseguenze DEla disdetta. Pertanto al singolo datore di lavoro non è consentito recedere unilateralmente dal contratto collettivo, neppure adducendo l'eccessiva onerosità DElo stesso, ai sensi DEl'art. 1467 c.c., conseguente ad una propria situazione di difficoltà economica, salva l'ipotesi di contratti aziendali stipulati dal singolo datore di lavoro con sindacati locali dei lavoratori (Cass. n. 8994/2011; già prima Cass. n. 3296/2002 e Cass. n.
15863/2002).
Ne consegue che non è legittima la disdetta unilaterale da parte DE datore di lavoro DE contratto collettivo applicato, seppure accompagnata da un congruo termine di preavviso. Solo al momento DEla scadenza contrattuale sarà possibile recedere dal contratto ed applicarne uno diverso (Cass. n. 25062/2013). Va tuttavia precisato che, una volta scaduto il termine, il recesso DE singolo datore di lavoro non sarebbe neppure necessario, essendo sufficiente - appunto - la scadenza DE termine, salvo che il CCNL venga rinnovato dall'associazione imprenditoriale alla quale sia iscritto il singolo datore di lavoro, perché in tal caso quest'ultimo sarà vincolato anche ad applicare il nuovo CCNL in virtù DE principio di rappresentanza sindacale.
Nel caso di specie, dunque, il CCNL che aveva scadenza al 31/12/2005 in realtà ha avuto efficacia fino al suo rinnovo, avvenuto l'08 ottobre 2020, e pertanto fino a quella data era certamente vincolante nei confronti DEl'odierna ricorrente, con conseguente inefficacia DEla sua disdetta DE gennaio 2020.
2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi DEl'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta "violazione e/o falsa applicazione" degli artt. 4, co. 2, ccnl sanità privata 19/01/2005, 1346, 1373, 1418, 1422 c.c. per avere la Corte territoriale omesso di dichiarare la nullità DEla clausola di ultrattività pattizia DE CCNL sanità privata DE 19/01/2005 per la sua indeterminatezza, in violazione DEl'art. 1346 c.c.
Il motivo è infondato.
La clausola non è di contenuto indeterminato, in quanto individua esattamente e specificamente l'evento (rinnovazione DE CCNL) al quale è collegata la cessazione DEla durata (rectius DEl'efficacia) DE CCNL, che deve ritenersi certo nell'an - visto il sistema di relazioni industriali, nel quale la stipulazione ed il rinnovo DE contratto collettivo rappresentano i principali strumenti DEl'attività svolta dai soggetti collettivi ex art. 39 Cost. - ed incerto solo nel quando, incertezza connaturata all'inesistenza di obblighi a contrarre nell'ambito DEl'attività sindacale e, in generale, nel nostro ordinamento (salve le eccezioni espressamente previste dal legislatore, nella specie insussistenti).
3.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi DEl'art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. la ricorrente lamenta la nullità DEla sentenza per illogicità e contraddittorietà fra i principi enunciati in materia di recesso dal CCNL e la decisione, in violazione degli artt. 132, co. 2, n. 4), c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
In particolare denunzia la contraddittorietà di quel passo DEla motivazione, in cui i giudici d'appello hanno affermato: " avrebbe potuto recedere da esso (il CCNL CP_9
Sanità Privata) solo ed esclusivamente nel momento in cui fosse venuto a scadenza
(ovvero alla sottoscrizione DE nuovo CCNL)".
Il motivo è infondato, poiché vi è perfetta coerenza fra il principio postulato - conforme a consolidata giurisprudenza di legittimità - e la decisione assunta. Quel passo DEla motivazione va soltanto corretto: come sopra si è detto, il recesso dal CCNL effettivamente non è necessario una volta che il termine finale sia scaduto. Il recesso assumerebbe invece tutta la sua rilevanza soltanto nel caso in cui il CCNL avesse una durata indeterminata, ipotesi che tuttavia non ricorre nella specie.
Inoltre, la comunicazione DEl'associazione ricorrente DE 27/01/2020 -ossia che dall'01/02/2020 avrebbe variato il CCNL applicato ai rapporti di lavoro DEle controricorrenti - ha perduto la sua rilevanza a fronte DE comportamento DEle medesima associazione, accertato in punto di fatto dalla Corte d'Appello in termini di prolungata applicazione DE CCNL sanità privata (ossia quello rispetto al quale era stata intimata la "disdetta" in data 27/01/2020) anche dopo la sua scadenza rappresentata dal suo rinnovo DEl'08/10/2020. La Corte territoriale, con un apprezzamento di fatto, ha ritenuto questo un vero e proprio comportamento concludente contrario a quella comunicazione DE 27/01/2020, idoneo come tale a neutralizzarne ogni possibile rilevanza. Dunque è esatto in via di principio, come afferma la ricorrente, che "quantomeno a decorrere dal 08.10.2020 era libera Pt_61 di applicare il CCNL CDR o anche di non applicarne nessuno, attesa l'efficacia e la validità DE recesso/disdetta... comunicati tempestivamente" (v. ricorso per cassazione, p. 35). Ma la Corte d'Appello ha accertato che questa libertà si è tradotta in una scelta ben precisa, effettuata mediante comportamento concludente, di continuare ad applicare proprio il CCNL sanità privata che era stato rinnovato l'08/10/2020. In particolare il comportamento concludente è stato ravvisato nella continuata e prolungata applicazione di quel CCNL sanità privata anche dopo l'08/10/2020 e fino al 10/12/2020, quando intervenne la nuova dichiarazione DEl'associazione di voler applicare il diverso CCNL CDR, dichiarazione a questo punto irrilevante, poiché ormai l'associazione " " - pur non essendo più Parte_1 iscritta ad ARIS, ossia ad una DEle organizzazioni imprenditoriali firmatarie anche DE rinnovo DE CCNL sanità privata, poi divenuto CCNL IRCCS - mediante quel comportamento concludente si era vincolata all'applicazione di quel CCNL.
4.- Con il quarto motivo, proposto ai sensi DEl'art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. la ricorrente lamenta la nullità DEla sentenza per illogicità e contraddittorietà tra i fatti accertati e la sussistenza di un comportamento concludente, in violazione degli artt. 132, co.
2, n. 4), c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Il motivo è infondato.
La Corte territoriale ha compiuto l'accertamento in fatto assegnando significato logico ed univoco ad una pluralità di comportamenti, quali la "sospensione" DEla disdetta DE CCNL sanità per il periodo 01/02/2020 -08/10/2020 e la continuata applicazione di quel medesimo CCNL per un apprezzabile periodo successivo alla scadenza, cioè dall'08/10/2020 (data DE suo rinnovo, che integrava anche scadenza di quello precedente DE 2005 e che quindi avrebbe legittimato la non applicazione di quel CCNL ormai scaduto) fino al 10/12/2020.
5.- Con il quinto motivo, proposto ai sensi DEl'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.
la ricorrente lamenta "violazione e/o falsa applicazione" degli artt.
1326,1327,1372 e 2069 c.c. per avere la Corte territoriale accertato un comportamento concludente invece inesistente, nonché degli artt. 1, 51 e 54 CCNL
IRCCS DEl'08/10/2020 e relativa tabella 1 allegata.
Il motivo è inammissibile perché sollecita a questa Corte una diversa valutazione dei comportamenti concreti tenuti e DEle dichiarazioni rese dall'associazione nel corso DE tempo, interdetta in sede di legittimità in quanto riservata al giudice di merito.
6.- Con il sesto motivo, proposto ai sensi DEl'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta "violazione e/o falsa applicazione" degli artt. 4, co. 2, ccnl sanità privata
19/01/2005, 1 e 4 CCNL IRCCS 08/10/2020, 1373, 1704, 1722 e 2069 c.c. per avere la
Corte territoriale negato rilevanza all'avvenuto recesso di essa associazione da ARIS, quale associazione datoriale di rappresentanza DEla categoria, comunicato in data
29/07/2020 e quindi prima DEl'08/10/2020, con conseguente inapplicabilità almeno DE CCNL IRCCS stipulato l'08/10/2020.
Il motivo è infondato.
È vero che alla data DEl'08/10/2020 ARIS, che aveva sottoscritto il CCNL IRCCS
(sostitutivo DE CCNL sanità privata DE 2005), non rappresentava più l'odierna ricorrente, in quanto quest'ultima era receduta dal vincolo associativo sin da luglio
2020. Ma è altresì vero che la Corte d'Appello ha ravvisato la ragione DEl'applicabilità DE nuovo CCNL IRCCS non nel meccanismo DEla rappresentanza sindacale, bensì nel fatto DEl'applicazione integrale di quel CCNL continuata anche dopo l'08/10/2020 e fino al 10/12/2020, ritenuta - con apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità - integrante gli estremi DE comportamento concludente in termini di recezione tacita o implicita di quella determinata "fonte" collettiva e anche DE suo rinnovo (v. sentenza impugnata, p. 11). Tanto è sufficiente a ritenere sussistente il vincolo ad applicare il CCNL IRCCS in virtù, appunto, di quella recezione tacita o implicita. 7.- Con il settimo motivo, proposto ai sensi DEl'art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. la ricorrente lamenta l'omessa statuizione circa il motivo di impugnazione sulla qualificazione DE CCNL CDR DE 05/12/2012 in termini di "accordo separato", in violazione degli artt. 112,132, co. 2, n. 4), c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Il motivo è infondato.
Come ammette la stessa ricorrente (v. ricorso per cassazione, p. 45), la Corte territoriale ha preso in esame quel motivo di appello alle pagine 10 e 11 DEla sentenza, escludendo la natura di "accordo separato" in considerazione DE non coincidente ambito applicativo, se non in parte.
Che poi questa sia stata un'interpretazione errata DE CCNL CDR DE 2012 - di cui non sarebbero stati considerati alcuni articoli, che secondo la tesi DEla ricorrente disciplinavano proprio il passaggio dal CCNL sanità privata al CCNL CDR - è questione DE tutto diversa, che la ricorrente avrebbe semmai dovuto prospettare e far valere sotto il diverso profilo DEla violazione diretta di "norme di diritto" contenute nel
CCNL cit.
Infine l'esatta qualificazione giuridica di quel CCNL CDR DE 2012 in termini di
"accordo separato" rappresenta una questione priva di rilievo a fronte DEl'accertamento - compiuto dalla Corte territoriale in punto di fatto - DEl'avvenuta continuata applicazione DE CCNL sanità privata 2005 anche per il periodo dal 2012 in poi e fino al 10/12/2020, dunque per un periodo più che apprezzabile, ritenuto concludente in quanto significativo DEla volontà DEl Parte_1 Parte_1
" di mantenere ferma la disciplina collettiva contenuta in quel CCNL sanità
[...] privata e, quindi, di non applicare il CCNL CDR quand'anche "accordo separato".
8.- Con l'ottavo motivo, proposto ai sensi DEl'art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. la ricorrente lamenta la nullità DEla sentenza per omessa pronunzia sul motivo di impugnazione relativo agli effetti DEl'iscrizione DEle lavoratrici alla CISL FP che aveva stipulato anche il CCNL CDR, vincolando quindi le sue iscritte, in violazione degli artt. 112,132, co. 2, n. 4), c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Il motivo è infondato.
Contrariamente all'assunto DEla ricorrente, alle pagine 10 e 11 DEla sentenza impugnata la Corte territoriale ha preso in esame la tesi DEl'associazione, secondo cui la non applicazione DE CCNL sanità privata e l'applicazione DE CCNL CDR si imporrebbe "quantomeno nei confronti dei lavoratori aderenti alla sigla sindacale firmataria DEl'accordo separato", ossia alla CISL FP che aveva stipulato anche il
CCNL CDR, considerato dall'odierna ricorrente "accordo separato". Ed ha espressamente respinto questa tesi, escludendo che il CCNL CDR, pur stipulato dalla stessa sigla sindacale dei lavoratori (CISL FP) che a suo tempo nel 2005 aveva stipulato il CCNL sanità privata, avesse la specifica finalità di sostituirsi con effetto estintivo all'altro contratto collettivo o di modificarne il contenuto.
A ciò si aggiunga la rilevanza riconosciuta comunque al comportamento concludente più volte sopra ricordato, manifestatosi in termini di applicazione continuativa DE
CCNL sanità privata anche negli anni dal 2012 in poi e fino al 10/12/2020, ad onta DEla dichiarazione di "disdetta" DE 27/01/2020. Tanto è ampiamente sufficiente ad esprimere ed a motivare la decisione anche su quel motivo di appello “
Il Collegio – va ribadito – richiama integralmente la motivazione DEla sentenza di questa Corte n. 438/2023 citata ed in particolare intende ribadire il comportamento concludente tenuto dalla nella continuata e prolungata applicazione DE CCNL Pt_61
sanità privata anche dopo l'08/10/2020 e fino al 10/12/2020.
Sul punto le parti appellate osservano correttamente a pagina 15 DEla memoria :
“ …E' stato certamente un comportamento spontaneo quello DEla resistente di osservare ancora per due mesi gli istituti DE CCNL Sanità 2005 …l'arco temporale ,
…è significativo visto che si sviluppa nell'ambito di un susseguirsi repentino di eventi : il 27/28 .01 L comunica di voler cambiare il contratto collettivo sino a quel CP_9
momento applicato con decorrenza 1.2.2020 ; il 19.2.2020 l' decide di Pt_61 sospendere la modifica annunciata e non ancora applicata , nelle more di ulteriori verifiche circa il finanziamento da parte DEle Regioni;
il 10.6.2020 viene siglata la premessa che doveva essere ratificata entro il 30.7.2020; il 29.7.2020 l'Associazione recede da ARIS;
il 8.10.2020 il CCNL Sanità viene rinnovato “ .
Dal giorno successivo l' poteva cessare l'osservanza DE Sanità perché non vi era CP_9 più obbligata ma , senza ragione alcuna, ha continuato a fare riferimento nella disciplina DE rapporto con i ricorrenti e ciò fino al dicembre 2020 incluso. E ciò non solo per alcune clausole contrattuali …ma osservandolo nella sua interezza , pur non citandolo più nelle buste paga “
Tali argomentazioni appaiono dirimenti ed assorbono ogni altra questione. In conclusione , l'appello va rigettato.
Le spese DE grado seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto DE valore DEla causa , DE numero DEle parti e DEl'assenza di attività istruttoria ex d.m.
55/2014 così come modificato dal d.m. 147/2022 , nella misura specificata in dispositivo;
con distrazione in favore DE procuratore dichiaratosi antistatario.
PQM
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 75/2024 DE Tribunale di Lecco;
condanna l'appellante al pagamento DEle spese DE grado che , in favore DEle parti appellate, liquida in complessivi euro 10500,00 , oltre spese generali ed oneri di legge;
con distrazione in favore DEla procuratrice TA;
si dà atto che sussistono per parte appellante i presupposti per il versamento ulteriore DE contributo unificato ex art. 1 comma 17 legge 228/2012.
Milano 23 Gennaio 2025
Il Presidente
Giovanni Picciau