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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 08/11/2025, n. 1829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1829 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
Viste le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine assegnato nella causa RGC n. 2457 /2021 da:
L'avv. D'ALBA LUCA per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
L'avv. CARRATELLI LAURA per parte convenuta, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. AE IO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2457 del RGAC dell'anno 2021 avente ad o ggetto annullamento del contratto per dolo e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Luca Parte_1 C.F._1
D'Alba
ATTORE
E
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli NTroparte_1 P.IVA_1 avv.ti Nicola Carratelli e Laura Carratelli
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. ha convenuto , deducendo: a) di aver acquistato da detta Parte_1 CP_1 concessionaria nel mese di febbraio 2018 un'auto Range Rover targata EP064SH usata, con
90.847 km, al prezzo di euro 32.000,00; b) che, a settembre 2020, recatosi presso un'officina per interventi di manutenzione straordinaria, ha scoperto che, al momento dell'acquisto,
l'auto aveva 207.595 km;
c) che, quindi , il reale chilometraggio è stato maliziosamente sottaciuto dalla convenuta con manomissione del contachilometri.
Ha chiesto, pertanto, l'annullamento del contratto per dolo o, in subordine, la risoluzione del contratto, con condanna alla restituzione del prezzo e al risarcimento dei danni derivanti
1 dagli interventi di riparazione eseguiti prima di scoprire il reale chilometraggio dell'auto, per i viaggi verso la concessionaria e per i bolli.
1.2. Si è costituita parte convenuta, deducendo: a) che nel contr atto di acquisto non era indicato il chilometraggio dell'auto; b) che dal 16 dicembre 2016 al 27 febbraio 2018 l'auto non è stata nella disponibilità della convenuta, essendo stata venduta a Persona_1 in data 3 maggio 2017 e restituita, con ri soluzione del contratto, in data 3
[...] novembre 2017; c) che durante tale periodo sono stati eseguiti interventi di riparazione con rilevazione del chilometraggio in misura poco superiore a 90.000 km;
d) che non sussiste grande differenza di quotazione tra un' auto del medesimo modello con 90.000 km e una con
200.000 km.
Ha chiesto, quindi, il rigetto delle domande attoree.
2. Nel merito si osserva quanto segue.
Dalla documentazione presente in atti risulta in modo del tutto evidente che l'auto per cui è causa ha subito una manomissione del contachilometri.
In particolare, nella fattura emessa dalla convenuta il 13 settembre 2016 (vale a dire prima del periodo compreso tra il 16 dicembre 2016 al 27 febbraio 2018, durante il quale non avrebbe avuto la disponibilit à dell'auto) a tale risulta che l'auto Range Rover, targata Persona_2
EP064SH, aveva 207.595 km.
Nella fattura del 30 novembre 2018, emessa nei confronti dell'odierno attore, la medesima auto risultava avere 102.900 km.
Pertanto, è chiaro che il secondo dato non corrisponde a realtà e che, tenuto conto dell'utilizzo dal mese di febbraio 2018 al mese di novembre 2018, è verosimile ritenere che al momento dell'acquisto l'auto riportasse un chilometraggio di circa 90.000 km, chiaramente non corrispondente al vero.
Del tutto infondate, quindi, sono le allegazioni difensive della convenuta sul fatto che nel sopra citato periodo l'auto non fosse stata nella sua disponibilità e sulla mancata specificazione dei chilometri al momento dell'acquisto, in quanto è evidente che la concessionaria aveva nei suoi registri l'auto, se non altro per avervi effettuato un intervento il
13 settembre 2016, ed era perfettamente a conoscenza del reale chilometraggio.
Pertanto, al momento della vendita al , anche nel caso in cui materialmente la Pt_1 manomissione del contachilometri fosse stata eseguita da terzi, era perfettamente in grado di conoscere il reale chilometraggio, che avrebbe dovuto essere comunicato all'acquirente a prescindere dall'indicazione in contratto, tratta ndosi di elemento di fondamentale importanza per l'acquisto di un'auto e per la determinazione del prezzo.
2.1. Per quel che riguarda, poi, le conseguenze di tale omissione, in un caso pressochè identico a quello in esame, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “S. denuncia: a)
2 con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., artt. 1337, 1375 e
1429 c.c. nonchè, omessa e contraddittoria e, comunque, insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (ar t. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). Secondo il ricorrente la Corte bolognese non avrebbe correttamente applicato la normativa di cui all'art. 1439 cod. civ. perchè era pacifico che il contachilometri dell'automezzo, oggetto di causa, fosse stato manomesso e il S. fu indotto all'acquisto in virtù di una percorrenza chilometrica indicata di circa 25.000 Km., mentre, in realtà, l'autovettura aveva percorso circa 64.000 Km. In particolare, il ricorrente riferisce che gli odierni resistenti lo avevano dolosamente tratto in inganno cedendogli un'autovettura la cui provenienza era difforme da quella riferita e con una percorrenza nettamente superiore a quella indicata dal contachilometri. E di più, gli attuali resistenti non potevano non sapere della provenienza del veicolo e della manomissione del contachilometri e pertanto, non avrebbero assolto, ai sensi dell'art. 1337 cod. civ., neppure il dovere di informare l'attuale ricorrente delle circostanze a lui disconosciute ma determinanti del suo consenso.
b) Con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 116 c.p.c. e dell'art. 1439 cod. civ., nonchè omessa, contraddittoria e comunque insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). La Corte di Appello di
Bologna, secondo il ricorrente, avrebbe stravolto le risultanze processuali che avevano indotto il Giudice di prime cure ad accogliere pienamente la domanda formulata dal S.. In particolare, ritiene il ricorrente, indipendentemente da ogni valutazione d elle prove assunte, la Corte bolognese avrebbe omesso di esaminare la documentazione prodotta agli atti: A) non avrebbe tenuto conto che S. ha sempre lamentato l'inganno subito in ordine all'informazione sul precedente proprietario dell'auto, che anzichè e ssere un privato era un autonoleggio. B) non avrebbe tratto tutte le conseguenze dello svolgimento dei fatti relativi alla manomissione del contachilometri. Specifica il ricorrente che se l' acquistò NTroparte_2
l'autovettura, oggetto di causa, uti lizzandola per circa un anno e accumulando una percorrenza di circa 60.000 Km., se successivamente in data 27 febbraio 1996 l'auto fu NT consegnata al he nello stesso giorno la affidò in conto deposito all' se NTroparte_4 Pa il sig. percorse ulteriori 4.000 Km., è chiaro che l'autovettura prima di essere venduta al
S. fosse rimasta nella disponibilità di tre soggetti: NT
, sig. sig. Z.. NTroparte_2
Chi, dunque di questi tre soggetti ha manomesso il contachilometri? Secondo il ricorrente va escluso che il contachilometri possa essere stato manomesso dall' NTroparte_2 perchè, trattandosi di un'impresa di livello nazionale, non fa ricorso a mezzi truffaldini.
Allora quella manomissione può essere stata effettuate o da M. o da Z. o da en trambi in concorso tra loro o, come sembra agevole pensare, gli unici che possono aver manomesso il
3 contachilometri sarebbero il sig. Z. ed i responsabili della società fratelli C) CP_4
, altresì sarebbe, secondo il ricorrente, l'affermazion e della Corte bolognese, Per_3 secondo cui il prezzo praticato fosse grosso modo conforme alle quotazioni, all'epoca vigente, per quel modello. Piuttosto, la percorrenza chilometrica, oltre alla qualità del precedente proprietario, sono elementi essenziali nell' acquisto di un'autovettura usata.
1.1.- Entrambi i motivi vanno esaminati congiuntamente per l'innegabile connessione che esiste tra gli stessi, considerato che il secondo altro non è che una specificazione del primo, ed, entrambi sono fondati e vanno acco lti per quanto di ragione.
1.1.a).- A ben vedere, la Corte bolognese, pur avendo accertato che il contachilometri dell'automobile, oggetto di causa, fosse stato alterato e manomesso, ha escluso che, nel caso in esame, quell'alterazione integrasse gli estre mi di un raggiro, determinando un vizio della volontà contrattuale dell'acquirente perchè: a) quell'alterazione non era imputabile ai venditori;
b) il prezzo praticato, indipendentemente dai chilometri percorsi dall'autovettura, era grosso modo conforme alle quotazioni all'epoca vigente per quel modello. Epperò, la
Corte bolognese ha omesso - e avrebbe dovuto farlo - di verificare se il venditore, ammesso pure che non sia stato l'autore dell'alterazione, fosse, comunque, a conoscenza di quella manomissione, posto che il venditore, avendo acquistato l'automobile da un Autonoleggio, avrebbe potuto ragionevolmente dubitare che una società di Autonoleggio quale la CP_5
. potesse dimettere un'autovettura dopo un anno con soli 21.000 KM, e considerato pure
[...] che il venditore essendo un'autofficina, ragionevolmente, era in grado di effettuare un attento controllo dello stato di manutenzione dell'autovettura stessa.
E di più, la Corte bolognese non chiarisce - e lo avrebbe dovuto fare - le ragioni che consentono di ritenere che due autovetture di cui l'una abbia percorso una quantità di chilometri doppia rispetto all'altra possono avere entrambe una stessa quotazione sia pure
"grosso modo".
1.1.b).- A sua volta, il "dolo" quale causa di annullamento del contratto (ai sensi dell'art.
1439 cod. civ.), può consistere tanto nell'ingannare con notizie false, con parole o con fatti la parte interessata (dolo commissivo), quanto nel nascondere alla conoscenza altrui, col silenzio o con la reticenza, fatti o circostanze d ecisive (dolo omissivo). Pertanto, se il venditore fosse a conoscenza della manomissione del contachilometri dell'autovettura e non
l'avesse reso noto all'acquirente, ha posto in essere un dolo omissivo, inducendo in errore
l'acquirente” (Cass. civ., sez. II, 2 febbraio 2012, n. 1480).
Pertanto, avendo la convenuta, per le ragioni sopra esposte, chiara conoscenza del reale chilometraggio dell'auto, è del tutto irrilevante stabilire chi ha manomesso il contachilometri.
Inoltre, l'aver sottaciuto all'acquirente il reale chilometraggio dell'auto integra il dolo omissivo idoneo a giustificare l'annullamento del contratto.
4 Infine, con riferimento alla quotazione, si rileva, innanzitutto, che il documento 20 prodotto da parte convenuta ha ad oggetto un'auto con mo torizzazione (o configurazione del motore) diversa rispetto a quella per cui è causa (SDV6 quella acquistata dal TD6 HSE quella Pt_1 oggetto della quotazione depositata).
Il documento in esame, non è, quindi, idoneo a fungere da comparatore.
In ogni caso, anche a voler accedere alla tesi della convenuta, a maggior ragione l'acquirente dovrebbe essere informato del chilometraggio effettivo, in quanto è del tutto ovvio che, potendo scegliere tra due auto identiche, di cui una con chilometraggio molto su periore all'altra, vendute circa al medesimo prezzo, verosimilmente la scelta ricadrebbe su quella con minore chilometraggio.
Pertanto, sottacere i reali chilometri induce in errore l'acquirente, che è spinto ad acquistare un'auto che verosimilmente non acquisterebbe ove fosse informato dei dati effettivi.
Per tali ragioni, ritenuto sussistente il dolo della convenuta, il contratto deve essere annullato e la convenuta deve essere condannata alla restituzione di euro 32.000,00 in favore dell'attore, oltre interessi al tasso legale dal giorno del pagamento al saldo.
2.2. Va, invece, respinta la domanda risarcitoria, in quanto non vi sono elementi che consentano di dimostrare che gli interventi di riparazione effettuati per conto del Pt_1 siano stati determinati dal maggiore chilometraggio e non da altre ragioni.
Inoltre, la domanda relativa alle spese per i viaggi risulta articolata in termini del tutto generici e senza alcun riscontro probatorio, non potendo essere colmate tali lacune dalla invocata liquidazione equitativa, possibile, soltanto in presenza della prova dell'an e della estrema difficoltà della prova del quantum, ipotesi certamente non ricorrenti nel caso di specie (cfr. Cass. civ., Sez. III, 23 settembre 2015, n. 18804, secondo cui “l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt.
1226 e 2056 cod. civ. (norme applicabili anche in materia di determinazione dell'indennizzo ex art.2041 cc), costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cod. proc. civ;
dando luogo non già ad un giudizio 'di equità', ma ad un giudizio 'di diritto' caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale di natura meramente correttiva od integrativa. Ciò presuppone, dunque, non solo che sia pr ovata l'esistenza di danni risarcibili, ma anche che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare. Sicchè, in difetto di tali elementi, il potere-dovere del giudice di liquidare in via equitativa il danno non può essere esercitato;
risolvendosi altrimenti nell'esonero della parte dall'onere probatorio suo proprio, e nella surroga dell'intervento giudiziale all'iniziativa ed all'attività dispositiva della parte stessa
(tra le altre: Cass.n. 10607 del 30/04/2010; Cass.n. 27447 del 19/12/2011)”).
5 Per quel che riguarda, infine, i bolli, si evidenzia che comunque l'attore ha goduto dell'auto per un determinato periodo di tempo, per cui, per il principio della compensatio lucri, un eventuale danno in tal senso è compensato da tale circostanza.
4. Le spese di lite sostenute da parte attrice sono poste a carico di parte convenuta e vengono liquidate in euro 545,00 per esborsi e in euro 4.200,00 (di cui 1.000,00 per la fase di studio,
700,00 per la fase introduttiva, 1.000,00 per la fase istruttoria e 1.500,00 per la fase di decisione) per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile – in persona del giudice monocratico Dott.
AE IO, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Condanna parte convenuta alla restituzione di euro 32.000,00 in favore dell'attore , oltre interessi al tasso legale dal giorno del pagamento al saldo;
2) Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute dall'attore che liquida in 4.200,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Castrovillari, 7 novembre 2025
IL GIUDICE
Dott. AE IO
6
L'avv. D'ALBA LUCA per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
L'avv. CARRATELLI LAURA per parte convenuta, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. AE IO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2457 del RGAC dell'anno 2021 avente ad o ggetto annullamento del contratto per dolo e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Luca Parte_1 C.F._1
D'Alba
ATTORE
E
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli NTroparte_1 P.IVA_1 avv.ti Nicola Carratelli e Laura Carratelli
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. ha convenuto , deducendo: a) di aver acquistato da detta Parte_1 CP_1 concessionaria nel mese di febbraio 2018 un'auto Range Rover targata EP064SH usata, con
90.847 km, al prezzo di euro 32.000,00; b) che, a settembre 2020, recatosi presso un'officina per interventi di manutenzione straordinaria, ha scoperto che, al momento dell'acquisto,
l'auto aveva 207.595 km;
c) che, quindi , il reale chilometraggio è stato maliziosamente sottaciuto dalla convenuta con manomissione del contachilometri.
Ha chiesto, pertanto, l'annullamento del contratto per dolo o, in subordine, la risoluzione del contratto, con condanna alla restituzione del prezzo e al risarcimento dei danni derivanti
1 dagli interventi di riparazione eseguiti prima di scoprire il reale chilometraggio dell'auto, per i viaggi verso la concessionaria e per i bolli.
1.2. Si è costituita parte convenuta, deducendo: a) che nel contr atto di acquisto non era indicato il chilometraggio dell'auto; b) che dal 16 dicembre 2016 al 27 febbraio 2018 l'auto non è stata nella disponibilità della convenuta, essendo stata venduta a Persona_1 in data 3 maggio 2017 e restituita, con ri soluzione del contratto, in data 3
[...] novembre 2017; c) che durante tale periodo sono stati eseguiti interventi di riparazione con rilevazione del chilometraggio in misura poco superiore a 90.000 km;
d) che non sussiste grande differenza di quotazione tra un' auto del medesimo modello con 90.000 km e una con
200.000 km.
Ha chiesto, quindi, il rigetto delle domande attoree.
2. Nel merito si osserva quanto segue.
Dalla documentazione presente in atti risulta in modo del tutto evidente che l'auto per cui è causa ha subito una manomissione del contachilometri.
In particolare, nella fattura emessa dalla convenuta il 13 settembre 2016 (vale a dire prima del periodo compreso tra il 16 dicembre 2016 al 27 febbraio 2018, durante il quale non avrebbe avuto la disponibilit à dell'auto) a tale risulta che l'auto Range Rover, targata Persona_2
EP064SH, aveva 207.595 km.
Nella fattura del 30 novembre 2018, emessa nei confronti dell'odierno attore, la medesima auto risultava avere 102.900 km.
Pertanto, è chiaro che il secondo dato non corrisponde a realtà e che, tenuto conto dell'utilizzo dal mese di febbraio 2018 al mese di novembre 2018, è verosimile ritenere che al momento dell'acquisto l'auto riportasse un chilometraggio di circa 90.000 km, chiaramente non corrispondente al vero.
Del tutto infondate, quindi, sono le allegazioni difensive della convenuta sul fatto che nel sopra citato periodo l'auto non fosse stata nella sua disponibilità e sulla mancata specificazione dei chilometri al momento dell'acquisto, in quanto è evidente che la concessionaria aveva nei suoi registri l'auto, se non altro per avervi effettuato un intervento il
13 settembre 2016, ed era perfettamente a conoscenza del reale chilometraggio.
Pertanto, al momento della vendita al , anche nel caso in cui materialmente la Pt_1 manomissione del contachilometri fosse stata eseguita da terzi, era perfettamente in grado di conoscere il reale chilometraggio, che avrebbe dovuto essere comunicato all'acquirente a prescindere dall'indicazione in contratto, tratta ndosi di elemento di fondamentale importanza per l'acquisto di un'auto e per la determinazione del prezzo.
2.1. Per quel che riguarda, poi, le conseguenze di tale omissione, in un caso pressochè identico a quello in esame, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “S. denuncia: a)
2 con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., artt. 1337, 1375 e
1429 c.c. nonchè, omessa e contraddittoria e, comunque, insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (ar t. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). Secondo il ricorrente la Corte bolognese non avrebbe correttamente applicato la normativa di cui all'art. 1439 cod. civ. perchè era pacifico che il contachilometri dell'automezzo, oggetto di causa, fosse stato manomesso e il S. fu indotto all'acquisto in virtù di una percorrenza chilometrica indicata di circa 25.000 Km., mentre, in realtà, l'autovettura aveva percorso circa 64.000 Km. In particolare, il ricorrente riferisce che gli odierni resistenti lo avevano dolosamente tratto in inganno cedendogli un'autovettura la cui provenienza era difforme da quella riferita e con una percorrenza nettamente superiore a quella indicata dal contachilometri. E di più, gli attuali resistenti non potevano non sapere della provenienza del veicolo e della manomissione del contachilometri e pertanto, non avrebbero assolto, ai sensi dell'art. 1337 cod. civ., neppure il dovere di informare l'attuale ricorrente delle circostanze a lui disconosciute ma determinanti del suo consenso.
b) Con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 116 c.p.c. e dell'art. 1439 cod. civ., nonchè omessa, contraddittoria e comunque insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). La Corte di Appello di
Bologna, secondo il ricorrente, avrebbe stravolto le risultanze processuali che avevano indotto il Giudice di prime cure ad accogliere pienamente la domanda formulata dal S.. In particolare, ritiene il ricorrente, indipendentemente da ogni valutazione d elle prove assunte, la Corte bolognese avrebbe omesso di esaminare la documentazione prodotta agli atti: A) non avrebbe tenuto conto che S. ha sempre lamentato l'inganno subito in ordine all'informazione sul precedente proprietario dell'auto, che anzichè e ssere un privato era un autonoleggio. B) non avrebbe tratto tutte le conseguenze dello svolgimento dei fatti relativi alla manomissione del contachilometri. Specifica il ricorrente che se l' acquistò NTroparte_2
l'autovettura, oggetto di causa, uti lizzandola per circa un anno e accumulando una percorrenza di circa 60.000 Km., se successivamente in data 27 febbraio 1996 l'auto fu NT consegnata al he nello stesso giorno la affidò in conto deposito all' se NTroparte_4 Pa il sig. percorse ulteriori 4.000 Km., è chiaro che l'autovettura prima di essere venduta al
S. fosse rimasta nella disponibilità di tre soggetti: NT
, sig. sig. Z.. NTroparte_2
Chi, dunque di questi tre soggetti ha manomesso il contachilometri? Secondo il ricorrente va escluso che il contachilometri possa essere stato manomesso dall' NTroparte_2 perchè, trattandosi di un'impresa di livello nazionale, non fa ricorso a mezzi truffaldini.
Allora quella manomissione può essere stata effettuate o da M. o da Z. o da en trambi in concorso tra loro o, come sembra agevole pensare, gli unici che possono aver manomesso il
3 contachilometri sarebbero il sig. Z. ed i responsabili della società fratelli C) CP_4
, altresì sarebbe, secondo il ricorrente, l'affermazion e della Corte bolognese, Per_3 secondo cui il prezzo praticato fosse grosso modo conforme alle quotazioni, all'epoca vigente, per quel modello. Piuttosto, la percorrenza chilometrica, oltre alla qualità del precedente proprietario, sono elementi essenziali nell' acquisto di un'autovettura usata.
1.1.- Entrambi i motivi vanno esaminati congiuntamente per l'innegabile connessione che esiste tra gli stessi, considerato che il secondo altro non è che una specificazione del primo, ed, entrambi sono fondati e vanno acco lti per quanto di ragione.
1.1.a).- A ben vedere, la Corte bolognese, pur avendo accertato che il contachilometri dell'automobile, oggetto di causa, fosse stato alterato e manomesso, ha escluso che, nel caso in esame, quell'alterazione integrasse gli estre mi di un raggiro, determinando un vizio della volontà contrattuale dell'acquirente perchè: a) quell'alterazione non era imputabile ai venditori;
b) il prezzo praticato, indipendentemente dai chilometri percorsi dall'autovettura, era grosso modo conforme alle quotazioni all'epoca vigente per quel modello. Epperò, la
Corte bolognese ha omesso - e avrebbe dovuto farlo - di verificare se il venditore, ammesso pure che non sia stato l'autore dell'alterazione, fosse, comunque, a conoscenza di quella manomissione, posto che il venditore, avendo acquistato l'automobile da un Autonoleggio, avrebbe potuto ragionevolmente dubitare che una società di Autonoleggio quale la CP_5
. potesse dimettere un'autovettura dopo un anno con soli 21.000 KM, e considerato pure
[...] che il venditore essendo un'autofficina, ragionevolmente, era in grado di effettuare un attento controllo dello stato di manutenzione dell'autovettura stessa.
E di più, la Corte bolognese non chiarisce - e lo avrebbe dovuto fare - le ragioni che consentono di ritenere che due autovetture di cui l'una abbia percorso una quantità di chilometri doppia rispetto all'altra possono avere entrambe una stessa quotazione sia pure
"grosso modo".
1.1.b).- A sua volta, il "dolo" quale causa di annullamento del contratto (ai sensi dell'art.
1439 cod. civ.), può consistere tanto nell'ingannare con notizie false, con parole o con fatti la parte interessata (dolo commissivo), quanto nel nascondere alla conoscenza altrui, col silenzio o con la reticenza, fatti o circostanze d ecisive (dolo omissivo). Pertanto, se il venditore fosse a conoscenza della manomissione del contachilometri dell'autovettura e non
l'avesse reso noto all'acquirente, ha posto in essere un dolo omissivo, inducendo in errore
l'acquirente” (Cass. civ., sez. II, 2 febbraio 2012, n. 1480).
Pertanto, avendo la convenuta, per le ragioni sopra esposte, chiara conoscenza del reale chilometraggio dell'auto, è del tutto irrilevante stabilire chi ha manomesso il contachilometri.
Inoltre, l'aver sottaciuto all'acquirente il reale chilometraggio dell'auto integra il dolo omissivo idoneo a giustificare l'annullamento del contratto.
4 Infine, con riferimento alla quotazione, si rileva, innanzitutto, che il documento 20 prodotto da parte convenuta ha ad oggetto un'auto con mo torizzazione (o configurazione del motore) diversa rispetto a quella per cui è causa (SDV6 quella acquistata dal TD6 HSE quella Pt_1 oggetto della quotazione depositata).
Il documento in esame, non è, quindi, idoneo a fungere da comparatore.
In ogni caso, anche a voler accedere alla tesi della convenuta, a maggior ragione l'acquirente dovrebbe essere informato del chilometraggio effettivo, in quanto è del tutto ovvio che, potendo scegliere tra due auto identiche, di cui una con chilometraggio molto su periore all'altra, vendute circa al medesimo prezzo, verosimilmente la scelta ricadrebbe su quella con minore chilometraggio.
Pertanto, sottacere i reali chilometri induce in errore l'acquirente, che è spinto ad acquistare un'auto che verosimilmente non acquisterebbe ove fosse informato dei dati effettivi.
Per tali ragioni, ritenuto sussistente il dolo della convenuta, il contratto deve essere annullato e la convenuta deve essere condannata alla restituzione di euro 32.000,00 in favore dell'attore, oltre interessi al tasso legale dal giorno del pagamento al saldo.
2.2. Va, invece, respinta la domanda risarcitoria, in quanto non vi sono elementi che consentano di dimostrare che gli interventi di riparazione effettuati per conto del Pt_1 siano stati determinati dal maggiore chilometraggio e non da altre ragioni.
Inoltre, la domanda relativa alle spese per i viaggi risulta articolata in termini del tutto generici e senza alcun riscontro probatorio, non potendo essere colmate tali lacune dalla invocata liquidazione equitativa, possibile, soltanto in presenza della prova dell'an e della estrema difficoltà della prova del quantum, ipotesi certamente non ricorrenti nel caso di specie (cfr. Cass. civ., Sez. III, 23 settembre 2015, n. 18804, secondo cui “l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt.
1226 e 2056 cod. civ. (norme applicabili anche in materia di determinazione dell'indennizzo ex art.2041 cc), costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cod. proc. civ;
dando luogo non già ad un giudizio 'di equità', ma ad un giudizio 'di diritto' caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale di natura meramente correttiva od integrativa. Ciò presuppone, dunque, non solo che sia pr ovata l'esistenza di danni risarcibili, ma anche che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare. Sicchè, in difetto di tali elementi, il potere-dovere del giudice di liquidare in via equitativa il danno non può essere esercitato;
risolvendosi altrimenti nell'esonero della parte dall'onere probatorio suo proprio, e nella surroga dell'intervento giudiziale all'iniziativa ed all'attività dispositiva della parte stessa
(tra le altre: Cass.n. 10607 del 30/04/2010; Cass.n. 27447 del 19/12/2011)”).
5 Per quel che riguarda, infine, i bolli, si evidenzia che comunque l'attore ha goduto dell'auto per un determinato periodo di tempo, per cui, per il principio della compensatio lucri, un eventuale danno in tal senso è compensato da tale circostanza.
4. Le spese di lite sostenute da parte attrice sono poste a carico di parte convenuta e vengono liquidate in euro 545,00 per esborsi e in euro 4.200,00 (di cui 1.000,00 per la fase di studio,
700,00 per la fase introduttiva, 1.000,00 per la fase istruttoria e 1.500,00 per la fase di decisione) per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile – in persona del giudice monocratico Dott.
AE IO, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Condanna parte convenuta alla restituzione di euro 32.000,00 in favore dell'attore , oltre interessi al tasso legale dal giorno del pagamento al saldo;
2) Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute dall'attore che liquida in 4.200,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Castrovillari, 7 novembre 2025
IL GIUDICE
Dott. AE IO
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