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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 14/10/2025, n. 2234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2234 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2663/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad
OGGETTO: divorzio contenzioso, e vertente
T R A
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
e residente in [...], C.F._1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in allegato al ricorso, dall'avv. Anna Rosanova presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Santa Maria la Carità (NA)alla Via
Scafati n.11;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], residente in Controparte_1
NTAG (Na) alla Via Cappuccini n. 54A ( , rappresentato e CodiceFiscale_2 difeso dall'Avv. Giuseppina Marone, e con questi elettivamente domiciliato presso il suo studio in Piano di Sorrento (Na) al Corso Italia n. 371, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione depositata in data 5.05.2023;
RESISTENTE NONCHE' Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI All'udienza del 3 luglio 2025, presenti i procuratori delle parti, gli stessi si riportavano agli accordi raggiunti dai coniugi per la definizione concordata delle condizioni della separazione, come da scrittura dagli stessi sottoscritta, e dai rispettivi difensori per autentica, in data 12 giugno 2025 ed al cui contenuto le parti, personalmente comparse all'udienza del 19 giugno 2025, si sono riportate;
chiedevano quindi trattenersi la causa in decisione con recepimento dei detti accordi e rinuncia ai termini di cui all'art 190
c.p.c.
Il Pm concludeva in data 15.07.2025 esprimendo parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.12.2022, chiedeva che fosse Parte_1 pronunciata la separazione personale dal coniuge con il quale aveva Controparte_1 contratto matrimonio concordatario in Massa Lubrense in data 11.05.2013.
La ricorrente esponeva che, in costanza di matrimonio, erano nate due figlie,
(nata a [...] il [...]) ed Persona_1 Controparte_2
(nata a [...] il [...]); che l'unione coniugale, un tempo felice, bruscamente si interrompeva allorquando il resistente, ad appena due giorni dal battesimo della secondogenita ( avvenuto in data 2.10.2022) comunicava alla moglie di aver instaurato una relazione extraconiugale con altra donna, conosciuta in occasione dell'ultimo imbarco, della quale si era innamorato;
che tale notizia induceva nella ricorrente un comprensibile stato di profonda prostrazione, avendo visto disgregarsi il nucleo familiare alla cui costituzione aveva dedicato ogni energia, a soli pochi mesi dalla nascita della secondogenita;
che le parti, stante la oramai irreversibile crisi coniugale e la perdurante propensione del resistente verso la nuova compagna, decidevano di separarsi, non riuscendo tuttavia a trovare un accordo per la definizione in via consensuale della crisi coniugale, sia in ragione della necessità di regolare anche gli aspetti economici relativi allo scioglimento della comunione coniugale, sia in ragione dell'assenza del resistente, imbarcatosi nuovamente in data 21.11.2022, sulla MSC Magnifica;
che la ricorrente era dipendente di una ditta privata con contratto a tempo indeterminato, con un guadagno di circa 1400,00 euro mensili, mentre il resistente di professione chef impiegato su navi da crociera del gruppo MSC ( battenti bandiera estera) percepiva una retribuzione mensile di € 4.000,00; che i coniugi erano comproprietari della casa coniugale sita in Massa Lubrense alla Via Regina Margherita n.27, int. 7, acquistata grazie al reimpiego delle somme ricavate dalla vendita di altro immobile di proprietà della sola ricorrente ed all'accensione di un mutuo trentennale cointestato fra gli stessi coniugi, per l'importo complessivo di € 207.728,00, con una rata mensile di rimborso di
€ 723,09 circa, sostenuta in pari quota dagli stessi;
che, inoltre, i coniugi avevano contratto altro finanziamento decennale dell'importo complessivo di € 40.000,00 contratto a dicembre dell'anno 2018 per dare corso ai lavori di ristrutturazione della casa coniugale, con un rateo di rimborso mensile di € 414,56, nonché di una polizza assicurativa, contratta a beneficio delle figlie minori, per il corrispettivo mensile di €
120,00; che il resistente dal momento della separazione di fatto aveva versato alla moglie,
a titolo di concorso al mantenimento delle figlie minori, l'importo complessivo di € 800,00 mensili ( pari ad € 400,00 per ciascuna delle figlie); che l'unione coniugale era oramai definitivamente venuta meno, vivendo i coniugi già di fatto separati ed avendo il ricorrente, prima del reimbarco del 21.11.2022, già trasferito il proprio domicilio presso la madre.
Tanto dedotto, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dal Parte_1 coniuge;
assegnarsi la casa coniugale alla ricorrente la quale vi avrebbe abitato unitamente alle figlie minori della coppia;
disporsi l'affido condiviso delle bimbe con collocazione presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno tenuto conto delle peculiarità del lavoro del resistente;
porsi a carico dell' un assegno mensile CP_1 del complessivo importo di € 1500,00, di cui € 500,00 a titolo di mantenimento per il coniuge ed € 1.000,00 a titolo di concorso al mantenimento delle figlie minori, oltre al
50% delle spese straordinarie da sostenersi in favore di queste ultime.
Autorizzata con decreto dell'1.02.2023 la notifica del ricorso introduttivo a mezzo e-mail all'indirizzo del comandante della nave ove all'epoca si trovava imbarcato temporaneamente l' per ragioni lavorative (MSC Magnifica), ai sensi dell'art 151 CP_1
c.p.c., all'udienza presidenziale del 22.03.2023 la ricorrente produceva copia del ricorso e dei successivi provvedimenti notificati al resistente sia a mezzo ufficiale giudiziario presso la casa materna, all'indirizzo di via Cappuccini n. 55 in NTAG, ove lo stesso dopo la separazione di fatto dal coniuge stabilmente domiciliava, sia in data 3.02.2023 presso l'indirizzo e-mail del comandante della nave da crociera MSC Magnifica, ove il resistente era all'epoca imbarcato, indirizzo comunicato dal legale della predetta compagnia di navigazione;
quindi, presente la sola ricorrente, la stessa veniva ascoltata dal Presidente che, dato atto della impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione in ragione dell'assenza del resistente, con ordinanza resa in pari data adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti, autorizzando i coniugi a vivere separatamente, disponendo l'affido condiviso delle minori con collocazione presso la madre, cui assegnava la casa coniugale,
e regolamentazione del diritto di visita paterno in ragione di due pomeriggi a settimana, da individuarsi in mancanza di accordo nei giorni del martedì e del giovedì, nonché a fine settimana alterni, compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre, e ponendo a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla moglie l'assegno mensile di complessivi euro 1.200,00, di cui € 200,00 a titolo di mantenimento del coniuge ed €
1000,00 a titolo di concorso al mantenimento delle minori, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi in favore delle figlie. Rimetteva per il prosieguo del giudizio le parti innanzi al giudice istruttore assegnando termine per la costituzione del resistente e per il deposito di memoria integrativa da parte della ricorrente.
Con comparsa di costituzione depositata in data 5 maggio 2023 si costituiva in giudizio deducendo in via preliminare di aver proposto reclamo innanzi alla Corte Controparte_1 di Appello avverso l'ordinanza presidenziale del 22.03.2023, eccependo la nullità della notifica del ricorso introduttivo e della conseguente attività successivamente svolta, ivi inclusa l'ordinanza presidenziale con la quale venivano adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti, stante la irritualità delle notifiche eseguite presso un indirizzo di posta elettronica non certificato, senza possibilità di invocare il disposto dell'art 151
c.p.c. trattandosi di nave estera e dovendosi pertanto far applicazione delle convenzioni internazionali sul punto;
deduceva altresì anche la nullità ai sensi dell'art 139 comma V
c.p.c. non essendo avvenuta la notifica a mezzo ufficiale giudiziario ed a mani del comandante della nave, ma a mezzo pec da parte del procuratore costituito verso un indirizzo e – mail del comandante della nave, destinato a mere comunicazioni di servizio;
eccepiva, ancora, il resistente che la notifica effettuata presso il domicilio materno, perfezionatasi ai sensi dell'art 140 c.p.c. per temporanea assenza della madre soltanto in data 16.02.2023, era avvenuta in dispregio del termine libero di quaranta giorni concesso a difesa del resistente e pertanto anche per la predetta notifica andava rilevata la nullità.
Nel merito, deduceva che la crisi dell'unione coniugale era da imputare alla condotta prevaricatrice della la quale smaniosa di condurre un elevato tenore di vita, aveva Pt_1 dapprima indotto il coniuge ad acquistare un immobile di maggiori dimensioni rispetto a quello in precedenza abitato dalla coppia, così sostenendone gli ingenti costi di acquisto, ed in seguito ad eseguire costosi lavori di ristrutturazione, aggravando in tal modo ulteriormente la precaria condizione economica della giovane coppia ed inducendo l' , in precedenza dipendente di un ristornate della penisola, ad imbarcarsi su CP_1 navi da crociera in qualità di chef al fine di migliorare la propria condizione economica, dovendo così sopportare la lontananza dalla famiglia e dalla figlia appena nata;
che la incurante di tali sacrifici, durante l'assenza del marito sperperava tutte le somme Pt_1 dallo stesso faticosamente accantonate nella prospettiva di poter nuovamente trovare un lavoro a terra, vicino alla propria famiglia, fino ad arrivare da ultimo, nel settembre del
2022, ad effettuare un bonifico in favore della madre dell'importo di € 11.000,00 con al causale “regalo onomastico”, così svuotando completamente il conto corrente cointestato;
che, in realtà, la moglie aveva preteso l'acquisto - quale casa di abitazione - di una villetta unifamiliare, al fine di adibirne il piano seminterrato ad autonoma abitazione in favore della madre, la quale si era dunque trasferita ad abitare in via stabile presso la casa coniugale interferendo nella vita dei coniugi e negando al resistente anche quei pochi momenti di intimità che lo stesso, dopo lunghi imbarchi, desiderava vivere unitamente al suo nucleo familiare;
che, anche dal punto di vista economico, sproporzionati ed ingiustamente gravatori si palesavano i provvedimenti provvisori ed urgenti adottati dal Presidente nell'assenza del resistente, atteso che quest'ultimo, titolare di un reddito netto di € 3.800,00 nei periodi di imbarco, doveva sostenere una spesa mensile di almeno € 650,00 per il collegamento internet necessario al fine di poter mantenere i contatti tramite videochiamate con le figlie, così riducendo la somma netta mensile disponibile ad € 3200,00 per circa nove mesi di imbarco all'anno, con conseguente reddito mensile medio netto di € 2.400,00; che da tale importo, poi, andavano detratte le somme dovute quale quota del 50% del mutuo contratto dai coniugi, nonché del prestito dagli stessi richiesto al fine di eseguire i lavori di ristrutturazione della casa familiare e l'importo da versarsi per il premio dell'assicurazione sottoscritta in favore delle figlie, con la conseguenza che detratta la somma di € 1200,00 fissata in sede di udienza presidenziale e gli importi dovuti a titolo di spese straordinarie, non sempre preventivabili, al resistente rimanevano appena
500,00 euro mensili per soddisfare le proprie esigenze di vita;
che, inoltre, proprio in ragione di tale precarietà economica, il resistente era stato costretto a traferirsi temporaneamente dalla madre, in un appartamento di soli 50 mq, inadeguato alle esigenze di entrambi, dovendo naturalmente contribuire anche al menge familiare attese le limitate risorse della genitrice, percettrice della sola pensione di reversibilità del marito;
che viceversa, la ricorrente poteva godere, oltre che dello stipendio mensile di €
1400,00, anche dell'assegno unico per le minori dalla stessa percepito integralmente, nonché del sostegno economico della madre la quale, trasferitasi presso la casa coniugale, aveva locato l'immobile di sua proprietà per un canone di 1.000,00 euro al mese.
Tanto dedotto, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei Controparte_1 coniugi con addebito alla moglie, affido condiviso delle figlie minori con collocazione presso la madre e regolamentazione delle visite paterne, ponendo a carico del resistente un assegno mensile dell'importo complessivo di € 800,00 ( pari ad € 400,00 per ciascuna delle figlie), senza nulla disporre quanto al mantenimento della moglie, siccome economicamente indipendente. Quanto alla casa coniugale, considerata l'attuale esistenza di due ingressi autonomi e la creazione di un appartamento indipendente al piano seminterrato, e considerata la permanenza a terra del resistente soltanto nei limitati periodi di sbarco, l' chiedeva disporsi l'assegnazione in proprio favore del CP_1 seminterrato , piano S1, della villetta costituente casa familiare, sì da poter avere anche una opportuna vicinanza alle minori durante i periodi di libertà dal lavoro.
Parte ricorrente, a sua volta, con memoria integrativa depositata in data 1.04.2023 proponeva domanda di addebito della separazione nei confronti del resistente. Concessi i termini di cui all'art 183 comma VI c.p.c. e depositate dalle parti le relative memorie, con istanza depositata in data 4.10.2024 parte resistente rappresentava che nelle more le parti avevano raggiunto un'intesa per la definizione bonaria della controversia e considerata la temporanea assenza per congedo del giudice istruttore della controversia, chiedevano la riassegnazione della stessa ad altro magistrato ai fini della trattazione. Disposta con decreto del Presidente del 9.10.2024 la riassegnazione del procedimento ad altro giudice relatore e differita l'udienza al 13.01.2025, i procuratori delle parti, personalmente comparsi, rappresentavano che nelle more l' aveva CP_1 iniziato un nuovo imbarco e chiedevano pertanto differimento dell'udienza al successivo mese di maggio, di talchè la causa veniva rinviata alla successiva udienza del 19 maggio
2025 e da tale data nuovamente al 20 ottobre 2025 con invito alle parti al deposito di tutta la documentazione necessaria al fine di procedere al concordato trasferimento da parte dell' in favore della della propria quota di proprietà dell'immobile già CP_1 Pt_1 adibito a casa coniugale.
Con istanza congiunta depositata in data 21 maggio 2025 le parti concordemente chiedevano anticiparsi la detta udienza a data antecedente il 7 luglio 2025, stante il prossimo imbarco del resistente , rappresentando che alcuna integrazione documentale si rendeva più necessaria avendo i coniugi già provveduto al convenuto trasferimento immobiliare a mezzo atto notarile. Il giudice istruttore, quindi, con decreto del
15.06.2025, preso atto delle richieste delle parti, disponeva anticiparsi la trattazione dell'udienza al 19 giugno 2025 disponendo per tale data la comparizione delle parti. Alla predetta udienza le parti personalmente comparse dichiaravano che le visite padre – figlie si stavano attuando secondo le modalità concordate, sebbene allo stato l' non CP_1 potesse ancora ospitare le bimbe per il pernottamento, considerata la mancanza di spazi adeguati, ma di essere alla ricerca di una nuova soluzione abitativa al fine di consentire di ospitare le bimbe anche per il pernottamento. Entrambe le parti, poi, davano atto di un sereno rapporto delle minori con il padre, sebbene ogni tanto le stesse facessero qualche capriccio prima di andare con il genitore, sia perché abituate al loro ambiente domestico ed alla loro routine, sia a causa dei periodi di assenza paterna a causa del lavoro;
tuttavia dopo qualche iniziale momento di ritrosia le stesse seguivano tranquillamente il papà trascorrendo la giornata ed i pomeriggi in sua compagnia, secondo il calendario concordato;
la ricorrente riferiva altresì che durante i periodi di imbarco i contatti padre – figlie comunque avevano luogo a mezzo videochiamate, almeno due volte a settimana.
Le parti, quindi, si riportavano agli accordi raggiunti, dalle stesse sottoscritti in data 12 giugno 2025 e dai rispettivi difensori per autentica, e versati nel fascicolo telematico in pari data. Chiedevano quindi riservarsi la causa in decisione con rinuncia ai termini di cui all'art 190 c.p.c.
Il giudice istruttore, rilevata la nullità della procura in atti, rilasciata dall' in CP_1 favore del proprio procuratore, assegnava al resistente termine perentorio, ai sensi dell'art 182 c.p.c., sino al 26 giugno 2025 per la relativa sanatoria;
depositata in data
20.06.2025 regolare procura alle liti sottoscritta dal resistente e per autentica dal proprio difensore, contenente altresì espressa ratifica dell'operato da questi in precedenza espletato, all'udienza del 3 luglio 2025, i procuratori delle parti concludevano riportandosi agli accordi raggiunti ed il giudice istruttore rimetteva la causa in decisione al collegio senza termini, previa trasmissione degli atti al PM per il relativo parere.
Il Pm in data 15 luglio 2025 esprimeva parere favorevole alla pronuncia di separazione alle condizioni concordate.
Va, in via preliminare dato atto dell'infondatezza dell'eccezione di nullità della notifica del ricorso introduttivo, e conseguenzialmente della successiva fase presidenziale in cui il resistente non risultava costituito, così come del resto argomentato anche dalla Corte di
Appello di Napoli, adita dall' in sede di reclamo avverso l'ordinanza presidenziale CP_1 ex art 708 c.p.c.; come osservato anche in tale sede, infatti, la notifica veniva espressamente autorizzata dal giudice delegato, ai sensi dell'art 151 c.p.c., a mezzo e mail presso l'indirizzo del comandante della nave MSC Magnifica, sulla quale all'epoca era imbarcato il resistente, come fornito dall'ufficio legale della predetta compagnia di navigazione;
tale notifica, diversamente da quanto argomentato da parte del resistente, doveva ritenersi pertanto, valida e regolare considerato altresì che non poteva trovare applicazione nel caso di specie la diversa disciplina delle notifiche all'estero, regolata da convenzioni internazionali, trattandosi di persona avente la residenza in Italia e che per ragioni lavorative si trovava temporaneamente a bordo del natante. Peraltro, come osservato dalla Corte, il resistente riceveva anche – ad abundantiam – una ulteriore notifica presso la residenza materna, ove risultava stabilmente domiciliato a seguito delle separazione di fatto dalla coniuge, la quale sebbene perfezionatasi senza il rispetto dei termini difesa, costituiva comunque una ulteriore garanzia di effettiva conoscenza del ricorso da parte dell' , notiziato espressamente dalla madre della pendenza del CP_1 giudizio, come da questi stesso riferito.
In ragione di quanto sopra, deve ritenersi che la notifica degli atti introduttivi non fosse affetta da alcuna nullità, con conseguente regolare instaurazione del procedimento.
Ancora in via preliminare va dato atto che il resistente si costituiva in giudizio con il patrocinio dell'avv. Giuseppina Marone, conferendo alla stessa procura alle liti autenticata dal comandante della nave;
tale procura, invero, deve ritenersi nulla, in quanto autenticata da soggetto a tanto non legittimato. In ragione di quanto sopra, con ordinanza del 19 giugno 2025, il giudice istruttore, letto l'art 182 c.p.c., assegnava a parte resistente termine perentorio fino al 26 giugno 2025 per la relativa sanatoria. A tanto provvedeva il resistente mediante deposito, in data 20.06.2025, di procura alle liti sottoscritta dall' ed autenticata dal difensore, con espressa ratifica altresì CP_1 dell'operato del difensore a far data dalla costituzione in giudizio.
Nel merito, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Invero le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, che si desume dalla condotta processuale delle stesse ed in particolare dal tenore del ricorso introduttivo e della memoria difensiva del resistente, dalle accuse di infedeltà reciprocamente mosse dalle parti, dal contegno processuale dei coniugi e dall'indifferenza degli stessi verso ogni tentativo di conciliazione. Elementi questi dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art
151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della richiesta di entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Quanto alle domande di addebito reciprocamente proposte dalle parti, queste ultime sono state oggetto di espressa rinuncia e di reciproca accettazione di tali rinunce, di talchè alcuna pronuncia il collegio deve rendere al riguardo.
In ordine ai provvedimenti di carattere personale e patrimoniale adottabili con la pronuncia di separazione, poi, ritiene il Collegio che ben possano essere precipiti gli accordi raggiunti dalle parti in corso di lite con scrittura depositata in atti in data 12 giugno 2025, siccome conformi a norme imperative.
All'udienza del 19 giungo 2025, infatti, le parti personalmente comparse dichiaravano che le visite padre – figlie si stavano attuando secondo le modalità concordate, sebbene allo stato l' non potesse ancora ospitare le bimbe per il pernottamento, CP_1 considerata la mancanza di spazi adeguati ( lo stesso attualmente risulta domiciliato presso la residenza materna, in un immobile di appena 50 mq), ma di essere alla ricerca di una nuova soluzione abitativa al fine di consentire di ospitare le bimbe anche per il pernottamento. Entrambe le parti, poi, davano atto di un sereno rapporto delle minori con il padre sebbene ogni tanto le stesse facessero qualche capriccio prima di andare con il genitore, sia perché abituate al loro ambiente domestico ed alla loro routine, sia a causa dei periodi di assenza paterna a causa del lavoro;
tuttavia dopo qualche iniziale momento di ritrosia le stesse seguivano tranquillamente il papà trascorrendo la giornata ed i pomeriggi in sua compagnia, secondo il calendario concordato;
la ricorrente riferiva altresì che durante i periodi di imbarco i contatti padre – figlie comunque avevano luogo a mezzo videochiamate, almeno due volte a settimana.
Alla luce di tali concordi dichiarazioni e considerato che non sono emerse criticità nei rapporti padre – figlie e nell'attuazione del diritto di visita così come concordato fra le parti, ritiene il collegio di poter recepire gli accordi dalle stesse raggiunti, conformi del resto alla regolamentazione provvisoria assunta con ordinanza presidenziale del
22.03.2023.
Quanto ai profili strettamente economici, concernenti i rapporti fra i coniugi conseguenti allo scioglimento della comunione, gli stessi nella predetta scrittura provvedevano, in via transattiva, alla complessiva sistemazione delle reciproche pretese di dare avere;
accordi aventi carattere negoziale e di cui il tribunale in questa sede si limita a prendere atto.
In particolare, le parti convenivano che:
1) a completamento degli accordi economici tra le parti, nonché con precipua finalità di risoluzione preventiva del conflitto potenziale in ordine allo scioglimento della comunione de residuo, il sig. si obbliga a cedere in proprietà alla coniuge Parte_2
, la quale si obbliga ad acquistare, la quota di proprietà ( 50%) comune Parte_1 ed indivisa, della casa coniugale sita in Massa Lubrense alla via Regina Margherita n. 27, int. 7, allibrata nel NCEU al foglio 4, p.lla 354, sub 3, cat A/7, classe 4, vani 8, acquistata dai coniugi con atto per Notar da Napoli il 24.10.2018 Rep n. 4930 e Per_2
Racc. n. 3027. L'obbligo che precede ha finalità transattiva e come già precisato, risolutiva del potenziale conflitto per lo scioglimento della comunione de residuo, riconoscendo il sig. il maggiore apporto economico addotto dalla sig.ra CP_1 [...]
all'acquisto immobiliare comune, nella misura di oltre € 200.000,00 Parte_1 provvista rinveniente dalla vendita da parte della stessa di un immobile di sua esclusiva proprietà e dall'elargizione da parte della sig.ra , madre della sig.ra Per_3 Pt_1 dell'importo di € 30.000,00. Pertanto, in relazione alle indicate somme, la sig.ra
[...]
dichiara che, all'esito dell'acquisizione della quota di proprietà del 50% del Parte_1 sig. , di rinunciare, non avendo più a fronte della cessione mediante atto CP_1 pubblico, altro a pretendere, accettando la cessione immobiliare a tacitazione di ogni e qualsivoglia pretesa relativa e conseguente all'acquisto in comunione dell'immobile in parola. Il sig. si obbliga, dunque, a rinnovare, nelle forme prescritte dalla Controparte_1 legge, ossia mediante rogito notarile, la cessione di proprietà che precede, a seguito della sottoscrizione del verbale di accordo. Gli oneri di trasferimento come quelle relativi alle certificazioni APE, per espresso accordo tra le parti, vengono ripartiti fra di esse in ragione del 40% a carico del sig. e del 60% a carico della sig.ra Controparte_1 [...]
; Parte_1
2) in conseguenza del perfezionamento mediante atto pubblico della cessione in proprietà che precede, la sig.ra si accolla la quota ( pari al 50%) del Parte_1 rateo mensile del mutuo tentennale a tasso fisso di complessivi € 207.728,00 contratto in data 24.10.2018, gravante sull'immobile già adibito a casa coniugale e sino all'atto pubblico oblata dal sig. . Di conseguenza, la complessiva rata mensile, Controparte_1 pari ad € 723,09 cederà, dalla prima scadenza utile successiva al rogito notarile di trasferimento, esclusivamente a carico della sig.ra ; Parte_1
3) le parti si impegnano vicendevolmente, una volta perfezionata la cessione immobiliare, a richiedere alla Spa Banco di Napoli espressa autorizzazione / adesione formale mediante atto pubblico dell'accollo in capo alla sig.ra ( già Parte_1 onerata al 50%) dell'ulteriore 50% del mutuo con liberazione del sig. . I Controparte_1 costi dell'eventuale rogito ( eventuale perché dipendente dal consenso dell'Istituto mutuante ) cederanno a carico delle parti in ragione del 50% ciascuna;
4) sempre in conseguenza del perfezionamento mediante atto pubblico della cessione di proprietà che precede, la sig.ra si accolla anche il 25% della quota Parte_1
(pari al 50%) sino a quel momento oblata dal sig. del rateo mensile di € Controparte_1
414,56 per il finanziamento decennale di € 40.000,00 contratto a dicembre dell'anno
2018, per i lavori di ristrutturazione della casa coniugale. Pertanto il suddetto complessivo rateo mensile cederà a carico della sig.ra nella misura del Parte_1
75% pari ad € 310,92 ed a carico del sig. nella misura del 25% pari ad € Controparte_1
103, 64 sino all'estinzione;
5) restano a carico esclusivo della sig.ra il rimborso del prestito Parte_1 grazioso alla madre ( € 6.500,00), il rimborso alla piccola ( € 2.000,00) ed il saldo Per_1 ancora dovuto all'impresa ed elettricista;
6) giusta tutto quanto precede, la sig.ra rinunzia al credito di € Parte_1
4.800,00 rinveniente dagli atti processuali per gli arretrati sulla perequazione del contributo al mantenimento all'ordinanza presidenziale.
Le spese di lite vengono integralmente compensate fra le parti in ragione degli accordi raggiunti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
con ricorso depositato in data 28.12.2022 nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 così provvede: 1) pronuncia la separazione personale die coniugi ed Parte_1 CP_1
;
[...]
2) i coniugi vivranno separatamente. La sig.ra continuerà ad Parte_1 abitare la casa coniugale in massa Lubrense alla via Regina Margherita n. 27 unitamente alla prole minore d'età presso la stessa collocata, assumendo a proprio carico l'onere del pagamento delle utenze domestiche, degli oneri condominiali, così come delle tasse e tributi locali per lo smaltimento rifiuti, Il sig. CP_1 ha trasferito la propria residenza presso il domicilio materno in
[...]
NTAG alla via Cappuccini 54/A e si impegna, in caso di futuri trasferimenti,
a darne adeguata e tempestiva comunicazione alla coniuge separata;
3) le figlie minori ed vengono congiuntamente Persona_1 Controparte_2 affidate ad entrambi i genitori, che eserciteranno di comune intesa la responsabilità genitoriale nonché provvederanno all'assolvimento dei compiti educativi nel rispetto delle attitudini delle minori. Le stesse avranno, come detto, domicilio privilegiato presso la madre in Massa Lubrense alla via Regina
Margherita n. 27;
4) in ragione della peculiare attività lavorativa svolta dal sig. per la Controparte_1 quale lo stesso è imbarcato per non meno di nove mesi all'anno, questi effettuerà non meno di due video- chiamate a settimana , preferibilmente il martedì ed il giovedì, compatibilmente con impegni lavorativi e la disponibilità della rete internet, entro le h 21,00 italiane. Diversamente egli avrà cura di preavvertire la sig.ra del giorno e dell'orario in cui effettuerà la video-chiamata; nei periodi Pt_1 nei quali egli si troverà in Italia ( libero, quindi, dagli impegni lavorativi), potrà tenere con sé le minori e , a week-end alterni, anche con Per_1 CP_2 pernottamento;
il week-end è inteso dal sabato mattina dalle ore 10,00, ovvero dall'uscita di scuola nel periodo scolastico, sino alle ore 21,00 della domenica successiva, ivi compresa la cena. Sempre nel periodo in cui il sig. sarà in CP_1 pauisa lavorativa, egli potrà tenere con sé le minori, oltre al week-end alternati, anche due altri pomeriggi a settimana, preferibilmente il martedì ed il giovedì, dalle h. 15,30 alle h 20,30 avendo cura di far rispettare alle piccole e Per_1
gli eventuali impegni scolastici ed extrascolastici cui esse dovessero CP_2 attendere. Durante il periodo estivo, se esso dovesse coincidere col periodo di pausa lavorativa del sig. , le minori trascorreranno con il padre un CP_1 periodo di gg. 15 consecutivi che, secondo il regime dell'alternanza, il sig. CP_1 avrà cura di comunicare alla sig.ra entro il 30 maggio di ogni anno. Pt_1
Durante le festività natalizie, se esse dovessero cadere nel periodo di pausa lavorativa del sig. , le minori trascorreranno ad alterni, il 24 dicembre ed CP_1 il 25 dicembre con l'uno ed il 31 dicembre ed il 1 gennaio con l'altro genitore, nonché alternativamente il 26 dicembre o il 6 gennaio;
lo stesso accadrà per la
Pasqua ed il Lunedì in Albis;
5) l'affido condiviso delle minori onera i genitori al reciproco obbligo di mutua collaborazione e rispetto nello svolgimento di tutte le attività inerenti il ruolo genitoriale. Essi dovranno sensibilizzarsi a rivolgersi l'un l'altro per ogni necessità, anche contingente, riguardante le minori, nonché ad informarsi reciprocamente delle loro condizioni e dei loro bisogni. Essi dovranno, altresì, sensibilizzarsi e di conseguenza obbligarsi a rispettarsi vicendevolmente ed a rispettare le necessità organizzative di ciascuno, così da comunicarsi vicendevolmente ogni variazione, impellenza o, comunque, necessità che si riverberi sul calendario della permeanza delle minori con l'uno o l'altro genitore;
6) in considerazione della peculiare attività lavorativa del sig. , si dà atto che CP_1 lo stesso, limitatamente alle questioni urgenti ed indifferibili, delega sin da ora la coniuge separata, in caso di sua assenza, ad esprimere il consensi in sua vece e conto, laddove necessario, in campo scolastico e/o sanitario, ovvero: a) quanto all'istruzione scolastica, per la partecipazione a gite /viaggi d'istruzione/iscrizione a cicli di studi ( scuola primaria/secondaria); b) quanto alle strutture sanitarie o all'ASL di appartenenza, per la somministrazione di vaccini obbligatori e per interventi d'urgenza. Il rilascio di tale delega alla sig.ra è limitata ai casi di Pt_1 comprovata impossibilità od oggettiva difficoltà, anche contingente, di procedere in via preventiva ad acquisire il consenso del coniuge separato o nelle evenienze in cui esso debba essere tempestivo in conformità alla relativa richiesta;
7) il sig. corrisponderà il contributo mensile al mantenimento delle Controparte_1 minori e nella misura, già determinata dal Tribunale in vi Per_1 CP_2 provvisoria, di € 1.000,00 ( mille/00) mensili - € 500,00 ( cinquecento/00) per ciascuna minore – nonché il contributo pure già concesso dal Tribunale di €
200,00 ( duecento/00) per la coniuge , per complessivi € Parte_1
1200,00 ( milleduecento/00) mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie ritualmente concordate e documentate – in relazione alle quali si formula rinvio al relativo protocollo sottoscritto dai Presidente del Tribunale di Torre Annunziala e del locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Si dà atto che tra le spese extra concordate tra le parti ( perché già congiuntamente sostenute) rientrano il trasporto scolastico urbano, le attività sportive, i costi per la persona di fiducia che accompagna le minori in caso di indisponibilità per ragioni lavorative della sig.ra Tra le spese straordinarie non rientrano i farmaci da banco e le Pt_1 regalie per le festicciole dei minori;
8) i contributi mensili al mantenimento delle minori e della coniuge separata saranno corrisposti alla sig.ra entro il giorno dieci di ogni mese mediante Pt_1 accredito su conto corrente bancario identificato dal seguente IBAN:
[...]; i detti importi sono annualmente rivalutabili su base ISTAT a decorrere dal mese di aggio 2026, senza che vi sia necessità di alcuna preventiva richiesta da parte della percipiente. Le medesime modalità di pagamento daranno utilizzate, altresì, per il contributo alle eventuali spese straordinarie;
9) si dà atto che il sig. riconosce il diritto della coniuge separata alla Controparte_1 percezione dell'intero assegno unico spettante per le minori e A tal Per_1 CP_2 fine egli assume espressamente l'onere di far tenere alla stessa ISEE aggiornato al
31.01. di ogni anno al fine della tempestività dei relativi adempimenti amministrativi;
10) si dà atto che a completamento degli accordi economici tra le parti, nonché con precipua finalità di risoluzione preventiva del conflitto potenziale in ordine allo scioglimento della comunione de residuo, il sig. si obbliga a cedere Parte_2 in proprietà alla coniuge , la quale si obbliga ad acquistare, la Parte_1 quota di proprietà ( 50%) comune ed indivisa, della casa coniugale sita in Massa
Lubrense alla via Regina Margherita n. 27, int. 7, allibrata nel NCEU al foglio 4,
p.lla 354, sub 3, cat A/7, classe 4, vani 8, acquistata dai coniugi con atto per
Notar da Napoli il 24.10.2018 Rep n. 4930 e Racc. n. 3027. L'obbligo che Per_2 precede ha finalità transattiva e come già precisato, risolutiva del potenziale conflitto per lo scioglimento della comunione de residuo, riconoscendo il sig.
il maggiore apporto economico addotto dalla sig.ra CP_1 Parte_1 all'acquisto immobiliare comune, nella misura di oltre € 200.000,00 provvista rinveniente dalla vendita da parte della stessa di un immobile di sua esclusiva proprietà e dall'elargizione da parte della sig.ra , madre della sig.ra Per_3
dell'importo di € 30.000,00. Pertanto, in relazione alle indicate somme, la Pt_1 sig.ra dichiara che, all'esito dell'acquisizione della quota di Parte_1 proprietà del 50% del sig. , di rinunciare, non avendo più a fronte della CP_1 cessione mediante atto pubblico, altro a pretendere, accettando la cessione immobiliare a tacitazione di ogni e qualsivoglia pretesa relativa e conseguente all'acquisto in comunione dell'immobile in parola. Il sig. si obbliga, Controparte_1 dunque, a rinnovare, nelle forme prescritte dalla legge, ossia mediante rogito notarile, la cessione di proprietà che precede, a seguito della sottoscrizione del verbale di accordo. Gli oneri di trasferimento come quelli relativi alle certificazioni
APE, per espresso accordo tra le parti, vengono ripartiti fra di esse in ragione del 40% a carico del sig. e del 60% a carico della sig.ra Controparte_1 [...]
; Parte_1
11) si dà atto che in conseguenza del perfezionamento mediante atto pubblico della cessione in proprietà che precede, la sig.ra si accolla la quota ( Parte_1 pari al 50%) del rateo mensile del mutuo tentennale a tasso fisso di complessivi €
207.728,00 contratto in data 24.10.2018, gravante sull'immobile già adibito a casa coniugale e sino all'atto pubblico oblata dal sig. Di Controparte_1 conseguenza, la complessiva rata mensile, pari ad € 723,09 cederà, dalla prima scadenza utile successiva al rogito notarile di trasferimento, esclusivamente a carico della sig.ra ; Parte_1
12) Si dà atto che le parti si impegnano vicendevolmente, una volta perfezionata la Part cessione immobiliare, a richiedere alla Banco di Napoli espressa autorizzazione / adesione formale mediante atto pubblico dell'accollo in capo alla sig.ra ( già onerata al 50%) dell'ulteriore 50% del mutuo con Parte_1 liberazione del sig. . I costi dell'eventuale rogito ( eventuale perché Controparte_1 dipendente dal consenso dell'Istituto mutuante ) cederanno a carico delle parti in ragione del 50% ciascuna;
13) Si dà atto che, sempre in conseguenza del perfezionamento mediante atto pubblico della cessione di proprietà che precede, la sig.ra si accolla Parte_1 anche il 25% della quota (pari al 50%) sino a quel momento oblata dal sig.
del rateo mensile di € 414,56 per il finanziamento decennale di € Controparte_1
40.000,00 contratto a dicembre dell'anno 2018, per i lavori di ristrutturazione della casa coniugale. Pertanto il suddetto complessivo rateo mensile cederà a carico della sig.ra nella misura del 75% pari ad € 310,92 ed a Parte_1 carico del sig. nella misura del 25% pari ad € 103, 64 sino Controparte_1 all'estinzione;
14) Si dà atto che per accordo fra le parti restano a carico esclusivo della sig.ra
[...]
il rimborso del prestito grazioso alla madre ( € 6.500,00), il rimborso Parte_1 alla piccola ( € 2.000,00) ed il saldo ancora dovuto all'impresa ed Per_1 elettricista;
15) Si dà, infine, atto che giusta tutto quanto precede, la sig.ra Parte_1 rinunzia al credito di € 4.800,00 rinveniente dagli atti processuali per gli arretrati sulla perequazione del contributo al mantenimento all'ordinanza presidenziale.
16) ordina all'ufficio anagrafe e stato civile del comune di Massa Lubrense di annotare la presente sentenza in calce all'atto di matrimonio (atto n. 10 parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio del comune di Massa Lubrense dell'anno 2013);
17) Spese e competenze del giudizio compensate. Così deciso in Torre Annunziata il 16 luglio 2025, in camera di consiglio
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott.ssa Raffaella Cappiello dott.ssa Marianna Lopiano
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2663/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad
OGGETTO: divorzio contenzioso, e vertente
T R A
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
e residente in [...], C.F._1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in allegato al ricorso, dall'avv. Anna Rosanova presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Santa Maria la Carità (NA)alla Via
Scafati n.11;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], residente in Controparte_1
NTAG (Na) alla Via Cappuccini n. 54A ( , rappresentato e CodiceFiscale_2 difeso dall'Avv. Giuseppina Marone, e con questi elettivamente domiciliato presso il suo studio in Piano di Sorrento (Na) al Corso Italia n. 371, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione depositata in data 5.05.2023;
RESISTENTE NONCHE' Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI All'udienza del 3 luglio 2025, presenti i procuratori delle parti, gli stessi si riportavano agli accordi raggiunti dai coniugi per la definizione concordata delle condizioni della separazione, come da scrittura dagli stessi sottoscritta, e dai rispettivi difensori per autentica, in data 12 giugno 2025 ed al cui contenuto le parti, personalmente comparse all'udienza del 19 giugno 2025, si sono riportate;
chiedevano quindi trattenersi la causa in decisione con recepimento dei detti accordi e rinuncia ai termini di cui all'art 190
c.p.c.
Il Pm concludeva in data 15.07.2025 esprimendo parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.12.2022, chiedeva che fosse Parte_1 pronunciata la separazione personale dal coniuge con il quale aveva Controparte_1 contratto matrimonio concordatario in Massa Lubrense in data 11.05.2013.
La ricorrente esponeva che, in costanza di matrimonio, erano nate due figlie,
(nata a [...] il [...]) ed Persona_1 Controparte_2
(nata a [...] il [...]); che l'unione coniugale, un tempo felice, bruscamente si interrompeva allorquando il resistente, ad appena due giorni dal battesimo della secondogenita ( avvenuto in data 2.10.2022) comunicava alla moglie di aver instaurato una relazione extraconiugale con altra donna, conosciuta in occasione dell'ultimo imbarco, della quale si era innamorato;
che tale notizia induceva nella ricorrente un comprensibile stato di profonda prostrazione, avendo visto disgregarsi il nucleo familiare alla cui costituzione aveva dedicato ogni energia, a soli pochi mesi dalla nascita della secondogenita;
che le parti, stante la oramai irreversibile crisi coniugale e la perdurante propensione del resistente verso la nuova compagna, decidevano di separarsi, non riuscendo tuttavia a trovare un accordo per la definizione in via consensuale della crisi coniugale, sia in ragione della necessità di regolare anche gli aspetti economici relativi allo scioglimento della comunione coniugale, sia in ragione dell'assenza del resistente, imbarcatosi nuovamente in data 21.11.2022, sulla MSC Magnifica;
che la ricorrente era dipendente di una ditta privata con contratto a tempo indeterminato, con un guadagno di circa 1400,00 euro mensili, mentre il resistente di professione chef impiegato su navi da crociera del gruppo MSC ( battenti bandiera estera) percepiva una retribuzione mensile di € 4.000,00; che i coniugi erano comproprietari della casa coniugale sita in Massa Lubrense alla Via Regina Margherita n.27, int. 7, acquistata grazie al reimpiego delle somme ricavate dalla vendita di altro immobile di proprietà della sola ricorrente ed all'accensione di un mutuo trentennale cointestato fra gli stessi coniugi, per l'importo complessivo di € 207.728,00, con una rata mensile di rimborso di
€ 723,09 circa, sostenuta in pari quota dagli stessi;
che, inoltre, i coniugi avevano contratto altro finanziamento decennale dell'importo complessivo di € 40.000,00 contratto a dicembre dell'anno 2018 per dare corso ai lavori di ristrutturazione della casa coniugale, con un rateo di rimborso mensile di € 414,56, nonché di una polizza assicurativa, contratta a beneficio delle figlie minori, per il corrispettivo mensile di €
120,00; che il resistente dal momento della separazione di fatto aveva versato alla moglie,
a titolo di concorso al mantenimento delle figlie minori, l'importo complessivo di € 800,00 mensili ( pari ad € 400,00 per ciascuna delle figlie); che l'unione coniugale era oramai definitivamente venuta meno, vivendo i coniugi già di fatto separati ed avendo il ricorrente, prima del reimbarco del 21.11.2022, già trasferito il proprio domicilio presso la madre.
Tanto dedotto, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dal Parte_1 coniuge;
assegnarsi la casa coniugale alla ricorrente la quale vi avrebbe abitato unitamente alle figlie minori della coppia;
disporsi l'affido condiviso delle bimbe con collocazione presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno tenuto conto delle peculiarità del lavoro del resistente;
porsi a carico dell' un assegno mensile CP_1 del complessivo importo di € 1500,00, di cui € 500,00 a titolo di mantenimento per il coniuge ed € 1.000,00 a titolo di concorso al mantenimento delle figlie minori, oltre al
50% delle spese straordinarie da sostenersi in favore di queste ultime.
Autorizzata con decreto dell'1.02.2023 la notifica del ricorso introduttivo a mezzo e-mail all'indirizzo del comandante della nave ove all'epoca si trovava imbarcato temporaneamente l' per ragioni lavorative (MSC Magnifica), ai sensi dell'art 151 CP_1
c.p.c., all'udienza presidenziale del 22.03.2023 la ricorrente produceva copia del ricorso e dei successivi provvedimenti notificati al resistente sia a mezzo ufficiale giudiziario presso la casa materna, all'indirizzo di via Cappuccini n. 55 in NTAG, ove lo stesso dopo la separazione di fatto dal coniuge stabilmente domiciliava, sia in data 3.02.2023 presso l'indirizzo e-mail del comandante della nave da crociera MSC Magnifica, ove il resistente era all'epoca imbarcato, indirizzo comunicato dal legale della predetta compagnia di navigazione;
quindi, presente la sola ricorrente, la stessa veniva ascoltata dal Presidente che, dato atto della impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione in ragione dell'assenza del resistente, con ordinanza resa in pari data adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti, autorizzando i coniugi a vivere separatamente, disponendo l'affido condiviso delle minori con collocazione presso la madre, cui assegnava la casa coniugale,
e regolamentazione del diritto di visita paterno in ragione di due pomeriggi a settimana, da individuarsi in mancanza di accordo nei giorni del martedì e del giovedì, nonché a fine settimana alterni, compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre, e ponendo a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla moglie l'assegno mensile di complessivi euro 1.200,00, di cui € 200,00 a titolo di mantenimento del coniuge ed €
1000,00 a titolo di concorso al mantenimento delle minori, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi in favore delle figlie. Rimetteva per il prosieguo del giudizio le parti innanzi al giudice istruttore assegnando termine per la costituzione del resistente e per il deposito di memoria integrativa da parte della ricorrente.
Con comparsa di costituzione depositata in data 5 maggio 2023 si costituiva in giudizio deducendo in via preliminare di aver proposto reclamo innanzi alla Corte Controparte_1 di Appello avverso l'ordinanza presidenziale del 22.03.2023, eccependo la nullità della notifica del ricorso introduttivo e della conseguente attività successivamente svolta, ivi inclusa l'ordinanza presidenziale con la quale venivano adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti, stante la irritualità delle notifiche eseguite presso un indirizzo di posta elettronica non certificato, senza possibilità di invocare il disposto dell'art 151
c.p.c. trattandosi di nave estera e dovendosi pertanto far applicazione delle convenzioni internazionali sul punto;
deduceva altresì anche la nullità ai sensi dell'art 139 comma V
c.p.c. non essendo avvenuta la notifica a mezzo ufficiale giudiziario ed a mani del comandante della nave, ma a mezzo pec da parte del procuratore costituito verso un indirizzo e – mail del comandante della nave, destinato a mere comunicazioni di servizio;
eccepiva, ancora, il resistente che la notifica effettuata presso il domicilio materno, perfezionatasi ai sensi dell'art 140 c.p.c. per temporanea assenza della madre soltanto in data 16.02.2023, era avvenuta in dispregio del termine libero di quaranta giorni concesso a difesa del resistente e pertanto anche per la predetta notifica andava rilevata la nullità.
Nel merito, deduceva che la crisi dell'unione coniugale era da imputare alla condotta prevaricatrice della la quale smaniosa di condurre un elevato tenore di vita, aveva Pt_1 dapprima indotto il coniuge ad acquistare un immobile di maggiori dimensioni rispetto a quello in precedenza abitato dalla coppia, così sostenendone gli ingenti costi di acquisto, ed in seguito ad eseguire costosi lavori di ristrutturazione, aggravando in tal modo ulteriormente la precaria condizione economica della giovane coppia ed inducendo l' , in precedenza dipendente di un ristornate della penisola, ad imbarcarsi su CP_1 navi da crociera in qualità di chef al fine di migliorare la propria condizione economica, dovendo così sopportare la lontananza dalla famiglia e dalla figlia appena nata;
che la incurante di tali sacrifici, durante l'assenza del marito sperperava tutte le somme Pt_1 dallo stesso faticosamente accantonate nella prospettiva di poter nuovamente trovare un lavoro a terra, vicino alla propria famiglia, fino ad arrivare da ultimo, nel settembre del
2022, ad effettuare un bonifico in favore della madre dell'importo di € 11.000,00 con al causale “regalo onomastico”, così svuotando completamente il conto corrente cointestato;
che, in realtà, la moglie aveva preteso l'acquisto - quale casa di abitazione - di una villetta unifamiliare, al fine di adibirne il piano seminterrato ad autonoma abitazione in favore della madre, la quale si era dunque trasferita ad abitare in via stabile presso la casa coniugale interferendo nella vita dei coniugi e negando al resistente anche quei pochi momenti di intimità che lo stesso, dopo lunghi imbarchi, desiderava vivere unitamente al suo nucleo familiare;
che, anche dal punto di vista economico, sproporzionati ed ingiustamente gravatori si palesavano i provvedimenti provvisori ed urgenti adottati dal Presidente nell'assenza del resistente, atteso che quest'ultimo, titolare di un reddito netto di € 3.800,00 nei periodi di imbarco, doveva sostenere una spesa mensile di almeno € 650,00 per il collegamento internet necessario al fine di poter mantenere i contatti tramite videochiamate con le figlie, così riducendo la somma netta mensile disponibile ad € 3200,00 per circa nove mesi di imbarco all'anno, con conseguente reddito mensile medio netto di € 2.400,00; che da tale importo, poi, andavano detratte le somme dovute quale quota del 50% del mutuo contratto dai coniugi, nonché del prestito dagli stessi richiesto al fine di eseguire i lavori di ristrutturazione della casa familiare e l'importo da versarsi per il premio dell'assicurazione sottoscritta in favore delle figlie, con la conseguenza che detratta la somma di € 1200,00 fissata in sede di udienza presidenziale e gli importi dovuti a titolo di spese straordinarie, non sempre preventivabili, al resistente rimanevano appena
500,00 euro mensili per soddisfare le proprie esigenze di vita;
che, inoltre, proprio in ragione di tale precarietà economica, il resistente era stato costretto a traferirsi temporaneamente dalla madre, in un appartamento di soli 50 mq, inadeguato alle esigenze di entrambi, dovendo naturalmente contribuire anche al menge familiare attese le limitate risorse della genitrice, percettrice della sola pensione di reversibilità del marito;
che viceversa, la ricorrente poteva godere, oltre che dello stipendio mensile di €
1400,00, anche dell'assegno unico per le minori dalla stessa percepito integralmente, nonché del sostegno economico della madre la quale, trasferitasi presso la casa coniugale, aveva locato l'immobile di sua proprietà per un canone di 1.000,00 euro al mese.
Tanto dedotto, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei Controparte_1 coniugi con addebito alla moglie, affido condiviso delle figlie minori con collocazione presso la madre e regolamentazione delle visite paterne, ponendo a carico del resistente un assegno mensile dell'importo complessivo di € 800,00 ( pari ad € 400,00 per ciascuna delle figlie), senza nulla disporre quanto al mantenimento della moglie, siccome economicamente indipendente. Quanto alla casa coniugale, considerata l'attuale esistenza di due ingressi autonomi e la creazione di un appartamento indipendente al piano seminterrato, e considerata la permanenza a terra del resistente soltanto nei limitati periodi di sbarco, l' chiedeva disporsi l'assegnazione in proprio favore del CP_1 seminterrato , piano S1, della villetta costituente casa familiare, sì da poter avere anche una opportuna vicinanza alle minori durante i periodi di libertà dal lavoro.
Parte ricorrente, a sua volta, con memoria integrativa depositata in data 1.04.2023 proponeva domanda di addebito della separazione nei confronti del resistente. Concessi i termini di cui all'art 183 comma VI c.p.c. e depositate dalle parti le relative memorie, con istanza depositata in data 4.10.2024 parte resistente rappresentava che nelle more le parti avevano raggiunto un'intesa per la definizione bonaria della controversia e considerata la temporanea assenza per congedo del giudice istruttore della controversia, chiedevano la riassegnazione della stessa ad altro magistrato ai fini della trattazione. Disposta con decreto del Presidente del 9.10.2024 la riassegnazione del procedimento ad altro giudice relatore e differita l'udienza al 13.01.2025, i procuratori delle parti, personalmente comparsi, rappresentavano che nelle more l' aveva CP_1 iniziato un nuovo imbarco e chiedevano pertanto differimento dell'udienza al successivo mese di maggio, di talchè la causa veniva rinviata alla successiva udienza del 19 maggio
2025 e da tale data nuovamente al 20 ottobre 2025 con invito alle parti al deposito di tutta la documentazione necessaria al fine di procedere al concordato trasferimento da parte dell' in favore della della propria quota di proprietà dell'immobile già CP_1 Pt_1 adibito a casa coniugale.
Con istanza congiunta depositata in data 21 maggio 2025 le parti concordemente chiedevano anticiparsi la detta udienza a data antecedente il 7 luglio 2025, stante il prossimo imbarco del resistente , rappresentando che alcuna integrazione documentale si rendeva più necessaria avendo i coniugi già provveduto al convenuto trasferimento immobiliare a mezzo atto notarile. Il giudice istruttore, quindi, con decreto del
15.06.2025, preso atto delle richieste delle parti, disponeva anticiparsi la trattazione dell'udienza al 19 giugno 2025 disponendo per tale data la comparizione delle parti. Alla predetta udienza le parti personalmente comparse dichiaravano che le visite padre – figlie si stavano attuando secondo le modalità concordate, sebbene allo stato l' non CP_1 potesse ancora ospitare le bimbe per il pernottamento, considerata la mancanza di spazi adeguati, ma di essere alla ricerca di una nuova soluzione abitativa al fine di consentire di ospitare le bimbe anche per il pernottamento. Entrambe le parti, poi, davano atto di un sereno rapporto delle minori con il padre, sebbene ogni tanto le stesse facessero qualche capriccio prima di andare con il genitore, sia perché abituate al loro ambiente domestico ed alla loro routine, sia a causa dei periodi di assenza paterna a causa del lavoro;
tuttavia dopo qualche iniziale momento di ritrosia le stesse seguivano tranquillamente il papà trascorrendo la giornata ed i pomeriggi in sua compagnia, secondo il calendario concordato;
la ricorrente riferiva altresì che durante i periodi di imbarco i contatti padre – figlie comunque avevano luogo a mezzo videochiamate, almeno due volte a settimana.
Le parti, quindi, si riportavano agli accordi raggiunti, dalle stesse sottoscritti in data 12 giugno 2025 e dai rispettivi difensori per autentica, e versati nel fascicolo telematico in pari data. Chiedevano quindi riservarsi la causa in decisione con rinuncia ai termini di cui all'art 190 c.p.c.
Il giudice istruttore, rilevata la nullità della procura in atti, rilasciata dall' in CP_1 favore del proprio procuratore, assegnava al resistente termine perentorio, ai sensi dell'art 182 c.p.c., sino al 26 giugno 2025 per la relativa sanatoria;
depositata in data
20.06.2025 regolare procura alle liti sottoscritta dal resistente e per autentica dal proprio difensore, contenente altresì espressa ratifica dell'operato da questi in precedenza espletato, all'udienza del 3 luglio 2025, i procuratori delle parti concludevano riportandosi agli accordi raggiunti ed il giudice istruttore rimetteva la causa in decisione al collegio senza termini, previa trasmissione degli atti al PM per il relativo parere.
Il Pm in data 15 luglio 2025 esprimeva parere favorevole alla pronuncia di separazione alle condizioni concordate.
Va, in via preliminare dato atto dell'infondatezza dell'eccezione di nullità della notifica del ricorso introduttivo, e conseguenzialmente della successiva fase presidenziale in cui il resistente non risultava costituito, così come del resto argomentato anche dalla Corte di
Appello di Napoli, adita dall' in sede di reclamo avverso l'ordinanza presidenziale CP_1 ex art 708 c.p.c.; come osservato anche in tale sede, infatti, la notifica veniva espressamente autorizzata dal giudice delegato, ai sensi dell'art 151 c.p.c., a mezzo e mail presso l'indirizzo del comandante della nave MSC Magnifica, sulla quale all'epoca era imbarcato il resistente, come fornito dall'ufficio legale della predetta compagnia di navigazione;
tale notifica, diversamente da quanto argomentato da parte del resistente, doveva ritenersi pertanto, valida e regolare considerato altresì che non poteva trovare applicazione nel caso di specie la diversa disciplina delle notifiche all'estero, regolata da convenzioni internazionali, trattandosi di persona avente la residenza in Italia e che per ragioni lavorative si trovava temporaneamente a bordo del natante. Peraltro, come osservato dalla Corte, il resistente riceveva anche – ad abundantiam – una ulteriore notifica presso la residenza materna, ove risultava stabilmente domiciliato a seguito delle separazione di fatto dalla coniuge, la quale sebbene perfezionatasi senza il rispetto dei termini difesa, costituiva comunque una ulteriore garanzia di effettiva conoscenza del ricorso da parte dell' , notiziato espressamente dalla madre della pendenza del CP_1 giudizio, come da questi stesso riferito.
In ragione di quanto sopra, deve ritenersi che la notifica degli atti introduttivi non fosse affetta da alcuna nullità, con conseguente regolare instaurazione del procedimento.
Ancora in via preliminare va dato atto che il resistente si costituiva in giudizio con il patrocinio dell'avv. Giuseppina Marone, conferendo alla stessa procura alle liti autenticata dal comandante della nave;
tale procura, invero, deve ritenersi nulla, in quanto autenticata da soggetto a tanto non legittimato. In ragione di quanto sopra, con ordinanza del 19 giugno 2025, il giudice istruttore, letto l'art 182 c.p.c., assegnava a parte resistente termine perentorio fino al 26 giugno 2025 per la relativa sanatoria. A tanto provvedeva il resistente mediante deposito, in data 20.06.2025, di procura alle liti sottoscritta dall' ed autenticata dal difensore, con espressa ratifica altresì CP_1 dell'operato del difensore a far data dalla costituzione in giudizio.
Nel merito, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Invero le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, che si desume dalla condotta processuale delle stesse ed in particolare dal tenore del ricorso introduttivo e della memoria difensiva del resistente, dalle accuse di infedeltà reciprocamente mosse dalle parti, dal contegno processuale dei coniugi e dall'indifferenza degli stessi verso ogni tentativo di conciliazione. Elementi questi dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art
151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della richiesta di entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Quanto alle domande di addebito reciprocamente proposte dalle parti, queste ultime sono state oggetto di espressa rinuncia e di reciproca accettazione di tali rinunce, di talchè alcuna pronuncia il collegio deve rendere al riguardo.
In ordine ai provvedimenti di carattere personale e patrimoniale adottabili con la pronuncia di separazione, poi, ritiene il Collegio che ben possano essere precipiti gli accordi raggiunti dalle parti in corso di lite con scrittura depositata in atti in data 12 giugno 2025, siccome conformi a norme imperative.
All'udienza del 19 giungo 2025, infatti, le parti personalmente comparse dichiaravano che le visite padre – figlie si stavano attuando secondo le modalità concordate, sebbene allo stato l' non potesse ancora ospitare le bimbe per il pernottamento, CP_1 considerata la mancanza di spazi adeguati ( lo stesso attualmente risulta domiciliato presso la residenza materna, in un immobile di appena 50 mq), ma di essere alla ricerca di una nuova soluzione abitativa al fine di consentire di ospitare le bimbe anche per il pernottamento. Entrambe le parti, poi, davano atto di un sereno rapporto delle minori con il padre sebbene ogni tanto le stesse facessero qualche capriccio prima di andare con il genitore, sia perché abituate al loro ambiente domestico ed alla loro routine, sia a causa dei periodi di assenza paterna a causa del lavoro;
tuttavia dopo qualche iniziale momento di ritrosia le stesse seguivano tranquillamente il papà trascorrendo la giornata ed i pomeriggi in sua compagnia, secondo il calendario concordato;
la ricorrente riferiva altresì che durante i periodi di imbarco i contatti padre – figlie comunque avevano luogo a mezzo videochiamate, almeno due volte a settimana.
Alla luce di tali concordi dichiarazioni e considerato che non sono emerse criticità nei rapporti padre – figlie e nell'attuazione del diritto di visita così come concordato fra le parti, ritiene il collegio di poter recepire gli accordi dalle stesse raggiunti, conformi del resto alla regolamentazione provvisoria assunta con ordinanza presidenziale del
22.03.2023.
Quanto ai profili strettamente economici, concernenti i rapporti fra i coniugi conseguenti allo scioglimento della comunione, gli stessi nella predetta scrittura provvedevano, in via transattiva, alla complessiva sistemazione delle reciproche pretese di dare avere;
accordi aventi carattere negoziale e di cui il tribunale in questa sede si limita a prendere atto.
In particolare, le parti convenivano che:
1) a completamento degli accordi economici tra le parti, nonché con precipua finalità di risoluzione preventiva del conflitto potenziale in ordine allo scioglimento della comunione de residuo, il sig. si obbliga a cedere in proprietà alla coniuge Parte_2
, la quale si obbliga ad acquistare, la quota di proprietà ( 50%) comune Parte_1 ed indivisa, della casa coniugale sita in Massa Lubrense alla via Regina Margherita n. 27, int. 7, allibrata nel NCEU al foglio 4, p.lla 354, sub 3, cat A/7, classe 4, vani 8, acquistata dai coniugi con atto per Notar da Napoli il 24.10.2018 Rep n. 4930 e Per_2
Racc. n. 3027. L'obbligo che precede ha finalità transattiva e come già precisato, risolutiva del potenziale conflitto per lo scioglimento della comunione de residuo, riconoscendo il sig. il maggiore apporto economico addotto dalla sig.ra CP_1 [...]
all'acquisto immobiliare comune, nella misura di oltre € 200.000,00 Parte_1 provvista rinveniente dalla vendita da parte della stessa di un immobile di sua esclusiva proprietà e dall'elargizione da parte della sig.ra , madre della sig.ra Per_3 Pt_1 dell'importo di € 30.000,00. Pertanto, in relazione alle indicate somme, la sig.ra
[...]
dichiara che, all'esito dell'acquisizione della quota di proprietà del 50% del Parte_1 sig. , di rinunciare, non avendo più a fronte della cessione mediante atto CP_1 pubblico, altro a pretendere, accettando la cessione immobiliare a tacitazione di ogni e qualsivoglia pretesa relativa e conseguente all'acquisto in comunione dell'immobile in parola. Il sig. si obbliga, dunque, a rinnovare, nelle forme prescritte dalla Controparte_1 legge, ossia mediante rogito notarile, la cessione di proprietà che precede, a seguito della sottoscrizione del verbale di accordo. Gli oneri di trasferimento come quelle relativi alle certificazioni APE, per espresso accordo tra le parti, vengono ripartiti fra di esse in ragione del 40% a carico del sig. e del 60% a carico della sig.ra Controparte_1 [...]
; Parte_1
2) in conseguenza del perfezionamento mediante atto pubblico della cessione in proprietà che precede, la sig.ra si accolla la quota ( pari al 50%) del Parte_1 rateo mensile del mutuo tentennale a tasso fisso di complessivi € 207.728,00 contratto in data 24.10.2018, gravante sull'immobile già adibito a casa coniugale e sino all'atto pubblico oblata dal sig. . Di conseguenza, la complessiva rata mensile, Controparte_1 pari ad € 723,09 cederà, dalla prima scadenza utile successiva al rogito notarile di trasferimento, esclusivamente a carico della sig.ra ; Parte_1
3) le parti si impegnano vicendevolmente, una volta perfezionata la cessione immobiliare, a richiedere alla Spa Banco di Napoli espressa autorizzazione / adesione formale mediante atto pubblico dell'accollo in capo alla sig.ra ( già Parte_1 onerata al 50%) dell'ulteriore 50% del mutuo con liberazione del sig. . I Controparte_1 costi dell'eventuale rogito ( eventuale perché dipendente dal consenso dell'Istituto mutuante ) cederanno a carico delle parti in ragione del 50% ciascuna;
4) sempre in conseguenza del perfezionamento mediante atto pubblico della cessione di proprietà che precede, la sig.ra si accolla anche il 25% della quota Parte_1
(pari al 50%) sino a quel momento oblata dal sig. del rateo mensile di € Controparte_1
414,56 per il finanziamento decennale di € 40.000,00 contratto a dicembre dell'anno
2018, per i lavori di ristrutturazione della casa coniugale. Pertanto il suddetto complessivo rateo mensile cederà a carico della sig.ra nella misura del Parte_1
75% pari ad € 310,92 ed a carico del sig. nella misura del 25% pari ad € Controparte_1
103, 64 sino all'estinzione;
5) restano a carico esclusivo della sig.ra il rimborso del prestito Parte_1 grazioso alla madre ( € 6.500,00), il rimborso alla piccola ( € 2.000,00) ed il saldo Per_1 ancora dovuto all'impresa ed elettricista;
6) giusta tutto quanto precede, la sig.ra rinunzia al credito di € Parte_1
4.800,00 rinveniente dagli atti processuali per gli arretrati sulla perequazione del contributo al mantenimento all'ordinanza presidenziale.
Le spese di lite vengono integralmente compensate fra le parti in ragione degli accordi raggiunti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
con ricorso depositato in data 28.12.2022 nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 così provvede: 1) pronuncia la separazione personale die coniugi ed Parte_1 CP_1
;
[...]
2) i coniugi vivranno separatamente. La sig.ra continuerà ad Parte_1 abitare la casa coniugale in massa Lubrense alla via Regina Margherita n. 27 unitamente alla prole minore d'età presso la stessa collocata, assumendo a proprio carico l'onere del pagamento delle utenze domestiche, degli oneri condominiali, così come delle tasse e tributi locali per lo smaltimento rifiuti, Il sig. CP_1 ha trasferito la propria residenza presso il domicilio materno in
[...]
NTAG alla via Cappuccini 54/A e si impegna, in caso di futuri trasferimenti,
a darne adeguata e tempestiva comunicazione alla coniuge separata;
3) le figlie minori ed vengono congiuntamente Persona_1 Controparte_2 affidate ad entrambi i genitori, che eserciteranno di comune intesa la responsabilità genitoriale nonché provvederanno all'assolvimento dei compiti educativi nel rispetto delle attitudini delle minori. Le stesse avranno, come detto, domicilio privilegiato presso la madre in Massa Lubrense alla via Regina
Margherita n. 27;
4) in ragione della peculiare attività lavorativa svolta dal sig. per la Controparte_1 quale lo stesso è imbarcato per non meno di nove mesi all'anno, questi effettuerà non meno di due video- chiamate a settimana , preferibilmente il martedì ed il giovedì, compatibilmente con impegni lavorativi e la disponibilità della rete internet, entro le h 21,00 italiane. Diversamente egli avrà cura di preavvertire la sig.ra del giorno e dell'orario in cui effettuerà la video-chiamata; nei periodi Pt_1 nei quali egli si troverà in Italia ( libero, quindi, dagli impegni lavorativi), potrà tenere con sé le minori e , a week-end alterni, anche con Per_1 CP_2 pernottamento;
il week-end è inteso dal sabato mattina dalle ore 10,00, ovvero dall'uscita di scuola nel periodo scolastico, sino alle ore 21,00 della domenica successiva, ivi compresa la cena. Sempre nel periodo in cui il sig. sarà in CP_1 pauisa lavorativa, egli potrà tenere con sé le minori, oltre al week-end alternati, anche due altri pomeriggi a settimana, preferibilmente il martedì ed il giovedì, dalle h. 15,30 alle h 20,30 avendo cura di far rispettare alle piccole e Per_1
gli eventuali impegni scolastici ed extrascolastici cui esse dovessero CP_2 attendere. Durante il periodo estivo, se esso dovesse coincidere col periodo di pausa lavorativa del sig. , le minori trascorreranno con il padre un CP_1 periodo di gg. 15 consecutivi che, secondo il regime dell'alternanza, il sig. CP_1 avrà cura di comunicare alla sig.ra entro il 30 maggio di ogni anno. Pt_1
Durante le festività natalizie, se esse dovessero cadere nel periodo di pausa lavorativa del sig. , le minori trascorreranno ad alterni, il 24 dicembre ed CP_1 il 25 dicembre con l'uno ed il 31 dicembre ed il 1 gennaio con l'altro genitore, nonché alternativamente il 26 dicembre o il 6 gennaio;
lo stesso accadrà per la
Pasqua ed il Lunedì in Albis;
5) l'affido condiviso delle minori onera i genitori al reciproco obbligo di mutua collaborazione e rispetto nello svolgimento di tutte le attività inerenti il ruolo genitoriale. Essi dovranno sensibilizzarsi a rivolgersi l'un l'altro per ogni necessità, anche contingente, riguardante le minori, nonché ad informarsi reciprocamente delle loro condizioni e dei loro bisogni. Essi dovranno, altresì, sensibilizzarsi e di conseguenza obbligarsi a rispettarsi vicendevolmente ed a rispettare le necessità organizzative di ciascuno, così da comunicarsi vicendevolmente ogni variazione, impellenza o, comunque, necessità che si riverberi sul calendario della permeanza delle minori con l'uno o l'altro genitore;
6) in considerazione della peculiare attività lavorativa del sig. , si dà atto che CP_1 lo stesso, limitatamente alle questioni urgenti ed indifferibili, delega sin da ora la coniuge separata, in caso di sua assenza, ad esprimere il consensi in sua vece e conto, laddove necessario, in campo scolastico e/o sanitario, ovvero: a) quanto all'istruzione scolastica, per la partecipazione a gite /viaggi d'istruzione/iscrizione a cicli di studi ( scuola primaria/secondaria); b) quanto alle strutture sanitarie o all'ASL di appartenenza, per la somministrazione di vaccini obbligatori e per interventi d'urgenza. Il rilascio di tale delega alla sig.ra è limitata ai casi di Pt_1 comprovata impossibilità od oggettiva difficoltà, anche contingente, di procedere in via preventiva ad acquisire il consenso del coniuge separato o nelle evenienze in cui esso debba essere tempestivo in conformità alla relativa richiesta;
7) il sig. corrisponderà il contributo mensile al mantenimento delle Controparte_1 minori e nella misura, già determinata dal Tribunale in vi Per_1 CP_2 provvisoria, di € 1.000,00 ( mille/00) mensili - € 500,00 ( cinquecento/00) per ciascuna minore – nonché il contributo pure già concesso dal Tribunale di €
200,00 ( duecento/00) per la coniuge , per complessivi € Parte_1
1200,00 ( milleduecento/00) mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie ritualmente concordate e documentate – in relazione alle quali si formula rinvio al relativo protocollo sottoscritto dai Presidente del Tribunale di Torre Annunziala e del locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Si dà atto che tra le spese extra concordate tra le parti ( perché già congiuntamente sostenute) rientrano il trasporto scolastico urbano, le attività sportive, i costi per la persona di fiducia che accompagna le minori in caso di indisponibilità per ragioni lavorative della sig.ra Tra le spese straordinarie non rientrano i farmaci da banco e le Pt_1 regalie per le festicciole dei minori;
8) i contributi mensili al mantenimento delle minori e della coniuge separata saranno corrisposti alla sig.ra entro il giorno dieci di ogni mese mediante Pt_1 accredito su conto corrente bancario identificato dal seguente IBAN:
[...]; i detti importi sono annualmente rivalutabili su base ISTAT a decorrere dal mese di aggio 2026, senza che vi sia necessità di alcuna preventiva richiesta da parte della percipiente. Le medesime modalità di pagamento daranno utilizzate, altresì, per il contributo alle eventuali spese straordinarie;
9) si dà atto che il sig. riconosce il diritto della coniuge separata alla Controparte_1 percezione dell'intero assegno unico spettante per le minori e A tal Per_1 CP_2 fine egli assume espressamente l'onere di far tenere alla stessa ISEE aggiornato al
31.01. di ogni anno al fine della tempestività dei relativi adempimenti amministrativi;
10) si dà atto che a completamento degli accordi economici tra le parti, nonché con precipua finalità di risoluzione preventiva del conflitto potenziale in ordine allo scioglimento della comunione de residuo, il sig. si obbliga a cedere Parte_2 in proprietà alla coniuge , la quale si obbliga ad acquistare, la Parte_1 quota di proprietà ( 50%) comune ed indivisa, della casa coniugale sita in Massa
Lubrense alla via Regina Margherita n. 27, int. 7, allibrata nel NCEU al foglio 4,
p.lla 354, sub 3, cat A/7, classe 4, vani 8, acquistata dai coniugi con atto per
Notar da Napoli il 24.10.2018 Rep n. 4930 e Racc. n. 3027. L'obbligo che Per_2 precede ha finalità transattiva e come già precisato, risolutiva del potenziale conflitto per lo scioglimento della comunione de residuo, riconoscendo il sig.
il maggiore apporto economico addotto dalla sig.ra CP_1 Parte_1 all'acquisto immobiliare comune, nella misura di oltre € 200.000,00 provvista rinveniente dalla vendita da parte della stessa di un immobile di sua esclusiva proprietà e dall'elargizione da parte della sig.ra , madre della sig.ra Per_3
dell'importo di € 30.000,00. Pertanto, in relazione alle indicate somme, la Pt_1 sig.ra dichiara che, all'esito dell'acquisizione della quota di Parte_1 proprietà del 50% del sig. , di rinunciare, non avendo più a fronte della CP_1 cessione mediante atto pubblico, altro a pretendere, accettando la cessione immobiliare a tacitazione di ogni e qualsivoglia pretesa relativa e conseguente all'acquisto in comunione dell'immobile in parola. Il sig. si obbliga, Controparte_1 dunque, a rinnovare, nelle forme prescritte dalla legge, ossia mediante rogito notarile, la cessione di proprietà che precede, a seguito della sottoscrizione del verbale di accordo. Gli oneri di trasferimento come quelli relativi alle certificazioni
APE, per espresso accordo tra le parti, vengono ripartiti fra di esse in ragione del 40% a carico del sig. e del 60% a carico della sig.ra Controparte_1 [...]
; Parte_1
11) si dà atto che in conseguenza del perfezionamento mediante atto pubblico della cessione in proprietà che precede, la sig.ra si accolla la quota ( Parte_1 pari al 50%) del rateo mensile del mutuo tentennale a tasso fisso di complessivi €
207.728,00 contratto in data 24.10.2018, gravante sull'immobile già adibito a casa coniugale e sino all'atto pubblico oblata dal sig. Di Controparte_1 conseguenza, la complessiva rata mensile, pari ad € 723,09 cederà, dalla prima scadenza utile successiva al rogito notarile di trasferimento, esclusivamente a carico della sig.ra ; Parte_1
12) Si dà atto che le parti si impegnano vicendevolmente, una volta perfezionata la Part cessione immobiliare, a richiedere alla Banco di Napoli espressa autorizzazione / adesione formale mediante atto pubblico dell'accollo in capo alla sig.ra ( già onerata al 50%) dell'ulteriore 50% del mutuo con Parte_1 liberazione del sig. . I costi dell'eventuale rogito ( eventuale perché Controparte_1 dipendente dal consenso dell'Istituto mutuante ) cederanno a carico delle parti in ragione del 50% ciascuna;
13) Si dà atto che, sempre in conseguenza del perfezionamento mediante atto pubblico della cessione di proprietà che precede, la sig.ra si accolla Parte_1 anche il 25% della quota (pari al 50%) sino a quel momento oblata dal sig.
del rateo mensile di € 414,56 per il finanziamento decennale di € Controparte_1
40.000,00 contratto a dicembre dell'anno 2018, per i lavori di ristrutturazione della casa coniugale. Pertanto il suddetto complessivo rateo mensile cederà a carico della sig.ra nella misura del 75% pari ad € 310,92 ed a Parte_1 carico del sig. nella misura del 25% pari ad € 103, 64 sino Controparte_1 all'estinzione;
14) Si dà atto che per accordo fra le parti restano a carico esclusivo della sig.ra
[...]
il rimborso del prestito grazioso alla madre ( € 6.500,00), il rimborso Parte_1 alla piccola ( € 2.000,00) ed il saldo ancora dovuto all'impresa ed Per_1 elettricista;
15) Si dà, infine, atto che giusta tutto quanto precede, la sig.ra Parte_1 rinunzia al credito di € 4.800,00 rinveniente dagli atti processuali per gli arretrati sulla perequazione del contributo al mantenimento all'ordinanza presidenziale.
16) ordina all'ufficio anagrafe e stato civile del comune di Massa Lubrense di annotare la presente sentenza in calce all'atto di matrimonio (atto n. 10 parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio del comune di Massa Lubrense dell'anno 2013);
17) Spese e competenze del giudizio compensate. Così deciso in Torre Annunziata il 16 luglio 2025, in camera di consiglio
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott.ssa Raffaella Cappiello dott.ssa Marianna Lopiano