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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 12/09/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Giudice Ivana Lo Bello ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. all'udienza da remoto del 12/09/2025 nel procedimento portante il n.
14 dell'anno 2025 promosso da
Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Pittarello e Stefano Zuccala parte ricorrente
C O N T R O
Controparte_1
In persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dai funzionari e Controparte_2 CP_3 parte resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/01/2025 la ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 186 del 28/11/2024, con cui l' le aveva intimato, quale amministratore Controparte_4 unico pro tempore della il pagamento della complessiva somma Controparte_5 di € 5.300,00 a titolo di sanzione per illeciti amministrativi risultanti dal verbale unico di accertamento n. 2023-ALAT-0000173 del 10/05/2023, notificato in data 17/05/2023, commessi nel periodo dal 1/01/2019 al 30/09/2022 e consistenti nel mancato/ritardato pagamento delle prestazioni a carico dell' (indennità di malattia, CP_6 di maternità, congedi parentali, assegni per il nucleo familiare ecc.) in favore del personale impiegato presso il ristorante sito in Montiglio Monferrato (AT), Via della
Repubblica n. 32, alle dipendenze della suddetta società.
Parte opponente contestava il fondamento della pretesa sanzionatoria, precisando che, sebbene formalmente investita del ruolo di amministratore unico della Atlas Group
1 Italia S.r.l., era in realtà impiegata come presso il reparto Controparte_7 dermocosmetico della Farmacia Comotti sita in Milano e che la concreta gestione della predetta società era di fatto affidata in via esclusiva ai sigg. e Parte_2 [...]
, sicchè affermava la propria estraneità alle condotte contestate. Ritualmente Pt_3 instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l' che ribadiva la fondatezza CP_8 della pretesa sanzionatoria e domandava il rigetto del ricorso.
La controversia veniva istruita con il libero interrogatorio della ricorrente;
indi all'odierna udienza i procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni, richiamando quelle rispettivamente dedotte in atti.
* * * * *
1. L'opposizione proposta è infondata e non merita, pertanto, accoglimento.
Occorre innanzitutto premettere che, come ormai consolidato anche nella giurisprudenza di legittimità, l'opposizione ad ordinanza ingiunzione - analogamente all'opposizione a decreto ingiuntivo - introduce un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa fatta valere con detto provvedimento, nel quale si applicano le regole ordinarie in tema di onere probatorio e, pertanto, mentre incombe in capo all'ente impositore (che assume le vesti sostanziali di ricorrente) l'onere di provare gli elementi costitutivi della sua pretesa, spetta comunque all'ingiunto (che assume le vesti sostanziali di resistente) provare i fatti impeditivi o estintivi della pretesa stessa (cfr., in proposito, Cass. civ. n. 5277/2007; Cass. civ. n. 5122/2011).
2. Giova, altresì, evidenziare che, vertendosi in materia di sanzioni amministrative, si osservano i principi espressi negli art. da 1 a 12 della L. n. 689/1981, mutuati dai criteri operanti nel diritto penale, tra cui il principio di legalità (declinato nei canoni della riserva di legge e della irretroattività), la intrasmissibilità dell'obbligazione agli eredi, la necessarietà della capacità di intendere e volere, nonché della coscienza e volontà dell'azione in capo a colui che pone in essere la violazione.
2.1. In proposito mette conto osservare che ai sensi dell'art. 3 della citata norma, ai fini della responsabilità per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva, a prescindere dall'elemento soggettivo del dolo o della colpa, atteso che la disposizione pone una presunzione di colpa, in ordine al fatto vietato, a carico di colui che lo abbia commesso, con la conseguenza che grava su quest'ultimo l'onere di provare di aver agito senza colpa.
2 2.2. Vale ancora rammentare che “In tema di illeciti amministrativi, la responsabilità dell'autore dell'infrazione non è esclusa dal mero stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, ma occorre che tale stato sia incolpevole, cioè non superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza” (Cass. civ. n. 6018/2019).
2.3. Anche l'esimente della buona fede, applicabile pure all'illecito amministrativo disciplinato dalla L. n. 689 cit., rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa solo quando sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso (cfr. Cass. civ. n. 28157/2024).
3. Posto che nella fattispecie in esame la ricorrente non ha in nessun modo contestato il merito delle pretese dell'Ente impositore, limitandosi piuttosto a dedurre la propria estraneità alle condotte contestate per non aver mai effettivamente esercitato i poteri di amministratore unico di nonostante la carica formale, in quanto Controparte_5 mera prestanome, l'unico profilo oggetto di approfondimento è, pertanto, quello relativo alla responsabilità dell'amministratore di diritto, anche laddove la società sia di fatto gestita da altro soggetto.
3.1. Orbene, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale chi accetta la carica di rappresentante legale assume i rischi connessi e, pertanto, in caso di responsabilità penali, amministrative o fiscali, può subire tutte le conseguenze previste dalla legge insieme all'amministratore di fatto (cfr. Cass. pen. n. 18924/17).
3.2. In particolare, l'assunzione solo formale della carica gestoria non esime l'amministratore dall'obbligo ex art. 2392 c.c. relativo alla regolare tenuta e conservazione dei libri contabili (cfr. Cass. pen. n. 43977/2017). Ne consegue che questi, qualora deleghi ad altri in concreto la tenuta della contabilità o comunque consenta che altri assumano di fatto la gestione della società, non è esonerato dal dovere di vigilare sull'operato dei delegati o degli amministratori di fatto e, conseguentemente, dalla responsabilità penale, ai sensi dell'art. 40, comma 2, c.p., se viene meno a tale dovere.
3.3. Anche l'orientamento di legittimità in materia penale – tributaria è nel senso di ritenere che risponde di evasione fiscale, oltre all'amministratore di fatto, anche il prestanome, proprio in virtù della veste formale rivestita (cfr. Cass. pen. n.
25809/2013).
3 3.4. In tema di tema di infortuni la Suprema Corte ha precisato che la responsabilità di colui che svolge di fatto le funzioni datoriali, ai sensi dell'art. 299 D.Lgs. 81/2008, non esclude ma si aggiunge a quella dell'amministratore apparente della società (Cass. pen.
n. 15697/2025), poiché “la posizione di garanzia in tema di debito di sicurezza antinfortunistica deve essere riferita anche solo alla assunzione della carica di legale rappresentante della società alle cui dipendenze è posto il lavoratore e su cui i terzi fanno affidamento”.
Pur se le funzioni tipiche del datore di lavoro siano nei fatti esercitate da un altro soggetto, permane dunque, in capo al titolare formale del rapporto di lavoro, la posizione di garanzia, a meno che questi non abbia investito altri soggetti delle funzioni prevenzionistiche tramite delega.
3.5. In definitiva, il prestanome risponde insieme all'amministratore di fatto dei fatti illeciti posti in essere dalla società, salvo dimostri di essere privo di qualunque potere o possibilità d'ingerenza nella gestione dell'impresa. In buona sostanza, il prestanome che non viene messo a conoscenza delle decisioni della società, né può opporsi ad esse, manifestando tutta la propria impotenza e soggezione alle scelte di altre persone non dovrebbe correre alcun rischio. Viceversa, chi in un certo modo partecipa alla vita della società e, pur conoscendo le scelte illecite commesse da altri non si dissocia e non rinuncia alla carica, resta responsabile insieme all'amministratore di fatto (preso integralmente da Tribunale Teramo n. 125/2020).
4. Tornando alla vicenda in esame, attesa l'incontestata veste formale della Pt_1 incombeva su di essa l'onere di dimostrare di non essere stata messa in condizione di poter esercitare il ruolo di gestione della società né di controllo degli “amministratori di fatto”.
Emerge, al contrario, per tabulas il pieno coinvolgimento dell'opponente nella gestione della compagine sociale, militando in tal senso il tenore della e-mail del 20/04/2020 inviata ai presunti amministratori di fatto e allegata a corredo del ricorso in opposizione, che si reputa opportuno riportare testualmente per quanto di interesse:
“Ciao, come potrete immaginare, per me la vostra esigenza di coordinare le comunicazioni con i consulenti non è un problema e comprendo bene che se chiediamo loro tutti le stesse cose senza coordinarci sembriamo disorganizzati, e ciò è da evitare.... Ma ci sono comunque alcune puntualizzazioni che trovo giusto fare. Che significa che i nostri
4 consulenti (lavoro e commercialista) sanno della mia “concretissima esistenza”? E' sotto gli occhi di tutti che il potere decisionale sia stato mantenuto in capo a voi due ( e Pt_3
), ed è qualcosa che condivido essendo io alla prima esperienza di gestione, ma Parte_2 siccome non ho intenzione di far fare figuracce all'azienda e ho delle responsabilità per la gestione, credo che sia giusto ribadire che non avere nemmeno i contatti dei nostri consulenti sia per me quantomeno imbarazzante e neppure tanto regolare da un punto di vista della trasparenza e legalità. Io devo sapermi muovere se mi contattano persone/enti/ispettorati del lavoro o devo compilare moduli per la società, come nel caso della richiesta di finanziamento agevolato di cui abbiamo parlato oggi, in cui devo inserire dati che non conosco e che voi conoscete.
[….]
Poi, come ho già anticipato nella telefonata con , attendo, il prima possibile copia del Pt_3 bilancio 2019, del bilancino aggiornato e dei vari documenti necessari per farmi una idea di quanto stiamo effettivamente perdendo o guadagnando. Mi sono state date le vostre rassicurazioni, che vi occupate 24/24, 7/7, dell'attività, e io mi fido di voi, ma il mio ruolo di amministratrice, anche se inesperta, mi impone di guardare i documenti e valutarli, anche con chi ne sa più di me. Questo non solo perché mi interessi l'andamento dell'attività, ma anche perchè, essendo io l'amministratore, intendo conoscere esattamente come stanno le cose, a maggior ragione con lo shutdown, che mi mette addosso un sacco di ansia” (cfr. doc. 10 in atti di parte ricorrente).
4.1. È evidente la chiara intenzione della ricorrente di ingerirsi nella gestione societaria, sia contabile che commerciale, oltre la semplice apparenza, non potendosi diversamente argomentare la richiesta del bilancio ovvero di informativa sui dettagli di operazioni commerciali.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'opposizione va interamente respinta.
6. Le spese di lite vanno poste a carico di parte opponente, determinate secondo la liquidazione di cui al dispositivo alla stregua dei valori medi previsti dal D.M. n.
55/2014, dai quali non v'è motivo per discostarsi, e con l'applicazione della riduzione prevista dall'art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 149/2015.
P.Q.M.
Uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, rigetta il ricorso.
5 Condanna l'opponente a rifondere all' le spese di lite Controparte_1 che si liquidano in € 4.320, oltre pesi e rimborso forfettario delle spese generali nelle misure di legge.
Così deciso in Asti, 12/09/2025
Il Giudice
Ivana Lo Bello
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