Articolo 44 della Legge 27 luglio 1967, n. 658
Articolo 43Articolo 45
Versione
1 settembre 1967
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Versione
1 settembre 1984
Art. 44. Contributi per il riconoscimento dei servizi prestati a terra

I marittimi che, avendo almeno 7 anni di navigazione su navi mercantili nazionali con effettiva contribuzione alla Gestione marittimi, possano far valere le condizioni per la prosecuzione volontaria della contribuzione all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, e che siano chiamati dagli armatori, dai cantieri navali, dalle organizzazioni sindacali degli armatori e della gente di mare, dal registro navale italiano, dagli uffici di collocamento della gente di mare, dalle societa' concessionarie di impianti radiotelegrafici marittimi, dalle scuole professionali marittime a prestare servizio a terra per lavori attinenti alla navigazione, per la tutela di interessi sindacali e per l'istruzione marinara, possono, previa autorizzazione del Ministero della marina mercantile, ottenere il riconoscimento di tali servizi in ragione di 3/5 della loro durata agli effetti delle disposizioni sulla Gestione marittimi, salvo le esclusioni esplicitamente previste, purche' ne facciano domanda entro un anno dalla data di inizio del servizio a terra.
Analoga facolta' e' concessa ai medici di bordo che abbiano almeno 10 anni di navigazione su navi mercantili nazionali con effettiva contribuzione alla Gestione marittimi e che ne facciano richiesta alla Cassa nazionale per la previdenza marinara non oltre un anno dalla data dell'ultimo sbarco.
Il contributo da versare e' stabilito nelle misure previste dall'articolo 7 della presente legge ed e' calcolato sulla media delle retribuzioni corrispondenti alle qualifiche rivestite a bordo dall'interessato nell'ultimo anno di effettiva navigazione, con riferimento alle tabelle e all'aliquota in vigore alla data di presentazione della domanda di riconoscimento.
Il contributo deve essere versato direttamente alla Gestione marittimi in rate trimestrali.
L'aliquota di pertinenza della Gestione marittimi e' ridotta a 3/5 e la pensione o quota di essa a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti da trasferire alla Gestione marittimi per i periodi in questione, ai sensi dell'articolo 20, terzo comma, e' ridotta a 3/5 del suo importo.
Il marittimo che presti opera retribuita presso terzi con iscrizione all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, e' tenuto a versare il solo contributo integrativo alla Gestione marittimi. In tal caso le prestazioni relative ai periodi di servizio riconosciuti resteranno a carico della Gestione marittimi per la sola quota integrativa. ((19)) --------------- AGGIORNAMENTO (19)
La L. 26 luglio 1984, n. 413 ha disposto (con l'art. 22) che "La facolta' prevista dall' articolo 44 della legge 27 luglio 1967, n. 658 , cessa a far tempo dalla data di entrata in vigore della presente legge e dalla stessa data viene meno la possibilita' di versamento dei contributi di pertinenza della soppressa Cassa".
Entrata in vigore il 1 settembre 1984