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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/12/2025, n. 3460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3460 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13153/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Pappalettera all'esito dell'udienza del 02/12/2025 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13153/2024 promossa da:
nato il [...], in Brasile, in [...] e in qualità di Parte_1 rappresentante esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori
nata il [...], in [...] e Persona_1
nato il [...], in [...], ivi residenti in [...]
José Caetano da Cruz, numero 145, città di Hortolandia, São Paulo, CAP 13331-673;
nato il [...], in Brasile, in [...] e in qualità di Per_2 Parte_1 rappresentante esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie minori
nata il [...], in [...] e Persona_3
nata il [...], in [...], ivi Parte_3
residenti in [...], città di Indaiatuba, São Paulo, CAP 13331-461;
, nato il [...], in [...], ivi residente in [...]
Manchester, numero 323, città di Indaiatuba, São Paulo, CAP 13337-065; nato il [...], in [...], ivi residente in [...]
numero 88, appartamento 44, città di Indaiatuba, São Paulo, CAP 13330-670; nata il [...], in [...], ivi residente in [...]
Fonseca Bicudo, numero 533, appartamento 132, città di Indaiatuba, São Paulo, CAP 13330-370; tutti rappresentati e difesi dall'avv. Sara Brazzini, con studio in Firenze (FI), C.F._1
Via della Bellariva n. 26, ove sono elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale all'indirizzo pec Email_1
pagina 1 di 8 RICORRENTI contro
(C.F. ), Controparte_4 P.IVA_1 CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Nelle note depositate il 27/11/2025, in sostituzione dell'udienza fissata ex art. 127 ter c.p.c. nel giorno 02/12/25, i ricorrenti hanno così precisato le conclusioni: «Si insiste per l'accoglimento delle conclusioni formulate con il ricorso introduttivo del giudizio al quale ci si riporta integralmente»
MOTIVI
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 21/09/24 i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti della sig.ra nata Persona_4 in Italia, a Bondeno (FE), il giorno 03/06/1882 (doc. 10 ricorso), emigrata in Brasile, ove aveva condotto tutta la propria vita senza mai naturalizzarsi cittadina brasiliana (doc. 33 ricorso).
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno ulteriormente allegato che «la SI.ra Persona_4 emigrava in Brasile ove, in data 3.2.1904, dalla relazione con il SI. nasceva il SI. Persona_5
(doc.11); In data 12.2.1920, in Brasile, la SI.ra si univa in Persona_6 Persona_4 matrimonio con il SI. (doc.12); In data 11.12.1929, in Brasile, il SI. Persona_5 Persona_6 si univa in matrimonio con la SI.ra (doc.13); In data 31.3.1939, in Brasile, da detta CP_5 unione matrimoniale nasceva il SI. (doc.14); In data 31.1.1963, in Brasile, Persona_7 il SI. si univa in matrimonio con la SI.ra (doc.15); Persona_7 Persona_8
In data 18.11.1963, in Brasile, da detta unione matrimoniale nasceva il SI. Controparte_1
(doc.16); In data 18.11.1965, in Brasile, da detta unione matrimoniale nasceva altresì il SI. CP_2
(doc.17); In data 15.12.1972, in Brasile, sempre da detta unione matrimoniale nasceva la
[...]
SI.ra (doc.18); In data 20.7.1991, in Brasile, il SI. si univa Controparte_3 Controparte_1 in matrimonio con la SI.ra (doc.19); In data 23.11.2009, in Brasile, il Parte_4
SI. si univa in matrimonio con la SI.ra (doc.20); In Controparte_2 Parte_5 data 5.2.1999, in Brasile, la SI.ra si univa in matrimonio con il SI. Controparte_3 Persona_9
(doc.21); In data 4.3.1920, in Brasile, dall'unione matrimoniale della SI.ra
[...] [...]
e del SI. nasceva altresì la SI.ra (doc.22); In data Per_4 Persona_5 Persona_10
8.6.1940, in Brasile, la SI.ra si univa in matrimonio con il SI. Persona_10 Persona_11 Per_ (doc.23); In data 28.6.1950, in Brasile, da detta unione matrimoniale nasceva il SI.
[...]
pagina 2 di 8 (doc.24); In data 22.5.1971, in Brasile, il SI. si univa in Persona_13 Parte_6 matrimonio con la SI.ra (doc.25); In data 23.10.1971, in Brasile, da detta Parte_7 unione matrimoniale nasceva il SI. (doc.26); In data 25.3.2014, in Parte_1
Brasile, dalla relazione del SI. e della SI.ra Parte_1 Parte_8 nasceva la SI.ra (doc.27); In data 24.4.2018, in Brasile, da detta relazione Persona_1 nasceva altresì il SI. (doc.28); In data 11.9.1974, in Brasile, dall'unione Parte_2 matrimoniale del SI. e della SI.ra nasceva altresì il Parte_6 Parte_7
SI. (doc.29); In data 10.2.2007, in Brasile, il SI. Persona_14 Persona_14 si univa in matrimonio con la SI.ra (doc.30); In data 9.1.2011, Parte_9 in Brasile, da detta unione matrimoniale nasceva la SI.ra (doc.31); In data 11.5.2015, Parte_3 in Brasile, da detta unione matrimoniale nasceva altresì la SI.ra (doc.32)». Persona_3
Fissata la prima udienza nel giorno 22/04/25 nelle forme di cui all'art. 127 bis cpc, la causa era rinviata prima al giorno 08/07/25, poi al 25/11/2025. Infine, affidato medio tempore il fascicolo all'odierno giudicante, in quanto applicata, con decreto n. 80 del Presidente del Tribunale di Bologna, alla Sezione di Protezione Internazionale dal 03/11/25 al 30/06/2026, con individuazione sul suo ruolo di 346 fascicoli aventi ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, tra cui questo, era disposto il differimento dell'udienza, fissata ex art. 127 ter c.p.c., al 02/12/2025, all'esito della quale la causa viene qui decisa.
Al Pubblico Ministero sono stati comunicati gli atti in data 10/02/2025, ma non ha assunto conclusioni.
I
Competenza
Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n.
206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»).
Sul primo punto, infatti, da un lato è documentale che i ricorrenti risiedono all'estero, precisamente in
Brasile, dall'altro il Comune di nascita dell'ava, cittadina italiana, è quello di Bondeno (FE).
In relazione, poi, all'assegnazione della controversia a un giudice onorario, viene in considerazione la delibera del CSM del 23/10/25 nella quale, ritenuto «imprescindibile, ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, assegnare anche ai giudici onorari di tribunale confermati i procedimenti
pagina 3 di 8 monocratici in materia di cittadinanza», è stato determinato di approvare la deroga temporanea all'art. 178 c. 4 lett. F della circolare sulle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il quadriennio
2026/2029, nel senso che «fino al 30/06/2026, le sole controversie in materia di accertamento dello stato di cittadinanza italiana di cui all'art. 3, comma 2, decreto legge n. 13/2017, possono essere assegnate ai giudici onorari di pace in servizio come giudici onorari di tribunale alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 116/2017, confermati ai sensi dell'art. 29 del medesimo d.lgs.».
II
Procure
I ricorrenti hanno agito in giudizio ritualmente rappresentati dal difensore nominato con regolari procure rilasciate all'estero (si vedano i docc. da 1 a 9 depositati in allegato al ricorso introduttivo).
Merita ricordare che «la procura speciale alle liti rilasciata all'estero …… è nulla, agli effetti dell'art.
12 L. n. 218 del 1995, ove non sia allegata la sua traduzione e quella relativa all'attività certificativa svolta dal notaio afferente all'attestazione che la firma è stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l'identità, applicandosi agli atti prodromici al processo il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto» (Cass. S.U. 2866/2021, Cass. n. 8174/2018,
Cass. n. 11165/2015); ogni procura in atti risulta firmata dinanzi al pubblico ufficiale chiamato per l'autenticazione, il quale ha constatato l'identità del conferente e ha proceduto all'autentica, che poi è stata regolarmente apostillata e tradotta, con apostilla anche della sua traduzione.
III
Interesse all'azione
In via preliminare, va osservato come, seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto «permanente», «imprescrittibile» e «giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano» (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È «frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_4 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato» (Tribunale Roma, 18710/2016). pagina 4 di 8 Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, palesandosi una oggettiva situazione di incertezza, tutte le volte in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o, comunque, allorquando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa, atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione, oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie i ricorrenti, a fondamento dell'interesse ad agire, hanno allegato il fatto che la loro discendenza è per linea materna – circostanza che sarà oggetto di approfondimento nel paragrafo a questo seguente - e che, per prassi amministrativa, ancora all'attualità non è consentito a coloro che abbiano, nella linea di discendenza, filiazioni da madre cittadina prima del 1948 di poter intraprendere l'ordinaria procedura consolare per il riconoscimento della cittadinanza italiana e hanno citato la
Circolare del Ministero dell'Interno K 28 del 1991, art. 15 Legge n. 91 del 1992, reperibile nel sito ufficiale del Ministero degli Esteri all'indirizzo http://www.esteri.it/mae/it - Home - Servizi e opportunità – Cittadini stranieri – Cittadinanza.
Poiché solo sulla base del percorso giurisprudenziale di cui al paragrafo che segue è possibile il riconoscimento per via giudiziale della conservazione della cittadinanza italiana per la donna sposatasi con uno straniero ante 1948 e della successiva trasmissione ai suoi discendenti, si deve ritenere che l'azione non sia stata inopinatamente intrapresa.
IV
Merito
Venendo al merito della causa, dall'esame dei documenti depositati in atti, tradotti ed apostillati si rileva la discendenza ininterrotta dei ricorrenti dalla cittadina italiana sopra indicata, sicché non può dubitarsi della trasmissione ai medesimi della cittadinanza iure sanguinis.
Inoltre, dall'esame della documentazione prodotta non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunziato alla cittadinanza italiana, anzi è stato prodotto per l'ava comune il certificato negativo di naturalizzazione (doc. 33 ricorso).
In ogni caso, stante la particolare materia, mai potrebbe assumersi che il silenzio serbato, unitamente alla residenza o alla stabilizzazione di vita all'estero, equivalga a consenso. A tale riguardo, le SS UU con la sentenza n. 25317 del 2022 hanno rilevato di recente che «il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali». Ne consegue che «la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un
pagina 5 di 8 rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed
è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo» sicché «la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito». La Corte di Cassazione ha, dunque concluso che «l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del
1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in
Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Corte di Cassazione
SS.UU, sentenza n. 25317 del 2022).
Deve anche escludersi che la trasmissione iure sanguinis non si sia verificata, avendo i ricorrenti invocato di essere discendenti della sig.ra Persona_4
Come è noto, il Codice Civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito». Successivamente, la L. 13 giugno 1912, n. 555 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del codice civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10, comma 3).
Sotto il profilo normativo, dunque, solo con la L. 5 febbraio 1992, n. 91 si è arrivati a stabilire che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini», dando attuazione ai principi di parità e uguaglianza sanciti dalla Costituzione.
Nel frattempo, il compito di adeguamento è stato assolto, in primo luogo, dalla Corte Costituzionale, che, con la sentenza n. n. 87 del 1975, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della Legge n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana pagina 6 di 8 indipendentemente dalla volontà della donna che si fosse sposata con un cittadino straniero. La Corte, infatti, ha ritenuto che la norma violasse gli artt. 3 e 29 della Costituzione, provocando una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e ponendo la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Di poi, per effetto della sentenza n. 30 del 1983 è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina.
In tempi più recenti, la Corte di Cassazione a sezioni unite ha affermato che i discendenti e le discendenti di cittadine italiane, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale, sono a loro volta cittadini italiani (v. Cass S.U. n. 4466/2009).
In conseguenza di quanto sopra, ai ricorrenti deve essere riconosciuta, per accertata discendenza diretta dalla capostipite italiana, la cittadinanza italiana con tutte le conseguenze del caso.
V
Regolamento delle spese di lite
Tenuto conto della mancata costituzione del convenuto, della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo, dei rilievi di incostituzionalità che lo hanno investito, i quali, pur non accolti dalla sentenza Corte Costituzionale n. 142/2025, sostanzialmente per l'impossibilità di dare seguito «ad un intervento manipolativo oltremodo complesso che potrebbe attingere a un ventaglio quanto mai ampio di opzioni, rispetto alle quali si impongono scelte intrise di discrezionalità e che hanno incisive ricadute a livello di sistema», hanno comunque portato all'emanazione del D.L.
36/2025, convertito con modificazioni nella L. 74/2025, si ritengono sussistere giustificati motivi (cfr.
Corte Cost., sent. n. 77/2018) per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso: accerta la cittadinanza italiana di
nato il [...], in [...], Parte_1
nata il [...], in [...], Persona_1
nato il [...], in [...], Parte_2
nato il [...], in [...], Persona_14
nata il [...], in [...], Persona_3
nata il [...], in [...], Parte_3
, nato il [...], in [...], Controparte_1 nato il [...], in [...], Controparte_2 pagina 7 di 8 nata il [...], in [...], Controparte_3
ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere Controparte_4 alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti autorità consolari;
compensa integralmente le spese di lite.
Bologna, 06/12/2025
Il g.o.t.c. dott.ssa Lucia Pappalettera
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Pappalettera all'esito dell'udienza del 02/12/2025 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13153/2024 promossa da:
nato il [...], in Brasile, in [...] e in qualità di Parte_1 rappresentante esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori
nata il [...], in [...] e Persona_1
nato il [...], in [...], ivi residenti in [...]
José Caetano da Cruz, numero 145, città di Hortolandia, São Paulo, CAP 13331-673;
nato il [...], in Brasile, in [...] e in qualità di Per_2 Parte_1 rappresentante esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie minori
nata il [...], in [...] e Persona_3
nata il [...], in [...], ivi Parte_3
residenti in [...], città di Indaiatuba, São Paulo, CAP 13331-461;
, nato il [...], in [...], ivi residente in [...]
Manchester, numero 323, città di Indaiatuba, São Paulo, CAP 13337-065; nato il [...], in [...], ivi residente in [...]
numero 88, appartamento 44, città di Indaiatuba, São Paulo, CAP 13330-670; nata il [...], in [...], ivi residente in [...]
Fonseca Bicudo, numero 533, appartamento 132, città di Indaiatuba, São Paulo, CAP 13330-370; tutti rappresentati e difesi dall'avv. Sara Brazzini, con studio in Firenze (FI), C.F._1
Via della Bellariva n. 26, ove sono elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale all'indirizzo pec Email_1
pagina 1 di 8 RICORRENTI contro
(C.F. ), Controparte_4 P.IVA_1 CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Nelle note depositate il 27/11/2025, in sostituzione dell'udienza fissata ex art. 127 ter c.p.c. nel giorno 02/12/25, i ricorrenti hanno così precisato le conclusioni: «Si insiste per l'accoglimento delle conclusioni formulate con il ricorso introduttivo del giudizio al quale ci si riporta integralmente»
MOTIVI
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 21/09/24 i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti della sig.ra nata Persona_4 in Italia, a Bondeno (FE), il giorno 03/06/1882 (doc. 10 ricorso), emigrata in Brasile, ove aveva condotto tutta la propria vita senza mai naturalizzarsi cittadina brasiliana (doc. 33 ricorso).
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno ulteriormente allegato che «la SI.ra Persona_4 emigrava in Brasile ove, in data 3.2.1904, dalla relazione con il SI. nasceva il SI. Persona_5
(doc.11); In data 12.2.1920, in Brasile, la SI.ra si univa in Persona_6 Persona_4 matrimonio con il SI. (doc.12); In data 11.12.1929, in Brasile, il SI. Persona_5 Persona_6 si univa in matrimonio con la SI.ra (doc.13); In data 31.3.1939, in Brasile, da detta CP_5 unione matrimoniale nasceva il SI. (doc.14); In data 31.1.1963, in Brasile, Persona_7 il SI. si univa in matrimonio con la SI.ra (doc.15); Persona_7 Persona_8
In data 18.11.1963, in Brasile, da detta unione matrimoniale nasceva il SI. Controparte_1
(doc.16); In data 18.11.1965, in Brasile, da detta unione matrimoniale nasceva altresì il SI. CP_2
(doc.17); In data 15.12.1972, in Brasile, sempre da detta unione matrimoniale nasceva la
[...]
SI.ra (doc.18); In data 20.7.1991, in Brasile, il SI. si univa Controparte_3 Controparte_1 in matrimonio con la SI.ra (doc.19); In data 23.11.2009, in Brasile, il Parte_4
SI. si univa in matrimonio con la SI.ra (doc.20); In Controparte_2 Parte_5 data 5.2.1999, in Brasile, la SI.ra si univa in matrimonio con il SI. Controparte_3 Persona_9
(doc.21); In data 4.3.1920, in Brasile, dall'unione matrimoniale della SI.ra
[...] [...]
e del SI. nasceva altresì la SI.ra (doc.22); In data Per_4 Persona_5 Persona_10
8.6.1940, in Brasile, la SI.ra si univa in matrimonio con il SI. Persona_10 Persona_11 Per_ (doc.23); In data 28.6.1950, in Brasile, da detta unione matrimoniale nasceva il SI.
[...]
pagina 2 di 8 (doc.24); In data 22.5.1971, in Brasile, il SI. si univa in Persona_13 Parte_6 matrimonio con la SI.ra (doc.25); In data 23.10.1971, in Brasile, da detta Parte_7 unione matrimoniale nasceva il SI. (doc.26); In data 25.3.2014, in Parte_1
Brasile, dalla relazione del SI. e della SI.ra Parte_1 Parte_8 nasceva la SI.ra (doc.27); In data 24.4.2018, in Brasile, da detta relazione Persona_1 nasceva altresì il SI. (doc.28); In data 11.9.1974, in Brasile, dall'unione Parte_2 matrimoniale del SI. e della SI.ra nasceva altresì il Parte_6 Parte_7
SI. (doc.29); In data 10.2.2007, in Brasile, il SI. Persona_14 Persona_14 si univa in matrimonio con la SI.ra (doc.30); In data 9.1.2011, Parte_9 in Brasile, da detta unione matrimoniale nasceva la SI.ra (doc.31); In data 11.5.2015, Parte_3 in Brasile, da detta unione matrimoniale nasceva altresì la SI.ra (doc.32)». Persona_3
Fissata la prima udienza nel giorno 22/04/25 nelle forme di cui all'art. 127 bis cpc, la causa era rinviata prima al giorno 08/07/25, poi al 25/11/2025. Infine, affidato medio tempore il fascicolo all'odierno giudicante, in quanto applicata, con decreto n. 80 del Presidente del Tribunale di Bologna, alla Sezione di Protezione Internazionale dal 03/11/25 al 30/06/2026, con individuazione sul suo ruolo di 346 fascicoli aventi ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, tra cui questo, era disposto il differimento dell'udienza, fissata ex art. 127 ter c.p.c., al 02/12/2025, all'esito della quale la causa viene qui decisa.
Al Pubblico Ministero sono stati comunicati gli atti in data 10/02/2025, ma non ha assunto conclusioni.
I
Competenza
Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n.
206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»).
Sul primo punto, infatti, da un lato è documentale che i ricorrenti risiedono all'estero, precisamente in
Brasile, dall'altro il Comune di nascita dell'ava, cittadina italiana, è quello di Bondeno (FE).
In relazione, poi, all'assegnazione della controversia a un giudice onorario, viene in considerazione la delibera del CSM del 23/10/25 nella quale, ritenuto «imprescindibile, ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, assegnare anche ai giudici onorari di tribunale confermati i procedimenti
pagina 3 di 8 monocratici in materia di cittadinanza», è stato determinato di approvare la deroga temporanea all'art. 178 c. 4 lett. F della circolare sulle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il quadriennio
2026/2029, nel senso che «fino al 30/06/2026, le sole controversie in materia di accertamento dello stato di cittadinanza italiana di cui all'art. 3, comma 2, decreto legge n. 13/2017, possono essere assegnate ai giudici onorari di pace in servizio come giudici onorari di tribunale alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 116/2017, confermati ai sensi dell'art. 29 del medesimo d.lgs.».
II
Procure
I ricorrenti hanno agito in giudizio ritualmente rappresentati dal difensore nominato con regolari procure rilasciate all'estero (si vedano i docc. da 1 a 9 depositati in allegato al ricorso introduttivo).
Merita ricordare che «la procura speciale alle liti rilasciata all'estero …… è nulla, agli effetti dell'art.
12 L. n. 218 del 1995, ove non sia allegata la sua traduzione e quella relativa all'attività certificativa svolta dal notaio afferente all'attestazione che la firma è stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l'identità, applicandosi agli atti prodromici al processo il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto» (Cass. S.U. 2866/2021, Cass. n. 8174/2018,
Cass. n. 11165/2015); ogni procura in atti risulta firmata dinanzi al pubblico ufficiale chiamato per l'autenticazione, il quale ha constatato l'identità del conferente e ha proceduto all'autentica, che poi è stata regolarmente apostillata e tradotta, con apostilla anche della sua traduzione.
III
Interesse all'azione
In via preliminare, va osservato come, seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto «permanente», «imprescrittibile» e «giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano» (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È «frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_4 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato» (Tribunale Roma, 18710/2016). pagina 4 di 8 Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, palesandosi una oggettiva situazione di incertezza, tutte le volte in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o, comunque, allorquando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa, atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione, oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie i ricorrenti, a fondamento dell'interesse ad agire, hanno allegato il fatto che la loro discendenza è per linea materna – circostanza che sarà oggetto di approfondimento nel paragrafo a questo seguente - e che, per prassi amministrativa, ancora all'attualità non è consentito a coloro che abbiano, nella linea di discendenza, filiazioni da madre cittadina prima del 1948 di poter intraprendere l'ordinaria procedura consolare per il riconoscimento della cittadinanza italiana e hanno citato la
Circolare del Ministero dell'Interno K 28 del 1991, art. 15 Legge n. 91 del 1992, reperibile nel sito ufficiale del Ministero degli Esteri all'indirizzo http://www.esteri.it/mae/it - Home - Servizi e opportunità – Cittadini stranieri – Cittadinanza.
Poiché solo sulla base del percorso giurisprudenziale di cui al paragrafo che segue è possibile il riconoscimento per via giudiziale della conservazione della cittadinanza italiana per la donna sposatasi con uno straniero ante 1948 e della successiva trasmissione ai suoi discendenti, si deve ritenere che l'azione non sia stata inopinatamente intrapresa.
IV
Merito
Venendo al merito della causa, dall'esame dei documenti depositati in atti, tradotti ed apostillati si rileva la discendenza ininterrotta dei ricorrenti dalla cittadina italiana sopra indicata, sicché non può dubitarsi della trasmissione ai medesimi della cittadinanza iure sanguinis.
Inoltre, dall'esame della documentazione prodotta non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunziato alla cittadinanza italiana, anzi è stato prodotto per l'ava comune il certificato negativo di naturalizzazione (doc. 33 ricorso).
In ogni caso, stante la particolare materia, mai potrebbe assumersi che il silenzio serbato, unitamente alla residenza o alla stabilizzazione di vita all'estero, equivalga a consenso. A tale riguardo, le SS UU con la sentenza n. 25317 del 2022 hanno rilevato di recente che «il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali». Ne consegue che «la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un
pagina 5 di 8 rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed
è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo» sicché «la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito». La Corte di Cassazione ha, dunque concluso che «l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del
1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in
Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Corte di Cassazione
SS.UU, sentenza n. 25317 del 2022).
Deve anche escludersi che la trasmissione iure sanguinis non si sia verificata, avendo i ricorrenti invocato di essere discendenti della sig.ra Persona_4
Come è noto, il Codice Civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito». Successivamente, la L. 13 giugno 1912, n. 555 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del codice civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10, comma 3).
Sotto il profilo normativo, dunque, solo con la L. 5 febbraio 1992, n. 91 si è arrivati a stabilire che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini», dando attuazione ai principi di parità e uguaglianza sanciti dalla Costituzione.
Nel frattempo, il compito di adeguamento è stato assolto, in primo luogo, dalla Corte Costituzionale, che, con la sentenza n. n. 87 del 1975, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della Legge n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana pagina 6 di 8 indipendentemente dalla volontà della donna che si fosse sposata con un cittadino straniero. La Corte, infatti, ha ritenuto che la norma violasse gli artt. 3 e 29 della Costituzione, provocando una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e ponendo la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Di poi, per effetto della sentenza n. 30 del 1983 è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina.
In tempi più recenti, la Corte di Cassazione a sezioni unite ha affermato che i discendenti e le discendenti di cittadine italiane, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale, sono a loro volta cittadini italiani (v. Cass S.U. n. 4466/2009).
In conseguenza di quanto sopra, ai ricorrenti deve essere riconosciuta, per accertata discendenza diretta dalla capostipite italiana, la cittadinanza italiana con tutte le conseguenze del caso.
V
Regolamento delle spese di lite
Tenuto conto della mancata costituzione del convenuto, della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo, dei rilievi di incostituzionalità che lo hanno investito, i quali, pur non accolti dalla sentenza Corte Costituzionale n. 142/2025, sostanzialmente per l'impossibilità di dare seguito «ad un intervento manipolativo oltremodo complesso che potrebbe attingere a un ventaglio quanto mai ampio di opzioni, rispetto alle quali si impongono scelte intrise di discrezionalità e che hanno incisive ricadute a livello di sistema», hanno comunque portato all'emanazione del D.L.
36/2025, convertito con modificazioni nella L. 74/2025, si ritengono sussistere giustificati motivi (cfr.
Corte Cost., sent. n. 77/2018) per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso: accerta la cittadinanza italiana di
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, nato il [...], in [...], Controparte_1 nato il [...], in [...], Controparte_2 pagina 7 di 8 nata il [...], in [...], Controparte_3
ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere Controparte_4 alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti autorità consolari;
compensa integralmente le spese di lite.
Bologna, 06/12/2025
Il g.o.t.c. dott.ssa Lucia Pappalettera
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