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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/06/2025, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. 700/25 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Gaggiotti Presidente rel. dott.ssa Carmen Arcellaschi Giudice dott.ssa Claudia Bonomi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda di adozione ex artt. 291 e 311 c.c. promossa da
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
(C.F. nata a [...] in data [...] Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Cinzia Sala e dall'avv. Giorgio Galetto come da procura in atti;
per l'adozione di
(C.F. ) nata a [...] in data [...] Tes_1 C.F._3
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Domanda di adozione ex artt. 291 e 311 c.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 04.02.2025 con domanda ex artt. 291 e 311 c.c. e chiedevano di far Parte_1 Parte_2 luogo all'adozione di e, a tal fine, chiedevano che venisse fissata udienza di comparizione degli Tes_1 adottanti e dell'adottanda affinché manifestassero il consenso all'adozione.
All'udienza del 21.05.2025, e confermavano la propria volontà di adottare Parte_1 Parte_2
, la quale, a sua volta, manifestava il proprio assenso. Tes_1
pagina 1 di 2 L'adottanda ha richiesto che al proprio cognome venisse posposto il cognome Campi dell'adottante. All'esito dell'udienza, il Giudice si riservava di riferire in Camera di Consiglio.
La domanda di adozione è fondata.
Ricorrono nel caso di specie le condizioni previste dagli artt. 291 c.c. e seguenti per far luogo all'adozione di persona maggiorenne.
Gli adottanti sono legati all'adottanda da un profondo affetto e da un duraturo rapporto di familiarità e convivenza.
, infatti, è nipote degli adottanti. Tes_1
Gli adottanti hanno da sempre un legame speciale con la nipote fin dalla tenera età e l'hanno sempre accudita come una vera e propria figlia.
Sussiste l'interesse di all'adozione da parte di e , in quanto, gli Tes_1 Parte_1 Parte_2 stessi, hanno rappresentato per lei, sin da piccola, delle figure familiari di riferimento, anche considerando che il padre biologico dell'adottanda, , è deceduto nel 1981. Persona_1
Gli adottanti e l'adottanda desiderano che il rapporto genitoriale, di fatto esistente, diventi tale anche dal punto di vista giuridico.
Il desiderio di procedere all'adozione è accompagnato anche dall'assenso di madre biologica Persona_2 dell'adottanda. La richiesta dell'adottanda di aggiungere il cognome dell'adottante al proprio va accolta ex art. 299 c.c.
Attesa la natura e le peculiarità della procedura le spese devono essere dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale così provvede:
I. Fa luogo all'adozione di (C.F. ), nata a [...] in data [...] Tes_1 C.F._3 da parte di (C.F. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. nata a [...] in data [...]; Parte_2 C.F._2
II. Dispone che al cognome dell'adottanda, venga posposto il cognome ell'adottante; Tes_1 Pt_1
III. Dispone che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trascritta a cura della Cancelleria, nell'apposito registro e comunicata al Comune di Cantù per le prescritte annotazioni a margine dell'atto di nascita (atto n. 43, parte II, serie A, anno 1975, Comune di Cantù).
IV. Dichiara le spese del giudizio irripetibili
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio, in data 22.05.2025
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Gaggiotti Presidente rel. dott.ssa Carmen Arcellaschi Giudice dott.ssa Claudia Bonomi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda di adozione ex artt. 291 e 311 c.c. promossa da
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
(C.F. nata a [...] in data [...] Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Cinzia Sala e dall'avv. Giorgio Galetto come da procura in atti;
per l'adozione di
(C.F. ) nata a [...] in data [...] Tes_1 C.F._3
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Domanda di adozione ex artt. 291 e 311 c.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 04.02.2025 con domanda ex artt. 291 e 311 c.c. e chiedevano di far Parte_1 Parte_2 luogo all'adozione di e, a tal fine, chiedevano che venisse fissata udienza di comparizione degli Tes_1 adottanti e dell'adottanda affinché manifestassero il consenso all'adozione.
All'udienza del 21.05.2025, e confermavano la propria volontà di adottare Parte_1 Parte_2
, la quale, a sua volta, manifestava il proprio assenso. Tes_1
pagina 1 di 2 L'adottanda ha richiesto che al proprio cognome venisse posposto il cognome Campi dell'adottante. All'esito dell'udienza, il Giudice si riservava di riferire in Camera di Consiglio.
La domanda di adozione è fondata.
Ricorrono nel caso di specie le condizioni previste dagli artt. 291 c.c. e seguenti per far luogo all'adozione di persona maggiorenne.
Gli adottanti sono legati all'adottanda da un profondo affetto e da un duraturo rapporto di familiarità e convivenza.
, infatti, è nipote degli adottanti. Tes_1
Gli adottanti hanno da sempre un legame speciale con la nipote fin dalla tenera età e l'hanno sempre accudita come una vera e propria figlia.
Sussiste l'interesse di all'adozione da parte di e , in quanto, gli Tes_1 Parte_1 Parte_2 stessi, hanno rappresentato per lei, sin da piccola, delle figure familiari di riferimento, anche considerando che il padre biologico dell'adottanda, , è deceduto nel 1981. Persona_1
Gli adottanti e l'adottanda desiderano che il rapporto genitoriale, di fatto esistente, diventi tale anche dal punto di vista giuridico.
Il desiderio di procedere all'adozione è accompagnato anche dall'assenso di madre biologica Persona_2 dell'adottanda. La richiesta dell'adottanda di aggiungere il cognome dell'adottante al proprio va accolta ex art. 299 c.c.
Attesa la natura e le peculiarità della procedura le spese devono essere dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale così provvede:
I. Fa luogo all'adozione di (C.F. ), nata a [...] in data [...] Tes_1 C.F._3 da parte di (C.F. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. nata a [...] in data [...]; Parte_2 C.F._2
II. Dispone che al cognome dell'adottanda, venga posposto il cognome ell'adottante; Tes_1 Pt_1
III. Dispone che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trascritta a cura della Cancelleria, nell'apposito registro e comunicata al Comune di Cantù per le prescritte annotazioni a margine dell'atto di nascita (atto n. 43, parte II, serie A, anno 1975, Comune di Cantù).
IV. Dichiara le spese del giudizio irripetibili
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio, in data 22.05.2025
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti
pagina 2 di 2