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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/09/2025, n. 3880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3880 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
n. R.G. 830/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona EL Giudice monocratico, dott.ssa Carla D'Ambrosio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 830 EL ruolo generale affari contenziosi ELl'anno 2022 e promossa
da
(C.F. ), con l'avv. Giuseppe Ursino e l'avv. e dom. Parte_1 C.F._1
Alberto Bronzin, entrambi EL foro di Brescia;
ATTORE
contro
(C.F. ), con l'avv. e dom. Stefania Cheli EL foro di CP_1 C.F._2
Mantova;
CONVENUTA
Causa avente ad oggetto domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui al verbale.
Per l'attore: “In via principale: accertato e dichiarato il diritto ex art. 2041 c.c. EL Sig. alla Pt_1
restituzione da parte ELla Sig.ra ELla somma di € 194.608,08, per l'effetto condannare la CP_1
stessa Sig.ra a restituire al Sig. la predetta somma di € 194.608,08, previa deduzione CP_1 Pt_1 ELl'acconto di € 20.000,00 già accreditato con bonifico EL 25/7/2023, oltre rivalutazione monetaria
ed interessi legali dalla data ELla presente domanda sino al soddisfo;
in via altrettanto principale: accertata e dichiarata la proprietà esclusiva EL Sig. sui beni Pt_1
mobili analiticamente indicati nell'atto di citazione, condannare la Sig.ra a restituire i CP_1
medesimi beni all' ; Pt_1
in via istruttoria: previa revoca in parte qua ELl'ordinanza riservata EL 18/3/2024, ammettersi le
prove dedotte nella memoria istruttoria EL 14/12/2022, da intendersi qui integralmente ricapitolate
e ritrascritte, e non ammesse dal G.I. con la precitata ordinanza.
Con vittoria di spese e compenso professionale”.
Per la convenuta: “In via principale: 1) Respingersi la domanda attorea in quanto infondata in fatto
ed in diritto e pretestuosa per i motivi dedotti in atti. 2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di
causa.
In via istruttoria: 1) Ammettersi prova per testi sui capitoli in narrativa, preceduti dalla locuzione
"Vero che"; 2) insistendo nell'autorizzazione di accesso alla banca dati ELl'Agenzia ELle Entrate
per accertare i rapporti reddituali, patrimoniali, finanziari e dati contabili EL sig. .” Parte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, chiedeva al Tribunale di Brescia Parte_1
l'accertamento EL diritto ex art. 2041 c.c. alla restituzione da parte ELla convenuta CP_1
ELla somma di € 194.608,08 e la condanna ELla stessa alla restituzione ELla predetta somma, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda al saldo;
nonché l'accertamento ELla
proprietà esclusiva dei beni mobili indicati nell'atto introduttivo, con condanna ELla convenuta alle restituzione degli stessi ed il favore ELle spese di lite.
A tal fine, l'attore deduceva in particolare che:
- in data 13.7.2002 contraeva matrimonio con la convenuta in Parte_1 CP_1 regime di separazione dei beni;
- in data 30.4.2020 la moglie proponeva ricorso per la separazione dei coniugi dinanzi al
Tribunale di Verona (n. r.g. 3164/2020) e nel giudizio così instaurato si costituiva l'attore con comparsa EL 22.12.2020;
- all'udienza EL 15.1.2021 il Presidente EL Tribunale disponeva i provvedimenti provvisori ed urgenti, sostanzialmente autorizzando i coniugi a vivere separati con affido ad entrambi i genitori ELle figlie minori, stabilendo un contributo al mantenimento ELle stesse da parte EL
padre nella misura di complessivi € 800,00 mensili, con rivalutazione Istat, oltre al 60% ELle
spese come da protocollo famiglia siglato;
- il giudizio proseguiva nella fase istruttoria ed era pendente al momento ELla instaurazione
EL presente giudizio;
- era diritto ELl'attore ottenere la ripetizione di € 194.608,08 a titolo di somme versate in favore
ELla convenuta per l'acquisito ELla casa di Pescheria EL DA, ove per un periodo era stata fissata la residenza ELla famiglia;
- precisava l'attore che il prezzo di acquisto ELl'immobile intestato alla convenuta (contratto preliminare in data 5.11.2009, definitivo in data 19.11.2009) e pari € 220.186,55 era stato così
corrisposto:
€ 30.000,00 elargiti dai genitori ELla per mezzo EL figlio tramite CP_1 Persona_1
bonifico bancario;
€ 57.000,00 consegnati dai genitori ELl' tramite assegni e bonifici bancari, in Pt_1
particolare, € 32.000,00 in data 23.4.2020; € 2.000,00 in data 26.9.2012; € 2.000,00 in data
15.6.2012; € 10.000,00 in data 22.12.2010; € 5.000,00 in data 9.11.2012; € 5.000,00 in data
30.5.2012 ed € 1.000,00 in data 20.12.2013. Precisava che tale somma era stata oggetto di cessione EL credito da parte dei genitori ELl' , e in Pt_1 Persona_2 Persona_3
favore ELl'attore; € 133.000,00 mediante mutuo acceso presso UBI Banca s.p.a. e così saldato: € 41.648,58
mediante pagamento rate a scalare, ELle quali l' contribuiva nella misura di € Pt_1
20.824,29, pari alla metà ELl'importo dovuto, e la nella restante metà di € 20.824,29; CP_1
il residuo a saldo per € 116.783,79 mediante versamento ad estinzione con denaro proveniente dal solo (provvista proveniente dalla vendita ELl'immobile di proprietà esclusiva Pt_1
ELl' in BO (MI), versata sul conto corrente in comune tra le parti con due assegni Pt_1
di € 65.000,00 ed € 20.000,00);
- il versamento di tali importi da parte ELl'attore risultava per documenti e la causa giustificativa, costituita nel dovere reciproco dei coniugi al mantenimento e sostentamento
ELla famiglia, era divenuta impossibile tenuto conto ELl'insaturazione EL procedimento giudiziale di separazione pendente;
- l'attore aveva interesse e diritto ad ottenere anche la restituzione di bei mobili di sua esclusiva proprietà presenti nella casa di BO (MI) ove per un periodo aveva vissuto la famiglia e costituiti nello specifico da: cucina marca Scavolini;
mobile bagno;
divano salotto;
mensole ingresso con specchio;
camera da letto camera da letto armadio angolare Per_4 Per_5
camera matrimoniale;
armadio camera matrimoniale;
mobili ripostiglio;
accessori e suppellettili varie.
Tanto premesso, l'attore chiedeva all'adito Tribunale l'accertamento EL diritto ex art. 2041 c.c. alla restituzione da parte ELla convenuta ELla somma di € 194.608,08 e la condanna ELla stessa alla restituzione ELla predetta somma, previa deduzione ELl'acconto di € 20.000,00 già accreditato con bonifico EL 25.7.2023, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data ELla domanda sino al soddisfo;
nonché la dichiarazione ELla proprietà esclusiva sui beni mobili indicati, con condanna
ELla convenuta alla restituzione degli stessi ed il favore ELle spese di lite.
Con comparsa depositata in data 7.4.2022, si costituiva , contestando in fatto ed in CP_1
diritto le avverse pretese e chiedendo il rigetto ELla domanda attorea, con il favore ELle spese EL giudizio.
La convenuta deduceva, in particolare, che:
- i coniugi e nei primi anni di matrimonio, vivevano presso l'abitazione sita in Pt_1 CP_1
BO (MI), di esclusiva proprietà ELl'attore e di cui la convenuta contribuiva a pagare la quota EL 50% ELla rata EL mutuo;
- per il pagamento EL prezzo (pari ad € 221.400,00) ELl'appartamento di BO, acquistato dall'attore in data 19.4.2002 con lo scopo di adibirlo a casa coniugale, limitatamente all'importo di € 103.000,00 veniva acceso un mutuo;
- in data 13.7.2002 le parti contraevano matrimonio e si trasferivano a vivere presso l'abitazione di BO, accendendo inoltre un conto corrente cointestato e sul quale confluivano entrambi gli stipendi;
- la convenuta contribuiva al pagamento ELla quota EL 50% ELla rata EL mutuo nella misura di € 435,00 mensili tramite il conto corrente cointestato ai coniugi, facendosi carico
ELl'importo complessivo di circa € 20.000,00;
- il mutuo ELl'immobile di BO veniva poi estinto anticipatamente dai coniugi in data
26.5.2006 tramite il conto corrente agli stessi cointestato;
- in data 12.12.2012 la convenuta sottoscriveva il contratto definitivo di assegnazione
ELl'immobile sito a HI EL DA (VR) al prezzo complessivo di € 220.186,55 e per il cui importo di € 136.000,00 la stessa si accollava un mutuo;
- trattandosi di un immobile in edilizia agevolata, per non perdere le agevolazioni connesse al suo acquisto, la convenuta ivi trasferiva (solo formalmente) la propria residenza già nell'anno
2013, mentre nell'aprile 2015, i coniugi e la famiglia si trasferivano effettivamente a vivere nell'abitazione sino al luglio 2019;
- nel maggio 2018 l'attore vendeva l'appartamento di BO al prezzo di € 270.000,00, ma il ricavato ELla vendita non veniva trasferito sul conto corrente cointestato con la moglie, bensì su altro conto corrente cointestato con il padre ed il fratello;
- in data 25.05.2018, i coniugi estinguevano anticipatamente anche il mutuo gravante l'immobile di HI EL DA, versando la somma residua di € 116.783,79, tramite il conto corrente cointestato, alienando a terzi l'immobile in data 3.7.2020;
- insussistenti erano pertanto i presupposti per la richiesta di restituzione di somme svolta dall'attore;
- con riguardo all'atto di cessione EL credito prodotto dall'attore quale documento n. 11, lo stesso non aveva alcuna efficacia in mancanza ELla sottoscrizione da parte ELl'attore e ELla
accettazione da parte ELla convenuta (debitore ceduto) ex art. 1264 c.c.;
- in data 1.6.2018, dal conto corrente cointestato ad entrambi i coniugi veniva versato sul conto corrente EL sig. , padre ELl'attore, l'importo di € 95.000,00, con causale Persona_2
“restituzione prestito infruttifero”, pertanto la somma di € 57.000,00, chiesta in restituzione in forza ELla predetta cessione di credito, era già stata oggetto di restituzione ed anzi,
residuava l'importo € 38.000,00 trasferito ingiustificatamente, riguardo al quale la convenuta si riservava di chiederne la restituzione per la quota EL 50%;
- inoltre, sul conto corrente cointestato ai coniugi venivano accreditati, con causale “regalia”,
vari importi provenienti dal conto corrente cointestato all'attore, padre e fratello ELlo stesso
(€ 2.000,54 in data 15.6.2012; € 10.002,14 in data 22.12.2010; € 5.000,54 in data 9.11.2012;
€ 5.000,54 in data 30.5.2012; € 2.000,54 in data 26.9.2012; € 1.000,00, in data 20.12.2013);
nonché, sempre a titolo di regalia, gli ulteriori importi di € 32.000,00 in data 23.4.2010 e di €
22.000,00, pertanto l'importo oggetto ELla cessione EL credito preteso in restituzione dall'attore non rappresentava un indebito arricchimento da parte ELla convenuta, tenuto conto che era destinato ad entrambi i coniugi;
- con riguardo all'importo di € 20.824,29, asseritamente versato dall'attore a titolo di concorso
ELla rata EL mutuo ELl'immobile di HI EL DA, la convenuta precisava che la somma veniva versata tramite il conto corrente cointestato ai coniugi e che, tenuto conto che anche il marito viveva nel predetto immobile (casa coniugale), la compartecipazione nel pagamento ELla rata EL mutuo da parte ELl'attore era legittima, non dando luogo ad alcun diritto di restituzione, peraltro la convenuta aveva a sua volta contribuito al pagamento EL
50% ELla rata EL mutuo ELl'immobile di BO;
- in data 29.11.2011 e 2.12.2011, tramite il conto corrente cointestato, i coniugi versavano per l'acquisto ELl'abitazione di HI EL DA, con bonifico bancario, le somme di €
3.329,03 e di € 3.329,03;
- EL tutto infondata e destituita di qualsivoglia fondamento giuridico era anche la pretesa alla restituzione ELl'importo di € 116.783,79, a titolo di estinzione anticipata EL mutuo
ELl'immobile di HI EL DA, tenuto conto che così come il mutuo ELl'immobile di
BO (intestato all'attore) era stato a suo tempo estinto anticipatamente dai coniugi tramite il conto corrente cointestato ai medesimi, parimenti veniva estinto anticipatamente il mutuo
ELl'immobile di HI EL DA (intestato alla convenuta);
- peraltro, la somma di € 116.783,79 derivava dal conto corrente cointestato ad entrambi i coniugi, e non dal conto corrente ELl'attore e, comunque, non aveva determinato alcun ingiustificato arricchimento ELla convenuta, essendo ascrivibile piuttosto ad una ipotesi di donazione indiretta;
- infine, con riguardo alla richiesta di restituzione EL mobilio appartenuto alla ex casa coniugale, precisava la convenuta che, dal mese di luglio 2020 al mese di marzo 2022, aveva sostenuto, a proprio esclusivo carico, spese per il trasporto e deposito di tale mobilio per un importo complessivo quantificato in € 2.659,60, con la conseguenza che o l'attore doveva restituire alla convenuta l'intero importo dalla medesima versato per il deposito EL mobilio;
oppure i coniugi dovevano dividersi al 50% tra loro sia le spese, sia il mobilio, tenuto conto o apparteneva alla ex casa coniugale e che la convenuta aveva contribuito al suo acquisto. Tutto ciò premesso, la convenuta chiedeva il rigetto ELle pretese attoree con il favore CP_1
ELle spese di lite.
Alla prima udienza di trattazione e comparizione ELle parti, tenutasi in modalità cartolare, il GI
concedeva alle parti i termini per il deposito ELle memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, cpc,
fissando udienza per la discussione dei mezzi istruttori, all'esito, rigettate le richieste di prova orale,
il GI fissava udienza per espletare il tentativo di conciliazione ELla lite, con riserva in merito alla richiesta di espletamento ELla CTU.
Successivamente il GI, non avendo le parti raggiunto alcuna conciliazione, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione ELle conclusioni.
All'udienza EL 8.4.2025, di trattazione cartolare, il GI tratteneva la causa in decisone assegnando alle parti i termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Nella comparsa conclusionale entrambe le parti insistevano nella ammissione dei mezzi istruttori;
la convenuta insisteva inoltre nella eccezione di inefficacia ELla cessione di credito (doc. 11 attore) per carenza dei requisiti ex art. 1264 c.c.
MOTIVI
Questioni preliminari
Istanze istruttorie
Le istanze istruttorie reiterate da attore e convenuta nella comparsa conclusionale vanno rigettate.
Non sussistono motivi per discostarsi dal verbale di udienza EL 23.2.2023, non essendo emersi elementi nuovi rispetto a tali rilievi.
Va dunque confermata la statuizione già espressa da questo giudice in sede istruttoria laddove ha ritenuto “che i capitoli di prova dedotti da entrambe le parti non possono essere ammessi in quanto
hanno tutti ad oggetto circostanze in parte pacifiche, in parte documentali ed in massima parte
irrilevanti ai fini ELla decisione”.
Allo stesso modo va nuovamente respinta l'istanza di esibizione “poiché ha ad oggetto documenti irrilevanti ai fini ELla decisione”.
La causa va quindi decisa sulla scorta ELla documentazione in atti.
Eccezione di inefficacia ELla cessione EL credito
La convenuta eccepisce l'inefficacia ELla cessione EL credito, avente ad oggetto la somma di €
57.000,00, da parte dei genitori ELl'attore in favore EL figlio, sul presupposto che il documento attestante tale cessione (doc. 11) non risulta sottoscritto dall'attore, né risulta notificato e/o accettato dal debitore ceduto (convenuta), in spregio al disposto di cui all'art. 1264 c.c.
A tal proposito va richiamato l'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Suprema Corte in base al quale: “Il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, di modo che il suo
perfezionamento consegue al solo scambio EL consenso tra cedente e cessionario, il quale
attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione
(anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua
volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria EL pagamento eventualmente
effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso
di cessioni diacroniche EL medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando
applicazione in tal caso il principio ELla priorità temporale riconosciuta al primo notificante” (Cass.
n. 4713/2019).
Nel caso in esame, lo scambio di consenso tra i genitori cedenti e l'attore cessionario avente ad oggetto la volontà dei primi di cedere al figlio il credito ELl'importo di € 57.000,00 risulta documentalmente provato (doc. 11).
La mancanza ELla sottoscrizione da parte ELl'attore non risulta rilevante ai fini ELla utilizzabilità
EL documento e ELla validità ELlo stesso, tenuto conto che è lo stesso attore ad averlo prodotto in giudizio e risulta evidente il suo interesse ad utilizzarlo a proprio favore.
Nemmeno la mancanza ELla notificazione ELl'atto di cessione EL 3.11.2020 alla convenuta è
rilevante ai fini ELla validità ed efficacia ELla cessione, tenuto conto che nel caso di specie non è in contestazione l'efficacia liberatoria di alcun pagamento, né sussiste conflitto tra più cessionari.
Nondimeno, seppur la cessione è da considerarsi perfezionata nei termini sopra riportati, la stessa,
come meglio verrà argomentato nel merito, non può dirsi validamente conclusa, avendo ad oggetto un credito inesistente.
Merito
Azione di arricchimento senza causa
La domanda svolta dall'attore di restituzione ELla somma di € 194.608,08 da parte Parte_1
ELla moglie - detratto l'importo di € 20.000,00 dalla stessa corrisposto nelle more EL CP_1
giudizio - per essersi la stessa, asseritamente, arricchita senza giusta causa ex art. 2041 c.c. è infondata e va rigettata.
Secondo la tesi attorea tale importo sarebbe riconducibile al contributo dato dall'attore alla convenuta affinché acquistasse la proprietà esclusiva ELl'immobile di HI EL DA (VR).
In particolare, parte EL denaro utilizzato per l'acquisto ELla proprietà esclusiva (in data 12.2012 al prezzo di € 220.186,55; doc. 8) EL predetto immobile sarebbe stato conferito dall'attore, con denaro proprio, e, precisamente:
- € 20.824,29 corrispondenti al 50% ELle rate di mutuo (di complessivi 133.000,00 acceso dai coniugi presso UBI Banca spa;
doc. 12) corrisposte direttamente dall'attore;
- € 116.783,79 utilizzati per saldare il mutuo, versati dall'attore sul c/c cointestato ai coniugi e provenienti dalla vendita ELl'immobile di BO (MI) di proprietà esclusiva ELl'attore (doc.
13 e 14).
A ciò andrebbe aggiunto l'importo di € 57.000,00 erogato mediante assegni bancari e bonifici provenienti dai genitori ELl'attore, i quali avrebbero poi ceduto al loro figlio il credito restitutorio vantato nei confronti ELla convenuta (doc. 10 e 11).
In tesi attorea, sussisterebbe quindi il diritto alla restituzione ex art. 2041 c.c., di tutte le somme versate dall'attore (direttamente o indirettamente) in costanza di matrimonio, poichè con la separazione dei coniugi sarebbe venuto meno il dovere reciproco degli stessi di mantenimento e sostentamento.
Di contro, la convenuta sostiene l'assenza dei presupposti ELl'azione di arricchimento invocata dal coniuge, sia in fatto che in diritto.
Sotto il primo profilo, afferma di aver contribuito anch'ella, non solo alle spese famigliari, ma anche al pagamento ELle rate EL muto acceso dal marito per l'acquisto ELla casa coniugale in BO (MI),
tenuto conto ELla cointestazione EL conto corrente ove il mutuo era domiciliato e che sullo stesso veniva accreditato anche il suo stipendio.
Sotto il secondo profilo, deduce che il conferimento di denaro effettuato da un coniuge attraverso il quale l'altro coniuge acquisita un immobile sarebbe riconducibile alla donazione indiretta e pertanto di natura liberale ed irripetibile.
Così ricostruito il thema decidendum, osserva il Tribunale che nel caso in esame difettano i presupposti ELl'azione ex art. 2041 c.c.
In generale, va premesso che la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che l'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno
ELl'altro avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia
ELla causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o ELl'adempimento di un'obbligazione naturale (Cass. n.
11377/2025).
Va poi richiamato quanto affermato dalla Suprema Corte con riferimento ai conferimenti di denaro
EL coniuge in costanza di matrimonio e successivamente alla separazione dei coniugi: “L'attività con
la quale il marito fornisce il denaro affinché la moglie divenga con lui comproprietaria di un
immobile è riconducibile nell'ambito ELla donazione indiretta, così come sono ad essa riconducibili,
finché dura il matrimonio, i conferimenti patrimoniali eseguiti spontaneamente dal donante, volti a
finanziare lavori nell'immobile, giacché tali conferimenti hanno la stessa causa ELla donazione
indiretta. Tuttavia, dopo la separazione personale dei coniugi, analoga finalità non può automaticamente attribuirsi ai pagamenti fatti dal marito o alle spese sostenute per l'immobile in
comproprietà, poiché in tale ultimo caso non può ritenersi più sussistente la finalità di liberalità e
tali spese dovranno considerarsi sostenute da uno dei comproprietari in regime di comunione, con
l'applicazione ELle regole ordinarie ad essa relative. Conseguentemente, il coniuge comproprietario
potrà ripetere il 50% ELle spese che ha sostenuto per la conservazione ed il miglioramento ELla
cosa comune, purché abbia avvisato preliminarmente l'altro comproprietario e purché questi, a
fronte di un intervento necessario, sia rimasto inerte” (Cass. n. 24160/2018).
La giurisprudenza di legittimità ha altresì affermato che il conferimento in denaro effettuato da un coniuge, attraverso il quale l'altro coniuge acquisti un immobile, sia riconducibile nell'ambito ELla
donazione indiretta che ha la sua causa nella liberalità, e cioè nella consapevole determinazione
ELl'arricchimento EL beneficiario mediante attribuzioni od erogazioni patrimoniali operate nullo
iure cogente.
Ciò comporta che nell'ipotesi di donazione indiretta – valida anche tra coniugi, essendo venuto meno il divieto contenuto nell'art. 781 c.c. – vanno seguiti, ai fini ELl'individuazione ELla causa e ELla
rilevazione dei suoi vizi, i medesimi principi e criteri che valgono per la donazione diretta (Cass. n.
3147/1980).
Tanto premesso, nel caso in esame si osserva che i conferimenti in denaro risultano eseguiti dall'attore spontaneamente in costanza di matrimonio.
In particolare, l'attore provvedeva a pagare il 50% ELle rate di mutuo cointestato con la moglie ed acceso presso Ubi Banca spa per complessivi € 20.824,29 in data 11.8.2021 (doc. 12).
Risulta poi che successivamente l'attore provvedeva a trasferire sul c/c cointestato ai coniugi l'importo di € 116.783,79 che veniva utilizzato per estinguere detto mutuo (doc. 13 e 14).
In tale contesto, in mancanza di elementi di segno contrario, può certamente presumersi che i predetti conferimenti trovino la loro giustificazione concreta, e dunque il loro elemento causale, nello spirito di liberalità. Con la conseguenza che - a prescindere dal fatto che gli stessi siano stati eseguiti in adempimento dei doveri morali e sociali che caratterizzano l'unione coniugale - l'effetto di irripetibilità discende direttamente dalla causa di donazione, esistente al momento ELla dazione, con conseguente impossibilità di configurare l'assenza di giustificazione che connota l'azione ex art. 2041 c.c..
Risultano altresì € 57.000,00 corrisposti direttamente dai genitori ELl'attore alla convenuta mediante assegni bancari e bonifici, oggetto di cessione di credito da parte dei genitori in favore EL figlio (doc.
10 e 11).
Pur non potendosi presumere, in questo specifico caso, la causa di liberalità negli stessi termini affermati per le dazioni provenienti dal coniuge, va tuttavia rilevato che nessuna diversa giustificazione causale è stata dedotta e dimostrata in giudizio.
Anzi, le stesse causali riportate nei bonifici dai genitori ELl'attore al momento dei conferimenti in denaro, riportano quale indicazione la dicitura “per regalia”.
In tale contesto, alla luce ELla stessa qualificazione operata dai soggetti paganti, anche tali conferimenti vanno qualificati quali elargizioni effettuate spontaneamente con spirito di liberalità e costituiscono donazioni indirette.
Ne consegue l'insussistenza di qualsivoglia diritto alla ripetizione ELl'importo (donato) di €
57.000,00, già in capo agli stessi genitori all'attore, diritto che, pertanto, non poteva formare oggetto di alcuna cessione.
La domanda attorea in esame risulta pertanto infondata, tenuto conto che essendo tutti i predetti conferimenti qualificabili come donazioni indirette gli stessi hanno natura irripetibile e non possono essere oggetto di domanda di restituzione.
La domanda ex art. 2041 c.c. va pertanto rigettata.
Domanda di restituzione beni mobili
Sempre in via principale, l'attore ha chiesto la restituzione dei beni mobili di proprietà esclusiva utilizzati nella casa di BO (MI), da lui acquistata in via esclusiva, precedentemente al matrimonio, previa accensione di mutuo ipotecario cointestato con il padre, poi estinto mediante bonifico
ELl'importo di € 96.944,26, effettuato da quest'ultimo in data 27.4.2006.
Di contro, la convenuta contesta di aver asportato e/o di essersi appropriata di tali beni, tenuto conto che parte EL mobilio appartenuto alla ex casa coniugale era stato sottratto dallo stesso attore quando si trovava depositato in Carpenedolo. Afferma altresì la convenuta che, essendo poi sorta la necessità
di spostare il mobilio residuo presso altro deposito, ella ne aveva sostenuto integralmente i costi;
in ogni caso, rileva che il coniuge non aveva alcun diritto di proprietà EL mobilio, rivendicando le spese di deposito sostenute, ammontanti ad € 4.318,80 (doc. n. 11).
Va anzitutto premesso che il presupposto per la richiesta di restituzione di una cosa mobile è costituito dalla detenzione EL bene stesso in capo al richiedente.
Tale presupposto non sussiste nel caso in esame, tenuto conto che la convenuta afferma che i beni di cui l'attore chiede la restituzione sono depositati a titolo oneroso presso un deposito in Desenzano
EL DA (BS) e che l'attore non ha dimostrato il possesso in capo a lei dei beni rivendicati.
La convenuta ha inoltre contestato che i beni siano di proprietà esclusiva ELl'attore, deducendo che gli stessi, facevano parte ELla casa coniugale di BO ove la famiglia viveva.
Invero, non risulta allegazione specifica, né documentazione, attestante la proprietà di detti beni.
Anche i capitoli di prova formulati a riguardo risultano EL tutto generici e pertanto irrilevanti.
Pertanto, in mancanza di elementi di segno contrario, la proprietà dei beni rimane controversa.
Con riguardo ai costi di deposito sostenuti dalla convenuta, va rilevato anzitutto che la stessa non ha svolto specifica richiesta di condanna ELl'attore al pagamento.
In ogni caso, difetta la ragione specifica ELl'azione di ripetizione di detti costi, tenuto conto che la convenuta ha ritenuto di provvedere spontaneamente al pagamento EL costo EL deposito dei beni,
evidentemente ritenendosi legittimata a ciò, senza che sia stata documentata la ragione alla base EL
trasferimento dei beni presso il deposito a titolo oneroso, e senza aver mai formulato istanza di rimborso all'ex coniuge, con la conseguenza che nessun diritto alla restituzione può essere affermato in suo favore.
In ogni caso, entrambe le richieste, di restituzione e di imputazione dei costi, sono risultate EL tutto infondate non sussistendo i presupposti, né per la richiesta di restituzione dei beni mobili, né per quella di pagamento dei costi di deposito, peraltro nemmeno puntualmente formulata.
In definitiva, anche la domanda di restituzione dei beni mobili va respinta.
Spese
Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti, tenuto conto ELla particolarità ELle
questioni trattate e ELla natura ELle parti e dei rapporti tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
rigetta le domande svolte dall'attore nei confronti ELla convenuta;
Parte_1 CP_1
compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, il 24 settembre 2025.
Il Giudice
Carla D'Ambrosio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona EL Giudice monocratico, dott.ssa Carla D'Ambrosio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 830 EL ruolo generale affari contenziosi ELl'anno 2022 e promossa
da
(C.F. ), con l'avv. Giuseppe Ursino e l'avv. e dom. Parte_1 C.F._1
Alberto Bronzin, entrambi EL foro di Brescia;
ATTORE
contro
(C.F. ), con l'avv. e dom. Stefania Cheli EL foro di CP_1 C.F._2
Mantova;
CONVENUTA
Causa avente ad oggetto domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui al verbale.
Per l'attore: “In via principale: accertato e dichiarato il diritto ex art. 2041 c.c. EL Sig. alla Pt_1
restituzione da parte ELla Sig.ra ELla somma di € 194.608,08, per l'effetto condannare la CP_1
stessa Sig.ra a restituire al Sig. la predetta somma di € 194.608,08, previa deduzione CP_1 Pt_1 ELl'acconto di € 20.000,00 già accreditato con bonifico EL 25/7/2023, oltre rivalutazione monetaria
ed interessi legali dalla data ELla presente domanda sino al soddisfo;
in via altrettanto principale: accertata e dichiarata la proprietà esclusiva EL Sig. sui beni Pt_1
mobili analiticamente indicati nell'atto di citazione, condannare la Sig.ra a restituire i CP_1
medesimi beni all' ; Pt_1
in via istruttoria: previa revoca in parte qua ELl'ordinanza riservata EL 18/3/2024, ammettersi le
prove dedotte nella memoria istruttoria EL 14/12/2022, da intendersi qui integralmente ricapitolate
e ritrascritte, e non ammesse dal G.I. con la precitata ordinanza.
Con vittoria di spese e compenso professionale”.
Per la convenuta: “In via principale: 1) Respingersi la domanda attorea in quanto infondata in fatto
ed in diritto e pretestuosa per i motivi dedotti in atti. 2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di
causa.
In via istruttoria: 1) Ammettersi prova per testi sui capitoli in narrativa, preceduti dalla locuzione
"Vero che"; 2) insistendo nell'autorizzazione di accesso alla banca dati ELl'Agenzia ELle Entrate
per accertare i rapporti reddituali, patrimoniali, finanziari e dati contabili EL sig. .” Parte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, chiedeva al Tribunale di Brescia Parte_1
l'accertamento EL diritto ex art. 2041 c.c. alla restituzione da parte ELla convenuta CP_1
ELla somma di € 194.608,08 e la condanna ELla stessa alla restituzione ELla predetta somma, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda al saldo;
nonché l'accertamento ELla
proprietà esclusiva dei beni mobili indicati nell'atto introduttivo, con condanna ELla convenuta alle restituzione degli stessi ed il favore ELle spese di lite.
A tal fine, l'attore deduceva in particolare che:
- in data 13.7.2002 contraeva matrimonio con la convenuta in Parte_1 CP_1 regime di separazione dei beni;
- in data 30.4.2020 la moglie proponeva ricorso per la separazione dei coniugi dinanzi al
Tribunale di Verona (n. r.g. 3164/2020) e nel giudizio così instaurato si costituiva l'attore con comparsa EL 22.12.2020;
- all'udienza EL 15.1.2021 il Presidente EL Tribunale disponeva i provvedimenti provvisori ed urgenti, sostanzialmente autorizzando i coniugi a vivere separati con affido ad entrambi i genitori ELle figlie minori, stabilendo un contributo al mantenimento ELle stesse da parte EL
padre nella misura di complessivi € 800,00 mensili, con rivalutazione Istat, oltre al 60% ELle
spese come da protocollo famiglia siglato;
- il giudizio proseguiva nella fase istruttoria ed era pendente al momento ELla instaurazione
EL presente giudizio;
- era diritto ELl'attore ottenere la ripetizione di € 194.608,08 a titolo di somme versate in favore
ELla convenuta per l'acquisito ELla casa di Pescheria EL DA, ove per un periodo era stata fissata la residenza ELla famiglia;
- precisava l'attore che il prezzo di acquisto ELl'immobile intestato alla convenuta (contratto preliminare in data 5.11.2009, definitivo in data 19.11.2009) e pari € 220.186,55 era stato così
corrisposto:
€ 30.000,00 elargiti dai genitori ELla per mezzo EL figlio tramite CP_1 Persona_1
bonifico bancario;
€ 57.000,00 consegnati dai genitori ELl' tramite assegni e bonifici bancari, in Pt_1
particolare, € 32.000,00 in data 23.4.2020; € 2.000,00 in data 26.9.2012; € 2.000,00 in data
15.6.2012; € 10.000,00 in data 22.12.2010; € 5.000,00 in data 9.11.2012; € 5.000,00 in data
30.5.2012 ed € 1.000,00 in data 20.12.2013. Precisava che tale somma era stata oggetto di cessione EL credito da parte dei genitori ELl' , e in Pt_1 Persona_2 Persona_3
favore ELl'attore; € 133.000,00 mediante mutuo acceso presso UBI Banca s.p.a. e così saldato: € 41.648,58
mediante pagamento rate a scalare, ELle quali l' contribuiva nella misura di € Pt_1
20.824,29, pari alla metà ELl'importo dovuto, e la nella restante metà di € 20.824,29; CP_1
il residuo a saldo per € 116.783,79 mediante versamento ad estinzione con denaro proveniente dal solo (provvista proveniente dalla vendita ELl'immobile di proprietà esclusiva Pt_1
ELl' in BO (MI), versata sul conto corrente in comune tra le parti con due assegni Pt_1
di € 65.000,00 ed € 20.000,00);
- il versamento di tali importi da parte ELl'attore risultava per documenti e la causa giustificativa, costituita nel dovere reciproco dei coniugi al mantenimento e sostentamento
ELla famiglia, era divenuta impossibile tenuto conto ELl'insaturazione EL procedimento giudiziale di separazione pendente;
- l'attore aveva interesse e diritto ad ottenere anche la restituzione di bei mobili di sua esclusiva proprietà presenti nella casa di BO (MI) ove per un periodo aveva vissuto la famiglia e costituiti nello specifico da: cucina marca Scavolini;
mobile bagno;
divano salotto;
mensole ingresso con specchio;
camera da letto camera da letto armadio angolare Per_4 Per_5
camera matrimoniale;
armadio camera matrimoniale;
mobili ripostiglio;
accessori e suppellettili varie.
Tanto premesso, l'attore chiedeva all'adito Tribunale l'accertamento EL diritto ex art. 2041 c.c. alla restituzione da parte ELla convenuta ELla somma di € 194.608,08 e la condanna ELla stessa alla restituzione ELla predetta somma, previa deduzione ELl'acconto di € 20.000,00 già accreditato con bonifico EL 25.7.2023, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data ELla domanda sino al soddisfo;
nonché la dichiarazione ELla proprietà esclusiva sui beni mobili indicati, con condanna
ELla convenuta alla restituzione degli stessi ed il favore ELle spese di lite.
Con comparsa depositata in data 7.4.2022, si costituiva , contestando in fatto ed in CP_1
diritto le avverse pretese e chiedendo il rigetto ELla domanda attorea, con il favore ELle spese EL giudizio.
La convenuta deduceva, in particolare, che:
- i coniugi e nei primi anni di matrimonio, vivevano presso l'abitazione sita in Pt_1 CP_1
BO (MI), di esclusiva proprietà ELl'attore e di cui la convenuta contribuiva a pagare la quota EL 50% ELla rata EL mutuo;
- per il pagamento EL prezzo (pari ad € 221.400,00) ELl'appartamento di BO, acquistato dall'attore in data 19.4.2002 con lo scopo di adibirlo a casa coniugale, limitatamente all'importo di € 103.000,00 veniva acceso un mutuo;
- in data 13.7.2002 le parti contraevano matrimonio e si trasferivano a vivere presso l'abitazione di BO, accendendo inoltre un conto corrente cointestato e sul quale confluivano entrambi gli stipendi;
- la convenuta contribuiva al pagamento ELla quota EL 50% ELla rata EL mutuo nella misura di € 435,00 mensili tramite il conto corrente cointestato ai coniugi, facendosi carico
ELl'importo complessivo di circa € 20.000,00;
- il mutuo ELl'immobile di BO veniva poi estinto anticipatamente dai coniugi in data
26.5.2006 tramite il conto corrente agli stessi cointestato;
- in data 12.12.2012 la convenuta sottoscriveva il contratto definitivo di assegnazione
ELl'immobile sito a HI EL DA (VR) al prezzo complessivo di € 220.186,55 e per il cui importo di € 136.000,00 la stessa si accollava un mutuo;
- trattandosi di un immobile in edilizia agevolata, per non perdere le agevolazioni connesse al suo acquisto, la convenuta ivi trasferiva (solo formalmente) la propria residenza già nell'anno
2013, mentre nell'aprile 2015, i coniugi e la famiglia si trasferivano effettivamente a vivere nell'abitazione sino al luglio 2019;
- nel maggio 2018 l'attore vendeva l'appartamento di BO al prezzo di € 270.000,00, ma il ricavato ELla vendita non veniva trasferito sul conto corrente cointestato con la moglie, bensì su altro conto corrente cointestato con il padre ed il fratello;
- in data 25.05.2018, i coniugi estinguevano anticipatamente anche il mutuo gravante l'immobile di HI EL DA, versando la somma residua di € 116.783,79, tramite il conto corrente cointestato, alienando a terzi l'immobile in data 3.7.2020;
- insussistenti erano pertanto i presupposti per la richiesta di restituzione di somme svolta dall'attore;
- con riguardo all'atto di cessione EL credito prodotto dall'attore quale documento n. 11, lo stesso non aveva alcuna efficacia in mancanza ELla sottoscrizione da parte ELl'attore e ELla
accettazione da parte ELla convenuta (debitore ceduto) ex art. 1264 c.c.;
- in data 1.6.2018, dal conto corrente cointestato ad entrambi i coniugi veniva versato sul conto corrente EL sig. , padre ELl'attore, l'importo di € 95.000,00, con causale Persona_2
“restituzione prestito infruttifero”, pertanto la somma di € 57.000,00, chiesta in restituzione in forza ELla predetta cessione di credito, era già stata oggetto di restituzione ed anzi,
residuava l'importo € 38.000,00 trasferito ingiustificatamente, riguardo al quale la convenuta si riservava di chiederne la restituzione per la quota EL 50%;
- inoltre, sul conto corrente cointestato ai coniugi venivano accreditati, con causale “regalia”,
vari importi provenienti dal conto corrente cointestato all'attore, padre e fratello ELlo stesso
(€ 2.000,54 in data 15.6.2012; € 10.002,14 in data 22.12.2010; € 5.000,54 in data 9.11.2012;
€ 5.000,54 in data 30.5.2012; € 2.000,54 in data 26.9.2012; € 1.000,00, in data 20.12.2013);
nonché, sempre a titolo di regalia, gli ulteriori importi di € 32.000,00 in data 23.4.2010 e di €
22.000,00, pertanto l'importo oggetto ELla cessione EL credito preteso in restituzione dall'attore non rappresentava un indebito arricchimento da parte ELla convenuta, tenuto conto che era destinato ad entrambi i coniugi;
- con riguardo all'importo di € 20.824,29, asseritamente versato dall'attore a titolo di concorso
ELla rata EL mutuo ELl'immobile di HI EL DA, la convenuta precisava che la somma veniva versata tramite il conto corrente cointestato ai coniugi e che, tenuto conto che anche il marito viveva nel predetto immobile (casa coniugale), la compartecipazione nel pagamento ELla rata EL mutuo da parte ELl'attore era legittima, non dando luogo ad alcun diritto di restituzione, peraltro la convenuta aveva a sua volta contribuito al pagamento EL
50% ELla rata EL mutuo ELl'immobile di BO;
- in data 29.11.2011 e 2.12.2011, tramite il conto corrente cointestato, i coniugi versavano per l'acquisto ELl'abitazione di HI EL DA, con bonifico bancario, le somme di €
3.329,03 e di € 3.329,03;
- EL tutto infondata e destituita di qualsivoglia fondamento giuridico era anche la pretesa alla restituzione ELl'importo di € 116.783,79, a titolo di estinzione anticipata EL mutuo
ELl'immobile di HI EL DA, tenuto conto che così come il mutuo ELl'immobile di
BO (intestato all'attore) era stato a suo tempo estinto anticipatamente dai coniugi tramite il conto corrente cointestato ai medesimi, parimenti veniva estinto anticipatamente il mutuo
ELl'immobile di HI EL DA (intestato alla convenuta);
- peraltro, la somma di € 116.783,79 derivava dal conto corrente cointestato ad entrambi i coniugi, e non dal conto corrente ELl'attore e, comunque, non aveva determinato alcun ingiustificato arricchimento ELla convenuta, essendo ascrivibile piuttosto ad una ipotesi di donazione indiretta;
- infine, con riguardo alla richiesta di restituzione EL mobilio appartenuto alla ex casa coniugale, precisava la convenuta che, dal mese di luglio 2020 al mese di marzo 2022, aveva sostenuto, a proprio esclusivo carico, spese per il trasporto e deposito di tale mobilio per un importo complessivo quantificato in € 2.659,60, con la conseguenza che o l'attore doveva restituire alla convenuta l'intero importo dalla medesima versato per il deposito EL mobilio;
oppure i coniugi dovevano dividersi al 50% tra loro sia le spese, sia il mobilio, tenuto conto o apparteneva alla ex casa coniugale e che la convenuta aveva contribuito al suo acquisto. Tutto ciò premesso, la convenuta chiedeva il rigetto ELle pretese attoree con il favore CP_1
ELle spese di lite.
Alla prima udienza di trattazione e comparizione ELle parti, tenutasi in modalità cartolare, il GI
concedeva alle parti i termini per il deposito ELle memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, cpc,
fissando udienza per la discussione dei mezzi istruttori, all'esito, rigettate le richieste di prova orale,
il GI fissava udienza per espletare il tentativo di conciliazione ELla lite, con riserva in merito alla richiesta di espletamento ELla CTU.
Successivamente il GI, non avendo le parti raggiunto alcuna conciliazione, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione ELle conclusioni.
All'udienza EL 8.4.2025, di trattazione cartolare, il GI tratteneva la causa in decisone assegnando alle parti i termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Nella comparsa conclusionale entrambe le parti insistevano nella ammissione dei mezzi istruttori;
la convenuta insisteva inoltre nella eccezione di inefficacia ELla cessione di credito (doc. 11 attore) per carenza dei requisiti ex art. 1264 c.c.
MOTIVI
Questioni preliminari
Istanze istruttorie
Le istanze istruttorie reiterate da attore e convenuta nella comparsa conclusionale vanno rigettate.
Non sussistono motivi per discostarsi dal verbale di udienza EL 23.2.2023, non essendo emersi elementi nuovi rispetto a tali rilievi.
Va dunque confermata la statuizione già espressa da questo giudice in sede istruttoria laddove ha ritenuto “che i capitoli di prova dedotti da entrambe le parti non possono essere ammessi in quanto
hanno tutti ad oggetto circostanze in parte pacifiche, in parte documentali ed in massima parte
irrilevanti ai fini ELla decisione”.
Allo stesso modo va nuovamente respinta l'istanza di esibizione “poiché ha ad oggetto documenti irrilevanti ai fini ELla decisione”.
La causa va quindi decisa sulla scorta ELla documentazione in atti.
Eccezione di inefficacia ELla cessione EL credito
La convenuta eccepisce l'inefficacia ELla cessione EL credito, avente ad oggetto la somma di €
57.000,00, da parte dei genitori ELl'attore in favore EL figlio, sul presupposto che il documento attestante tale cessione (doc. 11) non risulta sottoscritto dall'attore, né risulta notificato e/o accettato dal debitore ceduto (convenuta), in spregio al disposto di cui all'art. 1264 c.c.
A tal proposito va richiamato l'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Suprema Corte in base al quale: “Il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, di modo che il suo
perfezionamento consegue al solo scambio EL consenso tra cedente e cessionario, il quale
attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione
(anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua
volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria EL pagamento eventualmente
effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso
di cessioni diacroniche EL medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando
applicazione in tal caso il principio ELla priorità temporale riconosciuta al primo notificante” (Cass.
n. 4713/2019).
Nel caso in esame, lo scambio di consenso tra i genitori cedenti e l'attore cessionario avente ad oggetto la volontà dei primi di cedere al figlio il credito ELl'importo di € 57.000,00 risulta documentalmente provato (doc. 11).
La mancanza ELla sottoscrizione da parte ELl'attore non risulta rilevante ai fini ELla utilizzabilità
EL documento e ELla validità ELlo stesso, tenuto conto che è lo stesso attore ad averlo prodotto in giudizio e risulta evidente il suo interesse ad utilizzarlo a proprio favore.
Nemmeno la mancanza ELla notificazione ELl'atto di cessione EL 3.11.2020 alla convenuta è
rilevante ai fini ELla validità ed efficacia ELla cessione, tenuto conto che nel caso di specie non è in contestazione l'efficacia liberatoria di alcun pagamento, né sussiste conflitto tra più cessionari.
Nondimeno, seppur la cessione è da considerarsi perfezionata nei termini sopra riportati, la stessa,
come meglio verrà argomentato nel merito, non può dirsi validamente conclusa, avendo ad oggetto un credito inesistente.
Merito
Azione di arricchimento senza causa
La domanda svolta dall'attore di restituzione ELla somma di € 194.608,08 da parte Parte_1
ELla moglie - detratto l'importo di € 20.000,00 dalla stessa corrisposto nelle more EL CP_1
giudizio - per essersi la stessa, asseritamente, arricchita senza giusta causa ex art. 2041 c.c. è infondata e va rigettata.
Secondo la tesi attorea tale importo sarebbe riconducibile al contributo dato dall'attore alla convenuta affinché acquistasse la proprietà esclusiva ELl'immobile di HI EL DA (VR).
In particolare, parte EL denaro utilizzato per l'acquisto ELla proprietà esclusiva (in data 12.2012 al prezzo di € 220.186,55; doc. 8) EL predetto immobile sarebbe stato conferito dall'attore, con denaro proprio, e, precisamente:
- € 20.824,29 corrispondenti al 50% ELle rate di mutuo (di complessivi 133.000,00 acceso dai coniugi presso UBI Banca spa;
doc. 12) corrisposte direttamente dall'attore;
- € 116.783,79 utilizzati per saldare il mutuo, versati dall'attore sul c/c cointestato ai coniugi e provenienti dalla vendita ELl'immobile di BO (MI) di proprietà esclusiva ELl'attore (doc.
13 e 14).
A ciò andrebbe aggiunto l'importo di € 57.000,00 erogato mediante assegni bancari e bonifici provenienti dai genitori ELl'attore, i quali avrebbero poi ceduto al loro figlio il credito restitutorio vantato nei confronti ELla convenuta (doc. 10 e 11).
In tesi attorea, sussisterebbe quindi il diritto alla restituzione ex art. 2041 c.c., di tutte le somme versate dall'attore (direttamente o indirettamente) in costanza di matrimonio, poichè con la separazione dei coniugi sarebbe venuto meno il dovere reciproco degli stessi di mantenimento e sostentamento.
Di contro, la convenuta sostiene l'assenza dei presupposti ELl'azione di arricchimento invocata dal coniuge, sia in fatto che in diritto.
Sotto il primo profilo, afferma di aver contribuito anch'ella, non solo alle spese famigliari, ma anche al pagamento ELle rate EL muto acceso dal marito per l'acquisto ELla casa coniugale in BO (MI),
tenuto conto ELla cointestazione EL conto corrente ove il mutuo era domiciliato e che sullo stesso veniva accreditato anche il suo stipendio.
Sotto il secondo profilo, deduce che il conferimento di denaro effettuato da un coniuge attraverso il quale l'altro coniuge acquisita un immobile sarebbe riconducibile alla donazione indiretta e pertanto di natura liberale ed irripetibile.
Così ricostruito il thema decidendum, osserva il Tribunale che nel caso in esame difettano i presupposti ELl'azione ex art. 2041 c.c.
In generale, va premesso che la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che l'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno
ELl'altro avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia
ELla causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o ELl'adempimento di un'obbligazione naturale (Cass. n.
11377/2025).
Va poi richiamato quanto affermato dalla Suprema Corte con riferimento ai conferimenti di denaro
EL coniuge in costanza di matrimonio e successivamente alla separazione dei coniugi: “L'attività con
la quale il marito fornisce il denaro affinché la moglie divenga con lui comproprietaria di un
immobile è riconducibile nell'ambito ELla donazione indiretta, così come sono ad essa riconducibili,
finché dura il matrimonio, i conferimenti patrimoniali eseguiti spontaneamente dal donante, volti a
finanziare lavori nell'immobile, giacché tali conferimenti hanno la stessa causa ELla donazione
indiretta. Tuttavia, dopo la separazione personale dei coniugi, analoga finalità non può automaticamente attribuirsi ai pagamenti fatti dal marito o alle spese sostenute per l'immobile in
comproprietà, poiché in tale ultimo caso non può ritenersi più sussistente la finalità di liberalità e
tali spese dovranno considerarsi sostenute da uno dei comproprietari in regime di comunione, con
l'applicazione ELle regole ordinarie ad essa relative. Conseguentemente, il coniuge comproprietario
potrà ripetere il 50% ELle spese che ha sostenuto per la conservazione ed il miglioramento ELla
cosa comune, purché abbia avvisato preliminarmente l'altro comproprietario e purché questi, a
fronte di un intervento necessario, sia rimasto inerte” (Cass. n. 24160/2018).
La giurisprudenza di legittimità ha altresì affermato che il conferimento in denaro effettuato da un coniuge, attraverso il quale l'altro coniuge acquisti un immobile, sia riconducibile nell'ambito ELla
donazione indiretta che ha la sua causa nella liberalità, e cioè nella consapevole determinazione
ELl'arricchimento EL beneficiario mediante attribuzioni od erogazioni patrimoniali operate nullo
iure cogente.
Ciò comporta che nell'ipotesi di donazione indiretta – valida anche tra coniugi, essendo venuto meno il divieto contenuto nell'art. 781 c.c. – vanno seguiti, ai fini ELl'individuazione ELla causa e ELla
rilevazione dei suoi vizi, i medesimi principi e criteri che valgono per la donazione diretta (Cass. n.
3147/1980).
Tanto premesso, nel caso in esame si osserva che i conferimenti in denaro risultano eseguiti dall'attore spontaneamente in costanza di matrimonio.
In particolare, l'attore provvedeva a pagare il 50% ELle rate di mutuo cointestato con la moglie ed acceso presso Ubi Banca spa per complessivi € 20.824,29 in data 11.8.2021 (doc. 12).
Risulta poi che successivamente l'attore provvedeva a trasferire sul c/c cointestato ai coniugi l'importo di € 116.783,79 che veniva utilizzato per estinguere detto mutuo (doc. 13 e 14).
In tale contesto, in mancanza di elementi di segno contrario, può certamente presumersi che i predetti conferimenti trovino la loro giustificazione concreta, e dunque il loro elemento causale, nello spirito di liberalità. Con la conseguenza che - a prescindere dal fatto che gli stessi siano stati eseguiti in adempimento dei doveri morali e sociali che caratterizzano l'unione coniugale - l'effetto di irripetibilità discende direttamente dalla causa di donazione, esistente al momento ELla dazione, con conseguente impossibilità di configurare l'assenza di giustificazione che connota l'azione ex art. 2041 c.c..
Risultano altresì € 57.000,00 corrisposti direttamente dai genitori ELl'attore alla convenuta mediante assegni bancari e bonifici, oggetto di cessione di credito da parte dei genitori in favore EL figlio (doc.
10 e 11).
Pur non potendosi presumere, in questo specifico caso, la causa di liberalità negli stessi termini affermati per le dazioni provenienti dal coniuge, va tuttavia rilevato che nessuna diversa giustificazione causale è stata dedotta e dimostrata in giudizio.
Anzi, le stesse causali riportate nei bonifici dai genitori ELl'attore al momento dei conferimenti in denaro, riportano quale indicazione la dicitura “per regalia”.
In tale contesto, alla luce ELla stessa qualificazione operata dai soggetti paganti, anche tali conferimenti vanno qualificati quali elargizioni effettuate spontaneamente con spirito di liberalità e costituiscono donazioni indirette.
Ne consegue l'insussistenza di qualsivoglia diritto alla ripetizione ELl'importo (donato) di €
57.000,00, già in capo agli stessi genitori all'attore, diritto che, pertanto, non poteva formare oggetto di alcuna cessione.
La domanda attorea in esame risulta pertanto infondata, tenuto conto che essendo tutti i predetti conferimenti qualificabili come donazioni indirette gli stessi hanno natura irripetibile e non possono essere oggetto di domanda di restituzione.
La domanda ex art. 2041 c.c. va pertanto rigettata.
Domanda di restituzione beni mobili
Sempre in via principale, l'attore ha chiesto la restituzione dei beni mobili di proprietà esclusiva utilizzati nella casa di BO (MI), da lui acquistata in via esclusiva, precedentemente al matrimonio, previa accensione di mutuo ipotecario cointestato con il padre, poi estinto mediante bonifico
ELl'importo di € 96.944,26, effettuato da quest'ultimo in data 27.4.2006.
Di contro, la convenuta contesta di aver asportato e/o di essersi appropriata di tali beni, tenuto conto che parte EL mobilio appartenuto alla ex casa coniugale era stato sottratto dallo stesso attore quando si trovava depositato in Carpenedolo. Afferma altresì la convenuta che, essendo poi sorta la necessità
di spostare il mobilio residuo presso altro deposito, ella ne aveva sostenuto integralmente i costi;
in ogni caso, rileva che il coniuge non aveva alcun diritto di proprietà EL mobilio, rivendicando le spese di deposito sostenute, ammontanti ad € 4.318,80 (doc. n. 11).
Va anzitutto premesso che il presupposto per la richiesta di restituzione di una cosa mobile è costituito dalla detenzione EL bene stesso in capo al richiedente.
Tale presupposto non sussiste nel caso in esame, tenuto conto che la convenuta afferma che i beni di cui l'attore chiede la restituzione sono depositati a titolo oneroso presso un deposito in Desenzano
EL DA (BS) e che l'attore non ha dimostrato il possesso in capo a lei dei beni rivendicati.
La convenuta ha inoltre contestato che i beni siano di proprietà esclusiva ELl'attore, deducendo che gli stessi, facevano parte ELla casa coniugale di BO ove la famiglia viveva.
Invero, non risulta allegazione specifica, né documentazione, attestante la proprietà di detti beni.
Anche i capitoli di prova formulati a riguardo risultano EL tutto generici e pertanto irrilevanti.
Pertanto, in mancanza di elementi di segno contrario, la proprietà dei beni rimane controversa.
Con riguardo ai costi di deposito sostenuti dalla convenuta, va rilevato anzitutto che la stessa non ha svolto specifica richiesta di condanna ELl'attore al pagamento.
In ogni caso, difetta la ragione specifica ELl'azione di ripetizione di detti costi, tenuto conto che la convenuta ha ritenuto di provvedere spontaneamente al pagamento EL costo EL deposito dei beni,
evidentemente ritenendosi legittimata a ciò, senza che sia stata documentata la ragione alla base EL
trasferimento dei beni presso il deposito a titolo oneroso, e senza aver mai formulato istanza di rimborso all'ex coniuge, con la conseguenza che nessun diritto alla restituzione può essere affermato in suo favore.
In ogni caso, entrambe le richieste, di restituzione e di imputazione dei costi, sono risultate EL tutto infondate non sussistendo i presupposti, né per la richiesta di restituzione dei beni mobili, né per quella di pagamento dei costi di deposito, peraltro nemmeno puntualmente formulata.
In definitiva, anche la domanda di restituzione dei beni mobili va respinta.
Spese
Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti, tenuto conto ELla particolarità ELle
questioni trattate e ELla natura ELle parti e dei rapporti tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
rigetta le domande svolte dall'attore nei confronti ELla convenuta;
Parte_1 CP_1
compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, il 24 settembre 2025.
Il Giudice
Carla D'Ambrosio