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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 28/03/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. 811/2022 R.G.A.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione I Civile
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Augusto SABATINI Presidente
2) Dott. Marisa SALVO Consigliere
3) Dott. Maria Giuseppa Scolaro Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 811/2022 R.G.A. posta in decisione all'udienza del 17.6.2024 vertente tra
(P. Iva: , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Curatore, avv. Giuseppe STURNIOLO, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell'avv. Fabrizio Guerrera, che la rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di citazione in appello;
Appellante
e
C.F. e P. Iva: , in persona di , Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
in virtù dei poteri conferitigli quale Procuratore giusta procura speciale per attività giudiziali e stragiudiziali della Banca, rilasciata a rogito Notaio notaio in Milano, del Persona_1
27.04.2022, Rep. n° 54179, racc. n° 25135, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano
1, in data 29.04.2022 al n. 34581, Serie IT, elettivamente domiciliata in Messina, Via Lenzi
1 n. 5, presso lo studio dell'avv. Nicola Andreozzi, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato all'atto di comparsa di costituzione in appello;
Appellata nonché
(C.F.: P. Iva: , in persona del procuratore P_ P.IVA_3 P.IVA_4
speciale, , elettivamente domiciliata in Messina, Via Cavalieri della Stella Controparte_4
n. 33, presso lo studio dell'avv. Rossana Rizzo, che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv. Carlo F. Galantini, giusta procura allegata digitalmente alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale;
Appellata e appellante incidentale oggetto: azione di annullamento e restituzione somme: appello avverso la sentenza n.
675/2022, emessa dal Tribunale di Messina – Seconda sezione civile in data 19.04.2022 e pubblicata in pari data.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
“l'Ecc.ma Corte d'Appello di Messina, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, voglia accogliere il presente appello, riformare la sentenza n. 675/2022 del 19.04.2022 del
Tribunale di Messina e per l'effetto: 1-) ritenere e dichiarare, ai sensi dell'art. 2041 c.c.,
l'ingiustificato arricchimento in relazione al pagamento di €. 58.442,97, effettuato dalla
AT del fallimento in favore di Parte_2 Parte_3
e per l'effetto condannare quale cessionaria del ramo di azienda
[...] Controparte_1 bancaria dell' alla restituzione della somma di €. Parte_3
58.442,97, oltre interessi dalla data del pagamento all'effettivo soddisfo, in favore della
; 2-) condannare quale cessionaria del ramo di Parte_1 Controparte_1
azienda bancaria dell' alla restituzione in favore Parte_3
della di una somma pari alla differenza tra il maggiore importo Parte_1
incassato da e la somma effettivamente dovuta in forza al contratto di CP_1
assicurazione; 3-) condannare quale cessionaria del ramo di azienda Controparte_1
bancaria dell' alla restituzione in favore della Parte_3
della somma di €. 58.442,97, oltre interessi dalla Parte_4 data del pagamento al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi difensivi”.
2 Per Controparte_1
“precisa le conclusioni riportandosi integralmente alla comparsa di costituzione depositata in atti, insistendo in tutte le domande ivi formulate ed in particolare, preliminarmente, nella eccezione preliminare di inammissibilità del gravame perché proposto oltre il termine previsto dall'art. 327 comma 1° c.p.c., di sei mesi dalla pubblicazione ed in ogni caso, nel rigetto dell'appello proposto in quanto destituito di qualsiasi fondamento giuridico”.
Per P_
“Piaccia all'On.le Corte di Appello di Messina, ogni istanza e deduzione avversa disattesa, in accoglimento dei motivi di Appello incidentale proposti, così statuire: 1) In via principale, riformare la sentenza n. 675/2022 del Tribunale di Messina nei termini e per i motivi illustrati al paragrafo I) della comparsa di costituzione in appello e, conseguentemente, revocare la pronuncia di annullamento della transazione del 27.3.2014 quanto meno riguardo alle pattuizioni intercorse tra ed e tra e il;
2) In P_ CP_1 P_ Parte_4
via gradata, riformare la sentenza n. 675/2022 del Tribunale di Messina nei termini e per i motivi illustrati al paragrafo II) della comparsa di costituzione in appello e, conseguentemente, revocare la pronuncia di annullamento della transazione del 27.3.2014 nei confronti di tutte le parti;
3) In ogni caso, riformare la sentenza n. 675/2022 del Tribunale di Messina nei termini e per i motivi illustrati al paragrafo III) della comparsa di costituzione in appello e, conseguentemente, revocare la pronuncia di annullamento della transazione del
27.3.2014 quanto meno riguardo alle pattuizioni intercorse tra ed e tra P_ CP_1
e il . In ogni caso, con vittoria delle spese, diritti ed onorari P_ Parte_4
del giudizio, comprensivi del rimborso spese forfettario ai sensi della vigente tariffa forense, oltre IVA e CPA;
B) la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per conclusionali e repliche”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In prime cure, la in persona del Curatore, avv. Parte_1
Giuseppe STURNIOLO, conveniva innanzi al Tribunale di Messina Controparte_1
quale cessionaria del ramo di azienda bancaria di Controparte_5
e quale conferitaria del portafoglio assicurativo di P_ Controparte_6
[..
[...] deducendo che:
[...]
- la aveva stipulato nel 1994 con una Parte_1 Controparte_6
polizza assicurativa contro gli incendi di un capannone industriale ed i rischi industriali, vincolata a favore di creditrice della TAFT Controparte_5 Parte_3
Industria S.P.A. in virtù di contratto di mutuo ipotecario stipulato nel novembre 1991 e di apertura di credito del dicembre 1993;
- nel 1997 la entrata in concordato preventivo, sospendeva il Parte_1
pagamento dei premi, ma la Compagnia assicurativa ometteva di comunicare tale circostanza ad la quale, in base al par. XI co. Controparte_5
2 della polizza, avrebbe dovuto provvedere al pagamento dei suddetti premi;
- con sentenza n. 23 del 30-5-1998, il Tribunale di Messina aveva dichiarato il fallimento della ed era stata ammessa al passivo del fallimento per la Parte_1 Pt_3
somma di Lire 239.632.207, in via privilegiata, e per Lire 11.201.699, in via chirografaria, in virtù dei contratti di mutuo ipotecario e di apertura di credito intercorsi tra le parti;
- in data 06.08.2000, un incendio aveva distrutto il capannone della Parte_1
unitamente alle merci, alle attrezzature ed alla documentazione e i danni, sottoposti a perizia disposta dal G.D. e redatta dall'ing. erano stati stimati in Lire Persona_2
1.401.000.000;
- la AT del Fallimento, venuta a conoscenza dell'esistenza della polizza, si era attivava per la riscossione del relativo indennizzo e, a tal uopo, con lettera del 13.10.2000, aveva avviato contatti con e con l'ing. (incaricato dall'Uff. P_ Parte_5
Sinistri della Compagnia) finalizzati a un tentativo di risoluzione bonaria della questione;
- a seguito del rifiuto di i corrispondere l'indennizzo, la AT aveva P_
instaurato un giudizio davanti al Tribunale di Messina (R.G. n. 1430/2002), avente ad oggetto la domanda di condanna dell'assicurazione al pagamento dell'importo di €
560.000,00, previa declaratoria della vigenza del contratto assicurativo fino alla scadenza pattuita del 01.01.2004, nonché la condanna della stessa al pagamento P_ in favore della dell'importo di € 148.916,00 (somma per la quale era Pt_3 Parte_3
insinuata e ammessa al passivo del Fallimento);
- a sua volta aveva instaurato un giudizio nei confronti di Parte_3 P_
(R.G. n. 2317/2002) per l'accertamento del diritto all'indennizzo per un importo pari al
4 credito per il quale la banca si era insinuata al passivo del Parte_1
ed il giudizio era stato riunito a quello instaurato dal;
Parte_1
- all'esito dei giudizi riuniti, il Tribunale di Messina aveva emesso la sentenza n. 1087/2013, con la quale erano state rigettate le domande del nei confronti dell' Parte_1 P_ era stato statuito che quest'ultima, in virtù della clausola di vincolo inserita nella polizza, dovesse pagare l'indennizzo assicurativo a favore della ed era stata dichiarata, Pt_3 altresì, l'improcedibilità della domanda relativa alla quantificazione del danno, che avrebbe dovuto essere svolta a mezzo di perizia contrattuale, come previsto nel contratto assicurativo;
- a seguito della citata sentenza, le parti erano addivenute ad una transazione, stipulata in data 27.03.2014, con la quale l' si era impegnata a versare alla P_ CP_1
(quale cessionaria della ) € 100.000,00 a titolo di indennizzo;
l
[...] Pt_3 CP_1
a fronte del pagamento di tale somma, aveva dichiarato di non aver più nulla a che
[...] pretendere per qualsiasi titolo o ragione dall' e dal , P_ Parte_1
rispettivamente per la polizza n. 00329793338 e per il contratto di mutuo n.
250220620001515900, e, in relazione al contratto di mutuo, quale cessionaria del ramo di azienda bancaria dell giusto atto di cessione del Parte_3
19.5.2011 in Notaio , rep. 73.294 racc. 13616 - pubbl. in G. Uff. n. 68 del CP_7
16.06.2011, anche in ordine alla domanda di ammissione al passivo del Fallimento della il a fronte del pagamento Parte_1 Controparte_8
della somma di cui sopra, aveva dichiarato di non aver nulla a che pretendere per qualsiasi titolo o ragione dall' in relazione alla polizza n. 00329793338, e da P_
in relazione contratto di mutuo n. 250220620001515900; Controparte_1
- dopo la sottoscrizione del menzionato accordo, la AT del Fallimento della
[...]
aveva accertato l'effettuazione di un precedente pagamento in favore dell'IRFIS, Parte_1 nel corso della procedura concorsuale, a seguito di un riparto parziale, di € 58.442,97, a soddisfacimento del credito ipotecario insinuato al passivo del fallimento;
- La AT del Fallimento, sul presupposto di essere caduta in errore all'atto della conclusione dell'accordo transattivo, aveva chiesto, senza ottenere riscontro, la restituzione di tale somma alla Controparte_1
e chiedendo, pertanto, l'annullamento della transazione sottoscritta dalle parti in data
5 17.03.2014 – sul presupposto di essere incorsa in errore essenziale determinante del consenso alla stipula della transazione sul falso presupposto che l' (e/o la Controparte_1
cessionaria ) non avesse percepito alcuna somma in sede di riparto fallimentare relativa Pt_3
all'insinuazione nel passivo del –, nonché la restituzione dell'importo già Parte_1 percepito dall'istituto di credito a seguito del riparto fallimentare.
In subordine, sotto diverso profilo, rilevava che il pagamento di €. 58.442,97, eseguito dal
Fallimento in favore di configurava, ex post, in seguito alla transazione in oggetto, Pt_3 un'ipotesi di ingiustificato arricchimento della cessionaria a danno della AT e CP_1
dei creditori concorsuali e, pertanto, chiedeva la restituzione della citata somma, invocando la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2041 c.c.
Si costituiva la la quale contestava tutte le pretese ex adverso formulate, Controparte_1
chiedendone il rigetto.
La compagnia assicurativa rimaneva, invece, contumace.
Integrato il contraddittorio, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c.; successivamente, la causa veniva rinviata, previa concessione di termine per il deposito di note conclusive, all'udienza del 19.04.2022 per la discussione e la decisione.
Il Tribunale Civile di Messina, con sentenza n. 675/2022, emessa all'esito di tale udienza, così statuiva:
“
1. Dichiara la contumacia di 1. Per le causali esposte in motivazione, P_
accoglie la domanda di annullamento della transazione intercorsa tra le parti in causa stante
l'errore essenziale e riconoscibile in cui è incorsa la curatela fallimentare;
3. Rigetta la domanda, articolata da parte attrice, di condanna della alla restituzione Controparte_1
della somma in sui favore di Euro 58.442,97; 4. Dichiara compensate tra le parti le spese di lite in misura pari alla metà e condanna la convenuta al pagamento in favore di parte CP_9
attrice della residua parte, che liquida in € 7.800,45 per compenso professionale, oltre al
15% per spese generali ed agli accessori di legge”.
§
Con atto di citazione notificato nei confronti della in data 17 novembre P_
2022 e nei confronti dell' n data 28.11.2022, la Controparte_1 [...]
proponeva appello avverso la summenzionata sentenza. Parte_6
6 Con comparsa depositata in data 02.02.2023 si costituiva la la quale Controparte_1
eccepiva l'inammissibilità dell'appello, poiché proposto oltre il termine di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c., e ne chiedeva, comunque, il rigetto, in quanto infondato nel merito.
Con atto depositato in data 09.02.2023 si costituiva, altresì, l' la quale P_
proponeva appello incidentale.
La Corte, all'udienza del 20.5.2022, ritenuto che non sussistessero le condizioni per la pronunzia di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.06.2024.
Ivi, la causa veniva assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle successive memorie di replica
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. In via preliminare, dev'essere esaminata l'eccezione a mezzo della quale CP_1 ha dedotto l'inammissibilità, ex art. 327, comma 1, c.p.c., dell'appello proposto dalla
[...]
Parte_7
in specie, che il gravame sarebbe stato proposto dalla AT
[...]
oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, in violazione del disposto di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c. Osserva, al riguardo, che la sentenza gravata
è stata pubblicata in data 19.04.2022 e non notificata, sicché il termine semestrale per la proposizione dell'appello sarebbe scaduto in data 19.11.2022. Nondimeno, l'atto di appello sarebbe stato notificato all n data 28.11.2022, quindi oltre il menzionato Controparte_1
termine, con conseguente inammissibilità del gravame e passaggio in giudicato della pronuncia di primo grado.
L'eccezione non merita accoglimento per le ragioni di cui appresso.
Come allegato da la sentenza di prime cure, non notificata, è stata Controparte_1
pubblicata in data 19.04.2022.
Ne consegue che l'impugnazione della medesima risultava (e risulta) assoggettata al termine semestrale fissato dall'art. 327, comma 1, c.p.c., decorrente dalla data della sua pubblicazione, con scadenza al 21.11.2022.
7 Orbene, si evince dagli atti di causa che il primo tentativo di notifica dell'atto di citazione in appello, effettuato dalla AT nei confronti della non sia andato a Controparte_1
buon fine.
Nello specifico, la AT ha trasmesso l'atto di appello all'Ufficiale Giudiziario, per la notifica, in data 17.11.2022, indicando quale indirizzo ove effettuarsi la notifica quello dello studio del difensore domiciliatario dell'istituto di credito, ossia Messina, Via Ghibellina n. 9, per come risultante dagli atti depositati dalla menzionata parte nel corso del giudizio di primo grado.
L'Ufficiale Giudiziario, tuttavia, – come è dato leggersi nella relata di notifica apposta all'atto di appello – non ha potuto procedere alla notifica dell'atto, poiché, recatosi, in data
18.11.2022, all'indirizzo indicato, non vi ha rinvenuto lo studio del difensore dell' apprendendo che costui aveva trasferito il proprio studio in Controparte_1
Messina, Via Lenzi n. 5.
La AT, appreso che la notifica aveva avuto esito negativo, ha effettuato un secondo tentativo di notifica al nuovo indirizzo dello studio del procuratore della controparte (ossia,
Messina, Via Lenzi n. 5). L'atto di appello, in specie, è stato consegnato all'Ufficiale
Giudiziario in data 25.11.2022 ed infine notificato in data 28.11.2022.
Onde, il primo tentativo di notifica dell'atto di appello non risulta essersi perfezionato, giacché la AT ha indicato quale luogo di notifica un domicilio non più attuale del difensore della il secondo tentativo di notifica, invece, risulta essere Controparte_1
andato a buon fine, sebbene il procedimento notificatorio sia stato riattivato dalla AT e si sia perfezionato oltre il termine prescritto dall'art. 327, comma 1, c.p.c.
Ciò premesso, si rileva che di regola, a fronte di un primo tentativo di notifica non andato a buon fine, è sempre possibile, per la parte, procedere alla sua rinnovazione – con effetto sanante – qualora non siano già decorsi i termini di impugnazione.
La rinnovazione della notifica oltre i termini per proporre appello, invece, è stata ammessa della giurisprudenza di legittimità in presenza di due condizioni: a) l'errore sul domicilio del destinatario non deve essere imputabile al notificante;
b) il procedimento notificatorio deve essere riattivato entro un termine ragionevole, corrispondente alla metà di quello stabilito per la decadenza della notifica (v. Cass. civ., n. 28269/2019).
8 I giudici di legittimità, pronunciandosi su fattispecie analoghe a quella sub iudice, caratterizzate quindi dall'esito negativo della prima notifica poiché effettuata presso il vecchio domicilio del difensore della parte, hanno avuto modo di affermare, con riferimento alla imputabilità dell'esito negativo della notifica, la necessità di operare una distinzione fra l'ipotesi in cui la parte elegga domicilio presso il suo difensore e questi appartenga al foro del luogo dove presta la sua attività professionale e il diverso caso in cui, invece, la parte nomini un difensore appartenente a un foro diverso da quello del luogo dove è chiamato a svolgere il suo mandato difensivo e tale difensore a sua volta elegga domicilio (ai sensi del R.D. 22 gennaio 1934, n. 83, art. 83) nel luogo dove ha sede il giudice.
Nel primo caso, «i successivi mutamenti di domicilio del difensore debbono presumersi noti alle altre parti, le quali possono averne contezza consultando l'albo professionale, mentre nel secondo caso il difensore ha l'obbligo di comunicare alle controparti il mutamento del domicilio eletto extra districtum (cfr. Cass., Sez. U., 24/7/2009 n. 17352). In proposito deve evidenziarsi che le Sezioni Unite di questa Corte (n. 14594/2016), nel ribadire il precedente citato hanno affermato nuovamente che, in caso di errore nel domicilio preso il quale effettuare la notificazione (nella specie, dell'atto di appello), occorre tenere differenziate due ipotesi, a seconda che il procuratore eserciti o meno la sua attività professionale nel circondario del Tribunale in cui si svolge la controversia, posto che, 'nel caso di difensore che svolga le sue funzioni nello stesso circondario del Tribunale a cui egli sia professionalmente assegnato, è onere della parte interessata ad eseguire la notifica accertare, anche mediante riscontro delle risultanze dell'albo professionale, quale sia
l'effettivo domicilio professionale del difensore, con la conseguenza che non può ritenersi giustificata l'indicazione nella richiesta di notificazione di un indirizzo diverso, ancorché eventualmente corrispondente a indicazione fornita dal medesimo difensore nel giudizio non seguita da comunicazione nell'ambito del giudizio del successivo mutamento (sez. un., 24 luglio 2009, n. 17352, richiamando sez. un., 18 febbraio 2009, n. 3818).
Le medesime sentenze delle Sezioni unite indicano una soluzione diversa per il caso... in cui il difensore svolga le sue funzioni in un altro circondario ed abbia proceduto all'elezione di domicilio ai sensi del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82.
Tali pronunce ricostruiscono il sistema nel senso che solo in caso di svolgimento di attività al di fuori della circoscrizione di assegnazione si delinea un obbligo di comunicare i
9 mutamenti di domicilio, che invece non sussiste quando il procuratore operi nel suo circondario (così, in particolare, sez. un., 3818/2009, cit., cui si rinvia per una più completa ricostruzione della normativa del 1934 e della ratio dell'art. 82)» (cfr. Cass. civ., n.
33017/2023).
Di talché, qualora risulti il trasferimento dello studio del difensore domiciliatario della parte destinataria della notifica, al fine di stabilire se il mancato perfezionamento sia imputabile al notificante, occorre distinguere a seconda che il difensore al quale viene effettuata detta notifica eserciti o meno la sua attività nel circondario del Tribunale dove si svolge la controversia, essendo nella prima ipotesi onere del notificante accertare, anche mediante riscontro delle risultanze dell'albo professionale, quale sia l'effettivo domicilio del difensore,
a prescindere dalla comunicazione, da parte di quest'ultimo, nell'ambito del giudizio, del successivo mutamento.
In conclusione, è stato chiarito che «in caso di mancata notifica al difensore che eserciti la sua attività nel circondario del Tribunale dove si svolge la controversia per effetto del trasferimento dello studio, non si applica la possibilità di conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, tramite la riattivazione del processo notificatorio con immediatezza e lo svolgimento degli atti necessari al suo completamento, senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali che vanno rigorosamente provate (Cass. Cass. n. 20527/2017), posto che l'applicazione di tale possibilità postula la non imputabilità al notificante del mancato perfezionamento della notifica» (v. sempre Cass. civ., n. 33017/2023; in senso conforme, v. anche Cass. civ., n.
15056/2018).
§
Ebbene, nell'odierno giudizio, come già evidenziato, la prima notifica dell'atto di appello nei confronti dell' è stata tentata dalla presso il vecchio studio del Controparte_1 Pt_1
difensore domiciliatario della parte, senza che la AT stessa si fosse accertata se, nel frattempo, il difensore avesse trasferito altrove il proprio studio. Evenienza che, invece, si è verificata, con trasferimento di detto studio in Messina, Via Lenzi n. 5, dunque sempre all'interno del circondario del Tribunale di Messina, competente per la presente controversia.
Parte appellante ben avrebbe potuto (rectius: dovuto), attraverso la consultazione dell'albo professionale di Messina, avvalersi di tale mutamento di domicilio;
per cui, alla luce della
10 richiamata giurisprudenza di legittimità, non potrebbe trovare applicazione il principio che consente la rinnovazione tardiva della notifica, a causa del difetto del requisito della non imputabilità del mancato perfezionamento della prima notifica.
Nondimeno, quanto fin ora osservato dev'essere conciliato con i principi enunciati dalla
Suprema Corte di Cassazione nelle ipotesi di litisconsorzio necessario, laddove è stato affermato che «vertendosi in materia di litisconsorzio necessario, al fine di assicurare la tempestività dell'impugnazione è sufficiente che la notifica sia stata effettuata nel termine nei confronti di almeno uno dei litisconsorti, in applicazione del principio per cui la notifica dell'impugnazione relativa a cause inscindibili - sia nell'ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale che processuale - eseguita nei confronti di uno solo dei litisconsorti nei termini di legge, introduce validamente il giudizio di gravame nei confronti di tutte le altre parti, ancorché l'atto di impugnazione sia stato a queste tardivamente notificato;
in tal caso, infatti,
l'atto tardivo riveste la funzione di notificazione per integrazione del contraddittorio ex art.
331 c.p.c. e l'iniziativa della parte, sopravvenuta prima ancora dell'ordine del giudice, assolve alla medesima funzione (cfr., da ultimo, Cass. n. 19379/2021)» (cfr. Cass. civ., n.
5993/2024).
Tale regola iuris ben può trovare applicazione nella vicenda oggetto di giudizio, ove ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra la AT, l' e l Controparte_1 P_
(avendo ad oggetto la controversia l'annullamento di una transazione volta a
[...]
disciplinare i rapporti intercorrenti tra i predetti).
Pertanto, la notifica dell'atto di appello da parte della AT nei confronti dell' P_
perfezionatasi tempestivamente entro i termini per proporre impugnazione, ha
[...]
validamente introdotto il giudizio di gravame anche nei confronti dell' Controparte_1 ancorché l'atto di impugnazione sia stato notificato, a costei, tardivamente.
In quest'ottica, la notifica tardiva dell'atto di appello nei confronti dell'istituto di credito ha assolto la funzione di notificazione per integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c., in quanto l'iniziativa della parte, sopravvenuta all'eventuale ordine di integrazione del contraddittorio disposto ai sensi della richiamata disposizione dal giudice, ha realizzato il medesimo risultato.
Ne consegue l'ammissibilità, sotto l'esaminando profilo, dell'appello proposto dalla . Pt_1
11 § 2. Ragioni di ordine logico-giuridico impongono di invertire la disamina delle impugnazioni e procedere, in primis, allo scrutinio dell'appello incidentale proposto da P_
Quest'ultima, difatti, ha inteso censurare la statuizione di prime cure di annullamento della transazione intercorsa tra le parti, cosicché la definizione delle questioni poste dal gravame incidentale risulta prioritaria rispetto all'esame delle doglianze mosse dalla AT, attinenti alle conseguenze della pronuncia costitutiva di annullamento.
In particolare, con il primo motivo di gravame l' amenta l'erroneità della P_ sentenza gravata laddove ha pronunciato l'annullamento della transazione oggetto di causa con effetti anche nei confronti dell' ai sensi e per gli effetti dell'art.1446 P_
c.c., giacché la partecipazione della AT del Fallimento della Parte_1
sarebbe risultata essenziale ai fini della conclusione dell'accordo bonario fra le parti.
L'appellante incidentale sostiene, a contrario, che la AT del Fallimento non avrebbe chiesto di estendere gli effetti dell'annullamento anche nei rapporti tra e P_
per come definiti nella transazione. Controparte_1
Lamenta, pertanto, vizio di extrapetizione, poiché il Tribunale avrebbe esteso anche nei confronti dell' li effetti della domanda di annullamento proposta in prime P_
cure dalla , e ciò senza una correlativa domanda di parte attrice. Parte_1
Il primo giudice avrebbe quindi travalicato il petitum delle domande attoree, provocando un effetto diverso ed ultroneo rispetto a quello voluto e richiesto con la domanda principale.
Il vizio di extrapetizione, a parere dell'appellante incidentale, si paleserebbe nell'emissione di un provvedimento (ossia, l'annullamento totale dell'accordo nei confronti di tutte le parti) diverso da quello richiesto (id est, l'annullamento parziale), sulla base di un presupposto,
l'essenzialità della partecipazione della AT alla transazione, che non avrebbe costituito oggetto di allegazione da parte della stessa AT nell'atto introduttivo.
La circostanza che la AT attrice avesse inteso proporre una domanda di annullamento solo parziale sarebbe dimostrata dalla circostanza che l'accordo transattivo ha fatto seguito alla pronuncia della sentenza del Tribunale di Messina n. 1087/2013, con la quale era stato accertato che il diritto di percepire l'indennizzo assicurativo spettava alla Controparte_1
e non alla Per cui, l'accordo transattivo conterrebbe previsioni Parte_1
dedicate, da una parte, al rapporto tra la AT del Fallimento della Parte_1
e l' avente ad oggetto i rapporti di dare e avere originatisi con la Controparte_1
12 concessione del finanziamento, e dall'altra, al rapporto tra e l'istituto di P_
credito, avente ad oggetto la quantificazione dell'indennità che avrebbe dovuto essere corrisposta a quest'ultimo nella sua qualità di istituto finanziario vincolatario.
L'appellante incidentale chiede, pertanto, che la sentenza di prime cure venga riformata nel senso di revocare la pronuncia di annullamento quanto meno riguardo alle pattuizioni intercorse tra d tra il P_ Controparte_1 P_ [...]
anche nell'ipotesi in cui dovessero essere ravvisati i presupposti Controparte_8 per l'applicazione dell'art. 1446 c.c., in considerazione dell'assenza di una domanda attorea di annullamento della transazione de qua nei confronti della edesima. P_
§
Con il secondo motivo di appello incidentale l' ttinge le statuizioni con le P_ quali il Tribunale ha ritenuto, da una parte, che all'epoca della sottoscrizione della transazione il versava in errore sulla circostanza che fosse un creditore Parte_1 Controparte_1
fallimentare totalmente insoddisfatto e che tale circostanza costituisse il presupposto logico ai fini del perfezionamento della transazione, e, dall'altra, che l'errore della AT era riconoscibile con l'ordinaria diligenza da in quanto il tenore letterale Controparte_1 dell'accordo transattivo confermerebbe la falsa rappresentazione da parte della AT della situazione di totale insoddisfazione del credito vantato dalla banca.
L'appellante incidentale deduce, di contro, la non riconoscibilità dell'errore da parte della con conseguente carenza dei presupposti richiesti dagli artt. 1429 e 1969 Controparte_1
c.c. per l'annullamento della transazione.
Nel caso di specie, difatti, l' ha stipulato un accordo con un pubblico Controparte_1
ufficio, la AT;
di talché, in base al canone della ordinaria diligenza, dovrebbe presumersi che la stessa AT agisse nella piena consapevolezza della reale situazione costituente il presupposto per la stipulazione di un accordo transattivo.
In secondo luogo – osserva l'appellante incidentale – la motivazione in base alla quale il
Tribunale ha ritenuto riconoscibile l'errore da parte della si fonda sul Controparte_1
tenore letterale della rinuncia, avente ad oggetto un importo coincidente con l'ammissione al passivo. La rinuncia di arebbe tuttavia motivata dal fatto che la stessa, Controparte_1
con il pagamento da parte dell' dell'importo di € 100.000,00, si sarebbe P_ ritenuta soddisfatta in relazione all'intero credito vantato nei confronti della compagnia in
13 virtù della sentenza n. 1087/2013, che aveva statuito l'obbligo dell' di P_
indennizzarla, con la logica conseguenza della rinuncia alle pretese fatte valere in sede di ammissione al passivo nei confronti del . Parte_1
L' recisa, come osservato da che anche a seguito del P_ Controparte_1
riparto parziale in sede fallimentare la banca sarebbe rimasta esposta per un importo in ogni caso non inferiore ad € 100.000,00, tenuto conto del capitale e degli interessi. Sarebbe quindi logico ritenere che a fronte di tale pagamento lo stesso istituto abbia rinunciato all'insinuazione nel passivo del , e ciò anche in considerazione di quanto dal Parte_1
già ricevuto. Parte_1
Conseguentemente, l'errore in cui era asseritamente incorsa la AT non avrebbe potuto essere ravvisato dalla in quanto le pattuizioni contenute nella transazione, ed in CP_1
particolare la rinuncia, renderebbero ragione anche del pagamento già intervenuto in sede fallimentare.
L' chiede, quindi, che venga accertata la non riconoscibilità dell'errore P_ della AT da parte della , per l'effetto, la revoca della statuizione Controparte_1
di annullamento della transazione nei confronti di tutte le parti.
§
Con il terzo motivo di gravame l'appellante incidentale lamenta l'erroneità della sentenza gravata ove ha annullato la transazione tra tutti le parti ritenendo applicabile l'art. 1446 c.c., sul presupposto che la partecipazione all'accordo della AT (parte caduta in errore nella stipula dell'accordo) doveva ritenersi essenziale, a motivo del fatto che è P_ tenuta alla corresponsione dell'indennizzo nei confronti dell'istituto di credito in forza di clausola di vincolo contenuta nella polizza assicurativa stipulata in data 15.12.1994 con la
Parte_1
L' in contrario a ciò, sostiene la non essenzialità della partecipazione della P_
AT, stante l'autonomia dei rapporti transatti ed intercorrenti, da un lato, tra CP_1
e, dall'altro, tra con
[...] Parte_1 P_ Controparte_1
conseguente revoca della pronuncia di annullamento quanto meno nei confronti di P_
[...]
La transazione de qua, in particolare, conterrebbe previsioni che possono dividersi in due parti:
14 - una parte relativa al rapporto assicurativo, in termini di mera quantificazione (avvenuta in via transattiva) dell'indennità, giacchè l'an della pretesa ed il soggetto titolare di tale diritto, individuato nella e non nella contraente di polizza, Controparte_1 [...]
erano stati già accertati con sentenza passata in giudicato;
Parte_1 detto accordo inerente la quantificazione in via bonaria dell'indennizzo coinvolgerebbe esclusivamente P_ Controparte_1
- l'altra inerente ai rapporti fra riguardante la Controparte_1 Parte_1 sorte del credito vantato dalla banca a seguito del pagamento dell'indennità assicurativa, che, in virtù degli effetti della clausola di vincolo, avrebbe ridotto il debito della
[...]
Parte_1
Per cui, la partecipazione della AT all'accordo tra e P_ CP_1
per la quantificazione dell'indennità assicurativa, già certamente spettante all'istituto
[...]
di credito, non risulterebbe essenziale nella dinamica del rapporto tra queste due parti paciscenti.
L'appellante incidentale sostiene, dunque, che la statuizione di annullamento risulterebbe errata ed emessa in violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1446 c.c.; ne chiede, quindi, la riforma, previo accertamento della non essenzialità della partecipazione della AT alla transazione, con conseguente revoca della pronuncia di annullamento quanto meno nei confronti dell' P_
§ 2.1. L'appello incidentale, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro intima connessione, merita accoglimento.
Appare opportuno operare una preliminare e sintetica disamina dell'iter logico-argomentativo seguito dal Giudice a quo nel pronunciare l'annullamento integrale della transazione stipulata dalle parti.
Anzitutto, il primo giudicante ha affrontato la questione attinente alla sussistenza ed alla essenzialità dell'errore in cui sarebbe incorsa la AT nel prestare il proprio consenso alla stipulazione del contratto di transazione.
A tal proposito, il Tribunale ha ritenuto – condivisibilmente, ad avviso di questo Collegio – che la AT, all'epoca della sottoscrizione dell'accordo transattivo, “versasse in errore sulla circostanza che l' fosse un creditore fallimentare totalmente Controparte_1
insoddisfatto e che tale circostanza abbia costituito il presupposto logico ai fini del
15 perfezionamento della transazione”; ha quindi accertato che l'errore de quo, oltre a pregiudicare il percorso formativo del consenso negoziale, fosse, altresì, riconoscibile dalla
Controparte_1
Ritenuta la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 1428 c.c. per l'annullamento della transazione, il Tribunale ha precisato, in punto di qualificazione giuridica dell'accordo, “che trattandosi di contratto plurilaterale trova applicazione la disciplina di cui all'art. 1446 c.c.
Ne deriva che, nella fattispecie in esame, la predetta invalidità inficia l'intero negozio in quanto sebbene l'annullabilità riguardi il vincolo di una sola delle parti, la curatela, la partecipazione della stessa all'accordo transattivo deve ritenersi essenziale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1446 c.c.”.
§
Orbene, nel procedere alla disamina dell'appello incidentale, a mezzo del quale l' P_
ha integralmente devoluto alla cognizione di questa Corte – soprattutto in virtù del
[...]
secondo motivo di impugnazione – lo scrutinio della questione attinente all'annullabilità della transazione, è opportuno occuparsi, preliminarmente, della natura dell'accordo stipulato dalle parti, ancorché tale argomento sia stato affrontato dal giudice di prime cure solo a conclusione del proprio iter argomentativo.
Segnatamente, come rettamente evidenziato dal Tribunale, la transazione oggetto di giudizio si configura come contratto plurilaterale, poiché caratterizzata dalla partecipazione di tre distinte parti, ciascuna costituente un autonomo centro di interessi, e dall'unitarietà e comunanza dello scopo da esse perseguito (ossia, il porre fine ad una lite tra le stesse intercorrente) mediante l'assunzione delle obbligazioni dedotte in contratto.
Per tale ragione, il negozio transattivo di cui trattasi, per quel che più interessa in questa sede,
è assoggettato alla disciplina posta dall'art. 1446 c.c., il quale dispone che “nei contratti indicati dall'art. 1420 l'annullabilità che riguarda il vincolo di una sola delle parti non importa annullamento del contratto, salvo che la partecipazione di questa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale”.
La ricostruzione appena operata trova conforto nella pacifica giurisprudenza di legittimità, che, fin da risalenti pronunce, ha affermato la natura eventualmente plurilaterale del contratto di transazione, con conseguente applicazione allo stesso degli artt. 1420, 1446, 1459 1466 c.c.
(v., in particolare, Cass. civ., n. 2089/1982, secondo la quale «La transazione può ben
16 configurarsi come contratto plurilaterale, in quanto risulti caratterizzata da una pluralità di centri di interesse, nel qual caso sono ad essa applicabili gli art. 1420, 1446, 1459 e 1466
c.c., alla cui stregua, rispettivamente, la nullità, l'annullamento e la risoluzione riguardante il vincolo di una delle parti non importa, se non quando la partecipazione della medesima debba ritenersi essenziale, la nullità, l'annullamento o la risoluzione dell'intero rapporto»; più di recente, la possibile configurazione della transazione come contratto plurilaterale è stata ammessa, sebbene implicitamente, anche da Cass. civ., n. 12059/2022 e Cass. civ., n.
17493/2020).
§
La qualificazione della transazione stipulata dalle parti in termini di contratto plurilaterale risulta fondamentale al fine di determinare le conseguenze, sulla sorte dell'accordo, dell'eventuale accoglimento della domanda di annullamento proposta in prime cure dalla
AT.
Secondo l'art. 1446 c.c., infatti, in caso di contratto plurilaterale, mentre ciascuna parte può impugnare, mediante l'azione di annullamento, la propria dichiarazione negoziale, così liberandosi dal vincolo, «le vicende relative all'intero negozio dipendono dalla essenzialità della partecipazione, nel senso che, se in linea di principio l'uscita della parte il cui vincolo
è invalido non lo rende inidoneo a realizzare gli interessi per i quali era stato concluso, tuttavia possono cadere anche le altre partecipazioni quando la partecipazione viziata debba, secondo le circostanze, ritenersi essenziale» (cfr. Cass. civ., n. 15316/2022).
La richiamata disposizione impone dunque di operare, caso per caso, una valutazione, in termini concreti ed oggettivi, in ordine all'essenzialità della partecipazione al contratto plurilaterale della parte che richiede l'annullamento del suo vincolo. Dovrà, allora, accertarsi se l'annullamento riguardante il vincolo di una sola delle parti consenta o meno al contratto di realizzare comunque i propri effetti e, quindi, gli interessi perseguiti dai contraenti.
Tale valutazione è stata effettuata dal Tribunale, il quale, con un apprezzamento ancorato al criterio della essenzialità della partecipazione, ha rilevato, appunto, che il venir meno della partecipazione asseritamente viziata (id est, quella della AT) era destinato a travolgere l'intero accordo transattivo.
Ebbene, tale ragionamento merita condivisione, sebbene con le precisazioni di cui appresso.
17 Ed infatti, la partecipazione della AT del Fallimento della al Parte_1
contratto plurilaterale di transazione non può che ritenersi essenziale alla luce degli effetti e dello scopo che le parti hanno inteso realizzare con detto negozio.
Segnatamente, la decisione delle parti di addivenire alla stipulazione della transazione affonda le proprie radici nella controversia tra costoro intercorsa e costituente oggetto dei giudizi riuniti nn. 1430/2002 e 2317/2002, definiti con la sentenza n. 1087/2013 del Tribunale di
Messina.
Con tale pronuncia, il Tribunale:
- ha rigettato la domanda proposta dalla AT nei confronti dell' di P_
pagamento dell'indennità assicurativa (in virtù della polizza n. 0032979338), nonché la domanda di risarcimento del danno, sempre proposta dal nei confronti Parte_1
dell' P_
- in parziale accoglimento della domanda formulata dalla AT e dall (alla Parte_3
quale nel corso del giudizio era subentrata la , ha accertato il diritto Controparte_1 della a conseguire il pagamento, da parte dell' Controparte_1 P_
dell'indennità assicurativa per i danni occorsi in data 06.08.2000 al capannone della
[...]
non procedendo, tuttavia, alla determinazione del quantum debeatur, Parte_1
rimessa, ai sensi dell'art. 18 delle condizioni generali del contratto di assicurazione, all'esecuzione di una perizia contrattuale;
- ha condannato la AT al pagamento, in favore dell' delle spese di P_
lite, nella misura di 2/3, previa loro compensazione per un terzo;
- ha condannato l' a rifondere alla le spese di P_ Controparte_1
giudizio.
Sicché, le parti, nell'accordo transattivo, alla luce della richiamata sentenza, son addivenuti alle seguenti pattuizioni:
- l tacitazione dei propri obblighi nei confronti di P_ Controparte_1
e della AT, in relazione alla polizza assicurativa, si è impegnata a corrispondere all'istituto di credito, entro 30 giorni dalla conclusione dell'accordo, la somma di €
100.000,00 e ha rinunciato a promuovere la perizia contrattuale prevista dall'art. 18 delle condizioni generali del contratto di assicurazione;
18 - l a fronte di tale pagamento, ha dichiarato di non aver più nulla a Controparte_1
pretendere per qualsivoglia titolo o ragione dall' e dal , P_ Parte_1
rispettivamente per la polizza n. 00329793338 e per il contratto di mutuo n.
250220620001515900, e, in relazione al contratto di mutuo, quale cessionaria del ramo di azienda bancaria dell giusto atto di cessione del Parte_3
19.5.2011 in Notaio , rep. 73.294 racc. 13616 - pubbl. in G. Uff. n. 68 del CP_7
16.06.2011, anche in ordine alla domanda di ammissione al passivo del Fallimento della il a fronte del pagamento Parte_1 Controparte_8
della somma di cui sopra, aveva dichiarato di non aver nulla a che pretendere per qualsiasi titolo o ragione dall' in relazione alla polizza n. 00329793338, e da P_
in relazione contratto di mutuo n. 250220620001515900, e ha Controparte_1
dichiarato, altresì, di rinunciare ad appellare la sentenza n. 1087/2013 del Tribunale di
Messina;
- il a fronte del pagamento della somma di cui sopra, Controparte_8 Parte_1
ha dichiarato di non aver nulla a che pretendere per qualsiasi titolo o ragione dall' in relazione alla polizza n. 00329793338, e da P_ Controparte_1
in relazione contratto di mutuo n. 250220620001515900, e ha rinunciato a proporre appello avverso la sentenza n. 1097/2013 del Tribunale di Messina.
I contraenti, inoltre, hanno espressamente dichiarato, al punto 10-) del contratto, la natura novativa della transazione rispetto alle obbligazioni originariamente dedotte in giudizio.
In riferimento a tale ultimo aspetto, è noto che la transazione novativa produce, quale effetto tipico, l'estinzione del rapporto giuridico preesistente (sul quale verte la lite) e la contestuale genesi di un nuovo rapporto, diretto a costituire, in sostituzione di quello precedente, nuove ed autonome situazioni giuridiche soggettive.
Nella transazione novativa i diritti e gli obblighi delle parti trovano dunque la propria unica fonte nel contratto di transazione.
Ed allora, è proprio l'effetto tipico della transazione stipulata dalle parti che determina l'essenzialità della partecipazione della AT al negozio.
Ciò in quanto i contraenti, nello stipulare una transazione novativa, hanno inteso estinguere i rapporti tra gli stessi intercorrenti e sostituirli con nuovi diritti ed obblighi, rinvenenti la propria esclusiva fonte nell'accordo transattivo. Cosicché, affinché quest'ultimo produca tale
19 effetto, è necessario che vi partecipino tutte le parti dei rapporti sui quali è destinato ad incidere in base alla volontà dei contraenti.
Ne deriva, quale logico corollario, che il venir meno del vincolo di una sola delle parti, in quanto annullabile, non può che comportare la caducazione, ex art. 1446 c.c., dell'intero contratto, che, senza la partecipazione di quella parte, risulta inidoneo a produrre il proprio effetto (estintivo dei rapporti preesistenti e costitutivo di un nuovo rapporto).
Dalla disamina della transazione, in particolare, si evince che i paciscenti, al fine di comporre la controversia che ha costituito l'occasione per la stipula dell'accordo, hanno inteso disciplinare ex novo, appunto con efficacia novativa, i rapporti derivanti dalla polizza n.
00329793338, stipulata dalla e dall' ma vincolata a Parte_1 P_
favore della (cui è succeduta per effetto del contratto di Parte_3 Controparte_1
cessione del ramo d'azienda bancaria), e dal contratto di mutuo n. 250220620001515900, intercorrente tra la e la (cui è sempre succeduta Parte_1 Parte_3
. Controparte_1
Per cui, la AT era parte essenziale del negozio transattivo, poiché essa rivestiva la qualità di parte contrattuale sia della polizza che del contratto di mutuo e, pertanto, la sua partecipazione alla transazione era necessaria affinché di tali rapporti, mediante la transazione stessa, si potesse disporre. In altri termini, la fuoriuscita dal contratto di transazione della
AT e la conservazione di tale negozio esclusivamente tra ed Controparte_1
impedirebbe alla transazione di produrre i suoi effetti, non potendo essa P_ incidere sulle situazioni giuridiche preesistenti che ne costituiscono l'oggetto, e che radicano la propria originaria fonte nella polizza assicurativa e nel contratto di mutuo, senza la partecipazione della AT, che di quei contratti è parte ed il cui intervento è, quindi, necessario per disporre dei rapporti da essi derivanti.
§
In virtù di quanto sin ora affermato, si rileva, anzitutto, che la domanda di annullamento proposta dalla AT, così come formulata nell'atto introduttivo del giudizio di prime cure, presenta profili di inammissibilità.
La AT, infatti, ha richiesto l'annullamento della transazione – per come è dato testualmente leggersi nell'atto di citazione – “relativamente alle disposizioni aventi ad oggetto i rapporti tra quale cessionaria del ramo di azienda bancaria Controparte_1 [...]
[...]
[...] e la AT ; donde, Controparte_10 Parte_4
ha instato per l'annullamento solo parziale del negozio impugnato.
Sennonché, per come antea chiarito, la natura plurilaterale del contratto di transazione e l'essenzialità della partecipazione della AT comporta l'impossibilità di procedere ad un annullamento parziale, in riferimento al solo vincolo della AT, del contratto di transazione. Sicché, la AT, in base ad una corretta qualificazione della transazione nei termini appena riferiti, avrebbe potuto chiederne esclusivamente l'integrale annullamento e non anche la caducazione parziale.
§
In ogni caso, la domanda di annullamento proposta dalla AT è altresì infondata nel merito, proprio poiché la sua fondatezza deve essere valutata in ragione della natura plurilaterale del contratto di transazione stipulato dalle parti e della essenzialità della partecipazione della AT, nel senso che avendo riguardo a tali aspetti deve essere valutato se la AT abbia o meno assolto agli oneri assertivi e probatori su di essa gravanti.
L'annullamento del vincolo della AT, infatti, comporterebbe, quale conseguenza ex lege, la caducazione dell'intero contratto di transazione, con effetto nei confronti di tutte le parti;
cosicché gravava (e grava) sulla stessa l'onere di allegare e provare non solo la sussistenza e l'essenzialità dell'errore e la sua conoscenza o conoscibilità da parte di Controparte_1 ma anche la conoscenza o conoscibilità dell'errore stesso da parte di P_
Ciò precisato, si rileva che il giudice a quo, accertata la sussistenza e l'essenzialità dell'errore, si è soffermato a valutare la sua conoscenza o conoscibilità esclusivamente da parte di omettendo di estendere tale esame anche alla posizione di Controparte_1 P_
[...]
Onde, la sentenza impugnata merita di essere condivisa nella parte in cui ha ritenuto sussistente l'errore allegato dalla AT e lo ha ritenuto, parimenti, essenziale, nonché là dove ne ha affermato la conoscibilità da parte di mentre va censurata Controparte_1
per aver omesso di valutare se la AT avesse fornito o meno la prova della conoscibilità dell'errore da parte di P_
Ed infatti, è fuor di dubbio che la AT, al momento della conclusione dell'accordo, si sia erroneamente rappresentata che fosse un creditore fallimentare Controparte_1
totalmente insoddisfatto e che, di conseguenza, (originaria creditrice) non Parte_3
21 avesse ricevuto alcun pagamento a parziale soddisfazione del credito medesimo (come in realtà avvenuto, nel corso della procedura concorsuale, a seguito di un riparto parziale).
Del pari, tale errore appare essenziale e determinante per la formazione della volontà contrattuale della AT, giacché deve ritenersi che essa abbia stipulato la transazione al fine di ottenere la rinuncia da parte dell'istituto di credito alla domanda di insinuazione al passivo (già ottenuta dalla cedente per l'intera somma originariamente Parte_3
ammessa (ossia, £ 239.632.207, al privilegio, e £ 11.201.699, al chirografo), dunque sull'erroneo presupposto che da tale somma non dovesse detrarsi il pagamento già effettuato in sede di riparto parziale in favore di Parte_3
Tanto si evince, come argomentato dal Tribunale, dalla documentazione depositata in giudizio dalle parti e segnatamente:
- dalla missiva del 09.12.2013 inviata dal Curatore ai difensori di ed Controparte_1
nella quale la AT ha manifestato la sua intenzione di concludere P_
l'accordo transattivo a condizione che lo stesso fosse integrato con la rinuncia da parte di al credito ammesso al passivo, corrispondente a quello Controparte_1
originariamente vantato da quindi erroneamente non decurtato della somma Parte_3
corrispostale in sede di riparto preventivo;
- dalla relazione del 13.12.2013, con la quale il Curatore ha chiesto al giudice delegato l'autorizzazione per la sottoscrizione della transazione, precisando che “su mia richiesta tale ipotesi di accordo è stata integrata con la previsione della rinuncia di al CP_1 credito dell'IRFIS ammesso al passivo e detta integrazione è stata accettata da CP_1
e che “con la stipula del suddetto accordo transattivo la AT, oltre ad eliminare dallo stato passivo il consistente credito dell'IRFIS (£ 239.632.207 al privilegio e £ 11.201.699 al chirografo …”
- dal provvedimento del provvedimento del Tribunale di Messina del 05.03.2014, che ha autorizzato il Curatore alla stipula della proposta transattiva, “atteso che l'accordo transattivo all'esame del collegio prevede anche la rinunzia di detta Parte_8
alla insinuazione al passivo del fallimento della per la
[...] Controparte_11
somma di lire 239.632.207 al privilegio ed euro 11.201.699 al chirografo già chiesta ed ottenuta da ”. Pt_3
22 L'errore che ha determinato la AT a concludere la transazione era altresì (quanto meno) conoscibile, con l'uso dell'ordinaria diligenza, da parte di Controparte_1
Si giunge a tale conclusione in base al tenore letterale della già richiamata missiva del
09.12.2013 e dello stesso accordo transattivo, documenti dai quali emerge – come rettamente evidenziato dal Tribunale – che la rinuncia al passivo fallimentare, da parte di CP_1
avrebbe avuto ad oggetto le stesse somme per cui aveva ottenuto
[...] Parte_3
l'insinuazione al passivo, derivandone dunque che la AT si era erroneamente rappresentata la situazione di totale insoddisfazione del creditore fallimentare. ben avrebbe potuto (o, meglio, dovuto) avvedersi dell'errore in cui Controparte_1
versava la AT, potendosi ragionevolmente presumere che essa fosse a conoscenza che il credito nella cui titolarità era subentrata in luogo dalla fosse stato parzialmente Parte_3
soddisfatto in seguito alla corresponsione da parte della AT, in favore di Parte_3
della somma di €58.442,97 (circostanza d'altronde mai contestata da Controparte_1
ma finanche espressamente riconosciuta).
Lo stesso non può dirsi, in ordine alla riconoscibilità dell'errore, con riferimento alla posizione di P_
Invero, la AT nulla ha allegato (in radice) in ordine alla conoscenza o conoscibilità dell'errore da parte della società assicurativa, né la prova di tale presupposto, necessario per l'annullamento del contratto (che, come supra affermato, non può che essere integrale), si trae dal compendio probatorio formatosi in giudizio.
Ed allora si deve presuntivamente ritenere, in assenza di elementi probatori che depongano in senso contrario, che al momento della conclusione dell'accordo P_
transattivo, non fosse a conoscenza dell'errore in cui versava la AT, né avrebbe potuto avvedersene con l'uso dell'ordinaria diligenza. Ciò in quanto il fatto oggetto di falsa rappresentazione da parte della AT (ossia, che fosse un creditore Controparte_1
fallimentare integralmente insoddisfatto) attiene a rapporti estranei ad P_
siccome intercorrenti esclusivamente tra la AT ed Controparte_1
Allo stesso tempo, nelle missive intercorse tra le parti prima della stipulazione della transazione non è mai stata fatta menzione del pagamento effettuato dalla AT in favore di anche in considerazione di tale circostanza non può pretendersi che Parte_3 con l'uso della normale diligenza, potesse rappresentarsi che la AT P_
23 aveva acconsentito alla conclusione del negozio transattivo sull'erroneo presupposto che il credito nella cui titolarità era succeduta fosse integralmente Controparte_1
insoddisfatto.
Sicché, l'esigenza di tutelare la buonafede della contraente costituente la P_ ratio della disciplina posta dall'art. 1432 c.c., osta all'accoglimento della domanda di annullamento proposta dalla AT, in ragione della non riconoscibilità da parte della compagnia assicurativa dell'errore in cui la AT è incorsa al momento della conclusione della transazione.
§
Pertanto, alla luce di quanto argomentato, in accoglimento dell'appello incidentale proposto da e in riforma, in parte qua, della sentenza gravata, dev'essere rigettata P_
l'azione di annullamento della transazione oggetto di giudizio proposta dalla
[...]
Parte_6
Appare utile precisare che è pur vero che né né a Controparte_1 P_
fronte della domanda di annullamento proposta dalla AT, hanno eccepito la non riconoscibilità dell'errore da parte di nondimeno, tale circostanza non ne P_ impedisce il rilievo d'ufficio da parte di questa Corte. per il tramite dell'appello incidentale, ha infatti integralmente devoluto al P_
Collegio la questione attinente all'annullabilità del contratto di transazione;
per l'effetto, rientra nei poteri di questo giudice accertare, in base ad una corretta qualificazione giuridica del contratto, la sussistenza dei requisiti cui è subordinato l'annullamento del negozio.
§ 3. Passando, ora, alla disamina dell'appello principale, con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza di prime cure là dove ha ritenuto assorbite le domande con le quali la AT aveva chiesto di:
- accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2041 c.c., l'ingiustificato arricchimento in relazione al pagamento di € 58.442,97, effettuato dalla AT in favore della , e per l'effetto Pt_3
di condannare l' quale cessionaria del ramo di azienda bancaria Controparte_1 dell' , alla restituzione di tale somma, oltre interessi dalla data del pagamento Pt_3
all'effettivo soddisfo, in favore della AT del fallimento;
- condannare quale cessionaria del ramo di azienda bancaria Controparte_1
dell' , alla restituzione in favore della del Fallimento di una somma pari alla Pt_3 Pt_1
24 differenza tra il maggiore importo incassato da e la somma Controparte_1
effettivamente dovuta in forza al contratto di assicurazione.
Parte appellante sostiene che il primo giudicante, nel pronunciarsi in merito alle domande riguardanti l'invalidità della transazione intercorsa tra le parti e la restituzione della somma di € 58.442,97, versata dalla AT all' quale cessionaria della ) Controparte_1 Pt_3
in sede di riparto parziale, avrebbe erroneamente ritenuto assorbite le ulteriori due domande summenzionate, con particolare riferimento alla domanda di ingiustificato arricchimento.
In particolare, il pagamento di € 58.442,97, eseguito dalla AT del Fallimento in favore della , avrebbe determinato ex post, in seguito alla transazione intervenuta tra le parti, Pt_3 un'ipotesi di ingiustificato arricchimento della cessionaria danno della Controparte_1
AT e dei creditori concorsuali. Difatti, la a seguito del pagamento Controparte_1 ricevuto dalla AT e dell'importo corrisposto dall' per effetto della P_
transazione del 27.03.2014, avrebbe incassato una somma superiore a quella di cui aveva effettivamente diritto in forza del contratto di assicurazione;
di talché, ricorrerebbero i requisiti richiesti dall'art. 2041 c.c.
La AT aggiunge che il pagamento della somma di € 58.442,97, importo ricavato dalla vendita dell'immobile gravato di ipoteca, era stato effettuato in esecuzione di un riparto parziale, a totale soddisfacimento del credito ipotecario della insinuato al Parte_3 passivo del fallimento;
per la parte non soddisfatta dal ricavato della vendita dell'immobile, il credito dell' (odierna era stato degradato al rango di Parte_3 Controparte_1
chirografario ai fini del concorso.
Pertanto, l' e per lei la cessionaria non soltanto avrebbe Parte_3 Controparte_1
incassato una somma maggiore rispetto a quella effettivamente dovuta, ma la avrebbe altresì conseguita al di fuori della procedura concorsuale, con violazione della par condicio creditorum.
A parere dell'appellante, la controversia sarebbe stata caratterizzata, in prime cure, da una pluralità di domande tra loro connesse dal punto di vista logico, ma dotate di indipendenza ed autonomia;
esse avrebbero dunque meritato una valutazione separata e specifica e non potevano in alcun modo essere automaticamente sussunte nell'ambito della motivazione logico-giuridica utilizzata dal Tribunale per fondare la dichiarazione di annullamento della
25 transazione intercorsa tra le parti e il rigetto della richiesta di restituzione dell'importo corrisposto in sede di riparto fallimentare.
Il Tribunale, inoltre, non avrebbe fornito alcun elemento da cui desumere il percorso logico giuridico alla base della declaratoria di assorbimento delle domande di cui trattasi, riscontrandosi, quindi, nella sentenza impugnata un vizio di motivazione apparente.
§
Con il secondo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza di prime cure nella parte in cui ha ritenuto che dall'annullamento della transazione del 27.03.2014 non potesse discendere la restituzione, in favore della Parte_6 ed a carico della di parte dell'indennizzo di € 100.000,00 versato dalla Controparte_1
Compagnia assicuratrice all'Istituto di credito, per l'ammontare di € 58.442,97, pari alla somma ricevuta dalla cedente in sede di riparto parziale. Parte_3
Il Tribunale ha adottato tale decisione in ragione della carenza dei presupposti per la ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.
La AT del Fallimento evidenzia che la polizza assicurativa Controparte_8
sottoscritta in data 15.12.1994 era vincolata a favore dell , beneficiaria della relativa Pt_3 copertura assicurativa in base al par. XI della polizza (“Vincolo”), quale creditrice della
[...]
in virtù del contratto di mutuo ipotecario del 29.11.1991, nonché in virtù Parte_1 dell'apertura di credito di £.158.400.000 di cui all'atto registrato in Messina il 10.12.1993, n.
169/vol. 249.
Tramite la scrittura privata del marzo 2014, le parti avrebbero quindi inteso definire complessivamente le relative premesse, a seguito della sentenza n. 1087/2013 del Tribunale di Messina;
in particolare:
- aveva limitato le obbligazioni derivanti dal contratto di assicurazione, P_
evitando eventuali maggiori oneri derivanti dal giudizio di appello;
- la AT del fallimento aveva rinunciato alle maggiori somme pretese a titolo di risarcimento del danno, in considerazione della sensibile riduzione del passivo fallimentare
(€. 130.000,00, quasi tutti privilegiati);
- – quale cessionaria – aveva accettato il pagamento Controparte_1 Parte_3
immediato della somma di € 100.000,00, rinunciando alla differenza dovuta in forza dei
26 finanziamenti erogati in favore della società poi fallita, a garanzia dei quali era stata sottoscritta la polizza assicurativa.
Pertanto, dall'annullamento della transazione disposto dal Tribunale sarebbe dovuto derivare, quale conseguenza, che l'indennizzo ricevuto dalla (quale cessionaria Controparte_1
da parte della Compagnia di assicurazione, per effetto e in esecuzione della Parte_3
stessa transazione, andava ristornato a favore della massa dei creditori del Parte_1 nella misura di € 58.442,97. L'istituto di credito, difatti, quale cessionario del
[...] ramo d'azienda bancaria di non avrebbe alcun titolo a percepire e trattenere tale Parte_3
differenza, corrispondente alla somma già incassata in sede di riparto parziale.
Sicché, il primo giudicante avrebbe dovuto accogliere la domanda con cui la AT aveva chiesto la restituzione di una somma pari alla differenza tra il maggiore importo incassato da in virtù della transazione, e la somma effettivamente dovuta in forza al Controparte_1
contratto di assicurazione.
§3.1 L'appello principale, le cui doglianze possono essere esaminate congiuntamente per ragioni di reciproca connessione ed opportunità logico-giuridica, merita accoglimento.
Si premette che la disamina delle doglianze articolate dalla AT dovrà avvenire alla luce dall'accoglimento dell'appello incidentale proposto da che ha comportato P_
il rigetto della domanda di annullamento e, quindi, la conferma della vigenza, tra le parti, del contratto di transazione.
Nel valutare la fondatezza della domanda di restituzione reiterata (a vario titolo) dalla
AT deve dunque tenersi conto della costanza degli effetti derivanti dal contratto di transazione stipulato dalle parti, essendo venuta meno la sua caducazione a seguito della riforma della sentenza di prime cure.
Ciò precisato, si rileva che con il primo motivo di appello la , come ampiamente Pt_1
sintetizzato, lamenta che il Tribunale avrebbe omesso di esaminare (ritenendola assorbita) la domanda di ingiustificato arricchimento proposta nei confronti di in Controparte_1
relazione al pagamento di € 58.442,97, effettuato dalla AT in favore della Parte_3
che era stata proposta in via subordinata, proprio nella paventata ipotesi di non accoglimento della domanda principale di annullamento della transazione.
Il secondo motivo di impugnazione, invece, censura la decisione del giudice a quo di rigettare la domanda con la quale la AT aveva chiesto, per effetto dell'annullamento del contratto
27 di transazione, la restituzione, da parte di a titolo di ripetizione di Controparte_1
indebito, della somma summenzionata.
Per cui, a ben vedere, la , con entrambi i motivi di gravame, ha riproposto il tema del Pt_1
suo diritto ad ottenere la restituzione, a titolo di ripetizione di indebito o di arricchimento ingiustificato, della somma corrisposta ad Parte_3
È necessario precisare, però, che il rigetto della domanda di annullamento della transazione, giusto accoglimento dell'appello incidentale, comporta la necessità di esaminare il primo motivo dell'appello principale, con il quale sostanzialmente si è inteso riproporre (ex art. 346
c.p.c.) la domanda già avanzata in via subordinata nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dovendosi invece ritenere assorbito il secondo motivo di tale gravame che muove dal presupposto della correttezza della decisione di primo grado di annullamento del negozio transattivo.
Infatti, la AT, in seno all'atto di citazione di primo grado, non si era limitata a chiedere l'annullamento della transazione e, per l'effetto, la restituzione della somma di cui trattasi a titolo di ripetizione di indebito, ma, al punto III-) dell'atto, aveva chiesto, in via subordinata, nell'ipotesi di rigetto della domanda di annullamento, la restituzione, a titolo di ingiustificato arricchimento, di quanto corrisposto ad Parte_3
Sicché, deve ritenersi che la domanda de qua, proposta in via subordinata in prime cure, sia stata devoluta alla cognizione di questa Corte a mezzo dell'appello, con il quale la AT ha inteso sostanzialmente affermare, in ogni caso, il suo diritto ad ottenere la restituzione, da parte di dell'importo pagato ad Controparte_1 Parte_3
Onde, la disamina dell'appello involge la valutazione della fondatezza o meno di tale ultima domanda (id est, restituzione di somme a titolo di ingiustificato arricchimento).
Operata questa necessaria premessa, ritiene la Corte che la domanda di cui trattasi meriti accoglimento, previa sua riqualificazione nella fattispecie di cui all'art. 2033 c.c.
In specie, con la transazione stipulata in data 27.03.2014 – come incontrovertibilmente si evince dal suo tenore letterale – nella qualità di cessionaria del ramo di Controparte_1
azienda bancaria di a fronte della corresponsione, da parte di Parte_3 P_ della somma di € 100.00,00, ha affermato di non aver nulla a che pretendere per qualsivoglia titolo o ragione dalla AT in relazione al contratto di mutuo n. 250220620001515900 ed
28 alla domanda di ammissione al passivo del , ottenuta dalla per la Parte_1 Parte_3
somma complessiva di £ 239.632.207, al privilegio, e £ 11.601.299, al chirografo.
Deve dunque ritenersi che con la transazione, abbia rinunciato Controparte_1
integralmente al credito vantato nei confronti della AT in base al contratto di mutuo, nonché a coltivare la domanda di ammissione al passivo, ritenendo soddisfatta la propria pretesa creditoria (anche se in misura inferiore a quanto originariamente le spettava) a seguito del pagamento in suo favore della somma di € 100.000,00 da parte di P_
Che tale rinuncia abbia interessato l'intero credito lo si desume dalla chiara letteralità della transazione, ove a dichiarato, expressis verbis, di non avere più nulla a Controparte_1
che pretendere, per quanto riguarda il contratto di mutuo, in ordine alla domanda di ammissione al passivo del Fallimento della e ha indicato a tal uopo, Parte_1
quale somma ammessa al passivo e quindi oggetto della rinuncia, quella corrispondente all'integrale credito per il quale aveva chiesto ed ottenuto l'insinuazione. Parte_3
Dalla menzionata rinuncia integrale al credito discende – sebbene ex post, per effetto del contratto di transazione – che il pagamento di € 58.442,97 effettuato dalla AT (nel corso della procedura concorsuale, in forza di un riparto parziale) in favore di si Parte_3
configura quale pagamento indebito ex art. 2033 c.c., in quanto privo di una giustificazione causale, poiché eseguito in adempimento di un'obbligazione ormai estinta a seguito della rinuncia de qua (da qualificarsi quale vera e propria remissione di debito) e dell'efficacia novativa del negozio transattivo in cui detta rinuncia è contenuta.
La connotazione indebita del pagamento eseguito dalla AT in favore di si Parte_3
sarebbe potuta escludere solo nella diversa ipotesi in cui la rinuncia di Controparte_1
avesse riguardato non l'intero credito vantato nei confronti della AT, bensì il credito residuante a seguito del pagamento, da parte della AT stessa ed in favore di Parte_3
della somma di € 58.442,97.
Sicché, in accoglimento dell'appello proposto dalla AT e, per l'effetto, in riforma della sentenza di prime cure, eve essere condannata a restituire alla AT, Controparte_1
a titolo di ripetizione di indebito, la somma di € 58.442,97, oltre interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo.
§
29 Si puntualizza, a margine, che l'accoglimento della domanda restitutoria passa attraverso la riqualificazione dell'azione esperita dalla AT da azione di ingiustificato arricchimento in azione di ripetizione di indebito oggettivo.
Tale riqualificazione rientra nei poteri di questo giudice di appello in base alla granitica giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, la quale ha avuto modo di affermare, in subiecta materia, che «il giudice d'appello ha il potere-dovere di interpretare e qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado, a condizione che i fatti costitutivi della diversa fattispecie giuridica oggetto di riqualificazione coincidano o si pongano, comunque, in relazione di continenza con quelli allegati nell'atto introduttivo, incorrendo, altrimenti, nella violazione del divieto di ultrapetizione» (v. Cass. civ., n. 32932/2024).
Il principio appena richiamato ben può trovare applicazione nella vicenda sub iudice, giacché la AT, nell'atto di citazione di prime cure, a sostegno della propria domanda restitutoria, sebbene articolata a titolo di ingiustificato arricchimento, ha allegato fatti costitutivi (id est:
l'avvenuto pagamento e la mancanza di una causa che lo giustifichi) compatibili con la diversa fattispecie giuridica oggetto di riqualificazione da parte di questa Corte, ossia l'azione di ripetizione di indebito oggettivo.
§
Infine, l'accoglimento della domanda di ripetizione di indebito nei confronti di CP_1
ancora, non è impedito dalla circostanza che il pagamento sia stato effettuato dalla
[...]
AT in favore di e non di Parte_3 Controparte_1
Quest'ultima, difatti, in forza del contratto di cessione di azienda stipulato con Parte_3
è subentrata, ex art 2558 c.c., in tutti i contratti stipulati nell'esercizio dell'azienda stessa, ivi inclusi quelli da cui scaturiscono i rapporti oggetto di giudizio, nell'ambito dei quali si inserisce la pretesa restitutoria della AT.
D'altronde, sotto un diverso ma connesso profilo, non ha mai eccepito Controparte_1
il proprio difetto di legittimazione passiva relativamente alla domanda di ripetizione di indebito, limitandosi a contestarne l'accoglimento per motivi attinenti alla fondatezza della pretesa nel merito.
§ 4. L'accoglimento delle impugnazioni, principale ed incidentale, impone di rivedere il regime delle spese processuali di primo e di secondo grado in base ad un giudizio unitario,
30 che tenga conto, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità, della globalità della contesa e del suo esito complessivo.
In questa prospettiva, ritiene la Corte doversi procedere alla compensazione integrale delle spese del giudizio di primo e di secondo grado nei rapporti tra la AT e CP_1
[...]
La disponenda compensazione integrale è giustificata dalla ricorrenza di un'ipotesi di soccombenza reciproca, in ragione del rigetto della domanda di annullamento proposta dalla
AT (il cui accoglimento è stato avversato da che risulta, sul punto, Controparte_1
parte vittoriosa) e dell'accoglimento della domanda restitutoria dalla stessa esperita nei confronti dell'Istituto di credito.
§
Le spese del giudizio di secondo grado devono essere integralmente compensate, altresì, nei rapporti tra e non avendo avanzato quest'ultima, a Controparte_1 P_ mezzo dell'appello incidentale, alcuna pretesa nei confronti dell'istituto di credito.
§ invece, giusto accoglimento del gravame incidentale, risulta totalmente P_ vittoriosa nei rapporti con la AT, anche poiché l'accoglimento della domanda restitutoria proposta dalla AT non ha riguardato la posizione della Compagnia di assicurazione.
Pertanto, in ossequio al principio di soccombenza, la AT dev'essere condannata alla rifusione, in favore di delle spese del giudizio di secondo grado, le quali P_
vanno liquidate sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”), avuto riguardo allo scaglione relativo al valore della controversia
(da € 52.001 ad € 260.000) ed applicando i parametri tariffari medi in considerazione dell'entità delle questioni trattate e del rilievo delle prestazioni defensionali rese, in complessivi € 12.154,00 (di cui € 2.997,00 per studio;
€ 1.911,00 per fase introduttiva, €
2.163,00 per fase istruttoria/di trattazione;
€ 5.103,00 per fase decisionale), oltre spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge.
31 Occorre precisare che va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez.
VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: «il parametro è riferito alla «fase istruttoria
e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.» (cfr. Cass. Civ.
n. 15182 del 12.05.2022); con riconoscimento, per la marginalità del suo rilievo, del valore minimo di tariffa per il presente grado di giudizio.
§
Nulla può disporsi, in ultimo, quanto alle spese del giudizio di primo grado, in ordine alla posizione di poiché rimasta contumace. P_
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dalla Parte_1
in persona del Curatore, avv. Giuseppe STURNIOLO, avverso la sentenza n.
[...]
675/2022, emessa dal Tribunale di Messina – Seconda sezione civile in data 19.04.2022 e pubblicata in pari data, nonché sull'appello incidentale proposto avverso la medesima pronuncia da in persona del procuratore speciale, , P_ Controparte_4
così provvede:
1) accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda di annullamento della transazione intercorsa tra le parti proposta dalla
[...]
Parte_6
32 2) accoglie l'appello principale e, per l'effetto, condanna alla Controparte_1
restituzione, in favore della della Parte_6 somma di € 58.442,97, oltre interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo;
3) compensa integralmente le spese del giudizio di primo grado nei rapporti tra la
[...]
e nulla dispone in merito Parte_6 Controparte_1
alla posizione di rimasta contumace;
P_
4) compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio nei rapporti tra la
[...]
e e nei rapporti tra Parte_6 Controparte_1
quest'ultima e P_
5) condanna la alla rifusione, in favore Parte_6
di delle spese di lite del presente giudizio di secondo grado, che liquida P_ in complessivi € 12.154,00, oltre spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così è deciso in Messina, nella Camera di Consiglio del 19 marzo 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
(d.ssa Maria Giuseppa Scolaro) (dott. Augusto Sabatini)
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Funzionario del
Processo Dott. Francesco Micali.
33
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione I Civile
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Augusto SABATINI Presidente
2) Dott. Marisa SALVO Consigliere
3) Dott. Maria Giuseppa Scolaro Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 811/2022 R.G.A. posta in decisione all'udienza del 17.6.2024 vertente tra
(P. Iva: , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Curatore, avv. Giuseppe STURNIOLO, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell'avv. Fabrizio Guerrera, che la rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di citazione in appello;
Appellante
e
C.F. e P. Iva: , in persona di , Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
in virtù dei poteri conferitigli quale Procuratore giusta procura speciale per attività giudiziali e stragiudiziali della Banca, rilasciata a rogito Notaio notaio in Milano, del Persona_1
27.04.2022, Rep. n° 54179, racc. n° 25135, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano
1, in data 29.04.2022 al n. 34581, Serie IT, elettivamente domiciliata in Messina, Via Lenzi
1 n. 5, presso lo studio dell'avv. Nicola Andreozzi, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato all'atto di comparsa di costituzione in appello;
Appellata nonché
(C.F.: P. Iva: , in persona del procuratore P_ P.IVA_3 P.IVA_4
speciale, , elettivamente domiciliata in Messina, Via Cavalieri della Stella Controparte_4
n. 33, presso lo studio dell'avv. Rossana Rizzo, che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv. Carlo F. Galantini, giusta procura allegata digitalmente alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale;
Appellata e appellante incidentale oggetto: azione di annullamento e restituzione somme: appello avverso la sentenza n.
675/2022, emessa dal Tribunale di Messina – Seconda sezione civile in data 19.04.2022 e pubblicata in pari data.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
“l'Ecc.ma Corte d'Appello di Messina, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, voglia accogliere il presente appello, riformare la sentenza n. 675/2022 del 19.04.2022 del
Tribunale di Messina e per l'effetto: 1-) ritenere e dichiarare, ai sensi dell'art. 2041 c.c.,
l'ingiustificato arricchimento in relazione al pagamento di €. 58.442,97, effettuato dalla
AT del fallimento in favore di Parte_2 Parte_3
e per l'effetto condannare quale cessionaria del ramo di azienda
[...] Controparte_1 bancaria dell' alla restituzione della somma di €. Parte_3
58.442,97, oltre interessi dalla data del pagamento all'effettivo soddisfo, in favore della
; 2-) condannare quale cessionaria del ramo di Parte_1 Controparte_1
azienda bancaria dell' alla restituzione in favore Parte_3
della di una somma pari alla differenza tra il maggiore importo Parte_1
incassato da e la somma effettivamente dovuta in forza al contratto di CP_1
assicurazione; 3-) condannare quale cessionaria del ramo di azienda Controparte_1
bancaria dell' alla restituzione in favore della Parte_3
della somma di €. 58.442,97, oltre interessi dalla Parte_4 data del pagamento al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi difensivi”.
2 Per Controparte_1
“precisa le conclusioni riportandosi integralmente alla comparsa di costituzione depositata in atti, insistendo in tutte le domande ivi formulate ed in particolare, preliminarmente, nella eccezione preliminare di inammissibilità del gravame perché proposto oltre il termine previsto dall'art. 327 comma 1° c.p.c., di sei mesi dalla pubblicazione ed in ogni caso, nel rigetto dell'appello proposto in quanto destituito di qualsiasi fondamento giuridico”.
Per P_
“Piaccia all'On.le Corte di Appello di Messina, ogni istanza e deduzione avversa disattesa, in accoglimento dei motivi di Appello incidentale proposti, così statuire: 1) In via principale, riformare la sentenza n. 675/2022 del Tribunale di Messina nei termini e per i motivi illustrati al paragrafo I) della comparsa di costituzione in appello e, conseguentemente, revocare la pronuncia di annullamento della transazione del 27.3.2014 quanto meno riguardo alle pattuizioni intercorse tra ed e tra e il;
2) In P_ CP_1 P_ Parte_4
via gradata, riformare la sentenza n. 675/2022 del Tribunale di Messina nei termini e per i motivi illustrati al paragrafo II) della comparsa di costituzione in appello e, conseguentemente, revocare la pronuncia di annullamento della transazione del 27.3.2014 nei confronti di tutte le parti;
3) In ogni caso, riformare la sentenza n. 675/2022 del Tribunale di Messina nei termini e per i motivi illustrati al paragrafo III) della comparsa di costituzione in appello e, conseguentemente, revocare la pronuncia di annullamento della transazione del
27.3.2014 quanto meno riguardo alle pattuizioni intercorse tra ed e tra P_ CP_1
e il . In ogni caso, con vittoria delle spese, diritti ed onorari P_ Parte_4
del giudizio, comprensivi del rimborso spese forfettario ai sensi della vigente tariffa forense, oltre IVA e CPA;
B) la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per conclusionali e repliche”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In prime cure, la in persona del Curatore, avv. Parte_1
Giuseppe STURNIOLO, conveniva innanzi al Tribunale di Messina Controparte_1
quale cessionaria del ramo di azienda bancaria di Controparte_5
e quale conferitaria del portafoglio assicurativo di P_ Controparte_6
[..
[...] deducendo che:
[...]
- la aveva stipulato nel 1994 con una Parte_1 Controparte_6
polizza assicurativa contro gli incendi di un capannone industriale ed i rischi industriali, vincolata a favore di creditrice della TAFT Controparte_5 Parte_3
Industria S.P.A. in virtù di contratto di mutuo ipotecario stipulato nel novembre 1991 e di apertura di credito del dicembre 1993;
- nel 1997 la entrata in concordato preventivo, sospendeva il Parte_1
pagamento dei premi, ma la Compagnia assicurativa ometteva di comunicare tale circostanza ad la quale, in base al par. XI co. Controparte_5
2 della polizza, avrebbe dovuto provvedere al pagamento dei suddetti premi;
- con sentenza n. 23 del 30-5-1998, il Tribunale di Messina aveva dichiarato il fallimento della ed era stata ammessa al passivo del fallimento per la Parte_1 Pt_3
somma di Lire 239.632.207, in via privilegiata, e per Lire 11.201.699, in via chirografaria, in virtù dei contratti di mutuo ipotecario e di apertura di credito intercorsi tra le parti;
- in data 06.08.2000, un incendio aveva distrutto il capannone della Parte_1
unitamente alle merci, alle attrezzature ed alla documentazione e i danni, sottoposti a perizia disposta dal G.D. e redatta dall'ing. erano stati stimati in Lire Persona_2
1.401.000.000;
- la AT del Fallimento, venuta a conoscenza dell'esistenza della polizza, si era attivava per la riscossione del relativo indennizzo e, a tal uopo, con lettera del 13.10.2000, aveva avviato contatti con e con l'ing. (incaricato dall'Uff. P_ Parte_5
Sinistri della Compagnia) finalizzati a un tentativo di risoluzione bonaria della questione;
- a seguito del rifiuto di i corrispondere l'indennizzo, la AT aveva P_
instaurato un giudizio davanti al Tribunale di Messina (R.G. n. 1430/2002), avente ad oggetto la domanda di condanna dell'assicurazione al pagamento dell'importo di €
560.000,00, previa declaratoria della vigenza del contratto assicurativo fino alla scadenza pattuita del 01.01.2004, nonché la condanna della stessa al pagamento P_ in favore della dell'importo di € 148.916,00 (somma per la quale era Pt_3 Parte_3
insinuata e ammessa al passivo del Fallimento);
- a sua volta aveva instaurato un giudizio nei confronti di Parte_3 P_
(R.G. n. 2317/2002) per l'accertamento del diritto all'indennizzo per un importo pari al
4 credito per il quale la banca si era insinuata al passivo del Parte_1
ed il giudizio era stato riunito a quello instaurato dal;
Parte_1
- all'esito dei giudizi riuniti, il Tribunale di Messina aveva emesso la sentenza n. 1087/2013, con la quale erano state rigettate le domande del nei confronti dell' Parte_1 P_ era stato statuito che quest'ultima, in virtù della clausola di vincolo inserita nella polizza, dovesse pagare l'indennizzo assicurativo a favore della ed era stata dichiarata, Pt_3 altresì, l'improcedibilità della domanda relativa alla quantificazione del danno, che avrebbe dovuto essere svolta a mezzo di perizia contrattuale, come previsto nel contratto assicurativo;
- a seguito della citata sentenza, le parti erano addivenute ad una transazione, stipulata in data 27.03.2014, con la quale l' si era impegnata a versare alla P_ CP_1
(quale cessionaria della ) € 100.000,00 a titolo di indennizzo;
l
[...] Pt_3 CP_1
a fronte del pagamento di tale somma, aveva dichiarato di non aver più nulla a che
[...] pretendere per qualsiasi titolo o ragione dall' e dal , P_ Parte_1
rispettivamente per la polizza n. 00329793338 e per il contratto di mutuo n.
250220620001515900, e, in relazione al contratto di mutuo, quale cessionaria del ramo di azienda bancaria dell giusto atto di cessione del Parte_3
19.5.2011 in Notaio , rep. 73.294 racc. 13616 - pubbl. in G. Uff. n. 68 del CP_7
16.06.2011, anche in ordine alla domanda di ammissione al passivo del Fallimento della il a fronte del pagamento Parte_1 Controparte_8
della somma di cui sopra, aveva dichiarato di non aver nulla a che pretendere per qualsiasi titolo o ragione dall' in relazione alla polizza n. 00329793338, e da P_
in relazione contratto di mutuo n. 250220620001515900; Controparte_1
- dopo la sottoscrizione del menzionato accordo, la AT del Fallimento della
[...]
aveva accertato l'effettuazione di un precedente pagamento in favore dell'IRFIS, Parte_1 nel corso della procedura concorsuale, a seguito di un riparto parziale, di € 58.442,97, a soddisfacimento del credito ipotecario insinuato al passivo del fallimento;
- La AT del Fallimento, sul presupposto di essere caduta in errore all'atto della conclusione dell'accordo transattivo, aveva chiesto, senza ottenere riscontro, la restituzione di tale somma alla Controparte_1
e chiedendo, pertanto, l'annullamento della transazione sottoscritta dalle parti in data
5 17.03.2014 – sul presupposto di essere incorsa in errore essenziale determinante del consenso alla stipula della transazione sul falso presupposto che l' (e/o la Controparte_1
cessionaria ) non avesse percepito alcuna somma in sede di riparto fallimentare relativa Pt_3
all'insinuazione nel passivo del –, nonché la restituzione dell'importo già Parte_1 percepito dall'istituto di credito a seguito del riparto fallimentare.
In subordine, sotto diverso profilo, rilevava che il pagamento di €. 58.442,97, eseguito dal
Fallimento in favore di configurava, ex post, in seguito alla transazione in oggetto, Pt_3 un'ipotesi di ingiustificato arricchimento della cessionaria a danno della AT e CP_1
dei creditori concorsuali e, pertanto, chiedeva la restituzione della citata somma, invocando la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2041 c.c.
Si costituiva la la quale contestava tutte le pretese ex adverso formulate, Controparte_1
chiedendone il rigetto.
La compagnia assicurativa rimaneva, invece, contumace.
Integrato il contraddittorio, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c.; successivamente, la causa veniva rinviata, previa concessione di termine per il deposito di note conclusive, all'udienza del 19.04.2022 per la discussione e la decisione.
Il Tribunale Civile di Messina, con sentenza n. 675/2022, emessa all'esito di tale udienza, così statuiva:
“
1. Dichiara la contumacia di 1. Per le causali esposte in motivazione, P_
accoglie la domanda di annullamento della transazione intercorsa tra le parti in causa stante
l'errore essenziale e riconoscibile in cui è incorsa la curatela fallimentare;
3. Rigetta la domanda, articolata da parte attrice, di condanna della alla restituzione Controparte_1
della somma in sui favore di Euro 58.442,97; 4. Dichiara compensate tra le parti le spese di lite in misura pari alla metà e condanna la convenuta al pagamento in favore di parte CP_9
attrice della residua parte, che liquida in € 7.800,45 per compenso professionale, oltre al
15% per spese generali ed agli accessori di legge”.
§
Con atto di citazione notificato nei confronti della in data 17 novembre P_
2022 e nei confronti dell' n data 28.11.2022, la Controparte_1 [...]
proponeva appello avverso la summenzionata sentenza. Parte_6
6 Con comparsa depositata in data 02.02.2023 si costituiva la la quale Controparte_1
eccepiva l'inammissibilità dell'appello, poiché proposto oltre il termine di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c., e ne chiedeva, comunque, il rigetto, in quanto infondato nel merito.
Con atto depositato in data 09.02.2023 si costituiva, altresì, l' la quale P_
proponeva appello incidentale.
La Corte, all'udienza del 20.5.2022, ritenuto che non sussistessero le condizioni per la pronunzia di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.06.2024.
Ivi, la causa veniva assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle successive memorie di replica
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. In via preliminare, dev'essere esaminata l'eccezione a mezzo della quale CP_1 ha dedotto l'inammissibilità, ex art. 327, comma 1, c.p.c., dell'appello proposto dalla
[...]
Parte_7
in specie, che il gravame sarebbe stato proposto dalla AT
[...]
oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, in violazione del disposto di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c. Osserva, al riguardo, che la sentenza gravata
è stata pubblicata in data 19.04.2022 e non notificata, sicché il termine semestrale per la proposizione dell'appello sarebbe scaduto in data 19.11.2022. Nondimeno, l'atto di appello sarebbe stato notificato all n data 28.11.2022, quindi oltre il menzionato Controparte_1
termine, con conseguente inammissibilità del gravame e passaggio in giudicato della pronuncia di primo grado.
L'eccezione non merita accoglimento per le ragioni di cui appresso.
Come allegato da la sentenza di prime cure, non notificata, è stata Controparte_1
pubblicata in data 19.04.2022.
Ne consegue che l'impugnazione della medesima risultava (e risulta) assoggettata al termine semestrale fissato dall'art. 327, comma 1, c.p.c., decorrente dalla data della sua pubblicazione, con scadenza al 21.11.2022.
7 Orbene, si evince dagli atti di causa che il primo tentativo di notifica dell'atto di citazione in appello, effettuato dalla AT nei confronti della non sia andato a Controparte_1
buon fine.
Nello specifico, la AT ha trasmesso l'atto di appello all'Ufficiale Giudiziario, per la notifica, in data 17.11.2022, indicando quale indirizzo ove effettuarsi la notifica quello dello studio del difensore domiciliatario dell'istituto di credito, ossia Messina, Via Ghibellina n. 9, per come risultante dagli atti depositati dalla menzionata parte nel corso del giudizio di primo grado.
L'Ufficiale Giudiziario, tuttavia, – come è dato leggersi nella relata di notifica apposta all'atto di appello – non ha potuto procedere alla notifica dell'atto, poiché, recatosi, in data
18.11.2022, all'indirizzo indicato, non vi ha rinvenuto lo studio del difensore dell' apprendendo che costui aveva trasferito il proprio studio in Controparte_1
Messina, Via Lenzi n. 5.
La AT, appreso che la notifica aveva avuto esito negativo, ha effettuato un secondo tentativo di notifica al nuovo indirizzo dello studio del procuratore della controparte (ossia,
Messina, Via Lenzi n. 5). L'atto di appello, in specie, è stato consegnato all'Ufficiale
Giudiziario in data 25.11.2022 ed infine notificato in data 28.11.2022.
Onde, il primo tentativo di notifica dell'atto di appello non risulta essersi perfezionato, giacché la AT ha indicato quale luogo di notifica un domicilio non più attuale del difensore della il secondo tentativo di notifica, invece, risulta essere Controparte_1
andato a buon fine, sebbene il procedimento notificatorio sia stato riattivato dalla AT e si sia perfezionato oltre il termine prescritto dall'art. 327, comma 1, c.p.c.
Ciò premesso, si rileva che di regola, a fronte di un primo tentativo di notifica non andato a buon fine, è sempre possibile, per la parte, procedere alla sua rinnovazione – con effetto sanante – qualora non siano già decorsi i termini di impugnazione.
La rinnovazione della notifica oltre i termini per proporre appello, invece, è stata ammessa della giurisprudenza di legittimità in presenza di due condizioni: a) l'errore sul domicilio del destinatario non deve essere imputabile al notificante;
b) il procedimento notificatorio deve essere riattivato entro un termine ragionevole, corrispondente alla metà di quello stabilito per la decadenza della notifica (v. Cass. civ., n. 28269/2019).
8 I giudici di legittimità, pronunciandosi su fattispecie analoghe a quella sub iudice, caratterizzate quindi dall'esito negativo della prima notifica poiché effettuata presso il vecchio domicilio del difensore della parte, hanno avuto modo di affermare, con riferimento alla imputabilità dell'esito negativo della notifica, la necessità di operare una distinzione fra l'ipotesi in cui la parte elegga domicilio presso il suo difensore e questi appartenga al foro del luogo dove presta la sua attività professionale e il diverso caso in cui, invece, la parte nomini un difensore appartenente a un foro diverso da quello del luogo dove è chiamato a svolgere il suo mandato difensivo e tale difensore a sua volta elegga domicilio (ai sensi del R.D. 22 gennaio 1934, n. 83, art. 83) nel luogo dove ha sede il giudice.
Nel primo caso, «i successivi mutamenti di domicilio del difensore debbono presumersi noti alle altre parti, le quali possono averne contezza consultando l'albo professionale, mentre nel secondo caso il difensore ha l'obbligo di comunicare alle controparti il mutamento del domicilio eletto extra districtum (cfr. Cass., Sez. U., 24/7/2009 n. 17352). In proposito deve evidenziarsi che le Sezioni Unite di questa Corte (n. 14594/2016), nel ribadire il precedente citato hanno affermato nuovamente che, in caso di errore nel domicilio preso il quale effettuare la notificazione (nella specie, dell'atto di appello), occorre tenere differenziate due ipotesi, a seconda che il procuratore eserciti o meno la sua attività professionale nel circondario del Tribunale in cui si svolge la controversia, posto che, 'nel caso di difensore che svolga le sue funzioni nello stesso circondario del Tribunale a cui egli sia professionalmente assegnato, è onere della parte interessata ad eseguire la notifica accertare, anche mediante riscontro delle risultanze dell'albo professionale, quale sia
l'effettivo domicilio professionale del difensore, con la conseguenza che non può ritenersi giustificata l'indicazione nella richiesta di notificazione di un indirizzo diverso, ancorché eventualmente corrispondente a indicazione fornita dal medesimo difensore nel giudizio non seguita da comunicazione nell'ambito del giudizio del successivo mutamento (sez. un., 24 luglio 2009, n. 17352, richiamando sez. un., 18 febbraio 2009, n. 3818).
Le medesime sentenze delle Sezioni unite indicano una soluzione diversa per il caso... in cui il difensore svolga le sue funzioni in un altro circondario ed abbia proceduto all'elezione di domicilio ai sensi del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82.
Tali pronunce ricostruiscono il sistema nel senso che solo in caso di svolgimento di attività al di fuori della circoscrizione di assegnazione si delinea un obbligo di comunicare i
9 mutamenti di domicilio, che invece non sussiste quando il procuratore operi nel suo circondario (così, in particolare, sez. un., 3818/2009, cit., cui si rinvia per una più completa ricostruzione della normativa del 1934 e della ratio dell'art. 82)» (cfr. Cass. civ., n.
33017/2023).
Di talché, qualora risulti il trasferimento dello studio del difensore domiciliatario della parte destinataria della notifica, al fine di stabilire se il mancato perfezionamento sia imputabile al notificante, occorre distinguere a seconda che il difensore al quale viene effettuata detta notifica eserciti o meno la sua attività nel circondario del Tribunale dove si svolge la controversia, essendo nella prima ipotesi onere del notificante accertare, anche mediante riscontro delle risultanze dell'albo professionale, quale sia l'effettivo domicilio del difensore,
a prescindere dalla comunicazione, da parte di quest'ultimo, nell'ambito del giudizio, del successivo mutamento.
In conclusione, è stato chiarito che «in caso di mancata notifica al difensore che eserciti la sua attività nel circondario del Tribunale dove si svolge la controversia per effetto del trasferimento dello studio, non si applica la possibilità di conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, tramite la riattivazione del processo notificatorio con immediatezza e lo svolgimento degli atti necessari al suo completamento, senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali che vanno rigorosamente provate (Cass. Cass. n. 20527/2017), posto che l'applicazione di tale possibilità postula la non imputabilità al notificante del mancato perfezionamento della notifica» (v. sempre Cass. civ., n. 33017/2023; in senso conforme, v. anche Cass. civ., n.
15056/2018).
§
Ebbene, nell'odierno giudizio, come già evidenziato, la prima notifica dell'atto di appello nei confronti dell' è stata tentata dalla presso il vecchio studio del Controparte_1 Pt_1
difensore domiciliatario della parte, senza che la AT stessa si fosse accertata se, nel frattempo, il difensore avesse trasferito altrove il proprio studio. Evenienza che, invece, si è verificata, con trasferimento di detto studio in Messina, Via Lenzi n. 5, dunque sempre all'interno del circondario del Tribunale di Messina, competente per la presente controversia.
Parte appellante ben avrebbe potuto (rectius: dovuto), attraverso la consultazione dell'albo professionale di Messina, avvalersi di tale mutamento di domicilio;
per cui, alla luce della
10 richiamata giurisprudenza di legittimità, non potrebbe trovare applicazione il principio che consente la rinnovazione tardiva della notifica, a causa del difetto del requisito della non imputabilità del mancato perfezionamento della prima notifica.
Nondimeno, quanto fin ora osservato dev'essere conciliato con i principi enunciati dalla
Suprema Corte di Cassazione nelle ipotesi di litisconsorzio necessario, laddove è stato affermato che «vertendosi in materia di litisconsorzio necessario, al fine di assicurare la tempestività dell'impugnazione è sufficiente che la notifica sia stata effettuata nel termine nei confronti di almeno uno dei litisconsorti, in applicazione del principio per cui la notifica dell'impugnazione relativa a cause inscindibili - sia nell'ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale che processuale - eseguita nei confronti di uno solo dei litisconsorti nei termini di legge, introduce validamente il giudizio di gravame nei confronti di tutte le altre parti, ancorché l'atto di impugnazione sia stato a queste tardivamente notificato;
in tal caso, infatti,
l'atto tardivo riveste la funzione di notificazione per integrazione del contraddittorio ex art.
331 c.p.c. e l'iniziativa della parte, sopravvenuta prima ancora dell'ordine del giudice, assolve alla medesima funzione (cfr., da ultimo, Cass. n. 19379/2021)» (cfr. Cass. civ., n.
5993/2024).
Tale regola iuris ben può trovare applicazione nella vicenda oggetto di giudizio, ove ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra la AT, l' e l Controparte_1 P_
(avendo ad oggetto la controversia l'annullamento di una transazione volta a
[...]
disciplinare i rapporti intercorrenti tra i predetti).
Pertanto, la notifica dell'atto di appello da parte della AT nei confronti dell' P_
perfezionatasi tempestivamente entro i termini per proporre impugnazione, ha
[...]
validamente introdotto il giudizio di gravame anche nei confronti dell' Controparte_1 ancorché l'atto di impugnazione sia stato notificato, a costei, tardivamente.
In quest'ottica, la notifica tardiva dell'atto di appello nei confronti dell'istituto di credito ha assolto la funzione di notificazione per integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c., in quanto l'iniziativa della parte, sopravvenuta all'eventuale ordine di integrazione del contraddittorio disposto ai sensi della richiamata disposizione dal giudice, ha realizzato il medesimo risultato.
Ne consegue l'ammissibilità, sotto l'esaminando profilo, dell'appello proposto dalla . Pt_1
11 § 2. Ragioni di ordine logico-giuridico impongono di invertire la disamina delle impugnazioni e procedere, in primis, allo scrutinio dell'appello incidentale proposto da P_
Quest'ultima, difatti, ha inteso censurare la statuizione di prime cure di annullamento della transazione intercorsa tra le parti, cosicché la definizione delle questioni poste dal gravame incidentale risulta prioritaria rispetto all'esame delle doglianze mosse dalla AT, attinenti alle conseguenze della pronuncia costitutiva di annullamento.
In particolare, con il primo motivo di gravame l' amenta l'erroneità della P_ sentenza gravata laddove ha pronunciato l'annullamento della transazione oggetto di causa con effetti anche nei confronti dell' ai sensi e per gli effetti dell'art.1446 P_
c.c., giacché la partecipazione della AT del Fallimento della Parte_1
sarebbe risultata essenziale ai fini della conclusione dell'accordo bonario fra le parti.
L'appellante incidentale sostiene, a contrario, che la AT del Fallimento non avrebbe chiesto di estendere gli effetti dell'annullamento anche nei rapporti tra e P_
per come definiti nella transazione. Controparte_1
Lamenta, pertanto, vizio di extrapetizione, poiché il Tribunale avrebbe esteso anche nei confronti dell' li effetti della domanda di annullamento proposta in prime P_
cure dalla , e ciò senza una correlativa domanda di parte attrice. Parte_1
Il primo giudice avrebbe quindi travalicato il petitum delle domande attoree, provocando un effetto diverso ed ultroneo rispetto a quello voluto e richiesto con la domanda principale.
Il vizio di extrapetizione, a parere dell'appellante incidentale, si paleserebbe nell'emissione di un provvedimento (ossia, l'annullamento totale dell'accordo nei confronti di tutte le parti) diverso da quello richiesto (id est, l'annullamento parziale), sulla base di un presupposto,
l'essenzialità della partecipazione della AT alla transazione, che non avrebbe costituito oggetto di allegazione da parte della stessa AT nell'atto introduttivo.
La circostanza che la AT attrice avesse inteso proporre una domanda di annullamento solo parziale sarebbe dimostrata dalla circostanza che l'accordo transattivo ha fatto seguito alla pronuncia della sentenza del Tribunale di Messina n. 1087/2013, con la quale era stato accertato che il diritto di percepire l'indennizzo assicurativo spettava alla Controparte_1
e non alla Per cui, l'accordo transattivo conterrebbe previsioni Parte_1
dedicate, da una parte, al rapporto tra la AT del Fallimento della Parte_1
e l' avente ad oggetto i rapporti di dare e avere originatisi con la Controparte_1
12 concessione del finanziamento, e dall'altra, al rapporto tra e l'istituto di P_
credito, avente ad oggetto la quantificazione dell'indennità che avrebbe dovuto essere corrisposta a quest'ultimo nella sua qualità di istituto finanziario vincolatario.
L'appellante incidentale chiede, pertanto, che la sentenza di prime cure venga riformata nel senso di revocare la pronuncia di annullamento quanto meno riguardo alle pattuizioni intercorse tra d tra il P_ Controparte_1 P_ [...]
anche nell'ipotesi in cui dovessero essere ravvisati i presupposti Controparte_8 per l'applicazione dell'art. 1446 c.c., in considerazione dell'assenza di una domanda attorea di annullamento della transazione de qua nei confronti della edesima. P_
§
Con il secondo motivo di appello incidentale l' ttinge le statuizioni con le P_ quali il Tribunale ha ritenuto, da una parte, che all'epoca della sottoscrizione della transazione il versava in errore sulla circostanza che fosse un creditore Parte_1 Controparte_1
fallimentare totalmente insoddisfatto e che tale circostanza costituisse il presupposto logico ai fini del perfezionamento della transazione, e, dall'altra, che l'errore della AT era riconoscibile con l'ordinaria diligenza da in quanto il tenore letterale Controparte_1 dell'accordo transattivo confermerebbe la falsa rappresentazione da parte della AT della situazione di totale insoddisfazione del credito vantato dalla banca.
L'appellante incidentale deduce, di contro, la non riconoscibilità dell'errore da parte della con conseguente carenza dei presupposti richiesti dagli artt. 1429 e 1969 Controparte_1
c.c. per l'annullamento della transazione.
Nel caso di specie, difatti, l' ha stipulato un accordo con un pubblico Controparte_1
ufficio, la AT;
di talché, in base al canone della ordinaria diligenza, dovrebbe presumersi che la stessa AT agisse nella piena consapevolezza della reale situazione costituente il presupposto per la stipulazione di un accordo transattivo.
In secondo luogo – osserva l'appellante incidentale – la motivazione in base alla quale il
Tribunale ha ritenuto riconoscibile l'errore da parte della si fonda sul Controparte_1
tenore letterale della rinuncia, avente ad oggetto un importo coincidente con l'ammissione al passivo. La rinuncia di arebbe tuttavia motivata dal fatto che la stessa, Controparte_1
con il pagamento da parte dell' dell'importo di € 100.000,00, si sarebbe P_ ritenuta soddisfatta in relazione all'intero credito vantato nei confronti della compagnia in
13 virtù della sentenza n. 1087/2013, che aveva statuito l'obbligo dell' di P_
indennizzarla, con la logica conseguenza della rinuncia alle pretese fatte valere in sede di ammissione al passivo nei confronti del . Parte_1
L' recisa, come osservato da che anche a seguito del P_ Controparte_1
riparto parziale in sede fallimentare la banca sarebbe rimasta esposta per un importo in ogni caso non inferiore ad € 100.000,00, tenuto conto del capitale e degli interessi. Sarebbe quindi logico ritenere che a fronte di tale pagamento lo stesso istituto abbia rinunciato all'insinuazione nel passivo del , e ciò anche in considerazione di quanto dal Parte_1
già ricevuto. Parte_1
Conseguentemente, l'errore in cui era asseritamente incorsa la AT non avrebbe potuto essere ravvisato dalla in quanto le pattuizioni contenute nella transazione, ed in CP_1
particolare la rinuncia, renderebbero ragione anche del pagamento già intervenuto in sede fallimentare.
L' chiede, quindi, che venga accertata la non riconoscibilità dell'errore P_ della AT da parte della , per l'effetto, la revoca della statuizione Controparte_1
di annullamento della transazione nei confronti di tutte le parti.
§
Con il terzo motivo di gravame l'appellante incidentale lamenta l'erroneità della sentenza gravata ove ha annullato la transazione tra tutti le parti ritenendo applicabile l'art. 1446 c.c., sul presupposto che la partecipazione all'accordo della AT (parte caduta in errore nella stipula dell'accordo) doveva ritenersi essenziale, a motivo del fatto che è P_ tenuta alla corresponsione dell'indennizzo nei confronti dell'istituto di credito in forza di clausola di vincolo contenuta nella polizza assicurativa stipulata in data 15.12.1994 con la
Parte_1
L' in contrario a ciò, sostiene la non essenzialità della partecipazione della P_
AT, stante l'autonomia dei rapporti transatti ed intercorrenti, da un lato, tra CP_1
e, dall'altro, tra con
[...] Parte_1 P_ Controparte_1
conseguente revoca della pronuncia di annullamento quanto meno nei confronti di P_
[...]
La transazione de qua, in particolare, conterrebbe previsioni che possono dividersi in due parti:
14 - una parte relativa al rapporto assicurativo, in termini di mera quantificazione (avvenuta in via transattiva) dell'indennità, giacchè l'an della pretesa ed il soggetto titolare di tale diritto, individuato nella e non nella contraente di polizza, Controparte_1 [...]
erano stati già accertati con sentenza passata in giudicato;
Parte_1 detto accordo inerente la quantificazione in via bonaria dell'indennizzo coinvolgerebbe esclusivamente P_ Controparte_1
- l'altra inerente ai rapporti fra riguardante la Controparte_1 Parte_1 sorte del credito vantato dalla banca a seguito del pagamento dell'indennità assicurativa, che, in virtù degli effetti della clausola di vincolo, avrebbe ridotto il debito della
[...]
Parte_1
Per cui, la partecipazione della AT all'accordo tra e P_ CP_1
per la quantificazione dell'indennità assicurativa, già certamente spettante all'istituto
[...]
di credito, non risulterebbe essenziale nella dinamica del rapporto tra queste due parti paciscenti.
L'appellante incidentale sostiene, dunque, che la statuizione di annullamento risulterebbe errata ed emessa in violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1446 c.c.; ne chiede, quindi, la riforma, previo accertamento della non essenzialità della partecipazione della AT alla transazione, con conseguente revoca della pronuncia di annullamento quanto meno nei confronti dell' P_
§ 2.1. L'appello incidentale, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro intima connessione, merita accoglimento.
Appare opportuno operare una preliminare e sintetica disamina dell'iter logico-argomentativo seguito dal Giudice a quo nel pronunciare l'annullamento integrale della transazione stipulata dalle parti.
Anzitutto, il primo giudicante ha affrontato la questione attinente alla sussistenza ed alla essenzialità dell'errore in cui sarebbe incorsa la AT nel prestare il proprio consenso alla stipulazione del contratto di transazione.
A tal proposito, il Tribunale ha ritenuto – condivisibilmente, ad avviso di questo Collegio – che la AT, all'epoca della sottoscrizione dell'accordo transattivo, “versasse in errore sulla circostanza che l' fosse un creditore fallimentare totalmente Controparte_1
insoddisfatto e che tale circostanza abbia costituito il presupposto logico ai fini del
15 perfezionamento della transazione”; ha quindi accertato che l'errore de quo, oltre a pregiudicare il percorso formativo del consenso negoziale, fosse, altresì, riconoscibile dalla
Controparte_1
Ritenuta la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 1428 c.c. per l'annullamento della transazione, il Tribunale ha precisato, in punto di qualificazione giuridica dell'accordo, “che trattandosi di contratto plurilaterale trova applicazione la disciplina di cui all'art. 1446 c.c.
Ne deriva che, nella fattispecie in esame, la predetta invalidità inficia l'intero negozio in quanto sebbene l'annullabilità riguardi il vincolo di una sola delle parti, la curatela, la partecipazione della stessa all'accordo transattivo deve ritenersi essenziale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1446 c.c.”.
§
Orbene, nel procedere alla disamina dell'appello incidentale, a mezzo del quale l' P_
ha integralmente devoluto alla cognizione di questa Corte – soprattutto in virtù del
[...]
secondo motivo di impugnazione – lo scrutinio della questione attinente all'annullabilità della transazione, è opportuno occuparsi, preliminarmente, della natura dell'accordo stipulato dalle parti, ancorché tale argomento sia stato affrontato dal giudice di prime cure solo a conclusione del proprio iter argomentativo.
Segnatamente, come rettamente evidenziato dal Tribunale, la transazione oggetto di giudizio si configura come contratto plurilaterale, poiché caratterizzata dalla partecipazione di tre distinte parti, ciascuna costituente un autonomo centro di interessi, e dall'unitarietà e comunanza dello scopo da esse perseguito (ossia, il porre fine ad una lite tra le stesse intercorrente) mediante l'assunzione delle obbligazioni dedotte in contratto.
Per tale ragione, il negozio transattivo di cui trattasi, per quel che più interessa in questa sede,
è assoggettato alla disciplina posta dall'art. 1446 c.c., il quale dispone che “nei contratti indicati dall'art. 1420 l'annullabilità che riguarda il vincolo di una sola delle parti non importa annullamento del contratto, salvo che la partecipazione di questa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale”.
La ricostruzione appena operata trova conforto nella pacifica giurisprudenza di legittimità, che, fin da risalenti pronunce, ha affermato la natura eventualmente plurilaterale del contratto di transazione, con conseguente applicazione allo stesso degli artt. 1420, 1446, 1459 1466 c.c.
(v., in particolare, Cass. civ., n. 2089/1982, secondo la quale «La transazione può ben
16 configurarsi come contratto plurilaterale, in quanto risulti caratterizzata da una pluralità di centri di interesse, nel qual caso sono ad essa applicabili gli art. 1420, 1446, 1459 e 1466
c.c., alla cui stregua, rispettivamente, la nullità, l'annullamento e la risoluzione riguardante il vincolo di una delle parti non importa, se non quando la partecipazione della medesima debba ritenersi essenziale, la nullità, l'annullamento o la risoluzione dell'intero rapporto»; più di recente, la possibile configurazione della transazione come contratto plurilaterale è stata ammessa, sebbene implicitamente, anche da Cass. civ., n. 12059/2022 e Cass. civ., n.
17493/2020).
§
La qualificazione della transazione stipulata dalle parti in termini di contratto plurilaterale risulta fondamentale al fine di determinare le conseguenze, sulla sorte dell'accordo, dell'eventuale accoglimento della domanda di annullamento proposta in prime cure dalla
AT.
Secondo l'art. 1446 c.c., infatti, in caso di contratto plurilaterale, mentre ciascuna parte può impugnare, mediante l'azione di annullamento, la propria dichiarazione negoziale, così liberandosi dal vincolo, «le vicende relative all'intero negozio dipendono dalla essenzialità della partecipazione, nel senso che, se in linea di principio l'uscita della parte il cui vincolo
è invalido non lo rende inidoneo a realizzare gli interessi per i quali era stato concluso, tuttavia possono cadere anche le altre partecipazioni quando la partecipazione viziata debba, secondo le circostanze, ritenersi essenziale» (cfr. Cass. civ., n. 15316/2022).
La richiamata disposizione impone dunque di operare, caso per caso, una valutazione, in termini concreti ed oggettivi, in ordine all'essenzialità della partecipazione al contratto plurilaterale della parte che richiede l'annullamento del suo vincolo. Dovrà, allora, accertarsi se l'annullamento riguardante il vincolo di una sola delle parti consenta o meno al contratto di realizzare comunque i propri effetti e, quindi, gli interessi perseguiti dai contraenti.
Tale valutazione è stata effettuata dal Tribunale, il quale, con un apprezzamento ancorato al criterio della essenzialità della partecipazione, ha rilevato, appunto, che il venir meno della partecipazione asseritamente viziata (id est, quella della AT) era destinato a travolgere l'intero accordo transattivo.
Ebbene, tale ragionamento merita condivisione, sebbene con le precisazioni di cui appresso.
17 Ed infatti, la partecipazione della AT del Fallimento della al Parte_1
contratto plurilaterale di transazione non può che ritenersi essenziale alla luce degli effetti e dello scopo che le parti hanno inteso realizzare con detto negozio.
Segnatamente, la decisione delle parti di addivenire alla stipulazione della transazione affonda le proprie radici nella controversia tra costoro intercorsa e costituente oggetto dei giudizi riuniti nn. 1430/2002 e 2317/2002, definiti con la sentenza n. 1087/2013 del Tribunale di
Messina.
Con tale pronuncia, il Tribunale:
- ha rigettato la domanda proposta dalla AT nei confronti dell' di P_
pagamento dell'indennità assicurativa (in virtù della polizza n. 0032979338), nonché la domanda di risarcimento del danno, sempre proposta dal nei confronti Parte_1
dell' P_
- in parziale accoglimento della domanda formulata dalla AT e dall (alla Parte_3
quale nel corso del giudizio era subentrata la , ha accertato il diritto Controparte_1 della a conseguire il pagamento, da parte dell' Controparte_1 P_
dell'indennità assicurativa per i danni occorsi in data 06.08.2000 al capannone della
[...]
non procedendo, tuttavia, alla determinazione del quantum debeatur, Parte_1
rimessa, ai sensi dell'art. 18 delle condizioni generali del contratto di assicurazione, all'esecuzione di una perizia contrattuale;
- ha condannato la AT al pagamento, in favore dell' delle spese di P_
lite, nella misura di 2/3, previa loro compensazione per un terzo;
- ha condannato l' a rifondere alla le spese di P_ Controparte_1
giudizio.
Sicché, le parti, nell'accordo transattivo, alla luce della richiamata sentenza, son addivenuti alle seguenti pattuizioni:
- l tacitazione dei propri obblighi nei confronti di P_ Controparte_1
e della AT, in relazione alla polizza assicurativa, si è impegnata a corrispondere all'istituto di credito, entro 30 giorni dalla conclusione dell'accordo, la somma di €
100.000,00 e ha rinunciato a promuovere la perizia contrattuale prevista dall'art. 18 delle condizioni generali del contratto di assicurazione;
18 - l a fronte di tale pagamento, ha dichiarato di non aver più nulla a Controparte_1
pretendere per qualsivoglia titolo o ragione dall' e dal , P_ Parte_1
rispettivamente per la polizza n. 00329793338 e per il contratto di mutuo n.
250220620001515900, e, in relazione al contratto di mutuo, quale cessionaria del ramo di azienda bancaria dell giusto atto di cessione del Parte_3
19.5.2011 in Notaio , rep. 73.294 racc. 13616 - pubbl. in G. Uff. n. 68 del CP_7
16.06.2011, anche in ordine alla domanda di ammissione al passivo del Fallimento della il a fronte del pagamento Parte_1 Controparte_8
della somma di cui sopra, aveva dichiarato di non aver nulla a che pretendere per qualsiasi titolo o ragione dall' in relazione alla polizza n. 00329793338, e da P_
in relazione contratto di mutuo n. 250220620001515900, e ha Controparte_1
dichiarato, altresì, di rinunciare ad appellare la sentenza n. 1087/2013 del Tribunale di
Messina;
- il a fronte del pagamento della somma di cui sopra, Controparte_8 Parte_1
ha dichiarato di non aver nulla a che pretendere per qualsiasi titolo o ragione dall' in relazione alla polizza n. 00329793338, e da P_ Controparte_1
in relazione contratto di mutuo n. 250220620001515900, e ha rinunciato a proporre appello avverso la sentenza n. 1097/2013 del Tribunale di Messina.
I contraenti, inoltre, hanno espressamente dichiarato, al punto 10-) del contratto, la natura novativa della transazione rispetto alle obbligazioni originariamente dedotte in giudizio.
In riferimento a tale ultimo aspetto, è noto che la transazione novativa produce, quale effetto tipico, l'estinzione del rapporto giuridico preesistente (sul quale verte la lite) e la contestuale genesi di un nuovo rapporto, diretto a costituire, in sostituzione di quello precedente, nuove ed autonome situazioni giuridiche soggettive.
Nella transazione novativa i diritti e gli obblighi delle parti trovano dunque la propria unica fonte nel contratto di transazione.
Ed allora, è proprio l'effetto tipico della transazione stipulata dalle parti che determina l'essenzialità della partecipazione della AT al negozio.
Ciò in quanto i contraenti, nello stipulare una transazione novativa, hanno inteso estinguere i rapporti tra gli stessi intercorrenti e sostituirli con nuovi diritti ed obblighi, rinvenenti la propria esclusiva fonte nell'accordo transattivo. Cosicché, affinché quest'ultimo produca tale
19 effetto, è necessario che vi partecipino tutte le parti dei rapporti sui quali è destinato ad incidere in base alla volontà dei contraenti.
Ne deriva, quale logico corollario, che il venir meno del vincolo di una sola delle parti, in quanto annullabile, non può che comportare la caducazione, ex art. 1446 c.c., dell'intero contratto, che, senza la partecipazione di quella parte, risulta inidoneo a produrre il proprio effetto (estintivo dei rapporti preesistenti e costitutivo di un nuovo rapporto).
Dalla disamina della transazione, in particolare, si evince che i paciscenti, al fine di comporre la controversia che ha costituito l'occasione per la stipula dell'accordo, hanno inteso disciplinare ex novo, appunto con efficacia novativa, i rapporti derivanti dalla polizza n.
00329793338, stipulata dalla e dall' ma vincolata a Parte_1 P_
favore della (cui è succeduta per effetto del contratto di Parte_3 Controparte_1
cessione del ramo d'azienda bancaria), e dal contratto di mutuo n. 250220620001515900, intercorrente tra la e la (cui è sempre succeduta Parte_1 Parte_3
. Controparte_1
Per cui, la AT era parte essenziale del negozio transattivo, poiché essa rivestiva la qualità di parte contrattuale sia della polizza che del contratto di mutuo e, pertanto, la sua partecipazione alla transazione era necessaria affinché di tali rapporti, mediante la transazione stessa, si potesse disporre. In altri termini, la fuoriuscita dal contratto di transazione della
AT e la conservazione di tale negozio esclusivamente tra ed Controparte_1
impedirebbe alla transazione di produrre i suoi effetti, non potendo essa P_ incidere sulle situazioni giuridiche preesistenti che ne costituiscono l'oggetto, e che radicano la propria originaria fonte nella polizza assicurativa e nel contratto di mutuo, senza la partecipazione della AT, che di quei contratti è parte ed il cui intervento è, quindi, necessario per disporre dei rapporti da essi derivanti.
§
In virtù di quanto sin ora affermato, si rileva, anzitutto, che la domanda di annullamento proposta dalla AT, così come formulata nell'atto introduttivo del giudizio di prime cure, presenta profili di inammissibilità.
La AT, infatti, ha richiesto l'annullamento della transazione – per come è dato testualmente leggersi nell'atto di citazione – “relativamente alle disposizioni aventi ad oggetto i rapporti tra quale cessionaria del ramo di azienda bancaria Controparte_1 [...]
[...]
[...] e la AT ; donde, Controparte_10 Parte_4
ha instato per l'annullamento solo parziale del negozio impugnato.
Sennonché, per come antea chiarito, la natura plurilaterale del contratto di transazione e l'essenzialità della partecipazione della AT comporta l'impossibilità di procedere ad un annullamento parziale, in riferimento al solo vincolo della AT, del contratto di transazione. Sicché, la AT, in base ad una corretta qualificazione della transazione nei termini appena riferiti, avrebbe potuto chiederne esclusivamente l'integrale annullamento e non anche la caducazione parziale.
§
In ogni caso, la domanda di annullamento proposta dalla AT è altresì infondata nel merito, proprio poiché la sua fondatezza deve essere valutata in ragione della natura plurilaterale del contratto di transazione stipulato dalle parti e della essenzialità della partecipazione della AT, nel senso che avendo riguardo a tali aspetti deve essere valutato se la AT abbia o meno assolto agli oneri assertivi e probatori su di essa gravanti.
L'annullamento del vincolo della AT, infatti, comporterebbe, quale conseguenza ex lege, la caducazione dell'intero contratto di transazione, con effetto nei confronti di tutte le parti;
cosicché gravava (e grava) sulla stessa l'onere di allegare e provare non solo la sussistenza e l'essenzialità dell'errore e la sua conoscenza o conoscibilità da parte di Controparte_1 ma anche la conoscenza o conoscibilità dell'errore stesso da parte di P_
Ciò precisato, si rileva che il giudice a quo, accertata la sussistenza e l'essenzialità dell'errore, si è soffermato a valutare la sua conoscenza o conoscibilità esclusivamente da parte di omettendo di estendere tale esame anche alla posizione di Controparte_1 P_
[...]
Onde, la sentenza impugnata merita di essere condivisa nella parte in cui ha ritenuto sussistente l'errore allegato dalla AT e lo ha ritenuto, parimenti, essenziale, nonché là dove ne ha affermato la conoscibilità da parte di mentre va censurata Controparte_1
per aver omesso di valutare se la AT avesse fornito o meno la prova della conoscibilità dell'errore da parte di P_
Ed infatti, è fuor di dubbio che la AT, al momento della conclusione dell'accordo, si sia erroneamente rappresentata che fosse un creditore fallimentare Controparte_1
totalmente insoddisfatto e che, di conseguenza, (originaria creditrice) non Parte_3
21 avesse ricevuto alcun pagamento a parziale soddisfazione del credito medesimo (come in realtà avvenuto, nel corso della procedura concorsuale, a seguito di un riparto parziale).
Del pari, tale errore appare essenziale e determinante per la formazione della volontà contrattuale della AT, giacché deve ritenersi che essa abbia stipulato la transazione al fine di ottenere la rinuncia da parte dell'istituto di credito alla domanda di insinuazione al passivo (già ottenuta dalla cedente per l'intera somma originariamente Parte_3
ammessa (ossia, £ 239.632.207, al privilegio, e £ 11.201.699, al chirografo), dunque sull'erroneo presupposto che da tale somma non dovesse detrarsi il pagamento già effettuato in sede di riparto parziale in favore di Parte_3
Tanto si evince, come argomentato dal Tribunale, dalla documentazione depositata in giudizio dalle parti e segnatamente:
- dalla missiva del 09.12.2013 inviata dal Curatore ai difensori di ed Controparte_1
nella quale la AT ha manifestato la sua intenzione di concludere P_
l'accordo transattivo a condizione che lo stesso fosse integrato con la rinuncia da parte di al credito ammesso al passivo, corrispondente a quello Controparte_1
originariamente vantato da quindi erroneamente non decurtato della somma Parte_3
corrispostale in sede di riparto preventivo;
- dalla relazione del 13.12.2013, con la quale il Curatore ha chiesto al giudice delegato l'autorizzazione per la sottoscrizione della transazione, precisando che “su mia richiesta tale ipotesi di accordo è stata integrata con la previsione della rinuncia di al CP_1 credito dell'IRFIS ammesso al passivo e detta integrazione è stata accettata da CP_1
e che “con la stipula del suddetto accordo transattivo la AT, oltre ad eliminare dallo stato passivo il consistente credito dell'IRFIS (£ 239.632.207 al privilegio e £ 11.201.699 al chirografo …”
- dal provvedimento del provvedimento del Tribunale di Messina del 05.03.2014, che ha autorizzato il Curatore alla stipula della proposta transattiva, “atteso che l'accordo transattivo all'esame del collegio prevede anche la rinunzia di detta Parte_8
alla insinuazione al passivo del fallimento della per la
[...] Controparte_11
somma di lire 239.632.207 al privilegio ed euro 11.201.699 al chirografo già chiesta ed ottenuta da ”. Pt_3
22 L'errore che ha determinato la AT a concludere la transazione era altresì (quanto meno) conoscibile, con l'uso dell'ordinaria diligenza, da parte di Controparte_1
Si giunge a tale conclusione in base al tenore letterale della già richiamata missiva del
09.12.2013 e dello stesso accordo transattivo, documenti dai quali emerge – come rettamente evidenziato dal Tribunale – che la rinuncia al passivo fallimentare, da parte di CP_1
avrebbe avuto ad oggetto le stesse somme per cui aveva ottenuto
[...] Parte_3
l'insinuazione al passivo, derivandone dunque che la AT si era erroneamente rappresentata la situazione di totale insoddisfazione del creditore fallimentare. ben avrebbe potuto (o, meglio, dovuto) avvedersi dell'errore in cui Controparte_1
versava la AT, potendosi ragionevolmente presumere che essa fosse a conoscenza che il credito nella cui titolarità era subentrata in luogo dalla fosse stato parzialmente Parte_3
soddisfatto in seguito alla corresponsione da parte della AT, in favore di Parte_3
della somma di €58.442,97 (circostanza d'altronde mai contestata da Controparte_1
ma finanche espressamente riconosciuta).
Lo stesso non può dirsi, in ordine alla riconoscibilità dell'errore, con riferimento alla posizione di P_
Invero, la AT nulla ha allegato (in radice) in ordine alla conoscenza o conoscibilità dell'errore da parte della società assicurativa, né la prova di tale presupposto, necessario per l'annullamento del contratto (che, come supra affermato, non può che essere integrale), si trae dal compendio probatorio formatosi in giudizio.
Ed allora si deve presuntivamente ritenere, in assenza di elementi probatori che depongano in senso contrario, che al momento della conclusione dell'accordo P_
transattivo, non fosse a conoscenza dell'errore in cui versava la AT, né avrebbe potuto avvedersene con l'uso dell'ordinaria diligenza. Ciò in quanto il fatto oggetto di falsa rappresentazione da parte della AT (ossia, che fosse un creditore Controparte_1
fallimentare integralmente insoddisfatto) attiene a rapporti estranei ad P_
siccome intercorrenti esclusivamente tra la AT ed Controparte_1
Allo stesso tempo, nelle missive intercorse tra le parti prima della stipulazione della transazione non è mai stata fatta menzione del pagamento effettuato dalla AT in favore di anche in considerazione di tale circostanza non può pretendersi che Parte_3 con l'uso della normale diligenza, potesse rappresentarsi che la AT P_
23 aveva acconsentito alla conclusione del negozio transattivo sull'erroneo presupposto che il credito nella cui titolarità era succeduta fosse integralmente Controparte_1
insoddisfatto.
Sicché, l'esigenza di tutelare la buonafede della contraente costituente la P_ ratio della disciplina posta dall'art. 1432 c.c., osta all'accoglimento della domanda di annullamento proposta dalla AT, in ragione della non riconoscibilità da parte della compagnia assicurativa dell'errore in cui la AT è incorsa al momento della conclusione della transazione.
§
Pertanto, alla luce di quanto argomentato, in accoglimento dell'appello incidentale proposto da e in riforma, in parte qua, della sentenza gravata, dev'essere rigettata P_
l'azione di annullamento della transazione oggetto di giudizio proposta dalla
[...]
Parte_6
Appare utile precisare che è pur vero che né né a Controparte_1 P_
fronte della domanda di annullamento proposta dalla AT, hanno eccepito la non riconoscibilità dell'errore da parte di nondimeno, tale circostanza non ne P_ impedisce il rilievo d'ufficio da parte di questa Corte. per il tramite dell'appello incidentale, ha infatti integralmente devoluto al P_
Collegio la questione attinente all'annullabilità del contratto di transazione;
per l'effetto, rientra nei poteri di questo giudice accertare, in base ad una corretta qualificazione giuridica del contratto, la sussistenza dei requisiti cui è subordinato l'annullamento del negozio.
§ 3. Passando, ora, alla disamina dell'appello principale, con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza di prime cure là dove ha ritenuto assorbite le domande con le quali la AT aveva chiesto di:
- accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2041 c.c., l'ingiustificato arricchimento in relazione al pagamento di € 58.442,97, effettuato dalla AT in favore della , e per l'effetto Pt_3
di condannare l' quale cessionaria del ramo di azienda bancaria Controparte_1 dell' , alla restituzione di tale somma, oltre interessi dalla data del pagamento Pt_3
all'effettivo soddisfo, in favore della AT del fallimento;
- condannare quale cessionaria del ramo di azienda bancaria Controparte_1
dell' , alla restituzione in favore della del Fallimento di una somma pari alla Pt_3 Pt_1
24 differenza tra il maggiore importo incassato da e la somma Controparte_1
effettivamente dovuta in forza al contratto di assicurazione.
Parte appellante sostiene che il primo giudicante, nel pronunciarsi in merito alle domande riguardanti l'invalidità della transazione intercorsa tra le parti e la restituzione della somma di € 58.442,97, versata dalla AT all' quale cessionaria della ) Controparte_1 Pt_3
in sede di riparto parziale, avrebbe erroneamente ritenuto assorbite le ulteriori due domande summenzionate, con particolare riferimento alla domanda di ingiustificato arricchimento.
In particolare, il pagamento di € 58.442,97, eseguito dalla AT del Fallimento in favore della , avrebbe determinato ex post, in seguito alla transazione intervenuta tra le parti, Pt_3 un'ipotesi di ingiustificato arricchimento della cessionaria danno della Controparte_1
AT e dei creditori concorsuali. Difatti, la a seguito del pagamento Controparte_1 ricevuto dalla AT e dell'importo corrisposto dall' per effetto della P_
transazione del 27.03.2014, avrebbe incassato una somma superiore a quella di cui aveva effettivamente diritto in forza del contratto di assicurazione;
di talché, ricorrerebbero i requisiti richiesti dall'art. 2041 c.c.
La AT aggiunge che il pagamento della somma di € 58.442,97, importo ricavato dalla vendita dell'immobile gravato di ipoteca, era stato effettuato in esecuzione di un riparto parziale, a totale soddisfacimento del credito ipotecario della insinuato al Parte_3 passivo del fallimento;
per la parte non soddisfatta dal ricavato della vendita dell'immobile, il credito dell' (odierna era stato degradato al rango di Parte_3 Controparte_1
chirografario ai fini del concorso.
Pertanto, l' e per lei la cessionaria non soltanto avrebbe Parte_3 Controparte_1
incassato una somma maggiore rispetto a quella effettivamente dovuta, ma la avrebbe altresì conseguita al di fuori della procedura concorsuale, con violazione della par condicio creditorum.
A parere dell'appellante, la controversia sarebbe stata caratterizzata, in prime cure, da una pluralità di domande tra loro connesse dal punto di vista logico, ma dotate di indipendenza ed autonomia;
esse avrebbero dunque meritato una valutazione separata e specifica e non potevano in alcun modo essere automaticamente sussunte nell'ambito della motivazione logico-giuridica utilizzata dal Tribunale per fondare la dichiarazione di annullamento della
25 transazione intercorsa tra le parti e il rigetto della richiesta di restituzione dell'importo corrisposto in sede di riparto fallimentare.
Il Tribunale, inoltre, non avrebbe fornito alcun elemento da cui desumere il percorso logico giuridico alla base della declaratoria di assorbimento delle domande di cui trattasi, riscontrandosi, quindi, nella sentenza impugnata un vizio di motivazione apparente.
§
Con il secondo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza di prime cure nella parte in cui ha ritenuto che dall'annullamento della transazione del 27.03.2014 non potesse discendere la restituzione, in favore della Parte_6 ed a carico della di parte dell'indennizzo di € 100.000,00 versato dalla Controparte_1
Compagnia assicuratrice all'Istituto di credito, per l'ammontare di € 58.442,97, pari alla somma ricevuta dalla cedente in sede di riparto parziale. Parte_3
Il Tribunale ha adottato tale decisione in ragione della carenza dei presupposti per la ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.
La AT del Fallimento evidenzia che la polizza assicurativa Controparte_8
sottoscritta in data 15.12.1994 era vincolata a favore dell , beneficiaria della relativa Pt_3 copertura assicurativa in base al par. XI della polizza (“Vincolo”), quale creditrice della
[...]
in virtù del contratto di mutuo ipotecario del 29.11.1991, nonché in virtù Parte_1 dell'apertura di credito di £.158.400.000 di cui all'atto registrato in Messina il 10.12.1993, n.
169/vol. 249.
Tramite la scrittura privata del marzo 2014, le parti avrebbero quindi inteso definire complessivamente le relative premesse, a seguito della sentenza n. 1087/2013 del Tribunale di Messina;
in particolare:
- aveva limitato le obbligazioni derivanti dal contratto di assicurazione, P_
evitando eventuali maggiori oneri derivanti dal giudizio di appello;
- la AT del fallimento aveva rinunciato alle maggiori somme pretese a titolo di risarcimento del danno, in considerazione della sensibile riduzione del passivo fallimentare
(€. 130.000,00, quasi tutti privilegiati);
- – quale cessionaria – aveva accettato il pagamento Controparte_1 Parte_3
immediato della somma di € 100.000,00, rinunciando alla differenza dovuta in forza dei
26 finanziamenti erogati in favore della società poi fallita, a garanzia dei quali era stata sottoscritta la polizza assicurativa.
Pertanto, dall'annullamento della transazione disposto dal Tribunale sarebbe dovuto derivare, quale conseguenza, che l'indennizzo ricevuto dalla (quale cessionaria Controparte_1
da parte della Compagnia di assicurazione, per effetto e in esecuzione della Parte_3
stessa transazione, andava ristornato a favore della massa dei creditori del Parte_1 nella misura di € 58.442,97. L'istituto di credito, difatti, quale cessionario del
[...] ramo d'azienda bancaria di non avrebbe alcun titolo a percepire e trattenere tale Parte_3
differenza, corrispondente alla somma già incassata in sede di riparto parziale.
Sicché, il primo giudicante avrebbe dovuto accogliere la domanda con cui la AT aveva chiesto la restituzione di una somma pari alla differenza tra il maggiore importo incassato da in virtù della transazione, e la somma effettivamente dovuta in forza al Controparte_1
contratto di assicurazione.
§3.1 L'appello principale, le cui doglianze possono essere esaminate congiuntamente per ragioni di reciproca connessione ed opportunità logico-giuridica, merita accoglimento.
Si premette che la disamina delle doglianze articolate dalla AT dovrà avvenire alla luce dall'accoglimento dell'appello incidentale proposto da che ha comportato P_
il rigetto della domanda di annullamento e, quindi, la conferma della vigenza, tra le parti, del contratto di transazione.
Nel valutare la fondatezza della domanda di restituzione reiterata (a vario titolo) dalla
AT deve dunque tenersi conto della costanza degli effetti derivanti dal contratto di transazione stipulato dalle parti, essendo venuta meno la sua caducazione a seguito della riforma della sentenza di prime cure.
Ciò precisato, si rileva che con il primo motivo di appello la , come ampiamente Pt_1
sintetizzato, lamenta che il Tribunale avrebbe omesso di esaminare (ritenendola assorbita) la domanda di ingiustificato arricchimento proposta nei confronti di in Controparte_1
relazione al pagamento di € 58.442,97, effettuato dalla AT in favore della Parte_3
che era stata proposta in via subordinata, proprio nella paventata ipotesi di non accoglimento della domanda principale di annullamento della transazione.
Il secondo motivo di impugnazione, invece, censura la decisione del giudice a quo di rigettare la domanda con la quale la AT aveva chiesto, per effetto dell'annullamento del contratto
27 di transazione, la restituzione, da parte di a titolo di ripetizione di Controparte_1
indebito, della somma summenzionata.
Per cui, a ben vedere, la , con entrambi i motivi di gravame, ha riproposto il tema del Pt_1
suo diritto ad ottenere la restituzione, a titolo di ripetizione di indebito o di arricchimento ingiustificato, della somma corrisposta ad Parte_3
È necessario precisare, però, che il rigetto della domanda di annullamento della transazione, giusto accoglimento dell'appello incidentale, comporta la necessità di esaminare il primo motivo dell'appello principale, con il quale sostanzialmente si è inteso riproporre (ex art. 346
c.p.c.) la domanda già avanzata in via subordinata nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dovendosi invece ritenere assorbito il secondo motivo di tale gravame che muove dal presupposto della correttezza della decisione di primo grado di annullamento del negozio transattivo.
Infatti, la AT, in seno all'atto di citazione di primo grado, non si era limitata a chiedere l'annullamento della transazione e, per l'effetto, la restituzione della somma di cui trattasi a titolo di ripetizione di indebito, ma, al punto III-) dell'atto, aveva chiesto, in via subordinata, nell'ipotesi di rigetto della domanda di annullamento, la restituzione, a titolo di ingiustificato arricchimento, di quanto corrisposto ad Parte_3
Sicché, deve ritenersi che la domanda de qua, proposta in via subordinata in prime cure, sia stata devoluta alla cognizione di questa Corte a mezzo dell'appello, con il quale la AT ha inteso sostanzialmente affermare, in ogni caso, il suo diritto ad ottenere la restituzione, da parte di dell'importo pagato ad Controparte_1 Parte_3
Onde, la disamina dell'appello involge la valutazione della fondatezza o meno di tale ultima domanda (id est, restituzione di somme a titolo di ingiustificato arricchimento).
Operata questa necessaria premessa, ritiene la Corte che la domanda di cui trattasi meriti accoglimento, previa sua riqualificazione nella fattispecie di cui all'art. 2033 c.c.
In specie, con la transazione stipulata in data 27.03.2014 – come incontrovertibilmente si evince dal suo tenore letterale – nella qualità di cessionaria del ramo di Controparte_1
azienda bancaria di a fronte della corresponsione, da parte di Parte_3 P_ della somma di € 100.00,00, ha affermato di non aver nulla a che pretendere per qualsivoglia titolo o ragione dalla AT in relazione al contratto di mutuo n. 250220620001515900 ed
28 alla domanda di ammissione al passivo del , ottenuta dalla per la Parte_1 Parte_3
somma complessiva di £ 239.632.207, al privilegio, e £ 11.601.299, al chirografo.
Deve dunque ritenersi che con la transazione, abbia rinunciato Controparte_1
integralmente al credito vantato nei confronti della AT in base al contratto di mutuo, nonché a coltivare la domanda di ammissione al passivo, ritenendo soddisfatta la propria pretesa creditoria (anche se in misura inferiore a quanto originariamente le spettava) a seguito del pagamento in suo favore della somma di € 100.000,00 da parte di P_
Che tale rinuncia abbia interessato l'intero credito lo si desume dalla chiara letteralità della transazione, ove a dichiarato, expressis verbis, di non avere più nulla a Controparte_1
che pretendere, per quanto riguarda il contratto di mutuo, in ordine alla domanda di ammissione al passivo del Fallimento della e ha indicato a tal uopo, Parte_1
quale somma ammessa al passivo e quindi oggetto della rinuncia, quella corrispondente all'integrale credito per il quale aveva chiesto ed ottenuto l'insinuazione. Parte_3
Dalla menzionata rinuncia integrale al credito discende – sebbene ex post, per effetto del contratto di transazione – che il pagamento di € 58.442,97 effettuato dalla AT (nel corso della procedura concorsuale, in forza di un riparto parziale) in favore di si Parte_3
configura quale pagamento indebito ex art. 2033 c.c., in quanto privo di una giustificazione causale, poiché eseguito in adempimento di un'obbligazione ormai estinta a seguito della rinuncia de qua (da qualificarsi quale vera e propria remissione di debito) e dell'efficacia novativa del negozio transattivo in cui detta rinuncia è contenuta.
La connotazione indebita del pagamento eseguito dalla AT in favore di si Parte_3
sarebbe potuta escludere solo nella diversa ipotesi in cui la rinuncia di Controparte_1
avesse riguardato non l'intero credito vantato nei confronti della AT, bensì il credito residuante a seguito del pagamento, da parte della AT stessa ed in favore di Parte_3
della somma di € 58.442,97.
Sicché, in accoglimento dell'appello proposto dalla AT e, per l'effetto, in riforma della sentenza di prime cure, eve essere condannata a restituire alla AT, Controparte_1
a titolo di ripetizione di indebito, la somma di € 58.442,97, oltre interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo.
§
29 Si puntualizza, a margine, che l'accoglimento della domanda restitutoria passa attraverso la riqualificazione dell'azione esperita dalla AT da azione di ingiustificato arricchimento in azione di ripetizione di indebito oggettivo.
Tale riqualificazione rientra nei poteri di questo giudice di appello in base alla granitica giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, la quale ha avuto modo di affermare, in subiecta materia, che «il giudice d'appello ha il potere-dovere di interpretare e qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado, a condizione che i fatti costitutivi della diversa fattispecie giuridica oggetto di riqualificazione coincidano o si pongano, comunque, in relazione di continenza con quelli allegati nell'atto introduttivo, incorrendo, altrimenti, nella violazione del divieto di ultrapetizione» (v. Cass. civ., n. 32932/2024).
Il principio appena richiamato ben può trovare applicazione nella vicenda sub iudice, giacché la AT, nell'atto di citazione di prime cure, a sostegno della propria domanda restitutoria, sebbene articolata a titolo di ingiustificato arricchimento, ha allegato fatti costitutivi (id est:
l'avvenuto pagamento e la mancanza di una causa che lo giustifichi) compatibili con la diversa fattispecie giuridica oggetto di riqualificazione da parte di questa Corte, ossia l'azione di ripetizione di indebito oggettivo.
§
Infine, l'accoglimento della domanda di ripetizione di indebito nei confronti di CP_1
ancora, non è impedito dalla circostanza che il pagamento sia stato effettuato dalla
[...]
AT in favore di e non di Parte_3 Controparte_1
Quest'ultima, difatti, in forza del contratto di cessione di azienda stipulato con Parte_3
è subentrata, ex art 2558 c.c., in tutti i contratti stipulati nell'esercizio dell'azienda stessa, ivi inclusi quelli da cui scaturiscono i rapporti oggetto di giudizio, nell'ambito dei quali si inserisce la pretesa restitutoria della AT.
D'altronde, sotto un diverso ma connesso profilo, non ha mai eccepito Controparte_1
il proprio difetto di legittimazione passiva relativamente alla domanda di ripetizione di indebito, limitandosi a contestarne l'accoglimento per motivi attinenti alla fondatezza della pretesa nel merito.
§ 4. L'accoglimento delle impugnazioni, principale ed incidentale, impone di rivedere il regime delle spese processuali di primo e di secondo grado in base ad un giudizio unitario,
30 che tenga conto, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità, della globalità della contesa e del suo esito complessivo.
In questa prospettiva, ritiene la Corte doversi procedere alla compensazione integrale delle spese del giudizio di primo e di secondo grado nei rapporti tra la AT e CP_1
[...]
La disponenda compensazione integrale è giustificata dalla ricorrenza di un'ipotesi di soccombenza reciproca, in ragione del rigetto della domanda di annullamento proposta dalla
AT (il cui accoglimento è stato avversato da che risulta, sul punto, Controparte_1
parte vittoriosa) e dell'accoglimento della domanda restitutoria dalla stessa esperita nei confronti dell'Istituto di credito.
§
Le spese del giudizio di secondo grado devono essere integralmente compensate, altresì, nei rapporti tra e non avendo avanzato quest'ultima, a Controparte_1 P_ mezzo dell'appello incidentale, alcuna pretesa nei confronti dell'istituto di credito.
§ invece, giusto accoglimento del gravame incidentale, risulta totalmente P_ vittoriosa nei rapporti con la AT, anche poiché l'accoglimento della domanda restitutoria proposta dalla AT non ha riguardato la posizione della Compagnia di assicurazione.
Pertanto, in ossequio al principio di soccombenza, la AT dev'essere condannata alla rifusione, in favore di delle spese del giudizio di secondo grado, le quali P_
vanno liquidate sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”), avuto riguardo allo scaglione relativo al valore della controversia
(da € 52.001 ad € 260.000) ed applicando i parametri tariffari medi in considerazione dell'entità delle questioni trattate e del rilievo delle prestazioni defensionali rese, in complessivi € 12.154,00 (di cui € 2.997,00 per studio;
€ 1.911,00 per fase introduttiva, €
2.163,00 per fase istruttoria/di trattazione;
€ 5.103,00 per fase decisionale), oltre spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge.
31 Occorre precisare che va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez.
VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: «il parametro è riferito alla «fase istruttoria
e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.» (cfr. Cass. Civ.
n. 15182 del 12.05.2022); con riconoscimento, per la marginalità del suo rilievo, del valore minimo di tariffa per il presente grado di giudizio.
§
Nulla può disporsi, in ultimo, quanto alle spese del giudizio di primo grado, in ordine alla posizione di poiché rimasta contumace. P_
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dalla Parte_1
in persona del Curatore, avv. Giuseppe STURNIOLO, avverso la sentenza n.
[...]
675/2022, emessa dal Tribunale di Messina – Seconda sezione civile in data 19.04.2022 e pubblicata in pari data, nonché sull'appello incidentale proposto avverso la medesima pronuncia da in persona del procuratore speciale, , P_ Controparte_4
così provvede:
1) accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda di annullamento della transazione intercorsa tra le parti proposta dalla
[...]
Parte_6
32 2) accoglie l'appello principale e, per l'effetto, condanna alla Controparte_1
restituzione, in favore della della Parte_6 somma di € 58.442,97, oltre interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo;
3) compensa integralmente le spese del giudizio di primo grado nei rapporti tra la
[...]
e nulla dispone in merito Parte_6 Controparte_1
alla posizione di rimasta contumace;
P_
4) compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio nei rapporti tra la
[...]
e e nei rapporti tra Parte_6 Controparte_1
quest'ultima e P_
5) condanna la alla rifusione, in favore Parte_6
di delle spese di lite del presente giudizio di secondo grado, che liquida P_ in complessivi € 12.154,00, oltre spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così è deciso in Messina, nella Camera di Consiglio del 19 marzo 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
(d.ssa Maria Giuseppa Scolaro) (dott. Augusto Sabatini)
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Funzionario del
Processo Dott. Francesco Micali.
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