Articolo 12 della Legge 20 settembre 1980, n. 576
Articolo 11Articolo 13
Versione
12 ottobre 1980
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Versione
13 maggio 1983
Art. 12. Fondo di garanzia

Il fondo di garanzia deve essere di importo pari ad almeno due annualita' della somma delle pensioni da erogare.detto fondo deve essere costituito da capitale liquido ((ovvero titoli dello Stato o garantiti dallo Stato)) La misura delle somme da accantonare ai fini della costituzione di detto fondo e' stabilita dal consiglio di amministrazione della cassa,ed il relativo provvedimento e' sottoposto all'approvazione del ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il ministro di grazia e giustizia.
In sede di prima applicazione della presente legge,ai fini della costituzione del fondo di cui al comma precedente,si terra' conto anche del valore degli immobili costituenti il patrimonio della cassa,quale risultante da stima sommaria dell'ufficio tecnico erariale,al netto degli oneri in caso di vendita.
Entrata in vigore il 13 maggio 1983
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