Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 2207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2207 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02207/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00294/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 294 del 2025, proposto da SE MO, rappresentato e difeso dall'avvocato Gennaro Maione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ascea, non costituito in giudizio;
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento
a) dell’ordinanza n. 49 del 16.12.2024 con cui il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Ascea ha ingiunto al ricorrente la demolizione delle opere edilizie eseguite sul fabbricato distinto in catasto al foglio 10 – p.lla 613 sub 2;
b) della Determina n. 94 del 13.12.2024 (Reg. Gen. n. 976 del 13.12.2024), con cui il Responsabile del Settore Segreteria – Affari Legali e Istituzionali ha emesso il provvedimento di diniego dell’accertamento di compatibilità paesaggistica richiesto dal ricorrente;
c) del provvedimento prot. n. 28764-P, del 28 novembre 2024, con cui la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino ha espresso parere contrario al rilascio della compatibilità paesaggistica ex art. 167 commi 4 e 5 e 181 commi 1 ter e 1 quater del D.lgs. n. 42/2004;
d) di ogni altro atto presupposto, successivo e comunque connesso lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. LE SP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti impugnano gli atti con cui la competente Soprintendenza e l’Amministrazione comunale hanno, rispettivamente, espresso parere negativo e respinto l’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica presentata dai ricorrenti in relazione a opere eseguite su un immobile già oggetto di istanza di condono ai sensi della legge n. 47 del 1985 (allo stato non definita), ordinando altresì la demolizione delle opere realizzate.
In sede di esecuzione di lavori di manutenzione del predetto immobile, infatti, ne è stato modificato il tetto di copertura, con la riduzione delle falde (da quattro a due) e l’innalzamento della gronda e del colmo (rispettivamente, fino a 1,40 m e fino a 2,50 m come risulta dalla relazione tecnica e, più in particolare per quanto riguarda la gronda, da una quota di 3,35 m a una quota di 4,35 m come risulta dal ricorso e dal parere della Soprintendenza), rispetto a quanto prospettato con l’iniziale comunicazione relativa a soli lavori di sostituzione del manto di copertura e delle grondaie.
L’esito negativo dell’istanza presentata si ricollega alla alterazione del bene oggetto di condono, alla negativa incidenza sul contesto urbano e paesaggistico e all’aumento di volumetria realizzato.
2. I ricorrenti deducono:
- l’illegittimità del parere della Soprintendenza per:
-- l’incompetenza della medesima Amministrazione in merito a valutazioni di tipo urbanistico, connesse alla modifica dell’immobile oggetto di condono e, comunque, la mancata alternazione delle dimensioni plano-volumetriche dell’immobile, avendo le successive opere riguardato esclusivamente la copertura del fabbricato e del portico e non il corpo di fabbrica;
-- il difetto di motivazione e di istruttoria, per l’assenza di una completa valutazione delle opere rispetto al contesto paesaggistico e l’omessa esplicitazione delle ragioni che hanno indotto a rilevare il negativo impatto sul paesaggio della modifica apportata alla copertura;
-- l’inaccessibilità del sottotetto, la sua configurabilità come volume tecnico e l’applicabilità dell’att. 36 bis del d.P.R. n. 380/2001;
- l’illegittimità derivata del provvedimento di diniego e dell’ordinanza di demolizione, adottati dall’Amministrazione comunale, quest’ultima autonomamente viziata per la genericità dell’indicazione delle opere e delle difformità contestate.
3. Si è costituita l’Amministrazione statale chiedendo il rigetto del ricorso.
4. Non si è costituita l’Amministrazione comunale, seppur regolarmente intimata.
5. All’udienza pubblica del 19 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è infondato e va respinto.
6.1 Occorre premettere che la disciplina di cui all’art. 36 bis del d.P.R. n. 380 del 2001 non è applicabile al caso di specie.
Infatti, la citata disposizione è entrata in vigore il 30 maggio 2024 e, nella parte in cui implicitamente amplia il novero delle ipotesi in cui è possibile il rilascio del titolo paesaggistico in sanatoria, rispetto a quanto consentito dall’art. 167, comma 4, lett. a, del d.lgs. n. 42 del 2004, permettendo l’“accertamento della compatibilità paesaggistica dell'intervento anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero l'aumento di quelli legittimamente realizzati”, è entrata in vigore il successivo 27 luglio 2024; tale previsione è infatti frutto della modifica introdotta in sede di conversione del d.l. n. 69 del 2024 (che ha a sua volta introdotto il citato art. 36 bis nel corpo del d.P.R. n. 380 del 2001), mediante la successiva legge n. 105 del 2024.
In mancanza di una disposizione transitoria che consenta l’applicazione retroattiva della nuova disciplina alle istanze presentate prima della sua entrata in vigore, trova applicazione la regola generale di cui all’art. 11 disp. prel. c.c., secondo l’orientamento espresso da Consiglio di Stato, Sez. II, 19 febbraio 2025, n. 1394; di conseguenza, all’istanza presentata dai ricorrenti nel giugno 2024, peraltro priva di riferimenti alla citata disposizione di cui all’art. 36 bis del d.P.R. n. 380 del 2001, non è possibile applicare il regime di maggior favore recato dalla stessa, nella versione successiva all’intervento della legge n. 105 del 2024, di conversione del d.l. n. 69 del 2024.
6.2 Ciò posto, la legittimità degli atti adottati deve essere scrutinata alla luce delle possibilità offerte dall’art. 167, comma 4, lett. a, del d.lgs. n. 42 del 2004, non ampliate dalle previsioni dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 380 del 2001.
Alla luce di tale disposizione, occorre rilevare che il nuovo e maggior volume realizzato dai ricorrenti preclude in radice l’accertamento di compatibilità paesaggistica.
Infatti, il non previsto ma realizzato aumento dell’altezza del sottotetto alla gronda e al colmo, in misura non trascurabile ovvero per circa un metro (stando alle concordi indicazioni contenute negli atti delle parti), si è geometricamente tradotto nella creazione di una maggiore volumetria, direttamente derivante dall’ampliamento dimensionale delle altezze.
6.3 Non rileva la presunta inaccessibilità del predetto volume in quanto, come affermato dalla giurisprudenza, i volumi tecnici sono “esclusivamente i volumi strettamente necessari a contenere e a consentire l'accesso a quegli impianti tecnici indispensabili per assicurare il comfort abitativo degli edifici, che non possano, per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti, essere inglobati entro il corpo della costruzione realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche”, considerato che, in ogni caso, “il volume tecnico si caratterizza per: a) l'assenza di qualsivoglia autonomia funzionale, anche solo potenziale; b) un rapporto di strumentalità necessaria con l'utilizzo della costruzione in quanto strettamente necessario per contenere, senza possibili alternative e comunque per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, gli impianti tecnologici serventi una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali della medesima e non collocabili, per qualsiasi ragione, all'interno della medesima, quali, ad esempio, quelli connessi alla condotta idrica, termica, all'ascensore e simili” (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 10 febbraio 2025, n. 1035).
Il sottotetto in questione presenta invece considerevoli dimensioni, è suscettibile di autonoma utilizzazione sia in astratto (considerate l’area e le altezze) sia in concreto (considerata la presenza di un terrazzo esterno e di un ampio accesso, chiuso mediante muratura ma ancora visibile, stando alle rappresentazioni fotografiche depositate).
7. Il rigetto delle censure proposte contro il punto della motivazione relativo alla creazione di volumetria e l’idoneità di tale motivo a sorreggere il provvedimento impugnato consentono di ritenere assorbite le ulteriori censure formulate contro il parere reso dalla Soprintendenza e, in via derivata, contro gli ulteriori atti impugnati.
8. Deve essere infine respinta anche la censura autonomamente proposta avverso l’ordine di demolizione.
Infatti, l'ordine di demolizione si configura come un provvedimento interamente vincolato che risulta congruamente motivato sulla base della descrizione del manufatto realizzato e dell'indicazione della norma violata (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 dicembre 2023, n. 11100).
La giurisprudenza ha tuttavia precisato che “l’ente locale può motivare anche per relationem rispetto ad atti istruttori, individuando le opere da demolire nonché il regime autorizzatorio disatteso da cui è evincibile la normativa violata e, quindi, la qualificazione giuridica dell’abuso (cfr. TAR Lazio - Roma, Sez. II quater , 23 gennaio 2023, n. 1117 e TAR Veneto, Sez. II, 8 maggio 2024, n. 936 nonché la giurisprudenza ivi richiamata).
Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata individua l’immobile e la sua localizzazione nonché, per relationem , le opere di cui è ingiunta la demolizione, mediante il riferimento all’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica, evidenziandone poi l’illegittimità in ragione dell’assenza dei necessari titoli edilizi e paesaggistici; il provvedimento risulta pertanto, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, correttamente motivato.
9. In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto
Alla luce delle peculiarità del caso di specie, connesse alla particolare configurazione dei luoghi interessati e delle opere realizzate, è possibile disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LV PO, Presidente
Anna Saporito, Primo Referendario
LE SP, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE SP | LV PO |
IL SEGRETARIO