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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 29/05/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra CONTESTABILE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 794/2023 promossa da:
), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
PIAZZA TORLONIA 40 67051 AVEZZANO con l'avv. DI SALVATORE ROBERTO
) dal quale è rappresentato e difeso C.F._2
ATTORE OPPONENTE
contro
(P.IVA e per essa la mandataria e Controparte_1 P.IVA_1 procuratrice speciale (P.IVA in persona dei Controparte_2 P.IVA_2 rispettivi legali rappresentanti pro tempore, con l'avv. Sebastiano Papa ed elettivamente domiciliato in C/O AVV. CAMERINI FRANCESCO 67100 L'AQUILA
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c.; Antitrust - azione di nullità in materia di tutela della concorrenza e del mercato;
fideiussioni.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo si fa rinvio agli atti delle parti ed ai verbali di causa.
2) Con ricorso ex art. 615 c.p.c. proponeva opposizione Parte_1 all'esecuzione mobiliare presso terzi R.G.E. n. 85/2021 promossa da
[...] dinanzi il Tribunale di Avezzano, chiedendo, in via preliminare la CP_1 sospensione della procedura esecutiva e, nel merito, l'illegittimità del decreto ingiuntivo n. 210/2014 emesso dal Tribunale di Avezzano con conseguente sua revoca.
A fondamento dell'opposizione, deduceva la nullità (parziale) delle garanzie fideiussorie da lui rilasciate nell'anno 2005 e nell'anno 2011 in favore del su indicato Istituto di credito a seguito delle quali veniva richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n. 210/2014.
Nello specifico, deduceva la nullità delle clausole di reviviscenza, di rinunzia ai termini ex art. 1957 c.c. e di sopravvivenza, contenute in dette due fideiussioni, perché corrispondenti a quelle riportate nello schema ABI sanzionato dalla AN
d'LI con provvedimento n. 55/2005; altresì deduceva la tardività dell'azione giudiziale proposta dalla banca a tutela del proprio credito nei confronti del debitore principale e comunque il non aver detto istituto diligentemente coltivato le azioni di recupero.
A seguito della spiegata opposizione, il G.E. del Tribunale di Avezzano, visti gli atti contenuti nel fascicolo telematico e la sentenza n. 9479/2023 della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite Civili, avvisava il debitore opponente a valersi come interpello sull'intenzione di tutelarsi rispetto a eventuali vizi del titolo, proponendo entro il termine di quaranta giorni, opposizione al decreto ingiuntivo n. 210/2014, non opposto, nelle forme di cui all'art. 650 c.p.c.
3) Sicché con atto di citazione in opposizione ex art. 650 c.p.c. ritualmente notificato,
si opponeva al decreto ingiuntivo n. 210/2014 del Tribunale di Parte_1
Avezzano, richiesto ed ottenuto da per l'importo di € Controparte_1
78.000,00, derivante dalla sottoscrizione di due contratti fideiussori, rispettivamente sottoscritti in data 04/03/2005 ed in data 02/08/2011 a garanzia dei rapporti intercorrenti tra il su indicato istituto di credito e l'allora coniuge
. Controparte_3
Insisteva per la nullità delle tre clausole del contratto di garanzia già dichiarate illegittime dalla AN d'LI per violazione della Legge Antitrust, per l'intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c. e per non aver detto istituto diligentemente coltivato le azioni di recupero.
Chiedeva pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, ricorrendone i presupposti,
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 8
PRELIMINARMENTE, provvisoriamente sospendere ex art. 650 comma 2° c.p.c., in riferimento all'art. 649 c.p.c. l'esecutorietà del d.i. opposto stante gli effetti dirimenti che l'accertamento sull'abusivismo delle clausole eccepite in narrativa potrebbe comportare sul medesimo titolo giudiziale, i cui gravi motivi richiesti, emergono per tabulas;
NEL MERITO, revocare e porre nel nulla, per i motivi di cui in narrativa, il decreto ingiuntivo opposto”. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, secondo i parametri vigenti, da distrarre in favore del sottoscritto avvocato antistatario, il quale dichiara di aver anticipato le prime e di non aver riscosso le seconde”.
4) Si costituiva regolarmente in giudizio deducendo Controparte_1 sostanzialmente l'infondatezza della spiegata opposizione, insistendone per il totale rigetto, con conferma della validità delle fideiussioni e condanna dell'opponente alla refusione di spese e competenze
5) Non concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, la causa veniva istruita mediante l'acquisizione delle prove documentali offerte dalle parti e l'espletamento della prova testimoniale.
6) All'udienza di precisazione delle conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione con concessione, previa richiesta dell'opponente, di termini ridotti ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e per le memorie di replica.
7) Così ricostruito in estrema sintesi l'iter processuale, occorre in primo luogo rammentare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore (cfr. Cass. n. 9927/2004); sicché la sentenza che definisce il giudizio deve accogliere la domanda del creditore istante rigettando conseguentemente l'opposizione qualora riscontri che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione
(cfr. Cass. n. 2573/2002).
L'opposizione a decreto ingiuntivo, dunque, da luogo ad un ordinario giudizio a cognizione piena nel quale il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che riveste la posizione di attore sostanziale) e
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delle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che riveste la posizione di convenuto sostanziale).
Pertanto il creditore sarà gravato dall'onere di provare i fatti costitutivi del proprio diritto di credito (e, quindi, l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio e l'inadempimento altrui), mentre il debitore sarà gravato dall'onere di fornire la prova di aver adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'altrui pretesa (cfr. Cass. 2421/2006).
8) Ciò premesso, si osserva che l'opposizione va accolta nei limiti e per gli effetti di seguito illustrati, pregiudizialmente scrutinando le sollevate questioni inerenti la natura di consumatore o meno in capo all'opponente e la qualificazione giuridica delle garanzie fideiussorie da questi rilasciate.
Sul punto, l'Istituto di credito ha dedotto, pur se tardivamente perché soltanto in seno alla memoria ex art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c., la non configurabilità della qualifica di consumatore in capo all'opponente; nello specifico, perché non poteva ritenersi estraneo all'attività commerciale esercitata dall'allora moglie, per le varie garanzie fideiussorie da questi rilasciate nel corso degli anni in favore della stessa ed altresì in virtù delle segnalazioni nella Centrale Rischi della AN d'LI di entrambi i nominativi.
Sul tema, aderendo all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di contratti di fideiussione stipulati da persona fisica in favore di una società commerciale spetta al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione o la gestione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, si rileva che dalle emergenze istruttorie non è emersa, da parte dell'opponente, né l'eventuale partecipazione al capitale sociale, né tantomeno l'aver ricoperto cariche amministrative o di gestione;
parimenti, non è emerso che l'opponente abbia agito per scopi riconducibili alla propria attività professionale.
Ne discende, quindi, che l'eccezione proposta dalla banca deve essere rigettata, con conseguente applicazione al caso in esame della disciplina consumeristica.
L'Istituto di credito ha poi dedotto che le garanzie rilasciate dall'opponente, devono qualificarsi come contratti autonomi di garanzia e non come semplici fideiussioni.
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A conforto di detta tesi, deduce che quanto affermato deriva in primo luogo dalla previsione di cui all'art. 7 del contratto di garanzia del 04/03/2005, secondo il quale il garante è tenuto a pagare immediatamente, a richiesta scritta della banca ed indipendentemente da eventuali eccezioni del debitore, tutto quanto ad essa dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio;
previsione che secondo l'opposta comporterebbe l'impossibilità per il garante di sollevare al creditore le eccezioni del rapporto principale;
in secondo luogo, in virtù della previsione di cui al successivo art. 8 secondo cui la validità della fideiussione prescinde dalla validità degli atti generanti le obbligazioni principali.
Ordunque, in giurisprudenza risulta pressoché pacifico che il mero inserimento della clausola di pagare immediatamente a semplice richiesta scritta della banca ed indipendentemente da eventuali eccezioni del debitore, non risulta sufficiente ad escludere l'accessorietà della garanzia e il conseguente diritto del fideiussore di opporre le eccezioni relative al rapporto fondamentale, con la conseguenza che deve darsi rilievo all'intero contenuto del testo negoziale (cfr. Cass. Civ. n. 31105/2024).
Dalla lettura delle garanzie fideiussorie per cui è causa, emerge chiaramente che trattasi di semplici contratti fideiussori e quindi non di contratti autonomi di garanzia, per altro, entrambi riproducenti i contenuti del modello dichiarato illegittimo dalla AN d'LI con il provvedimento n. 55/2005 ed in particolare le clausole di reviviscenza, di rinunzia ai termini ex art. 1957 c.c. e di sopravvivenza.
Sicché non coglie nel segno la circostanza che nel caso in esame trattasi di fideiussioni specifiche essendo sufficiente la sola presenza delle tre clausole abusive suddette.
Ad ogni modo, sul tema, è intervenuta la recente sentenza della Corte di Cassazione, con cui è stato esteso anche alle fideiussioni specifiche la portata applicativa dei principi espressi con la sentenza n. 41994/2021 delle Sezioni Unite Civili in tema di nullità parziale dei contratti fideiussori conformi allo schema ABI sanzionati con il provvedimento n. 55/2005 della AN d'LI (cfr. Cass. Civ. n. 27243/2024).
Con detta decisione, è stato infatti rilevato come, nella sentenza delle Sezioni Unite citata, non vi siano state indicazioni tali da impedire di estendere i principi in essa affermati alle fideiussioni specifiche. La Suprema Corte, non distingue tra diversi tipi di fideiussione ma fa riferimento genericamente ai contratti “a valle”, cioè ai singoli contratti di fideiussione che contengono clausole che riproducono il contenuto di quelle dichiarate nulle per contrasto alla normativa anticoncorrenziale.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 5 di 8
Ne discende pertanto l'applicabilità del principio sopra riportato anche alle fideiussioni specifiche e la nullità parziale delle due fideiussioni oggetto di disamina.
Non incide poi quanto dedotta dall'opposta, secondo cui l'art. 1957 c.c., non essendo posto a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, deve considerarsi materia nella piena disponibilità delle parti e la deroga al termine ivi fissato non deve necessariamente essere ricollegata allo schema predisposto dall'ABI.
Invero, ciò che rileva sono le conseguenze della nullità parziale dell'accordo a valle di un'intesa restrittiva della concorrenza, in violazione della normativa Antitrust. La nullità per contrarietà alla normativa Antitrust, infatti, travolge in ogni caso la pattuizione e determina l'applicabilità del termine ex art. 1957 c.c.
9) Nel merito, si rileva che i contratti fideiussori sottoscritti dall'opponente ripropongono esattamente le clausole di reviviscenza, di rinunzia ai termini ex art. 1957 c.c. e di sopravvivenza riprodotte nello schema contrattuale ABI (Allegato 5 fascicolo di parte opponente) dichiarato illegittimo dalla AN d'LI il
02/05/2005 (Allegato 6 fascicolo di parte opponente).
Altresì si rileva che una delle due fideiussioni oggetto del contendere è stata sottoscritta in data 04/03/2005 (Allegato 3 fascicolo di parte opponente) e quindi all'interno del perimetro temporale oggetto dell'accertamento della AN d'LI
(2003-2005), con la conseguenza che in detto caso, si deve ritenere che la produzione in giudizio del provvedimento n. 55 del 02/05/2005 costituisce idonea prova (privilegiata) dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza invocata a fondamento della dedotta invalidità dell'atto negoziale.
Quanto poi alla fideiussione sottoscritta dall'opponente in data 02/08/2011
(Allegato 3 fascicolo di parte opponente), si rileva di come questi abbia prodotto giudizio un numero considerevole di modelli fideiussori omnibus e specifiche
(Allegati 8, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 15, 16 e 17 fascicolo di parte opponente) sottoscritte anche dopo l'emissione del provvedimento della AN d'LI del 2005 e contenenti sempre le tre clausole censurate;
modelli fideiussori che non sono stati oggetto di contestazione da parte dell'opposta così portando ragionevolmente alla conclusione che l'intesa anticoncorrenziale riconosciuta dalla AN d'LI nell'anno 2005, era ancora in essere in modo pressoché uniforme anche al momento della sottoscrizione ad opera dell'opponente della seconda garanzia in data
02/08/2011.
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Oltretutto, che i contratti fideiussori sottoscritti dall'opponente riproducano le clausole di reviviscenza, di rinunzia al termine di decadenza ex art. 1957 c.c. e di sopravvivenza conformi a quello dello schema contrattuale ABI 2003 dichiarato illegittimo, è stato confermato nella sostanza, anche se non nella forma, dal
Funzionario della stessa AN d'LI, dott. , escusso all'udienza del Persona_1
02/12/2024. Ed invero, quanto alla fideiussione rilasciata il 04/03/2005, ha rilevato la totale conformità delle tre clausole con quelle del modello ABI dichiarato illegittimo, mentre, per quanto riguarda la fideiussione rilasciata il 02/08/2011, ha rilevato una parziale conformità della clausola di reviviscenza, avuto riguardo alla semplice circoscrizione a 24 mesi delle circostanze di estinzione, così come la conformità delle clausole di rinunzia al termine di decadenza ex art. 1957 c.c. e di sopravvivenza.
Ed ancora, si rileva di come, nel caso in esame, non sia nemmeno emersa una volontà negoziale del fideiussore di ritenere essenziali, per la stipula delle garanzie, le clausole da ritenersi nulle.
Per quanto detto, quindi, va dichiarata la nullità parziale di entrambe le fideiussioni in relazione alle clausole 2, 6 e 8, in quanto riproducenti quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata.
Per effetto della declaratoria di detta nullità parziale, che chiaramente involge anche la clausola di deroga al termine di cui all'art. 1957 c.c., va altresì, in accoglimento dell'eccezione formulata dall'opponente, dichiarata la decadenza della banca, essendo a tal riguardo pacifica, perché documentalmente provata, la non tempestività dell'iniziativa da parte dell'opposta rispetto al termine previsto dal predetto articolo.
Ed invero, benché la messa in mora e la revoca dei rapporti intrattenuti dalla debitrice principale risale al 2012, risulta dagli atti che il decreto ingiuntivo è stato richiesto soltanto nel 2014 e dunque a distanza di due anni.
Sicché, in aderenza all'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità a mente del quale il termine istanza contenuto nell'art. 1957 c.c. fa riferimento ai soli mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, rimanendo estranee a tale perimetro le mere iniziative a carattere stragiudiziale, va dichiarata la decadenza della banca ad esigere il pagamento nei confronti del fideiussore odierno opponente (cfr. Cass. Civ. n. 20648/2024).
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Ad ogni modo è anche emerso che la banca non ha diligentemente coltivato l'azione volta al recupero del credito vantato così parimenti contravvenendo a quanto stabilito dal ripetuto art. 1957 c.c. Ed invero, fermo quanto innanzi rilevato, dagli atti risulta altresì che a seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo è stato promosso il pignoramento presso terzi soltanto a distanza di sette anni.
Alla luce di quanto innanzi deve essere dichiarato che il credito vantato dall'opposta nei confronti dell'opponente si è estinto per decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c.; al più, per non aver la banca diligentemente coltivato l'azione di recupero del credito, del pari ai sensi di detto articolo.
A seguito dell'accoglimento dell'opposizione, consegue l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto nei confronti dell'odierno opponente, quale fideiussore.
9) Restano assorbite le ulteriori doglianze espresse dalle parti in causa.
10) Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opposta come da dispositivo, tenuto conto del valore proprio del giudizio (€ 78.000,00) e quindi secondo lo scaglione di valore € 52.001,00/€ 260.000,00, ai valori medi di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm.ii.
P.Q.M.
il Tribunale di Avezzano, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie l'opposizione come in parte motiva;
- condanna l'opposta alla refusione delle spese di lite in favore dell'opponente che liquida in € 286,00 per esborsi ed in € 14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Avezzano il 22/05/2025
Il giudice dott.ssa Alessandra Contestabile
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra CONTESTABILE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 794/2023 promossa da:
), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
PIAZZA TORLONIA 40 67051 AVEZZANO con l'avv. DI SALVATORE ROBERTO
) dal quale è rappresentato e difeso C.F._2
ATTORE OPPONENTE
contro
(P.IVA e per essa la mandataria e Controparte_1 P.IVA_1 procuratrice speciale (P.IVA in persona dei Controparte_2 P.IVA_2 rispettivi legali rappresentanti pro tempore, con l'avv. Sebastiano Papa ed elettivamente domiciliato in C/O AVV. CAMERINI FRANCESCO 67100 L'AQUILA
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c.; Antitrust - azione di nullità in materia di tutela della concorrenza e del mercato;
fideiussioni.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo si fa rinvio agli atti delle parti ed ai verbali di causa.
2) Con ricorso ex art. 615 c.p.c. proponeva opposizione Parte_1 all'esecuzione mobiliare presso terzi R.G.E. n. 85/2021 promossa da
[...] dinanzi il Tribunale di Avezzano, chiedendo, in via preliminare la CP_1 sospensione della procedura esecutiva e, nel merito, l'illegittimità del decreto ingiuntivo n. 210/2014 emesso dal Tribunale di Avezzano con conseguente sua revoca.
A fondamento dell'opposizione, deduceva la nullità (parziale) delle garanzie fideiussorie da lui rilasciate nell'anno 2005 e nell'anno 2011 in favore del su indicato Istituto di credito a seguito delle quali veniva richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n. 210/2014.
Nello specifico, deduceva la nullità delle clausole di reviviscenza, di rinunzia ai termini ex art. 1957 c.c. e di sopravvivenza, contenute in dette due fideiussioni, perché corrispondenti a quelle riportate nello schema ABI sanzionato dalla AN
d'LI con provvedimento n. 55/2005; altresì deduceva la tardività dell'azione giudiziale proposta dalla banca a tutela del proprio credito nei confronti del debitore principale e comunque il non aver detto istituto diligentemente coltivato le azioni di recupero.
A seguito della spiegata opposizione, il G.E. del Tribunale di Avezzano, visti gli atti contenuti nel fascicolo telematico e la sentenza n. 9479/2023 della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite Civili, avvisava il debitore opponente a valersi come interpello sull'intenzione di tutelarsi rispetto a eventuali vizi del titolo, proponendo entro il termine di quaranta giorni, opposizione al decreto ingiuntivo n. 210/2014, non opposto, nelle forme di cui all'art. 650 c.p.c.
3) Sicché con atto di citazione in opposizione ex art. 650 c.p.c. ritualmente notificato,
si opponeva al decreto ingiuntivo n. 210/2014 del Tribunale di Parte_1
Avezzano, richiesto ed ottenuto da per l'importo di € Controparte_1
78.000,00, derivante dalla sottoscrizione di due contratti fideiussori, rispettivamente sottoscritti in data 04/03/2005 ed in data 02/08/2011 a garanzia dei rapporti intercorrenti tra il su indicato istituto di credito e l'allora coniuge
. Controparte_3
Insisteva per la nullità delle tre clausole del contratto di garanzia già dichiarate illegittime dalla AN d'LI per violazione della Legge Antitrust, per l'intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c. e per non aver detto istituto diligentemente coltivato le azioni di recupero.
Chiedeva pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, ricorrendone i presupposti,
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 8
PRELIMINARMENTE, provvisoriamente sospendere ex art. 650 comma 2° c.p.c., in riferimento all'art. 649 c.p.c. l'esecutorietà del d.i. opposto stante gli effetti dirimenti che l'accertamento sull'abusivismo delle clausole eccepite in narrativa potrebbe comportare sul medesimo titolo giudiziale, i cui gravi motivi richiesti, emergono per tabulas;
NEL MERITO, revocare e porre nel nulla, per i motivi di cui in narrativa, il decreto ingiuntivo opposto”. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, secondo i parametri vigenti, da distrarre in favore del sottoscritto avvocato antistatario, il quale dichiara di aver anticipato le prime e di non aver riscosso le seconde”.
4) Si costituiva regolarmente in giudizio deducendo Controparte_1 sostanzialmente l'infondatezza della spiegata opposizione, insistendone per il totale rigetto, con conferma della validità delle fideiussioni e condanna dell'opponente alla refusione di spese e competenze
5) Non concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, la causa veniva istruita mediante l'acquisizione delle prove documentali offerte dalle parti e l'espletamento della prova testimoniale.
6) All'udienza di precisazione delle conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione con concessione, previa richiesta dell'opponente, di termini ridotti ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e per le memorie di replica.
7) Così ricostruito in estrema sintesi l'iter processuale, occorre in primo luogo rammentare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore (cfr. Cass. n. 9927/2004); sicché la sentenza che definisce il giudizio deve accogliere la domanda del creditore istante rigettando conseguentemente l'opposizione qualora riscontri che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione
(cfr. Cass. n. 2573/2002).
L'opposizione a decreto ingiuntivo, dunque, da luogo ad un ordinario giudizio a cognizione piena nel quale il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che riveste la posizione di attore sostanziale) e
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 3 di 8
delle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che riveste la posizione di convenuto sostanziale).
Pertanto il creditore sarà gravato dall'onere di provare i fatti costitutivi del proprio diritto di credito (e, quindi, l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio e l'inadempimento altrui), mentre il debitore sarà gravato dall'onere di fornire la prova di aver adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'altrui pretesa (cfr. Cass. 2421/2006).
8) Ciò premesso, si osserva che l'opposizione va accolta nei limiti e per gli effetti di seguito illustrati, pregiudizialmente scrutinando le sollevate questioni inerenti la natura di consumatore o meno in capo all'opponente e la qualificazione giuridica delle garanzie fideiussorie da questi rilasciate.
Sul punto, l'Istituto di credito ha dedotto, pur se tardivamente perché soltanto in seno alla memoria ex art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c., la non configurabilità della qualifica di consumatore in capo all'opponente; nello specifico, perché non poteva ritenersi estraneo all'attività commerciale esercitata dall'allora moglie, per le varie garanzie fideiussorie da questi rilasciate nel corso degli anni in favore della stessa ed altresì in virtù delle segnalazioni nella Centrale Rischi della AN d'LI di entrambi i nominativi.
Sul tema, aderendo all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di contratti di fideiussione stipulati da persona fisica in favore di una società commerciale spetta al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione o la gestione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, si rileva che dalle emergenze istruttorie non è emersa, da parte dell'opponente, né l'eventuale partecipazione al capitale sociale, né tantomeno l'aver ricoperto cariche amministrative o di gestione;
parimenti, non è emerso che l'opponente abbia agito per scopi riconducibili alla propria attività professionale.
Ne discende, quindi, che l'eccezione proposta dalla banca deve essere rigettata, con conseguente applicazione al caso in esame della disciplina consumeristica.
L'Istituto di credito ha poi dedotto che le garanzie rilasciate dall'opponente, devono qualificarsi come contratti autonomi di garanzia e non come semplici fideiussioni.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 4 di 8
A conforto di detta tesi, deduce che quanto affermato deriva in primo luogo dalla previsione di cui all'art. 7 del contratto di garanzia del 04/03/2005, secondo il quale il garante è tenuto a pagare immediatamente, a richiesta scritta della banca ed indipendentemente da eventuali eccezioni del debitore, tutto quanto ad essa dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio;
previsione che secondo l'opposta comporterebbe l'impossibilità per il garante di sollevare al creditore le eccezioni del rapporto principale;
in secondo luogo, in virtù della previsione di cui al successivo art. 8 secondo cui la validità della fideiussione prescinde dalla validità degli atti generanti le obbligazioni principali.
Ordunque, in giurisprudenza risulta pressoché pacifico che il mero inserimento della clausola di pagare immediatamente a semplice richiesta scritta della banca ed indipendentemente da eventuali eccezioni del debitore, non risulta sufficiente ad escludere l'accessorietà della garanzia e il conseguente diritto del fideiussore di opporre le eccezioni relative al rapporto fondamentale, con la conseguenza che deve darsi rilievo all'intero contenuto del testo negoziale (cfr. Cass. Civ. n. 31105/2024).
Dalla lettura delle garanzie fideiussorie per cui è causa, emerge chiaramente che trattasi di semplici contratti fideiussori e quindi non di contratti autonomi di garanzia, per altro, entrambi riproducenti i contenuti del modello dichiarato illegittimo dalla AN d'LI con il provvedimento n. 55/2005 ed in particolare le clausole di reviviscenza, di rinunzia ai termini ex art. 1957 c.c. e di sopravvivenza.
Sicché non coglie nel segno la circostanza che nel caso in esame trattasi di fideiussioni specifiche essendo sufficiente la sola presenza delle tre clausole abusive suddette.
Ad ogni modo, sul tema, è intervenuta la recente sentenza della Corte di Cassazione, con cui è stato esteso anche alle fideiussioni specifiche la portata applicativa dei principi espressi con la sentenza n. 41994/2021 delle Sezioni Unite Civili in tema di nullità parziale dei contratti fideiussori conformi allo schema ABI sanzionati con il provvedimento n. 55/2005 della AN d'LI (cfr. Cass. Civ. n. 27243/2024).
Con detta decisione, è stato infatti rilevato come, nella sentenza delle Sezioni Unite citata, non vi siano state indicazioni tali da impedire di estendere i principi in essa affermati alle fideiussioni specifiche. La Suprema Corte, non distingue tra diversi tipi di fideiussione ma fa riferimento genericamente ai contratti “a valle”, cioè ai singoli contratti di fideiussione che contengono clausole che riproducono il contenuto di quelle dichiarate nulle per contrasto alla normativa anticoncorrenziale.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 5 di 8
Ne discende pertanto l'applicabilità del principio sopra riportato anche alle fideiussioni specifiche e la nullità parziale delle due fideiussioni oggetto di disamina.
Non incide poi quanto dedotta dall'opposta, secondo cui l'art. 1957 c.c., non essendo posto a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, deve considerarsi materia nella piena disponibilità delle parti e la deroga al termine ivi fissato non deve necessariamente essere ricollegata allo schema predisposto dall'ABI.
Invero, ciò che rileva sono le conseguenze della nullità parziale dell'accordo a valle di un'intesa restrittiva della concorrenza, in violazione della normativa Antitrust. La nullità per contrarietà alla normativa Antitrust, infatti, travolge in ogni caso la pattuizione e determina l'applicabilità del termine ex art. 1957 c.c.
9) Nel merito, si rileva che i contratti fideiussori sottoscritti dall'opponente ripropongono esattamente le clausole di reviviscenza, di rinunzia ai termini ex art. 1957 c.c. e di sopravvivenza riprodotte nello schema contrattuale ABI (Allegato 5 fascicolo di parte opponente) dichiarato illegittimo dalla AN d'LI il
02/05/2005 (Allegato 6 fascicolo di parte opponente).
Altresì si rileva che una delle due fideiussioni oggetto del contendere è stata sottoscritta in data 04/03/2005 (Allegato 3 fascicolo di parte opponente) e quindi all'interno del perimetro temporale oggetto dell'accertamento della AN d'LI
(2003-2005), con la conseguenza che in detto caso, si deve ritenere che la produzione in giudizio del provvedimento n. 55 del 02/05/2005 costituisce idonea prova (privilegiata) dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza invocata a fondamento della dedotta invalidità dell'atto negoziale.
Quanto poi alla fideiussione sottoscritta dall'opponente in data 02/08/2011
(Allegato 3 fascicolo di parte opponente), si rileva di come questi abbia prodotto giudizio un numero considerevole di modelli fideiussori omnibus e specifiche
(Allegati 8, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 15, 16 e 17 fascicolo di parte opponente) sottoscritte anche dopo l'emissione del provvedimento della AN d'LI del 2005 e contenenti sempre le tre clausole censurate;
modelli fideiussori che non sono stati oggetto di contestazione da parte dell'opposta così portando ragionevolmente alla conclusione che l'intesa anticoncorrenziale riconosciuta dalla AN d'LI nell'anno 2005, era ancora in essere in modo pressoché uniforme anche al momento della sottoscrizione ad opera dell'opponente della seconda garanzia in data
02/08/2011.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 6 di 8
Oltretutto, che i contratti fideiussori sottoscritti dall'opponente riproducano le clausole di reviviscenza, di rinunzia al termine di decadenza ex art. 1957 c.c. e di sopravvivenza conformi a quello dello schema contrattuale ABI 2003 dichiarato illegittimo, è stato confermato nella sostanza, anche se non nella forma, dal
Funzionario della stessa AN d'LI, dott. , escusso all'udienza del Persona_1
02/12/2024. Ed invero, quanto alla fideiussione rilasciata il 04/03/2005, ha rilevato la totale conformità delle tre clausole con quelle del modello ABI dichiarato illegittimo, mentre, per quanto riguarda la fideiussione rilasciata il 02/08/2011, ha rilevato una parziale conformità della clausola di reviviscenza, avuto riguardo alla semplice circoscrizione a 24 mesi delle circostanze di estinzione, così come la conformità delle clausole di rinunzia al termine di decadenza ex art. 1957 c.c. e di sopravvivenza.
Ed ancora, si rileva di come, nel caso in esame, non sia nemmeno emersa una volontà negoziale del fideiussore di ritenere essenziali, per la stipula delle garanzie, le clausole da ritenersi nulle.
Per quanto detto, quindi, va dichiarata la nullità parziale di entrambe le fideiussioni in relazione alle clausole 2, 6 e 8, in quanto riproducenti quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata.
Per effetto della declaratoria di detta nullità parziale, che chiaramente involge anche la clausola di deroga al termine di cui all'art. 1957 c.c., va altresì, in accoglimento dell'eccezione formulata dall'opponente, dichiarata la decadenza della banca, essendo a tal riguardo pacifica, perché documentalmente provata, la non tempestività dell'iniziativa da parte dell'opposta rispetto al termine previsto dal predetto articolo.
Ed invero, benché la messa in mora e la revoca dei rapporti intrattenuti dalla debitrice principale risale al 2012, risulta dagli atti che il decreto ingiuntivo è stato richiesto soltanto nel 2014 e dunque a distanza di due anni.
Sicché, in aderenza all'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità a mente del quale il termine istanza contenuto nell'art. 1957 c.c. fa riferimento ai soli mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, rimanendo estranee a tale perimetro le mere iniziative a carattere stragiudiziale, va dichiarata la decadenza della banca ad esigere il pagamento nei confronti del fideiussore odierno opponente (cfr. Cass. Civ. n. 20648/2024).
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Ad ogni modo è anche emerso che la banca non ha diligentemente coltivato l'azione volta al recupero del credito vantato così parimenti contravvenendo a quanto stabilito dal ripetuto art. 1957 c.c. Ed invero, fermo quanto innanzi rilevato, dagli atti risulta altresì che a seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo è stato promosso il pignoramento presso terzi soltanto a distanza di sette anni.
Alla luce di quanto innanzi deve essere dichiarato che il credito vantato dall'opposta nei confronti dell'opponente si è estinto per decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c.; al più, per non aver la banca diligentemente coltivato l'azione di recupero del credito, del pari ai sensi di detto articolo.
A seguito dell'accoglimento dell'opposizione, consegue l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto nei confronti dell'odierno opponente, quale fideiussore.
9) Restano assorbite le ulteriori doglianze espresse dalle parti in causa.
10) Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opposta come da dispositivo, tenuto conto del valore proprio del giudizio (€ 78.000,00) e quindi secondo lo scaglione di valore € 52.001,00/€ 260.000,00, ai valori medi di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm.ii.
P.Q.M.
il Tribunale di Avezzano, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie l'opposizione come in parte motiva;
- condanna l'opposta alla refusione delle spese di lite in favore dell'opponente che liquida in € 286,00 per esborsi ed in € 14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Avezzano il 22/05/2025
Il giudice dott.ssa Alessandra Contestabile
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