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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 09/04/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1346/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Stefania Vacca, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 1346 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti ANGELO SBROCCA e VENTRESCA GIOVANNA, elettivamente domiciliato presso lo studio legale del primo difensore sito in Termoli, Piazza M. Bega n. 28, giusta procura in atti;
- ATTORE -
e
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv.to ACRONZIO FABRIZIO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Teramo, Via Riccitelli n. 11, giusta procura in atti;
- CONVENUTO –
; Controparte_2
; Controparte_3
- CONVENUTE CONTUMACI-
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI. Per parte attrice: “revocare ex art. 2901 c.c., e, per l'effetto, dichiarare inefficaci, nei pagina 1 di 9 confronti dell'odierno attore, l'atto di donazione stipulato dal Sig. con la figlia Controparte_1 CP_2
, redatto dal notaio DO. in data 07.12.2016 - Rep. N. 64981, Racc. n. 24397,
[...] Persona_1 nonché l'atto di donazione stipulato dal Sig. con la figlia , redatto dal Controparte_1 Controparte_3 notaio DO. in data 07.12.2016 - Rep. N. 64980, Racc. n. 24396, e i trasferimenti dei Persona_1 diritti reali indicati in tali atti a cui ci si riporta;
emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalla domanda che precede, anche con riferimento alla trascrizione dell'emananda sentenza nei Registri Immobiliari;
comunque - condannare i convenuti alla rifusione delle spese legali e degli onorari di giudizio”; per parte convenuta: “Conclude per il rigetto della domanda perché infondata. Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio e le di lui figlie, Parte_1 Controparte_1
e , al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. CP_2 Controparte_3 dell'atto di donazione stipulato da con la figlia in data Controparte_1 Controparte_2
07.12.2016 per TA DO. (rep. n. 64981, racc. n. 24397), nonché dell'atto Persona_1 di donazione stipulato da con la figlia , stipulato anch'esso Controparte_1 Controparte_3 in data 07.12.2016 dal Notaio DO. (rep. n. 64980, racc. n. 24396). Persona_1
A fondamento della propria domanda il a esposto: Pt_1
- di essere creditore di in forza della sentenza n. 333/2016 del Controparte_1
29.08.2020 (recte 2016), emessa dal Tribunale di Larino, con cui il veniva condannato a CP_1 pagare, in suo favore, l'importo di € 155.570,72, oltre interessi legali, a titolo di ripetizione dei frutti civili su immobili in comunione, e complessivi € 16.745,58 a titolo di spese di lite;
- che il impugnava tale sentenza e ne chiedeva la sospensiva;
frattanto il CP_1 Pt_1 stante il mancato pagamento del del proprio credito di € 172.316,30, oltre interessi CP_1 legali, procedeva a notificare atto di precetto e poi ad attivare il pignoramento presso terzi;
che tutte le banche rendevano dichiarazione negativa, mentre la NT
, quale soggetto erogatore dello stipendio da insegnante del Sig. ,
[...] CP_1 dichiarava che quest'ultimo percepiva uno stipendio mensile di cui poteva essere assoggettato a pignoramento solo il quinto, pari a € 380,76;
- che, incardinata la procedura esecutiva, il proponeva atto di opposizione ex art. CP_1
615 c.p.c. con istanza di sospensione dell'esecuzione, la quale veniva rigettata dal G.E. con ordinanza del 17.09.2017, condannando il a rifondere al e spese della fase CP_1 Pt_1
pagina 2 di 9 cautelare per l'importo di € 4.000,00, oltre a rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A.;
- che, con successiva ordinanza del 02.11.2017, il Tribunale di Larino assegnava l'importo di € 156.061,12, omettendo erroneamente sia gli interessi, sia l'importo di € 16.745,58 dovuto per spese legali, e condannava il Sig. a rifondere al 'importo di € 4.297,11, CP_1 Pt_1 oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. per le spese della procedura esecutiva;
- che “pochi giorni dopo il Sig. sottraeva intenzionalmente alla garanzia Controparte_1 dei propri creditori (tra cui figura l'odierno attore) la gran parte degli immobili di sua proprietà donandoli alle proprie figlie e , rispettivamente con atto di Controparte_3 Controparte_2 donazione per Notaio del 07.12.2016 Rep. n. 64980, Racc. n. 24396 e con Persona_1 atto di donazione per Notaio del 07.12.2016 Rep. n. 64981, Racc. n. 24397” Persona_1
(cfr. pag. 2, punto J);
- che, in seguito, la Corte di Appello di Campobasso, con ordinanza del 28.12.2017, sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e “il si affrettava quindi CP_1
a comunicare l'ordinanza sospensiva della Corte di Appello di Campobasso alla _4
, intimando alla stessa di non versare le somme pignorate al , sicché “la
[...] Pt_1
comunicava quindi al Sig. di non poter NT Pt_1 procedere al pagamento delle somme dovutegli” (cfr. pag. 2 punti L e M);
- che, con sentenza n. 121/21 n. 592/16 pubblicata il 30.03.2021, la Corte di Appello di
Campobasso accoglieva in minima parte il gravame proposto dal , dichiarando la CP_1 spettanza al el minore importo di € 134.132,84, oltre interessi legali, confermando Pt_1 per il resto la sentenza impugnata e condannando il alla rifusione delle spese legali del CP_1 secondo grado di giudizio per la metà; che, intanto, solo alcuni mesi dopo il deposito della detta sentenza la provvedeva al versamento Controparte_5 mensile dell'importo di € 380,76 stabilito con l'ordinanza del 02.11.2017.
Tanto premesso, l'attore ha sostenuto che sussisterebbero tutti i presupposti per l'utile esperimento dell'azione ex art. 2901 c.c., poiché, nel caso di specie, “gli atti dispositivi sono a titolo gratuito e sono stati posti in essere successivamente all'insorgenza dei crediti dell'attore”: difatti, a fronte di un credito, al 7.12.2016, pari ad € 172.316,30 oltre interessi legali, il patrimonio del subiva una drastica riduzione quantitativa, tale da rendere impossibile, CP_1
o comunque di sicuro maggiormente difficoltoso, incerto e oneroso l'integrale soddisfacimento dei crediti;
infatti, secondo l'attore, il risulterebbe “fortemente CP_1 indebitato” anche con terzi, “a titolo esemplificativo e non esaustivo basti pensare che lo stesso è tenuto al pagamento degli onorari dei propri legali per l'attività difensiva da loro svolta pagina 3 di 9 in suo favore nei seguenti giudizi n. 100394/05 R.G. e n. 175/17 R.G. Es. Mob. espletati dinanzi al Tribunale di Larino;
nonché nel giudizio civile n. 592/16 R.G. espletato dinanzi alla
Corte di Appello di Campobasso;
nonché nel giudizio n. 1335/19 R.G. espletato dinanzi al
Tribunale di Campobasso. Il Sig. è altresì debitore, nei confronti dei legali del Sig. CP_1 dell'importo complessivo di 10.213,84 €, stante la condanna alle spese Parte_1 con distrazione contenuta nella detta sentenza n. 121/2021 – n. 592/16 R.G. della Corte di
Appello di Campobasso”. Quanto all'elemento soggettivo, la prova della conoscenza da parte del debitore del pregiudizio arrecato all'odierno attore risulterebbe chiaramente dalle circostanze fattuali esposte e dalla documentazione prodotta, bastando considerare che “gli atti dispositivi in questione sono stati posti in essere dal poco dopo che il Sig. CP_1 gli aveva notificato, tra l'altro, l'atto di pignoramento presso terzi ai fini Parte_1
del recupero coattivo del credito”. Ad abundantiam, l'attore ha sostenuto che anche le figlie del erano perfettamente a conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni di credito CP_1
del Pt_1
2. Si è costituito , chiedendo il rigetto della domanda ex adverso spiegata Controparte_1 in ragione della carenza dei presupposti costitutivi della stessa.
In particolare, il convenuto ha evidenziato che, pur considerando le donazioni disposte in favore delle figlie, il proprio residuo patrimonio consentirebbe di soddisfare ampiamente le ragioni creditorie portate dal oggetto di contestazione in separato giudizio;
difatti, Pt_1 il convento ha esposto di essere proprietario dei seguenti beni: a) appartamento sito in
Petacciato (CB), via Del Progresso, n. 13, distinto nel catasto fabbricati del predetto Comune al foglio 17, particella 323, sub 19; b) garage sito in Petacciato (CB), via Del Progresso, distinto nel catasto fabbricati del predetto Comune al foglio 17, particella 323, sub 14; c) negozio sito in Petacciato (CB), via Del Progresso, non ancora censito. Tali beni, secondo quanto riportato nella medesima sentenza invocata dall'attore (sent. Tribunale di Larino n. 333/2016), ammonterebbero ad € 273.875,85. Inoltre, in ragione dell'ordinanza di assegnazione del G.E., il convenuto aveva già versato all'attore somme per circa 30.000 euro, di talché il credito avverso ammonterebbe a poco più di € 140.000,00, vale a dire a quasi la metà del valore del patrimonio residuo dell'arch. . Infine, il convenuto ha evidenziato anche l'insussistenza CP_1 della scientia damni, in quanto al momento delle donazioni egli non era “consapevole di determinare, con tali atti, una riduzione considerevole della garanzia in favore del creditore, stante l'esistenza di un suo patrimonio residuo capace di soddisfare ampiamente le ragioni creditorie dell'attore”. pagina 4 di 9 e , regolarmente citate in giudizio, non si sono costituite e ne è CP_2 Controparte_3 stata dichiarata la contumacia.
3. La causa è stata istruita a mezzo di consulenza d'ufficio e, all'esito, rinviata per la decisione.
*********
L'azione revocatoria è fondata per le ragioni che si vanno ad esporre.
4. Giova premettere che l'azione revocatoria, al pari di quella surrogatoria e del sequestro conservativo, assolve ad una funzione cautelare-conservativa, essendo diretta alla conservazione dell'integrità della garanzia patrimoniale del creditore ex art. 2740 c.c. Come rammentato anche dalle parti in causa, ai fini dell'utile esercizio dell'azione revocatoria prevista dall'art. 2901 c.c. devono sussistere i seguenti requisiti: a) l'esistenza di una ragione di credito;
b) il pregiudizio arrecato dall'atto di disposizione alla garanzia generica che assiste il credito
(eventus damni); c) l'atteggiamento soggettivo del debitore, ovvero la consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie (scientia damni) e, nel caso di atti a titolo oneroso, anche del terzo acquirente;
c1) in caso di atto anteriore al nascere del credito, la preordinazione dolosa del debitore al fine di pregiudicare il soddisfacimento delle ragioni creditorie (consilium fraudis) e, nel caso di atti a titolo oneroso, anche la partecipazione a tale intento del terzo (participatio fraudis). Trattandosi di elementi costituivi della domanda, è onere di chi agisce in revocatoria fornire la relativa prova, con la conseguenza che anche in difetto di uno di essi non può pronunciarsi l'inefficacia dell'atto dispositivo.
5. Partendo dalla verifica dell'esistenza della pretesa creditoria, è indiscussa la posizione creditoria dell'attore, risultante dalla sentenza n. 333/2016, contenente la statuizione di condanna dell'odierno convenuto al pagamento, in favore del della somma di euro Pt_1
155.570,72 – poi rideterminato in secondo grado nella minor somma di € 134.132,84- oltre spese di lite per euro 11.833,00 e accessori di legge. Tale essere il credito dell'attore al tempo della stipula dei due contratti di donazione, conclusi alla data del 7.12.2016, s'impone una precisazione sulla cronologia degli eventi intercorsi tra le parti, esposti in modo confuso e artificioso dall'attore: difatti, le donazioni in questione non sono affatto successive alle vicende esecutive riportate dal nella propria esposizione (cfr. punto J della narrazione in Pt_1 fatto), di talché i crediti sorti dopo il 7 dicembre 2016 (cfr. tutta l'esposizione dell'attore in relazione ai crediti menzionati ai punti H, I nonché le spese del secondo grado di giudizio), in difetto dell'allegazione della preordinazione dolosa dei due atti di donazione rispetto alle successive vicende da cui sarebbero sorti ulteriori crediti- finanche di terzi-, sono pagina 5 di 9 evidentemente irrilevanti ai fini dell'azione intrapresa.
6. Passando alla verifica della sussistenza dell'eventus damni, deve premettersi che esso ricorre non solo quando il debitore, con il suo atto dispositivo, comprometta totalmente la garanzia patrimoniale del creditore, ma anche quando l'atto determini una mera variazione quantitativa o qualitativa del patrimonio che importi una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito;
in tal caso grava sul creditore la prova di tali modifiche quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore provare che il patrimonio residuo possa comunque soddisfare ampiamente le ragioni del creditore, nonostante l'atto dispositivo.
Come poi correttamente osservato dal convenuto, deve aggiungersi che “il momento storico in cui deve essere verificata la sussistenza dell'eventus damni, inteso come pregiudizio alle ragioni del creditore, tale da determinare l'insufficienza dei beni del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale, è quello in cui viene compiuto l'atto di disposizione dedotto in giudizio ed in cui può apprezzarsi se il patrimonio residuo del debitore sia tale da soddisfare le ragioni del creditore, restando, invece, assolutamente irrilevanti, al fine anzidetto, le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate direttamente all'atto di disposizione” (Cass. n. 23743 del 14/11/2011).
Orbene, con le donazioni datate 7.12.2016 ha disposto, in favore delle Controparte_1 figlie, dei propri diritti reali sui seguenti beni immobili: A) in Larino alla Piazza dei Frentani n.
39, appartamento censito al catasto fabbricati al foglio 77, part.lla 344, sub. 171, p. 3, cat. A2, cl. 2, vani 7,5, con cantinola al piano interrato censita al catasto fabbricati al foglio 77, part.lla
344, sub. 224, 5; posto macchina al piano interrato censito al catasto fabbricati al foglio 77, part.lla 344, sub. 205 p. S1, cat, C6, cl.2, mq 12; locale ad uso ufficio al primo piano, censito al catasto fabbricati al foglio 77, part.lla 344, sub. 126, p. 1, cat. A10, cl. 1, vani 3,5; B) in Termoli alla Via Mazzini n. 7, appartamento al settimo piano censito al catasto fabbricati al foglio 12, part.lla 21, sub. 132, p. 7, cat. A4, cl. 2, vani 7; C) in Termoli, Via Andrea De Capua, diritti di usufrutto pari a 1/20 dell'appartamento sito al terzo piano censito al catasto fabbricati al foglio
13, part.lla 285, sub. 25, int. 17, p. 3, cat. A2, cl. 4, vani 4,5; la piena proprietà sul locale garage al piano seminterrato censito al catasto fabbricati al foglio 13, part.lla 285, sub. 53, p. S1, cat,
C6, cl.3, mq 48; D) in Milano, Viale Bligny n. 13/A, diritti di nuda proprietà sull'appartamento ad uso abitazione al piano secondo, censito al catasto fabbricati al foglio 476, part.lla 157, sub.
74, zona censuaria 2, p.
2- S1, cat. A3, cl.4, vani 4.
È incontestabile la riduzione della garanzia patrimoniale prodottasi per effetto di tali negozi pagina 6 di 9 nella sfera giuridica del donante in danno del creditore, il quale non ha potuto più contare sui numerosi e cospicui cespiti immobiliari del debitore, realizzabili in via coattiva;
a fronte di ciò, il convenuto ha sostenuto l'esistenza, nel proprio patrimonio, di altri beni utilmente aggredibili e idonei a consentire il soddisfacimento delle ragioni creditorie, ovvero gli immobili siti in
Petacciato ed oggetto di assegnazione in suo favore in forza proprio della sentenza n.
333/2016 del Tribunale di Larino.
Disposta allora consulenza estimativa al fine di avere contezza del valore dei suddetti beni al tempo degli atti donativi (la consulenza d'ufficio disposta nell'ambito del giudizio n.r.g.
100394/2005 veniva depositata nel febbraio 2009 e, dunque, reca una stima dei cespiti risalente quantomeno all'anno 2008, non utile, quindi, ai fini di causa), deve rilevarsi che l'importo indicato dal ctu- la cui valutazione si sottrae alle osservazioni critiche della convenuta, in ragione delle puntuali ed esaustive risposte rese dall'ausiliario-, è risultato pari ad euro 247.850,00. Tale stima, in uno alla condizione di non definitività della proprietà su detti immobili in ragione della difesa spiegata in sede di comparsa conclusionale dall'attore – trattandosi di mera difesa, la stessa è ammissibile anche in sede di memorie conclusionali- rende non dimostrata la tranquilla e ampia capienza del patrimonio residuo del debitore.
Difatti, da un lato, tenuto conto delle regole in tema di espropriazione e degli oneri e costi ad essa connessi, sarebbe bastata la prima vendita e, dunque, il primo ribasso nella misura di legge, per rendere quantomeno incerta – se non già infruttuosa- la proficuità dell'azione esecutiva su detti beni;
per altro verso, con riguardo al carattere definitivo della proprietà del su tali cespiti, deve osservarsi che se è indiscussa la natura dichiarativa (rectius CP_1 dichiarativa-costituiva) della sentenza di scioglimento della comunione e, dunque, dell'assegnazione dei lotti, nondimeno l'attribuzione della proprietà esclusiva, con il conseguente diritto al godimento della porzione in concreto assegnata, si produce soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza (in uno alla sua esecutività), allorquando l'accertamento in essa contenuto venga a far stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi e aventi causa (cfr. Cassazione civile sez. VI, 21/02/2020, n. 4703). Nel caso di specie, non pare che la pronuncia di scioglimento della comunione sugli immobili in Petacciato, nei termini disposti dal Tribunale di Larino con riguardo all'assegnazione nei confronti dell'odierno convenuto, sia passata in giudicato;
inoltre, se è vero che il resta comunque titolare di CP_1
¼ dell'intero complesso dei beni oggetto di divisione nella pronuncia n. 333/2016 più volte citata, è parimenti vero che l'esecuzione coattiva della quota di beni indivisi è procedura senz'altro più incerta e difficoltosa. pagina 7 di 9 Ne consegue che, per le ragioni esposte, non può dirsi assolta la prova liberatoria gravante sul convenuto.
7. Infine, sussiste l'elemento soggettivo richiesto dall'azione invocata, inteso come consapevolezza del pregiudizio che gli atti revocandi, modificando sensibilmente la qualità e quantità della consistenza del patrimonio immobiliare del debitore, abbiano arrecato al creditore. Nel caso di specie, non c'è dubbio che il donante, disponendo a titolo di liberalità di beni di sicuro affidamento economico (immobili in Milano, Termoli e Larino), fosse consapevole di rendere quantomeno più difficoltoso per il creditore la soddisfazione del proprio credito, conservando nel proprio patrimonio i soli beni controversi ed oggetto della sentenza da lui stesso impugnata.
8. In definitiva, per le ragioni che precedono, la domanda revocatoria deve essere accolta.
9. Le spese di lite nonché quelle di CTU seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, nei valori tra minimi e medi per tutte le fasi, attesa la non particolare complessità delle questioni trattate, secondo il dm 55/2014 e succ. agg.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
e , ogni diversa istanza ed eccezione Controparte_2 Controparte_3 disattesa o assorbita, così dispone:
− in accoglimento della domanda proposta da parte attrice, revoca e, per l'effetto, dichiara inefficace ex art. 2901 c.c. nei confronti di l'atto Parte_1 di donazione stipulato tra e in data 07.12.2016 per Controparte_1 Controparte_2
TA DO. (rep. n. 64981, racc. n. 24397), nonché l'atto di Persona_1 donazione stipulato tra e in data 07.12.2016 per Controparte_1 Controparte_3
TA DO. (rep. n. 64980, racc. n. 24396); Persona_1
− ordina al competente conservatore dei registri immobiliari e a tutti i responsabili dei competenti servizi l'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 2655 c.c. e comunque di dare pubblicità alla medesima;
− condanna i convenuti al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di delle spese di lite, che si liquidano nella complessiva ed Parte_1 unica somma di € 786,00 per esborsi ed € 10.577,50 per compenso professionale, oltre
15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, pagina 8 di 9 come per legge.
− pone definitivamente a carico dei convenuti le spese della CTU, giusta decreto in atti.
Larino, 8 aprile 2025
Il Giudice dott. Stefania Vacca
pagina 9 di 9
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Stefania Vacca, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 1346 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti ANGELO SBROCCA e VENTRESCA GIOVANNA, elettivamente domiciliato presso lo studio legale del primo difensore sito in Termoli, Piazza M. Bega n. 28, giusta procura in atti;
- ATTORE -
e
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv.to ACRONZIO FABRIZIO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Teramo, Via Riccitelli n. 11, giusta procura in atti;
- CONVENUTO –
; Controparte_2
; Controparte_3
- CONVENUTE CONTUMACI-
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI. Per parte attrice: “revocare ex art. 2901 c.c., e, per l'effetto, dichiarare inefficaci, nei pagina 1 di 9 confronti dell'odierno attore, l'atto di donazione stipulato dal Sig. con la figlia Controparte_1 CP_2
, redatto dal notaio DO. in data 07.12.2016 - Rep. N. 64981, Racc. n. 24397,
[...] Persona_1 nonché l'atto di donazione stipulato dal Sig. con la figlia , redatto dal Controparte_1 Controparte_3 notaio DO. in data 07.12.2016 - Rep. N. 64980, Racc. n. 24396, e i trasferimenti dei Persona_1 diritti reali indicati in tali atti a cui ci si riporta;
emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalla domanda che precede, anche con riferimento alla trascrizione dell'emananda sentenza nei Registri Immobiliari;
comunque - condannare i convenuti alla rifusione delle spese legali e degli onorari di giudizio”; per parte convenuta: “Conclude per il rigetto della domanda perché infondata. Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio e le di lui figlie, Parte_1 Controparte_1
e , al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. CP_2 Controparte_3 dell'atto di donazione stipulato da con la figlia in data Controparte_1 Controparte_2
07.12.2016 per TA DO. (rep. n. 64981, racc. n. 24397), nonché dell'atto Persona_1 di donazione stipulato da con la figlia , stipulato anch'esso Controparte_1 Controparte_3 in data 07.12.2016 dal Notaio DO. (rep. n. 64980, racc. n. 24396). Persona_1
A fondamento della propria domanda il a esposto: Pt_1
- di essere creditore di in forza della sentenza n. 333/2016 del Controparte_1
29.08.2020 (recte 2016), emessa dal Tribunale di Larino, con cui il veniva condannato a CP_1 pagare, in suo favore, l'importo di € 155.570,72, oltre interessi legali, a titolo di ripetizione dei frutti civili su immobili in comunione, e complessivi € 16.745,58 a titolo di spese di lite;
- che il impugnava tale sentenza e ne chiedeva la sospensiva;
frattanto il CP_1 Pt_1 stante il mancato pagamento del del proprio credito di € 172.316,30, oltre interessi CP_1 legali, procedeva a notificare atto di precetto e poi ad attivare il pignoramento presso terzi;
che tutte le banche rendevano dichiarazione negativa, mentre la NT
, quale soggetto erogatore dello stipendio da insegnante del Sig. ,
[...] CP_1 dichiarava che quest'ultimo percepiva uno stipendio mensile di cui poteva essere assoggettato a pignoramento solo il quinto, pari a € 380,76;
- che, incardinata la procedura esecutiva, il proponeva atto di opposizione ex art. CP_1
615 c.p.c. con istanza di sospensione dell'esecuzione, la quale veniva rigettata dal G.E. con ordinanza del 17.09.2017, condannando il a rifondere al e spese della fase CP_1 Pt_1
pagina 2 di 9 cautelare per l'importo di € 4.000,00, oltre a rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A.;
- che, con successiva ordinanza del 02.11.2017, il Tribunale di Larino assegnava l'importo di € 156.061,12, omettendo erroneamente sia gli interessi, sia l'importo di € 16.745,58 dovuto per spese legali, e condannava il Sig. a rifondere al 'importo di € 4.297,11, CP_1 Pt_1 oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. per le spese della procedura esecutiva;
- che “pochi giorni dopo il Sig. sottraeva intenzionalmente alla garanzia Controparte_1 dei propri creditori (tra cui figura l'odierno attore) la gran parte degli immobili di sua proprietà donandoli alle proprie figlie e , rispettivamente con atto di Controparte_3 Controparte_2 donazione per Notaio del 07.12.2016 Rep. n. 64980, Racc. n. 24396 e con Persona_1 atto di donazione per Notaio del 07.12.2016 Rep. n. 64981, Racc. n. 24397” Persona_1
(cfr. pag. 2, punto J);
- che, in seguito, la Corte di Appello di Campobasso, con ordinanza del 28.12.2017, sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e “il si affrettava quindi CP_1
a comunicare l'ordinanza sospensiva della Corte di Appello di Campobasso alla _4
, intimando alla stessa di non versare le somme pignorate al , sicché “la
[...] Pt_1
comunicava quindi al Sig. di non poter NT Pt_1 procedere al pagamento delle somme dovutegli” (cfr. pag. 2 punti L e M);
- che, con sentenza n. 121/21 n. 592/16 pubblicata il 30.03.2021, la Corte di Appello di
Campobasso accoglieva in minima parte il gravame proposto dal , dichiarando la CP_1 spettanza al el minore importo di € 134.132,84, oltre interessi legali, confermando Pt_1 per il resto la sentenza impugnata e condannando il alla rifusione delle spese legali del CP_1 secondo grado di giudizio per la metà; che, intanto, solo alcuni mesi dopo il deposito della detta sentenza la provvedeva al versamento Controparte_5 mensile dell'importo di € 380,76 stabilito con l'ordinanza del 02.11.2017.
Tanto premesso, l'attore ha sostenuto che sussisterebbero tutti i presupposti per l'utile esperimento dell'azione ex art. 2901 c.c., poiché, nel caso di specie, “gli atti dispositivi sono a titolo gratuito e sono stati posti in essere successivamente all'insorgenza dei crediti dell'attore”: difatti, a fronte di un credito, al 7.12.2016, pari ad € 172.316,30 oltre interessi legali, il patrimonio del subiva una drastica riduzione quantitativa, tale da rendere impossibile, CP_1
o comunque di sicuro maggiormente difficoltoso, incerto e oneroso l'integrale soddisfacimento dei crediti;
infatti, secondo l'attore, il risulterebbe “fortemente CP_1 indebitato” anche con terzi, “a titolo esemplificativo e non esaustivo basti pensare che lo stesso è tenuto al pagamento degli onorari dei propri legali per l'attività difensiva da loro svolta pagina 3 di 9 in suo favore nei seguenti giudizi n. 100394/05 R.G. e n. 175/17 R.G. Es. Mob. espletati dinanzi al Tribunale di Larino;
nonché nel giudizio civile n. 592/16 R.G. espletato dinanzi alla
Corte di Appello di Campobasso;
nonché nel giudizio n. 1335/19 R.G. espletato dinanzi al
Tribunale di Campobasso. Il Sig. è altresì debitore, nei confronti dei legali del Sig. CP_1 dell'importo complessivo di 10.213,84 €, stante la condanna alle spese Parte_1 con distrazione contenuta nella detta sentenza n. 121/2021 – n. 592/16 R.G. della Corte di
Appello di Campobasso”. Quanto all'elemento soggettivo, la prova della conoscenza da parte del debitore del pregiudizio arrecato all'odierno attore risulterebbe chiaramente dalle circostanze fattuali esposte e dalla documentazione prodotta, bastando considerare che “gli atti dispositivi in questione sono stati posti in essere dal poco dopo che il Sig. CP_1 gli aveva notificato, tra l'altro, l'atto di pignoramento presso terzi ai fini Parte_1
del recupero coattivo del credito”. Ad abundantiam, l'attore ha sostenuto che anche le figlie del erano perfettamente a conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni di credito CP_1
del Pt_1
2. Si è costituito , chiedendo il rigetto della domanda ex adverso spiegata Controparte_1 in ragione della carenza dei presupposti costitutivi della stessa.
In particolare, il convenuto ha evidenziato che, pur considerando le donazioni disposte in favore delle figlie, il proprio residuo patrimonio consentirebbe di soddisfare ampiamente le ragioni creditorie portate dal oggetto di contestazione in separato giudizio;
difatti, Pt_1 il convento ha esposto di essere proprietario dei seguenti beni: a) appartamento sito in
Petacciato (CB), via Del Progresso, n. 13, distinto nel catasto fabbricati del predetto Comune al foglio 17, particella 323, sub 19; b) garage sito in Petacciato (CB), via Del Progresso, distinto nel catasto fabbricati del predetto Comune al foglio 17, particella 323, sub 14; c) negozio sito in Petacciato (CB), via Del Progresso, non ancora censito. Tali beni, secondo quanto riportato nella medesima sentenza invocata dall'attore (sent. Tribunale di Larino n. 333/2016), ammonterebbero ad € 273.875,85. Inoltre, in ragione dell'ordinanza di assegnazione del G.E., il convenuto aveva già versato all'attore somme per circa 30.000 euro, di talché il credito avverso ammonterebbe a poco più di € 140.000,00, vale a dire a quasi la metà del valore del patrimonio residuo dell'arch. . Infine, il convenuto ha evidenziato anche l'insussistenza CP_1 della scientia damni, in quanto al momento delle donazioni egli non era “consapevole di determinare, con tali atti, una riduzione considerevole della garanzia in favore del creditore, stante l'esistenza di un suo patrimonio residuo capace di soddisfare ampiamente le ragioni creditorie dell'attore”. pagina 4 di 9 e , regolarmente citate in giudizio, non si sono costituite e ne è CP_2 Controparte_3 stata dichiarata la contumacia.
3. La causa è stata istruita a mezzo di consulenza d'ufficio e, all'esito, rinviata per la decisione.
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L'azione revocatoria è fondata per le ragioni che si vanno ad esporre.
4. Giova premettere che l'azione revocatoria, al pari di quella surrogatoria e del sequestro conservativo, assolve ad una funzione cautelare-conservativa, essendo diretta alla conservazione dell'integrità della garanzia patrimoniale del creditore ex art. 2740 c.c. Come rammentato anche dalle parti in causa, ai fini dell'utile esercizio dell'azione revocatoria prevista dall'art. 2901 c.c. devono sussistere i seguenti requisiti: a) l'esistenza di una ragione di credito;
b) il pregiudizio arrecato dall'atto di disposizione alla garanzia generica che assiste il credito
(eventus damni); c) l'atteggiamento soggettivo del debitore, ovvero la consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie (scientia damni) e, nel caso di atti a titolo oneroso, anche del terzo acquirente;
c1) in caso di atto anteriore al nascere del credito, la preordinazione dolosa del debitore al fine di pregiudicare il soddisfacimento delle ragioni creditorie (consilium fraudis) e, nel caso di atti a titolo oneroso, anche la partecipazione a tale intento del terzo (participatio fraudis). Trattandosi di elementi costituivi della domanda, è onere di chi agisce in revocatoria fornire la relativa prova, con la conseguenza che anche in difetto di uno di essi non può pronunciarsi l'inefficacia dell'atto dispositivo.
5. Partendo dalla verifica dell'esistenza della pretesa creditoria, è indiscussa la posizione creditoria dell'attore, risultante dalla sentenza n. 333/2016, contenente la statuizione di condanna dell'odierno convenuto al pagamento, in favore del della somma di euro Pt_1
155.570,72 – poi rideterminato in secondo grado nella minor somma di € 134.132,84- oltre spese di lite per euro 11.833,00 e accessori di legge. Tale essere il credito dell'attore al tempo della stipula dei due contratti di donazione, conclusi alla data del 7.12.2016, s'impone una precisazione sulla cronologia degli eventi intercorsi tra le parti, esposti in modo confuso e artificioso dall'attore: difatti, le donazioni in questione non sono affatto successive alle vicende esecutive riportate dal nella propria esposizione (cfr. punto J della narrazione in Pt_1 fatto), di talché i crediti sorti dopo il 7 dicembre 2016 (cfr. tutta l'esposizione dell'attore in relazione ai crediti menzionati ai punti H, I nonché le spese del secondo grado di giudizio), in difetto dell'allegazione della preordinazione dolosa dei due atti di donazione rispetto alle successive vicende da cui sarebbero sorti ulteriori crediti- finanche di terzi-, sono pagina 5 di 9 evidentemente irrilevanti ai fini dell'azione intrapresa.
6. Passando alla verifica della sussistenza dell'eventus damni, deve premettersi che esso ricorre non solo quando il debitore, con il suo atto dispositivo, comprometta totalmente la garanzia patrimoniale del creditore, ma anche quando l'atto determini una mera variazione quantitativa o qualitativa del patrimonio che importi una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito;
in tal caso grava sul creditore la prova di tali modifiche quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore provare che il patrimonio residuo possa comunque soddisfare ampiamente le ragioni del creditore, nonostante l'atto dispositivo.
Come poi correttamente osservato dal convenuto, deve aggiungersi che “il momento storico in cui deve essere verificata la sussistenza dell'eventus damni, inteso come pregiudizio alle ragioni del creditore, tale da determinare l'insufficienza dei beni del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale, è quello in cui viene compiuto l'atto di disposizione dedotto in giudizio ed in cui può apprezzarsi se il patrimonio residuo del debitore sia tale da soddisfare le ragioni del creditore, restando, invece, assolutamente irrilevanti, al fine anzidetto, le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate direttamente all'atto di disposizione” (Cass. n. 23743 del 14/11/2011).
Orbene, con le donazioni datate 7.12.2016 ha disposto, in favore delle Controparte_1 figlie, dei propri diritti reali sui seguenti beni immobili: A) in Larino alla Piazza dei Frentani n.
39, appartamento censito al catasto fabbricati al foglio 77, part.lla 344, sub. 171, p. 3, cat. A2, cl. 2, vani 7,5, con cantinola al piano interrato censita al catasto fabbricati al foglio 77, part.lla
344, sub. 224, 5; posto macchina al piano interrato censito al catasto fabbricati al foglio 77, part.lla 344, sub. 205 p. S1, cat, C6, cl.2, mq 12; locale ad uso ufficio al primo piano, censito al catasto fabbricati al foglio 77, part.lla 344, sub. 126, p. 1, cat. A10, cl. 1, vani 3,5; B) in Termoli alla Via Mazzini n. 7, appartamento al settimo piano censito al catasto fabbricati al foglio 12, part.lla 21, sub. 132, p. 7, cat. A4, cl. 2, vani 7; C) in Termoli, Via Andrea De Capua, diritti di usufrutto pari a 1/20 dell'appartamento sito al terzo piano censito al catasto fabbricati al foglio
13, part.lla 285, sub. 25, int. 17, p. 3, cat. A2, cl. 4, vani 4,5; la piena proprietà sul locale garage al piano seminterrato censito al catasto fabbricati al foglio 13, part.lla 285, sub. 53, p. S1, cat,
C6, cl.3, mq 48; D) in Milano, Viale Bligny n. 13/A, diritti di nuda proprietà sull'appartamento ad uso abitazione al piano secondo, censito al catasto fabbricati al foglio 476, part.lla 157, sub.
74, zona censuaria 2, p.
2- S1, cat. A3, cl.4, vani 4.
È incontestabile la riduzione della garanzia patrimoniale prodottasi per effetto di tali negozi pagina 6 di 9 nella sfera giuridica del donante in danno del creditore, il quale non ha potuto più contare sui numerosi e cospicui cespiti immobiliari del debitore, realizzabili in via coattiva;
a fronte di ciò, il convenuto ha sostenuto l'esistenza, nel proprio patrimonio, di altri beni utilmente aggredibili e idonei a consentire il soddisfacimento delle ragioni creditorie, ovvero gli immobili siti in
Petacciato ed oggetto di assegnazione in suo favore in forza proprio della sentenza n.
333/2016 del Tribunale di Larino.
Disposta allora consulenza estimativa al fine di avere contezza del valore dei suddetti beni al tempo degli atti donativi (la consulenza d'ufficio disposta nell'ambito del giudizio n.r.g.
100394/2005 veniva depositata nel febbraio 2009 e, dunque, reca una stima dei cespiti risalente quantomeno all'anno 2008, non utile, quindi, ai fini di causa), deve rilevarsi che l'importo indicato dal ctu- la cui valutazione si sottrae alle osservazioni critiche della convenuta, in ragione delle puntuali ed esaustive risposte rese dall'ausiliario-, è risultato pari ad euro 247.850,00. Tale stima, in uno alla condizione di non definitività della proprietà su detti immobili in ragione della difesa spiegata in sede di comparsa conclusionale dall'attore – trattandosi di mera difesa, la stessa è ammissibile anche in sede di memorie conclusionali- rende non dimostrata la tranquilla e ampia capienza del patrimonio residuo del debitore.
Difatti, da un lato, tenuto conto delle regole in tema di espropriazione e degli oneri e costi ad essa connessi, sarebbe bastata la prima vendita e, dunque, il primo ribasso nella misura di legge, per rendere quantomeno incerta – se non già infruttuosa- la proficuità dell'azione esecutiva su detti beni;
per altro verso, con riguardo al carattere definitivo della proprietà del su tali cespiti, deve osservarsi che se è indiscussa la natura dichiarativa (rectius CP_1 dichiarativa-costituiva) della sentenza di scioglimento della comunione e, dunque, dell'assegnazione dei lotti, nondimeno l'attribuzione della proprietà esclusiva, con il conseguente diritto al godimento della porzione in concreto assegnata, si produce soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza (in uno alla sua esecutività), allorquando l'accertamento in essa contenuto venga a far stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi e aventi causa (cfr. Cassazione civile sez. VI, 21/02/2020, n. 4703). Nel caso di specie, non pare che la pronuncia di scioglimento della comunione sugli immobili in Petacciato, nei termini disposti dal Tribunale di Larino con riguardo all'assegnazione nei confronti dell'odierno convenuto, sia passata in giudicato;
inoltre, se è vero che il resta comunque titolare di CP_1
¼ dell'intero complesso dei beni oggetto di divisione nella pronuncia n. 333/2016 più volte citata, è parimenti vero che l'esecuzione coattiva della quota di beni indivisi è procedura senz'altro più incerta e difficoltosa. pagina 7 di 9 Ne consegue che, per le ragioni esposte, non può dirsi assolta la prova liberatoria gravante sul convenuto.
7. Infine, sussiste l'elemento soggettivo richiesto dall'azione invocata, inteso come consapevolezza del pregiudizio che gli atti revocandi, modificando sensibilmente la qualità e quantità della consistenza del patrimonio immobiliare del debitore, abbiano arrecato al creditore. Nel caso di specie, non c'è dubbio che il donante, disponendo a titolo di liberalità di beni di sicuro affidamento economico (immobili in Milano, Termoli e Larino), fosse consapevole di rendere quantomeno più difficoltoso per il creditore la soddisfazione del proprio credito, conservando nel proprio patrimonio i soli beni controversi ed oggetto della sentenza da lui stesso impugnata.
8. In definitiva, per le ragioni che precedono, la domanda revocatoria deve essere accolta.
9. Le spese di lite nonché quelle di CTU seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, nei valori tra minimi e medi per tutte le fasi, attesa la non particolare complessità delle questioni trattate, secondo il dm 55/2014 e succ. agg.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
e , ogni diversa istanza ed eccezione Controparte_2 Controparte_3 disattesa o assorbita, così dispone:
− in accoglimento della domanda proposta da parte attrice, revoca e, per l'effetto, dichiara inefficace ex art. 2901 c.c. nei confronti di l'atto Parte_1 di donazione stipulato tra e in data 07.12.2016 per Controparte_1 Controparte_2
TA DO. (rep. n. 64981, racc. n. 24397), nonché l'atto di Persona_1 donazione stipulato tra e in data 07.12.2016 per Controparte_1 Controparte_3
TA DO. (rep. n. 64980, racc. n. 24396); Persona_1
− ordina al competente conservatore dei registri immobiliari e a tutti i responsabili dei competenti servizi l'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 2655 c.c. e comunque di dare pubblicità alla medesima;
− condanna i convenuti al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di delle spese di lite, che si liquidano nella complessiva ed Parte_1 unica somma di € 786,00 per esborsi ed € 10.577,50 per compenso professionale, oltre
15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, pagina 8 di 9 come per legge.
− pone definitivamente a carico dei convenuti le spese della CTU, giusta decreto in atti.
Larino, 8 aprile 2025
Il Giudice dott. Stefania Vacca
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