Ordinanza cautelare 26 novembre 2021
Sentenza 11 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 11/10/2022, n. 1566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1566 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/10/2022
N. 01566/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01505/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1505 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Cofano e Angelo Antonio Rapanà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ostuni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Tanzarella e Mary Capriglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
delle ordinanze del Comune di Ostuni n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Ostuni;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 16.07.2021 e 03.08.2021 al sig. -OMISSIS-, in qualità di proprietario del terreno sito in agro di Ostuni in località -OMISSIS- in catasto -OMISSIS-, sono state notificate dal Comune di Ostuni le ordinanze di demolizione e riduzione in pristino n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-; con la prima ordinanza il Comune ha contestato la realizzazione di lavori di livellamento e di spianamento di un terreno destinato a pascolo, mentre con la seconda ha contestato all’odierno ricorrente il fatto che il terreno fosse stato adibito a parcheggio, in entrambi i casi in assenza di titolo edilizio e di autorizzazione ex art. 146 D.lgs. n. 42/2004.
Il ricorrente ha censurato gli anzidetti provvedimenti di riduzione in pristino lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi, così testualmente rubricati: Violazione di legge (art. 21 septies L. n. 241/1990). Violazione di legge e/o erronea applicazione dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001. Violazione di legge (artt. 2, 10, 22, 23, 31, 33 e 37 D.P.R. n. 380/2001 in relazione artt. 142 e 167 D.lgs. n. 42/2004). Eccesso di potere (Difetto del presupposto – Sviamento – Arbitrarietà – Perplessità – Difetto di motivazione – errore di fatto). In via subordinata: Violazione di legge e/o erronea applicazione dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001. Eccesso di potere (Difetto del presupposto – Sviamento – Arbitrarietà – Perplessità – Difetto di motivazione – errore di fatto).
In data 4 giugno 2022 si è costituito in giudizio il Comune di Ostuni per resistere al ricorso.
Nel corso dell’udienza pubblica del 5 ottobre 2022 il Presidente, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., ha dato avviso di inammissibilità del ricorso, in quanto il ricorrente avrebbe proceduto alla rimozione delle opere abusive anteriormente alla notifica del ricorso, avvenuta in data 13 ottobre 2021.
Quindi, la causa è passata in decisione.
Il ricorrente in fatto deduce quanto segue:
- non risultano effettuati lavori di spianamento e livellamento su detto terreno;
- inoltre, risulta già realizzato il ripristino dello stato dei luoghi in data 13.08.2021 da parte del conduttore del terreno, attraverso la rimozione, alla presenza della Polizia locale, del cumulo di pietrisco, oggetto dell’ordinanza di demolizione.
Il Collegio osserva che non è stata acquisita agli atti la prova dei lavori di spianamento che sarebbero stati eseguiti sul terreno in questione.
D’altra parte il Comune non contesta il fatto che il conduttore del terreno abbia proceduto anteriormente alla notifica del ricorso alla rimozione del pietrisco abusivamente depositato sul fondo. Tale circostanza appare, peraltro, confermata dalla documentazione fotografica depositata dal ricorrente in data 5 novembre 2021.
Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse, in quanto le ordinanze gravate, che presuppongono l’esecuzione di opere abusive sul terreno sito in agro di Ostuni in località -OMISSIS- in catasto -OMISSIS-, non sono in grado di esplicare alcun effetto lesivo nei confronti del ricorrente che, dunque, non ha alcun interesse a ottenerne l’annullamento.
La particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.