Articolo 5 della Legge 28 giugno 1956, n. 704
Articolo 4Articolo 6
Versione
7 agosto 1956
Art. 5.
Lo Stato concede all'Ente autonomo "Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma" istituito con regio decreto 1 luglio 1937, n. 2023 , per l'attuazione della VII e VIII manifestazione, un contributo di lire 60.000.000 per ciascuna di dette manifestazioni, a carico del Ministero della pubblica istruzione. Per la VII manifestazione il relativo contributo sara' erogato in unica soluzione nell'esercizio finanziario 1955-56 e per l'VIII in quattro rate di lire 15.000.000 ciascuna negli esercizi finanziari 1956-57, 1957-58, 1958-59 e 1959-60.
Entrata in vigore il 7 agosto 1956