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Decreto 16 aprile 2025
Decreto 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, decreto 16/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE PROMISCUA
IL MAGISTRATO DESIGNATO
Letto il ricorso per decreto ingiuntivo n.R.G. 100/2025 V.G., proposti da:
- in persona del suo legale rappresentante pro tempore -, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Massimiliano Pinca, procuratore domiciliatario;
Esaminati gli atti;
Valutata la complessità del caso, l'oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento, nonché quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione (art. 2 L. n. 89/2001 modif. dall'art. 55 del D.L. n. 83/2012);
Rilevato che, a norma dell'art.
2-bis, comma 1, della legge 89/2001, ai fini del computo della verifica del superamento del termine ragionevole di durata del processo, occorre considerare anche il periodo eccedente la frazione di sei mesi;
Rilevato che “In tema di equa riparazione per irragionevole durata del procedimento fallimentare, tenendo conto della sua peculiarità, può essere ritenuta ragionevole
una durata fino a sette anni, allorquando il procedimento si presenti particolarmente complesso, ipotesi
questa ravvisabile in presenza di un numero particolarmente elevato di creditori, di una particolare natura o situazione giuridica dei beni da liquidare, di proliferazione di giudizi connessi
nella procedura ma autonomi (e, quindi, a loro volta, di durata vincolata alla complessità del caso) e in
presenza di pluralità di procedure concorsuali indipendenti” (Corte di Cassazione, sez. 6, sentenza n.
9254 del 07.06.2012) e che, nel caso di specie, la procedura è risultata particolarmente complessa in ragione del numero dei creditori [n. 106], dell'entità del passivo di circa 2 milioni di euro nonché della durata (di oltre 10 anni) del parallelo giudizio di scioglimento della comunione legale [cfr. Relazione del
Curatore del 22 maggio 2019);
Rilevato che -come dedotto dalla parte ricorrente - la durata della procedura fallimentare, dalla data di ammissione allo stato passivo (12.05.1993) alla data di deposito del ricorso monitorio
(22.03.2025), essendo il procedimento pendente come da certificato della competente Cancelleria
fallimentare, è stata:
° di anni trentuno, mesi dieci e giorni dieci;
(anziché sette anni)
1 Rilevato che la durata della procedura fallimentare è stata caratterizzata dalla vendita di beni immobili e che dal tempo della procedura va sottratto quello necessario a reiterare i tentativi di vendita [cfr. verbali delle vendite andate deserte, allegate dalla parte ricorrente]: si richiama, sul punto, Corte di Cassazione
n. 8540 del 27.04.2015 secondo cui “Ai fini dell'equa riparazione per irragionevole durata del processo esecutivo, la durata dell'espropriazione immobiliare non include il tempo necessario a reiterare il tentativo di vendita andato deserto per mancanza di offerenti, trattandosi di un evento di mercato, che non rientra nel controllo dell'autorità giudiziaria. Ne consegue che il tempo degli esperimenti di vendita, se correttamente e tempestivamente effettuati, deve essere sottratto dal tempo complessivo della procedura espropriativa sul quale operare il giudizio di ragionevole durata”; che, pertanto, dalla durata complessiva della procedura va sottratto il periodo dal 27.01.2020 al 19.07.2022 (pari ad anni 12, mesi 5
e giorni 22). E che, per l'effetto, la durata della procedura fallimentare è stata pari a:
° anni diciannove, mesi quattro e giorni diciotto;
(anzichè sette anni)
Ritenuto, quindi, che i termini ragionevoli di durata del processo sono stati superati nella seguente misura, tenuto conto del periodo eccedente la frazione di sei mesi:
° anni dodici;
Ritenuto che, ai sensi dell'art. 2 bis della L. n. 89/2001, introdotto dal D.L. n. 83/2012, appare congruo liquidare a titolo di equa riparazione l'importo di euro 400,00 per ciascuno dei primi tre anni di ritardo, [per un importo di 1.200,00 euro (euro 400x3 anni)], e l'importo di 440,00 euro per gli anni successivi al terzo [per un importo di 1.760,00 euro (euro 440x4 anni)], nonché l'importo di 480,00 euro per gli anni successivi al settimo [per un importo di 2.400,00 euro (euro 480x5 anni)]. E che l'importo complessivo per gli anni di ritardo è pari a 5.360,00 euro;
Rilevato, altresì, che la misura dell'indennizzo non può essere superiore al valore della causa
(nel caso di specie corrispondente all'entità del credito ammesso allo stato passivo;
sul punto, Corte di
Cassazione n. 5757 del 24.02.2023: “Ai fini dell'equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo fallimentare, il valore della causa ex art. 2 bis, comma 3, L. n. 89/2001, deve essere riferito al valore del credito ammesso al passivo fallimentare”) e che la parte ricorrente è stata ammessa allo stato passivo per la somma di Lire 9.474.618 (pari ad attuali euro 4.893,23); che, pertanto, l'importo liquidato non può essere superiore ed è pari ad euro 4.893,23;
Ritenuto che le spese del procedimento (art. 3 comma 5° della L. n. 89/2001, come modificato dal D.L. n. 83/2012) vanno liquidate come in dispositivo (in applicazione del D.M. n. 55/2014);
2 che la liquidazione delle spese della fase destinata a svolgersi dinanzi al consigliere designato deve avvenire sulla base della tabella n. 8, rubricata "procedimenti monitori", allegata al d.m. n. 55 del
2014, per quanto si sia al cospetto di un procedimento monitorio destinato a celebrarsi dinanzi alla corte d'appello, con caratteri di "atipicità" rispetto a quello di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., rilevando, ai fini dell'applicazione di tale tabella, oltre che l'identica veste formale - decreto - del provvedimento conclusivo della prima fase di entrambi i procedimenti, anche l'iniziale assenza di contraddittorio e la differita operatività della regola cardine "audiatur et altera pars", che appieno accomunano il primo sviluppo del procedimento "ex lege" e l'ordinario procedimento d'ingiunzione (cfr. Cass. Sez. 2 - Pt_2
, Sentenza n. 16512 del 31/07/2020);
P.Q.M
.
Visto l'art. 3 della legge n. 89/2001, come modificato dall'art. 55 del D.L. n. 83/2012, convertito dalla legge 7/8/2012 n. 134;
INGIUNGE
AL , in persona del Ministro pro-tempore, di pagare senza dilazione, Controparte_1 in favore di - in persona del suo legale rappresentante pro tempore - la somma di euro Parte_1
4.893,23 (quattromilaottocentonovantatrè/23), liquidata a titolo di equa riparazione, oltre interessi legali dalla domanda, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione, ed altresì le spese del procedimento, liquidate in euro 585,00 per compensi (in applicazione del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii., ivi compreso l'aumento per i collegamenti ipertestuali) ed euro 388,98 per spese documentate [di cui euro 361,98 per diritti di copia ed euro 27,00 a titolo di anticipazione forfettaria], oltre accessori di legge, di cui rimborso spese generali nella misura del 15%.
Il ricorso, unitamente al decreto che accoglie la domanda, deve essere notificato per copia autentica al nei cui confronti la domanda è proposta, e comunicato al procuratore generale CP_1 della Corte dei Conti, nonché ai titolari dell'azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati dal procedimento.
Avverso il presente decreto può essere proposta opposizione alla Corte di Appello di Lecce nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento ovvero dalla sua notificazione.
Lecce, 16 aprile 2025.
IL MAGISTRATO DESIGNATO
Dott.ssa Alessandra Ferraro
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