Ordinanza cautelare 25 giugno 2021
Sentenza 3 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 03/01/2022, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/01/2022
N. 00002/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00870/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la LI
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 870 del 2021, proposto da
Comune di Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuela Guarino, Monica Canepa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Transizione Ecologica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
IS S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Grassi, Francesco Grassi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio EC GI in Lecce, viale Leopardi, n. 151;
nei confronti
Regione LI, Provincia di Brindisi, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, Agenzia Regionale Protezione Ambiente, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del decreto del Ministro per la Transizione Ecologica n. 76 del 3 marzo 2021 di riesame complessivo di Autorizzazione Integrale comunicato al Comune di Brindisi il 17.03.2021, acclarato al protocollo comunale al n.28241/2021;
di ogni altro atto precedente, conseguente e comunque connesso all’atto impugnato, ancorché non conosciuto, alla cui conoscenza si riservano motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Transizione Ecologica e di IS S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2021 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Comune di Brindisi ha agito dinanzi a questo TAR per l’annullamento del decreto n. 76 del 3.3.2021, con cui il Ministro per la Transizione Ecologica, all’esito del riesame della Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla società IS S.p.A. per la gestione di un impianto di produzione di materie plastiche, ha autorizzato il relativo esercizio.
2. In particolare, il Comune di Brindisi ha riferito che:
- “IS S.p.A., già Polimeri Europa, è stata autorizzata all'esercizio del complesso IPPC, costituito dallo stabilimento sito nel Comune di Brindisi, con Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dec. n. 514 del 16.09.2011”;
- nonostante “i lavori di ammodernamento compiuti nel 2015, le torce dello stabilimento continuavano ad accendersi senza che in concreto si sapesse quali tipo di emissioni venissero liberate nell’aria”;
- “nel 2018, l’Amministrazione comunale … fu costretta a diffidare la società ad intervenire per contenere il fenomeno”, nel presupposto che la questione controversa era “costituita principalmente dal fatto che il sistema di monitoraggio delle emissioni … è gestito dalla stessa IS S.p.A.”;
- “nel 2019, con nota prot. n. 16494 del 16.02.2019, il Comune di Brindisi, in riferimento ad altri fenomeni di accensione delle torce, tornava a chiedere ad RP ed ISPRA di verificare e validare la correttezza dei campionamenti del gas di torcia effettuati dal gestore (IS) e la produzione da parte della stessa IS di elementi, validati dalle autorità di controllo, comprovanti l’assenza di rischio sanitario”;
- con nota prot. n. 5729/DVA del 06.03.2019, il Ministero dell’Ambiente “dava avvio al procedimento per cui è causa, ossia il riesame complessivo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla società nel 2011, senza includere minimamente nel procedimento (facendole convergere nel procedimento principale) le istanze di riesame presentate dall’amministrazione comunale”;
- in data 20.05.2020 “in tutta la città si avvertirono fenomeni olfattivi molesti”, ciò che indusse il “Sindaco di Brindisi ad adottare l’Ordinanza n. 44 del 20.05.2020 con cui … si ordinava a IS l’immediata sospensione dell’esercizio dell’impianto di cracking con riferimento a tutte le sezioni principali”;
- con “successiva Ordinanza sindacale n. 54 del 26.05.2020 … si confermava la sospensione dell’impianto alla luce delle prime rilevazioni sulla qualità dell’aria”, anche alla luce degli accertamenti compiuti dall’RP;
- l’ordinanza sindacale veniva “revocata con la successiva ordinanza sindacale n. 57 dell’01.06.2020, al solo scopo di avviare urgentemente con IS un approfondimento per esaminare i miglioramenti impiantistici ed i presidi di monitoraggio e controllo della qualità dell’aria”;
- durante “la riunione della Commissione istruttoria AIA-IPPC svoltasi in data 30.09.2020 presso il Ministero dell’Ambiente, i rappresentanti della Regione LI, della Provincia di Brindisi e del Comune di Brindisi rappresentavano … la necessità di una revisione completa del Parere Istruttorio Conclusivo, prima della indizione della Conferenza di Servizi, per valorizzare il contributo dato da RP LI nonché per valutare gli esiti delle imminenti verifiche compiute dalla stessa RP sullo stabilimento della IS”, che aveva rilevato “l’assoluta insufficienza della rete di monitoraggio della qualità dell’aria (si ripete, gestita dalla stessa IS), la necessità di installare delle centraline di monitoraggio posta a perimento dello stabilimento, la necessità che la gestione della rete di rilevamento della qualità dell’aria sia posta in capo ad RP LI (e non in capo a IS) e la comunicazione di tutti gli interventi manutentivi degli impianti e dei malfunzionamenti con l’indicazione della valutazione dei possibili effetti ambientali”;
- nonostante ciò, “il Ministero non procedeva alla revisione del PIC ed indiceva la Conferenza di Servizi per la discussione del Parere Istruttorio conclusivo in merito al riesame dell’AIA per il giorno 01.12.2020”;
- con “nota prot. n. 105282 del 30.11.2020, il Sindaco … ha espresso il proprio parere negativo alla definizione del procedimento di riesame in quanto, avendo fatte proprie le suindicate determinazioni dell’RP LI, il Parere istruttorio conclusivo non ne aveva tenuto conto, come più volte richiesto”;
- la Conferenza di Servizi si è conclusa “con il parere contrario della Regione LI e del Comune di Brindisi e con “un parere prevalente favorevole al riesame complessivo dell'Autorizzazione integrata ambientale a favore della soc. IS SPA”;
- con “Decreto n. 76 del 03.03.2021, comunicato al Comune di Brindisi con nota prot. n. 27618 del 17.03.2021, il Ministero della Transizione Ecologica (ex Ministero dell’Ambiente) ha acriticamente recepito le determinazioni della Conferenza di Servizi, rilasciando l’Autorizzazione integrata ambientale a IS”.
3. Ciò premesso, il Comune di Brindisi ha articolato le seguenti censure:
- “la Conferenza di Servizi ha demandato a futuri (ed indefiniti) accordi e procedimenti quelle prescrizioni e valutazioni che il Comune di Brindisi chiedeva venissero inseriti nell’ambito del procedimento di riesame dell’AIA: solo per citarne alcune, assoluta insufficienza della rete di monitoraggio della qualità dell’aria, necessità di installare delle centraline di monitoraggio posta a perimento ed all’esterno dello stabilimento, necessità che la gestione della rete di rilevamento della qualità dell’aria sia posta in capo ad RP LI ( e non in capo allo stesso gestore dello stabilimento IS), comunicazione di tutti gli interventi manutentivi degli impianti e dei malfunzionamenti con l’indicazione della valutazione dei possibili effetti ambientali” (primo motivo);
- “il Ministero dell’Ambiente non ha minimamente motivato in merito alla reiezione delle richieste avanzate dal Comune di Brindisi né risulta traccia nel verbale della Conferenza di Servizi in che termini e per quali concreti motivi sia stata data prevalenza alle posizioni delle altre Amministrazioni intervenute, sacrificando immotivatamente le posizioni espresse dalla Regione LI e dal Comune di Brindisi” (secondo motivo).
4. Si sono costituite in giudizio l’Autorità ministeriale e IS s.p.a., che hanno concluso per il rigetto del ricorso.
5. Con memoria in data 12.11.2021, IS s.p.a. ha riferito che, come comprovato dalla documentazione depositata in data 3.11.2021, “le “prescrizioni e le valutazioni” richieste dal Comune sono state recepite e ad esse è stata già data attuazione. Non vi è stata, quindi, nessuna inosservanza del contributo istruttorio dell’Amministrazione Comunale”, ciò che determina il difetto di interesse all’accoglimento del ricorso.
6. Nella udienza pubblica del 14.12.2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile in ragione del sopravvenuto difetto di interesse al suo accoglimento.
7.1. L’interesse del Comune di Brindisi alla impugnazione è essenzialmente correlato al fatto che, ai sensi dell’art. 1, co. 2, del provvedimento di riesame dell’AIA, la puntuale definizione delle prescrizioni ritenute necessarie ai fini della implementazione della rete di monitoraggio della qualità dell’aria e dei sistemi di verifica del funzionamento degli impianti (prescrizioni nn. 13, 16 e 17 del parere istruttorio), anziché costituire oggetto di immediata statuizione nel corpo del provvedimento di riesame dell’AIA, è stata demandata “a futuri (ed indefiniti) accordi e procedimenti” (cfr. motivo sub 1), pur a fronte delle criticità rappresentate dall’Amministrazione comunale, la cui posizione in seno alla conferenza di servizi è stata sacrificata “immotivatamente” (cfr. motivo sub 2).
7.2. Senonché, con memoria in data 12.11.2021 IS s.p.a. ha dettagliatamente allegato l’avvenuta definizione delle prescrizioni in questione a seguito del perfezionamento delle relative intese con gli enti competenti.
In particolare, la società ha riferito che:
- “In merito all’ottemperanza delle prescrizioni n. 13 e n. 16 – Subito dopo la pubblicazione del d.m. del 3 marzo 2021, n. 76, IS S.p.A. inviava all’ISPRA, all’RP LI e al MiTE la comunicazione n. prot. DS/21/095/LP_lp del 31 marzo 2021, attraverso la quale offriva immediata disponibilità per attuare le prescrizioni del PIC … Poco più di un mese dopo l’ISPRA trasmetteva la nota n. prot. 2021/25284 del 17 maggio 2021, con cui dettava tutte le condizioni per poter giungere all’attuazione di tali prescrizioni ... Con la comunicazione n. prot. DS/21/267/LP_lp del 31 luglio 2021 IS S.p.A., in esecuzione di quanto concordato, trasmetteva il documento Approccio metodologico per modello di ricaduta inquinanti, predisposto dal Politecnico di Milano-Dipartimento di Chimica Materiali e Ingegneria Chimica “Giulio Natta” … che sanciva il raggiungimento dell’accordo richiesto da tali prescrizioni. 16 – Successivamente si sono svolti, sulla base di tale accordo, intense interlocuzioni e ulteriori confronti tecnici per alcuni affinamenti di dettaglio (v., in particolare, doc. 34, doc. 34_1, doc. 39, doc. 39_1, doc. 39_2). Come evidenziato nella comunicazione IS S.p.A. n. prot. DS/21/354/LP_ul del 2 novembre 2021, menzionata in precedenza, per il 29/30 novembre 2021 è prevista la formale presa d’atto dell’approccio metodologico in questione, così da proseguire con la relativa applicazione”;
- “In merito all’ottemperanza della prescrizione n. 17 17 – Come evidenziato in precedenza … con la comunicazione n. prot. DS/21/095/LP_lp del 31 marzo 2021, IS S.p.A. aveva offerto immediata disponibilità per l’immediata attuazione anche della prescrizione n. 17 del paragrafo 13.5 del PIC (anch’essa richiamata dall’art. 1, co. 2 dell’AIA n. 76 del 3 marzo 2021). 18 – Con la comunicazione n. prot. DS/21/314/LP_lp del 19 settembre 2021, IS S.p.A. informava le competenti Amministrazioni di aver ottemperato anche alla prescrizione n. 17 del paragrafo 13.5 del PIC. Nella comunicazione la Società dava conto della soluzione tecnica prescelta ed allegava il quadro sinottico dei monitoraggi effettuati su tutti gli scarichi parziali”.
7.3. In ragione di tali circostanze sopravvenute, IS ha quindi eccepito il pieno soddisfacimento (e comunque il superamento) della posizione di interesse attivata in giudizio dall’Amministrazione comunale.
7.4. Da parte sua il Comune di Brindisi non ha svolto alcuna replica rispetto alle allegazioni della società, né tantomeno ha contestato la concreta idoneità delle intese sopravvenute a soddisfare le ragioni di cautela che avevano indotto l’Amministrazione comunale a esprimere parere contrario al riesame dell’AIA.
7.5. In mancanza, di repliche puntuali rispetto alle dettagliate allegazioni della società controinteressata - da cui si ricava l’avvenuta attuazione delle previsioni di cui all’art. 1, co. 2, del provvedimento di riesame dell’AIA - deve ritenersi che, allo stato, sia venuto meno l’interesse del comune alla coltivazione dell’impugnazione, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso: “ Il principio di non contestazione, anche nel processo amministrativo, si riferisce alle circostanze di fatto, che la parte che ne abbia interesse, ha l'onere di allegare, specificandole in modo dettagliato ed analitico, così che l'altra abbia il dovere di prendere posizione verso tali allegazioni puntuali e di contestarle ovvero di ammetterle, in mancanza di una risposta in ordine a ciascuna di esse. Pertanto, qualora non sia stata presa alcuna posizione dalla ricorrente in ordine alle allegazioni in fatto della controparte, le medesime allegazioni devono darsi per non contestate e, quindi, provate ” (T.A.R. LI Bari, Sez. I, 03/06/2019 n. 771).
8. La natura formale della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la LI Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Maria Luisa Rotondano, Primo Referendario
Silvio Giancaspro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO