Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. U, sentenza 24/02/2026, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00246/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01063/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezioni Unite)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1063 del 2021, proposto da BO EO s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Germana Lucia Riccarda Cassar, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Tiziana Teresa Colelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Unipolsai Assicurazioni s.p.a., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
“- della nota della Regione Puglia - Dipartimento sviluppo economico – Sezione infrastrutture energetiche e digitali del 30 giugno 2021, avente per oggetto “riscontro a nota prot. n. 1507 del 15/02/2021 su rinuncia al Progetto e richiesta di svincolo e restituzione della polizza fideiussoria 6257500808709 del 25/07/2012 emessa da Milano Assicurazioni S.p.A. (oggi UnipolSai Assicurazioni S.p.A.)” con cui la Regione ha rigettato la richiesta di svincolo e di restituzione della polizza fideiussoria (doc. 1);
- di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale, anche non noto alla ricorrente, ivi inclusa, per quanto occorrer possa:
- la nota del 29 gennaio 2021 avente ad oggetto “ richiesta titolarità della polizza fideiussoria 6257500808709 del 25 luglio 2012 emessa da Milano Assicurazioni S.p.A .”;
eventualmente previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 2 della legge regionale n. 25 del 24 settembre 2012 “Regolazione dell'uso dell'energia da fonte rinnovabile”, per contrasto con gli articoli 3, 41, 97 e 117, secondo comma lett. m) e terzo comma, della Costituzione, per le motivazioni esposte in ricorso”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , del codice del processo amministrativo;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 19 gennaio 2026 il dott. FA IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società odierna ricorrente, dante causa di AV Assets LTD, afferma nel ricorso di essere titolare, a seguito di scissione, dell’autorizzazione unica ex art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 e s.m.i. alla costruzione e all’esercizio di un impianto eolico, composto da 19 turbine per una potenza complessiva di 38 MW, da realizzare nel comune di BO (FG), giusta determina dirigenziale n. 106 del 3 ottobre 2012.
Il sistema di incentivazione di realizzazione di impianti da fonti rinnovabili mutava radicalmente, passando da un sistema ad accesso diretto agli incentivi, di cui al D.M. 18 dicembre 2008, ad un sistema mediante procedure d’asta competitive, di cui al D.M. 6 luglio 2012.
Il rigetto della proroga del termine di fine lavori da parte della Regione (oggetto di due ricorsi separati) impediva così a BO EO di partecipare alle aste indette dal GSE.
La Società era, si dice, nell’impossibilità di avviare in concreto i lavori di realizzazione dell’impianto eolico.
Le decisioni della Regione di diniego della proroga dei lavori sono state oggetto di separati ricorsi decisi con le sentenze n. 1576/2019 e n. 1577/2019 del TAR Puglia (reiettive dei mezzi di gravame), poi appellate dalla ricorrente avanti al Consiglio di Stato.
Con la nota del 15 febbraio 2021, la Società richiedeva alla Regione formalmente lo svincolo e la restituzione della polizza fideiussoria n. 6257500808709, collegata all’impianto autorizzato, sul rilievo che i lavori non erano stati effettivamente mai iniziati e che la polizza non avrebbe potuto essere escussa in base all’art. 2, comma 2, della legge regionale n. 25/2012, allorquando l’iniziativa fosse stata rinunciata .
Con la comunicazione del 30 giugno 2021 qui impugnata, la Regione Puglia rigettava la richiesta di svincolo e di restituzione della polizza fideiussoria n. 6257500808709 del 25 luglio 2012.
Tale decisione è gravata deducendo due gruppi di censure.
Con il primo motivo si sostiene che l’art. 4, comma 2, della legge regionale n. 31/2008 attribuirebbe alle polizze fideiussorie previste da tale normativa una natura e una ratio chiaramente ripristinatoria a seguito di “intrapresi lavori”. La società però non ha mai avviato i lavori di realizzazione dell’impianto e anzi ha rinunciato definitivamente all’iniziativa con la comunicazione del 15 febbraio 2021.
Il rifiuto assunto dalla Regione sarebbe, dunque, illegittimo in quanto, nella fattispecie concreta qui delineata, l’escussione della fideiussione assumerebbe una funzione meramente sanzionatoria, del tutto priva di base normativa.
Mancando la realizzazione dell’impianto, difetta pertanto il presupposto normativo richiesto per l’escussione della polizza, sicché la Regione avrebbe dovuto accogliere la domanda e restituire la fideiussione come richiesto dalla Società ricorrente.
Viene, inoltre, impugnato il rifiuto di svincolare e restituire la polizza fideiussoria anche nella parte in cui ha ritenuto non applicabile alla fattispecie l’art. 2, comma 2, della legge regionale n. 25/2012. La società contesta l’interpretazione data dalla Regione alla norma, in base alla quale il termine di 6 mesi avrebbe natura perentoria; ciò in quanto la disposizione non prevede un’ulteriore estensione della tempistica dei termini di rinuncia all’autorizzazione. Pertanto, secondo la Regione, scaduto il termine, la Società non potrebbe più rinunciare all’iniziativa né richiedere lo svincolo e la restituzione della polizza, tanto più che sarebbe stata in termini per poterlo fare tenuto conto che l’autorizzazione unica è del 30 ottobre 2012 e la legge regionale n. 25 è del 24 settembre 2012.
Tale tesi è contrastata dalla ricorrente, per la quale il termine non è perentorio, come non lo è quello per l’aggiornamento del PEAR; inoltre, la natura perentoria di un termine deve risultare espressamente dalla legge (art. 152 del c.p.c.), secondo la ricorrente.
Se l’art. 2, comma 2, della legge regionale n. 25/2012 fosse da interpretarsi nel senso di introdurre un termine perentorio per la rinuncia alle iniziative, esso sarebbe affetto da illegittimità costituzionale per violazione degli articoli 3, 97, 41 e 117, secondo comma, lett. m), e terzo comma, della Costituzione.
Con il secondo motivo l’interessata invoca l’applicazione dell’art. 2041 c.c. sul rilievo che la Regione avrebbe conseguito un arricchimento senza causa, per effetto della escussione della fideiussione.
La Regione Puglia si è costituita per resistere.
All’udienza straordinaria del 19 gennaio 2026 la causa è passata in decisione.
In disparte le eccezioni in rito sollevate da parte resistente (inammissibilità del ricorso per violazione del ne bis in idem e del giudicato intervenuto sulla controversia per effetto della sentenza del Consiglio di Stato n. 5156/2024), il ricorso va respinto nel merito, per le seguenti ragioni.
La ricorrente afferma di aver rinunciato alla autorizzazione unica in data 15 febbraio 2021, allorché chiedeva lo svincolo della fideiussione. Tuttavia, come affermato nella sentenza del Consiglio di Stato n. 5156/2024, “ con nota prot. n. AOO_159/0000967 del 3 marzo 2015, la Regione Puglia segnalava la cessazione dell’efficacia, in data 8 novembre 2014, della Autorizzazione Unica della BO EO e la sussistenza delle condizioni per procedere alla escussione della polizza n. 6257500808709, rilasciata dal soggetto fideiussore e depositata dalla ricorrente in occasione della scissione dell’A.U. disposta con la D.D. n. 106 del 3 ottobre 2012, a garanzia della realizzazione dell’impianto di sua competenza (38 MW).
5.1 – La società ha impugnato quest’ultimo provvedimento con motivi aggiunti, depositati il 16 maggio 2015, sia nell’ambito del giudizio n. 457/2014 che nel giudizio n. 187/2015.
6 – Con la sentenza n. 1577/2019 il Tar adito ha respinto il ricorso n. 457/2014 e con la sentenza n. 1576/2019 ha parimenti respinto il ricorso n. 187/2015, riscontrando la legittimità di tutti i provvedimenti impugnati ” .
Le sentenze di questo T.A.R. da ultimo citate erano immediatamente esecutive, ai sensi dell’art. 33, comma 2, del codice del processo amministrativo, e non sono state sospese (né è stata adottata altra misura cautelare da parte del Giudice dell’appello); quindi l’autorizzazione unica della BO EO, la cui efficacia era cessata come stabilito dalla nota regionale del 3 marzo 2015, non era in essere al 15 febbraio 2021 e non poteva essere oggetto di alcuna rinuncia. L’iniziativa imprenditoriale non poteva a quella data essere oggetto di rinuncia, perché, in quanto non autorizzata, non poteva avere luogo.
Peraltro le sentenze richiamate sono state confermate dalla ridetta sentenza del Consiglio di Stato n. 5156/2024, che ha, anche, affermato espressamente (punto 11.1 della pronuncia): “ la legittimità dell’escussione della polizza la cui finalità è proprio quella di garantire l’amministrazione della mancata realizzazione del progetto. Segnatamente, la prima Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica di fonte eolica, conferita con determina dirigenziale n. 195 del 2 aprile 2009, all’art. 6 co. 1 lett. c), prevedeva che la società, entro 180 giorni dall’avvenuto rilascio dell’autorizzazione, dovesse depositare “la fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell’impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia...”, nonché, come stabilito alla lett. d), la “fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell’impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune di BO...” in ossequio alla delibera n. 35/2007 così modificata dalla già menzionata L.R. n. 31/2008.
Il medesimo art. 6 prevedeva altresì che la fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell’impianto fosse svincolata entro il termine di 30 giorni dal deposito dell’atto di collaudo, sicché appare di tutta evidenza il fine per il quale la polizza veniva richiesta; né questa appare misura sproporzionata al detto fine, dovendosi pertanto disattendere tutti i profili di doglianza dedotti.
Da ultimo si osserva come, in ogni caso, la società non ha mai contestato la legittimità di detta garanzia, avendo anzi provveduto in tal senso senza nulla eccepire, dovendosi dunque ritenere tardive le censure sollevate solo al momento della relativa escussione .
12 – Per le ragioni esposte gli appelli vanno respinti e con essi la domanda risarcitoria svolta dalla società appellante ” .
Non sono riscontrabili, quindi illegittimità, nell’operato della resistente Amministrazione, né è rinvenibile alcun indebito arricchimento da parte della stessa.
Il ricorso va, in conclusione, respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore della Regione Puglia liquidate in euro 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IU MO, Presidente
Gianmario Palliggiano, Consigliere
FA IO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA IO | IU MO |
IL SEGRETARIO