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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 08/04/2025, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, in persona del G.O.P. dr.ssa Maria
Bertha Romano, all' udienza del 08.04.2024 ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3462/2024 R.G. lavoro e previdenza
TRA
, rapp.ta e difesa dall'avv. NARDONE ALFREDO Parte_1
OPPONENTE
E
, in persona del rapp.te legale p.t, rapp.to e difeso dall'avv. ANNA OLIVA CP_1
OPPOSTO
NONCHE'
, in persona del rapp.te leg. p.t., rapp.ta Controparte_2
e difesa dall' avv. RUOTOLO MASSIMILIANO
OPPOSTO
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
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Con ricorso depositato il 22.05.2024 la ricorrente premetteva di aver ricevuto dall'
[...]
a mezzo pec del 23.04.2024, l'intimazione di pagamento n. 071 Controparte_2
20249019497346000, cui era sotteso, tra le altre cartelle, l'avviso di addebito n. 317 20180022649648 000, in virtù del quale l' le chiedeva il pagamento della somma di €472,93 a titolo di contributi CP_1 spettanti alla gestione separata, in riferimento all'anno 2011.
La parte opponente deduceva che con sentenza n. 1168/2022, pubblicata il 7.06.22, il Tribunale di
Nola -sezione lavoro, dott. Maurizio Ricigliano aveva già annullato il medesimo avviso di addebito per intervenuta prescrizione dei crediti contributivi, pertanto, concludeva chiedendo la dichiarazione di cessata materia del contendere, con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi l' ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere per aver disposto lo CP_1 sgravio del credito contributivo di cui dell'avviso di addebito impugnato, con provvedimento di annullamento del 22.08.2024, che allegava agli atti, pertanto chiedeva la compensazione delle spese di lite.
Si costituiva, altresì, l' che eccepiva, preliminarmente, la carenza Controparte_2
di legittimazione passiva in relazione alle eccezioni afferenti il merito della pretesa contributiva, eccepiva, inoltre, l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva, nonché l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
All'udienza odierna, svolta con modalità cartolare, nelle note di trattazione depositate le parti costituite si riportavano ai rispettivi atti difensivi chiedendone l'accoglimento.
Pertanto, acquisita agli atti la documentazione prodotta, superflua ogni attività istruttoria, la causa è stata decisa con la presente sentenza, emessa ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c.
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1. Va dichiarata cessata la materia del contendere.
Occorre, preliminarmente, chiarire (cfr. Cass. N° 18522\2011) che in tema di riscossione dei crediti previdenziali mediante iscrizione a ruolo di cui al d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, l'opposizione contro il ruolo per motivi inerenti al merito va proposta nei confronti del soggetto impositore (l' o CP_1
l' ) e il cessionario del credito in quanto titolari del credito e a conoscenza degli atti su cui si CP_3
fonda la pretesa, mentre ove siano sollevate questioni formali concernenti la cartella / avviso di addebito o la sua notifica, il contraddittorio va necessariamente instaurato anche con la società esattrice, a cui compete la riscossione dei ruoli.
Ciò posto, va evidenziato che i crediti di cui all'avviso di addebito, impugnato in questa sede unitamente all'intimazione di pagamento, sono stati oggetto di provvedimento di sgravio, così come dedotto dall' nella memoria difensiva, tanto si evince dalla documentazione allegata alla CP_1 produzione dell'Istituto previdenziale, segnatamente dal provvedimento di annullamento Protocollo n. .5102 del 11.10.2024 del credito contributivo, oggetto dell'avviso di addebito per cui è causa, CP_1 in atti del fascicolo dell' medesimo, pertanto, va dichiarata cessata la materia del contendere, CP_4
relativamente a tale credito contributivo.
La cessazione della materia del contendere, istituto di creazione giurisprudenziale, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte ( ex multis,
Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass. 10553/09; Cass. 22650/08).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza.
-Nella fattispecie in esame è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio, sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia, essendo stato disposto dall' lo sgravio del credito contributivo, oggetto dell'avviso CP_1 di addebito impugnato in questa sede unitamente all'intimazione di pagamento, così come dedotto nella memoria difensiva e come è dato riscontrare dalla documentazione suindicata, agli atti del fascicolo dell' . Controparte_5
Per quanto attiene alle spese processuali, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, va considerato che il provvedimento di annullamento dell' reca la data 22.08.2024, pertanto, esso CP_1
risulta adottato in un momento successivo rispetto alla notifica del ricorso al medesimo Istituto previdenziale, eseguita il 26.07.2024. Ciò posto le spese vanno liquidate in favore del procuratore costituito come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Sezione Lavoro e Previdenza, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Bertha Romano, così definitivamente provvede :
- dichiara cessata la materia del contendere tra le parti in causa;
-condanna l' e l , in solido tra loro, a pagare, in CP_1 Controparte_2
favore della ricorrente, le spese e competenze di causa che si liquidano complessivamente in € 462,00 oltre IVA, CPA e spese generali, ex art. 2 comma 2 DM
55/2014, con attribuzione al procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Nola, addì 8 APRILE 2025
Il GIUDICE DEL LAVORO
G.O.P. dott.ssa Maria Bertha Romano