Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/02/2025, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei sigg.: dott. Massimo Escher Presidente rel. est. dott.ssa Lidia Greco Giudice dott.ssa Venera Condorelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 7244/2024 R.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da
, nata a [...] in data [...] (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. SAPUPPO SEBASTIANO VITO PIO, C.F._1
presso il cui studio legale in CATANIA via Vitaliano Brancati n. 20 è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
ricorrente nei confronti di
, nato a [...] il [...], (c.f. ); Controparte_1 C.F._2
resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Posta in decisione all'udienza del 04/12/2024 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti.
Con ricorso depositato il 08/07/2024 ai sensi del combinato disposto degli artt. 473 bis,
473-bis 12 e 473-bis 47 e ss., codice di procedura civile Parte_1
chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con e celebrato in MISTERBIANCO (CT) il Controparte_1
12/06/2002, matrimonio dal quale sono nati i figli il 03/12/1994 e il Per_1 Per_2
09/10/2000.
Esponeva di essersi separata dal coniuge sin dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale e di non essersi più riconciliati, a tal fine allegava la sentenza di separazione personale dei coniugi n. 5138/2021 emessa da questo Tribunale il 23/12/2021, passata in giudicato.
Quanto alle condizioni accessorie la ricorrente chiedeva il riconoscimento in favore della figlia maggiorenne , di un assegno di mantenimento di Euro 250,00 mensili da porsi Per_2
a carico di , deducendo che la stessa è affetta da grave patologia che Controparte_1
non le consente di poter svolgere attività lavorativa e che la stessa necessita di cure e assistenza.
Il Presidente nominava sé stesso relatore e fissava la prima udienza di cui si dava comunicazione unitamente al ricorso al P.M.
Alla prima udienza non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione, stante la mancata comparizione di , quindi, essendo la causa matura per la Controparte_1
decisione, fatte precisare le conclusioni e ordinata ed espletata la discussione orale della causa, il relatore poneva la causa in decisione dinnanzi al Collegio.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , il quale, nonostante Controparte_1
la regolare instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti, ha ritenuto di non costituirsi in giudizio. Ciò premesso, ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e Parte_1 CP_1
per il prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della
[...]
sentenza di separazione personale dei coniugi n. 5138/2021 emessa da questo Tribunale il 23/12/2021, passata in giudicato.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce le odierne controparti.
ha chiesto al Tribunale il riconoscimento in favore della figlia Parte_1
maggiorenne , di un assegno di mantenimento di Euro 250,00 mensili da porsi a Per_2
carico di , deducendo che la stessa è affetta da grave patologia che Controparte_1
non le consente di poter svolgere attività lavorativa e che necessita di cure ed assistenza.
Il Collegio osserva che l'art. 337 septies, comma 2 c.c. dispone che ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori. Nonostante il richiamo integrale alle disposizioni prevista in favore dei figli minori, è pacifico che la parificazione riguarda solo gli aspetti patrimoniali del rapporto genitoriale (cioè, quelli relativi al mantenimento economico e l'assegnazione della casa familiare) e le disposizioni in tema di cura e visite da parte dei genitori non conviventi. Per la definizione di “handicap grave” occorre fare riferimento all'art. 37-bis disp. att. c.c., introdotto dal d.lgs. n. 154/2013, secondo il quale “I figli maggiorenni portatori di handicap grave previsti dall'art. 337-septies, secondo comma, del codice civile, sono coloro i quali siano portatori di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”. Per riconoscere il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne, portatore di handicap, è quindi necessario che lo stesso sia portatore di
“handicap grave” ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992, ossia se “la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione” (Cass. n. 21819/2021).
Nel caso in esame, la ricorrente ha allegato certificazione medica da cui risulta che la figlia ventiquattrenne è affetta da “idrosadenite suppurativa”. Invero, tale Per_2
allegazione non è in grado di per sé di provare se ed in che misura la patologia in questione diminuisca o elida del tutto la capacità lavorativa della figlia, sicché, la domanda va rigettata.
Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili, stante la contumacia di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 7244/2024
R.G. così statuisce:
DICHIARA la contumacia di;
Controparte_1
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in MISTERBIANCO (CT) il 12/06/2002, Parte_1 Controparte_1
trascritto nei registri dello stato civile del comune di MISTERBIANCO (CT), atto n. 33, parte II, serie A, anno 2002;
ORDINA all'ufficiale di stato di civile del Comune di MISTERBIANCO (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
RIGETTA la domanda formulata da di mantenimento in favore Parte_1
della figlia maggiorenne, per le ragioni di cui in parte motiva;
DICHIARA irripetibili le spese processuali.
Così deciso in Catania, il 13/12/2024 nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Presidente estensore
Dott. Massimo Escher