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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 23/01/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n.983/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Rossella Atzeni - Presidente
Dott. Marcello Castiglione - Consigliere
Dott. Franco Davini - Consigliere istruttore ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: impugnazione di testamento
Fra:
rappresentato e difeso dall'Avv. Persona_1
Maria Angela Quattrone e dall'Avv.Roberta Bassano,
presso il cui studio sito in La IA alla Via
Vittorio Veneto, 165 è elettivamente domiciliato,
come da mandato in atti
- Appellante -
-
contro
-
1
Roberta Neri , presso il cui studio sito in La IA
Via Chiodo al n. 123 è elettivamente domiciliato,
come da mandato in atti
-Appellato –
-
contro
-
e CP_2 CP_3
-Appellati contumaci-
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
“Voglia la Corte di Appello Ecc.ma, adversis reiectis, in accoglimento dei motivi svolti,
RIFORMARE la sentenza n. 455/2023, emessa dal
Tribunale Ordinario LA IA, pubblicata in data
22.06.2023, notificata in data 10.10.2023 impugnata e, per l'effetto, disposta, ove ritenuto, c.t.u.
medico-legale che, esaminata la documentazione sanitaria in atti, avuto riguardo all'età, allo stato di salute, alle condizioni psichiche,
culturali ed ambientali in cui si trovava la de cuius al momento LA stesura LA Persona_2
scheda testamentaria olografa, accerti la capacità
o meno LA de cuius nonché la sussistenza o meno di altra causa perturbatrice e, quindi, se la stessa avesse o meno la consapevolezza dei propri atti e la
2 volontà di autodeterminarsi liberamente ed autonomamente;
assunte, ove ritenuto, le prove capitolate dall'appellante in memoria ex art. 183/VI c.p.c. n.
2;
DICHIARARE l'annullamento e/o l'invalidità del testamento olografo 25.10.2016 LA signora Per_2
per infermità o altra causa perturbatrice
[...]
che l'abbia privata LA volontà consapevole, libera ed autonoma.
Vittoria di competenze e spese di lite, rivalse di legge di entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellato:
“… si insiste per il rigetto dell'appello promosso
dal Sig. primariamente con Persona_1
pronuncia di inammissibilità del detto per
contrarietà alla norma dell'art. 342 c.p.c. e,
comunque, perché in fondato in fatto ed in diritto
per i motivi dedotti nella presente comparsa. Con
vittoria di spese e competenze di giudizio.”
IN FATTO E DIRITTO
1. decedeva in data 14 novembre Persona_2
2016.
3 In data 25 ottobre 2016, meno di un mese prima LA
propria morte, redigeva un Persona_2
testamento olografo in cui, fatta salva la legittima del figlio lasciava in legato ai nipoti Per_1
e la metà dei propri beni mobili ed CP_4 CP_1
immobili nonché lasciava loro anche la sua assicurazione sulla vita.
2. , figlio LA de cuius, citava in Persona_1
giudizio il proprio figlio e gli Controparte_1
eredi LA figlia defunta per Persona_3
sentiure annullare il testamento per incapacità
naturale LA testatrice.
si costituiva chiedendo il Controparte_1
rigetto LA domanda dell'attore.
Gli eredi di rimanevano contumaci. Persona_3
3.Il Tribunale di La IA con sentenza n.455 del
22 giugno 2023 respingeva la domanda attrice.
Premesso che per costante giurisprudenza un testamento poteva essere annullato solo se c'era la prova certa che il de cuius non fosse in grado di intendere e di volere e che tale capacità non si poteva presumere per la sola presenza di alcune patologie, il Tribunale rilevava che né dalle persone sentite come sommari informatori nel procedimento penale (conclusosi con una
4 archiviazione) né dalle cartelle cliniche e emergeva che le pur numerose patologie di cui la donna soffriva l'avessero ridotta non in grado di intendere e di volere.
In particolare rilevava che Persona_2
restava nella RSA AN CE dal 6/10/2016 al
2/11/2016 in cosiddetto regime di sollievo;
periodo in cui redasse il suo testamento.
Nella scheda di ingresso si dava atto che prima del ricovero viveva da sola con aiuto di giorno;
nella scheda infermieristica era descritta come soggetto vigile, con stato psichico normale, lucida e in condizioni generali discrete;
ferma,
naturalmente la diagnosi di ingresso di neoplasia pancreatica con metastasi epatiche e polmonari e IRC
(insufficienza renale cronica.
Quando entrava in Hospice il Persona_2
2/11/2016; nella scheda psico-sociale di ingresso era indicato l'incontro conoscitivo con la paziente ed il figlio;
e vi si leggeva che la Per_2
consapevole LA propria diagnosi, aveva riferito di avere superato la tristezza successiva alla comunicazione e di volere “reggere” per quanto possibile. Nella valutazione funzionale è descritta come “paziente vigile, orientata, collaborante, con
5 motilità conservata 4 arti, movimenti ipostenici,
sufficiente controllo del tronco” .
Il Dott. , che aveva redatto una perizia ai Per_4
fini assicurativi, sentito a sommarie informazioni,
aveva dichiarato che le pur compromesse condizioni di salute LA de cuius non comportavano automaticamente che non fosse in grado di intendere e di volere e dichiarava altresì : “
“Per quello che ho avuto modo di constatare, posso dire che la signora avesse la Persona_2
motilità necessaria per redigere un breve testamento
olografo. Non sono tuttavia in grado di poter
sostenere se la medesima avesse o meno all'epoca il
possesso LA capacità decisionale in merito e
contenuti delle volontà testamentarie”.
4.Contro la sentenza proponeva appello Per_1
osservando:
[...]
-che il Tribunale disponeva di due consulenze rese in ambito pensionistico e penale che concludevano per una compromissione delle capacità mentali LA
de cuius;
-che le sue istanze istruttorie erano state trascurate né era stata disposta una consulenza tecnica di ufficio;
6 -che una perizia l'aveva definita persona circonvenibile.
Rilevava che :
- la de cuius aveva novanta anni;
- era affetta da gravi patologie croniche e degenerative;
- era sottoposta a somministrazione di potenti oppiacei (Fentanyl);
- era degente presso la struttura AN CE LA
IA (poi continuerà la terapia del sollievo presso l'Hospice di Sarzana);
- decedeva dopo pochi giorni la redazione del testamento;
- si trovava da mesi ricoverata e allettata, con gravi difficoltà motorie agli arti inferiori e superiori e compromissione LA mobilità del braccio destro (utilizzato anche per la scrittura);
- era colpita da tempo da depressione endoreattiva,
parkinsonismo e decadimento cognitivo.
Il testamento olografo de quo, si presenta:
- ordinato e fluido, a dispetto LA compromissione
LA mobilità agli arti superiori;
- la grafia rispetta margini e righe del foglio, in contrasto con il parkinsonismo da cui era affetta;
7 - le forme linguistiche sono molto tecnico-
giuridiche e di natura normativa, in stridio con il livello scolastico (V elementare);
- con parti scritte in stampatello a carattere maiuscolo, negli elementi più significativi e, cioè,
nella data di stesura (che colloca temporalmente l'atto e le sue conseguenze giuridiche) e nel riferimento alla polizza assicurativa CP_5
(l'unico bene LA signora non in comunione Per_2
col figlio).
-che era omessa la terza nipote terza figlia Per_5
dell'appellante.
L'appellante sosteneva le sommarie informazioni rese in sede di indagine penale non erano utilizzabili neanche nel processo penale.
Domandava l'ammissione dei capitoli di prova da lui dedotti in primo grado.
5.Si costituiva chiedendo la Controparte_1
dichiarazione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., il rigetto dell'appello nel merito e la conferma LA sentenza di primo grado.
L'appellato sottolineava come l'atto di appello contenesse ripetute forzature LA realtà dei fatti:
8 -la redazione del testamento era avvenuta non in
Hospice ma precedentemente nella RSA;
-non risultava che la de cuius fosse compromessa nella motilità degli arti superiori;
-l'appellante cercava di confondere confondere il
Parkinsonismo vascolare, malattia che affliggeva la e che incide prevalentemente sulla Per_2
deambulazione, con il Morbo di Parkinson con il suo tremore agli arti superiori;
-le sommarie informazioni erano state prodotte ed ammesse dal giudice istruttore senza nessuna contestazione da parte appellante;
-la scelta di non lasciare legati alla terza nipote era dovuta alla consapevolezza che Per_5 CP_1
e , a differenza di , avevano un pessimo CP_4 Per_5
rapporto con il padre;
-il Pubblico Ministero aveva chiesto l'archiaviazione osservando che se anche il suo consulente aveva concluso che le condizioni di salute rendevano la de cuius circonvenibile non vi erano elementi per dire che era stata fatta una circonvenzione di incapace;
inoltre il testo del testamento e la sottoscrizione corrispondevano dal punto di vista grafico con la grafia di precedenti sottoscrizioni LA de cuius;
il dipendente LA
9 banca aveva contattato il 18 ottobre 2016 per accertarsi che la delega ad acquisire la polizza di assicurazione corrispondesse alla volontà LA
signora e la de cuius l'aveva confermata.
e benché ritualmente CP_2 CP_3
citati non si costituivano ed erano dichiarati contumaci
Dopo che le parti avevano precisato le conclusioni,
depositato le comparse conclusionali e le repliche, la causa era rimessa al collegio all'udienza del 9
gennaio 2025 e successivamente decisa in camera di consiglio.
6. L'appello è infondato.
I capitoli di prova dedotti da parte appellante in primo grado nella memoria ex art. 183,6° comma n.2
non meritano di essere ammessi.
I capitoli 1 a 4 sono , sulla consulenza del Prof
già in atti e già sentito in sede di sommarie Per_4
informazioni, sono da un lato superflui dall'altro formulati in modo sviante , così come quando si chiede se la de cuius era affetta da parkinsonismo senza specificare di che tipo, o quando si chiede se dava risposte parziali quando aveva Pt_1
10 dichiarato in sede di sommarie informazioni che la risposte erano incomplete sui suoi numerosi precedenti sanitari.
I capitoli da 5 a 9 appaiono o generici o del tutto irrilevanti come il capitolo 9 relativa ad Parte_2
che chiudeva un libro che aveva in mano.
[...]
Il capitolo 10 è del tutto generico.
7.E' pacifico in giurisprudenza che le sommarie informazioni testimoniali assunte in sede di indagini penali sono elementi di prova utilizzabili in sede civile:
Tribunale di Torino , sez. IV , 26/09/2023 , n. 3675
“Le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali assumono la valenza di c.d. “prove atipiche” liberamente valutabili nel giudizio civile ai sensi dell' art
116 c.p.c.”
Tribunale di Milano , sez. X , 21/03/2022 , n. 2478
“L'efficacia probatoria delle prove atipiche, che tecnicamente trovano ingresso nel processo civilistico con lo strumento LA produzione documentale - mancando nell'ordinamento processuale vigente una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice, potendo porre a
11 base del proprio convincimento anche prove cd.
atipiche, è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di Polizia
Giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali - deve essere assimilata a quella delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. o degli argomenti di prova.”
Cassazione civile , sez. III , 21/09/2021 , n. 25503
“Il giudice civile, ai fini del proprio convincimento, può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le cosiddette atipiche ed è, quindi, legittimato ad avvalersi delle prove raccolte in un processo penale e, segnatamente, delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale e delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali, e ciò anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento in quanto il procedimento penale è stato definito ai sensi dell' art. 444 c.p.p. , potendo la parte, del
12 resto, contestare, nell'ambito del giudizio civile,
i fatti così acquisiti in sede penale”
Corte appello , Venezia , sez. IV , 16/10/2020 , n.
2714
“Il giudice civile, ai fini del proprio convincimento, può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte in un processo penale e, segnatamente, le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali, e ciò anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento nel procedimento penale.”
Corte appello , Firenze , sez. II , 13/02/2020 , n.
389
“Il giudice civile ai fini del proprio convincimento può autonomamente valutare nel contraddittorio delle parti ogni elemento dotato di efficacia probatoria e quindi anche le prove raccolte in sede penale e segnatamente anche le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali anche se è poi mancato il vaglio critico del dibattimento, attesa la scelta processuale effettuata, ciò in quanto la
13 parte può sempre contestare in ambito civile i fatti così acquisiti in sede penale.”
Tribunale di Arezzo , 18/10/2018 , n. 962
“Il giudice civile, ai fini del proprio convincimento, può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte in un processo penale e, segnatamente le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali, e ciò anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento in quanto il procedimento penale e' stato definito ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., potendo la parte, del resto, contestare, nell'ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in sede penale.”
Cassazione civile , sez. lav. , 22/10/2014 , n. 22384
“Il giudice civile può utilizzare e autonomamente valutare come fonte del proprio convincimento, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria, comprese le prove raccolte in un processo penale e, segnatamente, le risultanze
LA relazione di una consulenza tecnica esperita nell'ambito delle indagini preliminari, soprattutto
14 quando la relazione abbia ad oggetto una situazione di fatto rilevante in entrambi i giudizi, e le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali;
ciò anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento in quanto il procedimento penale è stato definito ai sensi dell'art. 444 c.p.p., potendo la parte, del resto, contestare, nell'ambito del giudizio civile,
i fatti così acquisiti in sede penale.”
Cassazione civile , sez. lav. , 30/01/2013 , n. 2168
“Il giudice civile, ai fini del proprio convincimento, può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte in un processo penale e, segnatamente (come nella specie), le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali, e ciò anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento in quanto il procedimento penale è stato definito ai sensi dell'art. 444 c.p.p., potendo la parte, del resto, contestare, nell'ambito del giudizio civile,
i fatti così acquisiti in sede penale.”
Cassazione civile , sez. II , 19/10/2007 , n. 22020
15 “Il giudice civile, ai fini del proprio convincimento, può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte in un processo penale e, segnatamente (come nella specie), le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali.”.
8.Per quanto riguarda le pretese anomalie del testamento e la sua incompatibilità con il livello limitato di istruzione LA de cuius, premesso che oggetto del procedimento non è mai stata una eventuale falsità del testamento né una ipotesi di captazione, esclusa del resto in sede penale con la richiesta di archiviazione , si osserva:
-che il testamento non presenta stranezze o disposizioni sospette lasciando i beni ad estranei o ad una badante o ad una amica da poco conosciuta ma prevede salva la legittima per il figlio il lascito di metà dei suoi beni e l'assicurazione sulla vita a due nipoti su tre;
-che è ben possibile che le preferenze LA de cuius fosse verso due dei tre nipoti;
-che la fidanzata del nipote può CP_1
lecitamente avere dato alcune indicazione di
16 carattere legale come la presenza LA quota di legittima;
-che se si legge il testamento si vede che la limitata istruzione scolastica ha lasciato il segno in qualche errore ortografico come “fagolta” invece che facoltà, “erese” invece che erede, “saldi”
invece che salvi, “meta” invece che metà,
“ ” invece che , “Volonta” invece CP_1 CP_1
che volontà.
9.Non risulta necessario disporre una consulenza tecnica di ufficio in quanto il quadro probatorio dato dalle sommarie informazioni e dalla documentazione agli atti è tutto univocamente nel senso che fosse in grado di intendere Persona_6
e di volere e di redigere validamente un testamento.
Nella visita ad opera LA Dottoressa
[...]
del 30 maggio 2016 per il Parkinson Per_7
Vascolare (malattia diversa dal morbo di
Parkinson)non emergono compromissioni agli arti superiori ed alla capacità di scrivere.
17 In un ricovero del 26 settembre 2016 un mese prima
LA redazione del testamento si legge:
Quindi la de cuius era vigile ed attenta.
18 La de cuius entra il 6 ottobre 2016 nel Centro Socio
ANitario di AN CE ove rimarrà fino al 6
novembre 2016
Il 6 novembre 2016, quindi dopo la redazione del testamento si legge:
Nella cartella clinica durante il ricovero è sempre descritta come vigile e collaborante.
19 20 Il 2 novembre , dopo la redazione del testamento entra nell'Hospice. Viene definita lucida, un po depressa, come interesse la televisione.
21 22 Il quadro clinico che è costantemente segnalato dalla documentazione medica è come nonostante l'età
di 88 ami, nonostante le numerose patologie,
nonostante che fosse con un tumore con metastasi in fase terminale e nonostante l'assunzione dell'analgesico Fentanyl la de cuius fosse sempre vigile ed orientata, mai soporosa, mai confusa, mai disorientata.
In sede previdenziale il Dott. a elaborato una Per_4
consulenza tecnica di ufficio volta esclusivamente ad accertare se vi erano i presupposti per il riconoscimento di una invalidità civile e visitava la il 24 ottobre Per_2
In essa si legge che la era allettata ed in Per_2
grado di “corrispondere parzialmente alle domande
con risposte non sufficientemente utili a
ricostruire gli aspetti anamnestici relativi alla
sua persona. Per tale motivo ho ritenuto di integrare
la narrazione con dati anamnestici forniti dal CTPO
e dal figlio”
Nelle sommarie informazioni circa la capacità di scrivere e le facoltà mentali risponde.
23 impiegata LA banca ove la de Testimone_1
cuius aveva le proprie risorse ha visto fino all'aprile 2016 la de cuius e afferma che appariva lucida:
24 ex moglie di che Pt_2 Tes_2 Persona_1
aveva continuato a frequentare e fare visita alla de cuius anche dopo il divorzio riferisce:
25 Il nipote così riferisce delle Persona_8
visite fatte alla zia ricoverata e di avere parlato con lei.
La nipote che andava a trovare Persona_9
spesso la zia ricoverata riferisce che la stessa fosse sempre lucida e vigile:
26 fidanzata LA parte appellata Tes_3
ricorda dell'ultima visita fatta Controparte_1
alla de cuius nel novembre 2016:
Concludendo nonostante le pessime condizioni generali di salute, nonostante il tumore in fase terminale non vi è alcun elemento nei documenti né
alcuna dichiarazione di sommari informatori (a parte quella interessata dell'attuale appellante) che affermino che la non fosse vigile ed Per_2
orientata, in grado dal punto di vista mentale e fisico di redigere il testamento.
27 Poiché l'incapacità naturale al momento LA
redazione del testamento deve essere rigorosamente provata (cfr. Cass. Sez. II 17 novembre 2022 n.
33914; Cass. Sez. II 22 luglio 2022 n. 22974, ; Cass.
Sez. II 19 gennaio 2022 n. 22) l'appello deve essere respinto.
Le spese legali del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in Euro 8.500,00 per compensi oltre spese generali, cpa ed I.V.A. ( 2000,00 Euro per la fase di studio, 1500,00 Euro per la fase introduttiva, 1.600,00 Euro per la fase di trattazione e istruttoria, Euro 3.400,00 per la fase LA decisione ) .
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13,
comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente rigettato.
Va disposto che in caso di diffusione LA presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs
n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53..
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni
contraria o diversa istanza, sull'appello proposto
da contro la sentenza del Tribunale Persona_1
28 di La IA n.455 del 22 giugno 2023 respinge
l'appello e conferma la sentenza appellata.
Condanna a rifondere a Persona_1 CP_1
le spese legali del giudizio di appello
[...]
liquidate in liquidate in Euro 8.500,00 per
compensi oltre spese generali, cpa ed I.V.A..
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13,
comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che
l'appello è stato interamente rigettato.
Dispone che in caso di diffusione LA presente
sentenza siano omesse le generalità delle parti e
dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs
n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova lì 15 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Rossella Atzeni
29