Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 07/05/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di L'Aquila
Magistratura del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dr.Giuseppe Marcheggiani, nella causa iscritta al °524/2023
R.G
TRA
, rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.PICONE Parte_1
FRANCESCA, come da procura in atti
CONTRO
, Controparte_1
in persona del Dirigente pro tempore ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO
(art.127 ter c.p.c.)
Il Tribunale, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
• rigetta il ricorso;
• accoglie la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, accerta l'insussistenza in capo al ricorrente del diritto all'inserimento nella I^ fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze della Provincia dell'Aquila per i bienni 2020/2022 e 2022/2024 nonché del diritto all'ottenimento dei contratti a termine per gli aa.ss. 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023, oggetto dell'odierna controversia, con conseguente invalidità giuridica del servizio reso dal ricorrente in relazione ai detti anni scolastici e inidoneità di questo a costituire valido requisito di servizio in relazione alle procedure concorsuali bandite dall'Amministrazione, nonché ai fini della carriera;
• compensa le spese processuali tra le parti.
1 di 10
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.Giuseppe Marcheggiani
2 di 10 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte ricorrente:
“1) previo accertamento dell'illegittimità e conseguente disapplicazione dell'art. 1 della Legge n. 107/2015 nella parte in cui limita l'erogazione delle 500 euro attraverso il meccanismo denominato Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente al solo personale docente “di ruolo” a tempo indeterminato e non anche al personale docente ed educativo assunto con contratto a tempo determinato.
2) nonché di ogni altro atto connesso, conseguente, presupposto o contenuto nella stessa legge 107/2015 che produca l'effetto di non consentire al personale docente non di ruolo assunto con contratto a tempo determinato di fruire della erogazione di 500 euro attraverso il meccanismo denominato Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
NEL MERITO
ORDINARE E CONDANNARE LE AMMINISTRAZIONI INTIMATE, CIASCUNA PER LA PROPRIA
COMPETENZA ad emanare tutti gli atti necessari e conseguenti per il riconoscimento, a favore dei ricorrenti, del diritto alla erogazione di 500 euro attraverso il meccanismo denominato
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per come previsto dall'ar. 1 della legge 107/2015_ per ogni anno di servizio effettivamente svolto per l'anno 2020/2021 fino all'anno scolastico 2022/2023 .
[…]”. Per il : Controparte_1
“in via riconvenzionale, accertare l'insussistenza in capo al ricorrente del diritto all'inserimento nella I^ fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze della Provincia dell'Aquila per i bienni 2020/2022 e 2022/2024 nonché del diritto all'ottenimento dei contratti a termine per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oggetto dell'odierna controversia, con conseguente invalidità giuridica del servizio reso dal ricorrente in relazione ai detti anni scolastici e inidoneità di questo a costituire valido requisito di servizio in relazione alle procedure concorsuali bandite dall'Amministrazione, nonché ai fini della carriera;
anche in esito all'accoglimento della domanda riconvenzionale, nonché avuto riguardo alla natura non retributiva della carta docente, rigettare la domanda perché infondata in fatto e in diritto, oltre che non provata […]”.
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
Con ricorso ex art.414 Cod.Proc.Civ. e 63 d.lgs. n.165/2001, depositato in data
04/12/2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva di essere attualmente docente presso l'istituto scolastico indicato in ricorso e di aver in anni scolastici precedenti prestato servizio alle dipendenze del resistente in forza di contratti CP_1
a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche o al 31 agosto (supplenza annuale). Precisamente, indicava i seguenti anni scolastici nei quali aveva prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche presso scuole in provincia di L'Aquila: dal 2020/21 al 2022/23.
3 di 10 La parte ricorrente ha lamentato di non aver percepito, durante i contratti a termine, il bonus denominato “carta docente”, riservato dall'art.1, co.121, L.107/2015 ai docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nonostante che tale limitazione del beneficio ai docenti di ruolo, con esclusione dei precari, dovesse ritenersi confliggente con il principio di non discriminazione dei lavoratori a termine, sancito nell'art.4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito nella direttiva 1999/70 CE.
Ha quindi, con ulteriori richiami normativi e con riferimenti giurisprudenziali, invocato il disposto di tale direttiva, siccome già riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ostativo ad una disciplina che riservi ai docenti con contratto a tempo indeterminato l'erogazione della prestazione di supporto all'aggiornamento professionale in questione, concludendo con le richieste di cui in epigrafe.
L'Amministrazione scolastica si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, deducendone l'infondatezza, e, in via riconvenzionale, per dedurre il difetto in capo al ricorrente di titolo all'inserimento nelle graduatorie da cui si attinge per il conferimento di incarichi di supplenza, con conseguente necessità di considerare quelli conferitigli come prestazioni di fatto e non di diritto, insuscettibili di dare luogo al riconoscimento del diritto ad attribuzioni patrimoniali ulteriori rispetto a quelle strettamente connesse al servizio prestato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Prima di portare l'esame sulla questione prospettata nella domanda riconvenzionale, la cui fondatezza andrà vagliata al fine di poter pronunciare in ordine alla domanda principale, è opportuno, ai fini dell'inquadramento dei termini di questa, richiamare le disposizioni relative alla carta docente che costituisce oggetto della domanda principale.
L'art.1, co.121, L.107/2015 ha introdotto l'istituto della carta docente, disponendo che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro
500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , Controparte_2
4 di 10 a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
La norma di legge sopra citata va letta in correlazione con il regolamento di esecuzione.
Il regolamento attualmente vigente per la disciplina delle modalità di assegnazione e di utilizzo della carta docente, a cui rinvia per la definizione dei relativi criteri il comma
122 del citato art.1 L.107/2015, è quello approvato con il d.P.C.M. 28 novembre 2016.
Del regolamento si cita ora l'art.3, co. 1 e 2, che danno esecuzione pedissequamente a quanto dispone la norma di legge formale nell'individuazione dei beneficiari della carta:
“1. La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive modificazioni,
i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio […]”.
La tesi attorea, secondo cui il diritto all'attribuzione della carta docente deve essere riconosciuto anche al docente con contratto a tempo determinato, si basa sulla premessa per cui la riserva del beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato è contraria al divieto di disparità di trattamento nelle condizioni di impiego tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato comparabili.
Per esigenze di economia della motivazione, si soprassiede al richiamo degli argomenti - tratti da disposizioni sia di diritto nazionale (contenute negli articoli del d.lgs. n.297/94 e nelle clausole dei CCNL che prevedono il diritto-dovere di aggiornamento professionale dei docenti), sia di diritto sovranazionale, in particolare l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito nella direttiva n.1999/70 CE
(che, com'è noto, all'art.4, 1° comma, vieta disparità di trattamento nelle condizioni d'impiego tra tali categorie di lavoratori, salvo quelle giustificate da ragioni obiettive o da legittime finalità di politica sociale) - addotti a sostegno della tesi attorea.
5 di 10 Infatti, risulta dirimente la deduzione, posta a base di domanda riconvenzionale, nonché a confutazione della tesi attorea, dall'Amministrazione, del doversi ritenere gli incarichi di supplenza svolti dall'attore - in forza dei quali egli assume di aver maturato il diritto all'attribuzione della carta docente - dato luogo, in realtà, a prestazione di fatto in violazione di legge, improduttiva di conseguenze che vadano oltre quelle strettamente connesse alla corrispettività alla prestazione di lavoro del docente di quella retributiva della P.A. (in essa comprese le remunerazioni differite, mensilità aggiuntive e TFR, ed indirette, quali indennità sostitutive di ferie e permessi).
In particolare, l'Amministrazione ha fatto presente che il ricorrente era stato inserito dall'Ambito provinciale di Siena dell'USR della Toscana, presso cui prestava servizio all'epoca, nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia (poi sostituite da quelle pronvinciali per le supplenze, ex d.m. n.60 del 2020) in forza di ordinanza cautelare resa dal Tribunale di quella città, in funzione di giudice del lavoro, con la quale si imponeva di considerare il possesso di n.24 crediti formativi universitari in discipline antropo- socio pedagogiche equivalente al possesso dell'abilitazione all'insegnamento (che, per come è noto, si consegue o tramite superamento di concorso, ovviamente non ricorrente nel caso di specie per come è pacifico, o tramite positiva frequentazione dei percorsi post universitari nel tempo organizzati dal competente, dopo la soppressione CP_1
di fatto delle Scuole di specializzazione, di cui al d.m. n 249 del 2010, percorsi la cui frequenza neppure poteva evidentemente essere vantata dal ricorrente, attesane l'omessa attivazione da una certa data in poi, circostanza che aveva suscitato il contenzioso esitato in provvedimenti giudiziali, quale quello citato, resi in base all'interpretazione di disposizione sopraggiunta di cui si dirà ora, come innovativa al concetto di abilitazione).
Intervenuta in materia, come ricordato dall'Amministrazione, la S.C. ha chiarito che
<< … nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto di cui all'art. 5, comma 3, del d.m. del 13 giugno 2007, vanno inseriti i soli aspiranti titolari di abilitazione, ai quali non possono essere equiparati quelli che vantino esclusivamente il possesso congiunto della laurea e di 24 crediti formativi universitari o accademici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 59 del 2017, nel testo vigente dal 1° gennaio 2019 fino alla sua modifica, avvenuta con d.l. n. 36 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 79 del 2022, i quali, invece, devono trovare posto nella terza fascia delle menzionate graduatorie. >> (cfr. Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 15 marzo 2024 n. 7084; Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 15 marzo 2024 n.
7884).
6 di 10 L'Amministrazione ha segnalato che a conclusioni non dissimili si perviene con riguardo alle vigenti graduatorie provinciali per le supplenze ed all'articolazione di queste in due fasce, la prima delle quali è riservata agli aspiranti in possesso di abilitazione mentre alla seconda sono assegnati i docenti in possesso del solo titolo di accesso all'insegnamento per la classe di concorso (oppure ordine di scuola) d'interesse.
Anche in questo caso, si è precisato, il Giudice di legittimità, dopo aver ribadito che
<< … Il principio di diritto enunciato [i.e. quello enunciato nelle sentenze n. 7084/2024
e 7884/2024, di cui sopra si è riportata la massima]…, si fonda sulla ontologica diversità fra “titolo di abilitazione”, che si consegue solo all'esito dei diversi percorsi abilitativi che il legislatore, nel corso degli anni, ha previsto e disciplinato, e “titolo di studio”, nonché fra il primo ed i requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali, il cui superamento è stato equiparato dal legislatore all'abilitazione all'insegnamento… >>, ha concluso affermando quanto segue:
8 aprile 2020 n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 (art.
2, comma 4 ter, più volte modificato) ha consentito al , in deroga al disposto CP_1
di cui al comma 5 del richiamato art. 4 (che rinvia al decreto ministeriale, di natura regolamentare, da adottare ex art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400), di disciplinare con ordinanza, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021
e 2021/2022 (successivamente il regime temporaneo è stato esteso anche ai successivi aggiornamenti e rinnovi, ricomprendendo gli anni scolastici dal 2022/2023 al
2025/2026) i tempi e le modalità di formazione delle graduatorie.
L'ordinanza n. 60 del 10 luglio 2020, …, nell'individuare i requisiti di accesso alle graduatorie provinciali ha, all'art. 3, comma 6, riservato l'inserimento nella prima fascia ai soli soggetti “in possesso dello specifico titolo di abilitazione”, ed ha previsto la collocazione nella seconda fascia degli aspiranti all'assunzione in possesso del titolo di studio nonché “dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 59/17”, ossia dei 24 crediti formativi della cui rilevanza qui si discute.
Anche rispetto a dette graduatorie, quindi, è stata esclusa l'equiparabilità all'abilitazione del solo possesso dei titoli richiesti ai fini della partecipazione alle operazioni concorsuali. … >> (cfr. Cassazione, sezione lavoro, sentenza 7 maggio 2024
n. 12416; Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 15 marzo 2024 n. 7884).
Il giudicante fa propri tali richiami giurisprudenziali ex art.118 disp. att. c.p.c., stante la piena adesione che ritiene di dover prestare ad essi in base alle condivisibili ragioni esposte a fondamento dei principi di diritto enunciatine.
7 di 10 Nel fare applicazione di tali principi nel caso concreto, si rileva, in conformità con quanto ha fatto presente l'Amministrazione resistente – attrice in via riconvenzionale, che il provvedimento cautelare ottenuto dal ricorrente è in realtà inidoneo ad accertare l'esistenza di suo diritto a ritenersi un docente abilitato per i bienni di riferimento, attesa l'inidoneità dell'ordinanza ex art. 669-octies ad acquistare autorità di cosa giudicata;
la predetta può dunque essere rimessa in discussione nel contesto di un giudizio di merito teso ad accertare l'insussistenza del diritto a cautela del quale l'ordinanza è stata pronunciata.
Nello specifico, nessuna contestazione investe l'esattezza del rilievo, svolto dalla resistente – attrice in riconvenzionale, circa il contenuto dell'ordinanza cautelare del
Tribunale di Siena che ha disposto ai sensi dell'art.700 c.p.c. l'inserimento del ricorrente nelle graduatorie dell'Ambito territoriale relativo.
Neppure è minimamente contestata la deduzione svolta dall'amministrazione per cui tale (affermata ma insussistente) natura abilitante dei 24 c.f.u. è stata alla base dell'ordinanza in ragione della quale l'Amministrazione ha disposto l'inserimento nella
I^ fascia delle neoistituite (all'epoca) G.P.S., per i bienni 2020/2022 e 2022/2024.
Va, infine, condivisa l'osservazione svolta dall'Amministrazione per cui l'inserimento, sia pur effettuato ai soli fini dell'ottemperanza all'ordine del Giudice, non
è idoneo ad attribuire al ricorrente un diritto in realtà inesistente, anche in ragione dell'inidoneità al giudicato del provvedimento cautelare.
Alla luce di tali rilievi, dunque, va accolta la domanda riconvenzionale e va dichiarato che non sussiste il requisito della validità giuridica del servizio prestato, stante la prestazione di esso in assenza di un titolo abilitante, assenza di requisito che inficia la collocazione del ricorrente nella prima fascia delle graduatorie provinciali e che preclude la possibilità di riconoscere prestazioni di natura economica al di là della retribuzione per il lavoro prestato in via di mero fatto, come dispone l'art. 2126 c.c.
A tale proposito, va aggiunto, sarebbe erroneo obiettare – ipotesi che neanche il ricorrente in realtà prospetta – che, ai fini dell'ammissione alla corresponsione della carta docente, stante la sua natura di componente del trattamento economico del docente a tempo determinato – sia necessaria ma anche sufficiente la prestazione di fatto del servizio.
Ragionandosi in tal modo, ossia ritenendosi l'equiparazione della prestazione di fatto in violazione di legge - qual è a tutti gli effetti quella resa da soggetto privo della necessaria abiitazione all'insegnamento - a servizio prestato in forza di contratto di
8 di 10 lavoro valido, ai sensi dell'art.2126 c.c., infatti, si finirebbe per estendere il campo di applicazione di tale disposizione in un settore in cui vige una disciplina speciale.
Questa, invero, ancorché dettata in atti aventi rango inferiore alle fonti di produzione normativa primaria, presenta un carattere di specialità al pari delle disposizioni primarie da cui ripete la propria forza cogente, sicché la sua applicazione si impone rispetto alla disciplina generale dell'art.2126 c.c.
Di conseguenza, si conclude che tra gli effetti che la prestazione di fatto in violazione di legge produce ex art.2126 c.c. non possa ritenersi compresa l'insorgenza a favore del docente con contratto a termine del diritto alla corresponsione del bonus carta docente, che, in base alla ricostruzione della natura dell'istituto operata dalla S.C. nella sentenza n.29961 del 27 ottobre 2023, fondamentale in materia, è prestazione assoggettata, sì, al regime prescrizionale dei crediti retributivi, ma non può equipararsi ad una componente del trattamento economico, né fondamentale, né accessorio, ossia le due componenti note alle norme per la disciplina generale in materia di rapporti di lavoro alle dipendenze della P.A.
Si tratta, piuttosto, di attribuzione patrimoniale sui generis, il cui assoggettamento a regime prescrizionale speciale, ex art.2948, n.4, c.c., quanto al tempo necessario a prescrivere, risponde ad esigenze di uniformità oggettiva di trattamento rispetto agli istituti di retribuzione vera e propria.
Tale equiparazione lascia dunque impregiudicata l'inapplicabilità al diritto alla carta in questione del regime di intangibilità proprio degli istituti di retribuzione e così della relativa possibilità d'inclusione di essa tra quelle condizioni d'impiego la cui omogeneità nei rapporti di lavoro del personale docente precario della scuola rispetto alle condizioni riservate a quello di ruolo è il presupposto del riconoscimento giurisprudenziale della spettanza ai docenti con contratto a tempo determinato del corrispondente diritto che la disposizione dell'art.1, comma 121, L. n.107/2015 riserva al personale con contratto a tempo indeterminato.
Di conseguenza, una volta accolta la domanda riconvenzionale, che è fondata per le ragioni in precedenza espresse, deve pervenrirsi al rigetto dela domanda principale, siccome fondata sul medesimo titolo contrattuale di cui la riconvenzionale pone in discussione efficacemente la validità giuridica.
Le spese di lite sono compensate, per essere stata la questione di diritto, relativa alla validità o meno dei 24 CFU a costituire sostitutivo dell'abilitazione all'insegnamento, risolta dalla giurisprudenza solamente a seguito dell'intervento della Corte di legittimità
9 di 10 e per aver essa in precedenza formato oggetto di contrasti giurisprudenziali con l'affermazione tra i Giudici di merito della tendenza al riconoscimento della validità di tali crediti formativi universitari, di cui la citata ordinanza cautelare del Tribunale di
Siena è espressione.
Questi i motivi del retroscritto dispositivo.
Così deciso nella data di deposito telematico della presente sentenza.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.Giuseppe Marcheggiani
10 di 10