TRIB
Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 14/01/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice monocratico Dott. Ferraro Adele
Nella causa civile iscritta al n. 3821 del RG dell'anno 2022 alla quale è riunito il fascicolo n.
3902/2022 RG avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 720/2022 del 19.07.2022
R.G. 340/2022 emesso dal Tribunale di Catanzaro, e vertente
TRA
(p.iva ),in persona del Parte_1 P.IVA_1
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Valerio Zimatore ( ) C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Catanzaro, Via Buccarelli-49 ;
Attore opponente
NONCHE'
– (p. i.v.a.: ) in persona del Sindaco e legale rappr. p.t. Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Romeo ( ) ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso il suo studio sito in Badolato Marina,Via Nazionale-210
E
MEA srl, in persona del legale rappresentante p.t., (c.f. ), rappresentata e C.F._3 difesa dall'avv. Domenico Calabretta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Satriano (CZ), Via Drosi-50
Convenuto opposto ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: Come da atti di causa e verbale del 04.10.2024
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gli opponenti, in due separati procedimenti, oggi riuniti nel presente giudizio, proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 720/2022 del 19.7.2022, emesso in favore della
[...] che azionava la pretesa creditoria fondata sul contratto di appalto Controparte_2 intercorso con l' , cui aderiva il , ritenuti Parte_1 Controparte_1 dall'opposta solidalmente responsabili per il mancato pagamento delle fatture emesse per il servizio reso presso l'ente locale interessato, da novembre 2020 a dicembre 2021.
L , nella proposta opposizione, nel costituirsi, citava in Parte_1 giudizio anche il , ed eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, non Controparte_1 esistendo, a suo dire, un obbligo solidale con il al pagamento delle somme Controparte_1 relative al servizio.
Suffragava tale argomentazione sulla scorta di quanto stabilito nell'originaria delibera n. 5 del
06.05.2020, che stabiliva all'art. 17 del relativo capitolato d'oneri fosse ogni singolo a CP_1 pagare direttamente le fatture emesse dalla ditta appaltatrice, utilizzando le somme riscosse dalla
Tari.
Aggiungeva ancora che, non essendo stata impugnata nella competente sede amministrativa la delibera summenzionata, essa dovesse ritenersi valida nei confronti di tutti i Comuni dell'ON, ivi compreso il Comune di . CP_1
Concludeva richiamando l'art. 1264 c.c. ed evidenziando che il titolo, ovvero il capitolato d'oneri recepito dalla convenzione n. 5 del 6.5.2020, non prevedesse alcun vincolo di solidarietà verso la ditta creditrice.
Infine, evidenziava come la successiva delibera del 21.4.2022 n. 16 non avesse modificato il capitolato richiamato nella convenzione del 6.5.2020, ma avesse avviato iter per l'eventuale modifica, cui si era dichiarato favorevole, richiedendo parere preventivo all'Anac e all'Ufficio territoriale del Governo i quali non avevano dato riscontro alla richiesta. così escludendo che l'iter per la modifica sollecitata dal con le note del 16.2.2022 e del 14.4.2022 Controparte_1 potesse considerarsi concluso.
Concludeva, pertanto, chiedendo di
“-accertare e dichiarare che l'ON dei Comuni del Versante Ionico non è debitore solidale nei confronti dell'opposto per i debiti del e, per l'effetto, accogliere l'opposizione Controparte_1 proposta e revocare il decreto ingiuntivo n. 720/2022 nei confronti dell'ON dei Comuni del
, statuendo che unico obbligato è il;
Parte_1 Controparte_1
- condannare la in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_3 pagamento delle spese del giudizio nei confronti dell'opponente.”
Il , a sua volta, eccepiva preliminarmente che l' aveva Controparte_1 Parte_1 provveduto alla citazione di esso ente locale con l'atto di opposizione, dovendo invece evocarlo in giudizio con chiamata di terzo, a ciò autorizzato dal giudice;
deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto al richiesto ed ingiunto pagamento, atteso che all'adozione della 2 delibera n. 5 del 6.5.2020 non ebbe a prendervi parte il consiglio comunale dell'ente opponente che, neanche successivamente, aveva proceduto alla relativa ratifica, con conseguente illegittimità dell'atto deliberativo.
Non solo. La deliberazione n° 16 del 21.04.2022 della Giunta dell'ON aveva stabilito, in accoglimento delle rimostranze del , il ripristino nei confronti dello stesso delle Controparte_1 condizioni di cui all'art. 11 della prima Convenzione del 2015, assumendo l'onere del pagamento delle fatture emesse da M.E.A. srl in capo all'ON.
Concludeva chiedendo, 1) In via preliminare, di accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'atto di citazione nei confronti del in quanto detto Ente, nella sua qualità di terzo, Controparte_1 non può essere evocato direttamente in giudizio, ma con chiamata di terzo, previamente autorizzata dal Giudice e, pertanto, dichiarare decaduto l'opponente , Controparte_4 quale convenuto sostanziale, dalla chiamata in causa del , ai sensi dell'art. Controparte_1
269 c.p.c.;
2) Nell merito di accertare e dichiarare l'inefficacia nei confronti del della Controparte_1
Convenzione e del capitolato d'oneri stipulato tra l'ON dei Comuni del Versante Ionico e la
quali atti posti a base dell'opposto D.I. n° 720/2022; Controparte_3
3) Accertare e dichiarare che il non è debitore della Controparte_1 Controparte_3 per le causali di cui al ricorso monitorio, giusta Delibera di Giunta, n° 16 del
[...]
21.04.2022 e, conseguentemente, dichiararne il difetto di legittimazione passiva;
4) Conseguentemente, revocare il Decreto ingiuntivo n° 720/2022 nei confronti del CP_1
perché inammissibile e/o improponibile;
5) Accertare e dichiarare che l'ON
[...] [...]
, in persona del legale rappr. p.t. è esclusivo debitore della Parte_1 [...] per le causali di cui al ricorso monitorio;
6) Qualora l'On.le Controparte_3
Tribunale ne ravvisasse i presupposti, condannare parte opponente, ex art. 96, 1° e 3° co. c.p.c., al risarcimento dei danni ovvero di una somma equitativamente determinata, da liquidarsi ex officio in favore del per avere l'odierno opponente agito o resistito in giudizio con Controparte_1 colpa grave ovvero per aver agito senza la normale prudenza ovvero manifestando la volontà di agire in assenza di qualsivoglia diritto;
7) Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre 15,00% per spese generali, IVA e CNA da distrarre in favore del sottoscritto Avvocato ex art. 93 c.p.c. e sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge.”
La M.E.A. srl, opposta, deduceva di avere legittimamente ingiunto il pagamento delle somme in contestazione agli odierni opponenti, in quanto solidalmente responsabili, discendendo il vincolo di solidarietà dall'interpretazione letterale dell' art. 11 di cui alla prima Convenzione del quale lo stesso chiedeva la reviviscenza, per il solo fatto che fosse previsto un Controparte_1 recupero delle somme anticipate dall'ON dei Comuni, con incasso di quanto riscosso dai singoli
Comuni a titolo di T.A.R.I.
Nella comparsa conclusionale, tuttavia, virava verso l'attribuzione della responsabilità debitoria in via principale in capo al , non avendo la delibera dell'ON dei Comuni del Controparte_1
3 21.4.2022 liberato della nuova obbligazione di cui alla seconda Convenzione del 2020, cui non erano seguiti i pareri dell'ANAC e dell'UTG, prescritti come condizione propedeutica alla modifica in oggetto;
né la delibera del 21.4.2022 aveva trovato riscontro in una nuova regolamentazione contrattuale che potesse vincolare la società che, in virtù del contratto sottoscritto, poteva esigere il pagamento direttamente dal . Controparte_1
Non escludeva comunque, la sussistenza di una responsabilità contrattualmente solidale delle parti atteso che il contratto di appalto era stato sottoscritto con il legale rappresentante dell'ON dei
Comuni che, tra l'altro, aveva una responsabilità diretta sulla verifica della regolarità contabile di tutti i documenti fiscali.
Il proponeva autonoma opposizione al medesimo decreto ingiuntivo 720/ 2022 Controparte_1 emesso dal Tribunale di Catanzaro in data 19.07.2022 e notificato il 27.07.2022 nel procedimento n.
3902/2022 R.G., riunito al presente, contestando la propria legittimazione passiva al pagamento delle somme richieste da M.E.A. srl per essere dovute dall' , Parte_1 invocando l'annullamento e/o revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, con condanna di parte opposta, ex art. 96, 3° co. c.p.c., e con vittoria di spese e compensi di causa, da distrarre in favore del procuratore anticipatario.
Rilevava, altresì, che non sarebbe comunque stato in grado di far fronte all'onere debitorio in questione, versando in stato di dissesto finanziario, comprovato dalla deliberazione del Consiglio comunale n° 4 del 13.02.2017, allegata in atti, ragione per la quale non avrebbe mai approvato le contestate modifiche alla Convenzione.
Ancora deduceva che la Mea sarebbe stata al corrente dell'adozione da parte della Giunta dell'ON dei Comuni della delibera n. 16 del 21.04.2022, per esserle stata comunicata con note inviate a mezzo posta certificata del 12.05.2022 (prot. n° 3238 del 21.06.2022) e del 22.06.2022
(prot. n° 3275), dal sindaco del Comune di alla Società appaltatrice ed all'avv. Calabretta, CP_1 con le quali si specificava che i pagamenti richiesti fossero dovuti dall'ON dei Comuni.
Chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa del terzo ON dei Comuni del Versante
Ionico affinché il Comune di venisse garantito e manlevato da ogni pretesa azionata dalla CP_1
, ma la chiamata, in fatto, non veniva autorizzata dal Giudice – così dovendosi Controparte_5 intendere rigettata la proposta istanza, che non veniva espressamente riformulata nei successivi scritti.
La Mea nel costituirsi nel giudizio n. 3902/22 RG svolgeva difese e ribadiva la sussistenza della solidarietà passiva del con l' ; ed, Controparte_1 Parte_1 infatti, anche l'originaria previsione di liquidazione delle spese, di cui alla prima convenzione, nel prescrivere l'anticipo delle spese in favore della società appaltatrice con diretta evasione delle fatture e successivo recupero dalle somme riscosse per il tributo della Tari, avrebbe espresso un principio di solidarietà debitoria tra le parti, desumibile altresì dalle note prot. n. 902 del 16.02.2022
e prot. n. 2093 del 14.04.2022 con le quali l'Amministrazione comunale di aveva chiesto CP_1 all'ON che venisse ristabilita la validità delle originarie modalità di pagamento disciplinate 4 dall'art. 11 della “Convenzione per il conferimento della funzione relativa alla raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani” del 17.09.2015.
Aggiungeva ancora che, prevedendo il Capitolato d'oneri approvato con delibera della Giunta n.5 del 06.05.2020 che fosse ogni singolo Comune a pagare direttamente le fatture emesse dalla ditta appaltatrice, utilizzando le somme riscosse dalla Tari, riferendosi le fatture insolute ai mesi di novembre e di dicembre dell'anno 2020 e 2021, dunque precedenti alla Delibera n. 16 del
21.04.2022, il legittimato passivo all'adempimento fosse il se non in via Controparte_1 esclusiva quanto meno in via solidale.
Con ordinanza resa a scioglimento dell'udienza del 07.07.2023 il Giudice disponeva la riunione al procedimento n. 3902/2022 di quello n. 3821/2022.
All'esito dell'istruzione della causa, all'udienza del 4.10.2024, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva assunta in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
A seguito del deposito degli scritti conclusivi, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, in ordine all'eccezione proposta da parte opponente per Controparte_1 essere stata nel giudizio n. 3821/2022 RG direttamente citata dall' in sede di Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo -non sussistendo ipotesi di litisconsorzio necessario tra le parti- in luogo di essere citata a seguito di autorizzazione alla citazione di essa, terza chiamata -sul presupposto di eventuale litisconsorzio facoltativo- deve evidenziarsi come l'ON dei Comuni non abbia svolto nel proprio atto introduttivo alcuna domanda verso il per il caso non CP_1 fosse ritenuta sussistente la solidarietà nell'obbligazione passiva delle opponenti verso il creditore;
sebbene tanto non possa ritenersi avere efficacia sanante, deve rilevarsi che il Controparte_1 nel proc. 3902/2022 RG ha proposto autonoma opposizione al medesimo decreto ingiuntivo, riunito a questo procedimento, di tal che ha svolto le proprie difese anche relativamente alle questioni proposte nel giudizio prioritariamente incardinato.
Ed, infatti, è insegnamento della Suprema Corte, cui il Tribunale aderisce, che “L'opponente a decreto ingiuntivo non può provvedere direttamente alla citazione del terzo che intende chiamare in causa, ma deve chiedere al giudice, nell'atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato;
né la costituzione in giudizio del chiamato può sanare la nullità della chiamata in assenza della predetta autorizzazione, in quanto la regola della sanatoria per il raggiungimento dello scopo presuppone che un atto che si poteva o si doveva compiere, ma che è stato compiuto in difformità rispetto allo schema legale, mentre, nella specie, la chiamata del terzo senza autorizzazione del giudice è proprio l'atto da non compiere con la conseguenza che il raggiungimento dello scopo, costituendo il risultato vietato, non può allo stesso tempo avere effetto sanante“(così Cass. Sez. 3 - ,
n. 6503 del 12/03/2024).
La questione proposta, pertanto, sebbene fondata non svolge rilievo determinante sull'esito della lite.
5 Infondata l'eccezione di tardività del deposito della seconda memoria ex art. 183 c.p.c. da parte della Mea srl;
ed, infatti, con ordinanza del 3.8.2023 venivano assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., a far data dall'1 ottobre 2023, di tal che il termine per il deposito della prima memoria scadeva il 31.10.2023 e per la seconda memoria il
30.11.2023.
Passando a ricostruire il merito della vicenda, è emerso dagli atti di causa che, a seguito dell'aggiudicazione del contratto di appalto da parte della Mea s.r.l., avente ad oggetto la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi e urbani dei Comuni facenti parte dell'ON dei Comuni del
Versante della Provincia di Catanzaro, in data 17.09.2015 veniva stipulata, previa Pt_1 deliberazione di approvazione del Consiglio comunale di n° 3 del 02.02.2014, la CP_1
“Convenzione per il conferimento della funzione relativa alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti solidi e urbani” con la quale all'art. 11, n° 1 si conveniva specificamente che “Le spese per lo svolgimento delle attività oggetto di gestione associata sono sostenute in via anticipata dall'ON dei Comuni, che li tratterrà dalle somme riscosse per il tributo o tariffa di riferimento.”
La convenzione aveva durata quinquennale, pertanto, spirato il relativo termine di durata,
l'ON dei , con delibera della Giunta n. 05 del 06.05.2020, Parte_1 approvava all'unanimità una nuova Convenzione ed il capitolato d'oneri che, pur richiamando la suindicata delibera del Consiglio comunale di del 2.2.2014 n. 3, modificava la CP_1
Convenzione del 17.09.2015 e poneva, al punto 17, direttamente in capo ai Comuni l'obbligo del pagamento delle relative fatture all'appaltatrice M.E.A. S.r.l; la società, infatti, con contratto di appalto del 28.1.2022 si era aggiudicata il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati dell'ON dei Comuni del Versante con decorrenza dall'1.10.2020. CP_4
Il Comune di , con nota del 16.02.2022 n. 902, tuttavia, chiedeva all'ON dei Comuni CP_1 del di porre in essere i provvedimenti necessari a ristabilire i termini di cui all'art. Parte_1
11 della Convenzione del 2015, atteso che la deliberazione del 06.05.2020 n. 5 non venne assunta previa deliberazione del Consiglio Comunale, né tale organo ebbe successivamente a provvedere alla relativa ratifica, con conseguente illegittimità del provvedimento amministrativo. La medesima indicazione recava la nota del Comune di n. 2093 del 14.4.2022. CP_1
L , a riscontro delle missive del 16.2.2022 e del 14.4.2022, Parte_1 con deliberazione n° 16 del 21.04.2022, si dichiarava disponibile ad assumere in proprio l'obbligo del pagamento diretto delle fatture alla M.E.A. srl, in tal senso modificando il disposto dell'art. 17 della nuovo capitolato approvato in data 6.5.2020 con delibera n. 5, in conformità a quanto previsto dall'art. 11 della Convenzione originaria del 2015, e deliberando di “ dare mandato al
Responsabile del Settore Sviluppo del Territorio per acquisire il parere preventivo dell'ANAC e dell'UTG finalizzato a verificare la legittimità delle modifiche da apportare per come richieste dal
Sindaco di con note prot. 902 del 16.2.2022 e prot n.2043 del 14.4.2022, predisponendo CP_1 che il Servizio finanziario effettui i pagamenti direttamente alla Ditta, trasferendo ad essa tutte le somme disponibili sui conti di riscossione della TARI del comune di , appena incassate per CP_1
6 l'anno di competenza, per come previsto dall'art. 11 delta convenzione originaria, escludendo il
dagli effetti e dalla validità delle modifiche approvate ed attuate da tutti gli Controparte_1 altri Comuni aderenti con la Delibera di Giunta n. 5 del 06.05.2020, che afferisce e genera quanto stabilito all'art. 17 del capitolato d'oneri”.
L'ON dei Comuni del e la stipulavano in Parte_1 Controparte_3 data 18.1.2022 appalto per il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati dell'ON dei
Comuni del , richiamando, tuttavia, il capitolato d'oneri di cui alla delibera n. 5 del Controparte_4
6.5.2020.
Tale contratto pubblico è il titolo posto a base dell'ingiunzione di pagamento opposta, atteso il mancato pagamento delle fatture relative al periodo di espletamento del servizio dal novembre 2020 al dicembre 2021, per il quale oggi è causa.
Nessuna contestazione viene dunque sollevata in merito al quantum della pretesa, essendo controverso il soggetto debitore della stessa della prestazione, essendovi contestazione in ordine al soggetto passivo della pretesa creditoria.
Entrambe le parti ingiunte, ON e contestano la sussistenza di Parte_1 Controparte_1 un vincolo di solidarietà, non essendo previsto da alcuna specifica previsione negoziale né discendendo essa da previsione di legge.
Il comune di ebbe ad approvare con la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune CP_1 del 2.2.2014 n. 3, lo schema di Convenzione per il conferimento all'ON dei Comuni del
Versante della funzione relativa alla raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, CP_4 prevedendo all'art. 11 che le spese per lo svolgimento dell'attività gestita in forma associata dovessero essere anticipate dall'ON che le avrebbe trattenute dalle somme riscosse per il tributo o tariffa di riferimento.
Tale previsione non venne mai modificata in seno al Consiglio comunale, e sebbene sia stata richiamata la delibera del consiglio comunale del 2014 n. 3, con il nuovo capitolato di oneri approvato con delibera della Giunta dell'ON dei comuni del 6.5.2020 venne modificata la previsione relativa al pagamento delle spese relative alla gestione del servizio, prevedendo che esse fossero a carico dei Comuni aderenti all'ON.
Orbene, tale previsione venne richiamata nel contratto di appalto siglato tra l' e Parte_1 la M.E.A. srl, il 28.1.2022, con decorrenza dall'ottobre 2020, di tal che per la società opera il contenuto della previsione contrattuale che richiama il disposto dell'art. 17 del capitolato d'oneri di cui alla delibera n. 5 del 2020.
In disparte la circostanza che la successiva delibera della Giunta dell'ON dei comuni, assunta il
21.4.2022 n. 16 a seguito delle note del 16.2 e del 14.4.2022 ricevute da parte del CP_1
, abbia effettivamente contenuto deliberativo o sia solo un atto prodromico alla successiva
[...] modifica della delibera n. 5 del 6.5.2020, circostanza questa che rileva nei rapporti interni tra il e l'ON dei Comuni, tale delibera non era comunque esitata in una Controparte_1 modifica contrattuale accettata o approvata dalla società M.E.A. srl che era tenuta fatturare gli
7 importi relativi al servizio al che -ai sensi dell'art. 17- era il soggetto giuridico tenuto al CP_1 pagamento delle prestazioni svolte dalla società; ed, infatti, la delibera n. 5 del 6.5.2020 era stata adottata dalla Giunta dell'ON dei comuni all'unanimità, dunque anche dal rappresentante del ed il profilo relativo alla mancata ratifica da parte del Consiglio comunale Controparte_1 potrà rilevare nei rapporti interni tra il l'ON dei Comuni, non già verso Controparte_1
l'appaltatrice MEA srl. Peraltro, prevedendo il Capitolato d'oneri approvato con delibera della
Giunta n.5 del 06.05.2020 che fosse ogni singolo Comune a pagare direttamente le fatture emesse dalla ditta appaltatrice, utilizzando le somme riscosse dalla Tari, riferendosi le fatture insolute ai mesi di novembre e di dicembre dell'anno 2020 e 2021, dunque precedenti alla Delibera n. 16 del
21.04.2022, il legittimato passivo all'adempimento era proprio il . Controparte_1
Dunque, nessuna solidarietà era prevista nel rapporto tra dei Comuni e il Comune di Pt_1
e con riferimento al contratto siglato dalla M.E.A. srl il soggetto tenuto al pagamento, CP_1 secondo quanto richiamato all'art. 10 era il Comune, essendo ivi previsto che “Le fatture dovranno essere trasmesse ai singoli Comuni, dopo la trasmissione dei documenti contabili inerenti il servizio espletato all'ON dei Comuni del Versante Ionico, che provvederà a verificare la documentazione ed autorizzarne il pagamento da parte dei Comuni”.
Dunque, il pagamento spettava ai Comuni, previa verifica del servizio da parte dell' Parte_1
Comuni.
Unico legittimato passivo, pertanto, secondo la previsione negoziale del contratto di appalto, rilevante per il creditore è il comune di dovendosi revocare il decreto ingiuntivo opposto CP_1 reso in danno della sola ON dei Comuni.
Né giova al la sola richiesta nei confronti dell' svolta Controparte_1 Parte_1 nella comparsa conclusionale, che sia “decurtata dall'importo ingiunto la somma di € 289.932,65 già versata alla M.E.A. S.r.l. negli anni 2022/2023…”, atteso che tale circostanza non era stata dalla parte opponente neppure allegata negli scritti introduttivi, nella precisazione Controparte_1 della domanda, e venne richiamata da controparte per rimarcare come la titolarità passiva del rapporto creditizio fosse proprio in capo al la pretesa appare comunque del tutto priva di CP_1 fondamento per quanto innanzi evidenziato in ordine al contenuto del contratto di appalto, titolo azionato dalla società creditrice.
L'esito del giudizio evidenzia la infondatezza della domanda svolta dal di Controparte_1 condanna ex art. 96 c.p.c. dell'ON dei Comuni.
Le spese tra il e la MEA srl seguono la soccombenza e si liquidano come da Controparte_1 dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 s.m.i., tenuto conto dello scaglione di riferimento (individuato in quello per le cause di valore compreso tra € 260.000 ed € 520.000, in ragione della bassa complessità della controversia.
Quanto alle spese tra l'ON dei comuni e la MEA srl, alla luce dei complessi rapporti intercorsi tra le parti opponenti, con contestazioni in ordine alla debenza effettiva delle somme, il cui riflesso
8 era presente nel carteggio tra esse opponenti e la Mea in ordine alla legittimazione passiva al pagamento, sono compensate nella misura del 50%, seguendo nel resto la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione spiegata dal;
Controparte_1
- accoglie l'opposizione proposta dall' e revoca il decreto ingiuntivo Parte_1 opposto dall'ente nei confronti dello stesso.
- Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. svolta dal comune di . CP_1
Condanna il Comune di al pagamento delle spese in favore della convenuta opposta CP_1 [...]
che liquida in € complessivi euro 6.400,00 oltre accessori di legge e spese Controparte_6 forfettarie al 15%, con distrazione in favore del difensore che ne ha fatto richiesta.
Compensa al 50% le spese di lite tra M.E.A. srl ed . Parte_1
Condanna la MEA srl al pagamento del 50% delle spese di lite in favore dell'ON dei Comuni del Versante che liquida per l'intero in euro 6.400,00 oltre accessori di legge e spese Pt_1 forfettarie al 15%,
Catanzaro, il 14. 1.2025
Dott. Adele Ferraro
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice monocratico Dott. Ferraro Adele
Nella causa civile iscritta al n. 3821 del RG dell'anno 2022 alla quale è riunito il fascicolo n.
3902/2022 RG avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 720/2022 del 19.07.2022
R.G. 340/2022 emesso dal Tribunale di Catanzaro, e vertente
TRA
(p.iva ),in persona del Parte_1 P.IVA_1
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Valerio Zimatore ( ) C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Catanzaro, Via Buccarelli-49 ;
Attore opponente
NONCHE'
– (p. i.v.a.: ) in persona del Sindaco e legale rappr. p.t. Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Romeo ( ) ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso il suo studio sito in Badolato Marina,Via Nazionale-210
E
MEA srl, in persona del legale rappresentante p.t., (c.f. ), rappresentata e C.F._3 difesa dall'avv. Domenico Calabretta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Satriano (CZ), Via Drosi-50
Convenuto opposto ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: Come da atti di causa e verbale del 04.10.2024
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gli opponenti, in due separati procedimenti, oggi riuniti nel presente giudizio, proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 720/2022 del 19.7.2022, emesso in favore della
[...] che azionava la pretesa creditoria fondata sul contratto di appalto Controparte_2 intercorso con l' , cui aderiva il , ritenuti Parte_1 Controparte_1 dall'opposta solidalmente responsabili per il mancato pagamento delle fatture emesse per il servizio reso presso l'ente locale interessato, da novembre 2020 a dicembre 2021.
L , nella proposta opposizione, nel costituirsi, citava in Parte_1 giudizio anche il , ed eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, non Controparte_1 esistendo, a suo dire, un obbligo solidale con il al pagamento delle somme Controparte_1 relative al servizio.
Suffragava tale argomentazione sulla scorta di quanto stabilito nell'originaria delibera n. 5 del
06.05.2020, che stabiliva all'art. 17 del relativo capitolato d'oneri fosse ogni singolo a CP_1 pagare direttamente le fatture emesse dalla ditta appaltatrice, utilizzando le somme riscosse dalla
Tari.
Aggiungeva ancora che, non essendo stata impugnata nella competente sede amministrativa la delibera summenzionata, essa dovesse ritenersi valida nei confronti di tutti i Comuni dell'ON, ivi compreso il Comune di . CP_1
Concludeva richiamando l'art. 1264 c.c. ed evidenziando che il titolo, ovvero il capitolato d'oneri recepito dalla convenzione n. 5 del 6.5.2020, non prevedesse alcun vincolo di solidarietà verso la ditta creditrice.
Infine, evidenziava come la successiva delibera del 21.4.2022 n. 16 non avesse modificato il capitolato richiamato nella convenzione del 6.5.2020, ma avesse avviato iter per l'eventuale modifica, cui si era dichiarato favorevole, richiedendo parere preventivo all'Anac e all'Ufficio territoriale del Governo i quali non avevano dato riscontro alla richiesta. così escludendo che l'iter per la modifica sollecitata dal con le note del 16.2.2022 e del 14.4.2022 Controparte_1 potesse considerarsi concluso.
Concludeva, pertanto, chiedendo di
“-accertare e dichiarare che l'ON dei Comuni del Versante Ionico non è debitore solidale nei confronti dell'opposto per i debiti del e, per l'effetto, accogliere l'opposizione Controparte_1 proposta e revocare il decreto ingiuntivo n. 720/2022 nei confronti dell'ON dei Comuni del
, statuendo che unico obbligato è il;
Parte_1 Controparte_1
- condannare la in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_3 pagamento delle spese del giudizio nei confronti dell'opponente.”
Il , a sua volta, eccepiva preliminarmente che l' aveva Controparte_1 Parte_1 provveduto alla citazione di esso ente locale con l'atto di opposizione, dovendo invece evocarlo in giudizio con chiamata di terzo, a ciò autorizzato dal giudice;
deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto al richiesto ed ingiunto pagamento, atteso che all'adozione della 2 delibera n. 5 del 6.5.2020 non ebbe a prendervi parte il consiglio comunale dell'ente opponente che, neanche successivamente, aveva proceduto alla relativa ratifica, con conseguente illegittimità dell'atto deliberativo.
Non solo. La deliberazione n° 16 del 21.04.2022 della Giunta dell'ON aveva stabilito, in accoglimento delle rimostranze del , il ripristino nei confronti dello stesso delle Controparte_1 condizioni di cui all'art. 11 della prima Convenzione del 2015, assumendo l'onere del pagamento delle fatture emesse da M.E.A. srl in capo all'ON.
Concludeva chiedendo, 1) In via preliminare, di accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'atto di citazione nei confronti del in quanto detto Ente, nella sua qualità di terzo, Controparte_1 non può essere evocato direttamente in giudizio, ma con chiamata di terzo, previamente autorizzata dal Giudice e, pertanto, dichiarare decaduto l'opponente , Controparte_4 quale convenuto sostanziale, dalla chiamata in causa del , ai sensi dell'art. Controparte_1
269 c.p.c.;
2) Nell merito di accertare e dichiarare l'inefficacia nei confronti del della Controparte_1
Convenzione e del capitolato d'oneri stipulato tra l'ON dei Comuni del Versante Ionico e la
quali atti posti a base dell'opposto D.I. n° 720/2022; Controparte_3
3) Accertare e dichiarare che il non è debitore della Controparte_1 Controparte_3 per le causali di cui al ricorso monitorio, giusta Delibera di Giunta, n° 16 del
[...]
21.04.2022 e, conseguentemente, dichiararne il difetto di legittimazione passiva;
4) Conseguentemente, revocare il Decreto ingiuntivo n° 720/2022 nei confronti del CP_1
perché inammissibile e/o improponibile;
5) Accertare e dichiarare che l'ON
[...] [...]
, in persona del legale rappr. p.t. è esclusivo debitore della Parte_1 [...] per le causali di cui al ricorso monitorio;
6) Qualora l'On.le Controparte_3
Tribunale ne ravvisasse i presupposti, condannare parte opponente, ex art. 96, 1° e 3° co. c.p.c., al risarcimento dei danni ovvero di una somma equitativamente determinata, da liquidarsi ex officio in favore del per avere l'odierno opponente agito o resistito in giudizio con Controparte_1 colpa grave ovvero per aver agito senza la normale prudenza ovvero manifestando la volontà di agire in assenza di qualsivoglia diritto;
7) Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre 15,00% per spese generali, IVA e CNA da distrarre in favore del sottoscritto Avvocato ex art. 93 c.p.c. e sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge.”
La M.E.A. srl, opposta, deduceva di avere legittimamente ingiunto il pagamento delle somme in contestazione agli odierni opponenti, in quanto solidalmente responsabili, discendendo il vincolo di solidarietà dall'interpretazione letterale dell' art. 11 di cui alla prima Convenzione del quale lo stesso chiedeva la reviviscenza, per il solo fatto che fosse previsto un Controparte_1 recupero delle somme anticipate dall'ON dei Comuni, con incasso di quanto riscosso dai singoli
Comuni a titolo di T.A.R.I.
Nella comparsa conclusionale, tuttavia, virava verso l'attribuzione della responsabilità debitoria in via principale in capo al , non avendo la delibera dell'ON dei Comuni del Controparte_1
3 21.4.2022 liberato della nuova obbligazione di cui alla seconda Convenzione del 2020, cui non erano seguiti i pareri dell'ANAC e dell'UTG, prescritti come condizione propedeutica alla modifica in oggetto;
né la delibera del 21.4.2022 aveva trovato riscontro in una nuova regolamentazione contrattuale che potesse vincolare la società che, in virtù del contratto sottoscritto, poteva esigere il pagamento direttamente dal . Controparte_1
Non escludeva comunque, la sussistenza di una responsabilità contrattualmente solidale delle parti atteso che il contratto di appalto era stato sottoscritto con il legale rappresentante dell'ON dei
Comuni che, tra l'altro, aveva una responsabilità diretta sulla verifica della regolarità contabile di tutti i documenti fiscali.
Il proponeva autonoma opposizione al medesimo decreto ingiuntivo 720/ 2022 Controparte_1 emesso dal Tribunale di Catanzaro in data 19.07.2022 e notificato il 27.07.2022 nel procedimento n.
3902/2022 R.G., riunito al presente, contestando la propria legittimazione passiva al pagamento delle somme richieste da M.E.A. srl per essere dovute dall' , Parte_1 invocando l'annullamento e/o revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, con condanna di parte opposta, ex art. 96, 3° co. c.p.c., e con vittoria di spese e compensi di causa, da distrarre in favore del procuratore anticipatario.
Rilevava, altresì, che non sarebbe comunque stato in grado di far fronte all'onere debitorio in questione, versando in stato di dissesto finanziario, comprovato dalla deliberazione del Consiglio comunale n° 4 del 13.02.2017, allegata in atti, ragione per la quale non avrebbe mai approvato le contestate modifiche alla Convenzione.
Ancora deduceva che la Mea sarebbe stata al corrente dell'adozione da parte della Giunta dell'ON dei Comuni della delibera n. 16 del 21.04.2022, per esserle stata comunicata con note inviate a mezzo posta certificata del 12.05.2022 (prot. n° 3238 del 21.06.2022) e del 22.06.2022
(prot. n° 3275), dal sindaco del Comune di alla Società appaltatrice ed all'avv. Calabretta, CP_1 con le quali si specificava che i pagamenti richiesti fossero dovuti dall'ON dei Comuni.
Chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa del terzo ON dei Comuni del Versante
Ionico affinché il Comune di venisse garantito e manlevato da ogni pretesa azionata dalla CP_1
, ma la chiamata, in fatto, non veniva autorizzata dal Giudice – così dovendosi Controparte_5 intendere rigettata la proposta istanza, che non veniva espressamente riformulata nei successivi scritti.
La Mea nel costituirsi nel giudizio n. 3902/22 RG svolgeva difese e ribadiva la sussistenza della solidarietà passiva del con l' ; ed, Controparte_1 Parte_1 infatti, anche l'originaria previsione di liquidazione delle spese, di cui alla prima convenzione, nel prescrivere l'anticipo delle spese in favore della società appaltatrice con diretta evasione delle fatture e successivo recupero dalle somme riscosse per il tributo della Tari, avrebbe espresso un principio di solidarietà debitoria tra le parti, desumibile altresì dalle note prot. n. 902 del 16.02.2022
e prot. n. 2093 del 14.04.2022 con le quali l'Amministrazione comunale di aveva chiesto CP_1 all'ON che venisse ristabilita la validità delle originarie modalità di pagamento disciplinate 4 dall'art. 11 della “Convenzione per il conferimento della funzione relativa alla raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani” del 17.09.2015.
Aggiungeva ancora che, prevedendo il Capitolato d'oneri approvato con delibera della Giunta n.5 del 06.05.2020 che fosse ogni singolo Comune a pagare direttamente le fatture emesse dalla ditta appaltatrice, utilizzando le somme riscosse dalla Tari, riferendosi le fatture insolute ai mesi di novembre e di dicembre dell'anno 2020 e 2021, dunque precedenti alla Delibera n. 16 del
21.04.2022, il legittimato passivo all'adempimento fosse il se non in via Controparte_1 esclusiva quanto meno in via solidale.
Con ordinanza resa a scioglimento dell'udienza del 07.07.2023 il Giudice disponeva la riunione al procedimento n. 3902/2022 di quello n. 3821/2022.
All'esito dell'istruzione della causa, all'udienza del 4.10.2024, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva assunta in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
A seguito del deposito degli scritti conclusivi, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, in ordine all'eccezione proposta da parte opponente per Controparte_1 essere stata nel giudizio n. 3821/2022 RG direttamente citata dall' in sede di Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo -non sussistendo ipotesi di litisconsorzio necessario tra le parti- in luogo di essere citata a seguito di autorizzazione alla citazione di essa, terza chiamata -sul presupposto di eventuale litisconsorzio facoltativo- deve evidenziarsi come l'ON dei Comuni non abbia svolto nel proprio atto introduttivo alcuna domanda verso il per il caso non CP_1 fosse ritenuta sussistente la solidarietà nell'obbligazione passiva delle opponenti verso il creditore;
sebbene tanto non possa ritenersi avere efficacia sanante, deve rilevarsi che il Controparte_1 nel proc. 3902/2022 RG ha proposto autonoma opposizione al medesimo decreto ingiuntivo, riunito a questo procedimento, di tal che ha svolto le proprie difese anche relativamente alle questioni proposte nel giudizio prioritariamente incardinato.
Ed, infatti, è insegnamento della Suprema Corte, cui il Tribunale aderisce, che “L'opponente a decreto ingiuntivo non può provvedere direttamente alla citazione del terzo che intende chiamare in causa, ma deve chiedere al giudice, nell'atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato;
né la costituzione in giudizio del chiamato può sanare la nullità della chiamata in assenza della predetta autorizzazione, in quanto la regola della sanatoria per il raggiungimento dello scopo presuppone che un atto che si poteva o si doveva compiere, ma che è stato compiuto in difformità rispetto allo schema legale, mentre, nella specie, la chiamata del terzo senza autorizzazione del giudice è proprio l'atto da non compiere con la conseguenza che il raggiungimento dello scopo, costituendo il risultato vietato, non può allo stesso tempo avere effetto sanante“(così Cass. Sez. 3 - ,
n. 6503 del 12/03/2024).
La questione proposta, pertanto, sebbene fondata non svolge rilievo determinante sull'esito della lite.
5 Infondata l'eccezione di tardività del deposito della seconda memoria ex art. 183 c.p.c. da parte della Mea srl;
ed, infatti, con ordinanza del 3.8.2023 venivano assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., a far data dall'1 ottobre 2023, di tal che il termine per il deposito della prima memoria scadeva il 31.10.2023 e per la seconda memoria il
30.11.2023.
Passando a ricostruire il merito della vicenda, è emerso dagli atti di causa che, a seguito dell'aggiudicazione del contratto di appalto da parte della Mea s.r.l., avente ad oggetto la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi e urbani dei Comuni facenti parte dell'ON dei Comuni del
Versante della Provincia di Catanzaro, in data 17.09.2015 veniva stipulata, previa Pt_1 deliberazione di approvazione del Consiglio comunale di n° 3 del 02.02.2014, la CP_1
“Convenzione per il conferimento della funzione relativa alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti solidi e urbani” con la quale all'art. 11, n° 1 si conveniva specificamente che “Le spese per lo svolgimento delle attività oggetto di gestione associata sono sostenute in via anticipata dall'ON dei Comuni, che li tratterrà dalle somme riscosse per il tributo o tariffa di riferimento.”
La convenzione aveva durata quinquennale, pertanto, spirato il relativo termine di durata,
l'ON dei , con delibera della Giunta n. 05 del 06.05.2020, Parte_1 approvava all'unanimità una nuova Convenzione ed il capitolato d'oneri che, pur richiamando la suindicata delibera del Consiglio comunale di del 2.2.2014 n. 3, modificava la CP_1
Convenzione del 17.09.2015 e poneva, al punto 17, direttamente in capo ai Comuni l'obbligo del pagamento delle relative fatture all'appaltatrice M.E.A. S.r.l; la società, infatti, con contratto di appalto del 28.1.2022 si era aggiudicata il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati dell'ON dei Comuni del Versante con decorrenza dall'1.10.2020. CP_4
Il Comune di , con nota del 16.02.2022 n. 902, tuttavia, chiedeva all'ON dei Comuni CP_1 del di porre in essere i provvedimenti necessari a ristabilire i termini di cui all'art. Parte_1
11 della Convenzione del 2015, atteso che la deliberazione del 06.05.2020 n. 5 non venne assunta previa deliberazione del Consiglio Comunale, né tale organo ebbe successivamente a provvedere alla relativa ratifica, con conseguente illegittimità del provvedimento amministrativo. La medesima indicazione recava la nota del Comune di n. 2093 del 14.4.2022. CP_1
L , a riscontro delle missive del 16.2.2022 e del 14.4.2022, Parte_1 con deliberazione n° 16 del 21.04.2022, si dichiarava disponibile ad assumere in proprio l'obbligo del pagamento diretto delle fatture alla M.E.A. srl, in tal senso modificando il disposto dell'art. 17 della nuovo capitolato approvato in data 6.5.2020 con delibera n. 5, in conformità a quanto previsto dall'art. 11 della Convenzione originaria del 2015, e deliberando di “ dare mandato al
Responsabile del Settore Sviluppo del Territorio per acquisire il parere preventivo dell'ANAC e dell'UTG finalizzato a verificare la legittimità delle modifiche da apportare per come richieste dal
Sindaco di con note prot. 902 del 16.2.2022 e prot n.2043 del 14.4.2022, predisponendo CP_1 che il Servizio finanziario effettui i pagamenti direttamente alla Ditta, trasferendo ad essa tutte le somme disponibili sui conti di riscossione della TARI del comune di , appena incassate per CP_1
6 l'anno di competenza, per come previsto dall'art. 11 delta convenzione originaria, escludendo il
dagli effetti e dalla validità delle modifiche approvate ed attuate da tutti gli Controparte_1 altri Comuni aderenti con la Delibera di Giunta n. 5 del 06.05.2020, che afferisce e genera quanto stabilito all'art. 17 del capitolato d'oneri”.
L'ON dei Comuni del e la stipulavano in Parte_1 Controparte_3 data 18.1.2022 appalto per il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati dell'ON dei
Comuni del , richiamando, tuttavia, il capitolato d'oneri di cui alla delibera n. 5 del Controparte_4
6.5.2020.
Tale contratto pubblico è il titolo posto a base dell'ingiunzione di pagamento opposta, atteso il mancato pagamento delle fatture relative al periodo di espletamento del servizio dal novembre 2020 al dicembre 2021, per il quale oggi è causa.
Nessuna contestazione viene dunque sollevata in merito al quantum della pretesa, essendo controverso il soggetto debitore della stessa della prestazione, essendovi contestazione in ordine al soggetto passivo della pretesa creditoria.
Entrambe le parti ingiunte, ON e contestano la sussistenza di Parte_1 Controparte_1 un vincolo di solidarietà, non essendo previsto da alcuna specifica previsione negoziale né discendendo essa da previsione di legge.
Il comune di ebbe ad approvare con la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune CP_1 del 2.2.2014 n. 3, lo schema di Convenzione per il conferimento all'ON dei Comuni del
Versante della funzione relativa alla raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, CP_4 prevedendo all'art. 11 che le spese per lo svolgimento dell'attività gestita in forma associata dovessero essere anticipate dall'ON che le avrebbe trattenute dalle somme riscosse per il tributo o tariffa di riferimento.
Tale previsione non venne mai modificata in seno al Consiglio comunale, e sebbene sia stata richiamata la delibera del consiglio comunale del 2014 n. 3, con il nuovo capitolato di oneri approvato con delibera della Giunta dell'ON dei comuni del 6.5.2020 venne modificata la previsione relativa al pagamento delle spese relative alla gestione del servizio, prevedendo che esse fossero a carico dei Comuni aderenti all'ON.
Orbene, tale previsione venne richiamata nel contratto di appalto siglato tra l' e Parte_1 la M.E.A. srl, il 28.1.2022, con decorrenza dall'ottobre 2020, di tal che per la società opera il contenuto della previsione contrattuale che richiama il disposto dell'art. 17 del capitolato d'oneri di cui alla delibera n. 5 del 2020.
In disparte la circostanza che la successiva delibera della Giunta dell'ON dei comuni, assunta il
21.4.2022 n. 16 a seguito delle note del 16.2 e del 14.4.2022 ricevute da parte del CP_1
, abbia effettivamente contenuto deliberativo o sia solo un atto prodromico alla successiva
[...] modifica della delibera n. 5 del 6.5.2020, circostanza questa che rileva nei rapporti interni tra il e l'ON dei Comuni, tale delibera non era comunque esitata in una Controparte_1 modifica contrattuale accettata o approvata dalla società M.E.A. srl che era tenuta fatturare gli
7 importi relativi al servizio al che -ai sensi dell'art. 17- era il soggetto giuridico tenuto al CP_1 pagamento delle prestazioni svolte dalla società; ed, infatti, la delibera n. 5 del 6.5.2020 era stata adottata dalla Giunta dell'ON dei comuni all'unanimità, dunque anche dal rappresentante del ed il profilo relativo alla mancata ratifica da parte del Consiglio comunale Controparte_1 potrà rilevare nei rapporti interni tra il l'ON dei Comuni, non già verso Controparte_1
l'appaltatrice MEA srl. Peraltro, prevedendo il Capitolato d'oneri approvato con delibera della
Giunta n.5 del 06.05.2020 che fosse ogni singolo Comune a pagare direttamente le fatture emesse dalla ditta appaltatrice, utilizzando le somme riscosse dalla Tari, riferendosi le fatture insolute ai mesi di novembre e di dicembre dell'anno 2020 e 2021, dunque precedenti alla Delibera n. 16 del
21.04.2022, il legittimato passivo all'adempimento era proprio il . Controparte_1
Dunque, nessuna solidarietà era prevista nel rapporto tra dei Comuni e il Comune di Pt_1
e con riferimento al contratto siglato dalla M.E.A. srl il soggetto tenuto al pagamento, CP_1 secondo quanto richiamato all'art. 10 era il Comune, essendo ivi previsto che “Le fatture dovranno essere trasmesse ai singoli Comuni, dopo la trasmissione dei documenti contabili inerenti il servizio espletato all'ON dei Comuni del Versante Ionico, che provvederà a verificare la documentazione ed autorizzarne il pagamento da parte dei Comuni”.
Dunque, il pagamento spettava ai Comuni, previa verifica del servizio da parte dell' Parte_1
Comuni.
Unico legittimato passivo, pertanto, secondo la previsione negoziale del contratto di appalto, rilevante per il creditore è il comune di dovendosi revocare il decreto ingiuntivo opposto CP_1 reso in danno della sola ON dei Comuni.
Né giova al la sola richiesta nei confronti dell' svolta Controparte_1 Parte_1 nella comparsa conclusionale, che sia “decurtata dall'importo ingiunto la somma di € 289.932,65 già versata alla M.E.A. S.r.l. negli anni 2022/2023…”, atteso che tale circostanza non era stata dalla parte opponente neppure allegata negli scritti introduttivi, nella precisazione Controparte_1 della domanda, e venne richiamata da controparte per rimarcare come la titolarità passiva del rapporto creditizio fosse proprio in capo al la pretesa appare comunque del tutto priva di CP_1 fondamento per quanto innanzi evidenziato in ordine al contenuto del contratto di appalto, titolo azionato dalla società creditrice.
L'esito del giudizio evidenzia la infondatezza della domanda svolta dal di Controparte_1 condanna ex art. 96 c.p.c. dell'ON dei Comuni.
Le spese tra il e la MEA srl seguono la soccombenza e si liquidano come da Controparte_1 dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 s.m.i., tenuto conto dello scaglione di riferimento (individuato in quello per le cause di valore compreso tra € 260.000 ed € 520.000, in ragione della bassa complessità della controversia.
Quanto alle spese tra l'ON dei comuni e la MEA srl, alla luce dei complessi rapporti intercorsi tra le parti opponenti, con contestazioni in ordine alla debenza effettiva delle somme, il cui riflesso
8 era presente nel carteggio tra esse opponenti e la Mea in ordine alla legittimazione passiva al pagamento, sono compensate nella misura del 50%, seguendo nel resto la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione spiegata dal;
Controparte_1
- accoglie l'opposizione proposta dall' e revoca il decreto ingiuntivo Parte_1 opposto dall'ente nei confronti dello stesso.
- Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. svolta dal comune di . CP_1
Condanna il Comune di al pagamento delle spese in favore della convenuta opposta CP_1 [...]
che liquida in € complessivi euro 6.400,00 oltre accessori di legge e spese Controparte_6 forfettarie al 15%, con distrazione in favore del difensore che ne ha fatto richiesta.
Compensa al 50% le spese di lite tra M.E.A. srl ed . Parte_1
Condanna la MEA srl al pagamento del 50% delle spese di lite in favore dell'ON dei Comuni del Versante che liquida per l'intero in euro 6.400,00 oltre accessori di legge e spese Pt_1 forfettarie al 15%,
Catanzaro, il 14. 1.2025
Dott. Adele Ferraro
9