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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 20/11/2024, n. 1813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1813 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2446/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Padova
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ Civile, in composizione collegiale con i Giudici
Dott. Alina Rossato Presidente rel
Dott. Barbara De Munari Giudice
Dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 2446/24 RG promossa con ricorso depositato il giorno
16.5.2024
da
, con l'avv. BARBIERO Caterina Parte_1
-ricorrente-
contro non costituito CP_1
-resistente-
Oggetto: ricorso per modifica regolamentazione, affidamento e mantenimento minore.
motivi della decisione
La sig.ra presentava ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio. Pt_1
In particolare, premettendo che:
pagina 1 di 5 - Dall'unione matrimoniale sono nati a Padova (PD) in data 07.02.2012 Parte_2
e in data 30.03.2003 Parte_3
- Con la Sentenza n. 1654/2020 è stato pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni concordate:
- “I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti;
pertanto, nessuna somma dovrà essere versata da una parte all'altra a qualsivoglia titolo.
- La casa coniugale sita in Noventa Padovana (PD), via Noventana n. 36/2, presa in affitto
dal marito continuerà ad essere abitata esclusivamente dalla moglie con i figli minori
e La moglie si farà esclusivamente carico del canone di locazione. Pt_2 Pt_3
Rimangono definitivamente alla moglie tutti i mobili, gli arredi, i corredi e quant'altro si
trovi nella medesima abitazione.
- I figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con Pt_2 Pt_3
l'impegno da parte di entrambi di educarli ed istruirli. I coniugi eserciteranno di comune
accordo la potestà sui figli minori. Ogni decisione relativa all'educazione all'istruzione ed
alla salute dei figli, (scuola, cure, sport, tempo libero) verrà presa in accordo tra i due
genitori.
- I figli minori rimarranno a vivere presso la madre, in modo da consentire loro di
continuare a vivere inseriti nel contesto abitativo abituale. Il padre quotidianamente
potrà comunicare telefonicamente con i figli minori e fare loro visita presso la dimora
della moglie, previo accordo telefonico. Al padre è data facoltà di averli con sé un fine
settimana ogni quindici giorni, dalle ore 16.00 del venerdì alle ore 20.00 della domenica.
In caso di malattia dei figli durante i giorni stabiliti per il padre quest'ultimo potrà fare
loro visita presso la casa materna, previo accordo telefonico. I figli minori trascorreranno
con il padre due settimane nel periodo di vacanze scolastiche estive che verranno definite
entro il 15 aprile di ogni anno, compatibilmente con le ferie estive di entrambi i genitori. I
figli minori trascorreranno con il padre anche una settimana nel periodo di vacanze
scolastiche invernali da concordare preventivamente. Le festività civili e religiose saranno
trascorse ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore.
pagina 2 di 5 - Ogni coniuge ha l'obbligo di comunicare il proprio recapito, anche telefonico, mettendo
sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando ha con sé i
minori. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di
identità valida anche per l'espatrio.
- Per il mantenimento dei figli minori, il marito verserà alla moglie la somma di € 800,00
(€ 400,00 per ciascun figlio) (con rivalutazione annuale ISTAT) entro il giorno cinque di
ogni mese. Le spese scolastiche e mediche non mutuabili sono a carico di entrambi i
genitori nella percentuale del 50%.
- I coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale salvo
gli aggiornamenti periodici in base all'indice ISTAT.”
Co
- da marzo 2023 il sig. non ha più versato il contributo al mantenimento per i figli, per cui, ad oggi, la ricorrente è creditrice della somma di € 8.400,00 per il cui recupero sta avviando procedura esecutiva.
- Nulla è stato versato a titolo di partecipazione alle spese straordinarie
- Il figlio maggiorenne , al fine aiutare economicamente la madre, ha Pt_3
lasciato il normale corso di studi e si è iscritto a un corso serale in modo da poter lavorare durante il giorno. Nel settembre del corrente anno è, infatti, stato assunto con contratto di apprendistato a tempo indeterminato presso la ditta
Nuova Milano s.r.l. (doc. 4) con uno stipendio mensile netto di circa € 1.000,00
- Il padre si disinteressa totalmente dei figli, non li sente e vede da mesi, non partecipa ad alcuna decisione, non si informa sul loro stato di salute pertanto chiedeva:
che l'adito giudice voglia, ex art. 473bis, comma 29, c.p.c. a modifica di quanto statuito in sede
di sentenza di divorzio, limitare il contributo mensile al mantenimento ad € 400,00 mensili con
rivalutazione Istat per il solo figlio minorenne e disporre la cessazione a far data da Pt_2
settembre 2023 del contributo mensile al mantenimento per il figlio maggiorenne Pt_3
divenuto economicamente autosufficiente;
pagina 3 di 5 disporre l'affidamento esclusivo del figlio minore a favore della madre per le ragioni Parte_2
tutte sopra esposte.
All'udienza di comparizione parti del 31.10.2024, nonostante la regolarità della notifica,
il sig. non si costituiva. CP_1
Il Procuratore di parte ricorrente insisteva per l'accoglimento delle domande e rinunciava all'udienza ex art. 473bis.28.
Ritenendo la causa matura per la decisione, il Giudice la rimetteva al Collegio per la decisione.
Le domande della ricorrente meritano accoglimento.
In particolare, quanto alla revoca del contributo al mantenimento del figlio maggiorenne, risulta che egli è stato assunto con contratto di apprendistato a partire dal settembre 2023, con stipendio medio di € 1000 circa mensili. Essendo divenuto economicamente autosufficiente, deve essere disposta la revoca del contributo a carico
Co del sig. .
La ricorrente afferma che il padre si disinteressa dei figli, sia dal punto di vista materiale, non corrispondendo il contributo da marzo 2023, sia moralmente, vedendoli e sentendoli sporadicamente (in udienza ha riferito che il padre aveva incontrato domenica 27 ottobre per pochi minuti il figlio minore, dopo circa un anno e otto mesi che non lo vedeva). Inoltre, ha segnalato difficoltà di gestione burocratica, ove risulti necessario il coinvolgimento paterno anche per ragioni scolastiche o sanitarie, in quanto
Co non sente mai il sig. , che non la contatta neppure per avere notizie dei figli.
Peraltro, l'indifferenza nei confronti della prole è dimostrata anche dalla mancata costituzione nel presente giudizio, nonostante la regolarità della notifica.
In mancanza di contrarie allegazioni, deve quindi essere disposto l'affido esclusivo del figlio minore alla madre sig.ra risultando conforme Pt_2 Parte_1
all'interesse dello stesso.
Nulla sulle spese, stante la natura della causa e la mancata opposizione.
Per questi motivi
pagina 4 di 5 A modifica della Sentenza n. 1654/2020 del Tribunale di Padova del 16.11.2024, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- Affida in via esclusiva il figlio minore alla madre sig.ra Parte_2 [...]
Pt_1
- Revoca il contributo al mantenimento a favore del figlio a decorrere da Pt_3
settembre 2023
Nulla sulle spese
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 12.11.2024
Il Presidente est.
Dott. Alina Rossato
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Padova
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ Civile, in composizione collegiale con i Giudici
Dott. Alina Rossato Presidente rel
Dott. Barbara De Munari Giudice
Dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 2446/24 RG promossa con ricorso depositato il giorno
16.5.2024
da
, con l'avv. BARBIERO Caterina Parte_1
-ricorrente-
contro non costituito CP_1
-resistente-
Oggetto: ricorso per modifica regolamentazione, affidamento e mantenimento minore.
motivi della decisione
La sig.ra presentava ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio. Pt_1
In particolare, premettendo che:
pagina 1 di 5 - Dall'unione matrimoniale sono nati a Padova (PD) in data 07.02.2012 Parte_2
e in data 30.03.2003 Parte_3
- Con la Sentenza n. 1654/2020 è stato pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni concordate:
- “I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti;
pertanto, nessuna somma dovrà essere versata da una parte all'altra a qualsivoglia titolo.
- La casa coniugale sita in Noventa Padovana (PD), via Noventana n. 36/2, presa in affitto
dal marito continuerà ad essere abitata esclusivamente dalla moglie con i figli minori
e La moglie si farà esclusivamente carico del canone di locazione. Pt_2 Pt_3
Rimangono definitivamente alla moglie tutti i mobili, gli arredi, i corredi e quant'altro si
trovi nella medesima abitazione.
- I figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con Pt_2 Pt_3
l'impegno da parte di entrambi di educarli ed istruirli. I coniugi eserciteranno di comune
accordo la potestà sui figli minori. Ogni decisione relativa all'educazione all'istruzione ed
alla salute dei figli, (scuola, cure, sport, tempo libero) verrà presa in accordo tra i due
genitori.
- I figli minori rimarranno a vivere presso la madre, in modo da consentire loro di
continuare a vivere inseriti nel contesto abitativo abituale. Il padre quotidianamente
potrà comunicare telefonicamente con i figli minori e fare loro visita presso la dimora
della moglie, previo accordo telefonico. Al padre è data facoltà di averli con sé un fine
settimana ogni quindici giorni, dalle ore 16.00 del venerdì alle ore 20.00 della domenica.
In caso di malattia dei figli durante i giorni stabiliti per il padre quest'ultimo potrà fare
loro visita presso la casa materna, previo accordo telefonico. I figli minori trascorreranno
con il padre due settimane nel periodo di vacanze scolastiche estive che verranno definite
entro il 15 aprile di ogni anno, compatibilmente con le ferie estive di entrambi i genitori. I
figli minori trascorreranno con il padre anche una settimana nel periodo di vacanze
scolastiche invernali da concordare preventivamente. Le festività civili e religiose saranno
trascorse ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore.
pagina 2 di 5 - Ogni coniuge ha l'obbligo di comunicare il proprio recapito, anche telefonico, mettendo
sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando ha con sé i
minori. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di
identità valida anche per l'espatrio.
- Per il mantenimento dei figli minori, il marito verserà alla moglie la somma di € 800,00
(€ 400,00 per ciascun figlio) (con rivalutazione annuale ISTAT) entro il giorno cinque di
ogni mese. Le spese scolastiche e mediche non mutuabili sono a carico di entrambi i
genitori nella percentuale del 50%.
- I coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale salvo
gli aggiornamenti periodici in base all'indice ISTAT.”
Co
- da marzo 2023 il sig. non ha più versato il contributo al mantenimento per i figli, per cui, ad oggi, la ricorrente è creditrice della somma di € 8.400,00 per il cui recupero sta avviando procedura esecutiva.
- Nulla è stato versato a titolo di partecipazione alle spese straordinarie
- Il figlio maggiorenne , al fine aiutare economicamente la madre, ha Pt_3
lasciato il normale corso di studi e si è iscritto a un corso serale in modo da poter lavorare durante il giorno. Nel settembre del corrente anno è, infatti, stato assunto con contratto di apprendistato a tempo indeterminato presso la ditta
Nuova Milano s.r.l. (doc. 4) con uno stipendio mensile netto di circa € 1.000,00
- Il padre si disinteressa totalmente dei figli, non li sente e vede da mesi, non partecipa ad alcuna decisione, non si informa sul loro stato di salute pertanto chiedeva:
che l'adito giudice voglia, ex art. 473bis, comma 29, c.p.c. a modifica di quanto statuito in sede
di sentenza di divorzio, limitare il contributo mensile al mantenimento ad € 400,00 mensili con
rivalutazione Istat per il solo figlio minorenne e disporre la cessazione a far data da Pt_2
settembre 2023 del contributo mensile al mantenimento per il figlio maggiorenne Pt_3
divenuto economicamente autosufficiente;
pagina 3 di 5 disporre l'affidamento esclusivo del figlio minore a favore della madre per le ragioni Parte_2
tutte sopra esposte.
All'udienza di comparizione parti del 31.10.2024, nonostante la regolarità della notifica,
il sig. non si costituiva. CP_1
Il Procuratore di parte ricorrente insisteva per l'accoglimento delle domande e rinunciava all'udienza ex art. 473bis.28.
Ritenendo la causa matura per la decisione, il Giudice la rimetteva al Collegio per la decisione.
Le domande della ricorrente meritano accoglimento.
In particolare, quanto alla revoca del contributo al mantenimento del figlio maggiorenne, risulta che egli è stato assunto con contratto di apprendistato a partire dal settembre 2023, con stipendio medio di € 1000 circa mensili. Essendo divenuto economicamente autosufficiente, deve essere disposta la revoca del contributo a carico
Co del sig. .
La ricorrente afferma che il padre si disinteressa dei figli, sia dal punto di vista materiale, non corrispondendo il contributo da marzo 2023, sia moralmente, vedendoli e sentendoli sporadicamente (in udienza ha riferito che il padre aveva incontrato domenica 27 ottobre per pochi minuti il figlio minore, dopo circa un anno e otto mesi che non lo vedeva). Inoltre, ha segnalato difficoltà di gestione burocratica, ove risulti necessario il coinvolgimento paterno anche per ragioni scolastiche o sanitarie, in quanto
Co non sente mai il sig. , che non la contatta neppure per avere notizie dei figli.
Peraltro, l'indifferenza nei confronti della prole è dimostrata anche dalla mancata costituzione nel presente giudizio, nonostante la regolarità della notifica.
In mancanza di contrarie allegazioni, deve quindi essere disposto l'affido esclusivo del figlio minore alla madre sig.ra risultando conforme Pt_2 Parte_1
all'interesse dello stesso.
Nulla sulle spese, stante la natura della causa e la mancata opposizione.
Per questi motivi
pagina 4 di 5 A modifica della Sentenza n. 1654/2020 del Tribunale di Padova del 16.11.2024, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- Affida in via esclusiva il figlio minore alla madre sig.ra Parte_2 [...]
Pt_1
- Revoca il contributo al mantenimento a favore del figlio a decorrere da Pt_3
settembre 2023
Nulla sulle spese
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 12.11.2024
Il Presidente est.
Dott. Alina Rossato
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