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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 09/04/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. nr. 3808/2024
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3808/2024 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 05/08/2024 da:
C.F. Parte_1 C.F._1
Con l'Avv. NADALUTTI FEDERICA
- ricorrente -
nei confronti di
(C.F. ) CP_1 C.F._2
Con l'Avv. PICELLI GIUSEPPINA
- resistente -
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente ad oggetto: Separazione giudiziale
Causa trattenuta in decisione con ordinanza dell'8.4.2025, sulle seguenti conclusioni:
Per le parti: come da nota congiunta dell'1.4.2025
Per il Pubblico Ministero: “visto”
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
− Con il ricorso riportato in epigrafe, agiva nei confronti di , Parte_1 CP_1 con cui allegava di aver contratto matrimonio in data 25.4.1996.
Dalla relazione nascevano le figlie (il 27.04.1998) e (il 14.01.2001). Per_1 Per_2
1 Chiedeva la pronuncia di separazione dalla moglie con assegnazione alla stessa della casa coniugale in quanto collocataria delle figlie maggiorenni ma non economicamente indipendenti e con statuizione a proprio carico dell'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario delle figlie versando l'importo di
€ 150,00 mensili per e di € 250,00 mensili per con rivalutazione annuale ISTAT, Per_1 Per_2 oltre al 50 % delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Treviso.
− Si costituiva il 25.10.2024 aderendo alla domanda di separazione, chiedendone CP_1
l'addebito al marito e chiedendo il riconoscimento in proprio favore di un assegno di mantenimento di € 950,00 mensili, con rivalutazione annuale ISTAT. Chiedeva, inoltre, l'assegnazione dell'ex casa coniugale e la statuizione dell'obbligo in capo al ricorrente di contribuire al mantenimento delle figlie versando l'importo di € 150,00 mensili per e di € 300,00 mensili per con Per_1 Per_2 rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 100 % delle spese straordinarie, individuate e regolamentate come da Protocollo dell'intestato Tribunale.
− Dopo lo scambio delle memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., le parti comparivano avanti al Giudice all'udienza del 10.12.2024, venivano sentite e il Giudice ne tentava la conciliazione.
− Successivamente, con ordinanza del 7.2.2025 il Giudice, preso atto della mancata acecttazione della proposta formulata, assumeva i provvedimenti ex art. 473 bis.22 c.p.c. e provvedeva sulle richieste istruttorie riservandosi nel contempo di riferire al Collegio per pronuncia di sentenza parziale sullo status.
− La separazione tra le parti veniva pronunciata con sentenza parziale n. 205/2025 dell'intestato
Tribunale con contestuale rimessione della causa avanti al Giudice relatore.
− Con nota congiunta del 27.3.2025 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo nelle more.
− Visto quanto sopra, il Giudice fissava udienza ex art. 127 ter c.p.c. e all'esito tratteneva la causa in decisione e si riservava di riferire al Collegio.
***
− Il Collegio, visto l'accordo delle parti, il preminente interesse della prole e il parere favorevole del
Pubblico Ministero, ritiene di accogliere le condizioni condivise tra le parti, con spese del presente procedimento interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3808/2024 R.G., richiamata la sentenza n. 205/2025 dell'intestato Tribunale con cui è già stata pronunciata la separazione tra i coniugi, provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti, che di seguito si riportano integralmente:
“1) omologare la separazione dei coniugi;
2) assegnare la casa familiare, con ogni arredo e pertinenza, sita a Treviso, Vicolo Montello A, n. 33, alla Signora CP_1 perché vi abiti con la figlia, , maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente;
Per_2
2 3) entrambi i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti;
4) darsi atto che la figlia è economicamente indipendente;
Per_1
5) disporre che, con decorrenza ottobre 2024, il Signor versi alla Signora entro il giorno 5, a titolo di Pt_1 CP_1 contributo al mantenimento ordinario della figlia , maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, Per_2
l'importo di 300,00 euro mensili, somma soggetta a rivalutazione ISTAT, fino all'indipendenza economica;
6) spese straordinarie per la figlia al 70% a carico del padre e al 30% a carico della madre, concordate e Per_2 documentate, secondo le modalità indicate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso. Quanto alle spese sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, saranno a carico del Signor se interamente coperte dalla polizza di Pt_1 quest'ultimo. Qualora, invece, la spesa non sia interamente coperta dalla polizza, l'importo residuo sarà ripartito tra i genitori nella misura di cui sopra (70% il padre e 30% la madre). Le parti concordano che ogni spesa superiore ad €
1.000,00 (a titolo di esempio: auto, patente di guida, master, alloggio, ecc.) dovrà essere concordata e suddivisa al 50%;
7) l'assegno unico universale per sarà percepito integralmente dalla Signora Per_2 CP_1
8) la Signora con decorrenza da marzo 2025, si impegna ed obbliga a farsi carico delle utenze della ex casa CP_1 familiare ed a volturare tutte le utenze a suo nome;
9) la Signora dichiara di rinunciare alla domanda di addebito della separazione e il Signor si impegna a CP_1 Pt_1 rimettere la querela presentata nei confronti della stessa entro 15 giorni dalla pronuncia della sentenza definitiva della separazione. A tale fine, entrambi i coniugi si impegnano ed obbligano a presentarsi insieme avanti all'Autorità giudiziaria, il marito per la remissione della querela e la moglie per l'accettazione. Entrambe le parti dichiarano, inoltre, di rinunciare,
a qualsiasi titolo, a svolgere domande di risarcimento danno l'uno nei confronti dell'altra e/o a costituirsi parte civile;
10) spese legali compensate.”
- Dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
- Spese di lite interamente compensate.
Così deciso a Treviso nella Camera di Consiglio dell'8/4/2025
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera
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