Sentenza breve 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza breve 28/04/2026, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00722/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00202/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 202 del 2026, proposto dalla società Ecoserdiana S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Matilde Mura e Giulia Atzori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Bitti, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione,
della determinazione n. 443 del 30 dicembre 2025, con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Bitti ha indetto una procedura ad evidenza pubblica, ai sensi del r.d. n. 827/1924, per l’affidamento in “ concessione amministrativa di immobili di proprietà del Comune di Bitti - siti in località 'Su Saliche' - destinati al trattamento di sottoprodotti di origine animale (SOA) e degli impianti in essi contenuti ”, nonché dell’avviso pubblico del 14 gennaio 2026 approvato con la medesima determinazione, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque, connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. AR AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che:
- la ricorrente, società operante nel settore della gestione dei rifiuti e salvaguardia dell’ambiente e locataria dal 2013 dei terreni di proprietà del Comune di Bitti, in località “Su Saliche”, con annesso un edificio destinato ad un impianto per lo stoccaggio, transito e manipolazione di sottoprodotti di origine animale (SOA), ha impugnato la determinazione n. 443 del 30 dicembre 2025, con la quale il Responsabile del Servizio tecnico del Comune di Bitti ha indetto una procedura ad evidenza pubblica, ai sensi del r.d. n. 827/1924, per l’affidamento in concessione dei predetti immobili e degli impianti ivi contenuti, deducendone l’illegittimità per “ violazione e/o falsa applicazione del d.m. 7 agosto 2024, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, falsità del presupposto, travisamento dei fatti, illegittimità, irragionevolezza, contraddittorietà e sviamento ”, “ falsa applicazione dell'art. 66, 3° comma, del r.d. n° 827/1924, nonché violazione del principio di proporzionalità e del principio di massima partecipazione, eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, irragionevolezza e sviamento ” e “ violazione e/o falsa applicazione dell'art. 66, 3° comma, del r.d. n° 827/1924, eccesso di potere per travisamento dei fatti, falsità del presupposto e sviamento ”;
- nessuno si è costituito per il Comune intimato;
- in corso di causa il Servizio Tecnico comunale ha adottato la Determinazione n. 51 del 4.3.2026, con cui è stata annullata in autotutela, ai sensi dell’art. 21- nonies della l. n. 241/1990, la Determinazione n. 443/2025, impugnata con l’odierno gravame;
- alla luce di tale sopravvenuta circostanza il legale della ricorrente, all’udienza camerale dell’11.3.2026, ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese del Comune;
Ritenuto che di ciò il Collegio non possa che prendere atto, ai fini della dichiarazione di cessazione della materia del contendere;
Considerato che sussistono i presupposti per l’adozione di una sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., come indicato dal Collegio nell’udienza camerale;
Ritenuto che le spese del giudizio debbano essere poste a carico del Comune, in ossequio al principio della c.d. soccombenza virtuale, nella misura liquidata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Comune di Bitti alla rifusione delle spese del giudizio in favore della ricorrente, liquidandole complessivamente in € 1200,00 (euro milleduecento/00), oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato, ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
TI RU, Presidente
AR AR, Consigliere, Estensore
Andrea Gana, Referendario
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| AR AR | TI RU |
IL SEGRETARIO