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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/03/2025, n. 1286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1286 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Giovanni Galasso Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello iscritto al n. 3934/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Undicesima sezione civile, n.
7131/2022 emessa, con le modalità di cui all'art. 281 sexies c.p.c., il 14.7.2022 pendente
TRA
(c.f. ), Parte_1 P.IVA_1
con sede legale in alla via Comunale del Principe n. 13/A, costituitasi in persona Pt_1
del Direttore Generale pro tempore ing. , rappresentata a difesa, in virtù di CP_1
procura generale alle liti autenticata dal notaio del 5 settembre 2019 (rep. Persona_1
n. 42728 racc. n. 16316), dagli Avv.ti Ornella Giaculli (c.f. e C.F._1
Isabella Selvaggi (c.f. ); C.F._2
APPELLANTE
E
c.f. ), con sede NTroparte_2 P.IVA_2
NT legale in alla via Cesare Rosaroll, n.31, costituitasi in persona della dr.ssa Pt_1
_______________________________________________________________________ n. 3934/2022 r.g.a.c.c. 1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
dichiaratasi legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di CP_4 procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dagli Avv.ti
Marco Ciano (c.f. ) e Luigi Giannoni (c.f. C.F._3
); C.F._4
APPELLATA
SV OLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 4.12.2018, il NTroparte_2
- accreditato definitivamente presso la per l'erogazione in favore degli CP_5
assistiti del detto ente di prestazioni sanitarie specialistiche di diagnostica per immagini in regime ambulatoriale afferenti alla branca “Radiodiagnostica”, con il quale aveva stipulato il 19.12.2017 contratto di cui all'art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502/1992 per regolare, per l'esercizio 2017, i volumi e le tipologie delle prestazioni per la branca anzidetta - conveniva innanzi al Tribunale di Napoli l' Parte_1
al fine di vedersi accogliere le seguenti conclusioni: “1) in via principale,
[...] accertare e dichiarare la responsabilità, ex art. 1218 c.c., dell' , NTroparte_6
per non avere remunerato e/o pagato il saldo dovuto per le prestazioni sanitarie erogate nel mese di marzo, giugno e novembre dell'anno 2017 e, per l'effetto, disporre la condanna dell' al pagamento in favore dell'istante della somma NTroparte_6 di € 51.776,94 oltre gli interessi ex decreto legislativo n.231/2002 e rivalutazione monetaria;
oltre il risarcimento del danno patrimoniale commisurato nel costo sostenuto pari ad € 16.361,00, che il ha sopportato per il pagamento dei suoi NTroparte_2 professionisti che ben poteva non sostenere se le comunicazioni dell fossero CP_6
pervenute nei tempi prestabiliti dal contratto;
2) in via subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità dell' NTroparte_6 ex art 2043 c.c. e condannare l al risarcimento del danno per NTroparte_6
l'importo di € 51.776,94 oltre interessi ex decreto legislativo n.231/2002 e rivalutazione monetaria, ovvero nella minore o maggiore somma che dovesse essere tenuta di giustizia;
comunque condannarsi la parte convenuta al pagamento per il costo sostenuto pariad €
16.361,00, che il ha sopportato per il pagamento dei suoi professionisti NTroparte_2 che ben poteva non sostenere se le comunicazioni dell fossero pervenute nei tempi CP_6
prestabiliti dal contratto;
_______________________________________________________________________ n. 3934/2022 r.g.a.c.c. 2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
3) in via ancora più gradata e residuale, accertare e dichiarare la responsabilità dell' ex art. 2041 c.c. e condannare l' al pagamento di € NTroparte_6 CP_6
51.776,94 a titolo di indennizzo ovvero nella minore o maggiore somma che dovesse essere tenuta di giustizia, oltre interessi ex decreto legislativo n.231/2002 e rivalutazione monetaria. Spese vinte con attribuzione”.
Con comparsa depositata l'1.4.2019, si costituiva l' che, nel NTroparte_6
contestare la domanda attorea, eccepiva:
- il difetto di giurisdizione del Giudice adìto in favore del Giudice Amministrativo;
- che non era dovuto l'importo richiesto, in virtù del superamento del tetto di spesa
(trimestrale) stabilito per il primo, per il secondo e per il quarto trimestre;
tali circostanze risultavano dalla relazione del Direttore del Distretto sanitario competente n. 33 – dr.
- prot. n. 2154 del 13.3.2019, secondo cui il tetto di spesa era stato Persona_2
superato rispettivamente il 13 marzo 2017, il 23 giugno 2017 e il 13 novembre 2017,
NT come confermato dalle note dell' ecanti n. prot. 53841, 53891 del 31.7.2017 e 82435 del 20.12.2017 e con note prot. 7861 dell'11.10.2017, 8178 del 18.10.2017 e 5552 del
23.07.2018 aventi ad oggetto addebito per decurtazioni pari ad € 32.360,54 per prestazioni rese oltre la data di raggiungimento del tetto di spesa del primo trimestre 2017,
€ 8.916,11 per prestazioni rese oltre la data di raggiungimento del tetto di spesa per il secondo trimestre 2017 ed € 10.500,29 per prestazioni rese oltre la data di raggiungimento del tetto di spesa per l'ultimo trimestre;
- l'infondatezza delle domande subordinate di risarcimento danni a titolo di responsabilità aquiliana e di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c..
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “dichiari il difetto di giurisdizione del G.O.; in via gradata, in caso di rigetto dell'eccezione preliminare, respinga in toto le domande formulate ai capi A), B) e C) nei confronti dell' perché NTroparte_6
nulle, inammissibili, infondate in fatto e diritto e, comunque, non provate;
il tutto con vittoria di onorari e spese di giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori”.
Con sentenza n. 7131/2022, pubblicata in data 14.7.2022, il Tribunale di Napoli NT accoglieva la domanda del Centro e condannava l' al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 51.776,94 “oltre interessi di cui al D.Lgs. n. 231/2002, con le maggiorazioni previste dall'art. 7, comma 4 del contratto, dal giorno successivo alle scadenze al saldo”.
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(già Prima sezione civile bis)
In particolare, riconosciuta in via preliminare la giurisdizione ordinaria, osservava nel merito che:
NT
- il contratto stipulato tra e Centro prevedeva, per il 2017, il tetto di spesa trimestrale di macroarea;
- non vi era contestazione in ordine allo sforamento del tetto di spesa, poiché il
Centro non lo aveva negato;
NT
- l' doveva comunicare a ciascun Centro la percentuale di consumo dei limiti di spesa e la data prevedibile di raggiungimento di tali percentuali di consumo, nonché la data consuntiva di raggiungimento delle dette percentuali come previsto dall'articolo 5, comma 3 del contratto, secondo cui la remunerazione delle prestazioni subiva un esito diverso a seconda che l'esaurimento del limite di spesa si fosse verificata a consuntivo
NT prima della data prevista nell'ultima comunicazione dell ovvero in una data successiva rispetto alla data prevista di sforamento del budget;
nella prima ipotesi,
NT applicabile al caso di specie, l avrebbe dovuto emettere un provvedimento di applicazione della cosiddetta regressione tariffaria, riducendo il compenso in proporzione al contributo fornito dal centro al superamento del tetto di spesa di macroarea;
Con
- che “nel caso di specie la convenuta pur ribadendo di aver mensilmente comunicato con PEC ad ogni struttura, ai componenti del Tavolo Tecnico e alle
Associazioni di Categoria sia la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa, sia la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo, nulla di tanto
NT ha provato. Dagli atti emerge che la con le note prodotte innanzi richiamate, solo in epoca successiva (e non invece antecedente), all'erogazione delle prestazioni ha accertato e comunicato agli organismi rappresentativi dei centri convenzionati il superamento del tetto di spesa di macroarea senza mai adottare la deliberazione di accertamento della regressione tariffaria, non provvedendo di poi al pagamento di tutte le prestazioni rese dai centri convenzionati in data successiva a quelle in cui veniva individuato il superamento del tetto di spesa. La convenuta avrebbe dovuto dimostrare di aver adottato idoneo provvedimento amministrativo con il quale, nel prendere atto dello sforamento del tetto di spesa della macroarea, aveva determinato la regressione tariffaria applicabile alla branca (percentuale di regressione), nonché quella unitaria
(percentuale di regressione sullo specifico fatturato) opponibile al singolo centro, cioè dimostrare che si era perfezionato il procedimento di cui alla D.G.R.C. n. 1268/08”;
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(già Prima sezione civile bis)
- in mancanza del provvedimento di applicazione della regressione tariffaria, era dovuta la remunerazione per le prestazioni rese dopo la data di esaurimento del budget.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la , con atto di NTroparte_6
citazione notificato il 15.9.2022, articolando i seguenti motivi di impugnazione:
- ricorreva la giurisdizione del G.A. negata dal Tribunale;
- era contraddittorio il ragionamento del Giudice di prime cure che, pur ritenendo provato che le prestazioni di cui veniva richiesto il pagamento fossero state rese extra budget, non ne aveva fatto derivare la non remunerabilità; il diritto della struttura accreditata ad ottenere il pagamento sussiste soltanto laddove non sia stato superato il tetto di spesa;
- il Tribunale di Napoli aveva erroneamente ritenuto “la prevalenza della regressione tariffaria sul tetto di spesa”, disattendendo, in tal modo, la normativa in materia e il consolidato orientamento giurisprudenziale sull'invalicabilità del tetto di spesa;
- per tale ragione il Direttore Generale, in considerazione del raggiungimento del limite di spesa per il primo, il secondo e quarto trimestre del 2017 assegnato alla branca di Radiodiagnostica dal DCA n. 89/2016, aveva disposto che le prestazioni erogate oltre la data di esaurimento del limite trimestrale di spesa di branca sarebbero state escluse dalla liquidazione;
- i ritardi nella comunicazione del raggiungimento del tetto trimestrale sarebbero da ricondurre unicamente al comportamento poco collaborativo e conflittuale delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle strutture accreditate facenti parte dei Tavoli Tecnici, consistito nel rifiuto di sottoscrivere il Protocollo d'Intesa previsto dal DCA n. 89/2016;
- il Tribunale aveva erroneamente interpretato la cd. clausola di salvaguardia di cui all'art. 11 del contratto sottoscritto, con la quale la struttura sanitaria si era impegnata a rispettare i provvedimenti di determinazione del tetto di spesa;
inoltre, la sottoscrizione del contratto successiva all'emissione delle note di credito e alla comunicazione degli addebiti, comportava automaticamente la rinuncia ad agire in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo relativo a prestazioni rese extra budget;
- non trovavano applicazione nel caso di specie gli interessi di cui al d.lgs. n. 231/02, nonostante la previsione di cui all'art. 7 del contratto, perché le prestazioni in questione
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(già Prima sezione civile bis)
si inquadravano nell'ambito delle concessioni di pubblico servizio e non delle transazioni commerciali, come richiesto dalla normativa suddetta;
- in ogni caso il contratto era stato sottoscritto soltanto alla fine del 2017 e dunque non potevano maturare interessi sulla remunerazione delle prestazioni rese prima di tale momento.
Infine, ha riproposto i motivi di contestazione, già formulati in primo grado, con riguardo alle domande subordinate di risarcimento ai sensi dell'art. 2043 c.c. e di indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c. ed, ha formulato le seguenti conclusioni: “- dichiarare il difetto di Giurisdizione del Giudice Ordinario a favore del Giudice
Amministrativo per le motivazioni innanzi riportate;
- revocare, dichiarare nulla e, comunque, riformare l'impugnata sentenza, per i dedotti motivi, rigettando, in vece del Tribunale di Napoli, integralmente la domanda attorea, come precisato nel verbale di causa e negli scritti difensivi;
-condannare parte appellata al pagamento integrale delle spese e compensi del giudizio di primo grado e del presente giudizio.”.
In data 28.12.2022 si è costituito l'appellato che ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. per genericità dei motivi e, comunque, la sua infondatezza nel merito.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:”1) in via principale in rito: dichiarare la inammissibilità in rito dell'appello proposto ex art. 342 e 348 bis C.p.c. 2) nel merito: rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto per i motivi tutti dedotti nel presente atto che si abbiano qui per ripetuti e trascritti e per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza n.7131/2022 del Tribunale di Napoli Dott.ssa
Vollero. 3) condannare la parte appellante alla refusione e pagamento delle spese di giudizio e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, relative al presente grado di giudizio, con attribuzione ai sottoscritti difensore che si dichiarano antistatari”.
All'udienza del 19.11.2024, le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, e la Corte ha introitato il processo in decisione, concedendo termini ordinari, ai sensi dell'art. 190 comma 1° c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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(già Prima sezione civile bis)
MOTIV I DELLA DECIS IONE
1. Preliminarmente va osservato che, contrariamente a quanto sostenuto dal l'appello è ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c., NTroparte_2
poiché è possibile individuare le critiche rivolte alla sentenza di primo grado, come si evince dall'esposizione che precede.
2. Passando all'esame dei motivi di appello, va rilevato che è infondato il primo motivo, relativo alla giurisdizione.
Correttamente il Tribunale ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione perché la causa ha ad oggetto diritti soggettivi, dal momento che il thema decidendum e il petitum sostanziale della vicenda non riguardano alcun aspetto attinente ai poteri autoritativi della
P.A. e concernono esclusivamente l'indagine sulla sussistenza del diritto soggettivo della società appellata al conseguimento delle somme richieste a titolo di corrispettivo per le prestazioni rese nell'anno 2017. Come osservato anche in numerose pronunce di questa
Corte, in questi casi non si verte in materia di esercizio dei poteri discrezionali di cui gode la P.A., poiché non è in discussione la portata della concessione, ma esclusivamente la misura del corrispettivo spettante ai soggetti che hanno svolto le prestazioni.
Tale soluzione è del resto confortata dalla giurisprudenza pacifica della S.C. secondo la quale: “In tema di attività sanitaria esercitata in regime di cd. accreditamento, la domanda di condanna dell'azienda sanitaria pubblica al pagamento del corrispettivo per le prestazioni eccedenti il limite di spesa, proposta dalla società accreditata, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia il cui "petitum" sostanziale investe unicamente la verifica dell'esatto adempimento di una obbligazione correlata ad una pretesa del privato riconducibile nell'alveo dei diritti soggettivi, senza coinvolgere il controllo di legittimità dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio. Tale conclusione non viene meno qualora l'azienda sanitaria eccepisca il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sul presupposto che la pretesa creditoria è stata comunque incisa dalle deliberazioni autoritative adottate dall'ente pubblico, a meno che non siano le conseguenti repliche del creditore a concretizzare una richiesta di accertamento con efficacia di giudicato circa l'illegittimità del provvedimento posto a fondamento dell'eccezione sollevata dall'azienda sanitaria, perché in tale ipotesi il
"petitum" sostanziale investe anche l'esercizio del potere autoritativo, e la giurisdizione appartiene pertanto al giudice amministrativo” (ex multis, Cass. 372/2021).
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(già Prima sezione civile bis)
3.1 Con il secondo motivo rubricato “sul mancato rispetto della procedura” NT l' ha lamentato che il Tribunale, pur ritenendo che le prestazioni fossero state rese
“extra budget”, non aveva valutato come ineludibile il vincolo del tetto di spesa, affermando invece la necessità dell'applicazione della regressione tariffaria con la procedura prescritta dall'art. 5 comma 3 del contratto sottoscritto.
Il motivo è infondato.
Come osservato anche dal Giudice di primo grado, nel contratto stipulato dalle parti per l'anno 2017, è stabilito, al comma 3 dell'art. 5 (rubricato “criteri di NT remunerazione delle prestazioni”), che l deve comunicare mensilmente a ciascun centro privato “la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa” e “la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo”.
Sono poi previste due soluzioni per le prestazioni rese dopo il superamento del tetto di spesa: nell'ipotesi contemplata dal punto a), ossia qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo prima della data prevista nell'ultima comunicazione NT (preventiva) effettuata dall' per le prestazioni rese occorre riportare la spesa sanitaria nei limiti invalicabili del tetto, per questo l'ente sanitario deve emettere un provvedimento autoritativo di applicazione della c.d. regressione tariffaria unica al fatturato annuale di ogni singolo centro.
Nell'ipotesi contemplata dal punto b), ovvero quando l'esaurimento del limite di spesa si verifica a consuntivo in una data successiva rispetto alla data prevista (e
NT comunicata) dall' di esaurimento del limite di spesa, non spetta nessuna remunerazione per le prestazioni rese dopo il superamento del tetto di spesa.
In forza del regolamento contrattuale appena illustrato nell'ipotesi prevista sub a) del comma 3 dell'art. 5, il superamento del tetto di spesa in una data anteriore a quella NT prevista (e comunicata) dall' on è circostanza sufficiente per giustificare il mancato pagamento delle prestazioni rese tra la data effettiva di superamento del tetto e la data
NT comunicata in sede di monitoraggio, dovendo invece l' applicare la regressione tariffaria secondo quanto previsto dall'allegato C della delibera di Giunta regionale n.
1268/08: le previsioni contrattuali al riguardo sono chiare e non autorizzano in alcun modo il rifiuto del pagamento, ma solo l'applicazione della regressione tariffaria che determina la riduzione dei compensi unitari.
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In altri termini, il superamento del tetto di spesa che interviene in data anteriore a quella comunicata in via preventiva nel corso del monitoraggio previsto dall'art. 5 del NT contratto comporta per l' il diritto e l'obbligo di applicare la regressione tariffaria;
sino a quando il relativo potere non viene esercitato, persiste il diritto del singolo centro di ottenere il pagamento del corrispettivo delle prestazioni rese.
Nel caso di specie, non risulta che sia stata comunicata preventivamente la data prevista per l'esaurimento del budget, sicché deve trovare necessariamente applicazione l'ipotesi di cui alla lettera a). Ciò risulta chiaramente dalla documentazione prodotta dalla NT stessa in quanto:
- nella relazione prot. n. 2154 del 13.3.2019 del Direttore del Distretto sanitario competente n. 33 – dr. – si dà atto che la data di esaurimento del tetto Persona_2
di spesa era stata comunicata tramite posta elettronica certificata, per i primi due trimestri, in data 31.7.2017 e, per l'ultimo, il 20.12.2017 e che le note di addebito emesse corrispondevano per intero all'importo richiesto dal Centro;
NT
- con note prott. nn. 53841/2017 e 53891/2017 l' comunicava tramite posta elettronica certificata, in data 31.7.2017, al Centro per i primi due trimestri del detto anno la data effettiva di sforamento del tetto di spesa avvenuto rispettivamente il 13.3.2017 ed il 23.6.2017; NT
- con nota prot. n. 82435/2017 del 20/12/2017 l' comunicava, tramite posta elettronica certificata, la data di effettivo sforamento del tetto di spesa nel quarto trimestre, avvenuto il 13.11.2017;
- con note prot. 7861 dell'11.10.2017, 8178 del 18.10.2017 e 5552 del 23.07.2018 venivano comunicate note di addebito per decurtazioni pari ad € 32.360,54 per prestazioni rese oltre la data di raggiungimento del tetto di spesa del primo trimestre 2017, € 8.916,11 per prestazioni rese oltre la data di raggiungimento del tetto di spesa per il secondo trimestre 2017 ed € 10.500,29 per prestazioni rese oltre la data di raggiungimento del tetto di spesa per l'ultimo trimestre.
È evidente quindi che per nessuno dei trimestri in questione è mai stata comunicata la data prevista di esaurimento del budget. In mancanza di tali comunicazioni, quindi, opera la previsione contenuta nell'art. 5 punto 3. lettera a), sicché non può escludersi sic et simpliciter il pagamento dei compensi, ma occorre far luogo alla regressione tariffaria di cui all'allegato C) della DGRC n. 1268/08.
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NT L' tuttavia, non ha neppure indicato a quanto ammonti la regressione tariffaria unitaria da applicare al Com'è evidente, quindi, non si tratta NTroparte_2
di un problema di prova, che sarebbe solo successivo, bensì di allegazione. Essendo stato fissato il tetto per la macroarea “radiodiagnostica”, il superamento di tale limite non si ripercuote in maniera uniforme su ogni centro, ma dà luogo alla regressione tariffaria che comporta la riduzione della remunerazione dovuta ai vari centri per le prestazioni compiute tra la data effettiva e quella prevista di superamento del limite di spesa – o, nel caso di specie, in assenza di comunicazione preventiva della data prevista, dopo quella di effettivo esaurimento del budget - in proporzione al contributo che ciascun centro ha dato
NT al superamento stesso. Sarebbe dunque stato onere dell' – persino ove si volesse prescindere dalla questione dell'onere probatorio – quanto meno allegare tali elementi. NT Nulla di tutto ciò è stato fatto, sicché le doglianze dell' risultano infondate.
In conclusione, non essendo mai state comunicate le date previste per lo
NT sforamento del tetto di spesa nei periodi oggetto della presente controversia, l avrebbe dovuto applicare la regressione tariffaria ai compensi per le prestazioni rese oltre la data di effettivo sforamento del tetto di spesa e non pretendere di non remunerare affatto tali prestazioni. Non avendovi provveduto, sono dovuti i compensi richiesti dal . CP_6
Va aggiunto che l'applicazione dell'articolo 5 del contratto, contrariamente a quanto sostenuto, dall'appellante, non elude affatto i limiti di spesa che devono essere
NT rispettati dall ma stabilisce solo le modalità con le quali quest'ultima deve provvedere a mantenere la spesa sanitaria entro tali limiti;
ogni altra soluzione, pertanto, sarebbe del tutto arbitraria.
È altresì irrilevante il riferimento all'articolo 5 bis del contratto e all'inciso “le prestazioni rese in eccesso rispetto alla suddetta oscillazione non saranno remunerate”.
Il comma 2° di tale articolo nel quale è contenuta tale espressione, richiamata dall'appellante, disciplina solo un meccanismo di compensazione fra gli importi dovuti per i vari trimestri, qualora in alcuni di essi non venga raggiunto il tetto di spesa e presuppone la regolare operatività del sistema stabilito dall'articolo 5.
3.2. Infondato è anche il terzo motivo di impugnazione avente ad oggetto la clausola di salvaguardia che costituirebbe, secondo l'appellante, una sostanziale rinuncia NT a qualsiasi giudizio nei confronti dell' anche laddove avesse ad oggetto il recupero di compensi non versati.
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In realtà, la clausola di salvaguardia riguarda solo quei provvedimenti, quale ad es. quello di determinazione del tetto di spesa, che incidono sul contenuto del contratto
(“… in quanto atti che determinano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello stesso”), con la conseguenza che essa non è destinata a paralizzare le azioni relative alla fase esecutiva del rapporto contrattuale volte ad ottenere la remunerazione delle prestazioni proprio in applicazione di tali provvedimenti.
In altri termini, la rinunzia all'azione concerne i provvedimenti a monte della stipula del contratto, ossia quelli che contribuiscono all'individuazione del contenuto dello stesso;
essa non incide invece sulla fase di attuazione del rapporto e, in particolare, sulle problematiche inerenti al superamento in concreto del tetto di spesa.
Per la stessa ragione non si può affermare che la sottoscrizione del contratto, contenente la clausola di salvaguardia, successiva all'emissione delle note di credito sugli importi richiesti, sarebbe indice di implicita rinuncia ad agire in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo relativo a prestazioni rese extra budget.
4.1 Il quarto motivo di appello, riguardante il tasso di cui al d.lgs. n. 231/02, è inammissibile, perché proposto per la prima volta in appello.
Esso è altresì infondato sia perché l'applicabilità degli interessi moratori previsti dal d.lgs. 231/2002 (nella prassi detti anche “commerciali” o “comunitari”) ai crediti verso le aziende sanitarie locali dei titolari di strutture sanitarie private accreditate è ormai pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. SS.UU.
35092/2023); sia perché il contratto prevede espressamente, all'art. 7, l'applicazione degli interessi moratori (sia pure, per i primi sei mesi, in misura inferiore a quella stabilita dal d.lgs. 231/2002).
NT
4.2 In relazione agli interessi l' ha altresì sollevato il problema della retroattività del contratto, osservando che: “il contratto relativo all'annualità 2017 è stato sottoscritto soltanto alla fine dell'anno 2017. Va da sé, pertanto, che in assenza di contratto non può configurarsi nessun ritardo nei pagamenti, ritardo, peraltro, non
NT addebitabile alla tenuto conto che la remunerazione a carico del Servizio Sanitario
Regionale delle prestazioni erogate dalle strutture accreditate è subordinata alla sottoscrizione da parte di ciascuna del contratto ex art. 8 quinquies del d.lgs 502/92 e
s.m.i. e che, pertanto, in mancanza del contratto non sorge alcuna obbligazione in capo
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NT NT alla E' palese, infatti, che nulla avrebbe mai potuto legittimamente pagare la
a favore dell'attuale appellata in assenza di contratto”.
Benché il motivo di impugnazione relativo al tasso di interessi sia inammissibile, la questione della retroattività del contratto deve essere comunque affrontata, giacché
l'eventuale nullità del contratto sottoscritto dopo lo svolgimento delle prestazioni, sarebbe rilevabile anche d'ufficio.
Questa Corte ha tuttavia già affermato in diverse occasioni (cfr. App. Napoli,
2254/2023, 3177/2023, 3482/2023, 2972/2024) che, nel caso stipula di contratti ex art.
8- quinquies del d.lgs. n. 502/1992, successiva all'erogazione delle prestazioni di cui si chiede la remunerazione, è ammissibile che le parti attribuiscano al contratto efficacia retroattiva in modo da regolamentare i rapporti (già di fatto) tra loro esistenti.
Tale possibilità, ossia quella di convenire la retroattività degli effetti del contratto, deve affermarsi per la peculiarità degli accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'art. 8- quinquies, d.lgs. n. 502/1992.
Trattasi, infatti, di contratti rientranti tra quelli che autorevole dottrina già definiva
NT
“contratti imposti”, cioè che la parte (perlomeno l' è legalmente tenuta a stipulare.
Inoltre, il contenuto del contratto deve essere quello previsto dalla legge, essendo destinato a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi.
Nella fattispecie, in sostanza, si tratta di un contratto che per concorde volontà e, comunque, per obiettiva funzione (in quanto atto conclusivo del più complesso procedimento amministrativo, attraverso il quale si concretizza l'attività autoritativa della
P.A.) ha valenza retroattiva rispetto alla data di stipula. Ciò in quanto la stipula non può precedere l'individuazione del tetto di spesa, posto che il contratto deve necessariamente indicare i volumi massimi di prestazioni da acquistare, ragion per cui gli accordi
NT contrattuali tra e centri accreditati non possono che intervenire solo successivamente alla emanazione in sede amministrativa dell'atto determinativo dei tetti. A questo proposito, poi, occorre anche prendere atto dell'ormai consolidata giurisprudenza amministrativa secondo cui la deliberazione regionale che fissa i tetti di spesa nel corso dell'anno ha efficacia retroattiva.
Invero, tale deliberazione - in quanto atto terminale di un procedura che si colloca a valle, sul piano logico e cronologico, dei procedimenti presupposti inerenti
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all'intervento della delibera CIPE volta a ripartire tra le Regioni il fondo sanitario nazionale - non può essere letta in modo avulso dal sistema in cui si inserisce: posto, allora, che la fissazione dei tetti di spesa non può prescindere dalla conoscenza del dato finanziario di riferimento e che tale dato risulta definito in modo concreto in corso d'anno, si appalesa fisiologica la fissazione retroattiva del tetto regionale di spesa anche in una fase avanzata dell'anno (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 4/2012, n. 3/2012 e n. 8/2006; Cons.
Stato n. 2444/16, n. 724/15).
Ma se questo è vero, ne consegue che la retroattività della determinazione dei tetti di spesa non può che comportare la retroattività anche degli effetti del contratto inerente alle prestazioni sanitarie cui si riferiscono i medesimi tetti di spesa.
Questo Collegio non ignora che la S.C., con sentenza n. 8722/2024 (non massimata), ha affermato la nullità dei contratti stipulati “nel corso dell'anno e con efficacia retroattiva” e, dunque, a maggior ragione di quelli stipulati dopo la conclusione dell'anno di riferimento (in realtà la Corte non ha chiarito se quelli stipulati in corso d'anno sono nulli solo in relazione alle prestazioni già svolte ovvero anche per quelle ancora da svolgere); ad avviso della S.C., infatti, sarebbe legittima la sola fissazione o modifica dei tetti di spesa a posteriori e non anche la sottoscrizione dei contratti che, in considerazione della particolare disciplina che riguarda la P.A., devono necessariamente precedere l'esecuzione delle prestazioni.
Tale soluzione, tuttavia, non appare convincente per una serie di motivi.
Va innanzi tutto evidenziato che, come già sopra rilevato, il contratto deve comunque contenere i limiti di spesa da applicare al rapporto che sovente riguardano non
NT solo la macroarea di appartenenza, ma addirittura la singola struttura e che l determina solo dopo l'inizio dell'anno, quando vengono fissate le risorse economiche da destinare al sistema sanitario. A ciò deve aggiungersi che le strutture non hanno alcun potere contrattuale in ordine al contenuto dell'atto e, dunque, devono solo attendere di NT essere convocate dall' per sottoscrivere il modulo da quest'ultima predisposto (come avvenuto anche nel caso in esame). In attesa della sottoscrizione del contratto, dunque, le parti danno vita ad un rapporto di fatto destinato ad essere regolato poi (anche retroattivamente) dal contratto;
appare quindi indubbia la volontà delle parti di applicare il contratto sottoscritto anche alle prestazioni svolte precedentemente che, come già NTr osservato, nel caso di specie si desume anche dal comportamento dell' che ha
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comunque provveduto a pagare almeno gli importi delle prestazioni eseguite nei limiti di spesa.
Del resto, non si rinviene alcuna norma che proibisca alla Pubblica
Amministrazione di regolare ex post un rapporto già esistente di fatto, analogamente a quanto potrebbe avvenire con una transazione che di certo non le sarebbe preclusa. Anche la S.C. ha affermato - in relazione proprio ad un caso in cui una delle parti del contratto
(nella fattispecie, di locazione di alcuni immobili) di cui era stata prevista la retroattività era una pubblica amministrazione - che “non sussiste nell'ordinamento un divieto per le parti di un contratto di attribuire ad esso efficacia retroattiva in modo da regolamentare
i rapporti di fatto tra loro esistenti … disponendo che il rapporto derivante da detto contratto vada considerato iniziato da una data anteriore alla sua conclusione” (Cass.
15530/2000).
L'alternativa a tale soluzione sarebbe, del resto, quella di considerare non remunerabili le prestazioni svolte prima della conclusione del contratto (contrariamente NT a quanto ritenuto invece dall' che le ha pagate almeno in parte) in relazione alle quali
- in considerazione della giurisprudenza restrittiva formatasi sul punto, che tiene conto della particolare disciplina riguardante limiti di spesa in materia sanitaria - i centri accreditati non potrebbero ottenere neppure l'indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c. (cfr.
Cass. 13884/2020; Cass. 36654/2021). È evidente però che tali circostanze determinerebbero, in mancanza di una modifica della prassi di stipulare i contratti nel corso dell'anno (determinata comunque dalla necessità di attendere i dati circa il budget a disposizione), la sostanziale paralisi del sistema sanitario fino alla sottoscrizione dei contratti.
Riconosciuta quindi l'efficacia dei contratti anche per le prestazioni anteriori, non vi è motivo per escludere che gli stessi operino retroattivamente (oltre che con riguardo ai limiti di spesa) anche in ordine ai tempi ed alle modalità di pagamento, con la conseguenza che gli interessi sono dovuti per i pagamenti intervenuti in ritardo, secondo la disciplina contenuta negli artt. 7 e 9 dei contratti, anche se al momento dell'emissione delle fatture questi ultimi non erano ancora stati conclusi. Del resto, sarebbe quanto meno contraddittorio ritenere che i tetti di spesa fissati nei contratti possano operare (a
NT vantaggio dell' per il passato, con conseguente possibile riduzione dei compensi per le strutture accreditate, mentre lo stesso non possa avvenire con riguardo alla disciplina
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sulle modalità ed i termini di pagamento e sugli interessi;
ove si ritenesse diversamente,
NT si finirebbe per attribuire all' la possibilità di far valere retroattivamente solo la parte del contratto a sé favorevole.
In conclusione, la retroattività della determinazione dei tetti di spesa non può che comportare la retroattività anche degli effetti del contratto in esame, avente ad oggetto non solo le prestazioni sanitarie da erogare nel rispetto dei suindicati tetti di spesa, ma anche i termini di adempimento del pagamento dei corrispettivi.
5. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese anche del presente grado di giudizio, da liquidarsi, in base ai parametri contenuti nella tabella 12 allegata al d.m. Giustizia 55/2014 (come modificata dal d.m. 147/2022) per le controversie di valore compreso tra € 26.001,01 e € 52.000,00, in complessivi €
5.100,00 (€ 1.050,00 per la fase di studio, € 750,00 per la fase di trattazione, € 1.550,00 per la fase istruttoria e € 1.750,00 per la fase decisoria) .
Deve infine darsi atto che ricorrono le condizioni per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall' avverso la sentenza n. 7131/2022 del Tribunale di Napoli NTroparte_6
pubblicata il 14.7.2022:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l' al pagamento, in favore del NTroparte_6 NTroparte_2 delle spese del secondo grado di giudizio che liquida in € 5.100,00 per
[...] compenso professionale ed € 765,00 per spese generali di rappresentanza e difesa, con attribuzione (per la quota del 50% ciascuno) ai difensori Avv.ti Marco Ciano e Luigi
Giannoni;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, l'11 marzo 2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Dr. Giovanni Galasso Dr.ssa Caterina Molfino
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