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Sentenza 6 settembre 2025
Sentenza 6 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/09/2025, n. 1797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1797 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME del POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
in persona del Giudice del Lavoro dottor Dionigio VERASANI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2025 al n.2205 decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al 5.9.2025, e vertente TRA
, nato il giorno 2/3/1973 in TORRE del GRECO e residente in Parte_1
BOSCOTRECASE, C.F.: , rappresentato e difeso, in virtù di procura CodiceFiscale_1 telematicamente trasm vo di lite, dall'avv. Luigi GIACOBBE presso il cui studi resta elettivamente domiciliato, in FLUMERI alla p.zza MERCATO n.1 RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliata in NAPOLI alla via AGOSTINO DEPRETIS n.102 presso lo studio dell'avv. Paolo PALMA che la rappresenta e difende giusta procura telematicamente trasmessa con la memoria di costituzione RESISTENTE NONCHE'
– in persona del Presidente e Controparte_2 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55 con l'avv. Mauro ELBERTI che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per atto notarile RESISTENTE
OGGETTO: annullamento intimazione di pagamento e pregresso atto impositivo.
CONCLUSIONI: per ciascuna delle parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso inoltrato telematicamente ed iscritto al R.G. il giorno 16.04.2025 il sig. adiva il Giudice del Lavoro dell'intestato Tribunale sollecitando Parte_1
l'ann azione di pagamento n. 071 2025 90024 74685, asseritamente ricevuta il 21.03.2025, per mancata -regolare- notifica dell'atto impositivo cui rimanda e comunque per intervenuta prescrizione delle poste contributive.
Si costituiva ritualmente in Giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso per CP_2 infondatezza delle tesi ivi sostenute.
Si costituiva tempestivamente anche che a sua volta resisteva alla CP_3 avversa iniziativa giudiziale allegando l'inammis l ricorso, la propria carenza di legittimazione passiva riferita al “merito” dell'iniziativa impositiva, di competenza dell' e l'infondatezza sostanziale delle questioni poste. CP_2
1 La controversia, decidibile su base documentale anche a cagione della posizione reciprocamente assunta dalle parti, veniva mandata prontamente in decisione.
Sicchè, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al 5 settembre 2025, il Giudice, ricevuta contezza delle conclusioni rassegnate dalle parti con le note “sostitutive”, già in epigrafe per sintesi richiamate, assegnava la causa a sentenza. (2)
La domanda attorea deve essere accolta per quanto di ragione alla luce del seguente impianto motivazionale.
I rilievi del ricorrente in opposizione concernono l'intimazione di pagamento n. 071 2025 90024 74685, notificata a cura di il 21 marzo 2025, che rimanda CP_3 all'avviso di addebito n. 371 2016 00078 66629 dato per notificato il 10 maggio 2016. Si duole l'istante della mancata regolare notifica dell'atto impositivo originario e della maturata prescrizione delle poste contributive di riferimento, inerenti l'anno 2015.
Obietta, prioritariamente, in via estensiva parte resistente che l'opposizione alla intimazione è inammissibile, che l'avviso di addebito resta per tabulas regolarmente notificato e che nessuna prescrizione vulnerera la pretesa contributiva in contestazione. (3)
Muovendo dalla eccepita inammissibilità del rimedio esperito osserva il G.U.L. appartenersi ormai al notorio che l'intimazione di pagamento è autonomamente impugnabile, nei termini previsti dalla Legge. La questione prioritaria da risolvere, tuttavia, è data dall'ubi consistam della pretesa azionata o, se si preferisce, dal contenuto effettivo della domanda attorea. Il ricorrente, in realtà, espressamente sollecita l'accertamento dell'infondatezza della pretesa contributiva veicolata con l'intimazione di pagamento per intervenuta prescrizione della stessa. Eccezione -questa- a base polivalente, l'istante denunciando che il termine quinquennale sarebbe decorso sia a seguito della mancata -regolare- notifica dell'originario atto impositivo, sia a prescindere da detta patologia procedimentale. Consegue che la verifica richiesta al G.U.L. è, a sua volta, pluridirezionale. Da una prima ottica si chiede di accertare se l'iter notificatorio inerente l'avviso di addebito si sia ritualmente perfezionato, perché in caso negativo l'intimazione sarebbe da annullare per due concorrenti ragioni, costituite dal vulnus procedimentale e dalla maturata prescrizione. Da una seconda ottica si chiede di accertare il decorso del termine quinquennale di prescrizione a far data dalla -eventuale- regolare notifica dell'originario atto impositivo.
Pare evidente che da entrambe le prospettive la presente iniziativa giudiziale è ammissibile in quanto tende a contrastare una pretesa contributiva “attuale” costituita dalla esternazione dell'agente della riscossione della valenza -appunto attuale- di una determinata posta creditoria. Naturalmente, laddove il primo accertamento dovesse concludersi con la verifica positiva della regolare notifica dell'avviso di addebito, l'unico scrutinio di prescrizione possibile in questo contesto rimarrebbe quello inerente il periodo successivo alla legale conoscenza, da parte del ricorrente, dell'originario atto impositivo.
Così correttamente inquadrata la fattispecie al vaglio del G.U.L. deve segnalarsi la pregnanza concludente del tracciato ermeneutico di riferimento, compendiabile nelle seguenti pronunzie della Corte Regolatrice. <in generale, il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n.46 del 1999, art. 17, comma 1, artt. 24, 25, 29, d.l. n.78 2010, 30, conv. in l. n.122 d.p.r. n.602 1973 e n.112 consente al
2 debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. 6 aprile 2016, n.6704): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.L.vo 26 febbraio 1999 n.46, art. 24, commi 5 e 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento …; b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) …; c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia nel termine perentorio di venti giorni … dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente connessi al titolo ovvero della cartella di pagamento nonché alla notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora …>> Così in termini, parte motiva di Cass. Sez. Lav., 15 maggio/19 giugno 2019, n.16425. <allo scopo, e quindi al fine di valutare se si tratti giudizio opposizione all'esecuzione ovvero agli atti esecutivi, vanno considerati i motivi opposizione, tenendo presente che oggetto questo sono intimazioni pagamento cartelle provenienti dal , delle quali ultime Parte_1
BOSCOTRECASE, C.F.: , rappresentato e difeso, in virtù di procura CodiceFiscale_1 telematicamente trasm vo di lite, dall'avv. Luigi GIACOBBE presso il cui studi resta elettivamente domiciliato, in FLUMERI alla p.zza MERCATO n.1 RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliata in NAPOLI alla via AGOSTINO DEPRETIS n.102 presso lo studio dell'avv. Paolo PALMA che la rappresenta e difende giusta procura telematicamente trasmessa con la memoria di costituzione RESISTENTE NONCHE'
– in persona del Presidente e Controparte_2 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55 con l'avv. Mauro ELBERTI che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per atto notarile RESISTENTE
OGGETTO: annullamento intimazione di pagamento e pregresso atto impositivo.
CONCLUSIONI: per ciascuna delle parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso inoltrato telematicamente ed iscritto al R.G. il giorno 16.04.2025 il sig. adiva il Giudice del Lavoro dell'intestato Tribunale sollecitando Parte_1
l'ann azione di pagamento n. 071 2025 90024 74685, asseritamente ricevuta il 21.03.2025, per mancata -regolare- notifica dell'atto impositivo cui rimanda e comunque per intervenuta prescrizione delle poste contributive.
Si costituiva ritualmente in Giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso per CP_2 infondatezza delle tesi ivi sostenute.
Si costituiva tempestivamente anche che a sua volta resisteva alla CP_3 avversa iniziativa giudiziale allegando l'inammis l ricorso, la propria carenza di legittimazione passiva riferita al “merito” dell'iniziativa impositiva, di competenza dell' e l'infondatezza sostanziale delle questioni poste. CP_2
1 La controversia, decidibile su base documentale anche a cagione della posizione reciprocamente assunta dalle parti, veniva mandata prontamente in decisione.
Sicchè, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al 5 settembre 2025, il Giudice, ricevuta contezza delle conclusioni rassegnate dalle parti con le note “sostitutive”, già in epigrafe per sintesi richiamate, assegnava la causa a sentenza. (2)
La domanda attorea deve essere accolta per quanto di ragione alla luce del seguente impianto motivazionale.
I rilievi del ricorrente in opposizione concernono l'intimazione di pagamento n. 071 2025 90024 74685, notificata a cura di il 21 marzo 2025, che rimanda CP_3 all'avviso di addebito n. 371 2016 00078 66629 dato per notificato il 10 maggio 2016. Si duole l'istante della mancata regolare notifica dell'atto impositivo originario e della maturata prescrizione delle poste contributive di riferimento, inerenti l'anno 2015.
Obietta, prioritariamente, in via estensiva parte resistente che l'opposizione alla intimazione è inammissibile, che l'avviso di addebito resta per tabulas regolarmente notificato e che nessuna prescrizione vulnerera la pretesa contributiva in contestazione. (3)
Muovendo dalla eccepita inammissibilità del rimedio esperito osserva il G.U.L. appartenersi ormai al notorio che l'intimazione di pagamento è autonomamente impugnabile, nei termini previsti dalla Legge. La questione prioritaria da risolvere, tuttavia, è data dall'ubi consistam della pretesa azionata o, se si preferisce, dal contenuto effettivo della domanda attorea. Il ricorrente, in realtà, espressamente sollecita l'accertamento dell'infondatezza della pretesa contributiva veicolata con l'intimazione di pagamento per intervenuta prescrizione della stessa. Eccezione -questa- a base polivalente, l'istante denunciando che il termine quinquennale sarebbe decorso sia a seguito della mancata -regolare- notifica dell'originario atto impositivo, sia a prescindere da detta patologia procedimentale. Consegue che la verifica richiesta al G.U.L. è, a sua volta, pluridirezionale. Da una prima ottica si chiede di accertare se l'iter notificatorio inerente l'avviso di addebito si sia ritualmente perfezionato, perché in caso negativo l'intimazione sarebbe da annullare per due concorrenti ragioni, costituite dal vulnus procedimentale e dalla maturata prescrizione. Da una seconda ottica si chiede di accertare il decorso del termine quinquennale di prescrizione a far data dalla -eventuale- regolare notifica dell'originario atto impositivo.
Pare evidente che da entrambe le prospettive la presente iniziativa giudiziale è ammissibile in quanto tende a contrastare una pretesa contributiva “attuale” costituita dalla esternazione dell'agente della riscossione della valenza -appunto attuale- di una determinata posta creditoria. Naturalmente, laddove il primo accertamento dovesse concludersi con la verifica positiva della regolare notifica dell'avviso di addebito, l'unico scrutinio di prescrizione possibile in questo contesto rimarrebbe quello inerente il periodo successivo alla legale conoscenza, da parte del ricorrente, dell'originario atto impositivo.
Così correttamente inquadrata la fattispecie al vaglio del G.U.L. deve segnalarsi la pregnanza concludente del tracciato ermeneutico di riferimento, compendiabile nelle seguenti pronunzie della Corte Regolatrice. 2 debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. 6 aprile 2016, n.6704): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.L.vo 26 febbraio 1999 n.46, art. 24, commi 5 e 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento …; b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) …; c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia nel termine perentorio di venti giorni … dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente connessi al titolo ovvero della cartella di pagamento nonché alla notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora …>> Così in termini, parte motiva di Cass. Sez. Lav., 15 maggio/19 giugno 2019, n.16425. Controparte_4 assume la omessa notificazione … Orbe nibili avverso la cartella esattoriale … sono l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., allorchè si contesti la legittimità della pretesa per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo, e l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o della sua notificazione ovvero degli atti successivi del procedimento di riscossione coattiva. Peraltro, … l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto conseguenziale notificato. Tale nullità può essere fatta valere mediante la scelta di impugnare solo l'atto conseguenziale notificato (nel caso di specie, intimazioni di pagamento), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto (nel caso di specie, cartelle di pagamento), o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, eventualmente per contestare radicalmente la pretesa esecutiva. … Alla stregua del criterio generale di distinzione … si avrà opposizione agli atti esecutivi nel primo caso, quando cioè si farà valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto (la cartella di pagamento) allo scopo di ottenere l'annullamento dell'atto successivo (le intimazioni di pagamento), poiché si tratterà di vizio formale di quest'ultimo denunciabile ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ.; si avrà opposizione all'esecuzione nel secondo caso, quando la deduzione della mancata notificazione della cartella di pagamento è strumentale alla contestazione della pretesa esecutiva dell'ente impositore.>> Così, in termini, parte motiva di Cass. Sez. III Civ., 18 febbraio-13 maggio 2014, n.10326. 3 dell'opposizione all'esecuzione. La stessa decisione (sul punto si veda anche Cass. 12 novembre 2019 n. 29294) ha evidenziato, inoltre, che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito. A tal proposito, infatti, non deve trarre in inganno il fatto che il ricorrente lamenti anche la mancata notifica delle cartelle di pagamento, perché ciò è funzionale esclusivamente al recupero della tempestività dell'opposizione (come segnala Cass. 8 novembre 2018 n. 28583), altrimenti tardiva, e a far valere la prescrizione (che è pur sempre questione inerente al merito della pretesa creditoria, essendo l'interesse ad agire del ricorrente solo quello di negare di essere debitore), in un ambito, quello della prescrizione dei contributi previdenziali, in cui, secondo un principio costantemente affermato (Cass. 10 dicembre 2004 n. 23116), il regime della prescrizione già maturata, avente efficacia estintiva e non meramente preclusiva, è sottratto alla disponibilità delle parti, a differenza di quanto accade nella materia civile. Dalle premesse enunciate nelle richiamate decisioni (si veda anche Cass. 26 febbraio 2019 n. 5625) queste Sezioni Unite intendono muovere, ravvisandosi anche nella fattispecie in esame un'azione che investe il merito della pretesa previdenziale. Non si fa questione, infatti, della regolarità o della validità degli atti della procedura di riscossione. Ciò che si chiede al giudice è l'accertamento dell'infondatezza della pretesa creditoria o, in ogni caso, della prescrizione dell'azione di riscossione in costanza di omissione della notifica delle cartelle di pagamento, cioè una pronuncia sul merito della pretesa contributiva. L'omissione della notificazione, d'altra parte, attiene al merito della controversia, perché, oltre ad essere rilevante ai fini della prescrizione, ridonda sulla stessa sussistenza della pretesa, potendone determinare l'eventuale decadenza (Cass. Sez. U. 25 luglio 2007 n. 16412).
…>> Così, in termini, parte motiva di Cass. Sez. UN., n. 7514/22, resa in un contesto decisionale incentrato sulla parallela questione della legittimazione passiva, le cui coordinate, tuttavia, restano valide nei loro riferimenti generali per la individuazione dei criteri di perimetrazione della domanda attorea.
Ora, stando al tempo intercorso fra notifica della “intimazione” ed iscrizione al R. G. del presente contenzioso (21 marzo 2025-16 aprile 2025), è evidente che i venti giorni previsti dall'art. 617 c.p.c. non sono stati rispettati. Ciò nonostante, non sembra opinabile la conclusione secondo cui il ricorrente, nella buona sostanza, contesta -prioritariamente- la irregolare procedura di riscossione desunta dalla inesistente notifica dell'atto impositivo originario, funzionale anche alla prescrizione, in un contesto caratterizzato dalla opposizione al merito della pretesa contributiva. Che tale resta anche nella seconda prospettiva attorea. Il che implica l'infondatezza dell'eccezione degli enti convenuti e l'ammissibilità, almeno nei termini di cui si è detto, della opposizione. (4)
La prima doglianza attorea concerne la mancata -regolare- notifica dell'atto impositivo in precedenza indicato.
Se non che, nel costituirsi ritualmente in Giudizio l' ha depositato la CP_2 copia della notifica dell'avviso di addebito per cui è causa. Notifica “perfezionatasi” nel giorno indicato dalla “intimazione” del 2025. E quindi il 10 maggio 2016.
Con la prima difesa utile successiva alla costituzione dell'ente previdenziale, e al deposito della documentazione inerente la notifica dell'atto impositivo originario, il ricorrente nulla ha obiettato sulla pregnanza dimostrativa del supporto cartolare ex
4 adverso valorizzato, lasciando sostanzialmente cadere l'obiezione veicolata con l'atto introduttivo di lite.
Si osserva, a margine e per mero dovere di compiutezza espositiva, che incrociando i dati numerici impressi sull'avviso di addebito con quelli ricavabili dalla notifica, agevolmente si risale all'abbinamento fra i due atti. L'atto impositivo risulta notificato nelle mani del ricevente il 10.05.2016 secondo una ben precisa procedura semplificata che trova riscontro ermeneutico nel vero e proprio riordino sistemico della materia desumibile dai vari interventi mirati della Corte Regolatrice.… Va perciò affermato che … “in tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, primo comma, seconda parte, del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione.>> Così, in termini, parte motiva di Cass., III^ Sez. Civ., 12 febbraio-7 maggio 2015, n.9246, con ulteriori precedenti specifici ivi richiamati.
In una parallela prospettiva si è ulteriormente precisato che 5 dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, (in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ.), ed, in particolare, per quello che qui interessa, quella dettata dal d.P.R. n. 655 del 1982, il cui art. 40, prevede, per le raccomandate che non abbiano potuto essere recapitate, un periodo di giacenza negli uffici di destinazione di trenta giorni, stabilendo, altresì, che "deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili". Con le conseguenze che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (come ribadito di recente da Cass. n. 10245 del 26 aprile 2017.) e che, in detta ipotesi, ai fini della ritualità della notificazione, non sarà necessaria la CAD, ovvero la comunicazione dell'avvenuto deposito all'Ufficio postale da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento di cui all'art. 8 della legge 890/1982.>> Così, in termini, parte motiva di Cass. Sez. VI, ordinanza n.20506/2017. Nella stessa direttrice interpretativa, si cfr. anche Cass. Sez. Civ., sentenza n.10245/2017, espressamente richiamata nell'ordinanza appena riportata.
Sempre muovendo dalla medesima ricostruzione ermeneutica della questione, la Corte Regolatrice ha avuto altresì modo di -ribadire e- precisare che>
Così Cass. Sez. VI, ordinanza n.2339/2021.
Il sistema ermeneutico in tal modo delineato porta ineludibilmente a ritenere dimostrato per tabulas il regolare esaurimento della procedura di notifica dell'avviso di addebito alla data, peraltro, pedissequamente indicata nell'intimazione di pagamento e nel luogo cui rimanda la residenza del sig. . Pt_1
Trattasi, infatti, di notifica eseguita direttamente dall'ente impositore nelle mani del
“ricevente” che firma in detta veste e non in quella di “destinatario” dell'atto. Deve, pertanto, concludersi che nessuna anomalia vulnera la notifica dell'originario atto impositivo. (5)
Resta sul campo la questione prescrizionale. Naturalmente, alla stregua delle pregresse osservazioni, l'unica verifica in questa sede possibile concerne l'arco temporale intercorso fra la “regolare” notifica dell'avviso di addebito e la notifica della intimazione volta alla sua ulteriore attualizzazione.
Ora, la prima replica di parte convenuta concerne la valenza da attribuire ai periodi di sospensione fissati dal Legislatore a causa della pandemia del 2020. Art. 37, comma 2, D.L. n.18/2020: i termini di prescrizione di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso
6 abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo>. Art. 11, comma 9, D.L. n. 183/2020: i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo>.
Se non che, aggiungendo, o se si preferisce detraendo, i circa dieci mesi della sospensione, alla data del 21 marzo 2025 (notifica dell'intimazione di pagamento) era già maturato il termine prescrizionale quinquennale dal 10 maggio 2016, data della notifica dell'avviso di addebito.
Né, evidentemente, la situazione muta al cospetto dell'altra eccezione di sospensione valorizzata da a tenore della quale dovrebbe inserirsi nel calcolo CP_3 algebrico “prescrittivo” un periodo -appunto, di sospensione- più lungo, pari a due anni. Ed invero, in disparte la obiettiva controvertibilità dell'assunto di fondo, resta fermo che nemmeno conteggiando il “periodo lungo” evocato dal si colmerebbe la CP_5 lacuna temporale appena delineata.
Quanto, infine, alla paventata pregnanza interruttiva della precedente intimazione di pagamento recante n. 071 2018 90376 26792, con notifica asseritamente perfezionatasi l'11 ottobre 2019, rileva il G.U.L. doversi condividere l'obiezione attorea di invalidità della notifica eseguita in riferimento ad un domicilio-residenza non di pertinenza del destinatario. All'uopo il sig. denuncia che l'intero iter notificatorio della citata Parte_1
“intimazione” sarebbe illegittimo in quanto incentrato sull'erroneo presupposto che il domicilio del destinatario dell'atto fosse individuabile in SCAFATI, via ZARA n.10; laddove esso ricorrente sarebbe sempre stato residente, a decorrere dal 15 settembre 2015, in BOSCOTRECASE, via LEPANTO n.55. A sostegno di tale assunto l'istante produce il proprio certificato di residenza storico, da cui si evince il dato domiciliare allegato.
Parte resistente, ed in particolare nulla ha ritenuto di replicare alla CP_3 documentata obiezione attorea. Che si palesa processualmente fondata.
Ed invero, a fronte dell'eccezione del ricorrente, peraltro supportata dal certificato storico di residenza, interferente con la questione prescrizionale e, più precisamente, con quella “interruttiva” posta dagli enti convenuti, sarebbe spettato alla parte resistente allegare e dimostrare la non concludenza del dato. Il che non è avvenuto. Resta, pertanto, ignota l'origine della diversa destinazione data all'intimazione di pagamento del 2018.
Deve aggiungersi che la fondatezza dell'eccezione attorea sembra indirettamente confermata dalla circostanza che la notifica dell'avviso di addebito del maggio 2016, non contestata dall'interessato all'indomani della produzione cartolare dell' risulta eseguita presso il domicilio desumibile dal certificato storico in atti CP_2 versato, e cioè alla via LEPANTO n.55 di BOSCOTRECASE. Ciò dimostra che,
7 effettivamente, in epoca successiva al 15 settembre 2015 il domicilio del non era Pt_1 più ubicato in SCAFATI. (6)
La domanda attorea va, quindi, accolta in quanto l'avviso di addebito in disamina non poteva essere “ripreso” dalla opposta intimazione di pagamento per pregressa maturata prescrizione, successiva alla notifica dell'originario atto impositivo. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, accedono al criterio della soccombenza che, in ottica processuale, vulnera la sola posizione di CP_3
Ed invero, le ragioni attoree restano positivamente riscontrate solo per quel che concerne lo spirare del termine prescrizionale post notifica dell'atto impositivo. La relativa fase
“recuperatoria” è notoriamente di competenza dell'agente della riscossione, sul quale incombe l'onere di porre tempestivamente in essere le iniziative necessarie a “tutela” della originaria posta contributiva. Per come sta a dimostrare la formazione e la spedizione - tardive- della intimazione di pagamento per cui è causa, funzionale, appunto, al recupero delle poste azionate in principio direttamente dall' CP_2
E per come sta a dimostrare, in maniera conclud predisposizione di una pregressa intimazione di pagamento avente la medesima funzione, malamente notificata.
Restano, invece, compensate le spese inerenti il rapporto giuridico-processuale ricorrente/I CP_6
L'ente previdenziale, infatti, non è “responsabile” delle vicende successive alla notifica dell'avviso di addebito laddove, nel caso di specie, infondato si è rivelato il rilievo attoreo inerente la mancata/irregolare notifica dell'originario atto impositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del dottor D. VERASANI e in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata da nei confronti di e ogni Parte_1 Controparte_7 CP_2 diversa istanza, eccezione e deduzione reietta così provvede:
1) accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e per l'effetto,
2) annulla l'intimazione di pagamento opposta, riferita all'avviso di addebito n. 371 2016 00078 66629, in essa richiamato, le cui poste restano non recuperabili perché prescritte;
3) condanna alle spese di lite sostenute dal ricorrente, e per esso dal CP_3 procuratore dichiaratosi antistatario, che si liquidano, con attribuzione, in euro 1.550,00, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge;
4) compensa nel resto le spese di lite.
, data del deposito. Controparte_8
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
8
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
in persona del Giudice del Lavoro dottor Dionigio VERASANI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2025 al n.2205 decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al 5.9.2025, e vertente TRA
, nato il giorno 2/3/1973 in TORRE del GRECO e residente in Parte_1
BOSCOTRECASE, C.F.: , rappresentato e difeso, in virtù di procura CodiceFiscale_1 telematicamente trasm vo di lite, dall'avv. Luigi GIACOBBE presso il cui studi resta elettivamente domiciliato, in FLUMERI alla p.zza MERCATO n.1 RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliata in NAPOLI alla via AGOSTINO DEPRETIS n.102 presso lo studio dell'avv. Paolo PALMA che la rappresenta e difende giusta procura telematicamente trasmessa con la memoria di costituzione RESISTENTE NONCHE'
– in persona del Presidente e Controparte_2 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55 con l'avv. Mauro ELBERTI che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per atto notarile RESISTENTE
OGGETTO: annullamento intimazione di pagamento e pregresso atto impositivo.
CONCLUSIONI: per ciascuna delle parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso inoltrato telematicamente ed iscritto al R.G. il giorno 16.04.2025 il sig. adiva il Giudice del Lavoro dell'intestato Tribunale sollecitando Parte_1
l'ann azione di pagamento n. 071 2025 90024 74685, asseritamente ricevuta il 21.03.2025, per mancata -regolare- notifica dell'atto impositivo cui rimanda e comunque per intervenuta prescrizione delle poste contributive.
Si costituiva ritualmente in Giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso per CP_2 infondatezza delle tesi ivi sostenute.
Si costituiva tempestivamente anche che a sua volta resisteva alla CP_3 avversa iniziativa giudiziale allegando l'inammis l ricorso, la propria carenza di legittimazione passiva riferita al “merito” dell'iniziativa impositiva, di competenza dell' e l'infondatezza sostanziale delle questioni poste. CP_2
1 La controversia, decidibile su base documentale anche a cagione della posizione reciprocamente assunta dalle parti, veniva mandata prontamente in decisione.
Sicchè, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al 5 settembre 2025, il Giudice, ricevuta contezza delle conclusioni rassegnate dalle parti con le note “sostitutive”, già in epigrafe per sintesi richiamate, assegnava la causa a sentenza. (2)
La domanda attorea deve essere accolta per quanto di ragione alla luce del seguente impianto motivazionale.
I rilievi del ricorrente in opposizione concernono l'intimazione di pagamento n. 071 2025 90024 74685, notificata a cura di il 21 marzo 2025, che rimanda CP_3 all'avviso di addebito n. 371 2016 00078 66629 dato per notificato il 10 maggio 2016. Si duole l'istante della mancata regolare notifica dell'atto impositivo originario e della maturata prescrizione delle poste contributive di riferimento, inerenti l'anno 2015.
Obietta, prioritariamente, in via estensiva parte resistente che l'opposizione alla intimazione è inammissibile, che l'avviso di addebito resta per tabulas regolarmente notificato e che nessuna prescrizione vulnerera la pretesa contributiva in contestazione. (3)
Muovendo dalla eccepita inammissibilità del rimedio esperito osserva il G.U.L. appartenersi ormai al notorio che l'intimazione di pagamento è autonomamente impugnabile, nei termini previsti dalla Legge. La questione prioritaria da risolvere, tuttavia, è data dall'ubi consistam della pretesa azionata o, se si preferisce, dal contenuto effettivo della domanda attorea. Il ricorrente, in realtà, espressamente sollecita l'accertamento dell'infondatezza della pretesa contributiva veicolata con l'intimazione di pagamento per intervenuta prescrizione della stessa. Eccezione -questa- a base polivalente, l'istante denunciando che il termine quinquennale sarebbe decorso sia a seguito della mancata -regolare- notifica dell'originario atto impositivo, sia a prescindere da detta patologia procedimentale. Consegue che la verifica richiesta al G.U.L. è, a sua volta, pluridirezionale. Da una prima ottica si chiede di accertare se l'iter notificatorio inerente l'avviso di addebito si sia ritualmente perfezionato, perché in caso negativo l'intimazione sarebbe da annullare per due concorrenti ragioni, costituite dal vulnus procedimentale e dalla maturata prescrizione. Da una seconda ottica si chiede di accertare il decorso del termine quinquennale di prescrizione a far data dalla -eventuale- regolare notifica dell'originario atto impositivo.
Pare evidente che da entrambe le prospettive la presente iniziativa giudiziale è ammissibile in quanto tende a contrastare una pretesa contributiva “attuale” costituita dalla esternazione dell'agente della riscossione della valenza -appunto attuale- di una determinata posta creditoria. Naturalmente, laddove il primo accertamento dovesse concludersi con la verifica positiva della regolare notifica dell'avviso di addebito, l'unico scrutinio di prescrizione possibile in questo contesto rimarrebbe quello inerente il periodo successivo alla legale conoscenza, da parte del ricorrente, dell'originario atto impositivo.
Così correttamente inquadrata la fattispecie al vaglio del G.U.L. deve segnalarsi la pregnanza concludente del tracciato ermeneutico di riferimento, compendiabile nelle seguenti pronunzie della Corte Regolatrice. <in generale, il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n.46 del 1999, art. 17, comma 1, artt. 24, 25, 29, d.l. n.78 2010, 30, conv. in l. n.122 d.p.r. n.602 1973 e n.112 consente al
2 debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. 6 aprile 2016, n.6704): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.L.vo 26 febbraio 1999 n.46, art. 24, commi 5 e 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento …; b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) …; c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia nel termine perentorio di venti giorni … dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente connessi al titolo ovvero della cartella di pagamento nonché alla notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora …>> Così in termini, parte motiva di Cass. Sez. Lav., 15 maggio/19 giugno 2019, n.16425. <allo scopo, e quindi al fine di valutare se si tratti giudizio opposizione all'esecuzione ovvero agli atti esecutivi, vanno considerati i motivi opposizione, tenendo presente che oggetto questo sono intimazioni pagamento cartelle provenienti dal , delle quali ultime Parte_1
BOSCOTRECASE, C.F.: , rappresentato e difeso, in virtù di procura CodiceFiscale_1 telematicamente trasm vo di lite, dall'avv. Luigi GIACOBBE presso il cui studi resta elettivamente domiciliato, in FLUMERI alla p.zza MERCATO n.1 RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliata in NAPOLI alla via AGOSTINO DEPRETIS n.102 presso lo studio dell'avv. Paolo PALMA che la rappresenta e difende giusta procura telematicamente trasmessa con la memoria di costituzione RESISTENTE NONCHE'
– in persona del Presidente e Controparte_2 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55 con l'avv. Mauro ELBERTI che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per atto notarile RESISTENTE
OGGETTO: annullamento intimazione di pagamento e pregresso atto impositivo.
CONCLUSIONI: per ciascuna delle parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso inoltrato telematicamente ed iscritto al R.G. il giorno 16.04.2025 il sig. adiva il Giudice del Lavoro dell'intestato Tribunale sollecitando Parte_1
l'ann azione di pagamento n. 071 2025 90024 74685, asseritamente ricevuta il 21.03.2025, per mancata -regolare- notifica dell'atto impositivo cui rimanda e comunque per intervenuta prescrizione delle poste contributive.
Si costituiva ritualmente in Giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso per CP_2 infondatezza delle tesi ivi sostenute.
Si costituiva tempestivamente anche che a sua volta resisteva alla CP_3 avversa iniziativa giudiziale allegando l'inammis l ricorso, la propria carenza di legittimazione passiva riferita al “merito” dell'iniziativa impositiva, di competenza dell' e l'infondatezza sostanziale delle questioni poste. CP_2
1 La controversia, decidibile su base documentale anche a cagione della posizione reciprocamente assunta dalle parti, veniva mandata prontamente in decisione.
Sicchè, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al 5 settembre 2025, il Giudice, ricevuta contezza delle conclusioni rassegnate dalle parti con le note “sostitutive”, già in epigrafe per sintesi richiamate, assegnava la causa a sentenza. (2)
La domanda attorea deve essere accolta per quanto di ragione alla luce del seguente impianto motivazionale.
I rilievi del ricorrente in opposizione concernono l'intimazione di pagamento n. 071 2025 90024 74685, notificata a cura di il 21 marzo 2025, che rimanda CP_3 all'avviso di addebito n. 371 2016 00078 66629 dato per notificato il 10 maggio 2016. Si duole l'istante della mancata regolare notifica dell'atto impositivo originario e della maturata prescrizione delle poste contributive di riferimento, inerenti l'anno 2015.
Obietta, prioritariamente, in via estensiva parte resistente che l'opposizione alla intimazione è inammissibile, che l'avviso di addebito resta per tabulas regolarmente notificato e che nessuna prescrizione vulnerera la pretesa contributiva in contestazione. (3)
Muovendo dalla eccepita inammissibilità del rimedio esperito osserva il G.U.L. appartenersi ormai al notorio che l'intimazione di pagamento è autonomamente impugnabile, nei termini previsti dalla Legge. La questione prioritaria da risolvere, tuttavia, è data dall'ubi consistam della pretesa azionata o, se si preferisce, dal contenuto effettivo della domanda attorea. Il ricorrente, in realtà, espressamente sollecita l'accertamento dell'infondatezza della pretesa contributiva veicolata con l'intimazione di pagamento per intervenuta prescrizione della stessa. Eccezione -questa- a base polivalente, l'istante denunciando che il termine quinquennale sarebbe decorso sia a seguito della mancata -regolare- notifica dell'originario atto impositivo, sia a prescindere da detta patologia procedimentale. Consegue che la verifica richiesta al G.U.L. è, a sua volta, pluridirezionale. Da una prima ottica si chiede di accertare se l'iter notificatorio inerente l'avviso di addebito si sia ritualmente perfezionato, perché in caso negativo l'intimazione sarebbe da annullare per due concorrenti ragioni, costituite dal vulnus procedimentale e dalla maturata prescrizione. Da una seconda ottica si chiede di accertare il decorso del termine quinquennale di prescrizione a far data dalla -eventuale- regolare notifica dell'originario atto impositivo.
Pare evidente che da entrambe le prospettive la presente iniziativa giudiziale è ammissibile in quanto tende a contrastare una pretesa contributiva “attuale” costituita dalla esternazione dell'agente della riscossione della valenza -appunto attuale- di una determinata posta creditoria. Naturalmente, laddove il primo accertamento dovesse concludersi con la verifica positiva della regolare notifica dell'avviso di addebito, l'unico scrutinio di prescrizione possibile in questo contesto rimarrebbe quello inerente il periodo successivo alla legale conoscenza, da parte del ricorrente, dell'originario atto impositivo.
Così correttamente inquadrata la fattispecie al vaglio del G.U.L. deve segnalarsi la pregnanza concludente del tracciato ermeneutico di riferimento, compendiabile nelle seguenti pronunzie della Corte Regolatrice.
…>> Così, in termini, parte motiva di Cass. Sez. UN., n. 7514/22, resa in un contesto decisionale incentrato sulla parallela questione della legittimazione passiva, le cui coordinate, tuttavia, restano valide nei loro riferimenti generali per la individuazione dei criteri di perimetrazione della domanda attorea.
Ora, stando al tempo intercorso fra notifica della “intimazione” ed iscrizione al R. G. del presente contenzioso (21 marzo 2025-16 aprile 2025), è evidente che i venti giorni previsti dall'art. 617 c.p.c. non sono stati rispettati. Ciò nonostante, non sembra opinabile la conclusione secondo cui il ricorrente, nella buona sostanza, contesta -prioritariamente- la irregolare procedura di riscossione desunta dalla inesistente notifica dell'atto impositivo originario, funzionale anche alla prescrizione, in un contesto caratterizzato dalla opposizione al merito della pretesa contributiva. Che tale resta anche nella seconda prospettiva attorea. Il che implica l'infondatezza dell'eccezione degli enti convenuti e l'ammissibilità, almeno nei termini di cui si è detto, della opposizione. (4)
La prima doglianza attorea concerne la mancata -regolare- notifica dell'atto impositivo in precedenza indicato.
Se non che, nel costituirsi ritualmente in Giudizio l' ha depositato la CP_2 copia della notifica dell'avviso di addebito per cui è causa. Notifica “perfezionatasi” nel giorno indicato dalla “intimazione” del 2025. E quindi il 10 maggio 2016.
Con la prima difesa utile successiva alla costituzione dell'ente previdenziale, e al deposito della documentazione inerente la notifica dell'atto impositivo originario, il ricorrente nulla ha obiettato sulla pregnanza dimostrativa del supporto cartolare ex
4 adverso valorizzato, lasciando sostanzialmente cadere l'obiezione veicolata con l'atto introduttivo di lite.
Si osserva, a margine e per mero dovere di compiutezza espositiva, che incrociando i dati numerici impressi sull'avviso di addebito con quelli ricavabili dalla notifica, agevolmente si risale all'abbinamento fra i due atti. L'atto impositivo risulta notificato nelle mani del ricevente il 10.05.2016 secondo una ben precisa procedura semplificata che trova riscontro ermeneutico nel vero e proprio riordino sistemico della materia desumibile dai vari interventi mirati della Corte Regolatrice.
In una parallela prospettiva si è ulteriormente precisato che
Sempre muovendo dalla medesima ricostruzione ermeneutica della questione, la Corte Regolatrice ha avuto altresì modo di -ribadire e- precisare che
Così Cass. Sez. VI, ordinanza n.2339/2021.
Il sistema ermeneutico in tal modo delineato porta ineludibilmente a ritenere dimostrato per tabulas il regolare esaurimento della procedura di notifica dell'avviso di addebito alla data, peraltro, pedissequamente indicata nell'intimazione di pagamento e nel luogo cui rimanda la residenza del sig. . Pt_1
Trattasi, infatti, di notifica eseguita direttamente dall'ente impositore nelle mani del
“ricevente” che firma in detta veste e non in quella di “destinatario” dell'atto. Deve, pertanto, concludersi che nessuna anomalia vulnera la notifica dell'originario atto impositivo. (5)
Resta sul campo la questione prescrizionale. Naturalmente, alla stregua delle pregresse osservazioni, l'unica verifica in questa sede possibile concerne l'arco temporale intercorso fra la “regolare” notifica dell'avviso di addebito e la notifica della intimazione volta alla sua ulteriore attualizzazione.
Ora, la prima replica di parte convenuta concerne la valenza da attribuire ai periodi di sospensione fissati dal Legislatore a causa della pandemia del 2020. Art. 37, comma 2, D.L. n.18/2020: i termini di prescrizione di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso
6 abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo>. Art. 11, comma 9, D.L. n. 183/2020: i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo>.
Se non che, aggiungendo, o se si preferisce detraendo, i circa dieci mesi della sospensione, alla data del 21 marzo 2025 (notifica dell'intimazione di pagamento) era già maturato il termine prescrizionale quinquennale dal 10 maggio 2016, data della notifica dell'avviso di addebito.
Né, evidentemente, la situazione muta al cospetto dell'altra eccezione di sospensione valorizzata da a tenore della quale dovrebbe inserirsi nel calcolo CP_3 algebrico “prescrittivo” un periodo -appunto, di sospensione- più lungo, pari a due anni. Ed invero, in disparte la obiettiva controvertibilità dell'assunto di fondo, resta fermo che nemmeno conteggiando il “periodo lungo” evocato dal si colmerebbe la CP_5 lacuna temporale appena delineata.
Quanto, infine, alla paventata pregnanza interruttiva della precedente intimazione di pagamento recante n. 071 2018 90376 26792, con notifica asseritamente perfezionatasi l'11 ottobre 2019, rileva il G.U.L. doversi condividere l'obiezione attorea di invalidità della notifica eseguita in riferimento ad un domicilio-residenza non di pertinenza del destinatario. All'uopo il sig. denuncia che l'intero iter notificatorio della citata Parte_1
“intimazione” sarebbe illegittimo in quanto incentrato sull'erroneo presupposto che il domicilio del destinatario dell'atto fosse individuabile in SCAFATI, via ZARA n.10; laddove esso ricorrente sarebbe sempre stato residente, a decorrere dal 15 settembre 2015, in BOSCOTRECASE, via LEPANTO n.55. A sostegno di tale assunto l'istante produce il proprio certificato di residenza storico, da cui si evince il dato domiciliare allegato.
Parte resistente, ed in particolare nulla ha ritenuto di replicare alla CP_3 documentata obiezione attorea. Che si palesa processualmente fondata.
Ed invero, a fronte dell'eccezione del ricorrente, peraltro supportata dal certificato storico di residenza, interferente con la questione prescrizionale e, più precisamente, con quella “interruttiva” posta dagli enti convenuti, sarebbe spettato alla parte resistente allegare e dimostrare la non concludenza del dato. Il che non è avvenuto. Resta, pertanto, ignota l'origine della diversa destinazione data all'intimazione di pagamento del 2018.
Deve aggiungersi che la fondatezza dell'eccezione attorea sembra indirettamente confermata dalla circostanza che la notifica dell'avviso di addebito del maggio 2016, non contestata dall'interessato all'indomani della produzione cartolare dell' risulta eseguita presso il domicilio desumibile dal certificato storico in atti CP_2 versato, e cioè alla via LEPANTO n.55 di BOSCOTRECASE. Ciò dimostra che,
7 effettivamente, in epoca successiva al 15 settembre 2015 il domicilio del non era Pt_1 più ubicato in SCAFATI. (6)
La domanda attorea va, quindi, accolta in quanto l'avviso di addebito in disamina non poteva essere “ripreso” dalla opposta intimazione di pagamento per pregressa maturata prescrizione, successiva alla notifica dell'originario atto impositivo. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, accedono al criterio della soccombenza che, in ottica processuale, vulnera la sola posizione di CP_3
Ed invero, le ragioni attoree restano positivamente riscontrate solo per quel che concerne lo spirare del termine prescrizionale post notifica dell'atto impositivo. La relativa fase
“recuperatoria” è notoriamente di competenza dell'agente della riscossione, sul quale incombe l'onere di porre tempestivamente in essere le iniziative necessarie a “tutela” della originaria posta contributiva. Per come sta a dimostrare la formazione e la spedizione - tardive- della intimazione di pagamento per cui è causa, funzionale, appunto, al recupero delle poste azionate in principio direttamente dall' CP_2
E per come sta a dimostrare, in maniera conclud predisposizione di una pregressa intimazione di pagamento avente la medesima funzione, malamente notificata.
Restano, invece, compensate le spese inerenti il rapporto giuridico-processuale ricorrente/I CP_6
L'ente previdenziale, infatti, non è “responsabile” delle vicende successive alla notifica dell'avviso di addebito laddove, nel caso di specie, infondato si è rivelato il rilievo attoreo inerente la mancata/irregolare notifica dell'originario atto impositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del dottor D. VERASANI e in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata da nei confronti di e ogni Parte_1 Controparte_7 CP_2 diversa istanza, eccezione e deduzione reietta così provvede:
1) accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e per l'effetto,
2) annulla l'intimazione di pagamento opposta, riferita all'avviso di addebito n. 371 2016 00078 66629, in essa richiamato, le cui poste restano non recuperabili perché prescritte;
3) condanna alle spese di lite sostenute dal ricorrente, e per esso dal CP_3 procuratore dichiaratosi antistatario, che si liquidano, con attribuzione, in euro 1.550,00, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge;
4) compensa nel resto le spese di lite.
, data del deposito. Controparte_8
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
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