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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 23/01/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso con motivazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 329 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
con l'avv.to Guarnieri Carlo Parte_1
appellante
E
con l'avv.to SORACE ILARIO ANTONIO CP_1
appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso di primo grado l'odierno appellante esponeva di avere subito un infortunio sul lavoro verificatosi il 27.10.2014 e chiedeva il riconoscimento del conseguente indennizzo in capitale (12%).
Nella resistenza dell' il tribunale di Cosenza, istruita la causa con assunzione di prova CP_1
testimoniale e ctu medico legale, ha rigettato il ricorso, affermando che se può ritenersi raggiunta la prova del fatto storico e che può, inoltre, lo stesso qualificarsi quale infortunio sul lavoro, deve tuttavia escludersi, per come già accertato dall' in sede amministrativa, CP_1 che dallo stesso non sia derivata una lesione permanente all'integrità psico fisica alla luce delle precise e argomentate conclusioni cui è pervenuto il CTU nominato (Dott. Per_1
specialista in medicina legale) che ha concluso che nella persona del ricorrente non
[...] residuano postumi permanenti riconducibili causalmente all'infortunio in questione e che le patologie da cui è affetto costituiscono malattia comune (essendo ascrivibili ad alterazioni
1 cronico degenerative) e, pertanto, prive di alcun nesso eziologico con l'episodio infortunistico oggetto di causa.
Avverso tale decisione ha interposto gravame il ed ha lamentato l'erronea adesione del Pt_1 giudice di prime cure alla perizia che, seppure riconosce l'astratta possibilità che l'artrosi dipenda dall'incidenza di “fattori meccanici ritenuti assai rilevanti per l'equilibrio articolare”, poi esclude in concreto il nesso eziologico con lo sforzo di sollevare un peso di circa 40 kg con un percorso motivazione contraddittorio.
Ha chiesto, dunque, previo rinnovo della ctu, in riforma della sentenza, l'accoglimento della domanda di primo grado.
Si è costituito l' eccependo l'inammissibilità dell'appello per tardività, in quanto la CP_1
sentenza è stata notificata al difensore di primo grado in data 17.12.2021; nel merito ha chiesto il rigetto del gravame perché infondato.
A seguito del deposito delle note scritte delle parti costituite , allo scadere del termine fissato con decreto del 5.11.2024, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., la Corte decide nei termini che seguono.
1. L'eccezione di inammissibilità dell'appello è fondata.
Ed invero l' nel costituirsi in giudizio ha allegato la riproduzione digitale in formato pdf CP_1
della copia analogica della sentenza di primo grado, pubblicata il 27.10.2021, munita di attestazione di conformità all'originale, notificata dall'ufficiale giudiziario al presso lo Pt_1
studio (in viale Roma n. 136 di Bisignano) del suo difensore di primo grado e domiciliatario
(avv.to Aurora Sangermano) ex art. 140 cpc con avviso al difensore medesimo recapitato in data 17.12.2021; in particolare si rileva che l'atto è munito di relata di notifica: l'ufficiale giudiziario ha dato atto di avere compiuto tutti e tre gli adempimenti previsti dall'art. 140
c.p.c. nel caso di temporanea irreperibilità e cioè il deposito presso la casa comunale di
Bisignano con consegna a mani dell'impiegato sig. , l'affissione dell'avviso alla Pt_2 porta dello studio e l'invio dell'ulteriore avviso con raccomandata n. 668431428831, in data
10.12.2021, ricevuto dal destinatario in data 17.12.2021 (cfr doc. 1 del fasc. . CP_1
Ciò posto, nelle sue note il difensore ha testualmente eccepito “L' ha prodotto in CP_1 giudizio, in uno con la memoria di costituzione, una “copia digitale della copia analogica notificata, conforme all'originale” mancante dell'attestazione di conformità all'originale della fondamentale circostanza su cui si fonda detta eccezione e, cioè, l'intervenuta notifica della sentenza oggetto d'appello al precedente difensore dell'appellante, avv. Sangermano.
Si consideri che il documento sub. all. n. 1) alla memoria di costituzione in questo CP_1 giudizio, denominato “sentenza notificata perri ” è priva (in calce ovvero su Parte_3
2 documento separato) della prescritta attestazione di conformità all'originale notificato con riguardo alla prova dell'intervenuta effettiva notificazione al procuratore del costituito Pt_1
in primo grado;
in conclusione: né la relata di notifica, né la cartolina verde risultano essere state attestate per cui, in considerazione dell'espresso disconoscimento, formulato da questa difesa, ex art 23 CAD, ne discende l'inutilizzabilità di detto documento su cui controparte fonda l'eccezione di tardività”.
Orbene, la copia analogica della sentenza notificata è munita di attestazione di conformità all'originale: in particolare in calce risulta che “l'avv.to Ilario Antonio Sorare, in qualità di difensore dell' ai sensi dell'art. 16 bis comma 9 bis del d.l. n. 179/2012 CP_2
convertito in l. n. 221/2012, introdotto dal d.l. n. 90/2014 che la presente copia analogica (3 pagine, esclusa questa) della sentenza n. 1901/2021 del tribunale di Cosenza, sez.lav. dott.ssa
F. Cavalcanti, datata e pubblicata il 27.10.2021, resa nel procedimenti RGAC n. 5094/2018 ,
è estratta dal fascicolo informatico ed è conforme all'originale presente nello stesso” ; né si comprende sotto quale profilo venga disconosciuta la relata di notifica e l'avviso di ricevimento.
In conclusione la notifica della sentenza di primo grado risulta compiuta in data 17.12.2021 e da tale data ha quindi iniziato a decorrere il termine breve di impugnazione di 30 giorni previsto dall'art. 325 c.p.c., poiché è acquisito all'elaborazione giurisprudenziale che la notificazione idonea a far decorre quel termine è, per l'appunto, la notificazione effettuata al difensore della parte presso il domicilio eletto.
Ma il ricorso in appello è stato depositato il 27.4.2022, ben oltre la scadenza di quello stesso termine.
Consegue la declaratoria di inammissibilità.
2. Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza non risultando la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. ai fini dell'esenzione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_4
ricorso depositato il 27.4.2022, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1901/2021, notificata in data 17.12.2021, così provvede:
1) dichiara l'inammissibilità dell'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione in favore dell' delle spese del secondo grado di CP_1 giudizio, liquidate in € 2.906,00, oltre accessori come per legge;
3 3) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c.
1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, d.P.R. 115/2002.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, il
19.12.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Barbara Fatale
4
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso con motivazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 329 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
con l'avv.to Guarnieri Carlo Parte_1
appellante
E
con l'avv.to SORACE ILARIO ANTONIO CP_1
appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso di primo grado l'odierno appellante esponeva di avere subito un infortunio sul lavoro verificatosi il 27.10.2014 e chiedeva il riconoscimento del conseguente indennizzo in capitale (12%).
Nella resistenza dell' il tribunale di Cosenza, istruita la causa con assunzione di prova CP_1
testimoniale e ctu medico legale, ha rigettato il ricorso, affermando che se può ritenersi raggiunta la prova del fatto storico e che può, inoltre, lo stesso qualificarsi quale infortunio sul lavoro, deve tuttavia escludersi, per come già accertato dall' in sede amministrativa, CP_1 che dallo stesso non sia derivata una lesione permanente all'integrità psico fisica alla luce delle precise e argomentate conclusioni cui è pervenuto il CTU nominato (Dott. Per_1
specialista in medicina legale) che ha concluso che nella persona del ricorrente non
[...] residuano postumi permanenti riconducibili causalmente all'infortunio in questione e che le patologie da cui è affetto costituiscono malattia comune (essendo ascrivibili ad alterazioni
1 cronico degenerative) e, pertanto, prive di alcun nesso eziologico con l'episodio infortunistico oggetto di causa.
Avverso tale decisione ha interposto gravame il ed ha lamentato l'erronea adesione del Pt_1 giudice di prime cure alla perizia che, seppure riconosce l'astratta possibilità che l'artrosi dipenda dall'incidenza di “fattori meccanici ritenuti assai rilevanti per l'equilibrio articolare”, poi esclude in concreto il nesso eziologico con lo sforzo di sollevare un peso di circa 40 kg con un percorso motivazione contraddittorio.
Ha chiesto, dunque, previo rinnovo della ctu, in riforma della sentenza, l'accoglimento della domanda di primo grado.
Si è costituito l' eccependo l'inammissibilità dell'appello per tardività, in quanto la CP_1
sentenza è stata notificata al difensore di primo grado in data 17.12.2021; nel merito ha chiesto il rigetto del gravame perché infondato.
A seguito del deposito delle note scritte delle parti costituite , allo scadere del termine fissato con decreto del 5.11.2024, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., la Corte decide nei termini che seguono.
1. L'eccezione di inammissibilità dell'appello è fondata.
Ed invero l' nel costituirsi in giudizio ha allegato la riproduzione digitale in formato pdf CP_1
della copia analogica della sentenza di primo grado, pubblicata il 27.10.2021, munita di attestazione di conformità all'originale, notificata dall'ufficiale giudiziario al presso lo Pt_1
studio (in viale Roma n. 136 di Bisignano) del suo difensore di primo grado e domiciliatario
(avv.to Aurora Sangermano) ex art. 140 cpc con avviso al difensore medesimo recapitato in data 17.12.2021; in particolare si rileva che l'atto è munito di relata di notifica: l'ufficiale giudiziario ha dato atto di avere compiuto tutti e tre gli adempimenti previsti dall'art. 140
c.p.c. nel caso di temporanea irreperibilità e cioè il deposito presso la casa comunale di
Bisignano con consegna a mani dell'impiegato sig. , l'affissione dell'avviso alla Pt_2 porta dello studio e l'invio dell'ulteriore avviso con raccomandata n. 668431428831, in data
10.12.2021, ricevuto dal destinatario in data 17.12.2021 (cfr doc. 1 del fasc. . CP_1
Ciò posto, nelle sue note il difensore ha testualmente eccepito “L' ha prodotto in CP_1 giudizio, in uno con la memoria di costituzione, una “copia digitale della copia analogica notificata, conforme all'originale” mancante dell'attestazione di conformità all'originale della fondamentale circostanza su cui si fonda detta eccezione e, cioè, l'intervenuta notifica della sentenza oggetto d'appello al precedente difensore dell'appellante, avv. Sangermano.
Si consideri che il documento sub. all. n. 1) alla memoria di costituzione in questo CP_1 giudizio, denominato “sentenza notificata perri ” è priva (in calce ovvero su Parte_3
2 documento separato) della prescritta attestazione di conformità all'originale notificato con riguardo alla prova dell'intervenuta effettiva notificazione al procuratore del costituito Pt_1
in primo grado;
in conclusione: né la relata di notifica, né la cartolina verde risultano essere state attestate per cui, in considerazione dell'espresso disconoscimento, formulato da questa difesa, ex art 23 CAD, ne discende l'inutilizzabilità di detto documento su cui controparte fonda l'eccezione di tardività”.
Orbene, la copia analogica della sentenza notificata è munita di attestazione di conformità all'originale: in particolare in calce risulta che “l'avv.to Ilario Antonio Sorare, in qualità di difensore dell' ai sensi dell'art. 16 bis comma 9 bis del d.l. n. 179/2012 CP_2
convertito in l. n. 221/2012, introdotto dal d.l. n. 90/2014 che la presente copia analogica (3 pagine, esclusa questa) della sentenza n. 1901/2021 del tribunale di Cosenza, sez.lav. dott.ssa
F. Cavalcanti, datata e pubblicata il 27.10.2021, resa nel procedimenti RGAC n. 5094/2018 ,
è estratta dal fascicolo informatico ed è conforme all'originale presente nello stesso” ; né si comprende sotto quale profilo venga disconosciuta la relata di notifica e l'avviso di ricevimento.
In conclusione la notifica della sentenza di primo grado risulta compiuta in data 17.12.2021 e da tale data ha quindi iniziato a decorrere il termine breve di impugnazione di 30 giorni previsto dall'art. 325 c.p.c., poiché è acquisito all'elaborazione giurisprudenziale che la notificazione idonea a far decorre quel termine è, per l'appunto, la notificazione effettuata al difensore della parte presso il domicilio eletto.
Ma il ricorso in appello è stato depositato il 27.4.2022, ben oltre la scadenza di quello stesso termine.
Consegue la declaratoria di inammissibilità.
2. Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza non risultando la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. ai fini dell'esenzione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_4
ricorso depositato il 27.4.2022, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1901/2021, notificata in data 17.12.2021, così provvede:
1) dichiara l'inammissibilità dell'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione in favore dell' delle spese del secondo grado di CP_1 giudizio, liquidate in € 2.906,00, oltre accessori come per legge;
3 3) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c.
1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, d.P.R. 115/2002.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, il
19.12.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Barbara Fatale
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