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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/02/2025, n. 980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 980 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8014/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO, DOTT. SALVATORE
BARBERI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 8014/2020 R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
promossa da
(p.iva ) con sede in Via Pietro Novelli n. 131, Parte_1 P.IVA_1
95125 – CATANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2
elettivamente domiciliata in Catania, via P. Novelli 131 c/o la società e rappresentata e difesa,
anche disgiuntamente, dagli avvocati Ettore Notti e Antonio Romanello, giusta procura in atti;
- OPPONENTE-
contro pagina 1 di 13 , (C.F. ), residente in [...], Controparte_1 C.F._1
Via Vincenzo Bellini n. 61, P.I. elettivamente domiciliato in Catania, via E. A. P.IVA_2
Pantano n. 70, presso lo studio dell'Avv. Elvira Felis che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- OPPOSTO -
-- -- --
Precisate le conclusioni all'udienza del 13.11.2024, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini, ex art. 190 cpc, per il deposito di comparse conclusionali e memorie di repliche
-- -- --
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione, datato 16.07.2020, la ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 2226/2020 (proc. R.G. n. 4632/2020), emesso dal Tribunale
Civile di Catania in data 10/06/2020 e notificato via pec il 13.6.2020, in forza del quale le è
stato ingiunto di provvedere al pagamento in favore di , nel termine perentorio Controparte_1
di 40 giorni, della somma di € 308.201,78, per capitale oltre interessi nonchè spese del procedimento monitorio, liquidate in € 4.185,00 per onorari ed € 634,00 per esborsi, oltre spese generali, I.V.A. e C.p.A..
A fondamento della propria domanda di revoca del decreto opposto, parte attrice ha dedotto l'inesigibilità del credito ingiunto, la sua inesistenza e la prescrizione triennale nonché la nullità dell'accordo stipulato tra le parti in data 29.04.2011 in forza del quale il ha CP_1
assunto l'incarico di “svolgimento dell'attività di consulenza tecnica amministrativa relativa al
pagina 2 di 13 project financing per la ristrutturazione, adeguamento e manutenzione degli impianti di
pubblica illuminazione ed ottimizzazione dei consumi energetici, indetto dal comune di Capo
d'Orlando (ME)" (art. 1).
L'opposto si è costituito in giudizio con propria comparsa in seno alla quale ha contestato ogni domanda ed eccezione di controparte ed ha invocato il proprio diritto alla percezione dei compensi professionali dovuti per l'esecuzione delle prestazioni di cui l'art. 2 del detto contratto e quantificati secondo i parametri di calcolo pattuiti in seno all'art. 5 del detto accordo.
Dopo la concessione dei termini ex art. 183, VI comma cpc, la causa è stata istruita mediante
CTU.
Successivamente, all'udienza del 13.11.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa
è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Nel merito, si osserva che oggetto della presente controversia risulta essere l'accertamento dell'an e la determinazione del quantum dei compensi spettanti all'opposto Controparte_1
per l'attività professionale svolta in favore della società opponente giusta contratto di prestazione professionale del 29 Aprile 2011.
In particolare, in forza dell'art. 2 di detto contratto sono state attribuite al le seguenti CP_1
prestazioni:
1) Redazione del progetto preliminare per la partecipazione alla gara di project financing.
2) Redazione del progetto esecutivo e definitivo.
3) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per i lavori oggetto del progetto esecutivo pagina 3 di 13 4) Direzione lavori e redazione degli atti tecnico contabili da produrre all'Amministrazione
Comunale.
5) Censimento degli impianti in contraddittorio con l'ente appaltante.
6) Prove sugli impianti.
7) Supporto alle operazioni di collaudo.
Per la concreta quantificazione dei compensi spettanti al professionista, il successivo art. 5 del contratto del 29.04.2011 ha previsto i seguenti parametri di calcolo:
A) € 60.000,00 a contratto/convenzione stipulata, registrata ed avvenuta erogazione da parte dell'Istituto di credito del finanziamento dell'opera;
B) Importo annuale corrispondente al 15 % del fatturato della ditta per ciascun anno fino al raggiungimento di un importo complessivo di € 200.000,00 (compreso l'acconto di cui al punto A);
C) Importo annuale per la durata di anni 20 corrispondente al 10 % del fatturato della ditta per ciascun anno detratto l'importo corrisposto in adempimento del punto B)
D) Importo annuale, a partire dalla messa in funzione dei pannelli pubblicitari a messaggio variabile e per tutta la durata della convenzione, corrispondente al 50 % dei ricavi ottenuti dalla gestione degli impianti pubblicitari.
In aggiunta a quanto sopra, detto articolo ha previsto che, nel caso di affidamento all'impresa di ulteriori lavori di ammodernamento e/o ampliamento della rete di pubblica Pt_1
illuminazione non prevedibili al momento dell'accordo ma comunque ricompresi nella convenzione stipulata con il sono riconosciuti al professionista compensi ulteriori CP_2
determinati a percentuale sull'importo lavori nelle seguenti misure:
- Progettazione 10 %
pagina 4 di 13 - Coordinamento della sicurezza 5 %
- Direzione e contabilità lavori 5 %.
Dopo la conclusione di detto contratto con l'ing. in data 24 Gennaio 2012 la CP_1 [...]
ha sottoscritto con il Comune di Capo d'Orlando (ME) la Convenzione/Project Parte_1
Financing avente ad oggetto “l'Affidamento in concessione per la fornitura di servizi, ristrutturazione, adeguamento e manutenzione degli impianti di P.I. ed ottimizzazione dei
consumi energetici C.I.G. n. 0937741858 – Codice CUP: C17C10000030007”, giusta delibera
G.M. n. 4 del 18/01/2012.
La stipula di detta convenzione con l'Ente ha rappresentato il presupposto per la maturazione in favore dell'opposto del diritto al compenso di cui alla lettera A del sopra indicato art. 5.
E in effetti, in adempimento di tale pattuizione, la società ha Parte_1
corrisposto al la somma di € 60.000,00 e tale circostanza risulta pacifica ed CP_1
incontestata.
Come da documentazione in atti, nel Gennaio 2015 il professionista ha provveduto alla redazione di una perizia di variante e suppletiva nei limiti degli importi previsti nel project financing, trasmessa al RUP in data 29 gennaio 2015.
Inoltre, l'opposto ha provveduto alla direzione lavori per come attestato dal Comune di Capo
D'Orlano con nota del 24 luglio 2015 nella quale risulta indicato anche l'importo dei lavori oggetto della prestazione in € 2.450.000,00.
In seguito, il rapporto contrattuale tra gli odierni contendenti è venuto meno stante che la società – giusta pec del 13.07.2017, versata in atti - ha revocato l'incarico all'ing. Pt_1
provvedendo a sostituirlo con altro professionista. CP_1
pagina 5 di 13 Ebbene stando alle difese dell'opponente, l'ing. ha svolto prestazioni professionali CP_1
solo dal 2011 al 2013 per le quali ha ricevuto la somma di € 60.000,00 (coma da art. 5, lett. A del disciplinare).
Dopo null'altro avrebbe fatto e, dunque, null'altro gli sarebbe dovuto per l'attività di collaborazione professionale sorta giusto contratto del 29.04.2011 e conclusasi a seguito della revoca del 2017.
Tuttavia, si rileva che i motivi dedotti dalla a supporto di tale diniego Parte_1
di ogni ulteriore pagamento in favore dell'opposto appaiono infondati e, dunque, non meritevoli di accoglimento.
In particolare, per quanto concerne la deduzione dell'opponente di inesigibilità ed inesistenza del credito dell'opposto per il mancato avveramento della condizione sospensiva (prevista nel contratto) di effettivo incasso delle fatture da parte della si rileva che Parte_1
tale circostanza non risponde al vero.
E infatti, dalla documentazione versata in atti dall'opposto e dall'analitica attività di confronto operata dal CTU tra fatture della e mandati di pagamento del – è emerso Parte_1 CP_2
che tutte le fatture emesse dalla società al per gli anni 2012, 2013 e 2014 (eccetto le CP_2
fatture numero 236, 190 e 169 del 2024) sono state pagate.
Mentre le fatture emesse dalla società negli anni 2015-2017 - almeno sulla base della documentazione in atti - non risultano pagate dall'Ente.
Pertanto, rispetto ai predetti importi “percepiti” dall'opponente per gli anni 2012 -2014, la condizione contrattualmente pattuita (c.d. clausola del dopo-incasso) si è verificata e dunque risulta maturato il diritto del al calcolo delle proprie spettanze su detti importi, con CP_1
applicazione delle percentuali indicate all'art. 5 del contratto.
pagina 6 di 13 Conseguentemente, il credito del (seppur nel diverso ammontare risultante con CP_1
riferimento alle predette annualità, come indicato in seno alla CTU) può ritenersi certo ed esigibile.
Parimenti non pregevole di accoglimento è l'eccezione di nullità del contratto di incarico stipulato inter partes in 29.04.2011.
Tale contratto costituisce la fonte delle obbligazioni per cui è causa e – in difetto di prova contraria – deve ritenersi frutto della libera contrattazione intercorsa tra le parti e del bilanciamento dei reciproci interessi. Pertanto, le clausole in esso contenute sono vincolanti per i contraenti e non paiono affette da alcuna nullità.
Peraltro, contrariamente a quanto rilevato dalla società opponente, nel caso de quo non risulta sussistere alcuna nullità stante che – come rilevato dal CTU e documentalmente provato dall'opposto – quest'ultimo ha posto in essere le prestazioni professionali alle quali è sinallagmaticamente correlato il diritto al compenso. Quest'ultimo, pertanto, non è sine causa ma è il corrispettivo per le attività svolte dal professionista.
Peraltro, in conformità a tale impostazione, si è ritenuta valida ed applicabile anche la c.d.
clausola contrattuale del dopo-incasso: conseguentemente, come meglio esposto infra - in ossequio alla previsione contrattuale di collegare i compensi del professionista alle somme effettivamente “percepite” dalla società - si è ritenuto corretto liquidare i compensi del professionista solo sulla base delle somme “percepite” escludendo dal calcalo (pur effettuato dal CTU) le somme oggetto di fatture non pagate.
Infine, va rigettata anche l'eccezione di prescrizione triennale del credito invocata dall'opponente a fronte dell'esecuzione delle prestazioni dal “2011 e fino al 2013 e data dopo la quale nulla è stato eseguito dal . Ciò risulta smentito dalla documentazione CP_1
pagina 7 di 13 prodotta in giudizio dalla quale risulta provato sia il compimento di attività da parte dell'opposto dopo il 2013 che la sussistenza di validi atti interruttivi della prescrizione. Ed invero, in data 29 gennaio 2015, l'ing. ha provveduto a trasmettere al R.U.P. Controparte_1
il progetto di variante con i relativi allegati resosi necessario – come comprovato dalla comunicazione del 14 febbraio 2012 della ditta al R.U.P – per risolvere alcune Pt_1
problematiche emerse in corso d'opera e per soddisfare talune nuove esigenze rappresentate dall'Amministrazione comunale.
Il chè prova la prosecuzione del mandato contrattuale con svolgimento di attività professionali da parte del e conseguente impossibilità di decorrenza della prescrizione. CP_1
Inoltre, risultano in atti sia la diffida di pagamento inviata dall'opposto con pec del 15.06.2017 che la successiva pec del luglio 2017 con la quale la società ha comunicato al Pt_1 CP_1
la revoca del mandato professionale: ritenendo che la prescrizione triennale debba decorrere da tale ultima data conclusiva del rapporto, ne deriva che essa risulta validamente interrotta dalla pec dell'opposto di richiesta dei compensi del 13.03.2020 nonché dalla notifica del provvedimento monitorio eseguita in data 13.06.2020.
Posto quanto sopra, in ogni caso si rileva che quella invocata dall'attore è una prescrizione presuntiva, cioè fondata sulla presunzione che un determinato credito, quale è quello per compensi professionali, sia stato pagato.
Tale presunzione, dovendosi ritenere iuris tantum, può essere superata con la prova -
incombente sul creditore - che la prestazione di pagamento non è stata eseguita.
Inoltre “la prescrizione presuntiva non si fonda sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo - come invece la prescrizione ordinaria - ma sulla presunzione che, in considerazione
pagina 8 di 13 della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto”
(Cass. Ord. 15303/2019; Cass. Ord. 30058/2017).
Per questa ragione, l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata qualora il debitore ammetta di non avere pagato, giacché il mancato pagamento contrasta con i presupposti della presunzione stessa.
Ebbene nel caso de quo la prova del mancato pagamento emerge dalle deduzioni difensive della stessa opponente la quale ammette di non avere pagato gli importi ingiunti seppur deducendo, a fondamento e motivazione di tale mancata corresponsione, talune eccezioni
(comunque non fondate).
Alla luce di quanto sopra, va riconosciuto il diritto del a percepire un compenso CP_1
professionale ulteriore ed aggiuntivo rispetto alla sola somma di € 60.000,00 già ricevuta.
Tuttavia, con riguardo all'ammontare di tale compenso, si ritiene che l'importo ingiunto non sia corretto.
Con riferimento alla determinazione del quantum debeatur, questo Giudice ritiene di doversi attenere alle valutazioni e quantificazioni operate in seno alla CTU che appare congrua,
motivata e condivisibile.
All'uopo il CTU ha relazionato quanto segue con riguardo ad ogni singola voce di corrispettivo spettante al professionista.
In particolare, con specifico riferimento al compenso di cui alla lettera A del disciplinare, il
Consulente ha evidenziato che l'importo fisso di € 60.000,00 ivi previsto era condizionato all'evento della stipula della Convenzione di project financing tra il Controparte_3
e la società opponente: tale condizione è risultata avverata ed il relativo importo è
[...]
stato pacificamente pagato.
pagina 9 di 13 Con riferimento ai compensi per le voci di cui alle lettere B e C il Consulente ha rilevato che
“per la determinazione dell'onorario spettante al professionista in adempimento delle prestazioni oggetto dell'incarico occorrerà individuare gli importi fatturati per ciascun anno dall'impresa nel periodo 2012 – 2017 che andranno rapportati alle percentuali rispettivamente indicate al punto B e, con la prevista decurtazione, al punto C” […].
Alla luce della documentazione in atti e sulla scorta dei mandati di pagamento disposti dal comune di Capo D'Orlando in favore della società , il Consulente ha quantificato i Pt_1
compensi de quibus avendo cura di distinguere due ipotesi di calcolo: quella determinata sulla base delle somme fatturate dalla società opponente e quella determinata tenendo conto solo degli importi fatturati ed effettivamente percepiti dalla società (così attenendosi l'indicazione letterale che si rinviene nel contratto del 29.04.2011).
Quanto ai compensi connessi al punto D, essi “erano subordinati ad una quota parte dei ricavi
che si sarebbero ottenuti dalla gestione dei pannelli pubblicitari a messaggio variabile che, a
seguito del progetto di variante, non sono stati realizzati e conseguentemente non può
calcolarsi alcun corrispettivo, né il disciplinare prevede alcuna forma maggiorazione e/o di
“compensazione” del mancato guadagno”.
Pertanto, in relazione a tale voce del disciplinare, nessun compenso è maturato in favore del
CP_1
Per quanto concerne i compensi per opere straordinarie, essi sono stati determinati sulla base degli importi fatturati e percepiti dalla società negli anni 2012 e 2013 tenendo conto che
“secondo le previsioni del disciplinare risulta applicabile solo l'aliquota percentuale relativa alle attività di progettazione e direzione lavori (10 + 5 %) ma non quella relativa al coordinamento della sicurezza (5 %)”.
pagina 10 di 13 In tal modo l'importo dovuto a tale titolo è risultato pari ad € 17.187,46 oltre ad i.v.a. e c.c.p..
Infine, con riferimento ai compensi per la redazione del progetto di variante, poiché essi non sono stati specificate in alcuna delle pattuizioni del disciplinare, per la loro determinazione il
Consulente ha fatto applicazione del D.M. 140/2012.
In forza delle tariffe indicate in tale testo normativo – per l'attività svolta e l'mporto delle opere oggetto della variante pari ad € 1.985.392,59 – è stato calcolato “un onorario complessivamente pari ad € 87.862,66 oltre ad i.v.a. e c.c.p.”.
Indi il consulente ha così concluso:
“Richiamate le considerazioni più ampiamente esposte nell'ambito della presente ed in dipendenza delle risultanze dell'analisi tecnico contabile effettuata e della successiva elaborazione degli onorari spettanti al professionista in dipendenza del disciplinare di
incarico tra le parti sottoscritto, si possono sinteticamente riassumere nei punti
successivamente indicati le risultanze cui si è pervenuti.
Compensi professionali ing. Controparte_1
1) - Compensi Punto A. € 60.000,00
2) - Compensi Punto B € 124.060,29
3) - Compensi Punto C € 70.300,83
4) - Compensi Punto D € -----
5) - Compensi opere straordinarie € 17.187,46
6) - Compensi variante € 87.862,66
Totale complessivo € 359.411,24
Risultando pacificamente in atti che l'unico importo corrisposto ammonta ad € 60.000,00, residua un saldo pari ad € 299.411,24 oltre ad i.v.a. e c.c.p. […]
pagina 11 di 13 In ogni caso si può indicare a questo giudice come sulla base di quanto documentato in atti e
nella prospettata ipotesi di tenere conto esclusivamente delle fatture pagate, gli emolumenti dell'ing. vengono a rideterminarsi come segue: Controparte_1
1) - Compensi Punto A. € 60.000,00
2) - Compensi Punto B. € 60.310,00
3) - Compensi Punto C. € 34.175,83
4) - Compensi Punto D. € -----
5) - Compensi opere straordinarie € 17.187,46
6) - Compensi variante € 87.862,66
Totale complessivo € 259.535,95
Detraendo, anche in questo caso, l'importo corrisposto di € 60.000,00 residuererebbe un credito di € 199.535,95 oltre ad i.v.a. e c.c.p.”.
Ebbene, come già sopra esposto, in ossequio al dato letterale della clausola pattizia – che collega le spettanze professionali del alla effettiva percezione degli importi fatturati CP_1
da parte della società opponente - la seconda ipotesi di calcolo prospettata dal Consulente
appare più logica e rispondente alla volontà contrattuale.
Si perviene così alla conclusione per cui il compenso ancora spettante all'opposto- detratta la somma di € 60.000,00 già ricevuta - va quantificato in € 199.535,95 oltre i.v.a. e c.c.p.
Alla stregua di tutto quanto sovraesposto, va revocato il decreto ingiuntivo opposto e di cui in motivazione e va disposta la condanna della società opponente al pagamento in favore dell'opposto della somma di € 199.535,95 oltre i.v.a. e c.c.p., detratta la ritenuta d'acconto, e oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
pagina 12 di 13 Con riguardo alle spese processuali del presente giudizio, si ritiene opportuno disporne la compensazione tra le parti, in ragione della sussistenza di un'ipotesi di soccombenza reciproca stante il riconoscimento del credito in favore del professionista ma al contempo la disposta revoca del decreto ingiuntivo opposto con liquidazione in favore del di somme CP_1
notevolmente inferiori rispetto all'originaria pretesa azionata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8014/2020, così
statuisce:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto e di cui in motivazione;
2) dispone la condanna della società opponente al pagamento in favore dell'opposto della somma di € 199.535,95 oltre i.v.a. e c.c.p., detratta la ritenuta d'acconto, e oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
3) Compensa tra le parti le spese e competenze del presente giudizio.
4) Pone le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico solidale di entrambe le parti.
Così deciso il 10.02.2025
Il giudice
Salvatore Barberi
Atto depositato telematicamente pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO, DOTT. SALVATORE
BARBERI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 8014/2020 R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
promossa da
(p.iva ) con sede in Via Pietro Novelli n. 131, Parte_1 P.IVA_1
95125 – CATANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2
elettivamente domiciliata in Catania, via P. Novelli 131 c/o la società e rappresentata e difesa,
anche disgiuntamente, dagli avvocati Ettore Notti e Antonio Romanello, giusta procura in atti;
- OPPONENTE-
contro pagina 1 di 13 , (C.F. ), residente in [...], Controparte_1 C.F._1
Via Vincenzo Bellini n. 61, P.I. elettivamente domiciliato in Catania, via E. A. P.IVA_2
Pantano n. 70, presso lo studio dell'Avv. Elvira Felis che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- OPPOSTO -
-- -- --
Precisate le conclusioni all'udienza del 13.11.2024, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini, ex art. 190 cpc, per il deposito di comparse conclusionali e memorie di repliche
-- -- --
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione, datato 16.07.2020, la ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 2226/2020 (proc. R.G. n. 4632/2020), emesso dal Tribunale
Civile di Catania in data 10/06/2020 e notificato via pec il 13.6.2020, in forza del quale le è
stato ingiunto di provvedere al pagamento in favore di , nel termine perentorio Controparte_1
di 40 giorni, della somma di € 308.201,78, per capitale oltre interessi nonchè spese del procedimento monitorio, liquidate in € 4.185,00 per onorari ed € 634,00 per esborsi, oltre spese generali, I.V.A. e C.p.A..
A fondamento della propria domanda di revoca del decreto opposto, parte attrice ha dedotto l'inesigibilità del credito ingiunto, la sua inesistenza e la prescrizione triennale nonché la nullità dell'accordo stipulato tra le parti in data 29.04.2011 in forza del quale il ha CP_1
assunto l'incarico di “svolgimento dell'attività di consulenza tecnica amministrativa relativa al
pagina 2 di 13 project financing per la ristrutturazione, adeguamento e manutenzione degli impianti di
pubblica illuminazione ed ottimizzazione dei consumi energetici, indetto dal comune di Capo
d'Orlando (ME)" (art. 1).
L'opposto si è costituito in giudizio con propria comparsa in seno alla quale ha contestato ogni domanda ed eccezione di controparte ed ha invocato il proprio diritto alla percezione dei compensi professionali dovuti per l'esecuzione delle prestazioni di cui l'art. 2 del detto contratto e quantificati secondo i parametri di calcolo pattuiti in seno all'art. 5 del detto accordo.
Dopo la concessione dei termini ex art. 183, VI comma cpc, la causa è stata istruita mediante
CTU.
Successivamente, all'udienza del 13.11.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa
è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Nel merito, si osserva che oggetto della presente controversia risulta essere l'accertamento dell'an e la determinazione del quantum dei compensi spettanti all'opposto Controparte_1
per l'attività professionale svolta in favore della società opponente giusta contratto di prestazione professionale del 29 Aprile 2011.
In particolare, in forza dell'art. 2 di detto contratto sono state attribuite al le seguenti CP_1
prestazioni:
1) Redazione del progetto preliminare per la partecipazione alla gara di project financing.
2) Redazione del progetto esecutivo e definitivo.
3) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per i lavori oggetto del progetto esecutivo pagina 3 di 13 4) Direzione lavori e redazione degli atti tecnico contabili da produrre all'Amministrazione
Comunale.
5) Censimento degli impianti in contraddittorio con l'ente appaltante.
6) Prove sugli impianti.
7) Supporto alle operazioni di collaudo.
Per la concreta quantificazione dei compensi spettanti al professionista, il successivo art. 5 del contratto del 29.04.2011 ha previsto i seguenti parametri di calcolo:
A) € 60.000,00 a contratto/convenzione stipulata, registrata ed avvenuta erogazione da parte dell'Istituto di credito del finanziamento dell'opera;
B) Importo annuale corrispondente al 15 % del fatturato della ditta per ciascun anno fino al raggiungimento di un importo complessivo di € 200.000,00 (compreso l'acconto di cui al punto A);
C) Importo annuale per la durata di anni 20 corrispondente al 10 % del fatturato della ditta per ciascun anno detratto l'importo corrisposto in adempimento del punto B)
D) Importo annuale, a partire dalla messa in funzione dei pannelli pubblicitari a messaggio variabile e per tutta la durata della convenzione, corrispondente al 50 % dei ricavi ottenuti dalla gestione degli impianti pubblicitari.
In aggiunta a quanto sopra, detto articolo ha previsto che, nel caso di affidamento all'impresa di ulteriori lavori di ammodernamento e/o ampliamento della rete di pubblica Pt_1
illuminazione non prevedibili al momento dell'accordo ma comunque ricompresi nella convenzione stipulata con il sono riconosciuti al professionista compensi ulteriori CP_2
determinati a percentuale sull'importo lavori nelle seguenti misure:
- Progettazione 10 %
pagina 4 di 13 - Coordinamento della sicurezza 5 %
- Direzione e contabilità lavori 5 %.
Dopo la conclusione di detto contratto con l'ing. in data 24 Gennaio 2012 la CP_1 [...]
ha sottoscritto con il Comune di Capo d'Orlando (ME) la Convenzione/Project Parte_1
Financing avente ad oggetto “l'Affidamento in concessione per la fornitura di servizi, ristrutturazione, adeguamento e manutenzione degli impianti di P.I. ed ottimizzazione dei
consumi energetici C.I.G. n. 0937741858 – Codice CUP: C17C10000030007”, giusta delibera
G.M. n. 4 del 18/01/2012.
La stipula di detta convenzione con l'Ente ha rappresentato il presupposto per la maturazione in favore dell'opposto del diritto al compenso di cui alla lettera A del sopra indicato art. 5.
E in effetti, in adempimento di tale pattuizione, la società ha Parte_1
corrisposto al la somma di € 60.000,00 e tale circostanza risulta pacifica ed CP_1
incontestata.
Come da documentazione in atti, nel Gennaio 2015 il professionista ha provveduto alla redazione di una perizia di variante e suppletiva nei limiti degli importi previsti nel project financing, trasmessa al RUP in data 29 gennaio 2015.
Inoltre, l'opposto ha provveduto alla direzione lavori per come attestato dal Comune di Capo
D'Orlano con nota del 24 luglio 2015 nella quale risulta indicato anche l'importo dei lavori oggetto della prestazione in € 2.450.000,00.
In seguito, il rapporto contrattuale tra gli odierni contendenti è venuto meno stante che la società – giusta pec del 13.07.2017, versata in atti - ha revocato l'incarico all'ing. Pt_1
provvedendo a sostituirlo con altro professionista. CP_1
pagina 5 di 13 Ebbene stando alle difese dell'opponente, l'ing. ha svolto prestazioni professionali CP_1
solo dal 2011 al 2013 per le quali ha ricevuto la somma di € 60.000,00 (coma da art. 5, lett. A del disciplinare).
Dopo null'altro avrebbe fatto e, dunque, null'altro gli sarebbe dovuto per l'attività di collaborazione professionale sorta giusto contratto del 29.04.2011 e conclusasi a seguito della revoca del 2017.
Tuttavia, si rileva che i motivi dedotti dalla a supporto di tale diniego Parte_1
di ogni ulteriore pagamento in favore dell'opposto appaiono infondati e, dunque, non meritevoli di accoglimento.
In particolare, per quanto concerne la deduzione dell'opponente di inesigibilità ed inesistenza del credito dell'opposto per il mancato avveramento della condizione sospensiva (prevista nel contratto) di effettivo incasso delle fatture da parte della si rileva che Parte_1
tale circostanza non risponde al vero.
E infatti, dalla documentazione versata in atti dall'opposto e dall'analitica attività di confronto operata dal CTU tra fatture della e mandati di pagamento del – è emerso Parte_1 CP_2
che tutte le fatture emesse dalla società al per gli anni 2012, 2013 e 2014 (eccetto le CP_2
fatture numero 236, 190 e 169 del 2024) sono state pagate.
Mentre le fatture emesse dalla società negli anni 2015-2017 - almeno sulla base della documentazione in atti - non risultano pagate dall'Ente.
Pertanto, rispetto ai predetti importi “percepiti” dall'opponente per gli anni 2012 -2014, la condizione contrattualmente pattuita (c.d. clausola del dopo-incasso) si è verificata e dunque risulta maturato il diritto del al calcolo delle proprie spettanze su detti importi, con CP_1
applicazione delle percentuali indicate all'art. 5 del contratto.
pagina 6 di 13 Conseguentemente, il credito del (seppur nel diverso ammontare risultante con CP_1
riferimento alle predette annualità, come indicato in seno alla CTU) può ritenersi certo ed esigibile.
Parimenti non pregevole di accoglimento è l'eccezione di nullità del contratto di incarico stipulato inter partes in 29.04.2011.
Tale contratto costituisce la fonte delle obbligazioni per cui è causa e – in difetto di prova contraria – deve ritenersi frutto della libera contrattazione intercorsa tra le parti e del bilanciamento dei reciproci interessi. Pertanto, le clausole in esso contenute sono vincolanti per i contraenti e non paiono affette da alcuna nullità.
Peraltro, contrariamente a quanto rilevato dalla società opponente, nel caso de quo non risulta sussistere alcuna nullità stante che – come rilevato dal CTU e documentalmente provato dall'opposto – quest'ultimo ha posto in essere le prestazioni professionali alle quali è sinallagmaticamente correlato il diritto al compenso. Quest'ultimo, pertanto, non è sine causa ma è il corrispettivo per le attività svolte dal professionista.
Peraltro, in conformità a tale impostazione, si è ritenuta valida ed applicabile anche la c.d.
clausola contrattuale del dopo-incasso: conseguentemente, come meglio esposto infra - in ossequio alla previsione contrattuale di collegare i compensi del professionista alle somme effettivamente “percepite” dalla società - si è ritenuto corretto liquidare i compensi del professionista solo sulla base delle somme “percepite” escludendo dal calcalo (pur effettuato dal CTU) le somme oggetto di fatture non pagate.
Infine, va rigettata anche l'eccezione di prescrizione triennale del credito invocata dall'opponente a fronte dell'esecuzione delle prestazioni dal “2011 e fino al 2013 e data dopo la quale nulla è stato eseguito dal . Ciò risulta smentito dalla documentazione CP_1
pagina 7 di 13 prodotta in giudizio dalla quale risulta provato sia il compimento di attività da parte dell'opposto dopo il 2013 che la sussistenza di validi atti interruttivi della prescrizione. Ed invero, in data 29 gennaio 2015, l'ing. ha provveduto a trasmettere al R.U.P. Controparte_1
il progetto di variante con i relativi allegati resosi necessario – come comprovato dalla comunicazione del 14 febbraio 2012 della ditta al R.U.P – per risolvere alcune Pt_1
problematiche emerse in corso d'opera e per soddisfare talune nuove esigenze rappresentate dall'Amministrazione comunale.
Il chè prova la prosecuzione del mandato contrattuale con svolgimento di attività professionali da parte del e conseguente impossibilità di decorrenza della prescrizione. CP_1
Inoltre, risultano in atti sia la diffida di pagamento inviata dall'opposto con pec del 15.06.2017 che la successiva pec del luglio 2017 con la quale la società ha comunicato al Pt_1 CP_1
la revoca del mandato professionale: ritenendo che la prescrizione triennale debba decorrere da tale ultima data conclusiva del rapporto, ne deriva che essa risulta validamente interrotta dalla pec dell'opposto di richiesta dei compensi del 13.03.2020 nonché dalla notifica del provvedimento monitorio eseguita in data 13.06.2020.
Posto quanto sopra, in ogni caso si rileva che quella invocata dall'attore è una prescrizione presuntiva, cioè fondata sulla presunzione che un determinato credito, quale è quello per compensi professionali, sia stato pagato.
Tale presunzione, dovendosi ritenere iuris tantum, può essere superata con la prova -
incombente sul creditore - che la prestazione di pagamento non è stata eseguita.
Inoltre “la prescrizione presuntiva non si fonda sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo - come invece la prescrizione ordinaria - ma sulla presunzione che, in considerazione
pagina 8 di 13 della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto”
(Cass. Ord. 15303/2019; Cass. Ord. 30058/2017).
Per questa ragione, l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata qualora il debitore ammetta di non avere pagato, giacché il mancato pagamento contrasta con i presupposti della presunzione stessa.
Ebbene nel caso de quo la prova del mancato pagamento emerge dalle deduzioni difensive della stessa opponente la quale ammette di non avere pagato gli importi ingiunti seppur deducendo, a fondamento e motivazione di tale mancata corresponsione, talune eccezioni
(comunque non fondate).
Alla luce di quanto sopra, va riconosciuto il diritto del a percepire un compenso CP_1
professionale ulteriore ed aggiuntivo rispetto alla sola somma di € 60.000,00 già ricevuta.
Tuttavia, con riguardo all'ammontare di tale compenso, si ritiene che l'importo ingiunto non sia corretto.
Con riferimento alla determinazione del quantum debeatur, questo Giudice ritiene di doversi attenere alle valutazioni e quantificazioni operate in seno alla CTU che appare congrua,
motivata e condivisibile.
All'uopo il CTU ha relazionato quanto segue con riguardo ad ogni singola voce di corrispettivo spettante al professionista.
In particolare, con specifico riferimento al compenso di cui alla lettera A del disciplinare, il
Consulente ha evidenziato che l'importo fisso di € 60.000,00 ivi previsto era condizionato all'evento della stipula della Convenzione di project financing tra il Controparte_3
e la società opponente: tale condizione è risultata avverata ed il relativo importo è
[...]
stato pacificamente pagato.
pagina 9 di 13 Con riferimento ai compensi per le voci di cui alle lettere B e C il Consulente ha rilevato che
“per la determinazione dell'onorario spettante al professionista in adempimento delle prestazioni oggetto dell'incarico occorrerà individuare gli importi fatturati per ciascun anno dall'impresa nel periodo 2012 – 2017 che andranno rapportati alle percentuali rispettivamente indicate al punto B e, con la prevista decurtazione, al punto C” […].
Alla luce della documentazione in atti e sulla scorta dei mandati di pagamento disposti dal comune di Capo D'Orlando in favore della società , il Consulente ha quantificato i Pt_1
compensi de quibus avendo cura di distinguere due ipotesi di calcolo: quella determinata sulla base delle somme fatturate dalla società opponente e quella determinata tenendo conto solo degli importi fatturati ed effettivamente percepiti dalla società (così attenendosi l'indicazione letterale che si rinviene nel contratto del 29.04.2011).
Quanto ai compensi connessi al punto D, essi “erano subordinati ad una quota parte dei ricavi
che si sarebbero ottenuti dalla gestione dei pannelli pubblicitari a messaggio variabile che, a
seguito del progetto di variante, non sono stati realizzati e conseguentemente non può
calcolarsi alcun corrispettivo, né il disciplinare prevede alcuna forma maggiorazione e/o di
“compensazione” del mancato guadagno”.
Pertanto, in relazione a tale voce del disciplinare, nessun compenso è maturato in favore del
CP_1
Per quanto concerne i compensi per opere straordinarie, essi sono stati determinati sulla base degli importi fatturati e percepiti dalla società negli anni 2012 e 2013 tenendo conto che
“secondo le previsioni del disciplinare risulta applicabile solo l'aliquota percentuale relativa alle attività di progettazione e direzione lavori (10 + 5 %) ma non quella relativa al coordinamento della sicurezza (5 %)”.
pagina 10 di 13 In tal modo l'importo dovuto a tale titolo è risultato pari ad € 17.187,46 oltre ad i.v.a. e c.c.p..
Infine, con riferimento ai compensi per la redazione del progetto di variante, poiché essi non sono stati specificate in alcuna delle pattuizioni del disciplinare, per la loro determinazione il
Consulente ha fatto applicazione del D.M. 140/2012.
In forza delle tariffe indicate in tale testo normativo – per l'attività svolta e l'mporto delle opere oggetto della variante pari ad € 1.985.392,59 – è stato calcolato “un onorario complessivamente pari ad € 87.862,66 oltre ad i.v.a. e c.c.p.”.
Indi il consulente ha così concluso:
“Richiamate le considerazioni più ampiamente esposte nell'ambito della presente ed in dipendenza delle risultanze dell'analisi tecnico contabile effettuata e della successiva elaborazione degli onorari spettanti al professionista in dipendenza del disciplinare di
incarico tra le parti sottoscritto, si possono sinteticamente riassumere nei punti
successivamente indicati le risultanze cui si è pervenuti.
Compensi professionali ing. Controparte_1
1) - Compensi Punto A. € 60.000,00
2) - Compensi Punto B € 124.060,29
3) - Compensi Punto C € 70.300,83
4) - Compensi Punto D € -----
5) - Compensi opere straordinarie € 17.187,46
6) - Compensi variante € 87.862,66
Totale complessivo € 359.411,24
Risultando pacificamente in atti che l'unico importo corrisposto ammonta ad € 60.000,00, residua un saldo pari ad € 299.411,24 oltre ad i.v.a. e c.c.p. […]
pagina 11 di 13 In ogni caso si può indicare a questo giudice come sulla base di quanto documentato in atti e
nella prospettata ipotesi di tenere conto esclusivamente delle fatture pagate, gli emolumenti dell'ing. vengono a rideterminarsi come segue: Controparte_1
1) - Compensi Punto A. € 60.000,00
2) - Compensi Punto B. € 60.310,00
3) - Compensi Punto C. € 34.175,83
4) - Compensi Punto D. € -----
5) - Compensi opere straordinarie € 17.187,46
6) - Compensi variante € 87.862,66
Totale complessivo € 259.535,95
Detraendo, anche in questo caso, l'importo corrisposto di € 60.000,00 residuererebbe un credito di € 199.535,95 oltre ad i.v.a. e c.c.p.”.
Ebbene, come già sopra esposto, in ossequio al dato letterale della clausola pattizia – che collega le spettanze professionali del alla effettiva percezione degli importi fatturati CP_1
da parte della società opponente - la seconda ipotesi di calcolo prospettata dal Consulente
appare più logica e rispondente alla volontà contrattuale.
Si perviene così alla conclusione per cui il compenso ancora spettante all'opposto- detratta la somma di € 60.000,00 già ricevuta - va quantificato in € 199.535,95 oltre i.v.a. e c.c.p.
Alla stregua di tutto quanto sovraesposto, va revocato il decreto ingiuntivo opposto e di cui in motivazione e va disposta la condanna della società opponente al pagamento in favore dell'opposto della somma di € 199.535,95 oltre i.v.a. e c.c.p., detratta la ritenuta d'acconto, e oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
pagina 12 di 13 Con riguardo alle spese processuali del presente giudizio, si ritiene opportuno disporne la compensazione tra le parti, in ragione della sussistenza di un'ipotesi di soccombenza reciproca stante il riconoscimento del credito in favore del professionista ma al contempo la disposta revoca del decreto ingiuntivo opposto con liquidazione in favore del di somme CP_1
notevolmente inferiori rispetto all'originaria pretesa azionata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8014/2020, così
statuisce:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto e di cui in motivazione;
2) dispone la condanna della società opponente al pagamento in favore dell'opposto della somma di € 199.535,95 oltre i.v.a. e c.c.p., detratta la ritenuta d'acconto, e oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
3) Compensa tra le parti le spese e competenze del presente giudizio.
4) Pone le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico solidale di entrambe le parti.
Così deciso il 10.02.2025
Il giudice
Salvatore Barberi
Atto depositato telematicamente pagina 13 di 13