Ordinanza cautelare 6 febbraio 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 16/06/2025, n. 2207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2207 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 02207/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00154/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 154 del 2025, proposto da IE Di GI AN, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Lillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, relazione alla procedura CIG A01856FFB9;
contro
Politecnico di AN, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Valerio Albanese e Alessandro Cuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
CEIR - Società Consortile Cooperativa, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del Decreto del Direttore Generale del Politecnico di AN Rep.19976/2024 Prot. N.317020/19.12.2024, recante revoca del provvedimento di aggiudicazione Decreto del D.G. Prot. N.0261038/28.10.2024 dell’appalto specifico “per l’affidamento dei servizi di manutenzione degli impianti antincendio nell’ambito sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per la fornitura dei servizi agli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni - CIG A01856FFB9”, approvato in favore della ricorrente;
- per quanto occorra della Nota Politecnico di AN (Prot. N.315253/18.12.2024) a firma del RUP, ancorché non conosciuta;
- in parte qua e nei limiti di interesse, del Capitolato d’Oneri per come applicato ed interpretato dal Politecnico di AN;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente, ancorché allo stato non conosciuto, con particolare riferimento all’eventuale assegnazione/aggiudicazione ad altro concorrente che segue in graduatoria;
nonché per l’accertamento
del diritto della impresa ricorrente al ripristino dell’aggiudicazione in proprio favore, alla sottoscrizione del contratto ed esecuzione lavori, anche previa declaratoria di inefficacia del contratto, ove stipulato medio tempore , con altro concorrente che segue in graduatoria e per il risarcimento in forma specifica con richiesta espressa di subentro nell’eventuale contratto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Politecnico di AN;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 la dott.ssa Valentina Caccamo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con Decreto del Direttore Generale Rep. n. 11549/2024, Prot. 224715 del 02.10.2023, il Politecnico di AN ha indetto una procedura di gara per l’affidamento dei servizi di manutenzione degli impianti antincendio nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione istituito da Consip S.p.A. (CIG A01856FFB9), da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023. Come previsto all’art. 4.2 del Capitolato d’Oneri, “ il valore massimo stimato dell’appalto posto a base d’asta, è pari a 3.577.316,26 € al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, comprensivo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze per la durata complessiva di 60 mesi ”.
2. La gara è stata aggiudicata alla ditta IE Di GI AN (di seguito solo “IE”), prima classificata con complessivi punti 92,19, in forza del decreto Direttoriale Prot. n. 261028 del 28.10.2024, seguita in graduatoria da CEIR soc. cons. coop con punti 89,35.
3. A valle dell’aggiudicazione, in data 8.11.2024 la stazione appaltante ha chiesto alla ricorrente, nell’ambito degli adempimenti propedeutici alla stipula del contratto, di comprovare il criterio tabellare di cui al punto “A.2.3” della Tabella di Valutazione dell’Offerta Tecnica di cui all’art. 21.1.1 del Capitolato d’oneri. Detto criterio, ricompreso all’interno del criterio A.2. inerente alla “ Qualità della struttura organizzativa ”, prevede nello specifico l’attribuzione di punti 7 nel caso in cui il concorrente possa dimostrare il “ possesso da parte del manutentore degli impianti di rivelazione incendi della certificazione di Centro Autorizzato Assistenza Tecnica Notifier – CAT ”.
4. Con nota del 15.11.2024 la ricorrente ha riscontrato le richieste della stazione appaltante inviando la documentazione in proprio possesso ai fini della comprova del succitato criterio, ritenendo la stessa idonea e adeguata allo scopo.
5. Ciononostante, con nota del 10.12.2024 il Politecnico di AN ha rappresentato alla ricorrente che “ in riferimento alla comprova del criterio di valutazione “A.2.3 - Certificazione di Centro Autorizzato Assistenza Tecnica Notifier CAAT” non è stata fornita da parte dell’offerente idonea documentazione a comprova del possesso della certificazione in corso di validità rilasciata da un ente di accreditamento riconosciuto quale Centro Autorizzato Assistenza Tecnica Notifier – CAAT ”, precisando che “ a seguito della verifica della comprova da parte della Stazione appaltante presso la società HONEYWELL S.R.L., quale Centro Autorizzato Assistenza Tecnica Notifier – CAAT, si riscontra che l’operatore economico non è in possesso di tale certificazione ”.
6. Con comunicazione del 19.12.2024, la stazione appaltante ha quindi disposto la revoca dell’aggiudicazione in favore della ricorrente ritenendo che quest’ultima non avesse fornito la comprova del criterio di valutazione “A.2.3”, in applicazione della previsione del Capitolato d’oneri che dispone tale sanzione nel caso in cui il concorrente non abbia dimostrato prima della stipula quanto indicato in sede di offerta.
7. Avverso tale provvedimento è insorta la ricorrente onde chiederne l’annullamento, deducendo a sostegno del gravame un unico articolato mezzo con il quale lamenta “ violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara: artt. 17, 18, 21, 21.1 del Capitolato d’Oneri. Violazione e falsa applicazione dell’art.21-nonies, comma 2 bis, del D.Lgs. n.241/1990. Eccesso di potere: per travisamento della fattispecie, incongruenza e non sussistenza dell’addebito “di false dichiarazioni sostitutive di certificazione”. Errata valutazione del requisito richiesto per errata applicazione ed interpretazione della legge di gara. Istruttoria contraddittoria, irragionevole, illogica ed ingiusta. Motivazione apparente ed errata in relazione: alla totale assenza della falsa dichiarazione e alla mancata considerazione della sussistenza del requisito dichiarato. Illegittima individuazione di una causa di esclusione non prevista: violazione della par condicio ”.
8. Si è costituito in giudizio il Politecnico di AN per resistere al ricorso chiedendone il rigetto in quanto infondato.
9. All’esito della camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, con ordinanza n. 169/2025 la revoca dell’aggiudicazione è stata sospesa, ritenendo che le censure dedotte in ricorso potessero presentare profili di fondatezza da esaminare nella piena cognizione di merito e rilevata la sussistenza del periculum in mora .
10. Successivamente, le parti hanno ribadito e approfondito le rispettive posizioni depositando ulteriori scritti difensivi in vista della trattazione di merito del ricorso e, all’udienza del 4.06.2025, la causa è passata in decisione.
11. Il ricorso è fondato nei termini di seguito illustrati.
12. Con un unico articolato mezzo di gravame, IE lamenta che il provvedimento di revoca sarebbe stato assunto sull’erroneo presupposto che la stessa avrebbe reso “ false dichiarazioni sostitutive di certificazione ”, indicando nell’offerta tecnica il possesso della certificazione di Centro Autorizzato Assistenza Tecnica Notifier – CAT, di cui non sarebbe riuscita a dare prova in sede di verifica. Al contrario, secondo la ricorrente la stazione appaltante si sarebbe erroneamente focalizzata sulla circostanza – dalla stessa accertata in sede istruttoria – che la società non possedesse detta certificazione, poiché la lex specialis di gara e i chiarimenti resi dal RUP indicavano chiaramente che la stessa dovesse essere detenuta dal soggetto fisico manutentore, chiamato all’esecuzione del servizio, e non dall’offerente in quanto tale; IE vanterebbe quindi la presenza nel proprio organico di un numero elevato di manutentori di impianti di rivelazione incendi in possesso di attestazioni rilasciate dallo stesso ente certificatore Notifier Honeywell, per cui avrebbe correttamente dimostrato il possesso del predetto requisito con l’invio della documentazione relativa ai manutentori fisici di cui la stessa sarebbe stata in possesso. Ne consegue che l’eventuale (ma contestata) mancanza del requisito in questione avrebbe al più potuto comportare la sottrazione del relativo punteggio, ma non la revoca dell’aggiudicazione per falsa dichiarazione da parte dell’impresa ricorrente.
13. Occorre innanzitutto procedere, ai fini del decidere, a una sintetica ricostruzione delle disposizioni rilevanti della lex specialis onde contestualizzare le questioni trattate nell’ambito della pertinente regolamentazione, così come delineata dalla stazione appaltante negli atti di gara.
In base all’art. 21.2 del Capitolato d’oneri, il punteggio tecnico previsto nella procedura di specie è attribuito sulla base di tre macro “ Ambiti di Valutazione ”, quali l’“ organizzazione del servizio ” per un massimo di punti 38, i “ servizi operativi e/o di governo ” per un massimo di punti 41 e la “ sostenibilità ambientale e riduzione dei rischi per la salute ” per un massimo di punti 11. All’interno dell’Ambito “ Organizzazione del servizio ”, con riferimento al criterio “ Qualità della struttura organizzativa ” è inserito, tra gli altri, anche il sub-criterio A.2.3 in forza del quale è prevista l’attribuzione di 7 punti nel caso di “ Possesso da parte del manutentore degli impianti di rivelazione incendi della certificazione di Centro Autorizzato Assistenza Tecnica Notifier – CAT ”. Nell’esplicitare i criteri tabellari, cui il sub-criterio in questione è riconducibile, il Capitolato d’oneri riproduce senza modifiche o ulteriori precisazioni la definizione già fornita, riconducendo il possesso della certificazione al “ manutentore ”.
13.1 Quanto alla dimostrazione del possesso della certificazione di cui al Sub-Criterio A.2.3, il Capitolato d’oneri ha previsto che la comprova non avvenga, come per altri criteri, “ allegando copia conforme della certificazione unitamente all’offerta tecnica ”, ma successivamente “ in fase di stipula o, comunque, prima dell’avvio del servizio, comunicando i nominativi degli operatori destinati alle attività di manutentore degli impianti di rivelazione incendi della certificazione di Centro Autorizzato Assistenza Tecnica Notifier - CAT e allegando per ciascuno di essi copia della certificazione in corso di validità rilasciata da un ente di accreditamento riconosciuto ”.
13.2 Il quadro sopra delineato si completa con le precisazioni fornite dal RUP in sede di chiarimenti in riscontro a un apposito quesito vertente sulla questione in esame, con il quale è stato chiesto “ se per l’attribuzione del punteggio pari a 7 punti, sia necessario che la Ditta partecipante o un membro del RTI sia un CAT o sia sufficiente dare evidenza che l’attività di manutenzione delle apparecchiature Notifier sarà affidato ad un CAT ”. In risposta, è stato precisato che “ è richiesto che il personale dedicato in fase di esecuzione destinato alle attività di manutentore degli impianti di rivelazione incendi sia in possesso della certificazione in corso di validità rilasciata da un ente di accreditamento riconosciuto ”.
14. Dalla lettura delle disposizioni sopra richiamate possono dunque trarsi due considerazioni rilevanti ai fini del decidere.
15. L’esame delle disposizioni della lex specialis sopra richiamate, in uno con il chiarimento reso dalla stazione appaltante, induce in primo luogo a ritenere che la certificazione di Centro Autorizzato Assistenza Tecnica Notifier - CAT non debba essere posseduta dal concorrente in quanto tale, ma direttamente dagli operatori che effettueranno l’attività di manutenzione nel quadro dell’organizzazione aziendale dell’impresa aggiudicataria. In tal senso è non solo il tenore letterale delle previsioni, ma anche il confronto, sul piano sistematico, con la disciplina dei criteri A.2.4. (manutenzione delle porte tagliafuoco) e A.2.5 (manutenzione degli estintori) parimenti relativi al possesso di specifiche certificazioni, la cui comprova è anch’essa richiesta in capo ai soggetti tenuti all’esecuzione materiale del servizio con modalità analoghe a quella prevista nella fattispecie in discussione. In sostanza, ciò che la legge di gara vuole valorizzare è la circostanza che il personale operativo – cioè i singoli soggetti che, nell’ambito dell’organizzazione aziendale e della concreta articolazione del servizio, provvederanno all’attività manutentiva in questione – sia in possesso delle certificazioni attestanti conoscenze e qualità specifiche, ritenute meritevoli di apprezzamento attraverso l’attribuzione di un punteggio premiale.
15.1 È dunque corretta, alla luce di quanto precede, l’affermazione di parte ricorrente secondo cui la stazione appaltante non avrebbe dovuto accertare la titolarità della predetta certificazione in capo alla ditta IE – operatore economico che, partecipando alla gara, ha formulato offerta – poiché il requisito in questione non era riferito dalla legge di gara al soggetto concorrente, ma ai manutentori. Ciò che il Capitolato d’oneri ha richiesto, difatti, è che i soggetti indicati dall’aggiudicatario come esecutori materiali dell’attività di manutenzione degli impianti di rivelazione incendi possiedano il requisito in parola, con onere in capo alla stazione appaltante di verificare tale circostanza prima della stipula del contratto o prima dell’avvio del servizio in rapporto ai singoli nominativi dei manutentori che saranno forniti dall’aggiudicatario.
15.2 Nel caso di specie, l’istruttoria condotta dalla stazione appaltante si è erroneamente focalizzata sull’accertamento del possesso di tale certificazione in capo all’operatore economico partecipante alla gara, come dimostra la nota del RUP del 19.12.2024 con cui, nel comunicare la mancata comprova del sub-criterio A.2.3., si dà atto che le verifiche effettuate direttamente presso il certificatore hanno indicato che la ditta ricorrente non è presente nell’elenco dei Centri Autorizzati CAAT e che la documentazione trasmessa dalla ricorrente a dimostrazione del requisito “ non è ammissibile ”. Il Politecnico di AN, al contrario, avrebbe dovuto esaminare detta documentazione – non limitandosi a dichiararne l’inammissibilità in assenza peraltro alcuna motivazione – e valutarne l’idoneità o meno a dimostrare il possesso del requisito, eventualmente acquisendo dal certificatore, in caso di dubbi, ogni indicazione utile al fine di apprezzarne compiutamente il valore e stabilire se la stessa sia utile alla comprova richiesta, tenuto conto di come il requisito è stato declinato nella lex specialis di gara e, dunque, della circostanza che il medesimo deve essere dimostrato (e anche dimostrabile) rispetto ai manutentori che provvederanno all’esecuzione del servizio e non rispetto alla ditta offerente. Con riferimento a tali documenti, per vero, la stazione appaltante ha preso espressamente posizione, ritenendo gli stessi non idonei alla dimostrazione del requisito, soltanto in sede processuale nel corso del presente giudizio, con motivazioni che devono tuttavia essere considerate postume e che non sono contenute nel provvedimento impugnato, del quale non possono dunque validamente integrare il contenuto.
16. Dell’approccio non corretto che ha governato le decisioni della stazione appaltante vi è traccia anche nella nota del 10.12.2024, trasmessa da quest’ultima nell’ambito del contraddittorio endoprocedimentale, laddove, nell’affermare che la ricorrente non avrebbe fornito idonea documentazione a comprova del requisito in parola, si precisa che “ a seguito della verifica della comprova da parte della Stazione appaltante presso la società HONEYWELL S.R.L., quale Centro Autorizzato Assistenza Tecnica Notifier – CAAT, si riscontra che l’operatore economico non è in possesso di tale certificazione ”.
16.1 Parimenti, nella nota del 18.12.2024 indicata come “ proposta di revoca ”, sebbene la stazione appaltante abbia rilevato che l’operatore economico ha trasmesso “ attestati di frequenza di corsi di partecipazione a singoli manutentori, dipendenti dell’azienda, rilasciati da Honeywell – Notifier Italia Srl, produttore di centrali con rilevatori incendio, di apparecchiature periferiche, di sistemi per il controllo e monitoraggio degli accessi ”, non vi è poi traccia della valutazione di tale documentazione e della verifica dell’adeguatezza della stessa, essendo stata ritenuta decisiva ai fini della revoca dell’aggiudicazione la circostanza che “ consultando l’elenco dei Centri Autorizzati CAAT, (…) GI DI UC IG non è presente nell’elenco dei Centri Autorizzati CAAT ”.
17. Non vale a smentire quanto sopra l’argomentazione, sviluppata dalla stazione appaltante anche nella memoria ex art. 73 c.p.a., secondo cui la lex specialis di gara prevedrebbe “ per gli operatori economici in quanto enti privati, il possesso del famigerato CAAT e, di conseguenza, ma solo dopo, il possesso dei requisiti necessari per i dipendenti (cfr. D. M. n. 37/2008) ” (cfr. pagg. 6 e 7 della memoria ex art. 73 c.p.a. della resistente). Conclusione, questa, che fa leva in particolare sull’art. 11 del Capitolato, in base al quale per l’esecuzione del servizio/fornitura oggetto del presente appalto, “ le imprese che eseguono i servizi di manutenzione devono essere in possesso delle seguenti abilitazioni previste dal D.M. n. 37/2008 e s.m.i. per gli impianti oggetto dell’AS così come indicati nell’art. 1, comma 2, del medesimo Decreto, le quali sono tenute anche a rilasciare, a cura di personale abilitati ai sensi di legge, le prescritte certificazioni di conformità, ogni qualvolta dovuto: • Rif. Lett. g) dell’art. 1, comma 2 - “impianti di protezione antincendio” ”.
17.1 Il richiamo all’art. 11 del Capitolato, invero, non giova alla resistente poiché detta disposizione fa riferimento alle “abilitazioni” necessarie e imprescindibili per l’esecuzione del servizio, ovvero a requisiti minimi necessari in assenza dei quali l’operatore economico non è ammesso a partecipare alla gara perché non in possesso delle competenze tecniche per adempiere alla prestazione richiesta. In tal senso, difatti, è il richiamo al D.M. n. 37/2008 (“ Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici ”), che contiene la regolamentazione generale relativa all’ottenimento delle abilitazioni e certificazioni per operare sugli impianti elettrici all’interno di edifici, nonché le disposizioni per la realizzazione, manutenzione e verifica dei medesimi.
17.2 Nell’ipotesi in contestazione, invece, la certificazione richiesta dalla stazione appaltante è prevista ai soli fini dell’attribuzione di punteggio premiale, ma non è in alcun modo inclusa tra i requisiti di partecipazione o tra quelli minimi indispensabili all’esecuzione del servizio, per cui la disciplina richiamata a confronto non consente di condividere le conclusioni sostenute dalla stazione appaltante.
18. La seconda considerazione che deriva dall’esame della lex specialis di gara e dal complesso delle considerazioni sopra svolte attiene invece all’affermazione, contenuta nel provvedimento impugnato e contestata da parte ricorrente, secondo cui quest’ultima si sarebbe resa responsabile di “ false dichiarazioni sostitutive di certificazione ”, sanzionabili con la revoca dell’aggiudicazione.
Ritiene il Collegio che nel caso di specie non possa ritenersi integrata un’ipotesi di falsità rilevante tale da determinare la revoca dell’aggiudicazione, mancando gli elementi oggettivi della fattispecie di mendacio. A tal riguardo, è dirimente la circostanza che l’operatore economico non ha prodotto nel caso in esame alcuna “ dichiarazione sostitutiva di certificazione ” ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 rispetto alla quale possa configurarsi un’eventuale falsità, poiché l’elemento ritenuto non veritiero si riferisce semplicemente al possesso di un requisito premiale dell’offerta tecnica funzionale esclusivamente all’attribuzione del correlato punteggio.
18.1 La certificazione di Centro Autorizzato Assistenza Tecnica Notifier – CAT, come visto, è un elemento che entra nella composizione dell’offerta tecnica del concorrente e che consente a quest’ultimo di ottenere i 7 punti previsti, attraverso un meccanismo di attribuzione meramente tabellare. Peraltro, nella fattispecie, è dubbia la stessa sussistenza dell’elemento soggettivo necessario a integrare la falsa dichiarazione, in considerazione delle peculiarità della disciplina prevista dalla lex specialis in ordine al possesso e alla dimostrazione del requisito.
19. In conclusione, sono fondate le censure di difetto di motivazione e istruttoria articolate dalla ricorrente, nei termini sopra illustrati, per cui il ricorso in esame deve essere accolto. Per l’effetto, la stazione appaltante dovrà riaprire la fase di verifica dei requisiti indicati in offerta e riesaminare la posizione della ditta IE tenendo conto delle statuizioni di cui alla presente sentenza, eventualmente acquisendo tutti gli elementi che dovessero risultare utili al completamento dell’istruttoria e alla valutazione sul punto (cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, 24.04.2024, n.3739).
20. Con la precisazione che, come correttamente evidenziato dalla ricorrente, laddove il concorrente non fornisca la prova di quanto dichiarato in offerta andrà incontro alla perdita del relativo punteggio, in quanto attribuito sulla base di dichiarazioni attestanti la sussistenza di elementi poi rimasti indimostrati. La sanzione prevista in tale caso, tuttavia, non può essere la revoca definitiva dell’aggiudicazione in danno del concorrente, salvo che la componente dell’offerta di cui non è stata fornita la dovuta prova abbia carattere essenziale in relazione alla natura della prestazione complessiva richiesta dalla stazione appaltante, tale per cui la sua mancanza renda l’offerta non più conforme al fabbisogno specifico della stessa o inutile in rapporto alle esigenze sottese all’espletamento della procedura. La previsione di cui all’art. 18 del Capitolato d’oneri, secondo cui “ nel caso di mancata comprova di quanto offerto prima della stipula del contratto o in fase di esecuzione si prevede l’esclusione o la revoca aggiudicazione o in caso di stipula già effettuata l’applicazione delle penali contrattuali e la risoluzione ”, deve infatti essere interpretata sistematicamente nel quadro della disciplina complessiva della lex specialis di gara, tenuto conto delle cause che hanno determinato la mancata dimostrazione del requisito e degli effetti rispetto all’esecuzione del servizio, nei termini che sono stati sopra chiariti.
21. La particolarità della fattispecie esaminata consente la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AN nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gabriele Nunziata, Presidente
Silvia Cattaneo, Consigliere
Valentina Caccamo, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valentina Caccamo | Gabriele Nunziata |
IL SEGRETARIO