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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/05/2025, n. 2504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2504 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20791/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sergio Pochettino ha pronunciato ex art. 281 sexies u.c. c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20791/2023 promossa da:
,(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Davide De Pasquale (C.F. , presso il cui Studio in Torino, Corso C.F._2
Vinzaglio n.12, è elettivamente domiciliato, giusta procura a margine dell'atto di citazione.
ATTORE
Contro
(c.f ) con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Milano, C.so Sempione n° 39, in persona del procuratore speciale, giusta procura notarile del 02 marzo 2016 (cfr. doc. 1), rappresentato e difeso dall'Avv. Federico Romanini (c.f. ) e, anche disgiuntamente, C.F._3 dall'Avv. Roberto Manolino (c.f. ed elettivamente C.F._4 domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Torino, C.so Einaudi, 53, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
, residente in [...]-c CP_2
CONVENUTO CONTUMACE
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE ATTRICE
Accertata la qualità di terzo trasportato del signor sull'autovettura Audi Parte_1
A4, targata OTA315, di proprietà e condotta dal signor in occasione del CP_2 sinistro occorso in data 30.12.0219,
Dichiarare tenuta e condannare in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pronto ed immediato pagamento in favore dell'attore del complessivo importo pari ad Euro 26.000,00, a titolo di risarcimento del danno da invalidità permanente e da invalidità temporanea, comprensiva altresì di spese mediche, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per legge
Dichiarare tenuta e condannare in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese stragiudiziali documentate per Euro 1.286,00 (doc. 13).
In ogni caso: con vittoria di spese e onorari, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
PER PARTE CONVENUTA COSTITUITA
In via preliminare, accertare e dichiarare la cessazione della materia del contendere per accordo transattivo intervenuto fra le parti in causa in data 21.10.2021, con conseguente liquidazione da parte di della somma di € 26.000,00 in favore del Sig. CP_1 Parte_1
in data 28.10.2021, come documentato in atti;
[...] in via subordinata, contenere la misura del risarcimento nei limiti delle risultanze istruttorie di parte e, in ogni caso, detrarre dall'importo del risarcimento CP_1 eventualmente dovuto la somma di € 26.000,00 già liquidata all'attore, rivalutandola come per legge;
insistendo nella buona fede - in quanto in fase stragiudiziale non è obbligatoria Contro l'esibizione della procura, ed inoltre perché vittima di una vera e propria truffa messa in atto e negligenza della banca - compensarsi le spese stragiudiziali e di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il signor ha evocato in giudizio l Parte_1 Controparte_1 esponendo di aver subìto lesioni personali in data 30.12.201, in occasione di sinistro che vedeva coinvolta la vettura Audi A4 targata OTA315 condotta da CP_2 sul quale egli era trasportato Quantificati in citazione i danni nella complessiva somma di Euro 61.128,60, e dolendosi di aver inutilmente sollecitato in via stragiudiziale la convenuta, parte attrice, la difesa attorea ha concluso chiedendo la condanna della pagina 2 di 5 medesima al pagamento di detta somma Contro Si è costituita l' che ha eccepito l'estinzione del credito azionato a motivo della intervenuta transazione e pagamento dell'importo concordato di Euro 26 mila a mezzo bonifico inviato alle coordinate bancarie fornite dal precedente difensore dell'attore, avv.ta Nives Musolino All'udienza 6.12.2024 di comparizione delle parti il difensore dell'attore ha eccepito che il proprio assistito non aveva mai ricevuto la somma come sopra, che dai documenti prodotti risulta essere stata accreditata su conto corrente bancario di altro soggetto estraneo all'attore. L'istruttoria è consistita e si è riassunta nell'acquisizione dalla (già ), intermediaria del pagamento, Controparte_3 CP_4 di informazioni e documentazione relativa alla intestazione del conto corrente su cui Contro risulta essere transitato il bonifico di Euro 26 mila effettivamente disposto dall All'udienza del 7.3.2025 le parti hanno dichiarato di essersi accordate sulla congruità della ridetta somma di Euro 26 mila quale risarcimento omnicomprensivo;
parte attrice ha insistito per la condanna della convenuta al pagamento del predetto importo e delle spese di lite e parte convenuta ha insistito nelle conclusioni sopra richiamae, opponendo nella vicenda in esame la propria buona fede.
* * * Preliminarmente deve evidenziarsi che per effetto dell'accordo raggiunto in corso di causa non vi è luogo a provvedere in ordine alla responsabilità del sinistro ed alla quantificazione dei danni fisici e patrimoniali ad esso conseguito all'odierno attore. Unica questione ancora controversa ed oggetto della presente decisione concerne la Contro validità del pagamento effettuato da e quindi la idoneità del medesimo ad estinguere l'obbligazione risarcitoria solidale in capo ai convenuti. Rileva in proposito quanto disposto all'art. 1188 c.c., ove si prevede che il pagamento è liberatorio del debitore ed estintivo del credito solo se effettuato a mani di chi è legittimato a riceverlo, e quindi al creditore personalmente ovvero a soggetto da questi validamente delegato. In tema di adempimento delle obbligazioni, l'art. 1188 c.c. comporta che il pagamento fatto a persona non legittimata è inefficace nei confronti del creditore, tranne che quest'ultimo non lo ratifichi o non ne approfitti, con la conseguenza che il debitore rimane obbligato ad eseguire la prestazione anche in via giudiziaria. Il pagamento fatto a rappresentante apparente - o, come nel caso di specie, su indicazione apparentemente proveniente da rappresentante del creditore - al pari di quello fatto al creditore apparente libera il debitore di buona fede, ai sensi dell'art. 1189 c.c., solo a condizione che il debitore, il quale invochi il principio dell'apparenza giuridica, fornisca la prova non solo di avere confidato senza sua colpa nella situazione apparente, ma anche che il suo erroneo convincimento è stato determinato da un comportamento colposo del creditore, che abbia fatto sorgere nel "solvens" in buona fede una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà dei pagina 3 di 5 poteri rappresentativi dell'"accipiens". (così Cassazione civile sez. III, 03/09/2005, n.
17742). Nella vicenda in esame vi è in atti traccia documentale (doc. 4) della trattativa per definizione stragiudiziale che sarebbe stata perseguita tra le parti per il tramite dei procuratori legali i quali figurerebbero aver agito in rappresentanza delle odierne parti, le avvocate Sara Gitto per l'Ente assicurativo e Nives Musolino per l'odierno attore - con specificazione da parte di quest'ultima anche di coordinate bancarie su cui provvedere al pagamento stragiudizialmente concordato di Euro 26 mila - definizione ed indicazione che sono peraltro tutte contenute in messaggio di posta elettronica che parte convenuta ha prodotto in copia ed indicato come proveniente dall'avv. Nives Musolino. A seguito di acquisizione di informazioni disposto ai sensi dell'art. 210 c.p.c. in corso di causa è risultato che il conto corrente corrispondente alle coordinate bancarie indicate reca(va) intestazione a soggetto terzo, tale , che peraltro secondo Persona_1 la stessa narrativa attorea figura come colui che (unitamente a tale Persona_2 indirizzò l'odierno attore - allora minorenne – al medico legale che ha Parte_1 redatto la perizia in atti. Qualora fosse stata raggiunta in giudizio la prova che l'adesione all'accordo e le conseguenti indicazioni del conto corrente fossero pervenute effettivamente da Contro procuratrice del avrebbe potuto ritenersi giustificata la convinzione dell Pt_1 di pagare a soggetto legittimato, in quanto indicato quale adiectus solutionis causa da rappresentante del predetto danneggiato creditore. LA certezza della provenienza supporterebbe invero la valutazione in termini di buona fede dell'odierna convenuta nella sua convinzione di conferire con professionista incaricato dal danneggiato, e ciò anche senza una espressa richiesta all'avv. Musolino di giustificazione dei propri poteri Contro rappresentativi, essendo giustificata che l' confidasse nella deontologia e nella correttezza della medesima in ipotesi dichiaratasi procuratrice del danneggiato, come è d'uso fare nella fase stragiudiziale in materia di infortunistica stradale. La mail con indicazione dell'IBAN prodotta in copia da parte convenuta - come detto apparentemente riconducibile all'avv. Musolino - è però del tutto priva di indicazioni o elementi che ne attestino incontrovertibilmente la provenienza, e per tale motivo non si ravvisano i presupposti per ritenere giustificata per buona fede la decisione di disporre senza previ ulteriori controlli pagamenti di così rilevante importo. Contro Per tale motivo detto pagamento è inopponibile al creditore qui attore, e la – in considerazione dell'accordo transattivo intervenuto su an e quantum del credito – va condanna a corrispondere a l'importo concordato di Euro 26 mila, oltre Parte_1 interessi legali dalla sentenza al soddisfo
* * La decisione sulle spese giudiziali tiene conto della circostanza sopra evidenziata, vale a dire del rapporto di conoscenza personale tra e , Parte_1 Persona_1 soggetto nei cui confronti la convenuta ha titolo ad agire in ripetizione di indebito pagina 4 di 5 soggettivo.
Tale circostanza, acclarata in giudizio per ammissione della difesa attorea - se non può di per sé, in assenza come detto di altri elementi, supportare l'accoglimento delle difese ed eccezioni di parte convenuta - giustifica la decisione di integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, rigettata ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, definitivamente pronunciando, condanna l al pagamento in favore dell'attore Controparte_5 della somma di Euro 26.000,00, oltre ad interessi legali calcolati su detto importo da oggi al soddisfo;
compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio Così deciso in Torino, lì 20.5.25 Il Giudice
Sergio Pochettino
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sergio Pochettino ha pronunciato ex art. 281 sexies u.c. c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20791/2023 promossa da:
,(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Davide De Pasquale (C.F. , presso il cui Studio in Torino, Corso C.F._2
Vinzaglio n.12, è elettivamente domiciliato, giusta procura a margine dell'atto di citazione.
ATTORE
Contro
(c.f ) con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Milano, C.so Sempione n° 39, in persona del procuratore speciale, giusta procura notarile del 02 marzo 2016 (cfr. doc. 1), rappresentato e difeso dall'Avv. Federico Romanini (c.f. ) e, anche disgiuntamente, C.F._3 dall'Avv. Roberto Manolino (c.f. ed elettivamente C.F._4 domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Torino, C.so Einaudi, 53, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
, residente in [...]-c CP_2
CONVENUTO CONTUMACE
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE ATTRICE
Accertata la qualità di terzo trasportato del signor sull'autovettura Audi Parte_1
A4, targata OTA315, di proprietà e condotta dal signor in occasione del CP_2 sinistro occorso in data 30.12.0219,
Dichiarare tenuta e condannare in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pronto ed immediato pagamento in favore dell'attore del complessivo importo pari ad Euro 26.000,00, a titolo di risarcimento del danno da invalidità permanente e da invalidità temporanea, comprensiva altresì di spese mediche, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per legge
Dichiarare tenuta e condannare in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese stragiudiziali documentate per Euro 1.286,00 (doc. 13).
In ogni caso: con vittoria di spese e onorari, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
PER PARTE CONVENUTA COSTITUITA
In via preliminare, accertare e dichiarare la cessazione della materia del contendere per accordo transattivo intervenuto fra le parti in causa in data 21.10.2021, con conseguente liquidazione da parte di della somma di € 26.000,00 in favore del Sig. CP_1 Parte_1
in data 28.10.2021, come documentato in atti;
[...] in via subordinata, contenere la misura del risarcimento nei limiti delle risultanze istruttorie di parte e, in ogni caso, detrarre dall'importo del risarcimento CP_1 eventualmente dovuto la somma di € 26.000,00 già liquidata all'attore, rivalutandola come per legge;
insistendo nella buona fede - in quanto in fase stragiudiziale non è obbligatoria Contro l'esibizione della procura, ed inoltre perché vittima di una vera e propria truffa messa in atto e negligenza della banca - compensarsi le spese stragiudiziali e di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il signor ha evocato in giudizio l Parte_1 Controparte_1 esponendo di aver subìto lesioni personali in data 30.12.201, in occasione di sinistro che vedeva coinvolta la vettura Audi A4 targata OTA315 condotta da CP_2 sul quale egli era trasportato Quantificati in citazione i danni nella complessiva somma di Euro 61.128,60, e dolendosi di aver inutilmente sollecitato in via stragiudiziale la convenuta, parte attrice, la difesa attorea ha concluso chiedendo la condanna della pagina 2 di 5 medesima al pagamento di detta somma Contro Si è costituita l' che ha eccepito l'estinzione del credito azionato a motivo della intervenuta transazione e pagamento dell'importo concordato di Euro 26 mila a mezzo bonifico inviato alle coordinate bancarie fornite dal precedente difensore dell'attore, avv.ta Nives Musolino All'udienza 6.12.2024 di comparizione delle parti il difensore dell'attore ha eccepito che il proprio assistito non aveva mai ricevuto la somma come sopra, che dai documenti prodotti risulta essere stata accreditata su conto corrente bancario di altro soggetto estraneo all'attore. L'istruttoria è consistita e si è riassunta nell'acquisizione dalla (già ), intermediaria del pagamento, Controparte_3 CP_4 di informazioni e documentazione relativa alla intestazione del conto corrente su cui Contro risulta essere transitato il bonifico di Euro 26 mila effettivamente disposto dall All'udienza del 7.3.2025 le parti hanno dichiarato di essersi accordate sulla congruità della ridetta somma di Euro 26 mila quale risarcimento omnicomprensivo;
parte attrice ha insistito per la condanna della convenuta al pagamento del predetto importo e delle spese di lite e parte convenuta ha insistito nelle conclusioni sopra richiamae, opponendo nella vicenda in esame la propria buona fede.
* * * Preliminarmente deve evidenziarsi che per effetto dell'accordo raggiunto in corso di causa non vi è luogo a provvedere in ordine alla responsabilità del sinistro ed alla quantificazione dei danni fisici e patrimoniali ad esso conseguito all'odierno attore. Unica questione ancora controversa ed oggetto della presente decisione concerne la Contro validità del pagamento effettuato da e quindi la idoneità del medesimo ad estinguere l'obbligazione risarcitoria solidale in capo ai convenuti. Rileva in proposito quanto disposto all'art. 1188 c.c., ove si prevede che il pagamento è liberatorio del debitore ed estintivo del credito solo se effettuato a mani di chi è legittimato a riceverlo, e quindi al creditore personalmente ovvero a soggetto da questi validamente delegato. In tema di adempimento delle obbligazioni, l'art. 1188 c.c. comporta che il pagamento fatto a persona non legittimata è inefficace nei confronti del creditore, tranne che quest'ultimo non lo ratifichi o non ne approfitti, con la conseguenza che il debitore rimane obbligato ad eseguire la prestazione anche in via giudiziaria. Il pagamento fatto a rappresentante apparente - o, come nel caso di specie, su indicazione apparentemente proveniente da rappresentante del creditore - al pari di quello fatto al creditore apparente libera il debitore di buona fede, ai sensi dell'art. 1189 c.c., solo a condizione che il debitore, il quale invochi il principio dell'apparenza giuridica, fornisca la prova non solo di avere confidato senza sua colpa nella situazione apparente, ma anche che il suo erroneo convincimento è stato determinato da un comportamento colposo del creditore, che abbia fatto sorgere nel "solvens" in buona fede una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà dei pagina 3 di 5 poteri rappresentativi dell'"accipiens". (così Cassazione civile sez. III, 03/09/2005, n.
17742). Nella vicenda in esame vi è in atti traccia documentale (doc. 4) della trattativa per definizione stragiudiziale che sarebbe stata perseguita tra le parti per il tramite dei procuratori legali i quali figurerebbero aver agito in rappresentanza delle odierne parti, le avvocate Sara Gitto per l'Ente assicurativo e Nives Musolino per l'odierno attore - con specificazione da parte di quest'ultima anche di coordinate bancarie su cui provvedere al pagamento stragiudizialmente concordato di Euro 26 mila - definizione ed indicazione che sono peraltro tutte contenute in messaggio di posta elettronica che parte convenuta ha prodotto in copia ed indicato come proveniente dall'avv. Nives Musolino. A seguito di acquisizione di informazioni disposto ai sensi dell'art. 210 c.p.c. in corso di causa è risultato che il conto corrente corrispondente alle coordinate bancarie indicate reca(va) intestazione a soggetto terzo, tale , che peraltro secondo Persona_1 la stessa narrativa attorea figura come colui che (unitamente a tale Persona_2 indirizzò l'odierno attore - allora minorenne – al medico legale che ha Parte_1 redatto la perizia in atti. Qualora fosse stata raggiunta in giudizio la prova che l'adesione all'accordo e le conseguenti indicazioni del conto corrente fossero pervenute effettivamente da Contro procuratrice del avrebbe potuto ritenersi giustificata la convinzione dell Pt_1 di pagare a soggetto legittimato, in quanto indicato quale adiectus solutionis causa da rappresentante del predetto danneggiato creditore. LA certezza della provenienza supporterebbe invero la valutazione in termini di buona fede dell'odierna convenuta nella sua convinzione di conferire con professionista incaricato dal danneggiato, e ciò anche senza una espressa richiesta all'avv. Musolino di giustificazione dei propri poteri Contro rappresentativi, essendo giustificata che l' confidasse nella deontologia e nella correttezza della medesima in ipotesi dichiaratasi procuratrice del danneggiato, come è d'uso fare nella fase stragiudiziale in materia di infortunistica stradale. La mail con indicazione dell'IBAN prodotta in copia da parte convenuta - come detto apparentemente riconducibile all'avv. Musolino - è però del tutto priva di indicazioni o elementi che ne attestino incontrovertibilmente la provenienza, e per tale motivo non si ravvisano i presupposti per ritenere giustificata per buona fede la decisione di disporre senza previ ulteriori controlli pagamenti di così rilevante importo. Contro Per tale motivo detto pagamento è inopponibile al creditore qui attore, e la – in considerazione dell'accordo transattivo intervenuto su an e quantum del credito – va condanna a corrispondere a l'importo concordato di Euro 26 mila, oltre Parte_1 interessi legali dalla sentenza al soddisfo
* * La decisione sulle spese giudiziali tiene conto della circostanza sopra evidenziata, vale a dire del rapporto di conoscenza personale tra e , Parte_1 Persona_1 soggetto nei cui confronti la convenuta ha titolo ad agire in ripetizione di indebito pagina 4 di 5 soggettivo.
Tale circostanza, acclarata in giudizio per ammissione della difesa attorea - se non può di per sé, in assenza come detto di altri elementi, supportare l'accoglimento delle difese ed eccezioni di parte convenuta - giustifica la decisione di integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, rigettata ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, definitivamente pronunciando, condanna l al pagamento in favore dell'attore Controparte_5 della somma di Euro 26.000,00, oltre ad interessi legali calcolati su detto importo da oggi al soddisfo;
compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio Così deciso in Torino, lì 20.5.25 Il Giudice
Sergio Pochettino
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