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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 14/04/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6906/2022
TRIBUNALE di MODENA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Evelina Ticchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 6906/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SINAGRA Parte_1 P.IVA_1
MARIA, elettivamente domiciliato in VIA U. CORICA 36 98069 SINAGRA presso il difensore avv. SINAGRA MARIA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA elettivamente domiciliato in
VIA TESTONI 6 BOLOGNA presso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO
STATO DI BOLOGNA
APPELLATA
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte integrante della sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società appellante impugnava la sentenza n. 397/2022 del Giudice di Pace di con la quale era stato il respinto il ricorso per l'annullamento di nove CP_1 verbali notificati per aver omesso l'inserimento della carta tachigrafica nell'apposito strumento come previsto dal codice della strada.
pagina 1 di 4 Si costituiva l'Avvocatura chiedendo il rigetto dell'appello, attesa la correttezza delle motivazioni del giudice di prime cure.
La causa, di natura documentale, veniva rinviata per l'udienza di discussione.
Tutto ciò premesso, l'appello è infondato.
Risulta che veniva sanzionata dalla Polizia Stradale di con Parte_1 CP_1 nove verbali, ai sensi dell'art. 179 comma 2 del Codice della Strada, perché un proprio dipendente, conducente del veicolo di proprietà della ditta, aveva omesso di inserire la carta tachigrafica nell'apposito strumento, percorrendo centinaia di km senza essere registrato.
Il ricorso al Prefetto ex art. 203 del C.d.S., acquisite le controdeduzioni da parte della Polizia Stradale e tutta la documentazione di riferimento, veniva respinto e venivano quindi emesse le relative ordinanze di ingiunzione, impugnate dinanzi al
Giudice di Pace.
Come osservato dal giudice di prime cure, che respingeva l'opposizione, risulta provata la condotta contestata senza che sia stata dimostrata alcuna giustificazione circa il mancato rispetto dell'uso della carta tachigrafica da parte del dipendente.
I tratti percorsi senza scheda tachigrafica inserita sono stati dimostrati dall'organo accertatore mediante le stampe degli scontrini delle risultanze del cronotachigrafo digitale allegate al verbale di contestazione.
Parte appellante sostiene che non sarebbe stato considerato l'art. dall'art. 45 Reg.
CE n. 165/2014 il quale ha introdotto la lettera a bis) per cui è ammessa la circolazione senza obbligo di utilizzo di carta tachigrafica prevedendosi che: “i veicoli o combinazioni di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati per il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l'esercizio della sua professione e che sono utilizzati solamente entro un raggio di 100 km dal luogo in cui si trova l'impresa e a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente sono dispensati dall'obbligo dell'uso del tachigrafo”.
Nel caso di specie, tuttavia, è pacifico che il trasporto aveva oggetto merce (limoni) destinata alla commercializzazione, merce che non può essere pertanto considerata come “materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l'esercizio della sua professione e che sono utilizzati solamente entro un raggio di 100 km dal luogo in cui si trova l'impresa”, né è rilevante la circostanza che la merce non fosse recapitata ai negozi destinatari, ma in sedi intermedie da cui sarebbero partiti altri autotrasportatori.
È risultato a livello di mera allegazione che il mezzo fosse condotto da un dipendente della società la cui mansione principale non era costituita dalla guida del veicolo e che tutti gli spostamenti siano stati effettuati entro il raggio di 100 km dal luogo in cui si trova la sede della società di trasporto, non essendo state le pagina 2 di 4 testimonianze dirimenti sul punto, non risultando, in ogni caso, applicabile la fattispecie invocata, come sopra indicato.
In ogni caso, a tutto concedere, il conducente non provvedeva all'inserimento della scheda settando poi il dispositivo digitale sulla modalità “OUT OF SCOPE” previsto per il caso di circolazione in regime di esenzione, come previsto dalla normativa applicabile.
L'appellata sostiene, inoltre, che la sanzione ex art. 179, comma 2° c.d.s. sarebbe contestabile al solo conducente e non anche al proprietario del mezzo-impresa di autostrasporto e che non era ravvisabile nel caso di specie alcuna responsabilità dell'impresa ai sensi del comma 3° del medesimo articolo.
Tuttavia, risulta che i verbali per violazione dell'art. 179, comma 2° c.d.s. siano stati notificati ad in qualità di proprietario del veicolo Parte_1 responsabile in solido della violazione ai sensi dell'art. 196 c.d.s.
In altri termini, non viene in rilievo la distinta violazione di cui al comma 3° dell'art. 179 c.d.s., (avente ad oggetto una fattispecie diversa rispetto quella ex art. 179, comma 2 c.d.s. e riguardante, infatti, solo il proprietario del veicolo).
L'impresa è stata chiamata a rispondere in solido ex art. 196, co. 3 C.d.S. per la violazione commessa dal dipendente.
Secondo Cass. Civ. Sez. VI n. 28466/2020 “Ai sensi degli artt. 3 e 196 del d.lgs. n.
285 del 1992, per le violazioni al codice della strada punibili con la sanzione pecuniaria, la responsabilità del proprietario del veicolo è presunta e lo stesso ha
l'onere di offrire la prova liberatoria, dimostrando che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà; tale prova è, tuttavia, esclusa, ai sensi dell'art. 196, comma 3, citato, quando la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente o di un'associazione priva di responsabilità o, comunque, da un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, atteso che, in considerazione della relazione di immedesimazione o di preposizione che lega l'ente o l'imprenditore all'agente,
l'attività posta in essere da quest'ultimo nell'esercizio e nell'ambito delle attribuzioni conferitegli è direttamente riferibile ai primi.”)
Quanto alla mancata applicazione della disciplina di cui all'art. 198 C.d.S. e all'art. 8 L. n. 689/1981 in tema di cumulo giuridico, si osserva che viene in rilievo la commissione di plurime violazioni a mezzo di altrettante distinte ed autonome condotte, commesse in luoghi e date diverse, senza che sia ravvisabile alcun collegamento.
Non può pertanto trovare applicazione l'art. 8 comma 1, l. 689/1981 che riferisce la più favorevole disciplina del cumulo giuridico delle sanzioni ai soli casi di concorso formale di illeciti amministrativi e riserva la possibilità dell'applicazione di detto regime anche alle ipotesi di concorso materiale di illeciti alle sole violazioni di norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, ipotesi che non pagina 3 di 4 ricorre nel caso di specie.
Analogo discorso per la lamentata mancata applicazione dell'art. 198, comma 1,
c.d.s., la cui applicazione è stata correttamente esclusa nel caso di specie posto trattandosi di concorso materiale di violazioni e non di concorso formale.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in base ai parametri medi, omessa la fase istruttoria e decisionale, non essendo state depositate note.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. RIGETTA l'appello.
2. CONFERMA la sentenza n. 397/2022 del Giudice di Pace.
3. CONDANNA parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore della parte appellata, che si liquidano in € 2.055,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
3. DA' ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater
d.p.r. n. 115 del 2002 per il versamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Modena, 14 aprile 2025
Il Giudice
Evelina Ticchi
pagina 4 di 4
TRIBUNALE di MODENA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Evelina Ticchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 6906/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SINAGRA Parte_1 P.IVA_1
MARIA, elettivamente domiciliato in VIA U. CORICA 36 98069 SINAGRA presso il difensore avv. SINAGRA MARIA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA elettivamente domiciliato in
VIA TESTONI 6 BOLOGNA presso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO
STATO DI BOLOGNA
APPELLATA
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte integrante della sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società appellante impugnava la sentenza n. 397/2022 del Giudice di Pace di con la quale era stato il respinto il ricorso per l'annullamento di nove CP_1 verbali notificati per aver omesso l'inserimento della carta tachigrafica nell'apposito strumento come previsto dal codice della strada.
pagina 1 di 4 Si costituiva l'Avvocatura chiedendo il rigetto dell'appello, attesa la correttezza delle motivazioni del giudice di prime cure.
La causa, di natura documentale, veniva rinviata per l'udienza di discussione.
Tutto ciò premesso, l'appello è infondato.
Risulta che veniva sanzionata dalla Polizia Stradale di con Parte_1 CP_1 nove verbali, ai sensi dell'art. 179 comma 2 del Codice della Strada, perché un proprio dipendente, conducente del veicolo di proprietà della ditta, aveva omesso di inserire la carta tachigrafica nell'apposito strumento, percorrendo centinaia di km senza essere registrato.
Il ricorso al Prefetto ex art. 203 del C.d.S., acquisite le controdeduzioni da parte della Polizia Stradale e tutta la documentazione di riferimento, veniva respinto e venivano quindi emesse le relative ordinanze di ingiunzione, impugnate dinanzi al
Giudice di Pace.
Come osservato dal giudice di prime cure, che respingeva l'opposizione, risulta provata la condotta contestata senza che sia stata dimostrata alcuna giustificazione circa il mancato rispetto dell'uso della carta tachigrafica da parte del dipendente.
I tratti percorsi senza scheda tachigrafica inserita sono stati dimostrati dall'organo accertatore mediante le stampe degli scontrini delle risultanze del cronotachigrafo digitale allegate al verbale di contestazione.
Parte appellante sostiene che non sarebbe stato considerato l'art. dall'art. 45 Reg.
CE n. 165/2014 il quale ha introdotto la lettera a bis) per cui è ammessa la circolazione senza obbligo di utilizzo di carta tachigrafica prevedendosi che: “i veicoli o combinazioni di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati per il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l'esercizio della sua professione e che sono utilizzati solamente entro un raggio di 100 km dal luogo in cui si trova l'impresa e a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente sono dispensati dall'obbligo dell'uso del tachigrafo”.
Nel caso di specie, tuttavia, è pacifico che il trasporto aveva oggetto merce (limoni) destinata alla commercializzazione, merce che non può essere pertanto considerata come “materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l'esercizio della sua professione e che sono utilizzati solamente entro un raggio di 100 km dal luogo in cui si trova l'impresa”, né è rilevante la circostanza che la merce non fosse recapitata ai negozi destinatari, ma in sedi intermedie da cui sarebbero partiti altri autotrasportatori.
È risultato a livello di mera allegazione che il mezzo fosse condotto da un dipendente della società la cui mansione principale non era costituita dalla guida del veicolo e che tutti gli spostamenti siano stati effettuati entro il raggio di 100 km dal luogo in cui si trova la sede della società di trasporto, non essendo state le pagina 2 di 4 testimonianze dirimenti sul punto, non risultando, in ogni caso, applicabile la fattispecie invocata, come sopra indicato.
In ogni caso, a tutto concedere, il conducente non provvedeva all'inserimento della scheda settando poi il dispositivo digitale sulla modalità “OUT OF SCOPE” previsto per il caso di circolazione in regime di esenzione, come previsto dalla normativa applicabile.
L'appellata sostiene, inoltre, che la sanzione ex art. 179, comma 2° c.d.s. sarebbe contestabile al solo conducente e non anche al proprietario del mezzo-impresa di autostrasporto e che non era ravvisabile nel caso di specie alcuna responsabilità dell'impresa ai sensi del comma 3° del medesimo articolo.
Tuttavia, risulta che i verbali per violazione dell'art. 179, comma 2° c.d.s. siano stati notificati ad in qualità di proprietario del veicolo Parte_1 responsabile in solido della violazione ai sensi dell'art. 196 c.d.s.
In altri termini, non viene in rilievo la distinta violazione di cui al comma 3° dell'art. 179 c.d.s., (avente ad oggetto una fattispecie diversa rispetto quella ex art. 179, comma 2 c.d.s. e riguardante, infatti, solo il proprietario del veicolo).
L'impresa è stata chiamata a rispondere in solido ex art. 196, co. 3 C.d.S. per la violazione commessa dal dipendente.
Secondo Cass. Civ. Sez. VI n. 28466/2020 “Ai sensi degli artt. 3 e 196 del d.lgs. n.
285 del 1992, per le violazioni al codice della strada punibili con la sanzione pecuniaria, la responsabilità del proprietario del veicolo è presunta e lo stesso ha
l'onere di offrire la prova liberatoria, dimostrando che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà; tale prova è, tuttavia, esclusa, ai sensi dell'art. 196, comma 3, citato, quando la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente o di un'associazione priva di responsabilità o, comunque, da un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, atteso che, in considerazione della relazione di immedesimazione o di preposizione che lega l'ente o l'imprenditore all'agente,
l'attività posta in essere da quest'ultimo nell'esercizio e nell'ambito delle attribuzioni conferitegli è direttamente riferibile ai primi.”)
Quanto alla mancata applicazione della disciplina di cui all'art. 198 C.d.S. e all'art. 8 L. n. 689/1981 in tema di cumulo giuridico, si osserva che viene in rilievo la commissione di plurime violazioni a mezzo di altrettante distinte ed autonome condotte, commesse in luoghi e date diverse, senza che sia ravvisabile alcun collegamento.
Non può pertanto trovare applicazione l'art. 8 comma 1, l. 689/1981 che riferisce la più favorevole disciplina del cumulo giuridico delle sanzioni ai soli casi di concorso formale di illeciti amministrativi e riserva la possibilità dell'applicazione di detto regime anche alle ipotesi di concorso materiale di illeciti alle sole violazioni di norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, ipotesi che non pagina 3 di 4 ricorre nel caso di specie.
Analogo discorso per la lamentata mancata applicazione dell'art. 198, comma 1,
c.d.s., la cui applicazione è stata correttamente esclusa nel caso di specie posto trattandosi di concorso materiale di violazioni e non di concorso formale.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in base ai parametri medi, omessa la fase istruttoria e decisionale, non essendo state depositate note.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. RIGETTA l'appello.
2. CONFERMA la sentenza n. 397/2022 del Giudice di Pace.
3. CONDANNA parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore della parte appellata, che si liquidano in € 2.055,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
3. DA' ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater
d.p.r. n. 115 del 2002 per il versamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Modena, 14 aprile 2025
Il Giudice
Evelina Ticchi
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