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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/07/2025, n. 2814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2814 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
QUARTA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, dott. Michele De Palma, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 19624/2017 R.G. vertente tra:
(Avv. Teofilo Felice) Parte_1
-OPPONENTE-
E
, oggi (Avv. Marco Rossi) CP_1 Controparte_2
-OPPOSTA-
NONCHÉ
(Avv. Giovanni Salierno) Controparte_3
-INTERVENTORE VOLONTARIO-
- FATTO E DIRITTO -
1. Con decreto ingiuntivo n. 4412/2017 del 19.10.2017, emesso da questo Tribunale,
[...]
ha ottenuto l'ingiunzione di pagamento per € 99.640,10 nei confronti di Pt_2 CP_3
e, in qualità di coobbligata, il tutto oltre interessi di mora al tasso
[...] Parte_1 contrattualmente previsto da calcolarsi sul solo capitale, le spese e i compensi relativi alla fase monitoria.
Con atto di citazione avverso il già indicato decreto ingiuntivo, ha chiesto Parte_1 di dichiararne la nullità, nonché la revoca in quanto fondato su dei contratti di finanziamento recanti la sottoscrizione apocrifa della , in qualità di coobbligata;
il tutto con vittoria di spese e Parte_1 compensi di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio la CP_1 specificando che ha conferito in suo favore il ramo d'azienda relativo all'attività di Parte_2 acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati, tra i quali anche il credito oggetto di causa;
nonché chiedendo: “in via preliminare: 1) Concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpc in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
Nel merito: 2) Rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti dell'opponente della CP_1 somma di € 99.640,10 (ovvero di quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi di mora al tasso contrattualmente previsto da calcolarsi sul solo capitale dalla domanda monitoria fino al soddisfo, condannando l'opponente al pagamento di detta somma;
3) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e rimborso forfettario spese generali 15%”.
Successivamente, ha dato atto del cambio di denominazione in CP_1 [...]
. CP_2
All'udienza del 24.09.2019 è stata rigettata l'istanza di provvisoria esecutorietà ex art. 648
c.p.c., nonché disposta la procedura di mediazione obbligatoria ex artt. 2 e 5, co. 1 bis e 4, lett. a) del D.lgs. n. 28/2010 (poi espletata con esito negativo).
Con memoria di intervento volontario, si è costituito in giudizio , Controparte_3 chiedendo di dichiarare “la nullità/inefficacia dei contratti di finanziamento del Parte_3
18.07.2008 e del 08.10.2007, azionati nel decreto ingiuntivo opposto emesso dal CP_4
Tribunale di Bari n. 4412/17 del 19.10.2017 e, conseguentemente, tutti i successivi atti in conseguenza di detti rapporti finanziari;
col favore delle spese di lite”.
Con successiva memoria integrativa del 10.10.2020, il TU ha specificato che
“l'intervento in parola viene effettuato “in adesione” ex art. 105. c. 2 C.P.C., facendosi proprie le deduzioni e richieste formulate dall'attrice opponente SI.ra . Parte_1
Successivamente, con provvedimento all'esito del verbale d'udienza del 26.09.2023, sono stati concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. e, con provvedimento datato 2.4.2024, è stata disposta
CTU grafologica con la dott.ssa la quale ha poi accettato l'incarico in data Persona_1
3.4.2024.
La causa è stata, quindi, istruita mediante la produzione documentale delle parti e la suddetta
CTU.
All'udienza del 01.04.2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e sono stati assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.
2. L'opposizione va rigettata per quanto di ragione.
2.1. Preliminarmente, va dichiarata la legittimazione attiva di (oggi CP_1 [...]
). Tale circostanza, infatti, emerge dal contratto di cessione del ramo d'azienda CP_2
(v. doc. 1 del fascicolo della convenuta), dalla pubblicazione in GU dell'avviso del conferimento CP_ del ramo d'azienda da a , che include “i rapporti di lavoro con i Parte_2 CP_1 dipendenti, il marchio ed i beni immobili come, rispettivamente, indicati e descritti negli elenchi allegati all'atto di conferimento nonché tutti i crediti deteriorati di cui la Società Conferente si è resa acquirente e risulta titolare alla data del 1 luglio 2018. Si attesta che il conferimento rientra nelle cessioni di rapporti giuridici disciplinate dall'art. 58 del D.Lgs. 385/1993 in quanto si tratta di cessione di ramo di azienda a favore di intermediario finanziario previsto dall'art. 106 del D.Lgs.
385/1993 e che pertanto del conferimento viene data notizia mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale”.
Le difese dell'opponente e dell'interventore lamentano la mancanza della prova dell'avvenuta cessione dei crediti, e quindi la titolarità degli stessi, poiché non sarebbe stati prodotti i contratti di cessione a ciascuno dei crediti di cui ai finanziamenti azionati, ossia quello concesso originariamente da e quello concesso originariamente da Parte_4 Parte_5
L'eccezione è priva di fondamento poiché fin dalla fase monitoria sono stati prodotti in relazione a ciascun credito azionato i relativi contratti di cessione (rispettivamente doc. 3 e doc. 8) dai quali si evince l'avvenuta cessione in favore della avendo riguardo, tra l'altro, Parte_2 agli elenchi dei crediti ceduti di ciascun contratto omissati e allegati agli stessi contratti, non oggetto di contestazione.
Inoltre, sono stati prodotti, tra la fase monitoria e quella del giudizio di opposizione, numerosi documenti dai quali si evince chiaramene l'avvenuta cessione e il successivo suddetto inserimento degli stessi nel conferimento d'azienda (v. docc. 2, 4, 6, 7, 9, 11, 12 e 14-19 del fascicolo monitorio;
v. docc. 4, 5 e 7 del fascicolo dell'opposizione della convenuta).
Questo vale a dimostrare la legittimazione di con riferimento al credito CP_1 azionato in via monitoria e poi opposto in questa sede, poiché rientrante nei rapporti ceduti, in conformità con la giurisprudenza di legittimità, la quale richiede la prova dell'inclusione del credito azionato nell'operazione di cessione in blocco (secondo un primo orientamento, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta ufficiale tiene luogo e ha i medesimi effetti della notificazione della cessione, onde non costituisce di per sé prova della cessione;
se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio (si veda, tra le altre, Cass. n. 17944/2023); stando invece ad un secondo orientamento, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca addirittura è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. 21821/2023; Cass. 20739/2022).
2.2. Per quanto concerne la posizione dell'interventore, si precisa che avendo questi spiegato intervento adesivo dipendente non vanta alcuna posizione autonoma nel presente giudizio, essendosi del resto limitato a fare proprie le deduzioni e richieste formulate dall'opponente.
3. Venendo al merito della vicenda, con riguardo all'eccepita apocrifia delle sottoscrizioni riportate sui due contratti di finanziamento depositati in sede monitoria deve essere rilevato quanto segue.
Il perito incaricato, dott.ssa , ha confrontato le firme risultanti dai contratti di Per_1 finanziamento con altre certamente riconducibili alla , accertandone l'autenticità. Parte_1
In particolare, ha precisato che “l'ispezione strumentale condotta nello spettro di luce visibile, nello spettro di luce UV (a circa 400 nm) e nello spettro di luce IR (a circa 800nm) non ha evidenziato anomalie, nè del supporto cartaceo, nè in corrispondenza del tracciato, pertanto al termine dell'attenta analisi grafoscopica strumentale, è stato possibile escludere l'ipotesi del falso documentale ed anche l'ipotesi di imitazione pedissequa”; le indagini svolte con metodo grafologico sui reperti grafici in verifica, tenendo conto delle leggi e dei principi della scienza grafologica, nonché seguendo le Linee Guida e le Controparte_5
Buone Prassi A.G.I. aderenti alle linee guida permettono di affermare “che le firme oggetto CP_5 di accertamento, apposte sul Contratto della del 18.07.2008 e sul Contratto della Parte_3 [...]
del 08.10.2007, in originale • sono riconducibili alla mano di e quindi CP_4 Parte_1 risultano autografe” (v. pagg. da 50 a 54 della CTU grafologica).
Sul punto, a nulla vale quanto osservato da parte opponente in sede di memoria conclusionale laddove afferma che “è di palmare evidenza che il consulente grafologo ha fondato il suo elaborato su valutazioni meramente probabilistiche, formulate in termini ipotetici, prive della necessaria certezza tecnica”. Invero, la CTU ha chiarito che le valutazioni delle risultanze grafiche “sono state effettuate nell'ottica della probabilità logica come criterio di giudizio per la ricostruzione del fatto nel caso concreto basata non su percentuali statistiche -numeriche ma su un rapporto di conferma tra le ipotesi formulate e gli elementi che ne fondano l'attendibilità”.
A fronte di tale risultanza, alcuna rilevanza, ai fini della decisione, può essere attribuita alle vicende personali intercorse tra l'odierna opponente e il debitore principale (ad oggi, divorziati), o alle condizioni di salute dell'opponente nel periodo ricompreso tra la prima e la seconda richiesta di finanziamento. Tali circostanze, se pur sussistenti, non sono idonee ad assumere, sotto il profilo probatorio, quel carattere di decisività necessario a superare le risultanze della perizia grafologica.
Invero, la CTU è uno mezzo istruttorio capace di accertare tecnicamente la riconducibilità del documento a chi ne risulta autore, sulle base delle scritture di comparazione: la c.t.u. grafologica, alla quale viene affidato l'accertamento della riconducibilità del documento a chi ne risulta autore, sulle base delle scritture di comparazione, opera come strumento di accertamento di fatti che altrimenti non sarebbero acclarabili se non con il ricorso a determinate cognizioni tecniche (c.d.
c.t.u. percipiente) e ha lo scopo di essere una vera e propria fonte oggettiva di prova e non un mero strumento di valutazione.
4. Per quanto concerne l'an ed il quantum del decreto ingiuntivo oppost,o risulta in atti provata l'esistenza e l'ammontare dei crediti azionati, alla luce della documentazione prodotta sin dalla fase monitoria e contestata solo in maniera generica dall'opponente e dall'interventore (v. docc. 2, 4, 5, 6, 9 e 10 fascicolo monitorio).
Si aggiunga, che la nell'atto introduttivo ha ammesso l'effettiva erogazione delle Parte_1 somme di cui ai due contratti di finanziamento stipulati con e “I Parte_3 Parte_5 finanziamenti, ovvero Soc. Consum.it datato 18.07.2008 e Soc. Agos Ducato datato 08.10.2007, così come risultante dai rispettivi contratti sono stati erogati da quest'ultimi ed accreditati sul codice
IBAN. [...] 000003664001” (pag. 5 citazione).
Inoltre, va osservato, che gli estratti conto analitici (di cui ai docc. 4 e 9 del fascicolo monitorio) non sono stati contestati.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate così come in dispositivo. Le competenze legali vengono liquidate sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 per lo scaglione da € 52.000,0 e fino a € 260.000,00. (in applicazione dei parametri aggiornati dal DM
147/2022, alla luce di quanto previsto dall'art. 6 di tale DM, poiché l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, cioè dopo l'entrata in vigore di tale ultimo DM).
Il pagamento va disposto in favore di e non della cessionaria intervenuta, Parte_2 poiché, in assenza di diverse determinazioni della cedente, il rapporto processuale prosegue ex art. 111 c.p.c. tra le parti originarie, ferma l'efficacia della presente sentenza, in relazione al credito ceduto, anche rispetto alla e per essa, quale sua mandataria, Controparte_2 [...]
(cfr. art. 2909 c.c.). CP_6
Analogamente, le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico di e Parte_1
. Controparte_3
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, in composizione monocratica, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 4412/2017 del 19.10.2017, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) condanna e , in solito tra loro, al pagamento delle Parte_1 Controparte_3 spese processuali del giudizio di merito in favore della che liquida in € 14.103,00 Parte_2 per compenso professionale, oltre IVA e CAP come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo del compenso;
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico di e . Parte_1 Controparte_3
Così deciso in Bari, il 15.7.2025.
IL GIUDICE
Dott. Michele De Palma
QUARTA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, dott. Michele De Palma, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 19624/2017 R.G. vertente tra:
(Avv. Teofilo Felice) Parte_1
-OPPONENTE-
E
, oggi (Avv. Marco Rossi) CP_1 Controparte_2
-OPPOSTA-
NONCHÉ
(Avv. Giovanni Salierno) Controparte_3
-INTERVENTORE VOLONTARIO-
- FATTO E DIRITTO -
1. Con decreto ingiuntivo n. 4412/2017 del 19.10.2017, emesso da questo Tribunale,
[...]
ha ottenuto l'ingiunzione di pagamento per € 99.640,10 nei confronti di Pt_2 CP_3
e, in qualità di coobbligata, il tutto oltre interessi di mora al tasso
[...] Parte_1 contrattualmente previsto da calcolarsi sul solo capitale, le spese e i compensi relativi alla fase monitoria.
Con atto di citazione avverso il già indicato decreto ingiuntivo, ha chiesto Parte_1 di dichiararne la nullità, nonché la revoca in quanto fondato su dei contratti di finanziamento recanti la sottoscrizione apocrifa della , in qualità di coobbligata;
il tutto con vittoria di spese e Parte_1 compensi di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio la CP_1 specificando che ha conferito in suo favore il ramo d'azienda relativo all'attività di Parte_2 acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati, tra i quali anche il credito oggetto di causa;
nonché chiedendo: “in via preliminare: 1) Concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpc in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
Nel merito: 2) Rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti dell'opponente della CP_1 somma di € 99.640,10 (ovvero di quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi di mora al tasso contrattualmente previsto da calcolarsi sul solo capitale dalla domanda monitoria fino al soddisfo, condannando l'opponente al pagamento di detta somma;
3) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e rimborso forfettario spese generali 15%”.
Successivamente, ha dato atto del cambio di denominazione in CP_1 [...]
. CP_2
All'udienza del 24.09.2019 è stata rigettata l'istanza di provvisoria esecutorietà ex art. 648
c.p.c., nonché disposta la procedura di mediazione obbligatoria ex artt. 2 e 5, co. 1 bis e 4, lett. a) del D.lgs. n. 28/2010 (poi espletata con esito negativo).
Con memoria di intervento volontario, si è costituito in giudizio , Controparte_3 chiedendo di dichiarare “la nullità/inefficacia dei contratti di finanziamento del Parte_3
18.07.2008 e del 08.10.2007, azionati nel decreto ingiuntivo opposto emesso dal CP_4
Tribunale di Bari n. 4412/17 del 19.10.2017 e, conseguentemente, tutti i successivi atti in conseguenza di detti rapporti finanziari;
col favore delle spese di lite”.
Con successiva memoria integrativa del 10.10.2020, il TU ha specificato che
“l'intervento in parola viene effettuato “in adesione” ex art. 105. c. 2 C.P.C., facendosi proprie le deduzioni e richieste formulate dall'attrice opponente SI.ra . Parte_1
Successivamente, con provvedimento all'esito del verbale d'udienza del 26.09.2023, sono stati concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. e, con provvedimento datato 2.4.2024, è stata disposta
CTU grafologica con la dott.ssa la quale ha poi accettato l'incarico in data Persona_1
3.4.2024.
La causa è stata, quindi, istruita mediante la produzione documentale delle parti e la suddetta
CTU.
All'udienza del 01.04.2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e sono stati assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.
2. L'opposizione va rigettata per quanto di ragione.
2.1. Preliminarmente, va dichiarata la legittimazione attiva di (oggi CP_1 [...]
). Tale circostanza, infatti, emerge dal contratto di cessione del ramo d'azienda CP_2
(v. doc. 1 del fascicolo della convenuta), dalla pubblicazione in GU dell'avviso del conferimento CP_ del ramo d'azienda da a , che include “i rapporti di lavoro con i Parte_2 CP_1 dipendenti, il marchio ed i beni immobili come, rispettivamente, indicati e descritti negli elenchi allegati all'atto di conferimento nonché tutti i crediti deteriorati di cui la Società Conferente si è resa acquirente e risulta titolare alla data del 1 luglio 2018. Si attesta che il conferimento rientra nelle cessioni di rapporti giuridici disciplinate dall'art. 58 del D.Lgs. 385/1993 in quanto si tratta di cessione di ramo di azienda a favore di intermediario finanziario previsto dall'art. 106 del D.Lgs.
385/1993 e che pertanto del conferimento viene data notizia mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale”.
Le difese dell'opponente e dell'interventore lamentano la mancanza della prova dell'avvenuta cessione dei crediti, e quindi la titolarità degli stessi, poiché non sarebbe stati prodotti i contratti di cessione a ciascuno dei crediti di cui ai finanziamenti azionati, ossia quello concesso originariamente da e quello concesso originariamente da Parte_4 Parte_5
L'eccezione è priva di fondamento poiché fin dalla fase monitoria sono stati prodotti in relazione a ciascun credito azionato i relativi contratti di cessione (rispettivamente doc. 3 e doc. 8) dai quali si evince l'avvenuta cessione in favore della avendo riguardo, tra l'altro, Parte_2 agli elenchi dei crediti ceduti di ciascun contratto omissati e allegati agli stessi contratti, non oggetto di contestazione.
Inoltre, sono stati prodotti, tra la fase monitoria e quella del giudizio di opposizione, numerosi documenti dai quali si evince chiaramene l'avvenuta cessione e il successivo suddetto inserimento degli stessi nel conferimento d'azienda (v. docc. 2, 4, 6, 7, 9, 11, 12 e 14-19 del fascicolo monitorio;
v. docc. 4, 5 e 7 del fascicolo dell'opposizione della convenuta).
Questo vale a dimostrare la legittimazione di con riferimento al credito CP_1 azionato in via monitoria e poi opposto in questa sede, poiché rientrante nei rapporti ceduti, in conformità con la giurisprudenza di legittimità, la quale richiede la prova dell'inclusione del credito azionato nell'operazione di cessione in blocco (secondo un primo orientamento, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta ufficiale tiene luogo e ha i medesimi effetti della notificazione della cessione, onde non costituisce di per sé prova della cessione;
se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio (si veda, tra le altre, Cass. n. 17944/2023); stando invece ad un secondo orientamento, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca addirittura è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. 21821/2023; Cass. 20739/2022).
2.2. Per quanto concerne la posizione dell'interventore, si precisa che avendo questi spiegato intervento adesivo dipendente non vanta alcuna posizione autonoma nel presente giudizio, essendosi del resto limitato a fare proprie le deduzioni e richieste formulate dall'opponente.
3. Venendo al merito della vicenda, con riguardo all'eccepita apocrifia delle sottoscrizioni riportate sui due contratti di finanziamento depositati in sede monitoria deve essere rilevato quanto segue.
Il perito incaricato, dott.ssa , ha confrontato le firme risultanti dai contratti di Per_1 finanziamento con altre certamente riconducibili alla , accertandone l'autenticità. Parte_1
In particolare, ha precisato che “l'ispezione strumentale condotta nello spettro di luce visibile, nello spettro di luce UV (a circa 400 nm) e nello spettro di luce IR (a circa 800nm) non ha evidenziato anomalie, nè del supporto cartaceo, nè in corrispondenza del tracciato, pertanto al termine dell'attenta analisi grafoscopica strumentale, è stato possibile escludere l'ipotesi del falso documentale ed anche l'ipotesi di imitazione pedissequa”; le indagini svolte con metodo grafologico sui reperti grafici in verifica, tenendo conto delle leggi e dei principi della scienza grafologica, nonché seguendo le Linee Guida e le Controparte_5
Buone Prassi A.G.I. aderenti alle linee guida permettono di affermare “che le firme oggetto CP_5 di accertamento, apposte sul Contratto della del 18.07.2008 e sul Contratto della Parte_3 [...]
del 08.10.2007, in originale • sono riconducibili alla mano di e quindi CP_4 Parte_1 risultano autografe” (v. pagg. da 50 a 54 della CTU grafologica).
Sul punto, a nulla vale quanto osservato da parte opponente in sede di memoria conclusionale laddove afferma che “è di palmare evidenza che il consulente grafologo ha fondato il suo elaborato su valutazioni meramente probabilistiche, formulate in termini ipotetici, prive della necessaria certezza tecnica”. Invero, la CTU ha chiarito che le valutazioni delle risultanze grafiche “sono state effettuate nell'ottica della probabilità logica come criterio di giudizio per la ricostruzione del fatto nel caso concreto basata non su percentuali statistiche -numeriche ma su un rapporto di conferma tra le ipotesi formulate e gli elementi che ne fondano l'attendibilità”.
A fronte di tale risultanza, alcuna rilevanza, ai fini della decisione, può essere attribuita alle vicende personali intercorse tra l'odierna opponente e il debitore principale (ad oggi, divorziati), o alle condizioni di salute dell'opponente nel periodo ricompreso tra la prima e la seconda richiesta di finanziamento. Tali circostanze, se pur sussistenti, non sono idonee ad assumere, sotto il profilo probatorio, quel carattere di decisività necessario a superare le risultanze della perizia grafologica.
Invero, la CTU è uno mezzo istruttorio capace di accertare tecnicamente la riconducibilità del documento a chi ne risulta autore, sulle base delle scritture di comparazione: la c.t.u. grafologica, alla quale viene affidato l'accertamento della riconducibilità del documento a chi ne risulta autore, sulle base delle scritture di comparazione, opera come strumento di accertamento di fatti che altrimenti non sarebbero acclarabili se non con il ricorso a determinate cognizioni tecniche (c.d.
c.t.u. percipiente) e ha lo scopo di essere una vera e propria fonte oggettiva di prova e non un mero strumento di valutazione.
4. Per quanto concerne l'an ed il quantum del decreto ingiuntivo oppost,o risulta in atti provata l'esistenza e l'ammontare dei crediti azionati, alla luce della documentazione prodotta sin dalla fase monitoria e contestata solo in maniera generica dall'opponente e dall'interventore (v. docc. 2, 4, 5, 6, 9 e 10 fascicolo monitorio).
Si aggiunga, che la nell'atto introduttivo ha ammesso l'effettiva erogazione delle Parte_1 somme di cui ai due contratti di finanziamento stipulati con e “I Parte_3 Parte_5 finanziamenti, ovvero Soc. Consum.it datato 18.07.2008 e Soc. Agos Ducato datato 08.10.2007, così come risultante dai rispettivi contratti sono stati erogati da quest'ultimi ed accreditati sul codice
IBAN. [...] 000003664001” (pag. 5 citazione).
Inoltre, va osservato, che gli estratti conto analitici (di cui ai docc. 4 e 9 del fascicolo monitorio) non sono stati contestati.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate così come in dispositivo. Le competenze legali vengono liquidate sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 per lo scaglione da € 52.000,0 e fino a € 260.000,00. (in applicazione dei parametri aggiornati dal DM
147/2022, alla luce di quanto previsto dall'art. 6 di tale DM, poiché l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, cioè dopo l'entrata in vigore di tale ultimo DM).
Il pagamento va disposto in favore di e non della cessionaria intervenuta, Parte_2 poiché, in assenza di diverse determinazioni della cedente, il rapporto processuale prosegue ex art. 111 c.p.c. tra le parti originarie, ferma l'efficacia della presente sentenza, in relazione al credito ceduto, anche rispetto alla e per essa, quale sua mandataria, Controparte_2 [...]
(cfr. art. 2909 c.c.). CP_6
Analogamente, le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico di e Parte_1
. Controparte_3
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, in composizione monocratica, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 4412/2017 del 19.10.2017, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) condanna e , in solito tra loro, al pagamento delle Parte_1 Controparte_3 spese processuali del giudizio di merito in favore della che liquida in € 14.103,00 Parte_2 per compenso professionale, oltre IVA e CAP come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo del compenso;
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico di e . Parte_1 Controparte_3
Così deciso in Bari, il 15.7.2025.
IL GIUDICE
Dott. Michele De Palma