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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/05/2025, n. 4376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4376 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11583 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Giovanni GRASSI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
, CF/PI: con l'avv. SGARIA ROBERTO, domicilio CP_1 C.F._1 eletto presso il suo studio in Milano, corso Monforte n. 45;
-attore opponente-
CONTRO
, CF/PI: , con l'avv. AGLIATI MAURO, Controparte_2 P.IVA_1
domicilio eletto presso il suo studio in Garbagnate Milanese, via John Fitzgerald Kennedy n. 1;
-convenuto opposto-
Conclusioni: come precisate entro il termine perentorio del 15 gennaio 2025 fissato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c..
§ § §
Concise ragioni della decisione
1. Sui fatti di causa.
L'odierno opposto ha agito in via monitoria nei confronti dell'opponente chiedendo e ottenendo ingiunzione di pagamento della somma di € 65.072,56, oltre interessi e spese di ingiunzione, a saldo delle proprie fatture n. 65 del 26 maggio 2021 e n. 185 del 10 ottobre 2022, emesse a titolo di corrispettivo dell'opera di manutenzione straordinaria dell'immobile sito in Milano, via Cicco
Simonetta n. 12.
Parte opponente ha tempestivamente avversato la pretesa creditoria dell'opposto deducendo come l'opera di cui al contratto d'appalto del 24 luglio 2020 fu compiuta (i) in maniera viziata e difettosa, con richiesta ingiustificata di corrispettivi per opere aggiuntive, tanto che il CTU del procedimento di istruzione preventiva ante causam introdotto dall'opponente individuò un residuo credito per corrispettivo ben inferiore rispetto a quello fatturato;
nonché (ii) in grave ritardo, sì che, a norma di
1 contratto, spetta al committente una penale di complessivi € 24.000,00. L'opponente ha inoltre dedotto di avere dovuto sostenere esborsi aggiuntivi di € 20.000,00 per compenso del direttore dei lavori a causa della protrazione del cantiere, che dovrebbero essere detratti dal corrispettivo d'appalto.
Su tali basi l'opponente ha concluso, in citazione, perché il corrispettivo dell'appaltatore sia rideterminato tenendo conto degli acconti pagati, degli accertamenti del CTU e del maggior esborso in favore del direttore dei lavori. In via riconvenzionale, ha domandato la condanna dell'opposto al pagamento della penale da ritardo di € 24.000,00.
Il convenuto opposto, costituitosi nel giudizio di opposizione, ha insistito nella pretesa creditoria, concludendo, in comparsa di risposta, per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
La causa è stata istruita tramite acquisizione del fascicolo di istruzione preventiva e della relazione conclusiva di CTU nonché tramite assunzione del testimone indicato dal convenuto opposto, sui capitoli dedotti e ammessi;
essa giunge in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti entro il termine perentorio del 15 gennaio 2025, fissato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., previo decorso dei termini assegnati per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*
2. Sulla domanda riconvenzionale di condanna dell'opposto al pagamento della penale da ritardo e sulla pretesa di rimborso di maggiori costi sostenuti.
Si prenderanno le mosse dalla domanda riconvenzionale dell'opponente.
Egli allega che, a fronte di un termine per la consegna dell'opera fissato al 3 febbraio 2021
(centottanta giorni dalla data di inizio lavori fissata in contratto), il convenuto opposto comunicò la sospensione dei lavori quando era già in grave ritardo (nel mese di giugno 2021) per poi non riprenderli più. Considerato un periodo di novanta giorni necessario a completare i lavori ed emendare i vizi e le difformità riconosciute dal CTU, l'opponente ha allegato un periodo di ritardo di 240 giorni, cui corrisponderebbe, a norma di contratto, una penale di 24.000,00 € (€ 100,00 per ciascun giorno di ritardo, clausola n. 11, ultimo paragrafo).
Parte opposta ha contestato l'avversa pretesa eccependo come le parti abbiano concordemente prorogato il termine al 30 marzo 2021; e come l'ulteriore dilazione sino al mese di giugno, quando l'appaltatore decise di sospendere l'adempimento a causa del mancato pagamento di un acconto fatturato, dipese dalla condotta del committente, che continuò a ordinare varianti e lavorazioni aggiuntive anche dopo la data del 30 marzo 2021 e che fu negligente nel coordinare gli interventi del convenuto opposto e degli altri appaltatori presenti in cantiere.
Al riguardo, va premesso che non è specificamente contestato che le parti concordarono una proroga del termine al 30 marzo 2021: la circostanza, chiaramente allegata dal convenuto opposto già in
2 comparsa di risposta, non è stata contestata dall'attore opponente, se non tardivamente, in comparsa conclusionale, a preclusioni ormai maturate.
È poi pacifico che l'appaltatore non consegnò l'opera finita al committente, ma esercitò
(fondatamente o infondatamente, vedremo in seguito) un'eccezione di inadempimento, sospendendo il compimento dell'opera lamentando il mancato pagamento di una fattura.
È pacifico anche che la fattura non venne pagata nemmeno a seguito della sospensione, l'opera dell'appaltatore in cantiere non riprese più e la manutenzione straordinaria venne completata da imprese terze incaricate dal committente.
In questo quadro, è evidentemente inapplicabile la penale da ritardo pattuita in contratto, in difetto dei presupposti applicativi: non si è infatti giunti alla “consegna dei lavori” finiti e non si verte in tema di ritardo nell'adempimento, ma di inadempimento dell'una o dell'altra parte.
Nemmeno può darsi seguito alla pretesa dell'opponente di addebitare all'opposto il compenso aggiuntivo fatturato dal direttore dei lavori: l'esame del disciplinare di incarico (doc. 11 opponente) permette infatti di appurare che, in realtà, il compenso per la direzione lavori era pattuito in totali €
15.000,00 a prescindere dalla durata dei lavori, sì che la spontanea erogazione di compensi a favore dell'arch. in aggiunta rispetto a quelli dovuti non può essere fatta gravare CP_3 sull'appaltatore.
*
3. Sulla domanda avanzata in via monitoria.
La domanda avanzata in via monitoria è fondata solo in parte.
È lo stesso convenuto opposto a riconoscere, in comparsa di risposta, che il CTU in sede di a.t.p. quantificò il dovuto a suo favore nella somma di € 39.453,76, IVA inclusa, rispetto alla maggiore somma azionata di € 65.072,56 IVA inclusa.
Al riguardo, in comparsa di risposta l'opposto ha dedotto che, nel presente giudizio di merito, dovrebbe essere valorizzata la circostanza che uno dei vizi riscontrati dipende dalle erronee indicazioni esecutive del direttore dei lavori, che ordinò all'impresa di applicare il c.d. antispolvero sulla scala in cemento armato, in luogo della verniciatura con smalto prevista a capitolato. Con la seconda memoria di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. l'opposto ha poi aggiunto che anche l'indicazione di stendere una sostanza opacizzante sui pavimenti prima di avere completato la posa della resina provenne dal direttore dei lavori.
Ritiene in sostanza l'appaltatore che la presenza di taluni dei vizi e difetti riscontrati in loco dal CTU dipesero dalle indicazioni del direttore dei lavori, espresse per conto del committente.
Ebbene, al riguardo, è stato condivisibilmente affermato che «L'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è
3 obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo.
Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori» (Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 23594 del 09/10/2017).
Quanto al primo dei due episodi richiamati dal convenuto opposto (posa del c.d. antispolvero sulla scala) l'istruttoria è stata condotta a mezzo di esame del teste sig. da lui indicato. Tes_1
L'eccezione di incapacità del testimone sollevata dall'opponente in sede di escussione deve intendersi rinunciata, posto che essa non è stata riproposta dall'attore opponente in sede di precisazione delle conclusioni (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 14178 del 23/05/2023).
Il teste, della cui attendibilità non si ha invero ragione di dubitare, ha dichiarato di avere espressamente avvertito il direttore dei lavori che l'applicazione di tale variante esecutiva avrebbe potuto condurre a un risultato esteticamente insoddisfacente, ricevendo l'ordine di procedere comunque. Parte opponente non ha ritenuto di dedurre prove in merito. È dunque dimostrato che il vizio dipese dall'indicazione del direttore dei lavori che prevaricò, in relazione a tale dettaglio esecutivo, l'autonomia dell'appaltatore.
Quanto al secondo dei due episodi (stesura di materiale opacizzante a pavimento prima della posa della resina), la conclusione deve invece essere diversa: l'appaltatore ha dedotto tardivamente, solo con la seconda memoria istruttoria, di avere ricevuto indicazioni in merito e, inoltre, l'indicazione ricevuta, quale si desume dal capitolo di prova n. 4, non è tale da ridurre l'appaltatore a nudus minister. Nelle parole dello stesso opposto, il sig. si limitò infatti a chiedere più volte Tes_1 conferma dell'istruzione ricevuta e a informare sul fatto che si trattava di tecnica non sperimentata, senza tuttavia avvertire il committente o il suo rappresentante in chiave tecnica dei possibili vizi o difetti esecutivi e senza, dunque, accettare di compiere l'opera difforme solo a rischio a del committente.
Al prezzo d'appalto individuato dal CTU deve dunque essere aggiunta la sola somma di 1.508,76 IVA inclusa, detratta dal CTU per un vizio alla scala in cemento armato che va imputato al committente e a chi, in cantiere, agiva per suo conto.
Per il resto, una volta esaminate e respinte le doglianze del committente, nulla osta a che egli paghi il saldo del corrispettivo d'appalto, computato come da CTU, le cui condivisibili risultanze non sono
4 state specificamente contestate dall'opponente in giudizio. Diversamente rispetto a quanto argomentato dall'opponente, risulta priva di giustificazione la sua decisione di sospendere il pagamento della fattura recante il corrispettivo del sesto stato di avanzamento lavori, posto che le doglianze oggi sollevate ben potevano essere oggetto di confronto, in buona fede, in sede di redazione della contabilità finale. A ciò si aggiunga che il rifiuto di onorare il debito appare viepiù contraddittorio laddove si consideri che, invece, il pagamento di tale fattura era stato promesso dall'opponente (doc. 20 convenuto opposto).
Ritenuto in conclusione che
In parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e l'attore opponente deve essere condannato a pagare a favore dell'opposto la somma di € 40.962,52 (€
39.453,76 più € 1.508,76) oltre interessi da computarsi al saggio di cui all'art. 1284, I comma, c.c. dalla scadenza delle singole fatture azionate sino al 20 dicembre 2022 (data di deposito del ricorso per ingiunzione) e al saggio di cui all'art. 1284, IV comma, c.c. dal 21 dicembre 2022 sino al pagamento.
Le spese processuali del procedimento di istruzione preventiva e del giudizio di merito seguono la soccombenza, che si individua nella posizione dell'attore opponente, e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta dei D.M. 55/14, 37/18 e 147/22, tenuto conto del valore della controversia
(determinato in relazione al decisum, e non al disputatum) e dell'attività difensiva effettivamente compiuta.
Le spese anticipato dall'attore opponente quale compenso del CTU devono rimanere definitivamente a suo carico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, con citazione notificata il 27 febbraio 2023, da nei confronti di avverso CP_1 Controparte_2
il decreto ingiuntivo n. 596/2023 emesso dal Tribunale di Milano il 9 gennaio 2023 e notificato il 16 gennaio 2023, nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede:
1) accoglie in parte l'opposizione;
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3) condanna l'attore opponente a pagare a favore del convenuto opposto la somma di € 40.962,52 oltre interessi da computarsi al saggio di cui all'art. 1284, I comma, c.c. dalla scadenza delle singole fatture azionate sino al 20 dicembre 2022 e al saggio di cui all'art. 1284, IV comma, c.c. dal 21 dicembre 2022 sino al pagamento;
4) pone definitivamente a carico dell'attore opponente le spese per compenso della CTU liquidate nel procedimento di istruzione preventiva;
5 5) condanna l'attore opponente alla rifusione delle spese di lite del giudizio di merito in favore del convenuto opposto, che si liquidano in € 7.110,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
6) condanna l'attore opponente alla rifusione delle spese di lite del procedimento di istruzione preventiva in favore del convenuto opposto, che si liquidano in € 3.056,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e
CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 29 maggio 2025.
Il Giudice
(Giovanni Grassi)
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Giovanni GRASSI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
, CF/PI: con l'avv. SGARIA ROBERTO, domicilio CP_1 C.F._1 eletto presso il suo studio in Milano, corso Monforte n. 45;
-attore opponente-
CONTRO
, CF/PI: , con l'avv. AGLIATI MAURO, Controparte_2 P.IVA_1
domicilio eletto presso il suo studio in Garbagnate Milanese, via John Fitzgerald Kennedy n. 1;
-convenuto opposto-
Conclusioni: come precisate entro il termine perentorio del 15 gennaio 2025 fissato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c..
§ § §
Concise ragioni della decisione
1. Sui fatti di causa.
L'odierno opposto ha agito in via monitoria nei confronti dell'opponente chiedendo e ottenendo ingiunzione di pagamento della somma di € 65.072,56, oltre interessi e spese di ingiunzione, a saldo delle proprie fatture n. 65 del 26 maggio 2021 e n. 185 del 10 ottobre 2022, emesse a titolo di corrispettivo dell'opera di manutenzione straordinaria dell'immobile sito in Milano, via Cicco
Simonetta n. 12.
Parte opponente ha tempestivamente avversato la pretesa creditoria dell'opposto deducendo come l'opera di cui al contratto d'appalto del 24 luglio 2020 fu compiuta (i) in maniera viziata e difettosa, con richiesta ingiustificata di corrispettivi per opere aggiuntive, tanto che il CTU del procedimento di istruzione preventiva ante causam introdotto dall'opponente individuò un residuo credito per corrispettivo ben inferiore rispetto a quello fatturato;
nonché (ii) in grave ritardo, sì che, a norma di
1 contratto, spetta al committente una penale di complessivi € 24.000,00. L'opponente ha inoltre dedotto di avere dovuto sostenere esborsi aggiuntivi di € 20.000,00 per compenso del direttore dei lavori a causa della protrazione del cantiere, che dovrebbero essere detratti dal corrispettivo d'appalto.
Su tali basi l'opponente ha concluso, in citazione, perché il corrispettivo dell'appaltatore sia rideterminato tenendo conto degli acconti pagati, degli accertamenti del CTU e del maggior esborso in favore del direttore dei lavori. In via riconvenzionale, ha domandato la condanna dell'opposto al pagamento della penale da ritardo di € 24.000,00.
Il convenuto opposto, costituitosi nel giudizio di opposizione, ha insistito nella pretesa creditoria, concludendo, in comparsa di risposta, per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
La causa è stata istruita tramite acquisizione del fascicolo di istruzione preventiva e della relazione conclusiva di CTU nonché tramite assunzione del testimone indicato dal convenuto opposto, sui capitoli dedotti e ammessi;
essa giunge in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti entro il termine perentorio del 15 gennaio 2025, fissato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., previo decorso dei termini assegnati per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*
2. Sulla domanda riconvenzionale di condanna dell'opposto al pagamento della penale da ritardo e sulla pretesa di rimborso di maggiori costi sostenuti.
Si prenderanno le mosse dalla domanda riconvenzionale dell'opponente.
Egli allega che, a fronte di un termine per la consegna dell'opera fissato al 3 febbraio 2021
(centottanta giorni dalla data di inizio lavori fissata in contratto), il convenuto opposto comunicò la sospensione dei lavori quando era già in grave ritardo (nel mese di giugno 2021) per poi non riprenderli più. Considerato un periodo di novanta giorni necessario a completare i lavori ed emendare i vizi e le difformità riconosciute dal CTU, l'opponente ha allegato un periodo di ritardo di 240 giorni, cui corrisponderebbe, a norma di contratto, una penale di 24.000,00 € (€ 100,00 per ciascun giorno di ritardo, clausola n. 11, ultimo paragrafo).
Parte opposta ha contestato l'avversa pretesa eccependo come le parti abbiano concordemente prorogato il termine al 30 marzo 2021; e come l'ulteriore dilazione sino al mese di giugno, quando l'appaltatore decise di sospendere l'adempimento a causa del mancato pagamento di un acconto fatturato, dipese dalla condotta del committente, che continuò a ordinare varianti e lavorazioni aggiuntive anche dopo la data del 30 marzo 2021 e che fu negligente nel coordinare gli interventi del convenuto opposto e degli altri appaltatori presenti in cantiere.
Al riguardo, va premesso che non è specificamente contestato che le parti concordarono una proroga del termine al 30 marzo 2021: la circostanza, chiaramente allegata dal convenuto opposto già in
2 comparsa di risposta, non è stata contestata dall'attore opponente, se non tardivamente, in comparsa conclusionale, a preclusioni ormai maturate.
È poi pacifico che l'appaltatore non consegnò l'opera finita al committente, ma esercitò
(fondatamente o infondatamente, vedremo in seguito) un'eccezione di inadempimento, sospendendo il compimento dell'opera lamentando il mancato pagamento di una fattura.
È pacifico anche che la fattura non venne pagata nemmeno a seguito della sospensione, l'opera dell'appaltatore in cantiere non riprese più e la manutenzione straordinaria venne completata da imprese terze incaricate dal committente.
In questo quadro, è evidentemente inapplicabile la penale da ritardo pattuita in contratto, in difetto dei presupposti applicativi: non si è infatti giunti alla “consegna dei lavori” finiti e non si verte in tema di ritardo nell'adempimento, ma di inadempimento dell'una o dell'altra parte.
Nemmeno può darsi seguito alla pretesa dell'opponente di addebitare all'opposto il compenso aggiuntivo fatturato dal direttore dei lavori: l'esame del disciplinare di incarico (doc. 11 opponente) permette infatti di appurare che, in realtà, il compenso per la direzione lavori era pattuito in totali €
15.000,00 a prescindere dalla durata dei lavori, sì che la spontanea erogazione di compensi a favore dell'arch. in aggiunta rispetto a quelli dovuti non può essere fatta gravare CP_3 sull'appaltatore.
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3. Sulla domanda avanzata in via monitoria.
La domanda avanzata in via monitoria è fondata solo in parte.
È lo stesso convenuto opposto a riconoscere, in comparsa di risposta, che il CTU in sede di a.t.p. quantificò il dovuto a suo favore nella somma di € 39.453,76, IVA inclusa, rispetto alla maggiore somma azionata di € 65.072,56 IVA inclusa.
Al riguardo, in comparsa di risposta l'opposto ha dedotto che, nel presente giudizio di merito, dovrebbe essere valorizzata la circostanza che uno dei vizi riscontrati dipende dalle erronee indicazioni esecutive del direttore dei lavori, che ordinò all'impresa di applicare il c.d. antispolvero sulla scala in cemento armato, in luogo della verniciatura con smalto prevista a capitolato. Con la seconda memoria di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. l'opposto ha poi aggiunto che anche l'indicazione di stendere una sostanza opacizzante sui pavimenti prima di avere completato la posa della resina provenne dal direttore dei lavori.
Ritiene in sostanza l'appaltatore che la presenza di taluni dei vizi e difetti riscontrati in loco dal CTU dipesero dalle indicazioni del direttore dei lavori, espresse per conto del committente.
Ebbene, al riguardo, è stato condivisibilmente affermato che «L'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è
3 obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo.
Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori» (Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 23594 del 09/10/2017).
Quanto al primo dei due episodi richiamati dal convenuto opposto (posa del c.d. antispolvero sulla scala) l'istruttoria è stata condotta a mezzo di esame del teste sig. da lui indicato. Tes_1
L'eccezione di incapacità del testimone sollevata dall'opponente in sede di escussione deve intendersi rinunciata, posto che essa non è stata riproposta dall'attore opponente in sede di precisazione delle conclusioni (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 14178 del 23/05/2023).
Il teste, della cui attendibilità non si ha invero ragione di dubitare, ha dichiarato di avere espressamente avvertito il direttore dei lavori che l'applicazione di tale variante esecutiva avrebbe potuto condurre a un risultato esteticamente insoddisfacente, ricevendo l'ordine di procedere comunque. Parte opponente non ha ritenuto di dedurre prove in merito. È dunque dimostrato che il vizio dipese dall'indicazione del direttore dei lavori che prevaricò, in relazione a tale dettaglio esecutivo, l'autonomia dell'appaltatore.
Quanto al secondo dei due episodi (stesura di materiale opacizzante a pavimento prima della posa della resina), la conclusione deve invece essere diversa: l'appaltatore ha dedotto tardivamente, solo con la seconda memoria istruttoria, di avere ricevuto indicazioni in merito e, inoltre, l'indicazione ricevuta, quale si desume dal capitolo di prova n. 4, non è tale da ridurre l'appaltatore a nudus minister. Nelle parole dello stesso opposto, il sig. si limitò infatti a chiedere più volte Tes_1 conferma dell'istruzione ricevuta e a informare sul fatto che si trattava di tecnica non sperimentata, senza tuttavia avvertire il committente o il suo rappresentante in chiave tecnica dei possibili vizi o difetti esecutivi e senza, dunque, accettare di compiere l'opera difforme solo a rischio a del committente.
Al prezzo d'appalto individuato dal CTU deve dunque essere aggiunta la sola somma di 1.508,76 IVA inclusa, detratta dal CTU per un vizio alla scala in cemento armato che va imputato al committente e a chi, in cantiere, agiva per suo conto.
Per il resto, una volta esaminate e respinte le doglianze del committente, nulla osta a che egli paghi il saldo del corrispettivo d'appalto, computato come da CTU, le cui condivisibili risultanze non sono
4 state specificamente contestate dall'opponente in giudizio. Diversamente rispetto a quanto argomentato dall'opponente, risulta priva di giustificazione la sua decisione di sospendere il pagamento della fattura recante il corrispettivo del sesto stato di avanzamento lavori, posto che le doglianze oggi sollevate ben potevano essere oggetto di confronto, in buona fede, in sede di redazione della contabilità finale. A ciò si aggiunga che il rifiuto di onorare il debito appare viepiù contraddittorio laddove si consideri che, invece, il pagamento di tale fattura era stato promesso dall'opponente (doc. 20 convenuto opposto).
Ritenuto in conclusione che
In parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e l'attore opponente deve essere condannato a pagare a favore dell'opposto la somma di € 40.962,52 (€
39.453,76 più € 1.508,76) oltre interessi da computarsi al saggio di cui all'art. 1284, I comma, c.c. dalla scadenza delle singole fatture azionate sino al 20 dicembre 2022 (data di deposito del ricorso per ingiunzione) e al saggio di cui all'art. 1284, IV comma, c.c. dal 21 dicembre 2022 sino al pagamento.
Le spese processuali del procedimento di istruzione preventiva e del giudizio di merito seguono la soccombenza, che si individua nella posizione dell'attore opponente, e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta dei D.M. 55/14, 37/18 e 147/22, tenuto conto del valore della controversia
(determinato in relazione al decisum, e non al disputatum) e dell'attività difensiva effettivamente compiuta.
Le spese anticipato dall'attore opponente quale compenso del CTU devono rimanere definitivamente a suo carico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, con citazione notificata il 27 febbraio 2023, da nei confronti di avverso CP_1 Controparte_2
il decreto ingiuntivo n. 596/2023 emesso dal Tribunale di Milano il 9 gennaio 2023 e notificato il 16 gennaio 2023, nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede:
1) accoglie in parte l'opposizione;
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3) condanna l'attore opponente a pagare a favore del convenuto opposto la somma di € 40.962,52 oltre interessi da computarsi al saggio di cui all'art. 1284, I comma, c.c. dalla scadenza delle singole fatture azionate sino al 20 dicembre 2022 e al saggio di cui all'art. 1284, IV comma, c.c. dal 21 dicembre 2022 sino al pagamento;
4) pone definitivamente a carico dell'attore opponente le spese per compenso della CTU liquidate nel procedimento di istruzione preventiva;
5 5) condanna l'attore opponente alla rifusione delle spese di lite del giudizio di merito in favore del convenuto opposto, che si liquidano in € 7.110,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
6) condanna l'attore opponente alla rifusione delle spese di lite del procedimento di istruzione preventiva in favore del convenuto opposto, che si liquidano in € 3.056,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e
CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 29 maggio 2025.
Il Giudice
(Giovanni Grassi)
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