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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 27/03/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da
Dott. Giuseppe Minutoli Presidente
Dott. Antonino Zappalà Consigliere
Dott.ssa Maria Luisa Tortorella Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nel giudizio iscritto al n. 528/2022 R.G.A.C., promosso da
(c.f. ), elettiv.te domiciliata in Via Parte_1 CodiceFiscale_1
Centonze 36, Messina, presso lo studio dell'Avv. Carla Carrozza che la rappresenta e difende per procura in atti, appellante, appellata in via incidentale, contro
(c.f. , elettiv.te domiciliato in Via Controparte_1 CodiceFiscale_2
dei Verdi 55, Messina, presso lo studio dell'Avv. Roberto Materia che lo rappresenta e difende per procura in atti, appellato, appellante in via incidentale,
e nei confronti di
(c.f. , Controparte_2 CodiceFiscale_3
appellato contumace, avente ad oggetto: cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima (appello avverso la sentenza n. 976/22 R.S. del Tribunale di
Messina).
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.
In fatto ed in diritto
1 Con atto di citazione notificato in data 14 luglio – 2 agosto 2022 Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 976/22 R.S. con la quale il Tribunale di
Messina aveva condannato l'odierna appellante al pagamento, a favore del fratello
, della somma complessiva di € 43.569,45, oltre interessi legali Controparte_1
dalla domanda sino al soddisfo nonché al pagamento delle spese processuali.
, in proprio e n.q. di unico erede del padre , Controparte_1 Persona_1
premesso che sia lui che il padre erano stati pretermessi dalla successione di
[...]
moglie di e madre di , e premesso altresì che la Per_2 Per_1 P_ Per_2
aveva trasferito in data 18 settembre 2009 la nuda proprietà di un immobile sito in
Messina, Via Osservatorio, alla figlia per il prezzo indicato in contratto di € Pt_1
98.000,00, aveva chiesto che venisse dichiarata la natura simulata di tale vendita, in realtà dissimulante una donazione sia dell'immobile che del mobilio ivi presente. aveva chiesto, quindi, che venisse accertata l'avvenuta Controparte_1
lesione della sua quota di legittima e che, previa riduzione ex art. 555 c.c. della donazione, la sorella venisse condannata al pagamento della somma Pt_1
necessaria per reintegrare la sua quota di legittima, anche n.q di erede del padre
Per_1
Il Tribunale di Messina aveva ritenuto che l'atto di vendita stipulato da
[...]
e la figlia odierna appellante, non dissimulasse una Per_2 Parte_1 donazione, avendo l'acquirente effettivamente corrisposto il prezzo dichiarato nell'atto pubblico;
aveva quindi rigettato la domanda di simulazione svolta da
. Il Tribunale aveva ritenuto che l'atto di vendita integrasse, Controparte_1
piuttosto, gli estremi di un negotium mixtum cum donatione, avendo il c.t.u. nominato accertato che il valore della nuda proprietà del bene era pari, alla data dell'atto, ad € 203.450,00, importo ben superiore al corrispettivo versato dall'acquirente (€ 98.000,00). Ritenuta poi non provata l'asserita donazione dei beni mobili della de cuius alla figlia il giudice di prime cure aveva Pt_1 calcolato la quota di riserva dell'eredità materna spettante a , in Controparte_1
proprio e n.q. di erede del padre pari a 5/12 della massa ereditaria, Per_1
determinata sommando al relictum (€ 2.650,00: valore dei beni mobili, come stimati dal c.t.u.) il donatum (€ 105.450,00: differenza tra il valore effettivo della nuda proprietà dell'immobile al momento della vendita ed il corrispettivo
2 versato), riducendo quindi la donazione della de cuius alla figlia a favore del Pt_1
fratello . P_
Con il primo motivo di appello lamentava la violazione dell'art. Parte_1
112 c.p.c. avendo il Tribunale pronunciato su una domanda (accertamento della configurabilità di un negotium mixtum cum donatione) non formulata dall'attore; il giudice di prime cure, dopo aver affermato che la vendita oggetto di causa non dissimulava una donazione, avrebbe dovuto limitarsi a rigettare le domande -ivi compresa quella di riduzione- svolte da . Controparte_1
Con il secondo motivo di gravame l'appellante deduceva la violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c., non avendo il Tribunale correttamente valutato le risultanze dell'istruttoria svolta e, in particolare, la mancata prova in ordine all'animus donandi in capo alla de cuius, considerato che, ancorché inferiore al prezzo di mercato, il corrispettivo versato dall'odierna appellante alla madre per l'acquisto della nuda proprietà dell'immobile non poteva ritenersi vile.
Con il terzo motivo la si doleva della regolamentazione delle spese P_
processuali il cui pagamento era stato posto interamente a suo carico.
Si costituiva , contestando la fondatezza delle censure svolte Controparte_1
dalla sorella e chiedendo il rigetto del gravame. Pt_1
Proponeva poi appello incidentale lamentando, con il primo motivo, l'erroneità del rigetto della domanda di simulazione da lui formulata, dovendo ritenersi che l'atto di vendita oggetto di causa dissimulasse una donazione.
Con il secondo motivo di appello incidentale, evidenziava Controparte_1
che la differenza tra il valore di mercato della nuda proprietà dell'immobile ed il corrispettivo indicato nell'atto di vendita era maggiore rispetto a quella indicata nella c.t.u. espletata in primo grado.
Infine, con il terzo motivo di gravame, il si doleva della condanna al P_
pagamento, in ragione di metà, delle spese di c.t.u. che dovevano piuttosto essere poste interamente a carico dell'odierna appellante soccombente.
, benché regolarmente citato, non si costituiva in giudizio e Controparte_2
deve esserne dichiarata la contumacia.
Occorre esaminare preliminarmente l'appello incidentale proposto da P_
.
[...]
3 Secondo la tesi dell'appellante incidentale, il corrispettivo versato dalla sorella per l'acquisto dell'immobile della madre, sarebbe stato di fatto Pt_1 Per_2
fornito alla stessa dal padre, , il quale, infatti, nei mesi Persona_1
precedenti la vendita, avrebbe ritirato dal proprio conto personale somme di danaro contante per un complessivo importo di € 90.000,00, evidentemente consegnate alla figlia quale provvista per la stipula dell'atto.
Dopo la stipula dell'atto, poi, avrebbe trasferito l'importo di Persona_1
€ 80.000,00 dal c/c cointestato con la moglie al proprio c/c personale;
ciò Per_2 dimostrerebbe la natura simulata dell'atto di vendita in realtà dissimulante una donazione.
L'assunto non può condividersi.
Correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto che dovesse escludersi la natura simulata dell'atto stipulato attesa, per un verso, l'effettiva corresponsione, da parte della acquirente, del prezzo stabilito mediante la consegna alla madre di due assegni regolarmente negoziati e, per altro verso, la mancanza di prova in ordine al trasferimento alla figlia del denaro prelevato da Pt_1 Persona_1
dal proprio c/c personale nell'anno precedente la stipula dell'atto in contestazione
(dal mese di giugno 2008 al mese di settembre 2009).
Le argomentazioni svolte sul punto dal Tribunale devono quindi ritenersi immuni da censure.
Anche il secondo motivo di appello incidentale appare infondato.
Il c.t.u. ha indicato in modo chiaro i criteri applicati per la determinazione del valore dell'immobile, criteri assolutamente condivisibili avendo il c.t.u. mediato tra il valore indicato dalle quotazioni OMI e quello delle quotazioni delle Agenzie immobiliari, avuto anche riguardo alle caratteristiche del bene in questione.
Il valore della nuda proprietà del bene, come quantificato dal Tribunale, deve pertanto ritenersi congruo.
Rigettati i primi due motivi dell'appello incidentale proposto da P_
, occorre esaminare l'appello principale.
[...]
Il primo motivo dell'appello principale è infondato.
Secondo il più recente orientamento della S.C., la declaratoria della sussistenza di un negotium mixtum cum donatione a fronte della domanda, formulata da
4 , di simulazione relativa dell'atto di vendita dissimulante una Controparte_1
donazione costituisce l'esercizio del potere - dovere da parte del giudice, una volta accertato che effettivamente la vendita dissimulava una donazione, di applicare nella fattispecie concreta gli effetti giuridici scaturenti da tale accertamento, operando una valutazione squisitamente giuridica, rientrante nel compito specifico del giudice di trarre dai fatti allegati dalle parti la connotazione e le conseguenze giuridiche previste dalla legge (così Cass. Civ. Sez. 2, 27 agosto
2020 n. 17925), tenuto conto che tale accertamento manteneva sostanzialmente intatto il fatto costitutivo e modificava solo quantitativamente, riducendolo, il petitum (Cass. Civ. Sez. 2, 28 gennaio 2013 n. 1861).
Deve, pertanto, escludersi che il giudice abbia statuito ultra petita come prospettato dall'appellante, essendosi limitato a qualificare giuridicamente i fatti allegati dalle parti traendone le conseguenze giuridiche previste dalla legge.
Deve, invece, ritenersi fondato il secondo motivo di gravame.
La S.C. ha chiarito che nel cosiddetto "negotium mixtun cum donatione", la causa del contratto ha natura onerosa, ma il negozio commutativo stipulato dai contraenti ha la finalità di raggiungere, per via indiretta, attraverso la voluta sproporzione tra le prestazioni corrispettive, una finalità diversa e ulteriore rispetto a quella dello scambio, consistente nell'arricchimento, per puro spirito di liberalità, di quello dei contraenti che riceve la prestazione di maggior valore, con ciò realizzando il negozio posto in essere una fattispecie di donazione indiretta.
Ne consegue che la compravendita ad un prezzo inferiore a quello effettivo non integra, di per se stessa, un "negotium mixtum cum donatione", essendo, all'uopo, altresì necessario non solo la sussistenza di una sproporzione tra prestazioni, ma anche la significativa entità di tale sproporzione, oltre alla indispensabile consapevolezza, da parte dell'alienante, dell'insufficienza del corrispettivo ricevuto rispetto al valore del bene ceduto, funzionale all'arricchimento di controparte acquirente della differenza tra il valore reale del bene e la minore entità del corrispettivo ricevuto. Incombe poi alla parte che intenda far valere in giudizio la simulazione relativa nella quale si traduce il "negotium mixtum cum donatione" l'onere di provare sia la sussistenza di una sproporzione di significativa entità tra le prestazioni, sia la consapevolezza di essa e la sua volontaria
5 accettazione da parte dell'alienante in quanto indotto al trasferimento del bene a tali condizioni dall'"animus donandi" nei confronti dell'acquirente (Cass. Civ.
Sez. 2, 29 settembre 2004 n. 19601).
Nel caso in esame, il giudice di prime cure, dopo aver correttamente affermato che l'esistenza di una sproporzione tra il valore della nuda proprietà del bene come accertato dal c.t.u., pari ad € 203.450,00, ed il corrispettivo versato da
[...]
alla madre (€ 98.000,00) unitamente alla consapevolezza Pt_1 Per_2
dell'insufficienza del corrispettivo a fronte del bene ceduto non costituissero elementi sufficienti a configurare un negotium mixtum cum donatione, ha ritenuto provato l'animus donandi in capo alla de cuius sulla base di elementi presuntivi.
Tali elementi presuntivi sono stati individuati dal giudice di primo grado nella mancanza di effettive ragioni per le quali la dovesse spogliarsi dell'unico Per_2
bene immobile di sua proprietà e costituente bene personale, a fronte di una situazione debitoria che riguardava il marito (le cui sostanze sembra che fossero comunque sufficienti ad estinguere i debiti), e (nel)lo stretto rapporto di parentela esistente tra le parti in esame, che condividevano persino la suddetta abitazione.
Tali considerazioni non possono essere condivise.
Il procuratore di , padre delle odierne parti in causa, in una Persona_1
raccomandata inviata in data 21 dicembre 2005 al figlio rilevava che la P_
moglie, era casalinga e priva di redditi, circostanza confermata anche Per_2
dai testi escussi;
la moglie di , fratello di e Controparte_2 P_ [...]
, ha dichiarato: “Mia suocera non avendo mai lavorato non aveva la Pt_1
disponibilità economica di provvedere autonomamente a sopportare i costi delle badanti, dei fisioterapisti e delle cure specialistiche di cui aveva bisogno”.
La situazione debitoria di è emersa chiaramente anche dalle Persona_1
dichiarazioni dei testi consulente tributario dello stesso, che Testimone_1
ha confermato le alienazioni di immobili effettuate dal per ripianare le P_
passività ed i debiti contratti per la sua attività, e dipendente del Tes_2
, che ha confermato la situazione debitoria dello stesso, specie con i P_
fornitori. Ulteriore riscontro ha fornito la deposizione del marito dell'appellante, che ha riferito dell'intenzione di di vendere Testimone_3 Persona_1 anche l'immobile in questione per far fronte ai debiti contratti.
6 Deve quindi escludersi la mancanza di effettive ragioni per le quali la Per_2 dovesse spogliarsi dell'unico bene immobile di sua proprietà, essendo al contrario emersa la necessità, da parte dei coniugi – di alienare il bene in P_ Per_2
questione per far fronte ai debiti del ed alle spese mediche della P_ Per_2
Incidentalmente si osserva che non è stata neanche dimostrata la consapevolezza, da parte dell'alienante, della effettiva sproporzione tra il valore della nuda proprietà dell'appartamento ed il corrispettivo pattuito, atteso che lo stesso pur avendo dichiarato che il prezzo stabilito era inferiore rispetto Tes_3
a quello commerciale, ha poi chiarito di non conoscere quale fosse esattamente tale valore commerciale, né risulta alcuna stima del bene precedente alla vendita.
Il secondo elemento presuntivo valorizzato dal giudice di primo grado, e cioè lo stretto rapporto di parentela esistente tra le parti in causa, costituisce, a parere della Corte, una circostanza ambigua potendo piuttosto spiegare il prezzo “di favore” concordato tra le parti.
Sul punto si osserva che l'importo stabilito quale prezzo della vendita non può ritenersi vile, ancorché assolutamente inferiore al valore di mercato, la cui conoscenza da parte della peraltro, non è in alcun modo emersa Per_2 dall'istruttoria svolta. Non vi è prova, come detto, della consapevolezza da parte della de cuius della effettiva sproporzione tra il valore di mercato della nuda proprietà del bene ed il corrispettivo pattuito.
La S.C., in un caso assolutamente analogo a questo (configurabilità di un negotium mixtum cum donatione nella vendita della nuda proprietà di un immobile da parte della de cuius alla figlia, conviventi nel medesimo appartamento, ad un prezzo inferiore a quello di mercato) ha affermato che la compravendita di un bene ad un prezzo inferiore a quello effettivo non realizza, di per sé, un "negotium mixtum cum donatione", occorrendo non solo una sproporzione tra le prestazioni di entità significativa, ma anche la consapevolezza, da parte dell'alienante, dell'insufficienza del corrispettivo ricevuto rispetto al valore del bene ceduto, sì da porre in essere un trasferimento volutamente funzionale all'arricchimento della controparte acquirente della differenza tra il valore reale del bene e la minore entità del corrispettivo ricevuto. Con l'ulteriore precisazione che incombe sulla parte la quale intenda far accertare in giudizio la
7 simulazione relativa nella quale si traduce il negotium mixtum cum donatione,
l'onere di provare sia la sussistenza d'una sproporzione di significativa entità tra le prestazioni, sia la consapevolezza di essa e la sua volontaria accettazione da parte dell'alienante, in quanto indotto al trasferimento del bene pur a tale condizione da animus donandi nei confronti dell'acquirente (Cass. Civ. Sez. 2, 23 maggio 2016
n. 10614; Cass. Civ. Sez. 2, 27 febbraio 1986 n. 1266).
Ciò posto, alla luce dell'istruttoria svolta non può ritenersi raggiunta tale prova, non essendovi certezza della consapevolezza da parte della in ordine alla Per_2
effettiva differenza tra il valore della nuda proprietà del bene alienato ed il corrispettivo versato dalla figlia e, soprattutto, della volontà, da parte della Pt_1 de cuius, di donare l'importo pari a tale differenza alla odierna appellante.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e devono porsi a carico di sia per il primo che per il presente grado di Controparte_1
giudizio, ivi comprese le spese di c.t.u., considerato che il non era stato P_
ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel giudizio di primo grado.
Deve inoltre trovare applicazione l'art. 13 D.P.R. n. 115/02 che dispone che
“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
Deve quindi darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente in relazione all'appello incidentale proposto da , Controparte_1
ancorché lo stesso sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato (Cass. Civ.
Sez. 2, 4 aprile 2024 n. 8982; Cass. Civ. ss.uu., 20 febbraio 2020 n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 976/22 R.S. del
Tribunale di Messina, così provvede: accoglie l'appello principale proposto da e, per l'effetto, in Parte_1
riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande formulate da P_
;
[...] rigetta l'appello incidentale proposto da;
Controparte_1
8 condanna al pagamento, a favore di , delle Controparte_1 Parte_1
spese processuali liquidate, per il primo grado di giudizio, in € 7.254,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge, e per il presente grado in € 804,00 per spese ed € 7.000,00 per compensi (€ 1.800,00 fase studio, € 1.200,00 fase introduttiva, € 2.000,00 fase trattazione, € 3.000,00 fase decisoria), oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge;
pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico di . Controparte_1
Visto l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità di tale norma in relazione all'appello incidentale proposto da . Controparte_1
Messina, 13 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott.ssa Maria Luisa Tortorella) (dott. Giuseppe Minutoli)
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