Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 05/06/2025, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale nella persona della dott.ssa Gianna Valeri, in funzione di giudice monocratico, in esito alla trattazione dell'udienza del 5 giugno 2025 in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, fissata per discussione orale, presa visione delle conclusioni scritte delle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4532/2020 promossa da:
(C.F./P.I.: ), in persona del suo legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Izzi ed elettivamente domiciliata presso lo studio Legale Izzi in Fondi (LT) via Damiano Chiesa 14, per procura in calce all'atto introduttivo
-PARTE OPPONENTE
CONTRO
:
Pa (Partita Fiscale: Controparte_1 C.F._1 C.F._2
), - in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro- tempore
[...]
rappresentata e difesa, dall'avv. Maria Cicellino presso la medesima elettivamente domiciliata in via delle Fornaci n. 61/A in Fondi (LT) per procura in calce alla comparsa di costituzione
- PARTE OPPOSTA
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
CONCLUSIONI
A seguito di decreto di fissazione di cd. udienza di trattazione in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc per la data del 5 giugno 2025, fissata per la discussione orale, i procuratori delle parti concludevano come da note depositate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
CONTROVERSIA
1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 1298/2020, RG 3411/2020 emesso dal
Tribunale di Latina in data 24 agosto 2020, su ricorso di per il Controparte_1
pagamento dell'importo complessivo di € 22.029,82 oltre interessi come richiesti e spese della procedura monitoria, a titolo di insoluto su fatture per l'acquisto di materiale per imballaggi per prodotti ortofrutticoli.
A sostegno dell'opposizione si deduceva la mancanza di prova scritta per l'emissione del decreto ingiuntivo nonché la infondatezza della pretesa creditoria per intervenuto pagamento delle forniture ricevute e la mancata consegna di merci.
Si costituiva la parte opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione e deducendo che la regolare fornitura delle merci risultava dai documenti di trasporto sottoscritti dal destinatario mentre non risultava prova alcuna degli asseriti pagamenti.
Parte opposta così concludeva:
“3) In via principale e nel merito, rigettare tutte le avverse eccezioni, richieste, deduzioni in quanto infondate in fatto ed in diritto, non provate, illegittime, pretestuose, arbitrarie, inammissibili, nulle e/o annullabili, per tutti i motivi espressi nella presente memoria di costituzione e risposta;
4) per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1298/2020 in ogni sua parte;
5) in via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda ex adverso spiegata, rideterminare l'importo dovuto secondo quanto emergerà in corso di causa;
6) In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda ex adverso spiegata, rideterminare l'importo dovuto secondo quanto emergerà in corso di causa, accertando e dichiarando che, per i titoli e per le ragioni di cui al presente procedimento, l'istante ha diritto al pagamento della somma di € 22.029,82, o la somma minore e/o maggiore che si riterrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal dovuto all'effettivo soddisfo, e per l'effetto condannare la Parte_1 in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore, al versamento della somma di € 22.029,82 o la somma minore e/o maggiore che si riterrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal dovuto all'effettivo soddisfo a favore dell'istante; 7) accertare, dichiarare e condannare la in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. per i motivi di cui in premessa anche in via equitativa;
8) con vittoria di spese, diritti ed onorari. Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione e senza riconoscimento alcuno”.
2 Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed espletata una istruttoria meramente documentale, la causa veniva decisa in esito alla trattazione scritta dell'udienza del 5 giugno 2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc, fissata per la discussione, presa visione delle conclusioni scritte delle parti.
MOTIVI A FONDAMENTO DELLA DECISIONE
L'opposizione non è fondata e non risulta meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Com'è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un ordinario giudizio di cognizione, avente ad oggetto l'accertamento non soltanto della sussistenza dei requisiti di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della pretesa avanzata dal ricorrente, in ordine alla quale trovano applicazione le regole generali in tema di ripartizione dell'onere della prova;
l'emissione del decreto ingiuntivo non determina infatti alcuna inversione nella posizione processuale delle parti, con la conseguenza che il ricorrente, pur assumendo formalmente la veste di convenuto, dev'essere considerato attore in senso sostanziale, ed è pertanto tenuto a fornire la prova dei fatti costitutivi del credito fatto valere nel procedimento monitorio.
Come da ultimo ribadito ( Cass. 19 aprile 2021 n. 10263), l'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. incardina un processo a cognizione ordinaria, avente il medesimo oggetto - l'esistenza ed entità del credito - già oggetto del procedimento monitorio: essa, invero, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. 4 marzo 2020, n. 6091).
Quanto al valore probatorio della fattura, come pacifico ( da ultimo Cass. 18 aprile 2018
n. 9542; Cass. 12 gennaio 2016, n. 299) la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio;
in particolare, se detta fattura costituisce prova scritta atta a legittimare l'emissione di decreto ingiuntivo,
3 ove nel successivo giudizio di opposizione sia contestato il rapporto principale essa non può costituirne valida prova, dovendo il creditore fornire nuove prove per integrare con efficacia retroattiva la documentazione offerta nella fase monitoria.
Da ultimo si è affermato ( Cass. 10 gennaio 2024 n. 949), che se è ben vero che in linea generale la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito;
pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio, tuttavia, nel caso in cui non vi sia contestazione fra le parti rispetto al rapporto in essere fra loro, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto.
Deve inoltre al riguardo richiamarsi quando da ultimo affermato ( Cass. Civ, Sez. II, 8 febbraio 2024, n. 3581): “La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili” ( conforme Cass. n. 35870 del 06/12/2022;
n. 2211 del 25/01/2022), con la conseguenza che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c. (Cass. n. 1444 del 15/01/2024;
n. 1972 del 23/01/2023; n. 2514 del 27/01/2022; n. 128 del 04/01/2022; n. 35171 del
18/11/2021; n. 29176 del 20/10/2021).
Nel caso di specie la società creditrice, odierna parte opposta, ha comprovato le forniture di cui alle fatture azionate monitoriamente con i documenti di trasporto sottoscritti dall'opponente che non ha in alcun modo comprovato i presunti pagamenti.
Ne deriva la piena fondatezza della pretesa creditoria mentre parte opponente non ha provato fatti estintivi della posizione debitoria.
Le spese di lite seguono la soccombenza tenuto conto della natura documentale della causa.
4 Deve essere respinta la richiesta di condanna dell'opponente per lite temeraria ex art. 96 cpc;
tale disposizione è considerata una fattispecie risarcitoria con funzione compensativa del danno cagionato dal c.d. illecito processuale derivante dalla proposizione di una lite temeraria. Si configura, quindi, come una fattispecie riconducibile al genus della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cc, di cui l'art.96 cpc, 1 comma, costituirebbe una species. Presupposti imprescindibili ai fini di una condanna per responsabilità aggravata per colpa grave o dolo sono la soccombenza dell'avversario, la prova dell'altrui malafede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio e la prova del danno subito a causa della condotta temeraria della controparte, diverso ed ulteriore rispetto alla necessità di aver dovuto resistere in giudizio. Nel caso di specie una determinazione equitativa della condanna della parte opponente presuppone in ogni caso l'assolvimento dell'onere della prova concernente l'an del pregiudizio non allegato oltre che non provato.
Inoltre, se è vero, come da ultimo ritenuto ( Cass. SS.UU. n. 22405/2018), che la condanna ex art. 96 terzo comma c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché gli interessi della parte vittoriosa, ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c., che si realizza attraverso un abuso della potestas agendi, con una utilizzazione del potere di promuovere le liti (di per sé legittimo), per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte e dunque la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata non richiede la prova del danno, essendo sufficiente soltanto l'accertamento in capo alla parte soccombente della mala fede, vale a dire della consapevolezza dell'infondatezza della domanda (o della colpa grave) , tuttavia nel caso di specie, non può ritenersi acquisita la prova della malafede o colpa grave dell'opponente.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
b) Condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore Parte_1
a rimborsare le spese del presente giudizio, liquidate, in favore di
[...]
nella somma di € 3.397,00 per compensi, oltre Controparte_1
5 rimborso forfettario, CPA ed IVA con distrazione a favore del procuratore antistatario Avv. Maria Cicellino.
Sentenza resa in esito alla trattazione scritta dell'udienza del 5 GIUGNO 2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc fissata per la discussione orale.
Così deciso in Latina, il 5 GIUGNO 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Gianna Valeri
6