Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 1905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1905 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere-
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2754/2021, riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 07.10.24, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito degli scritti conclusionali e vertente
TRA
in Napoli Parte_1
(C.F./P.I. , in persona dell'amministratore p.t. Geom. , P.IVA_1 Controparte_1
rappresentato e difeso, giusta mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. Paolo Parlato
( ) e presso il cui studio sito in Napoli, alla via Toledo n° 256, è C.F._1
elettivamente domiciliato
APPELLANTE
RGn°2754/2021-Sentenza
- 1 -
CONTRO
, C.F. , nato a [...] il [...], ed ivi Controparte_2 C.F._2
residente in [...], rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta, dall'avv. Francesco Maglione, C.F. presso CodiceFiscale_3
il cui studio in Napoli, alla piazza G. Bovio n. 14, è elettivamente domiciliato
APPELLATO
Avv. C.F. nato a [...], il [...], CP_3 C.F._4
procuratore di sé medesimo, con studio in Napoli, alla Via S.M. di Costantinopoli n. 98, ove è elettivamente domiciliato
TERZO CHIAMATO APPELLATO
, C.F. , nata a [...], il [...], Controparte_4 C.F._5
domiciliata in Volla (NA), al viale dei Pini n. 7, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Erik Furno, C.F.
presso il cui studio in Napoli, alla via Cesario Console n. 3, è C.F._6
elettivamente domiciliata
TERZA CHIAMATA APPELLATA
NONCHE' CONTRO
(P.I. ), in persona del l.r.p.t., con sede in Milano alla Controparte_5 P.IVA_2
Via Correggio n. 3
TERZO CHIAMATO APPELLATO CONTUMACE
RGn°2754/2021-Sentenza
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
NONCHE' CONTRO
, C.F. , nato a [...], il [...], ed ivi Controparte_6 C.F._7
residente a[...], C.F. Controparte_7
nato a [...], il [...], ed ivi residente al Vico S. Maria C.F._8
Vertecoeli n.31, , C.F. , nata a [...], il 10 Parte_2 C.F._9
novembre 1953, residente in [...],
, C.F. , nato a [...], il [...], ed ivi CP_8 C.F._10
residente al Vico Campanile ai SS Apostoli n. 6, , C.F. Controparte_9
, nata a [...], il [...], ed ivi residente al Vico S. C.F._11
Petrillo n. 28, , C.F. nato a [...] CP_10 Parte_3 C.F._12
d'Esaro (Cs) il 19 agosto 1964, residente in [...], Salita S. Aniello a Caponapoli n. 8
TERZI CHIAMATI APPELLATI CONTUMACI
NONCHE' CONTRO
C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_11 C.F._13
ed ivi residente a[...]
TERZO CHIAMATO APPELLATO CONTUMACE
NONCHE' CONTRO
Con
, , , , Controparte_12 Controparte_13 Controparte_14 CP_16
, , Controparte_17 CP_18 Controparte_19 CP_20 CP_21
,
[...] CP_22 CP_23 CP_24 CP_25 CP_26
, ;
[...] CP_27 CP_28 Controparte_29 CP_30
, e , quali eredi di CP_31 CP_32 CP_33 Persona_1
[...]
TERZI CHIAMATI APPELLATI CONTUMACI
CodiceFiscale_14
- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 26.01.2015, Controparte_2
conveniva, innanzi al Tribunale di Napoli, il Controparte_34
, per veder accertare e dichiarare l'illegittimità dell'occupazione di un vano
[...]
sottoscala di sua proprietà e per veder condannare lo stesso al ripristino Parte_1
dello stato originario dei luoghi, con asportazione di quanto ivi arbitrariamente collocato e contestuale risarcimento dei danni. Deduceva parte attrice che il convenuto aveva arbitrariamente rotto il solaio sito al piano terra ed invaso il predetto vano cantinato, di sua proprietà, erigendovi un muro a sostegno della struttura dell'ascensore ed appropriandosi di una parte del locale.
1.2 Si costituiva in giudizio il , il quale evidenziava che dal titolo Parte_1 prodotto dall'attore non si evinceva alcunché in riferimento al trasferimento in suo favore dei vani interrati sottostanti la sua unità immobiliare. Aggiungeva che la porzione immobiliare contestata non era mai stata di proprietà dei danti causa dell'istante e che la parete divisoria tra il vano conteso e la proprietà attorea era stata abusivamente abbattuta dall'attore, che aveva inglobato tale locale nella sua proprietà. Concludeva, quindi, per il rigetto della domanda giudiziale.
1.3 La causa, alla luce della documentazione prodotta e della prova testimoniale espletata, dopo essere stata riservata in decisione, veniva nuovamente posta sul ruolo, al fine di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini dello stabile.
1.4 Integrato il contraddittorio, si costituivano:
- in data 31.05.2018, il quale, ritenendo che la domanda andasse Controparte_11
qualificata quale azione di rivendica ex art. 948 c.c., ne chiedeva il rigetto, in quanto sfornita della relativa prova, con conseguente rigetto della domanda accessoria;
- in data 15.06.2018, , , Controparte_6 Controparte_7 Parte_2 CP_8
, e i quali chiedevano la declaratoria di
[...] Controparte_9 CP_35
improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione;
l'accertamento dell'abbandono della domanda di usucapione ed in via
RGn°2754/2021-Sentenza
- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda subordinata, la nullità dell'atto di integrazione del contraddittorio e il rigetto nel merito di ogni domanda, con vittoria delle spese di lite;
-in data 21.12.2018, la quale eccepiva il proprio difetto di Controparte_4
legittimazione passiva avendo alienato il proprio immobile a Controparte_29 fin dall'anno 1999 che, pertanto, provvedeva a chiamare in causa. Chiedeva, quindi, di essere estromessa dal giudizio stante il difetto di legittimazione passiva, concludendo per l'inammissibilità in rito della domanda e, in subordine, per il suo rigetto nel merito, con vittoria delle spese di lite;
- in data 15.10.2019, il quale eccepiva la sua assoluta estraneità ai CP_3
fatti di causa, essendo proprietario di un vano ubicato direttamente sulla strada e privo di collegamenti con il fabbricato e pertanto contestando la sua qualità di condomino con riferimento all'ascensore che occupava il vano conteso;
chiedeva, pertanto, l'estromissione dal giudizio prospettando l'inammissibilità, infondatezza ed improcedibilità della domanda, con vittoria delle spese di lite;
- in data 15.10.2019, la proprietaria di un immobile sito nel Controparte_5
convenuto, la quale chiedeva di dichiarare la nullità totale o parziale Parte_1 dell'atto di integrazione del contraddittorio e, nel merito, di rigettare la domanda, poiché infondata in fatto e diritto, con vittoria delle spese di lite.
1.6 Restavano per converso contumaci i condomini , Controparte_12 [...]
, , CP_13 Controparte_14 CP_36 Controparte_17 [...]
, , CP_18 Controparte_19 CP_20 CP_21 CP_22
, , CP_23 CP_24 Persona_1 CP_25 CP_26
, ,
[...] CP_27 CP_28 Controparte_29
1.7 Con sentenza n° 4449 del 22.04.2021, oggetto di impugnazione nel presente giudizio, il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda attorea, accertando l'illegittima occupazione, da parte del convenuto, dei locali scantinati, Parte_1
siti in Napoli, alla via S. Maria Vertecoeli, n.31 (immobile con accesso dalla via SS.
Apostoli n. 15), e condannando, per l'effetto, lo stesso al ripristino dello stato dei luoghi nonché alla rimozione di quanto ivi allocato, con ulteriore condanna alla refusione delle spese legali in favore sia di che dei condomini costituiti, CP_2
ad eccezione di , in cui favore le spese di lite venivano liquidate Controparte_4
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda a carico dell'attore, che aveva provveduto ad individuarla quale litisconsorte e a notificarle l'atto di integrazione del contraddittorio, sebbene fin dal 1999 avesse trasferito il suo immobile a Controparte_29
Segnatamente, il Giudice di prime cure preliminarmente rigettava l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo, risultando lo stesso sufficientemente chiaro sia nella individuazione del petitum che della causa petendi.
Riteneva, inoltre, che la domanda attorea andasse qualificata, difformemente da quanto prospettato dal , non quale azione di rivendica, ma come domanda Parte_1
“volta alla declaratoria dell'illegittima occupazione dei locali” dell'attore con relativo ripristino dello stato dei luoghi e conseguente risarcimento. In quest'ottica – ritenendo pur sempre necessario l'accertamento, sebbene in via incidentale, della proprietà dei predetti locali - reputava provato sia il possesso del bene oggetto di causa, in capo all'attore, alla luce delle dichiarazioni rese dai testi, sia il titolo di acquisto del e dei suoi danti causa, per un periodo ampiamente superiore CP_2
al ventennio. Risultava inoltre accertata, all'esito dell'escussione dei testi,
l'occupazione del locale de quo attraverso l'allocazione di putrelle, la costruzione di un muro e il deposito di materiali di risulta. Per converso, non risultava provato quanto dedotto dal convenuto, e cioè l'abbattimento, ad opera Parte_1 dell'attore, di una parete che avrebbe diviso il cantinato attoreo e lo spazio condominiale.
Alla luce di ciò, il Tribunale, ritenendo accertata l'occupazione dei vani del sottoscala da parte del in danno dell'attore, lo condannava al ripristino Parte_1
dello stato dei luoghi nonché alla rimozione di quanto ivi allocato. Quanto ai condomini evocati in giudizio, il primo giudice reputava l'estraneità alla lite della terza chiamata , che aveva alienato la sua unità immobiliare prima CP_4 dell'introduzione del giudizio;
mentre, con riferimento alla posizione di
[...]
, osservava che non potesse escludersi la sua qualità di condomino per il sol CP_3
fatto di essere titolare di un locale terraneo con accesso diretto dalla strada, essendo l'ascensore (con il relativo impianto) parte comune anche ai proprietari di negozi e locali terranei, in quanto strumentale al raggiungimento del tetto e del terrazzo di copertura dell'edificio.
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Il Tribunale, infine, rigettata la domanda risarcitoria proposta dall'attore, per la mancanza di prova in ordine ai danni dallo stesso subiti, condannava il Parte_1
alla refusione delle spese legali nei confronti delle altre parti costituite, ad eccezione di per la quale veniva onerato l'attore. Controparte_4
2. Avverso tale pronuncia, con citazione notificata in data 10.06.2021, ha spiegato appello il , deducendo a sostegno quattro Parte_4
motivi.
3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data
17.09.2021, si è costituito in giudizio , chiedendo disporsi Controparte_2
l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei condomini, parti del giudizio di primo grado e non citati nel giudizio d'appello, e, nel merito, il rigetto dei primi due motivi di gravame in quanto infondati in fatto ed in diritto.
3. Con comparsa di costituzione del 27.09.2021 si è costituita in giudizio ribadendo il proprio difetto di legittimazione passiva e Controparte_4
concludendo in via principale per l'inammissibilità del gravame, in subordine per il suo rigetto nel merito, in quanto infondato, e chiedendo, in ulteriore subordine, in caso di accoglimento del gravame, di trasferire gli effetti della domanda introduttiva di all'avente causa CP_2 Controparte_29
5. Con comparsa di costituzione del 19.10.2021, si è costituito in giudizio
[...]
ribadendo le difese e le conclusioni svolte nel giudizio di primo grado, in CP_3
ordine alla sua estraneità al rapporto controverso.
6. Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei condomini che nel giudizio di prime cure erano rimasti contumaci, che la parte appellante non aveva originariamente evocato in giudizio;
ordinata, con ordinanza del 22.6.2022, la rinnovazione della notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio nei confronti di e l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli Controparte_14
eredi di nel rispetto del termine di cui all'art. 163 bis Persona_1
c.p.c., per l'udienza del 23 novembre 2022; disposta, con ordinanza del 24.11.2022, la rinnovazione della notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di nel rispetto del termine di cui Persona_1 all'art. 163 bis c.p.c., per l'udienza del 10 maggio 2023; disposta nuovamente la
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- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda rinnovazione della notificazione nei confronti di e , quali CP_31 CP_33
eredi di non essendo la prima notificazione andata a buon Persona_1
fine per causa non imputabile al notificante, essendo la notificazione stata richiesta presso gli indirizzi risultanti dai certificati di residenza versati in atti;
concessa la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, la causa, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, è stata riservata in decisione con ordinanza del 4 ottobre 2024 .
7. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 10.06.2021, risultando rispettato il termine di decadenza di trenta giorni, previsto dall'art. 325
c.p.c., decorrente dalla notificazione della sentenza di primo grado, pacificamente intervenuta in data 18 maggio 2021.
8. Tanto debitamente premesso - mentre appare meritevole di accoglimento, per quanto di ragione, il terzo motivo di impugnazione, concernente il governo delle spese di lite tra il e gli altri condomini - l'impugnazione proposta nei Parte_1
confronti di è infondata e deve pertanto essere rigettata, sebbene Controparte_2
la motivazione della sentenza gravata meriti di essere corretta nei termini che seguono.
E' opportuno, per ragioni di evidente connessione, trattare congiuntamente i primi due motivi di gravame.
Segnatamente, con il primo motivo di gravame - intitolato: “Assenza della prova del possesso del locale ove sussiste il manufatto oggetto dell'ordine di ripristino” -
l'appellante ha lamentato l'errore in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure nel ritenere che il possesso, esercitato anche attraverso il conduttore che aveva la detenzione del vano in contestazione, non fosse venuto meno per effetto della realizzazione dell'ascensore e dell'apposizione dei materiali di risulta.
Invero, se era indiscutibile che l'unico vano che l'attore riteneva parzialmente occupato dal era esattamente l'ultimo vano in orizzontale, rispetto a Parte_1
quello iniziale sottostante il vano fronte strada, doveva considerarsi che dalla prova testimoniale era emerso che il possesso dell'attore, esercitato mediante il conduttore,
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- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda era limitato a quattro vani del locale cantinato;
da ciò, l'errore in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure nel ritenere provato il possesso del bene da parte dell'attore, qualificando l'iniziativa giudiziaria intrapresa in termini di domanda restitutoria e
“sorvolando” sull'assolvimento dell'onere della probatio diabolica di cui all'art. 948 c.p.c. Ha chiesto, pertanto, che venga dichiarata l'assenza del possesso del quinto ed ultimo vano cantinato, stante la prova contraria fornita dal teste sul detto possesso, con conseguente rigetto della domanda proposta.
Con il secondo motivo di gravame - intitolato “superfluità della prova titolata in relazione alla domanda restitutoria” - il condominio ha poi dedotto che, essendo stata considerata la domanda principale come domanda restitutoria, presupponente necessariamente la prova del possesso, sarebbe ultroneo l'accertamento del titolo di proprietà del la cui conferma, anche in tale grado di giudizio, non CP_2
implicherebbe alcun effetto vincolante ai fini del rigetto della domanda restitutoria;
nondimeno, a dire dell'impugnante, nel titolo di provenienza integrato dall'atto di donazione del 26 aprile 2000 non sarebbe affatto indicato il trasferimento di cinque vani cantinati, essendo peraltro ambiguo il titolo derivativo discendente da un atto unilaterale (testamento) e da una successione ab intestato.
Le censure che precedono non appaiono idonee a sovvertire il segno della decisione impugnata, salvi i rilievi che seguono in ordine alla qualificazione dell'iniziativa giudiziaria intrapresa ed alle conseguenti ricadute applicative.
Invero, non erra l'impugnante nel denunciare, seppure mediante argomenti non del tutto perspicui, l'errore in cui è incorso il Giudice di prime cure, nel qualificare, escludendo che la domanda proposta fosse riconducibile ad una rei vindicatio,
l'iniziativa giudiziaria intrapresa.
Appare infatti evidente che, nell'introdurre il giudizio di primo grado, deducendo l'indebita occupazione di un vano terraneo mediante l'impianto ascensore, l'attore intese esperire un'azione con finalità recuperatoria, tesa appunto Controparte_2
a rientrare nella piena disponibilità di tale vano, di cui il si era Parte_1
indebitamente appropriato con tale condotta di occupazione.
Pertanto l'azione proposta, come correttamente evidenziato dalla parte appellante, integra un'azione di rivendicazione ( cfr. Cass. SU n.7305 del 2014), che,
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- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda assolvendo ad una finalità eminentemente recuperatoria, presuppone che l'attore assuma di essere proprietario o comproprietario di una cosa e di non averne più il possesso ed agisca, quindi, contro il possessore o il detentore convenuto in giudizio per ottenerne la restituzione. (Cass. sez. 2, Sentenza n. 7777 del 14/04/2005; Cass. sez. 2, Sentenza n. 9851 del 10/10/1997; Cass. sez. 2, Sentenza n. 13973 del
16/06/2006; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 472 del 11/01/2017; Cass. sez. II, n.3648 del
24.2.2004).
Quanto poi ai rapporti tra azione di rivendicazione e azione di restituzione, a cui sembra porre riferimento la parte appellante, corre mente osservare che la qualificazione dell'iniziativa giudiziaria intrapresa, in termini di azione di rivendicazione, ex art. 948 c.c., integra piana applicazione della più recente giurisprudenza di legittimità espressasi in argomento ( cfr. Cass. SU n.7305 del 2014;
Cass. 4 luglio 2005 n. 14135; Cass. 14 gennaio 2013 n. 705), alla cui stregua non è azione di restituzione ma di rivendicazione quella "con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto".
Come invero chiarito dal Giudice di legittimità, nell'esercizio della funzione nomofilattica, l'azione personale di restituzione è destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario. Essa non può pertanto surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo.
Secondo il condivisibile avviso della Corte di Cassazione, “in questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga
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- 10 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica. La tesi opposta comporta la sostanziale vanificazione della stessa previsione legislativa dell'azione di rivendicazione, il cui campo di applicazione resterebbe praticamente azzerato, se si potesse esercitare un'azione personale di restituzione nei confronti del detentore sine titulo”.
Poste tali premesse ermeneutiche, a correzione della motivazione spesa dal
Giudice di prime cure, mette conto nondimeno osservare che, pur accedendo a tale più appropriata qualificazione, la domanda proposta da è Controparte_2
senz'altro meritevole di accoglimento, risultando adeguatamente assolto – alla luce della valutazione delle risultanze istruttorie condotta dal primo giudice, condivisa da questa Corte distrettuale - l'onere probatorio sullo stesso gravante.
Infatti, secondo un orientamento assolutamente pacifico, l'attore che agisce in rivendicazione ha l'onere di offrire la dimostrazione della titolarità del diritto mediante la prova di un acquisto a titolo originario, eventualmente risalendo al titolo originario dei propri danti causa, o quanto meno il possesso continuato del bene conforme al titolo, da parte del proprietario ed eventualmente dei suoi danti causa, protratto per il tempo necessario all'usucapione del bene, perché egli esercita un'azione a contenuto petitorio, diretta al conseguimento di una pronuncia giudiziale utilizzabile per ottenere la consegna della cosa da parte di chi la possiede o la detiene.
Segnatamente, in tema di rivendicazione, l'onere probatorio, cui è soggetto l'attore, è particolarmente rigoroso, in quanto lo stesso è tenuto a provare la proprietà del bene rivendicato, o risalendo, di acquisto in acquisto, anche attraverso i propri danti causa, ad un acquisto a titolo originario, o dimostrando il compimento della usucapione, anche cumulando i successivi possessi "uti dominus" (cfr., tra altre,
Cass. 18 agosto 1990, n 8394; Cass. 27 agosto 1985, n 4556; Cass. 25 gennaio 1985,
n 439): gli atti di acquisto a titolo derivativo, in sé e per sé considerati, quale che sia il periodo di tempo che essi coprano, non sono sufficienti a fornire la prova richiesta, se non si perviene ad un acquisto a titolo originario;
in alternativa a detta prova, che è estremamente difficile fornire (e per questo è denominata "probatio diabolica"), vi è la dimostrazione del possesso, "uti dominus", del bene rivendicato, durato per il tempo necessario al compimento della usucapione, calcolato anche cumulando il
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- 11 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda possesso del rivendicante a quello dei suoi danti causa. (cfr., in esatti termini, in motivazione, Cass. n.5114/1993; nonché, più di recente, Cass. sez. VI, n.21940 del
10.9.2018.)
Peraltro, secondo le più recenti pronunce della Suprema Corte ( cfr., in termini
Cass.Sez. 2 - , Sentenza n. 1210 del 18/01/2017) pure colui il quale agisca per ottenere il mero accertamento della proprietà o comproprietà di un bene, unicamente per eliminare uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto esercitato sullo stesso, è tenuto, al pari che per l'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., alla
“probatio diabolica” della titolarità del proprio diritto, trattandosi di onere da assolvere ogni volta che sia proposta un'azione, inclusa quella di accertamento, che fonda sul diritto di proprietà tutelato "erga omnes".
In particolare, se in passato la Corte di Cassazione ha affermato che colui il quale proponga un'azione di mero accertamento della proprietà di un bene non abbia l'onere della "probatio diabolica", ma soltanto quello di allegare e provare il titolo del proprio acquisto, quando l'azione non miri alla modifica di uno stato di fatto, bensì unicamente all'eliminazione di uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto sulla cosa di cui l'attore è già investito (Cass. 14 aprile 2005, n. 7777; Cass. 9 giugno 2000, n. 7894; Cass. 4 dicembre 1997, n. 12300), più recentemente si è negata ogni attenuazione dell'onere probatorio del titolo del preteso dominio della proprietà, rispetto all'azione di rivendica, per chi proponga un'azione di accertamento della proprietà di un bene (Cass. 22 gennaio 2000, n. 696), secondo un'interpretazione avallata pure dagli argomenti posti da Cass. sez. un. 28 marzo
2014, n. 7305, nel senso di non ammettere alcuna elusione dall'onere della probatio diabolica ogni qual volta sia proposta un'azione, quale appare pure quella di accertamento, che trovi il proprio fondamento comunque nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione.
E' indubitabile dunque che , sulla scorta dell'accertamento Controparte_2
della sua qualità di proprietario del vano in contestazione, mira ad ottenere una modifica dello stato di possesso del bene, con ordine al convenuto odierno appellante di demolire il manufatto che assume da questo realizzato, ed è pertanto da ritenersi assoggettato all'onere probatorio previsto in tema di rivendica.
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- 12 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Tale onere probatorio, come sopra accennato, può considerarsi senz'altro assolto.
Per un verso, infatti, l'attore odierno appellato ha dato prova di aver acquistato a titolo derivativo i vani cantinati sottostanti al locale commerciale di sua proprietà, in virtù di atto di donazione del 26 aprile 2000, trascritto in 25 maggio 2000 ai nn.
11143/7132, con cui appunto donava al figlio Controparte_37 Controparte_2
il locale commerciale sito in Napoli, alla via SS. Apostoli n.15, “con annessi sottostanti locali cantinati al piano seminterrato”, locale che a sua volta era pervenuto alla in virtù di successione testamentaria al proprio germano CP_37
, deceduto il 1 marzo 1971, giusta testamento pubblico ricevuto dal Persona_2
notaio di Afragola. Persona_3
Per altro verso, risulta pienamente provato, alla luce del testimoniale raccolto nel giudizio di primo grado, il possesso ultraventennale del vano cantinato poi occupato dall'ascensore, come pure la condotta di indebita appropriazione dello stesso.
Depone univocamente in tal senso, in particolare, la deposizione del teste
[...] che, escusso all'udienza del 7 giugno 2026, ha riferito di aver intrattenuto Tes_1
da circa cinquant'anni un rapporto di locazione prima con la madre del e CP_2 poi con quest'ultimo e di aver utilizzato per la sua attività i vani cantinati sottostanti il predetto locale commerciale, anch'essi concessigli in locazione, precisando che gli stessi avevano unico accesso attraverso l'immobile terraneo attoreo, avente ingresso da via Santi Apostoli n. 15 e che mai aveva ricevuto lamentele da terzi per tale utilizzo.
Interrogato specificamente al riguardo, il predetto teste ha poi testualmente riferito: “ voglio precisare che i vani sono cinque e che l'ascensore si trova nel quarto, nel penultimo;
a.d.r.: non vi sono porte tra un vano e l'altro; solo varchi;
a.d.r.: voglio precisare che l'ascensore è nell'androne del palazzo e non nel cortile;
via SS. Apostoli incrocia via S. Maria Vertecoeli”.
Il medesimo teste ha infine riferito, offrendo pieno suffragio alla prospettazione del della scoperta della realizzazione dell'ascensore, confermando il capo CP_2
di prova secondo cui nel 2011 il in Napoli alla via S. Maria Controparte_38
Vertecoeli n. 31 aveva realizzato un impianto “ascensore”, occupando parte di un vano sottoscala attoreo, collocandovi delle putrelle ed erigendovi un muro a sostegno
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- 13 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda della struttura e depositando – anche in un altro attiguo vano – materiali di risulta, testualmente aggiungendo, al riguardo: “vendevo e riparavo elettrodomestici;
ora la mia attività si sviluppa solo nel locale soprastante mentre prima utilizzavo il cantinato come deposito;
sono due o tre anni che non vi deposito più roba ma ho sempre continuato a scendere per recuperare, ad esempio, qualche pezzo vecchio;
un giorno ho visto dei frigoriferi vecchi che avevo laggiù spostati e, quindi, sono andato
a vedere seguendo il percorso ed ho visto delle putrelle ed una massa di mattoni in questo vano, che è il penultimo che si incrocia dopo avere percorso la scala;
ero convinto che avessero avvisato il proprietario ma questi, da me interpellato, nulla sapeva;
avevano fatto un buco all'interno del cortile del palazzo che menava in questo locale;
quando sono andato a vedere la prima volta, l'ascensore era già stato realizzato;
a.d.r.: io non avevo sentito rumori perché questo locale è molto lontano;
a.d.r.: il locale interessato era il quarto venendo dalle scale ed io i frigoriferi che prima erano nel quarto li ho ritrovati nel terzo vano;
a.d.r.: nel mio contratto di locazione è previsto anche l'uso del cantinato”.
Di tenore sostanzialmente analogo è, poi, la deposizione del teste Tes_2
che ha essenzialmente confermato l'utilizzo ad opera del padre dei vani
[...]
cantinati, divisi solo da varchi, sottostanti al locale commerciale e dallo stesso accessibili tramite una scala, e la circostanza dell'occupazione di uno di essi mediante il vano ascensore, riferendo altresì della scoperta della realizzazione dell'ascensore, in piena concordanza con il racconto del padre.
Alla luce della univocità del quadro testimoniale, appare evidentemente irrilevante, ed inidonea ad inficiare la complessiva attendibilità della deposizione,
l'imprecisa indicazione, ad opera di tale secondo teste, del numero dei vani comunicanti, nella misura di quattro e non cinque.
Se è pacifico che si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa (art. 1140, 2° comma, c.c.), e cioè nel caso di specie il conduttore, questa Corte reputa pertanto pienamente assolto, ad opera del rivendicante, l'onere probatorio su questo gravante, con conseguente conferma, in parte qua, della sentenza impugnata.
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9. Merita invece accoglimento, nei limiti di seguito esposti, il terzo motivo di gravame - intitolato “sulla condanna inflitta al sulle spese e compensi in Parte_1 favore dei singoli condomini” – con cui l'appellante si duole della condanna alle spese in favore dei condomini nei cui confronti era stata disposta l'integrazione del contraddittorio.
A dire del condominio impugnante, diversamente da quanto sostenuto dal
Giudice di primo grado nella sentenza gravata– laddove aveva affermato che la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini era sorta dalle difese del - in realtà tale integrazione era stata disposta Parte_1
direttamente dal Giudice, che aveva ritenuto che la domanda di restituzione, proposta dalla parte attrice, andasse spiegata nei confronti di tutti i condomini e non nei confronti del . Tale integrazione, pertanto, non era stata disposta per Parte_1
effetto delle difese del , ma sul presupposto che le domande formulate Parte_1 dall'originario attore dovessero essere proposte nei confronti dei singoli condomini.
Alla luce di ciò, e stante il mancato scrutinio della domanda di usucapione, ritenuta assorbita dalla domanda di restituzione, l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza con nuova regolamentazione del regime delle spese e dei compensi.
Orbene, non erra l'impugnante nell'osservare che la chiamata in causa dei condomini fu resa necessaria, in quanto effettivi legittimati, in litisconsorzio necessario, rispetto alla domanda di rivendicazione proposta dal condomino
[...]
, come può agevolmente evincersi dall'ordinanza del 9 ottobre 2017, Controparte_2
con cui il Giudice di prime cure ebbe ad ordinare l'integrazione del contraddittorio, in applicazione del principio secondo cui “la legittimazione passiva dell'amministratore di condominio non si estende alle azioni con le quali un condomino avanzi la pretesa di ottenere la restituzione di immobili, quali i cantinati, affermandosene proprietario esclusivo in base ai titoli o, in subordine, per usucapione, cioè di beni che – contrariamente a quanto sostenuto dall'amministratore nelle sue difese - non rientrano nell'elenco di cui all'art. 1117
c.c. e per i quali, nel caso concreto ed in base agli atti, non si riscontra neppure un'oggettiva e concreta destinazione, impressa al momento della costituzione del
, al servizio comune di tutte o di una parte soltanto delle unità Parte_1
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immobiliari di proprietà individuale (Cass. sent. 133/2017; sui cantinati, in particolare: cfr. Cass. 16315/2011 e Cass. 4934/1993) .
Appare allora evidente che, risultando i predetti condomini – ad eccezione di gli effettivi legittimati in ordine alla domanda proposta Controparte_4 dall'attore, e portatori di un interesse comune rispetto a quello fatto valere in giudizio dall'ente di gestione, in ordine alla legittimità dell'utilizzo del vano cantinato per l'impianto dell'ascensore a servizio dello stabile , il non CP_39 Parte_1
avrebbe potuto essere condannato alla refusione delle spese di lite in loro favore, trattandosi di soggetti parimenti soccombenti rispetto all'attore CP_2
In difetto di qualsiasi impugnazione proposta al riguardo dal peraltro, CP_2
ed escluso che quest'ultimo, in quanto vittorioso, possa essere condannato alla refusione delle spese di lite in favore dei condomini- come sembra pretendere il appellante- reputa questa Corte distrettuale che, in riforma dei capi n.5, Parte_1
7), 8) e 9) della sentenza impugnata, debba dichiararsi che il non è Parte_1
tenuto alla refusione delle spese di lite nei confronti dei singoli condomini ivi indicati.
Tale statuizione, con ogni evidenza, non può che valere anche nei confronti del condomino , che si è costituito nel presente grado ripetendo le difese CP_3
e le conclusioni svolte nel giudizio di primo grado, ed in particolare ribadendo la propria estraneità alla proprietà dell'impianto ascensore, senza tuttavia spiegare appello incidentale, sia pure condizionato, invocando la riforma della sentenza impugnata e sottoponendo ad adeguata critica l'espressa statuizione - contenuta nella sentenza gravata e da ritenersi ormai coperta dal giudicato interno – secondo cui era stato correttamente evocato in giudizio non potendo “escludersi CP_3
la sua qualità di condomino solo per essere titolare di un locale terraneo con accesso dalla strada e che l'impianto d'ascensore, almeno in quanto strumentale al raggiungimento del tetto e del terrazzo di copertura dell'edificio, sia parte comune anche rispetto ai proprietari di negozi e locali terranei”.
10. Evidentemente infondato, infine, per quanto può rilevare a seguito dell'accoglimento del terzo motivo di gravame, è il quarto motivo di impugnazione- intitolato “Sui compensi liquidati dal condomino - Nullità della Controparte_11
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sentenza” – con cui il impugnante ha denunciato la nullità della sentenza Parte_1
impugnata, contenente condanna dell'ente di gestione al pagamento dei compensi in favore di , trattandosi di soggetto non indicato nella sentenza Controparte_11
impugnata.
Al riguardo è sufficiente osservare che l'omessa indicazione del nominativo di nell'intestazione di tale sentenza è evidentemente ascrivibile ad Controparte_11
un mero errore materiale. Invero, si trova ripetutamente affermato, nella giurisprudenza della Suprema Corte, il principio secondo cui l'omessa, incompleta o inesatta indicazione, nell'epigrafe o nel dispositivo della sentenza, del nominativo di una delle parti in causa, determina la nullità della sentenza stessa solo in quanto riveli che il contraddittorio non si è regolarmente costituito a norma dell'art. 101 cod. proc. civ, integrando altrimenti mero errore, emendabile con la procedura prevista per la correzione degli errori materiali, qualora dalla stessa sentenza e dagli atti sia individuabile inequivocamente la parte pretermessa o inesattamente indicata” ( Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 5850 del 22/04/2002; Sez. 2, Sentenza n. 5660 del 20/03/2015,
Sez. 3, Sentenza n. 4796 del 06/03/2006).
In particolare, la Suprema Corte (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5660 del 20/03/2015, in motivazione) ha ritenuto che fosse emendabile con la procedura di correzione l'omessa indicazione, nel dispositivo e nell'intestazione di una sentenza, di una parte che era pacificamente comproprietaria dei beni oggetto di domanda di usucapione, evidenziando che dallo svolgimento del processo contenuto nella sentenza risultava che tale parte era stata ritualmente citata in giudizio in primo grado, non dubitandosi della regolare instaurazione del contraddittorio, e considerato che gli stessi ricorrenti avevano provveduto a notificarle il ricorso in cassazione “ così riconoscendola come parte del processo”.
Evenienza, come sopra chiarito, senz'altro ravvisabile nella fattispecie in esame, essendo le statuizioni della sentenza impugnata - come si evince sia dalla motivazione, in cui si dà atto dell'intervenuta costituzione di e Controparte_11
delle difese da questi spiegate, che dal dispositivo - indubitabilmente riferibili anche a tale condomino;
l'omessa indicazione del nominativo di , Controparte_11
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- 17 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda nell'intestazione della sentenza di primo grado, deve pertanto ritenersi ascrivibile ad un mero lapsus calami .
11. La soccombenza del appellante governa le spese di lite relative al Parte_1
presente grado – liquidate sulla scorta dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, come aggiornati dal DM n. 147 del 2022 e tenuto conto delle fasi in cui l'attività processuale è stata effettivamente svolta- nei rapporti tra lo stesso e il condomino
[...]
, mentre nei confronti degli altri appellati costituiti nel presente CP_2
grado, e si giustifica un'integrale Controparte_4 CP_3
compensazione delle spese di lite;
infatti, mentre la prima appellata, evidentemente destinataria di una mera denuntiatio litis, si è costituita limitandosi a ribadire la propria eccezione di difetto di titolarità passiva, già accolta dal Giudice di prime cure, non ha, come sopra precisato, spiegato appello incidentale in CP_3
ordine alla pronuncia con cui è stata dichiarata la sua titolarità passiva, rispetto alle domande proposte dalla parte attrice, di cui in questa sede, a seguito dell'impugnazione proposta dal , è stata confermata la fondatezza. Parte_1
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n.4449/2021, così provvede:
1. In parziale accoglimento dell'impugnazione e in riforma dei capi 5),7),8) e
9) del dispositivo della sentenza impugnata, dichiara non dovute ad opera del appellante le spese di lite relative al giudizio di primo Parte_1
grado ivi liquidate in favore di , della CP_3 Controparte_5
di , , , Controparte_6 Controparte_7 Parte_2 CP_8
, e di;
Controparte_9 CP_35 Controparte_11
2. Rigetta nel resto l'impugnazione;
3. Condanna il appellante alla refusione delle spese di lite Parte_1 relative al presente grado in favore dell'appellato , che Controparte_2
liquida nell'importo di € 6.946,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per
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- 18 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda legge, con attribuzione all'avv. Francesco Maglione, dichiaratosi anticipatario;
4. Compensa integralmente le spese di lite relative al presente grado nei confronti delle altre parti costituite.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 5 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Paola Martorana dott.ssa Alessandra Piscitiello
CodiceFiscale_14
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