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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 02/05/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai magistrati: dott. Maria Teresa Spanu Presidente dott. Maria Sechi Consigliere dott. Valentina Santa Cruz Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa da:
, in persona della dott.sa Lisetta Parte_1
Cubeddu in qualità di responsabile contenzioso Sardegna, a ciò autorizzata in forza di procura speciale autenticata per atto del dott. – Notaio in Roma, rep. Persona_1
n. 180134 racc. n. 12348 del 22.06.2023, con sede legale in Roma ed elettivamente domiciliata in Cagliari, nella Via San Lucifero n. 95, presso lo studio dell'Avv. Marco
Cogoni, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti in calce all'atto di appello appellante – appellata incidentale contro residente in [...] ed elettivamente CP_1 domiciliato in Tortolì, nella via Mons. Virgilio n. 39, presso lo studio dell'Avv. Sabina
Biancu, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti da intendersi posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello appellato - appellante incidentale
e nei confronti di
, in persona del Ministro in carica, rappresentato e Controparte_2
difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici in
Cagliari, alla via Dante n. 23, è pure legalmente domiciliato
1 appellato
La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell' : Controparte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello e in riforma della sentenza appellata:
1. accertare e dichiarare legittimo l'operato di e per Parte_1
l'effetto rigettare la domanda proposta in primo grado da poiché infondata CP_1
in fatto ed in diritto per i motivi esposti nel presente atto;
2. con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., a favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le spese e non aver percepito onorari.”.
Nell'interesse di CP_1
“
1. Rigettare nel merito il gravame proposto dall' Controparte_4
perché infondato in fatto ed in diritto;
[...]
2. Riformare la sentenza di primo grado n. 158/2023 del Tribunale di Lanusei - resa nel procedimento distinto al R.G. 498/2023 nella parte in cui dispone in ordine alle spese legali, per i motivi esplicitati nella comparsa di costituzione in appello;
3. Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso delle spese come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio a favore del sottoscritto difensore che dichiara di avere anticipato le spese e non avere percepito onorari per il presente giudizio”.
Nell'interesse del : Controparte_2
“Si conclude affinché Codesta Ecc.ma Corte d'Appello Voglia confermare le statuizioni della sentenza di primo grado in forza delle quali è stato respinto il motivo di opposizione relativo all'asserita necessità di un preventivo avviso di pagamento prima della emissione della cartella di pagamento;
per il resto, in adesione all'appello di CP_5
Voglia riformare la sentenza impugnata ritenendo validamente eseguita la notifica della cartella di pagamento.
In tutti i casi, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio;
in subordine, nella denegata ipotesi di conferma della sentenza di primo grado, accertata l'infondatezza del motivo di opposizione riferito all'operato del , disporre la compensazione delle CP_2 spese del doppio grado di giudizio nei confronti di quest'ultimo”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 1. convenne in giudizio davanti al Tribunale di Lanusei l' CP_1 [...]
e il per proporre opposizione, dallo stesso Controparte_3 Controparte_2 qualificata ai sensi dell'art. 615 c.p.c., avverso la comunicazione preventiva di ipoteca n.
07476202200000482000, notificatagli il 13.09.2022 in forza delle cartelle nn.
074201500003326247003 e 07420160002785921000, formate sulla base dei ruoli emessi dalla Corte d'Appello - Ufficio Recupero Crediti per un credito complessivo di euro
32.425,17.
L'opponente contestò, in particolare, la cartella di pagamento n.
074201500003326247003, il cui ruolo cui era stato emesso dalla Corte d'Appello di
Cagliari nell'anno 2008 in seguito alla sentenza di condanna n. 1088/2008 pronunciata nell'ambito del procedimento penale distinto al R.G. n. 253/2008 (R.G.N.R. n. 853/2006), lamentando l'omessa notifica sia dell'avviso di pagamento di cui all'art. 212 del D.P.R.
n. 115/2002, sia della cartella medesima. Sotto quest'ultimo profilo, dedusse che il messo notificatore, nonostante avesse accertato l'effettiva residenza in Talana, alla via Vittorio
Emanuele n. 34, aveva erroneamente proceduto alla notifica dell'atto nei suoi confronti secondo le modalità previste per l'ipotesi della irreperibilità assoluta di cui all'articolo
60, lett. e), del D.P.R. n. 600/1973 (“quando nel Comune nel quale deve eseguirsi la notifica non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affiggee nell'albo del Comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione”), non considerando, però, che si trattava di una mera irreperibilità relativa, per assenza temporanea. Conseguentemente, secondo l'opponente, la notifica avrebbe dovuto essere eseguita secondo le modalità di cui all'art. 140 c.p.c. e, cioè, mediante il deposito dell'atto presso la casa comunale, l'affissione del relativo avviso di deposito alla porta dell'abitazione o dell'azienda e l'invio della relativa raccomandata informativa, adempimenti, questi ultimi, la cui mancanza era idonea a determinare, nel caso di specie, la nullità della notifica e del preavviso di ispezione ipotecaria, nonché la decadenza dell'amministrazione dal diritto di procedere ad esecuzione in forza dell'art. 25, lett. c), del D.P.R. n. 602/73.
2. Con unico atto a ministero dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, si costituirono in giudizio il e l' , assumendo, Controparte_2 Controparte_3
in primo luogo, che, in seguito alla convenzione intercorsa il 23.09.2010 fra il CP_2
convenuto ed Equitalia per la gestione del recupero dei crediti relativi alle spese di
3 giustizia maturati a partire dal 1° gennaio 2008, non era più necessario il preventivo invio di un invito di pagamento per gli importi dovuti a tale titolo, in quanto l'art. 212 del D.P.R.
n. 115/2002 era stato abrogato a partire dalla data di stipula della convenzione, come stabilito dal comma 372 dell'art. 1 della L. n. 244/2007. Da tale considerazione derivava, quindi, l'infondatezza del primo motivo di opposizione, essendo l'invio della cartella esattoriale il primo atto della procedura di riscossione mediante ruolo ex art 227 ter del
D.P.R. n. 115/2002.
Gli opposti sostennero, inoltre, la validità della notifica della cartella n.
0742015000332647003, giacché, come evincibile dalla relata, il messo notificatore, non avendo rinvenuto il destinatario dell'atto, in quanto apparentemente trasferito in luogo sconosciuto in base alle informazioni acquisite, aveva correttamente seguito il rito c.d.
“degli irreperibili” di cui all'articolo 60, primo comma, lettera e), del D.P.R. n. 600 del
1973, mediante deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale ed affissione dell'avviso di tale deposito all'albo comunale.
3. Istruita la causa con sole produzioni documentali, il Tribunale di Lanusei, con sentenza n. 158/2023 pubblicata il 17.07.2023, respinse l'eccezione mossa in ordine alla necessità di un preventivo avviso di pagamento, stante la disposta abrogazione dell'art. 212 del
D.P.R. n. 115/2002 ed accolse l'opposizione con riferimento al secondo profilo, accertando la nullità del preavviso di iscrizione ipotecaria in quanto non preceduto dalla valida notifica della cartella presupposta n. 074201500003326247003. Nello specifico, il giudice rilevò che nella relata di notifica della cartella di pagamento non risultava attestato e non poteva, quindi, ritenersi eseguito alcun accertamento circa il domicilio effettivo del Cont che risultava risiedere anagraficamente in Talana;
il messo notificatore, al di fuori dell'acquisizione di informazioni presso il Comune del luogo di residenza, non aveva dato atto, infatti, del compimento delle ricerche necessarie ad appurare il trasferimento del destinatario della notifica in luogo sconosciuto e non il mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune. Di talché, difettava il compiuto accertamento della Cont irreperibilità assoluta del quale presupposto essenziale per l'operatività del procedimento notificatorio di cui all'art. 60 del d.P.R. n. 600/1973.
Per contro, il Tribunale rigettò la domanda tesa ad ottenere la declaratoria di decadenza delle parti opposte dal diritto di agire esecutivamente per il pagamento del credito, trattandosi di spese di giustizia non rientranti nel regime di cui all'art. 25 del D.P.R. n.
602 del 1973.
4 In conclusione, considerato l'esito globale della controversia, il giudice condannò i resistenti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'opponente dell'80% delle spese di lite, quantificate nel totale in € 2.906,00 oltre accessori di legge, in applicazione dei valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento, disponendone la compensazione per la restante parte.
4. Avverso tale decisione ha interposto appello l' , cui Controparte_3
ha resistito il quale ha a sua volta dispiegato appello incidentale in ordine CP_1
alla liquidazione delle spese processuali.
Si è costituito in giudizio anche il , chiedendo la conferma della Controparte_2
sentenza di primo grado nella parte in cui era stato respinto il primo motivo di opposizione e aderendo, per la restante questione, all'appello principale, chiedendone l'accoglimento.
5. All'udienza del 18 marzo 2025, tenutasi davanti al Consigliere istruttore, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni sopra trascritte, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
6. Con un unico motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione impugnata per avere il giudice di prime cure errato nel ravvisare la nullità della notificazione della cartella di pagamento n. 074201500003326247003, sul presupposto che la stessa fosse stata compiuta secondo la previsione di cui all'art. 60, comma 1, lett. e) del D.P.R. n.
600/1973 per irreperibilità assoluta del destinatario. Secondo l' Parte_1
la notifica in discorso era stata invece validamente eseguita ai sensi dell'art.
[...]
140 c.p.c., che disciplina l'ipotesi di temporanea assenza del destinatario, come poteva evincersi dalla relazione di notificazione prodotta agli atti di causa, in cui si rilevava il rispetto di tutti gli elementi stabiliti dalla citata disposizione.
7. Il motivo è manifestamente infondato.
Al di là dell'assoluta novità della prospettazione difensiva, in netta contrapposizione con quella sostenuta nel primo grado di giudizio, la censura non solo non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, ma si regge su una lettura macroscopicamente errata del compendio documentale in atti.
A tal proposito, è sufficiente osservare che la relata da cui trae origine il ragionamento dell'appellante non attiene alla notifica della suindicata cartella, bensì a quella, avvenuta il 18.07.2016, della cartella n. 07420160002785921000, avente ad oggetto l'importo di soli € 1.005,78 a fronte della complessiva posizione debitoria ammontante a € 32.425,17, da cui scaturisce il preavviso di iscrizione ipotecaria in contestazione. Di contro, la relata di notifica della cartella in discussione, predisposta il 31.08.2015 (v. doc. 4, primo file,
5 allegato al fascicolo telematico di parte appellante), reca il chiaro riferimento alla sua esecuzione mediante deposito dell'atto in Comune e affissione del relativo avviso all'albo comunale dopo la constatazione dell'irreperibilità, e non della temporanea assenza, del destinatario CP_1
Il Tribunale ha, dunque, correttamente esaminato il contenuto della relazione di notifica della cartella n. 074201500003326247003, evidenziando che la stessa attestava sia la scelta del messo notificatore di procedere secondo le modalità di cui all'art. 60, primo comma, lettera e), del D.P.R. n. 600 del 1973, sia la totale assenza degli accertamenti eseguiti per il rinvenimento del domicilio effettivo del destinatario, pacificamente residente in Talana.
Da tale rilievo, effettivamente rispondente alle risultanze in atti, discende una duplice considerazione: da un lato, la riconduzione della notificazione della cartella in questione alle forme previste dalla disposizione speciale rende coperto da giudicato interno, perché scevro da qualsiasi motivo di impugnazione, il passaggio argomentativo speso dal giudice di primo grado, laddove questi ha riscontrato l'inesatto ricorso alle suddette forme per carenza del requisito, adeguatamente indagato, della irreperibilità assoluta del destinatario, accertando, per effetto della omessa notifica, la nullità del conseguente preavviso di iscrizione ipotecaria;
dall'altro, anche ipotizzandone l'esecuzione ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in conformità alla tesi sostenuta dall'appellante, la notifica in commento non può ritenersi validamente compiuta, posto che l'agente notificatore si era limitato ad effettuare il deposito dell'atto presso la casa comunale, curandone l'affissione Cont dell'avviso all'albo comunale (e non presso l'abitazione del senza inviare l'apposita raccomandata informativa (c.d. CAD), quale elemento indefettibile la cui dimostrazione consente, in via esclusiva, la verifica in ordine all'avvenuto perfezionamento della notificazione.
8. Passando all'appello incidentale, tempestivamente proposto, costituisce oggetto di contestazione la quantificazione delle spese processuali operata dal giudice di prime cure, laddove questi ha deciso di applicare i parametri minimi tariffari in luogo di quelli medi previsti, in relazione allo scaglione di riferimento, dal D.M. n. 55/2014 e ss.mm., e di non liquidare il compenso per la fase di trattazione della causa.
9. Il motivo è fondato nei termini che seguono.
Dall'indicazione del totale, quantificato in euro 2.906,00 per compensi professionali, si desume che il giudice di primo grado ha effettivamente liquidato le spese utilizzando i
6 parametri minimi previsti per lo scaglione compreso tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00 in relazione alle sole fasi di studio, introduttiva e decisionale.
Quanto al primo profilo, ad integrazione dell'omessa motivazione, si ritiene giustificato, nel caso concreto, lo scostamento dai parametri medi invocati dall'appellante, avuto riguardo, ai sensi dell'art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014, alla natura dell'attività prestata, caratterizzata dal ridotto numero e dalla bassa complessità delle questioni trattate nell'atto introduttivo del giudizio, quale unico atto depositato in corso di causa, unitamente al risultato utile conseguito, che, nonostante l'accoglimento di uno dei motivi di opposizione, non ha portato, dal punto di vista sostanziale, alla declaratoria di decadenza del dal diritto di agire esecutivamente per il pagamento delle Controparte_2
spese richieste.
Quanto al secondo aspetto, è stata invece erroneamente esclusa la liquidazione della fase di trattazione del procedimento, che, seppur esauritasi rapidamente, ha visto la partecipazione delle parti all'udienza di prima comparizione, accompagnata dalla discussione orale e dal richiamo, ai fini istruttori, alle produzioni documentali effettuate, ciò che giustifica il suo riconoscimento secondo i medesimi parametri minimi applicati per le restanti fasi.
Ne consegue che le spese processuali relative al primo grado di giudizio devono essere rideterminate, complessivamente, nell'importo di euro 3.809,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese forfetarie al 15% e accessori di legge, da pagarsi, nei limiti dell'80% (pari ad euro 3.047,20 per compensi), in favore di secondo la CP_1
ripartizione e la misura della compensazione disposta in sentenza, non oggetto di appelli incidentali sul punto, nemmeno ad opera del , rispetto al quale, Controparte_2 pertanto, resta confermata la condanna in solido con l' . Controparte_3
10. In definitiva, deve essere rigettato l'appello principale, mentre, in parziale accoglimento di quello incidentale, l'impugnata sentenza deve essere riformata, disponendosi la liquidazione delle spese di lite del primo grado nella misura sopraindicata.
11. Le spese del presente grado di giudizio sono poste, in applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., a carico dell' , mentre, nei rapporti Controparte_3
tra ed il , si ravvisano i presupposti per la relativa CP_1 Controparte_2 compensazione, considerata la mera formale adesione, da parte dell'amministrazione, alle conclusioni di cui all'atto d'appello, avente ad oggetto unicamente una questione inerente ad attività di competenza dell'agente della riscossione.
7 La liquidazione è effettuata in dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia, da ricondursi all'interno dello scaglione compreso tra 26.001,00 e 52.000,00 euro, secondo parametri minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto della semplicità dell'unica questione trattata, afferente alle norme in materia di notificazione,
e dell'assenza di autonoma fase istruttoria. Deve essere disposta, altresì, la distrazione delle stesse in favore del difensore di che, al momento della precisazione CP_1
delle conclusioni, ha dichiarato di avere anticipato le spese e non avere percepito onorari in relazione al presente giudizio.
12. Ricorrono, ancora, gli estremi della responsabilità processuale aggravata dell'appellante, in accoglimento all'istanza formulata in tal senso dall'appellato.
In linea generale, costituisce affermazione ormai costante in giurisprudenza quella secondo cui l'art. 96 c.p.c., oltre a preservare l'interesse privato della parte risultata vittoriosa a non essere coinvolta in iniziative o resistenze giudiziarie pretestuose o dilatorie, mira a salvaguardare l'interesse pubblico ad una giustizia sana e funzionale, sanzionando, anche a prescindere da un danno concreto procurato alla controparte ovvero da una sua richiesta, le condotte di quanti, abusando del proprio diritto di azione e di difesa, si servano dello strumento processuale per finalità contrarie a quelle cui è istituzionalmente preposto, contribuendo così ad aggravare il volume (già di per sé notoriamente eccessivo) del contenzioso e, conseguentemente, ad ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti (cfr. Cass. 7726/2016, Cass. n. 3376/2016, Cass.
n. 19285/2016 e Corte Cost. n. 152/2016, secondo cui la disposizione in commento istituisce un'ipotesi di condanna di natura sanzionatoria prevista per l'offesa recata anche alla giurisdizione).
Ciò premesso, va evidenziato che l'applicazione della norma è circoscritta ai casi in cui dagli atti emerga un comportamento processuale della parte soccombente volutamente preordinato o anche solo negligentemente diretto a coltivare un giudizio inesorabilmente destinato ad un esito sfavorevole, con la rivendicazione di pretese insussistenti, nella coscienza dell'infondatezza della domanda (o nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza), o ad opporsi in modo ostinato e irragionevole alla domanda di controparte, pur nella consapevolezza (o nella previsione con accettazione del rischio) della fondatezza delle avverse pretese, senza operare con la doverosa lealtà e correttezza, così ottenendo il risultato di ostacolare o impedire la tutela dell'altrui diritto.
Nel caso di specie, è evidente la colpa grave in cui è incorsa l'appellante, avendo essa fatto abusivo ricorso ad un'impugnazione basata su un motivo manifestamente infondato
8 non solo dal punto di vista giuridico, ma anche fattuale. L'osservanza di una minima diligenza nella disamina della documentazione a sua disposizione, doverosa nella preliminare verifica dei necessari presupposti per la proposizione del gravame, le avrebbe infatti consentito di avvedersi dell'infondatezza della propria linea difensiva, peraltro diametralmente opposta a quella sostenuta in primo grado, e di prevedere, con un giudizio ex ante, le conseguenze della propria azione (Cass. n. 3003/2014; Cass. n. 21570/2012).
Sulla scorta di tali osservazioni, l'appellante deve essere pertanto condannata a pagare all'appellato vittorioso una somma che viene equitativamente determinata in euro
1.000,00, in misura prossima ad un terzo di quella disposta in punto di spese processuali.
13. Dalla condanna di cui al capo che precede discende, inoltre, la condanna dell'appellante al pagamento, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 96 c.p.c., di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che si quantifica nella misura minima di euro 500,00.
14. Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2202, comportanti l'obbligo dell'appellante al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. Rigetta l'appello proposto dall' avverso la sentenza Controparte_3
n. 158/2023 del Tribunale di Lanusei;
2. Accoglie l'appello incidentale proposto da e, in parziale riforma della CP_1 sentenza impugnata, che conferma quanto alla condanna, in solido, dell'
[...]
e del , liquida le spese processuali di primo Controparte_3 Controparte_2
grado, da rifondersi in favore di nella misura di euro 3.047,20, oltre spese CP_1
generali nella misura del 15% e accessori di legge;
3. Condanna l' alla rifusione, in favore di Controparte_3 CP_1
delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in euro 3.473,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Sabina Biancu, dichiaratasi procuratore antistatario;
4. Dichiara interamente compensate le spese del presente grado di giudizio tra CP_1
e il;
Controparte_2
9 5. Condanna l' a corrispondere a l'ulteriore Controparte_3 CP_1
importo di euro 1.000,00 ex art. 96 c.p.c.;
6. Condanna l' al pagamento, in favore della cassa Controparte_3
delle ammende, della somma di euro 500,00;
7. Dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, comportanti l'obbligo dell'appellante al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 30 aprile 2025.
Il Presidente dott. Maria Teresa Spanu
Il Consigliere estensore dott. Valentina Santa Cruz
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