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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/06/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente
dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 843/2024 RGA
avverso la sentenza n.852/2024 R.S. del Tribunale Ordinario di Parma – Sezione I
Civile - sottosezione Settore Lavoro emessa e pubblicata il 30.10.2024, non notificata;
avente ad oggetto: malattia professionale;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 29/05/2025;
promossa da:
( , rappresentato e difeso, anche Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dall'avv. Massimiliano Porcari e dall'avv. Penelope Vecli, e presso lo studio e la persona degli stessi elettivamente domiciliato in Parma, Via Chiavari 5/E, come da procura in atti;
- appellante;
contro
Controparte_1
- (C.F. ), con sede in Roma, via
[...] P.IVA_1
IV Novembre n.144, in persona del pro tempore dell'Emilia- Controparte_2 pag. 1 di 10 Romagna, in qualità di dirigente d'ufficio dirigenziale generale, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, in virtù di procura generale alle liti rilasciata per atto a ministero del Notaio Dott. in data 15/02/2019, n. rep. 23467, Persona_1 dall'avv.to Salvatore Catamo e dall'avv.to Giuseppe Carlà, con domicilio eletto presso l'Avvocatura Regionale INAIL, via Amendola n.3, Bologna;
- appellato;
udita la relazione della causa;
udite le conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art 414 c.p.c. ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione d'udienza, - lavoratore in agricoltura sin dal Parte_1
1980, inizialmente come dipendente dell'azienda di famiglia, poi come titolare, insieme al cugino, della stessa a far tempo dal 2014 - evocava in giudizio l' davanti al CP_1
Tribunale di Parma, sottosezione Lavoro, istando per l'accertamento della sussistenza di una sindrome da sovraccarico biomeccanico ad entrambe le spalle nonché dell'eziologia professionale della medesima patologia, con condanna dell'istituto al pagamento dell'indennità di legge in conseguenza del grado di invalidità riconosciuto, indicato in ricorso nella misura del 7%.
Il ricorrente deduceva in punto di fatto che:
- le attività dell'azienda erano rimaste sempre inalterate ed erano consistite nella coltivazione e, soprattutto, nell'allevamento di bovini;
- le modalità di lavoro erano cambiate nel tempo perché per tutti i primi anni
(fino, almeno, ai primi anni 2000) erano state svolte esclusivamente a mano, salvo poi modificarsi in seguito, con l'avvento di tecnologie produttive più avanzate;
- di avere subìto un ingravescente risentimento doloroso alle spalle, più marcato a sinistra, oggetto di accertamenti strumentali già nel 2016 con diagnosi di “sindrome
pag. 2 di 10 da sovraccarico biomeccanico di entrambe le spalle”;
- nel 2017 aveva presentato denuncia di malattia professionale, rigettata in via amministrativa da per insussistenza del nesso di causa tra patologia ed attività CP_1
lavorativa, con conferma di tale decisione in sede di riesame.
Tanto premesso, nella resistenza dell' , il Giudice - ritenuto di procedere a CP_1
C.T.U. al fine di accertare l'eziologia professionale della malattia dedotta dal ricorrente e, in caso di risposta affermativa, i postumi permanenti conseguenti secondo le tabelle
– concludeva il giudizio rigettando le domande del ricorrente (con compensazione CP_1
delle spese di lite), sulla scorta delle valutazioni del CTU, il quale ha acclarato come il fosse affetto da “patologia degenerativa della spalla sinistra di grado medio- CP_3 moderato e da una patologia degenerativa della spalla destra di grado moderato”, così escludendone l'origine lavorativa per mancata esposizione al rischio lavorativo.
Il ricorrente rimasto soccombente in I grado, proponeva appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, formulando i tre seguenti motivi di gravame:
I. “errore di fatto per omessa valutazione del materiale probatorio prodotto – motivazione illogica e insufficiente”: in particolare si censura di non avere considerato il periodo lavorativo pregresso, rilevando come il CTU – alle cui conclusioni aveva pienamente aderito il giudice a quo – abbia omesso di effettuare un'analisi complessiva dell'attività svolta dal sig. di fatto Pt_1
limitando la sfera di indagine agli anni successivi al 2014/2016, quando invece sarebbe stata documentata l' attività in agricoltura e di allevamento di bovini dal 1980 in avanti senza interruzioni;
sostiene l'appellante che il CTU avrebbe potuto e dovuto approfondire le modalità di lavoro, come ha fatto per il periodo successivo, a nulla rilevando che in sede di anamnesi il fosse stato CP_3
generico della sua esposizione, essendo onere preciso del CTU effettuare approfondimenti sui fatti dedotti in causa;
in conclusione, sul punto,
l'appellante sostiene che il CTU non avrebbe dato risposta puntuale al quesito
pag. 3 di 10 posto e, per tale ragione, il Giudice avrebbe dovuto quantomeno chiamarlo a fornire chiarimenti ed integrazioni se non addirittura a disporre la rinnovazione della perizia;
II. “errore di fatto per omessa/carente indagine sui fatti costitutivi della pretesa azionata – vizio logico di motivazione”: deduce l'appellante che, anche volendo considerare solo gli ultimi dieci anni di attività (dal 2014 in avanti), l'indagine sarebbe stata parziale, insufficiente ed in contrasto con circolari e linee guida aggiornate al 2023 e contenenti le "Schede di rischio da sovraccarico CP_1
biomeccanico degli arti superiori nei comparti della piccola industria, dell'artigianato e dell'agricoltura - Volume III", in cui si analizza il rischio di sovraccarico degli arti superiori nell'uso della forca in ambito di allevamento di bovini;
a tal fine l'appellante richiama il proprio doc. n. 6 (pag. 6) da cui emergerebbe lo svolgimento, da parte del medesimo, per ben sei ore giornaliere, di sole attività manuali all'interno della stalla, comprensive di pulizia, stoccaggio letame ed alimentazione vitelli, che comporterebbero (attraverso, ad es, il sollevamento della forca o di altro attrezzo sopra la linea delle spalle)
“ripetitività, uso di forza e posture incongrue”, tutti connotati tali che avrebbero dovuto portare il CTU ad accertare la malattia professionale tabellata;
e, comunque, assume l'appellante che, pur volendo ritenere la patologia come non tabellata, posto l'onere probatorio più rigoroso gravante in capo alla parte deducente, nel caso di specie si sarebbe dovuto riconoscerne l'origine lavorativa, previa eventuale rinnovazione della CTU medico legale;
III. “errore di fatto per omessa assunzione della prova testimoniale – motivazione assente”: ci si duole dell'operato del giudice per non avere dato ingresso alla prova orale richiesta da parte ricorrente, senza offrire alcuna motivazione;
prova che avrebbe consentito di dimostrare la tipologia di attività svolta e,
conseguentemente, di provare l'esposizione al rischio.
Alla luce di tutto quanto dedotto, l'appellante instava - in via istruttoria – per
pag. 4 di 10 l'ammissione delle prove orali e la rinnovazione della CTU medico legale, e - nel merito – per la riforma della sentenza e l'accoglimento delle domande svolte in I grado.
L' , ritualmente costituitosi in giudizio, ha analiticamente contestato la CP_1 fondatezza dell'avverso gravame sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente svolte in prime cure, in particolare ponendo in rilievo come la malattia accertata in capo all'appellante abbia, invero, genesi extra-lavorativa - molto probabilmente di origine artrosica e degenerativa – richiamando a tale fine anche taluni documenti sanitari prodotto dall'allora ricorrente;
chiedeva pertanto la reiezione dell'appello, con conseguente integrale conferma della pronuncia impugnata, il tutto col favore delle spese.
Ritiene questa Corte che l'appello proposto da non sia Parte_1
meritevole di accoglimento per le ragioni appresso indicate, ritenendo di dover trattare congiuntamente i motivi d'appello, dando precedenza alle questioni di natura istruttoria.
Con riguardo a tale ultimo tema, si ritiene di aderire alla linea istruttoria adottata dal Giudice di prime cure laddove, seppur con motivazione implicita (cfr. verbale d'udienza del 14.12.2021), ha inteso dare ingresso alla sola CTU e non anche alle prove orali dedotte dalla parte ricorrente;
si ritiene, infatti, che tale valutazione istruttoria si poggi saldamente sulla valutazione di estrema genericità dei capitoli di prova dedotti dal ricorrente nel libello introduttivo, oltre che dalla sufficienza - in ragione alle allegazioni fattuali di cui al ricorso - della documentazione prodotta in atti, così da far ritenere ultronea la richiesta di prova orale.
Quanto poi alla richiesta di rinnovazione della CTU, se ne rileva la mancanza di presupposti;
piuttosto si ritiene che il medico legale nominato in I grado nella persona del dott. abbia svolto correttamente le proprie attività peritali, Persona_2
giungendo a conclusioni affidabili e avallabili anche in tale sede.
Si ritiene, infatti, che le considerazioni medico-legali di cui all'articolato elaborato tecnico presente in atti a firma del CTU sopra indicato siano pienamente affidabili e,
pag. 5 di 10 perciò, condivisibili sia in ragione della indubitabile professionalità del medico-legale nominato, sia in ragione della approfondita e scrupolosa disamina degli atti e dei documenti di causa, metodica che garantisce la piena coerenza delle valutazioni con i dati fattuali di riferimento. Vi è peraltro da porre in rilievo - al fine di corroborare ulteriormente la piena affidabilità delle conclusioni del CTU - come egli abbia rigorosamente rispettato il principio del contraddittorio tecnico nel corso delle operazioni peritali1.
Tali valutazioni preliminari consentono, pertanto, di ritenere che la motivazione della sentenza gravata - a confutazione di quanto dedotto dall'odierno appellante - non sia affatto erronea od insufficiente;
al contrario, si ritiene di poterla valutare come esaustiva e convincente, in quanto fondata sulle affidabili risultanze dell'elaborato del
CTU nominato in I grado, il quale – come già evidenziato, ma si ritiene di ribadirlo - ha svolto le proprie attività seguendo in modo rigoroso il metodo scientifico, previa l'accurata considerazione delle allegazioni delle parti in punto di fatto e della documentazione prodotta.
Peraltro, deve ritenersi che nel richiamare diffusamente le valutazioni del CTU poste a fondamento della propria decisione, il Giudice di prime cure abbia dato seguìto a quanto espresso dalla Suprema Corte – cfr. ex multis richiama inter plures, Cass. civ.,
Sez. II, sentenza n. 18754 del 23/09/ 2016 - laddove ha chiarito, per quanto di interesse in tale sede, quanto segue: “La sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un altro atto processuale (nella specie, un'ordinanza del giudice risultante
dal verbale di causa), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo”.
Alla luce di quanto premesso, si ritiene pertanto di avallare pienamente la gravata
pag. 6 di 10 sentenza laddove il giudice di prime cure giunge a ritenere infondate le domande di parte ricorrente, legittimamente richiamando l'elaborato peritale2 nei termini che seguono (facendo proprie le parole del CTU): “benché il ricorrente abbia riferito di svolgere diverse mansioni che richiedono l'uso delle articolazioni superiori, lo stesso non ha documentato l'esposizione al rischio lavorativo;
in particolare, secondo il consulente il lavoratore, «pur svolgendo in modo non occasionale un'attività lavorativa che comporta la mobilizzazione delle spalle questa avviene con modalità non ripetitiva,
essendo presenti frequenti pause nella lavorazione che possono essere effettuate a
discrezione del lavoratore, e senza particolare impegno di forza. Il lavoro non richiede il mantenimento di posture incongrue». 2 Si legge in sentenza: “Secondo quanto accertato dal CTU, il ricorrente è affetto da una “patologia degenerativa della spalla sinistra di grado medio-moderato e da una patologia degenerativa della spalla destra di grado moderato”.
9. Il consulente ha tuttavia osservato che, benché il ricorrente abbia riferito di svolgere diverse mansioni che richiedono l'uso delle articolazioni superiori, lo stesso non ha documentato l'esposizione al rischio lavorativo;
in particolare, secondo il consulente il lavoratore, «pur svolgendo in modo non occasionale un'attività lavorativa che comporta la mobilizzazione delle spalle questa avviene con modalità non ripetitiva, essendo presenti frequenti pause nella lavorazione che possono essere effettuate a discrezione del lavoratore, e senza particolare impegno di forza. Il lavoro non richiede il mantenimento di posture incongrue».
10. Il CTU ha quindi concluso che la patologia delle spalle denunciata come malattia professionale non sia riferibile causalmente all'attività lavorativa svolta non essendo documentata l'esposizione al rischio lavorativo.
11. In particolare, il consulente ha rilevato che la patologia da cui è affetto il ricorrente risulta “tabellata” in relazione alle «lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano movimenti ripetuti, mantenimento di posture incongrue e impegno di forza»; le mansioni svolte dal ricorrente, così come ricostruite sulla base dell'anamnesi lavorativa resa dallo stesso, non risultano però essere connotate da tali caratteristiche, sicché non opera nel caso di specie la presunzione legale di origine professionale.
12. In risposta alle osservazioni di parte ricorrente, la quale ha sollevato dubbi circa la coerenza delle conclusioni peritali, il dott. ha specificato che «La tabella per il riconoscimento delle malattie Per_2 professionali in agricoltura riporta che le lavorazioni, oltre ad essere svolte in modo abituale e sistematico, debbano comportare che i movimenti a carico delle spalle siano svolti non solo in modo ripetuto ma che siano effettuati con mantenimento prolungato di posture incongrue e con impegno di forza», e che il ricorrente aveva dichiarato a , tramite la compilazione di un questionario preciso, che i tempi di CP_1 lavorazione richiedenti un impiego funzionale ripetuto dalle spalle sono prevedevano congrui periodi di pausa. «Quindi solamente una parte minore delle 6 ore necessarie per completare il lavoro di stalla richiede impegno manuale».
13. Lo stesso CTU ha poi precisato che in occasione della visita, al ricorrente era stato chiesto quale fosse l'attività lavorativa svolta anteriormente al 2016 e quest'ultimo aveva risposto genericamente «senza fare alcun riferimento ad attività che lo avrebbero esposto a sovraccarico biomeccanico delle spalle ed in particolare non aveva riferito di aver svolto attività di allevamento mentre era stato invece estremamente preciso e dettagliato nel riferire le modalità dell'attività lavorativa di mungitura e di gestione della stalla a far tempo dal 2016» concludendo, in ragione di ciò, di non ritenere di dover modificare le proprie conclusioni”. pag. 7 di 10 10. Il CTU ha quindi concluso che la patologia delle spalle denunciata come malattia professionale non sia riferibile causalmente all'attività lavorativa svolta non essendo documentata l'esposizione al rischio lavorativo.
11. In particolare, il consulente ha rilevato che la patologia da cui è affetto il ricorrente risulta “tabellata” in relazione alle «lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano movimenti ripetuti, mantenimento di posture incongrue e impegno di forza»; le mansioni svolte dal ricorrente, così come ricostruite sulla base dell'anamnesi lavorativa resa dallo stesso, non risultano però essere connotate da tali caratteristiche, sicché non opera nel caso di specie la presunzione legale di origine professionale”.
Si osserva, inoltre, che le conclusioni raggiunte dal CTU nominato in prime cure – pienamente condivise dal Giudice di I grado nella gravata sentenza - non risultano scalfite dalle censure articolate in questa sede dall'odierno appellante che, in estrema sintesi, si è pressoché limitato a reiterare innanzi a questa Corte le osservazioni critiche del proprio CTP, già disattese in maniera puntuale e ben argomentata dalla consulenza innanzi richiamata, come peraltro già posto in rilievo dal giudice di prime (cfr. nota 2).
Le considerazioni richiamate non fanno residuare dubbi circa la non riconducibilità ad origine lavorativa della malattia accertata in capo all'appellante.
V'è peraltro da aggiungere – ad integrazione della motivazione della sentenza gravata - che, come posto in rilievo dalla difesa , è del tutto ragionevole ritenere CP_1
come la malattia accertata con riferimento all'odierno appellante in ragione delle richiamate valutazioni medico-legali debba essere, piuttosto, ricondotta a causa endogena, segnatamente a degenerazione artrosica del tratto, come emerge dagli stessi documenti prodotti in I grado dallo stesso appellante in I grado (docc. 2-3-4,
rispettivamente , in cui si traggono – rispettivamente – le seguenti CP_4 significative locuzioni: “… profili irregolari come da fatti artrosici”, “irregolarità artrosica”; “segni di artrosi gleno-omerale. Irregolarità di tipo degenerativo…”;
“irregolarità artrosica dei capi articolari”).
pag. 8 di 10 Per le ragioni esposte, assorbito ogni altro aspetto dedotto in causa, l'appello proposto deve essere rigettato, con conseguente integrale conferma della pronuncia gravata.
Quanto alle spese, ritenuta l'applicabilità dell'art. 152 disp. att. c.p.c., si ritiene che l'appellante non possa essere condannato alla rifusione delle spese di lite, nonostante la soccombenza;
le spese di lite sono, pertanto, compensate.
Segue il provvedimento ex art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002, in tema di raddoppio del contributo unificato, nei termini indicati in dispositivo.
P.Q.M.
ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta,
definitivamente decidendo,
1. rigetta l'appello;
2. compensa le spese di lite del grado;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'impugnazione, se dovuto.
Il Consigliere est.
dott. Alessandra Martinelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
pag. 9 di 10 pag. 10 di 10
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tale piena garanzia del contraddittorio tecnico è risultata rispettata anche al termine delle operazioni peritali, giacché il CTU, prima del deposito definitivo, ha inviato la bozza contenente l'esposizione delle proprie considerazioni medico-legali, così acquisendo le osservazioni del CTP di parte ricorrente su cui prendeva puntuale posizione, peraltro su questioni riproposte anche in tale sede (pag.11-13).
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente
dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 843/2024 RGA
avverso la sentenza n.852/2024 R.S. del Tribunale Ordinario di Parma – Sezione I
Civile - sottosezione Settore Lavoro emessa e pubblicata il 30.10.2024, non notificata;
avente ad oggetto: malattia professionale;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 29/05/2025;
promossa da:
( , rappresentato e difeso, anche Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dall'avv. Massimiliano Porcari e dall'avv. Penelope Vecli, e presso lo studio e la persona degli stessi elettivamente domiciliato in Parma, Via Chiavari 5/E, come da procura in atti;
- appellante;
contro
Controparte_1
- (C.F. ), con sede in Roma, via
[...] P.IVA_1
IV Novembre n.144, in persona del pro tempore dell'Emilia- Controparte_2 pag. 1 di 10 Romagna, in qualità di dirigente d'ufficio dirigenziale generale, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, in virtù di procura generale alle liti rilasciata per atto a ministero del Notaio Dott. in data 15/02/2019, n. rep. 23467, Persona_1 dall'avv.to Salvatore Catamo e dall'avv.to Giuseppe Carlà, con domicilio eletto presso l'Avvocatura Regionale INAIL, via Amendola n.3, Bologna;
- appellato;
udita la relazione della causa;
udite le conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art 414 c.p.c. ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione d'udienza, - lavoratore in agricoltura sin dal Parte_1
1980, inizialmente come dipendente dell'azienda di famiglia, poi come titolare, insieme al cugino, della stessa a far tempo dal 2014 - evocava in giudizio l' davanti al CP_1
Tribunale di Parma, sottosezione Lavoro, istando per l'accertamento della sussistenza di una sindrome da sovraccarico biomeccanico ad entrambe le spalle nonché dell'eziologia professionale della medesima patologia, con condanna dell'istituto al pagamento dell'indennità di legge in conseguenza del grado di invalidità riconosciuto, indicato in ricorso nella misura del 7%.
Il ricorrente deduceva in punto di fatto che:
- le attività dell'azienda erano rimaste sempre inalterate ed erano consistite nella coltivazione e, soprattutto, nell'allevamento di bovini;
- le modalità di lavoro erano cambiate nel tempo perché per tutti i primi anni
(fino, almeno, ai primi anni 2000) erano state svolte esclusivamente a mano, salvo poi modificarsi in seguito, con l'avvento di tecnologie produttive più avanzate;
- di avere subìto un ingravescente risentimento doloroso alle spalle, più marcato a sinistra, oggetto di accertamenti strumentali già nel 2016 con diagnosi di “sindrome
pag. 2 di 10 da sovraccarico biomeccanico di entrambe le spalle”;
- nel 2017 aveva presentato denuncia di malattia professionale, rigettata in via amministrativa da per insussistenza del nesso di causa tra patologia ed attività CP_1
lavorativa, con conferma di tale decisione in sede di riesame.
Tanto premesso, nella resistenza dell' , il Giudice - ritenuto di procedere a CP_1
C.T.U. al fine di accertare l'eziologia professionale della malattia dedotta dal ricorrente e, in caso di risposta affermativa, i postumi permanenti conseguenti secondo le tabelle
– concludeva il giudizio rigettando le domande del ricorrente (con compensazione CP_1
delle spese di lite), sulla scorta delle valutazioni del CTU, il quale ha acclarato come il fosse affetto da “patologia degenerativa della spalla sinistra di grado medio- CP_3 moderato e da una patologia degenerativa della spalla destra di grado moderato”, così escludendone l'origine lavorativa per mancata esposizione al rischio lavorativo.
Il ricorrente rimasto soccombente in I grado, proponeva appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, formulando i tre seguenti motivi di gravame:
I. “errore di fatto per omessa valutazione del materiale probatorio prodotto – motivazione illogica e insufficiente”: in particolare si censura di non avere considerato il periodo lavorativo pregresso, rilevando come il CTU – alle cui conclusioni aveva pienamente aderito il giudice a quo – abbia omesso di effettuare un'analisi complessiva dell'attività svolta dal sig. di fatto Pt_1
limitando la sfera di indagine agli anni successivi al 2014/2016, quando invece sarebbe stata documentata l' attività in agricoltura e di allevamento di bovini dal 1980 in avanti senza interruzioni;
sostiene l'appellante che il CTU avrebbe potuto e dovuto approfondire le modalità di lavoro, come ha fatto per il periodo successivo, a nulla rilevando che in sede di anamnesi il fosse stato CP_3
generico della sua esposizione, essendo onere preciso del CTU effettuare approfondimenti sui fatti dedotti in causa;
in conclusione, sul punto,
l'appellante sostiene che il CTU non avrebbe dato risposta puntuale al quesito
pag. 3 di 10 posto e, per tale ragione, il Giudice avrebbe dovuto quantomeno chiamarlo a fornire chiarimenti ed integrazioni se non addirittura a disporre la rinnovazione della perizia;
II. “errore di fatto per omessa/carente indagine sui fatti costitutivi della pretesa azionata – vizio logico di motivazione”: deduce l'appellante che, anche volendo considerare solo gli ultimi dieci anni di attività (dal 2014 in avanti), l'indagine sarebbe stata parziale, insufficiente ed in contrasto con circolari e linee guida aggiornate al 2023 e contenenti le "Schede di rischio da sovraccarico CP_1
biomeccanico degli arti superiori nei comparti della piccola industria, dell'artigianato e dell'agricoltura - Volume III", in cui si analizza il rischio di sovraccarico degli arti superiori nell'uso della forca in ambito di allevamento di bovini;
a tal fine l'appellante richiama il proprio doc. n. 6 (pag. 6) da cui emergerebbe lo svolgimento, da parte del medesimo, per ben sei ore giornaliere, di sole attività manuali all'interno della stalla, comprensive di pulizia, stoccaggio letame ed alimentazione vitelli, che comporterebbero (attraverso, ad es, il sollevamento della forca o di altro attrezzo sopra la linea delle spalle)
“ripetitività, uso di forza e posture incongrue”, tutti connotati tali che avrebbero dovuto portare il CTU ad accertare la malattia professionale tabellata;
e, comunque, assume l'appellante che, pur volendo ritenere la patologia come non tabellata, posto l'onere probatorio più rigoroso gravante in capo alla parte deducente, nel caso di specie si sarebbe dovuto riconoscerne l'origine lavorativa, previa eventuale rinnovazione della CTU medico legale;
III. “errore di fatto per omessa assunzione della prova testimoniale – motivazione assente”: ci si duole dell'operato del giudice per non avere dato ingresso alla prova orale richiesta da parte ricorrente, senza offrire alcuna motivazione;
prova che avrebbe consentito di dimostrare la tipologia di attività svolta e,
conseguentemente, di provare l'esposizione al rischio.
Alla luce di tutto quanto dedotto, l'appellante instava - in via istruttoria – per
pag. 4 di 10 l'ammissione delle prove orali e la rinnovazione della CTU medico legale, e - nel merito – per la riforma della sentenza e l'accoglimento delle domande svolte in I grado.
L' , ritualmente costituitosi in giudizio, ha analiticamente contestato la CP_1 fondatezza dell'avverso gravame sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente svolte in prime cure, in particolare ponendo in rilievo come la malattia accertata in capo all'appellante abbia, invero, genesi extra-lavorativa - molto probabilmente di origine artrosica e degenerativa – richiamando a tale fine anche taluni documenti sanitari prodotto dall'allora ricorrente;
chiedeva pertanto la reiezione dell'appello, con conseguente integrale conferma della pronuncia impugnata, il tutto col favore delle spese.
Ritiene questa Corte che l'appello proposto da non sia Parte_1
meritevole di accoglimento per le ragioni appresso indicate, ritenendo di dover trattare congiuntamente i motivi d'appello, dando precedenza alle questioni di natura istruttoria.
Con riguardo a tale ultimo tema, si ritiene di aderire alla linea istruttoria adottata dal Giudice di prime cure laddove, seppur con motivazione implicita (cfr. verbale d'udienza del 14.12.2021), ha inteso dare ingresso alla sola CTU e non anche alle prove orali dedotte dalla parte ricorrente;
si ritiene, infatti, che tale valutazione istruttoria si poggi saldamente sulla valutazione di estrema genericità dei capitoli di prova dedotti dal ricorrente nel libello introduttivo, oltre che dalla sufficienza - in ragione alle allegazioni fattuali di cui al ricorso - della documentazione prodotta in atti, così da far ritenere ultronea la richiesta di prova orale.
Quanto poi alla richiesta di rinnovazione della CTU, se ne rileva la mancanza di presupposti;
piuttosto si ritiene che il medico legale nominato in I grado nella persona del dott. abbia svolto correttamente le proprie attività peritali, Persona_2
giungendo a conclusioni affidabili e avallabili anche in tale sede.
Si ritiene, infatti, che le considerazioni medico-legali di cui all'articolato elaborato tecnico presente in atti a firma del CTU sopra indicato siano pienamente affidabili e,
pag. 5 di 10 perciò, condivisibili sia in ragione della indubitabile professionalità del medico-legale nominato, sia in ragione della approfondita e scrupolosa disamina degli atti e dei documenti di causa, metodica che garantisce la piena coerenza delle valutazioni con i dati fattuali di riferimento. Vi è peraltro da porre in rilievo - al fine di corroborare ulteriormente la piena affidabilità delle conclusioni del CTU - come egli abbia rigorosamente rispettato il principio del contraddittorio tecnico nel corso delle operazioni peritali1.
Tali valutazioni preliminari consentono, pertanto, di ritenere che la motivazione della sentenza gravata - a confutazione di quanto dedotto dall'odierno appellante - non sia affatto erronea od insufficiente;
al contrario, si ritiene di poterla valutare come esaustiva e convincente, in quanto fondata sulle affidabili risultanze dell'elaborato del
CTU nominato in I grado, il quale – come già evidenziato, ma si ritiene di ribadirlo - ha svolto le proprie attività seguendo in modo rigoroso il metodo scientifico, previa l'accurata considerazione delle allegazioni delle parti in punto di fatto e della documentazione prodotta.
Peraltro, deve ritenersi che nel richiamare diffusamente le valutazioni del CTU poste a fondamento della propria decisione, il Giudice di prime cure abbia dato seguìto a quanto espresso dalla Suprema Corte – cfr. ex multis richiama inter plures, Cass. civ.,
Sez. II, sentenza n. 18754 del 23/09/ 2016 - laddove ha chiarito, per quanto di interesse in tale sede, quanto segue: “La sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un altro atto processuale (nella specie, un'ordinanza del giudice risultante
dal verbale di causa), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo”.
Alla luce di quanto premesso, si ritiene pertanto di avallare pienamente la gravata
pag. 6 di 10 sentenza laddove il giudice di prime cure giunge a ritenere infondate le domande di parte ricorrente, legittimamente richiamando l'elaborato peritale2 nei termini che seguono (facendo proprie le parole del CTU): “benché il ricorrente abbia riferito di svolgere diverse mansioni che richiedono l'uso delle articolazioni superiori, lo stesso non ha documentato l'esposizione al rischio lavorativo;
in particolare, secondo il consulente il lavoratore, «pur svolgendo in modo non occasionale un'attività lavorativa che comporta la mobilizzazione delle spalle questa avviene con modalità non ripetitiva,
essendo presenti frequenti pause nella lavorazione che possono essere effettuate a
discrezione del lavoratore, e senza particolare impegno di forza. Il lavoro non richiede il mantenimento di posture incongrue». 2 Si legge in sentenza: “Secondo quanto accertato dal CTU, il ricorrente è affetto da una “patologia degenerativa della spalla sinistra di grado medio-moderato e da una patologia degenerativa della spalla destra di grado moderato”.
9. Il consulente ha tuttavia osservato che, benché il ricorrente abbia riferito di svolgere diverse mansioni che richiedono l'uso delle articolazioni superiori, lo stesso non ha documentato l'esposizione al rischio lavorativo;
in particolare, secondo il consulente il lavoratore, «pur svolgendo in modo non occasionale un'attività lavorativa che comporta la mobilizzazione delle spalle questa avviene con modalità non ripetitiva, essendo presenti frequenti pause nella lavorazione che possono essere effettuate a discrezione del lavoratore, e senza particolare impegno di forza. Il lavoro non richiede il mantenimento di posture incongrue».
10. Il CTU ha quindi concluso che la patologia delle spalle denunciata come malattia professionale non sia riferibile causalmente all'attività lavorativa svolta non essendo documentata l'esposizione al rischio lavorativo.
11. In particolare, il consulente ha rilevato che la patologia da cui è affetto il ricorrente risulta “tabellata” in relazione alle «lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano movimenti ripetuti, mantenimento di posture incongrue e impegno di forza»; le mansioni svolte dal ricorrente, così come ricostruite sulla base dell'anamnesi lavorativa resa dallo stesso, non risultano però essere connotate da tali caratteristiche, sicché non opera nel caso di specie la presunzione legale di origine professionale.
12. In risposta alle osservazioni di parte ricorrente, la quale ha sollevato dubbi circa la coerenza delle conclusioni peritali, il dott. ha specificato che «La tabella per il riconoscimento delle malattie Per_2 professionali in agricoltura riporta che le lavorazioni, oltre ad essere svolte in modo abituale e sistematico, debbano comportare che i movimenti a carico delle spalle siano svolti non solo in modo ripetuto ma che siano effettuati con mantenimento prolungato di posture incongrue e con impegno di forza», e che il ricorrente aveva dichiarato a , tramite la compilazione di un questionario preciso, che i tempi di CP_1 lavorazione richiedenti un impiego funzionale ripetuto dalle spalle sono prevedevano congrui periodi di pausa. «Quindi solamente una parte minore delle 6 ore necessarie per completare il lavoro di stalla richiede impegno manuale».
13. Lo stesso CTU ha poi precisato che in occasione della visita, al ricorrente era stato chiesto quale fosse l'attività lavorativa svolta anteriormente al 2016 e quest'ultimo aveva risposto genericamente «senza fare alcun riferimento ad attività che lo avrebbero esposto a sovraccarico biomeccanico delle spalle ed in particolare non aveva riferito di aver svolto attività di allevamento mentre era stato invece estremamente preciso e dettagliato nel riferire le modalità dell'attività lavorativa di mungitura e di gestione della stalla a far tempo dal 2016» concludendo, in ragione di ciò, di non ritenere di dover modificare le proprie conclusioni”. pag. 7 di 10 10. Il CTU ha quindi concluso che la patologia delle spalle denunciata come malattia professionale non sia riferibile causalmente all'attività lavorativa svolta non essendo documentata l'esposizione al rischio lavorativo.
11. In particolare, il consulente ha rilevato che la patologia da cui è affetto il ricorrente risulta “tabellata” in relazione alle «lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano movimenti ripetuti, mantenimento di posture incongrue e impegno di forza»; le mansioni svolte dal ricorrente, così come ricostruite sulla base dell'anamnesi lavorativa resa dallo stesso, non risultano però essere connotate da tali caratteristiche, sicché non opera nel caso di specie la presunzione legale di origine professionale”.
Si osserva, inoltre, che le conclusioni raggiunte dal CTU nominato in prime cure – pienamente condivise dal Giudice di I grado nella gravata sentenza - non risultano scalfite dalle censure articolate in questa sede dall'odierno appellante che, in estrema sintesi, si è pressoché limitato a reiterare innanzi a questa Corte le osservazioni critiche del proprio CTP, già disattese in maniera puntuale e ben argomentata dalla consulenza innanzi richiamata, come peraltro già posto in rilievo dal giudice di prime (cfr. nota 2).
Le considerazioni richiamate non fanno residuare dubbi circa la non riconducibilità ad origine lavorativa della malattia accertata in capo all'appellante.
V'è peraltro da aggiungere – ad integrazione della motivazione della sentenza gravata - che, come posto in rilievo dalla difesa , è del tutto ragionevole ritenere CP_1
come la malattia accertata con riferimento all'odierno appellante in ragione delle richiamate valutazioni medico-legali debba essere, piuttosto, ricondotta a causa endogena, segnatamente a degenerazione artrosica del tratto, come emerge dagli stessi documenti prodotti in I grado dallo stesso appellante in I grado (docc. 2-3-4,
rispettivamente , in cui si traggono – rispettivamente – le seguenti CP_4 significative locuzioni: “… profili irregolari come da fatti artrosici”, “irregolarità artrosica”; “segni di artrosi gleno-omerale. Irregolarità di tipo degenerativo…”;
“irregolarità artrosica dei capi articolari”).
pag. 8 di 10 Per le ragioni esposte, assorbito ogni altro aspetto dedotto in causa, l'appello proposto deve essere rigettato, con conseguente integrale conferma della pronuncia gravata.
Quanto alle spese, ritenuta l'applicabilità dell'art. 152 disp. att. c.p.c., si ritiene che l'appellante non possa essere condannato alla rifusione delle spese di lite, nonostante la soccombenza;
le spese di lite sono, pertanto, compensate.
Segue il provvedimento ex art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002, in tema di raddoppio del contributo unificato, nei termini indicati in dispositivo.
P.Q.M.
ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta,
definitivamente decidendo,
1. rigetta l'appello;
2. compensa le spese di lite del grado;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'impugnazione, se dovuto.
Il Consigliere est.
dott. Alessandra Martinelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
pag. 9 di 10 pag. 10 di 10
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tale piena garanzia del contraddittorio tecnico è risultata rispettata anche al termine delle operazioni peritali, giacché il CTU, prima del deposito definitivo, ha inviato la bozza contenente l'esposizione delle proprie considerazioni medico-legali, così acquisendo le osservazioni del CTP di parte ricorrente su cui prendeva puntuale posizione, peraltro su questioni riproposte anche in tale sede (pag.11-13).