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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 09/06/2025, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Vicenza
In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Stefania Caparello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1790/2022 tra le parti:
ATTORE
cf Parte_1 P.IVA_1
- difesa: avv. FALCONE BARTOLOMEO, cf C.F._1
avv. PICCO DAVIDE ( ); C.F._2
- domicilio: presso il difensore
NV
, cf Controparte_1 P.IVA_2
- difesa: avv. PELLEGRINO PAOLO, cf C.F._3
- domicilio: presso il difensore
OGGETTO: NC (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) Decisa a Vicenza sulle seguenti conclusioni:
Attore: IN VIA PRINCIPALE
- accertare e dichiarare la indeterminatezza delle modalità di indicizzazione (rectius, mancata pattuizione della base Euribor) e delle modalità di rimborso del capitale erogato, nonché la mancata pattuizione del regime finanziario di restituzione del capitale erogato e del TAE e la divergenza tra TAEG applicato e convenuto e, per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione in favore dell'attrice dell'importo di € 32.815,05, pari alla differenza tra gli interessi corrisposti alla rata n. 164 10.11.2021 e quelli che la attrice avrebbe dovuto corrispondere ex. art. 117 TUB, così come quantificati dal CTU, ovvero della maggiore o minore somma risultante in corso di causa, oltre interessi dal dovuto al saldo, oltre agli ulteriori interessi corrisposti nel periodo successivo all'ultimo documentato con il presente atto;
IN VIA SUBORDINATA:
- nella denegata ipotesi in cui non venissero ritenute ragioni di indeterminatezza, accertare e dichiarare la mancata indicazione della Base Euribor e l'erronea indicazione del TAEG e, per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione del rispettivo importo di € 3.796,61
(ovvero di € 783,41) per l'applicazione della base 365 e di € 3.314,86 pari al maggior costo non pubblicizzato nel TAEG, ovvero della maggiore o minore somma risultante in corso di causa, oltre interessi dal dovuto al saldo;
IN OGNI CASO:
- Con vittoria di spese e compensi professionali, da liquidarsi in favore dello scrivente difensore dichiaratosi antistatario, nonché spese di CTU a carico della e condanna di CP_1 questa ultima a restituire quanto corrisposto dall'attrice per detta causale.
Convenuto: a) in via preliminare dichiarare le domande proposte e segnatamente la domanda di condanna inammissibili ed improcedibili per i motivi esposti in narrativa;
b) sempre in via preliminare dichiarare la prescrizione delle azioni proposte ai sensi dell'art. 1442
c.c.; c) in estremo subordine nel merito e con riserva di gravame, rigettare le domande proposte siccome infondate in fatto ed in diritto.
d) con vittoria di spese e competenze di giudizio
Fatto e processo
Con atto di citazione ritualmente notificato – sul presupposto per cui, il 12.02.2008, Parte_1
quando ancora si chiamava . aveva siglato con l'allora Controparte_2 [...]
un contratto di mutuo fondiario, ricevendo a Controparte_3 Controparte_1
tale titolo € 1.000.000,00; che nel corso del rapporto, ancora in essere tra le parti contendenti, il mutuo era stato oggetto di due moratorie, la prima tra l'ottobre 2012 ed il settembre 2013 e la seconda tra aprile 2020 e settembre 2020; che aveva fatto svolgere un'indagine, dalla quale era emersa l'indeterminatezza contrattuale, con diritto a vedersi restituito l'importo di €
39.400,44, pari alla differenza tra gli interessi corrisposti alla rata n. 164 del 10.11.2021 e quelli che l'attore avrebbe dovuto corrispondere con l'applicazione degli interessi sostitutivi ex. art. 117 TUB a tale data – ha chiesto che venisse accertata l'indeterminatezza delle modalità di indicizzazione e delle modalità di rimborso del capitale erogato, nonché la mancata pattuizione del regime finanziario di restituzione del capitale erogato e del TAE e, per l'effetto, che la convenuta fosse condannata alla restituzione di € 39.400,44, pari alla differenza tra gli interessi corrisposti alla rata n. 164 10.11.2021 e quelli che la attrice avrebbe dovuto corrispondere ex. art. 117 TUB, (ovvero, in via alternativa, della differenza tra quanto corrisposto in concreto e quanto avrebbe dovuto corrispondere in ragione delle pattuizioni contrattuali), ovvero della maggiore o minore somma risultante in corso di causa, oltre interessi dal dovuto al saldo, oltre agli ulteriori interessi corrisposti nel periodo successivo all'ultimo documentato con il presente atto.
Ha, inoltre, chiesto che venisse accertata la erronea applicazione degli interessi di preammortamento e, per l'effetto, che la convenuta fosse condannata alla restituzione di €
128,38, pari alla differenza tra gli interessi di preammortamento versati e quelli che la attrice avrebbe dovuto corrispondere, ovvero della maggiore o minore somma risultante in corso di causa, oltre interessi dal dovuto al saldo.
In via subordinata, ha chiesto che venisse accertata l'erronea indicazione del TAEG e, per l'effetto, che la convenuta fosse condannata alla restituzione di € 6.234,07 (ovvero € 3.734,07 senza imposta sostitutiva) a fronte della applicazione di un TAEG in concreto riscontrato del
5,271% o del 5,239% e quello che l'attrice avrebbe dovuto corrispondere in ossequio alle pattuizioni contrattuali del 5,190%, ovvero della maggiore o minore somma risultante in corso di causa, oltre interessi dal dovuto al saldo.
In particolare, parte attrice ha lamentato:
- la mancanza dell'indicazione della base Euribor (360/365) che renderebbe impossibile rilevare l'indice di riferimento.
- la mancata indicazione del metodo di ammortamento e del regime di capitalizzazione
(metodologia di calcolo degli interessi corrispettivi, regime di restituzione del capitale erogato);
- la mancanza del TAE ed errato calcolo del TAEG;
- la mancanza piano di ammortamento iniziale.
Si è costituita eccependo l'inammissibilità e Controparte_1
improcedibilità della domanda;
ancora in via preliminare eccependo la prescrizione delle azioni promosse ex art. 1442 c.c.; in estremo subordine nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande in quanto infondate in fatto ed in diritto.
In particolare, parte convenuta ha eccepito l'inammissibilità della azione svolta, in quanto il rapporto all'interno del quale sarebbero maturati i pretesi diritti a rimborsi, sarebbe ancora in regolare corso di ammortamento.
Parte convenuta ha, inoltre, dedotto che “trattandosi di contratto sinallagmatico rogato da notaio si deve ritenere che il testo contrattuale rifletta integralmente la volontà delle parti contraenti non essendo applicabile la disciplina dei contratti per adesione o di sottoscrizione di moduli già predisposti dalla Banca” e, pertanto, le pretese avverse – inquadrabili quali vizio del volere – sarebbero prescritte ex art. 1442 c.c.
Per il resto parte convenuta ha contestato punto per punto le varie contestazioni svolte.
Concessi i termini 183 VI cpc, è stata svolta CTU tecnico contabile.
Chiamato a chiarimenti il CTU, la causa è stata ritenuta matura per la decisione. All'udienza del 2/4/25 tenutasi per via documentale ex art. 127 ter cpc, la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini 190 cpc (in chiave dimezzata) a decorrere dalla comunicazione del provvedimento.
Motivi della decisione
1. Preliminarmente, va divisata la legittimazione di parte attrice, su cui insiste la stessa
Pt_1
La sussistenza di tale condizione dell'azione è pacifica, se solo si tiene conto dell'atto di trasformazione della società V.L.P. S.N.C. DI LP OR E BI & C. in Pt_1
del 27.08.2013 a rogito del Notaio avv. e relativa perizia di stima (Doc.
[...] CP_4
4 attore) e della stessa certificazione dei pagamenti redatta in data 05.08.2021 da MP (doc. 9 citazione).
2. Ancora in via preliminare, va disattesa l'eccezione di prescrizione essendo chiaro che viene in esame una azione di nullità con conseguente azione di ripetizione e, quindi, con termine prescrizionale di 10 anni che decorre dal termine del rapporto.
Ed, infatti, “Con riferimento al contratto di mutuo l'obbligazione è unica e la divisione in rate costituisce solo una modalità per agevolare una delle parti, per cui deve rilevarsi che la rateizzazione dell'unico debito contratto con la banca non determina il frazionamento di esso in una serie di autonome obbligazioni neanche con riferimento agli interessi corrispettivi previsti nel piano di ammortamento che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, o agli interessi moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica. Ne consegue che il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, per cui la prescrizione decennale dell'azione di ripetizione di indebito non si pone quando il rapporto è ancora in corso e decorrerà dal pagamento dell'ultima rata.”
(Cass. civ. Sez. III, 03/02/1994, n. 1110, Cass.civ. Sez. I, Sent., (ud. 27-03-2013) 08-08-2013,
n. 18951; Cass. civ. Sez. III, 06/02/2004, n. 2301; Cass. civ. Sez. III Sent., 30/08/2011, n.
17798 (rv. 619370).
3. Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità della domanda svolta da parte convenuta, per essere ancora il rapporto pendente.
Ed, infatti, fermo restando la decorrenza della prescrizione dal termine di cui sopra, è comunque ammissibile la domanda di ripetizione per le somme pagate a titolo di interessi che si ritengono indebitamente trattenute dalla banca.
4. Nel merito, la domanda è infondata e va disattesa.
Viene in esame un contratto di mutuo ipotecario a tasso indicizzato, con cui la ex
[...]
ha erogato alla società V.L.P. snc la somma capitale di euro 1.000.000,00, CP_3
relativo al periodo 10.04.2008 – 10.03.2028, con durata del mutuo fissata in anni 20 pari a
240 rate di ammortamento posticipate ciascuna inizialmente di euro 6.627,21 con scadenza il giorno 10 di ciascuno dei mesi successivi alla data di erogazione del finanziamento.
La società ha ottenuto due moratorie di capitale, a fronte delle quali la fine del periodo proposto è il 10.06.2030.
L'articolo 4 punto 2 del contratto prevedeva un periodo di preammortamento che comporta per la parta finanziata il pagamento di interessi calcolati al tasso di ingresso mediante una o più rate aventi la stessa periodicità prevista per le rate di ammortamento.
Con riguardo alla prima doglianza relativa alla mancanza dell'indicazione della base Euribor
(360/365) che rende impossibile rilevare l'indice di riferimento, il CTU con ragionamento esente da critiche ha evidenziato che il contratto non precisa se il tasso Euribor 3 mesi si riferisca alla base 360 o 365 giorni e, tuttavia, è deducibile dal TAN iniziale che è indicato nella misura pari al 5,05%. Il CTU ha, infatti, dichiarato che “…quest'ultimo si compone del tasso Euribor 3 mesi su base 365 rilevato l'ultimo giorno lavorativo del mese precedente
(31/01/2008) pari a 4,435 (si veda tabella sottostante) che aumentato di una componente fissa (spread) pari allo 0,6% ed arrotondato allo 0,05 superiore, equivale al TAN indicato nel contratto e pari al 5,05%. Nessun altro indicatore Euribor 360/365 dei mesi di gennaio e febbraio 2008 restituiscono lo stesso risultato, pertanto la banca nell'indicare il TAN del 5,05 ha considerato l'Euribor a base 365”.
Inoltre, la stessa parte attrice rileva che “La conferma che il parametro Euribor da rilevare sia quello in base 365 viene data dalla documentazione relativa alle Sospensive (in ogni caso documentazione successiva alla stipula)…” avvalorando, quindi, l'idea che dagli atti fosse chiaramente evincibile che il mutuo era con Euribor 3M in base 365.
La doglianza sostanzialmente attiene al fatto che l'Euribor 365 sarebbe più sfavorevole per il mutuatario, ma ciò non è sufficiente a ritenere che si debba applicare l'Euribor 360 essendovi degli elementi dai quali è possibile dedurre la chiara volontà delle parti.
Per tale motivo, non si rinviene una indeterminatezza e, pertanto, non può darsi luogo ad un ricalcolo del dovuto.
5. In relazione alla doglianza relativa alla mancata indicazione del metodo di ammortamento ed il regime di capitalizzazione (metodologia di calcolo degli interessi corrispettivi, regime di restituzione del capitale erogato), si osserva quanto segue.
L'ammortamento “alla francese” è definito a rata costante, in quanto il debitore restituisce mensilmente al creditore una quota di capitale crescente e una quota di interesse decrescente, di talchè la somma dell'una e dell'altra non superi comunque l'importo previsto.
La prassi invalsa nel sistema bancario è quella di regolamentare l'ammortamento “alla francese” in capitalizzazione composta e con gli interessi calcolati sul debito residuo.
L'orientamento prevalente nella giurisprudenza di merito, dal quale non vi è motivo di discostarsi, è quello secondo cui l'”ammortamento alla francese” non ha alcuna attinenza con l'anatocismo in quanto, ad ogni scadenza, il debitore azzera la misura degli interessi generati che, quindi, non possono produrne altri.
Del resto, l'anatocismo trova la propria fonte nell'inadempimento all'obbligo di pagare gli interessi c.d. primari alla scadenza prevista, mentre l'interesse composto del mutuo costituisce, secondo la prevalente giurisprudenza di merito, una forma di quantificazione della prestazione e, quindi, una naturale conseguenza delle modalità di adempimento dell'obbligazione del mutuatario.
La Suprema Corte a Sezioni Unite, nella sentenza n. 15130 del 29 maggio 2024 ha confermato quanto sopra richiamato, prevedendo che: “la capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato" (Cass. n. 27823/2023 in materia fiscale” e che “è quindi senz'altro legittimo che gli interessi diventino convenzionalmente esigibili prima che diventi esigibile (in tutto o in parte) il capitale, potendo le parti convenzionalmente stabilire che gli interessi si versino nel corso del rapporto prima del capitale o in un'unica soluzione alla fine del rapporto contestualmente al rimborso del capitale (artt. 1815 e 1820 c.c.).”.
Ciò premesso, il CTU ha, in realtà, dedotto che “Il contratto di mutuo in oggetto indica una rata iniziale pari ad € 6.627,21, un rimborso del capitale in n. 240 rate mensili ed un tasso iniziale del 5,05% mantenuto invariato per le prime due rate di ammortamento. Da un punto di vista matematico, con tali informazioni si ricavano la quota interessi e la quota capitale relative alla rata iniziale e alla ricostruzione dell'intero piano di ammortamento a rata costante ovvero alla francese così come confermato dal piano di ammortamento allegato
(Tabella A) e datato 10.11.2021”.
Del resto, sul punto è tornata recentemente la Suprema Corte, a mente della quale “L'assenza di specifica menzione delle modalità di ammortamento e del meccanismo di capitalizzazione composto degli interessi debitori in un contratto di mutuo bancario a tasso fisso, con rimborso rateale secondo il piano "alla francese", non determina la nullità parziale dell'accordo. Tale vuoto informativo non configura una situazione di indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né rappresenta una violazione della normativa sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e sui rapporti tra gli istituti di credito e i clienti. Il piano di ammortamento francese è considerato uno standard nel settore bancario;
pertanto, la mancanza della sua esplicitazione non impedisce la comprensione delle condizioni finanziarie da parte del cliente, non pregiudicando la chiarezza e la determinatezza delle prestazioni dovute dalle parti. In aggiunta, l'applicazione dei principi di trasparenza deve essere ponderata in relazione alla pratica commerciale e alle conoscenze tecniche tipiche dei soggetti operanti nel settore bancario, che presuppone un certo grado di efficienza informativa implicita in relazione ai prodotti creditizi standardizzati.” Cassazione civile sez. III, 18/02/2025, n.4176.
Inoltre, anche con riferimento alla mancata consegna del piano di ammortamento, va osservato, in linea con la giurisprudenza maggioritaria espressasi sul punto, che
“Il piano di ammortamento va considerato come una clausola negoziale, costituendo
l'elemento contrattuale al quale far riferimento per il calcolo delle somme riscosse dal mutuante imputabili alla restituzione del capitale ovvero al pagamento degli interessi. La mancata consegna del piano di ammortamento rappresenta al massimo violazione di una norma di comportamento e come tale è inidonea ad incidere sulla nullità delle clausole contrattuali, dando luogo (al più) ad una responsabilità precontrattuale o contrattuale.”
Corte appello Ancona sez. I, 23/01/2024, n.142.
Sul punto, merita essere richiamata anche la sentenza del Tribunale di Rimini, a mente della quale “Il piano di ammortamento è una mera modalità esplicativa delle condizioni già dedotte all'interno del contratto, con finalità di illustrare al mutuatario lo sviluppo, tempo per tempo, del rapporto di finanziamento: come tale esso non può essere considerato un elemento costitutivo del contratto, con la conseguenza che la sua mancanza non genera alcun vizio contrattuale.” (Tribunale Rimini sez. I, 24/02/2023, n.159).
6. Parte attrice ha poi eccepito la erronea applicazione degli interessi di preammortamento, sostenendo che gli interessi di preammortamento effettivamente pagati fossero pari a €
3.864,00 a fronte di un valore ricalcolato di € 3.735,62, con un esborso non dovuto di €
128,38.
La domanda appare di modico valore. In ogni caso, mette conto osservare che l'onere della prova circa il carattere indebito della somma corrisposta compete al mutuatario, il quale non ha sul punto indicato gli elementi utili per poter ritenere accoglibile tale domanda.
Del resto, il CTU ha dichiarato che “interessi di preammortamento non sono stati considerati in quanto manca la data di erogazione del finanziamento e pertanto non è stato possibile ricalcolarli.”.
Ora, il ragionamento del CTU viene svolto ad altri fini ma rileva in questa fase per evidenziare che non sussiste la possibilità di un ricalcolo (mancando il dato di partenza) e tale aspetto ricade sul mutuatario, che in qualità di attore aveva l'onere di provare tale aspetto.
7. Anche in relazione alla doglianza relativa alla mancanza del TAE ed errato calcolo del
TAEG, le doglianze di parte attrice non colgono nel segno.
In particolare, parte attrice ha dichiarato che “La mancanza del TAE, quale espressione dell'effetto di capitalizzazione, oltre ad essere contraria alla normativa, non consente di conoscere il tasso applicato in concreto al finanziamento” e che “il T.A.E.G./I.S.C. indicato in contratto è pari al 5,190%,” a fronte di un TAEG ricostruito di 5,271% e di 5,239%.
Ora, il CTU ha dichiarato che il TAEG correttamente calcolato ammonta a 5,21%.
Ebbene, è ormai pacifico che “L'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG) è solo un indicatore del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, per cui la difformità tra l'ISC pattuito e l'ISC applicato invalida le clausole sugli interessi, in quanto questi sono determinati da altre specifiche pattuizioni. In sostanza, Pa l' non rappresenta una condizione economica del contratto, per cui la sua erronea quantificazione non comporta una maggiore onerosità del finanziamento, né tantomeno la nullità del contratto.” Tribunale Bari sez. IV, 12/09/2024, n.3812.
Il TAE non risulta indicato, ma in riferimento ai contratti di mutuo non è previsto da alcuna norma primaria o secondaria l'obbligo di indicare in contratto tale dato.
8. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, a carico dell'attrice, nella misura di cui in dispositivo, sulla base del DM 10/03/2014, n. 55, come da ultimo modificato dal DM 08/03/2018, n. 37, tenuto conto della natura della controversia e della sua complessità, con riferimento al valore della causa, parametro minimo, per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
Le spese di CTU devono essere definitivamente poste in capo a parte attrice.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
RIGETTA le domande svolte da in persona del suo legale rappresentante;
Parte_1
CONDANNA in persona del suo legale rappresentante a corrispondere a Parte_1 [...]
le spese di lite che liquida in € 3.809,00 oltre spese generali Controparte_1
al 15%, IVA e CPA.
Pone definitivamente le spese di CTU in capo a in persona del suo legale Parte_1
rappresentante.
Vicenza, 09/06/2025
Il giudice dott.ssa Stefania Caparello