Sentenza 7 febbraio 2000
Massime • 1
In ragione del rinvio all'art. 278 cod. proc. pen. contenuto nell'art. 379 cod. proc. pen., ai fini dell'applicazione delle norme sull'arresto in flagranza, si deve avere riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Ne consegue, in ragione dell'autonomia del reato tentato, che non è consentito l'arresto in flagranza per delitti tentati per i quali, in applicazione dell'art. 56 cod. proc., non risulti comminata una pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
Commentario • 1
- 1. Ogni azione a fondamento del diritto di proprietà richiede la prova rigorosaAccoti Paolo · https://www.diritto.it/ · 26 gennaio 2017
Quando, oltre all'accertamento della proprietà, la domanda giudiziale tende a conseguire anche il pieno utilizzo del bene, occorre fornire la prova rigorosa prescritta in tema di azione di rivendica della proprietà ex art. 948 Cc. Parte della giurisprudenza, viceversa, ritiene che tale severa prova, cd. probatio diabolica, non sia necessaria allorquando la domanda sia limitata al mero accertamento della proprietà, senza alcuna pretesa restitutoria, dovendo in questo caso semplicemente dimostrare il titolo d'acquisto del bene. Con la sentenza n. 1210, pubblicata in data 18 gennaio 2017, la Corte di Cassazione (relatore dott. A. Scarpa, Pubblico Ministero dott. A. Celeste) torna sulla …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/02/2000, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Guido Ietti Presidente del 7.2.2000
Dott. Franco Marrone Consigliere SENTENZA
" Angelo Di Popolo " N.696
" Paolo Antonio Bruno " REGISTRO GENERALE
" Aniello Nappi " N.28290/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
P.M. in proc. pen. a carico di
NT LA, n. ad Alife l'1 gennaio 1937
avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Benevento
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Aniello NAPPI Lette le conclusioni del P.M., che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
Motivi della decisione
Il ricorrente impugna per cassazione l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Benevento ha negato la convalida dell'arresto di LA NT, colto in flagranza di un delitto qualificato come tentata violenza privata. Lamenta che il giudice abbia escluso l'ammissibilità dell'arresto in flagranza in ragione della pena edittale non superiore nel massimo a tre anni di reclusione prevista per il delitto contestato, senza considerare che il riferimento specifico dell'art. 381 comma 1 c.p.p. anche ai delitti tentati impone di non tener conto della riduzione di pena prevista dall'art. 56 c.p. Il ricorso si richiama a un precedente di questa Corte, nel quale si afferma che, "stante l'autonomia del delitto tentato rispetto a quello consumato, ove determinati effetti giuridici siano dalla legge ricollegati alla commissione di reati specificamente indicati mediante l'elencazione degli articoli che li prevedono, senza ulteriori precisazioni, deve intendersi che essi si producano esclusivamente alle ipotesi consumate e non già tentate;
ne deriva, in tema di arresto facoltativo in flagranza, che l'applicazione della misura da parte della polizia giudiziaria in ordine ai reati indicati dal secondo comma dell'art. 381 c.p.p. non è consentita nelle ipotesi di tentativo, considerato che la norma espressamente si riferisce, elencandoli per articolo, ai "seguenti delitti", diversamente dal primo comma ove la legge testualmente menziona i "delitti non colposi consumati o tentati" in ordine ai quali è autorizzata la cautela" (Cass., sez. II, 14 dicembre 1998, Cocchia, m. 212258).
Ma è palesemente infondato l'argomento a contrario che da questa massima si vuole desumere.
In ragione del rinvio all'art. 278 c.p.p. contenuto nell'art. 379 c.p.p., infatti, ai fini dell'applicazione delle norme sull'arresto in flagranza, si deve avere "riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato". Sicché, proprio in ragione dell'autonomia del reato tentato, non è consentito l'arresto in flagranza per delitti tentati per i quali, in applicazione dell'art.56 c.p., non risulti comminata una pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
Cionondimeno il ricorso deve essere accolto.
Il fatto per il quale fu eseguito l'arresto di cui si era richiesta la convalida, invero, era stato erroneamente qualificato come tentativo di violenza privata, perché, come si desume dalla descrizione offertane nella stessa imputazione contestata all'arrestato, l'ipotesi di reato effettivamente configurabile è quella prevista dall'art. 336 comma 2 c.p., che punisce chiunque usa violenza o minaccia per costringere un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, come certamente era il dipendente del Ministero delle finanze minacciato da LA NT, a compiere un atto del suo ufficio o servizio. E l'art. 381 comma 2 c.p.p. indica specificamente il reato previsto dall'art. 336 comma 2 c.p. tra quelli che consentono l'arresto benché puniti con pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
Il giudice della convalida, pertanto, avrebbe dovuto correggere la qualificazione giuridica del fatto, come gli impone il principio costituzionale di legalità (Cass., sez. V, 28 novembre 1997, Tamburrini, m. 209563); non avendolo egli fatto, alla correzione deve provvedere d'ufficio questa Corte (Cass., sez. V, 9 settembre 1996, Rebuzzini, m. 206563).
Ne consegue che, previa correzione nel senso indicato della qualificazione giuridica del fatto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Benevento per nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte, qualificato a norma dell'art. 336 comma 2 c.p. il fatto contestato, annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio, al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Benevento, per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2000