Cass. pen., sez. V, sentenza 07/02/2000, n. 696
CASS
Sentenza 7 febbraio 2000

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In ragione del rinvio all'art. 278 cod. proc. pen. contenuto nell'art. 379 cod. proc. pen., ai fini dell'applicazione delle norme sull'arresto in flagranza, si deve avere riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Ne consegue, in ragione dell'autonomia del reato tentato, che non è consentito l'arresto in flagranza per delitti tentati per i quali, in applicazione dell'art. 56 cod. proc., non risulti comminata una pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

Commentario1

  • 1Ogni azione a fondamento del diritto di proprietà richiede la prova rigorosa
    Accoti Paolo · https://www.diritto.it/ · 26 gennaio 2017

    Quando, oltre all'accertamento della proprietà, la domanda giudiziale tende a conseguire anche il pieno utilizzo del bene, occorre fornire la prova rigorosa prescritta in tema di azione di rivendica della proprietà ex art. 948 Cc. Parte della giurisprudenza, viceversa, ritiene che tale severa prova, cd. probatio diabolica, non sia necessaria allorquando la domanda sia limitata al mero accertamento della proprietà, senza alcuna pretesa restitutoria, dovendo in questo caso semplicemente dimostrare il titolo d'acquisto del bene. Con la sentenza n. 1210, pubblicata in data 18 gennaio 2017, la Corte di Cassazione (relatore dott. A. Scarpa, Pubblico Ministero dott. A. Celeste) torna sulla …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 07/02/2000, n. 696
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 696
Data del deposito : 7 febbraio 2000

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