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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/03/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1228 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Maria Franca Boi, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Simona Zonchello, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 28/10/2000, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Cagliari.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
28/10/2000 tra e , trascritto presso il registro dello Parte_1 Parte_2
stato civile del Comune di Cagliari, anno 2000, numero 639, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. il figlio diciasettenne (che frequenta la quarta del Liceo Persona_1
Classico “Dettori” Sezione Cambridge) resta affidato ad entrambi i genitori e conserva immutata la residenza, anche ai fini anagrafici, presso la madre.
I genitori esercitano la responsabilità genitoriale congiuntamente per le questioni di maggior interesse riguardante il minore mentre per le decisioni
Pag. 2 di 3 riguardanti la quotidianità decideranno disgiuntamente nei tempi di permanenza del figlio presso di essi.
I genitori, nel rispetto delle aspirazioni ed inclinazioni del figlio minore, adotteranno di comune accordo le decisioni in materia di istruzione, educazione e salute del medesimo.
In linea di massima il padre potrà vedere e tenere il minore 2 fine settimana al mese e, in caso di permanenza dello stesso a Cagliari anche ulteriori giorni infrasettimanali, così come potrà ospitarlo nel suo domicilio nei periodi concordati.
Durante il periodo estivo ciascun genitore potrà tenere con sé in via esclusiva il figlio per 15 giorni, anche da suddividere in 2 periodi, da usufruire nei mesi di luglio e agosto, così come per una settimana durante le vacanze natalizie
(alternativamente dal 23 al 30 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio) così come alternate saranno le vacanze pasquali.
2. Il sig. contribuirà al mantenimento della moglie (priva di reddito) e Pt_1 del figlio corrispondendo la somma mensile di € 1.400,00 (di cui € 700,00 a titolo di assegno divorzile) da versare entro il 15 di ogni mese e da aggiornare annualmente in base agli indici ISTAT.
3. I genitori concordano che le spese straordinarie (mediche non rimborsabili dal SSN, scolastiche e sportive) per il figlio (previamente concordate se non urgenti e comunque documentate) saranno a carico del padre per il 70% e per il 30% a carico della madre.
4. In particolare, il sig. si farà carico, in via esclusiva, delle spese Pt_1 relative alle cure dentarie del figlio, comprensive di acquisto e posa dell'apparecchio ortodontico.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 27/03/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1228 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Maria Franca Boi, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Simona Zonchello, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 28/10/2000, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Cagliari.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
28/10/2000 tra e , trascritto presso il registro dello Parte_1 Parte_2
stato civile del Comune di Cagliari, anno 2000, numero 639, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. il figlio diciasettenne (che frequenta la quarta del Liceo Persona_1
Classico “Dettori” Sezione Cambridge) resta affidato ad entrambi i genitori e conserva immutata la residenza, anche ai fini anagrafici, presso la madre.
I genitori esercitano la responsabilità genitoriale congiuntamente per le questioni di maggior interesse riguardante il minore mentre per le decisioni
Pag. 2 di 3 riguardanti la quotidianità decideranno disgiuntamente nei tempi di permanenza del figlio presso di essi.
I genitori, nel rispetto delle aspirazioni ed inclinazioni del figlio minore, adotteranno di comune accordo le decisioni in materia di istruzione, educazione e salute del medesimo.
In linea di massima il padre potrà vedere e tenere il minore 2 fine settimana al mese e, in caso di permanenza dello stesso a Cagliari anche ulteriori giorni infrasettimanali, così come potrà ospitarlo nel suo domicilio nei periodi concordati.
Durante il periodo estivo ciascun genitore potrà tenere con sé in via esclusiva il figlio per 15 giorni, anche da suddividere in 2 periodi, da usufruire nei mesi di luglio e agosto, così come per una settimana durante le vacanze natalizie
(alternativamente dal 23 al 30 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio) così come alternate saranno le vacanze pasquali.
2. Il sig. contribuirà al mantenimento della moglie (priva di reddito) e Pt_1 del figlio corrispondendo la somma mensile di € 1.400,00 (di cui € 700,00 a titolo di assegno divorzile) da versare entro il 15 di ogni mese e da aggiornare annualmente in base agli indici ISTAT.
3. I genitori concordano che le spese straordinarie (mediche non rimborsabili dal SSN, scolastiche e sportive) per il figlio (previamente concordate se non urgenti e comunque documentate) saranno a carico del padre per il 70% e per il 30% a carico della madre.
4. In particolare, il sig. si farà carico, in via esclusiva, delle spese Pt_1 relative alle cure dentarie del figlio, comprensive di acquisto e posa dell'apparecchio ortodontico.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 27/03/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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