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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/12/2024, n. 18530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18530 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G.C. n. 40156 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Presidente Marta Ienzi
Giudice Filomena Albano
Giudice rel. ed est. Maria Teresa Moretti
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 40156/2023, vertente
TRA
(ROMA, 07/02/1965), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
ANTONELLIS SILVIA;
-ricorrente-
E
(ROMA, 06/12/1973), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
PUNZIANO VINCENZO;
-resistente-
NONCHÉ
Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione personale Ragioni di fatto e di diritto della decisione ha chiesto al Tribunale di pronunciare la sua separazione Parte_1 personale da rappresentando che il matrimonio era stato Controparte_1 celebrato in data 24/03/2001 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile;
CP_1
senza opporsi alla pronuncia sullo status (chiedendo, altresì,
[...] contestualmente anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha formulato inizialmente richieste alternative in ordine ai provvedimenti accessori alla separazione.
Le parti sono addivenute tuttavia ad una intesa in ordine alle condizioni della loro separazione, ed hanno formulato le seguenti conclusioni congiunte:
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto e dare ordine al competente Ufficio di Stato Civile di provvedere alle necessarie annotazioni a margine dell'atto di matrimonio.
- Rilevato che i coniugi sono autosufficienti, dichiarare che ciascuno di loro provvederà al proprio personale mantenimento e che non vi è luogo ad assegno di mantenimento in favore della moglie e/o del marito;
- La casa coniugale (ivi compresi tutti i beni mobili) in Roma Via A. Magarotto 10, Pal.
B Int. interno 61 (sessantuno), composto da ingresso, disimpegno, soggiorno, camera, cucina, bagno e balcone e censito al catasto fabbricati di Roma al foglio 355, particella 1175, subalterno
64, zona censuaria 5, categoria A/2, classe 2, consistenza vani 4, rendita catastale euro 743,70, viene acquistata, in ordine al 50% di proprietà pro-indiviso in capo al marito, dalla moglie, la quale verserà, a tale titolo, al momento della sottoscrizione del rogito notarile, ad CP_1 la somma di € 15.000,00 (euro quindicimila/00). Il rogito notarile verrà stipulato entro
[...]
e non oltre 4 mesi dall'omologazione del presente accordo e salvo benestare definitivo dell'Istituto Bancario e finanziatore, con estinzione del mutuo ad oggi esistente sull'immobile e contraendone altro differente, con espressa liberazione del marito.
- Le rate mensili afferenti al mutuo ipotecario cointestato saranno pagate esclusivamente da a cominciare dalla rata di settembre 2024 e sino alla sua estinzione, con accollo Parte_1 liberatorio da parte sua nei confronti di salvo il non buon esito Controparte_1 dell'operazione e quindi le rate pagate da verranno ricalcolate al 50%. Parte_1
- Il trasferimento di proprietà sarà redatto da un notaio, a seguito dell'omologazione della separazione con gli oneri a carico di ed è subordinato al benestare dell'Istituto Parte_1
Bancario e finanziatore.
- Le parti dichiarano che l'acquisto dell'immobile familiare da parte della è Parte_1 elemento essenziale e condizionante il presente accordo di separazione. - Dichiarare, ex art. 473 bis 49 c.p.c., la separazione dei coniugi uniti con matrimonio concordatario contratto in Roma il 24 marzo 2001 tra e Controparte_1 Parte_1 statuendo il Tribunale che i coniugi, atteso che godono di adeguati redditi propri, provvederanno ciascuno al personale mantenimento. Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Ritenuto che nulla osta all'accoglimento delle conclusioni congiunte, il
Tribunale dispone in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P. Q. M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...]_1
(RM), 07/02/1965) e (nato ROMA (RM), Controparte_1
06/12/1973), che hanno contratto matrimonio concordatario in Roma in data
24/03/2001, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Roma al n. 00095, Parte 2 , Serie A01 , Anno 2001, alle condizioni di cui in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 20 novembre 2011
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Moretti Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Presidente Marta Ienzi
Giudice Filomena Albano
Giudice rel. ed est. Maria Teresa Moretti
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 40156/2023, vertente
TRA
(ROMA, 07/02/1965), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
ANTONELLIS SILVIA;
-ricorrente-
E
(ROMA, 06/12/1973), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
PUNZIANO VINCENZO;
-resistente-
NONCHÉ
Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione personale Ragioni di fatto e di diritto della decisione ha chiesto al Tribunale di pronunciare la sua separazione Parte_1 personale da rappresentando che il matrimonio era stato Controparte_1 celebrato in data 24/03/2001 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile;
CP_1
senza opporsi alla pronuncia sullo status (chiedendo, altresì,
[...] contestualmente anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha formulato inizialmente richieste alternative in ordine ai provvedimenti accessori alla separazione.
Le parti sono addivenute tuttavia ad una intesa in ordine alle condizioni della loro separazione, ed hanno formulato le seguenti conclusioni congiunte:
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto e dare ordine al competente Ufficio di Stato Civile di provvedere alle necessarie annotazioni a margine dell'atto di matrimonio.
- Rilevato che i coniugi sono autosufficienti, dichiarare che ciascuno di loro provvederà al proprio personale mantenimento e che non vi è luogo ad assegno di mantenimento in favore della moglie e/o del marito;
- La casa coniugale (ivi compresi tutti i beni mobili) in Roma Via A. Magarotto 10, Pal.
B Int. interno 61 (sessantuno), composto da ingresso, disimpegno, soggiorno, camera, cucina, bagno e balcone e censito al catasto fabbricati di Roma al foglio 355, particella 1175, subalterno
64, zona censuaria 5, categoria A/2, classe 2, consistenza vani 4, rendita catastale euro 743,70, viene acquistata, in ordine al 50% di proprietà pro-indiviso in capo al marito, dalla moglie, la quale verserà, a tale titolo, al momento della sottoscrizione del rogito notarile, ad CP_1 la somma di € 15.000,00 (euro quindicimila/00). Il rogito notarile verrà stipulato entro
[...]
e non oltre 4 mesi dall'omologazione del presente accordo e salvo benestare definitivo dell'Istituto Bancario e finanziatore, con estinzione del mutuo ad oggi esistente sull'immobile e contraendone altro differente, con espressa liberazione del marito.
- Le rate mensili afferenti al mutuo ipotecario cointestato saranno pagate esclusivamente da a cominciare dalla rata di settembre 2024 e sino alla sua estinzione, con accollo Parte_1 liberatorio da parte sua nei confronti di salvo il non buon esito Controparte_1 dell'operazione e quindi le rate pagate da verranno ricalcolate al 50%. Parte_1
- Il trasferimento di proprietà sarà redatto da un notaio, a seguito dell'omologazione della separazione con gli oneri a carico di ed è subordinato al benestare dell'Istituto Parte_1
Bancario e finanziatore.
- Le parti dichiarano che l'acquisto dell'immobile familiare da parte della è Parte_1 elemento essenziale e condizionante il presente accordo di separazione. - Dichiarare, ex art. 473 bis 49 c.p.c., la separazione dei coniugi uniti con matrimonio concordatario contratto in Roma il 24 marzo 2001 tra e Controparte_1 Parte_1 statuendo il Tribunale che i coniugi, atteso che godono di adeguati redditi propri, provvederanno ciascuno al personale mantenimento. Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Ritenuto che nulla osta all'accoglimento delle conclusioni congiunte, il
Tribunale dispone in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P. Q. M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...]_1
(RM), 07/02/1965) e (nato ROMA (RM), Controparte_1
06/12/1973), che hanno contratto matrimonio concordatario in Roma in data
24/03/2001, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Roma al n. 00095, Parte 2 , Serie A01 , Anno 2001, alle condizioni di cui in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 20 novembre 2011
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Moretti Dott.ssa Marta Ienzi