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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/06/2025, n. 4481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4481 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori, ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 15.5.2025 sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.nella causa iscritta al n. 23984 /2024 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv.
Parte_1 C.F._1
MAZZELLA VITO , presso il cui studio elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. SPINELLI ANTONELLO CIRO presso il quale elettivamente domiciliata come in atti;
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.11.2024 deduceva che in data 12.10.2024 gli Parte_1 era stata notificata via PEC l'intimazione di pagamento n. 071 2024 904 2218963/000 relativa a presunti contributi dovuti per gli anni 2011-2012e 2013 di cui all'avviso di addebito n.
37120170013134048000.
A sostegno della proposta opposizione eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria azionata e dei relativi interessi e sanzioni per il decorso del termine quinquennale non essendogli mai stati notificati atti interruttivi prodromici. Sostenuta inoltre legittimazione passiva del solo come chiarito dalla sentenza n. 3870/2024 della Controparte_2
Suprema Corte di Cassazione ha concluso chiedendo al Giudice del Lavoro di “Accogliersi il ricorso per tutti i motivi sopra introdotti e pronunciare declaratoria di estinzione del credito portato dall'avviso impugnato, come indicate in epigrafe e, per l'effetto, annullare il carico
1 debitorio portato da detto avviso opposto ed ogni altro atto presupposto, dichiarando non dovuti tali importi ed ordinando la cancellazione immediata;
2. con il ristoro delle spese e dei compensi del presente giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore.”
Si costituiva eccependo la sua carenza di legittimazione Controparte_3 passiva in quanto l'ente riscossore “è il soggetto legittimato solo qualora rilevano questioni attinenti alla regolarità formale del procedimento di riscossione, non contestati in questa sede in quanto l'intimazione di pagamento è stata regolarmente notificata” e che la parte ricorrente
“contestando solo la notifica degli atti presupposti all'intimazione di pagamento, (ossia l'avviso di addebito), senza eccepire nulla in merito alla legittimità degli atti esecutivi di competenza dell'Agente della Riscossione, né quantomeno riguardanti la regolarità della notifica dell'intimazione di pagamento, non ha inteso contestare l'operato imputabile all' pertanto non essendoci nessun vizio formale addebitabile a quest'ultimo, è da CP_4 escludere un'ipotesi di litisconsorzio necessario”.
All'udienza del 15.5.2025 – tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.- lette le note depositate dalle parti, la causa è stata decisa.
Deve essere dichiarata la carenza di legittimazione passiva di – unica parte evocata in CP_4
giudizio- alla luce dei principi enucleati dalla Corte di Cassazione, che, con sentenza dell'8 marzo 2022 n. 7514, resa a sezioni unite , ha precisato che “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102
c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.
Non è calzante infatti il richiamo operato dalla parte ricorrente all'ordinanza n. 3870/2024 della Suprema Corte. Invero la riscossione dei crediti previdenziali quali quelli oggetto della pretesa azionata con gli atti impositivi impugnati nel presente giudizio è regolata da disposizioni che tengono conto della specificità del settore previdenziale regolato dall'art. 24
d.lgs. n. 46/99.
2 Ebbene nel caso che occupa il ricorrente lamenta di non aver ricevuto alcun atto contenente la pretesa azionata con l'intimazione di pagamento oggi opposta e specificamente ha sostenuto “ le somme di cui all'atto opposto sopra citato ed atti presupposti, mai notificati al ricorrente mai conosciute, pertanto non dovute, giacché l'ente impostore è in primis decaduto dalla pretesa de qua e comunque il dedotto credito è comunque prescritto per il decorso del termine quinquennale di legge. L'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente è fondata, atteso che: a) l'immagine caratterizzata come “Riepilogo 1” mostra chiaramente che le presunte omissioni contributive evidenziate risalgono agli anni 2011, 2012 e 2013, come indicate nell'atto opposto per cui risultano tutte prescritte al 31.12.2019. Pertanto, non avendo il ricorrente alcuna notifica legalmente valida atta ad interrompere la prescrizione quinquennale, si deve senz'altro ritenere maturata la stessa a partire, rispettivamente, dai rispettivi avvisi/cartelle evidenziati devono ritenersi senz'altro caducati, con conseguente CP_ cessazione di ogni credito di titolarità dell' in relazione agli stessi;
Pertanto gli avvisi/cartelle evidenziati devono ritenersi senz'altro caducati, con conseguente cessazione di CP_ ogni credito di titolarità dell' in relazione agli stessi.” Appare quindi evidente che il ricorrente ha inteso far valere un vizio attinente non alla fase dell'esecuzione curata da CP_4 ma alla mancata notifica degli avvisi di addebito , attività quest'ultima che viene posta in essere direttamente dall' , unico legittimato passivo rispetto alle doglianze avanzate dal CP_5
ricorrente.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite in considerazione della natura della decisione possono essere interamente compensate tra le parti. .
P.Q.M.
Ogni oltra istanza e domanda disattesa:
1. Dichiara inammissibile il ricorso.
2. Compensa interamente tra le parti le spese di lite..
Napoli, 05/06/2025 Il Giudice
dott.ssa Laura Liguori
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori, ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 15.5.2025 sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.nella causa iscritta al n. 23984 /2024 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv.
Parte_1 C.F._1
MAZZELLA VITO , presso il cui studio elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. SPINELLI ANTONELLO CIRO presso il quale elettivamente domiciliata come in atti;
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.11.2024 deduceva che in data 12.10.2024 gli Parte_1 era stata notificata via PEC l'intimazione di pagamento n. 071 2024 904 2218963/000 relativa a presunti contributi dovuti per gli anni 2011-2012e 2013 di cui all'avviso di addebito n.
37120170013134048000.
A sostegno della proposta opposizione eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria azionata e dei relativi interessi e sanzioni per il decorso del termine quinquennale non essendogli mai stati notificati atti interruttivi prodromici. Sostenuta inoltre legittimazione passiva del solo come chiarito dalla sentenza n. 3870/2024 della Controparte_2
Suprema Corte di Cassazione ha concluso chiedendo al Giudice del Lavoro di “Accogliersi il ricorso per tutti i motivi sopra introdotti e pronunciare declaratoria di estinzione del credito portato dall'avviso impugnato, come indicate in epigrafe e, per l'effetto, annullare il carico
1 debitorio portato da detto avviso opposto ed ogni altro atto presupposto, dichiarando non dovuti tali importi ed ordinando la cancellazione immediata;
2. con il ristoro delle spese e dei compensi del presente giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore.”
Si costituiva eccependo la sua carenza di legittimazione Controparte_3 passiva in quanto l'ente riscossore “è il soggetto legittimato solo qualora rilevano questioni attinenti alla regolarità formale del procedimento di riscossione, non contestati in questa sede in quanto l'intimazione di pagamento è stata regolarmente notificata” e che la parte ricorrente
“contestando solo la notifica degli atti presupposti all'intimazione di pagamento, (ossia l'avviso di addebito), senza eccepire nulla in merito alla legittimità degli atti esecutivi di competenza dell'Agente della Riscossione, né quantomeno riguardanti la regolarità della notifica dell'intimazione di pagamento, non ha inteso contestare l'operato imputabile all' pertanto non essendoci nessun vizio formale addebitabile a quest'ultimo, è da CP_4 escludere un'ipotesi di litisconsorzio necessario”.
All'udienza del 15.5.2025 – tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.- lette le note depositate dalle parti, la causa è stata decisa.
Deve essere dichiarata la carenza di legittimazione passiva di – unica parte evocata in CP_4
giudizio- alla luce dei principi enucleati dalla Corte di Cassazione, che, con sentenza dell'8 marzo 2022 n. 7514, resa a sezioni unite , ha precisato che “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102
c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.
Non è calzante infatti il richiamo operato dalla parte ricorrente all'ordinanza n. 3870/2024 della Suprema Corte. Invero la riscossione dei crediti previdenziali quali quelli oggetto della pretesa azionata con gli atti impositivi impugnati nel presente giudizio è regolata da disposizioni che tengono conto della specificità del settore previdenziale regolato dall'art. 24
d.lgs. n. 46/99.
2 Ebbene nel caso che occupa il ricorrente lamenta di non aver ricevuto alcun atto contenente la pretesa azionata con l'intimazione di pagamento oggi opposta e specificamente ha sostenuto “ le somme di cui all'atto opposto sopra citato ed atti presupposti, mai notificati al ricorrente mai conosciute, pertanto non dovute, giacché l'ente impostore è in primis decaduto dalla pretesa de qua e comunque il dedotto credito è comunque prescritto per il decorso del termine quinquennale di legge. L'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente è fondata, atteso che: a) l'immagine caratterizzata come “Riepilogo 1” mostra chiaramente che le presunte omissioni contributive evidenziate risalgono agli anni 2011, 2012 e 2013, come indicate nell'atto opposto per cui risultano tutte prescritte al 31.12.2019. Pertanto, non avendo il ricorrente alcuna notifica legalmente valida atta ad interrompere la prescrizione quinquennale, si deve senz'altro ritenere maturata la stessa a partire, rispettivamente, dai rispettivi avvisi/cartelle evidenziati devono ritenersi senz'altro caducati, con conseguente CP_ cessazione di ogni credito di titolarità dell' in relazione agli stessi;
Pertanto gli avvisi/cartelle evidenziati devono ritenersi senz'altro caducati, con conseguente cessazione di CP_ ogni credito di titolarità dell' in relazione agli stessi.” Appare quindi evidente che il ricorrente ha inteso far valere un vizio attinente non alla fase dell'esecuzione curata da CP_4 ma alla mancata notifica degli avvisi di addebito , attività quest'ultima che viene posta in essere direttamente dall' , unico legittimato passivo rispetto alle doglianze avanzate dal CP_5
ricorrente.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite in considerazione della natura della decisione possono essere interamente compensate tra le parti. .
P.Q.M.
Ogni oltra istanza e domanda disattesa:
1. Dichiara inammissibile il ricorso.
2. Compensa interamente tra le parti le spese di lite..
Napoli, 05/06/2025 Il Giudice
dott.ssa Laura Liguori
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