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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/12/2025, n. 5591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5591 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav. REPUBBLICA ITALIANA
F.A. _________________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa EL JO nella causa civile Addì _____________
iscritta al n° 1932/2023 R.G.L., promossa Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
D A
______________________
, rappresentata e difesa dall'avv.
Parte_1
AR TA.
Per ___________________
- ricorrente -
C O N T R O
. Persona_1
- convenuto contumace -
All'esito dell'udienza del 15/12/2025, tenutasi con le modalità di
Il Cancelliere cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Dichiara la contumacia di . Persona_1
Rigetta il ricorso e dichiara non dovute le spese di lite.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17/02/2023, la ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio , quale erede della sorella Persona_1 Per_2
1 , e avendo premesso di avere prestato attività lavorativa in favore di Per_1
quest'ultima e del di lei coniuge, per tutto il periodo dal gennaio Parte_2
2019 all'ottobre 2021, sia pur con regolare contratto soltanto dal febbraio 2021, esponeva in particolare di avere svolto mansioni di collaboratrice domestica convivente per la sig.ra e, contestualmente, di badante Parte_3
convivente per il sig. riconducibili al livello DS del CCNL Parte_2
superiormente richiamato e, dal dicembre 2020 fino al 20.10.2021, nel livello BS, presso la loro abitazione sita in Palermo, via Lombardia n. 33, lavorando h 24 in regime di convivenza, di avere svolto lavoro straordinario, festivo e notturno, dal lunedì alla domenica, a fronte di una retribuzione dapprima pari ad € 500,00 e poi, a partire dal febbraio 2021, di ammontare pari ad € 1.000,00.
Deduceva di avere percepito una retribuzione inferiore rispetto a quelle spettante in applicazione del C.C.N.L. Colf e Badanti, e di non aver ricevuto alcunché a titolo di retribuzione per le voci su indicate né a titolo di di indennità per ferie e festività non godute, e a titolo di trattamento di fine rapporto, spettanze complessivamente quantificate in € 25.000,00, lamentando altresì la mancata regolarizzazione della propria posizione contributiva.
Domandava, quindi, condannarsi il sig. erede di Persona_1 Parte_3
, al “pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di € 25.000,00 a
[...]
titolo di differenze retributive, TFR maturato durante tutto l'intercorso rapporto lavorativo, di equivalente economico delle ferie non godute, di lavoro festivo, notturno e straordinario, oltre agli interessi legali maturati dalla data di cessazione del rapporto stesso a quella dell'effettivo soddisfo.
O comunque condannare il resistente al pagamento della diversa somma accertata e ritenuta di giustizia in corso di causa. Condannare il resistente Sig. a versare in favore Persona_1
della Sig.ra i relativi contributi INPS, conformemente alle mansioni svolte e da Parte_1
retribuirsi, come sarà giudizialmente provato e accertato”.
La parte convenuta, seppur ritualmente citata, non si costituiva in giudizio, rimanendo pertanto contumace.
2 La causa, istruita mediante escussione testimoniale, è stata decisa.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della parte convenuta, la quale, nonostante la regolare citazione, non si è costituita in giudizio.
Nel merito, il ricorso va rigettato.
Ed invero, la ricorrente, su cui gravava il relativo onus probandi, non ha dimostrato l'esistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata in favore dei sig.ri e nel periodo indicato in ricorso, con la Parte_2 Parte_3
conseguenza che le pretese creditorie dalla stessa azionate devono ritenersi infondate.
Al riguardo, giova rammentare l'orientamento della Suprema Corte, ribadito da ultimo con sentenza n. 21194 del 2020, secondo cui il requisito proprio della subordinazione è la prestazione dell'attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore e, perciò, con l'inserimento nell'organizzazione di questi, mentre gli altri caratteri dell'attività lavorativa, come la continuità, la rispondenza dei suoi contenuti ai fini propri dell'impresa e le modalità di erogazione della retribuzione non assumono rilievo determinante ma natura unicamente sussidiaria, da valutarsi globalmente come indici probatori della subordinazione stessa.
Nella specie, va in primo luogo osservato come parte ricorrente non abbia specificatamente allegato in ricorso né chi sia stato, durante il periodo oggetto di causa, il proprio effettivo datore di lavoro, e in particolare chi fra o coniugi Pt_2
e , né ha allegato specificatamente l'orario di lavoro osservato, avendo Per_1
dapprima dedotto in ricorso di aver lavorato a tempo pieno, salvo poi affermare genericamente di aver lavorato h 24, e di aver svolto lavoro notturno, straordinario e festivo.
Del resto, va osservato come dall'istruttoria espletata non è risultato dimostrato lo svolgimento da parte della ricorrente delle mansioni di collaboratrice domestica convivente in favore di e di badante convivente in favore di Parte_3
secondo le modalità tipiche di un rapporto di lavoro subordinato, Parte_2
3 ossia con l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, gerarchico e disciplinare della del datore di lavoro, né tantomeno hanno trovato riscontro gli ulteriori elementi sintomatici della subordinazione.
Ed invero, la teste , nuora della ricorrente, ha dichiarato Testimone_1
“Ricordo che la stessa ha lavorato presso l'abitazione dei coniugi e Pt_2
sita a Palermo in via Lombardia, dal gennaio 2019 all'ottobre 2021, Per_1 occupandosi come colf della casa, quindi di fare le pulizie e cucinare, nonché come badante degli stessi, e per un certo periodo anche occupandosi dell'assistenza prima al sig. che è stato allettato poco prima di morire nel novembre 2020, e poi alla sig.ra Pt_2
negli ultimi mesi della sua vita, sino ad ottobre del 2021. Per_1
In particolare, la ricorrente si occupava di aiutarli a vestirsi e a lavarsi e a preparargli i farmaci da prendere.
La ricorrente lavorava in regime di convivenza dal lunedì alla domenica, stando lì 24 ore su
24.
Posso riferire in ordine a tali circostanze in quanto ero solita recarmi presso l'abitazione dei coniugi la domenica, di solito dopo pranzo, intrattenendomi lì circa due ore e vedevo la ricorrente assistere i coniugi o preparare da mangiare;
infatti, i coniugi erano amici di mia suocera.
Inoltre, circa tre volte alla settimana, prima di andare al lavoro la mattina, andavo presso l'abitazione dei coniugi per portare a mia suocera ciò che le occorreva, intrattenendomi il tempo di un caffè. Capitava di vedere i coniugi parlare con la ricorrente su cosa preparare da mangiare o su cosa pulire.
La ricorrente percepiva circa 500 euro al mese in contanti, posso riferire perché me lo ha detto la ricorrente. È capitato di vedere la sig.ra Per_1
consegnarglieli in mano.
Poteva capitare che la ricorrente si assentare per eseguire delle visite mediche e in quel caso doveva chiederlo ai due coniugi.
4 Non ricordo se abbia mai usufruito di ferie” (cfr. verbale prova del
28/05/2025)
Mentre il teste genero della ricorrente, ha riferito “Ricordo Testimone_2
che la stessa ha lavorato presso l'abitazione dei signori e Parte_2
dal gennaio 2019 ad ottobre 2021 occupandosi della Parte_3
pulizia della casa e di accudire entrambi i coniugi fin dall'inizio del rapporto, ovvero di lavarli, di cucinare per loro, null'altro so riferire.
Lavorava a tempo pieno dal lunedì alla domenica, vivendo presso la loro abitazione.
Adr avv. TA: I coniugi non avevano figli. Pt_2
Posso riferire in ordine a queste circostanza in quanto capitava di recarmi lì la domenica e 2 -3 volte durante la settimana intrattenendomi per circa un'ora in quanto mia moglie voleva andare a trovare sua madre. Preciso che non ho visto i coniugi dare compiti alla ricorrente, e se quest'ultima voleva assentarsi dal lavoro presumo che doveva chiedere loro il permesso. Preciso che entrambi i coniugi non erano autosufficienti” (cfr. verbale prova del 18/06/2025).
Ebbene, deve osservarsi come entrambi i testi, benché abbiano riferito che la ricorrente avrebbe lavorato presso l'abitazione dei coniugi e , dal Pt_2 Per_1
gennaio 2019 all'ottobre 2021, svolgendo l'attività di collaboratrice domestica e di badante in favore di questi ultimi, non hanno riferito circostanze idonee a comprovare l'effettivo assoggettamento della ricorrente al potere gerarchico e disciplinare del datore di lavoro, essendo le loro dichiarazioni incentrate più sul contenuto dell'attività svolta anziché sul soggetto deputato alla gestione del rapporto, né infine tali dichiarazioni hanno dimostrato la sussistenza dei sussidiari indici della subordinazione.
Ed invero, i succitati testi, pur avendo in un primo momento riferito in merito alle attività svolte dalla ricorrente e all'orario di lavoro da questa asseritamente osservato, hanno poi precisato di essere a conoscenza di siffatte circostanze semplicemente poiché si recavano circa tre volte a settimana presso l'abitazione dei
5 coniugi e , intrattenendosi lì soltanto per una o due ore, o per “il Pt_2 Per_1
tempo di un caffè”; a ben vedere, i testi hanno dunque potuto vedere la ricorrente occuparsi delle attività di collaboratrice domestica e di colf con una frequenza molto ridotta dalla durata circoscritta a poche ore, cosicché siffatte dichiarazioni, da sé sole,
e considerate unitamente alle scarne e generiche allegazioni di cui al ricorso, non possono ragionevolmente ritenersi bastevoli a suffragare l'assunto attoreo sulla sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, con orario di lavoro h24, rimanendo indimostrate le specifiche modalità di svolgimento e organizzazione dell'asserita attività lavorativa, l'effettiva durata della prestazione, e infine il contenuto delle direttive ipoteticamente ricevute dal datore di lavoro.
Si aggiunga, infine, che un siffatto lacunoso quadro probatorio non può neppure ritenersi colmato dalla circostanza relativa all'asserita regolarizzazione del rapporto di lavoro intervenuta nel febbraio 2021, atteso che parte ricorrente non ha versato in atti il contratto da cui emergerebbe tale aspetto, né tantomeno dalla documentazione relativa ai “pagamenti con cadenza periodica”, atteso che esaminando attentamente le note di “cambio degli assegni” versate in atti (cfr. all. 1 al ricorso), le stesse non risultano riconducibili né al convenuto Persona_1
né ai coniugi e , risultando pertanto Parte_2 Parte_3
indimostrato anche tale indice sussidiario della subordinazione.
Infine, con riferimento alla pronuncia della Suprema Corte n. 17093/2017, richiamata dal ricorrente nelle note conclusive dell'8/09/2025, con cui è stato affermato che “La natura subordinata del rapporto di lavoro avente ad oggetto attività di cura ed assistenza personale è insita nell'attività stessa, salvo la dimostrazione di un diverso tipo di rapporto istituto affectionis vel benevolentiae”, va osservato che siffatta attività di qualificazione del rapporto di lavoro secondo una tipologia giuridica anziché un'altra, presuppone ed implica comunque la prova circa l'effettivo svolgimento dell'attività stessa, prova che nella specie non è stata invece raggiunta.
6 Alla luce di tali considerazioni il ricorso va dunque respinto, ma la ricorrente non va condannato al pagamento delle spese di lite in ragione della contumacia della parte convenuta.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 22/12/2025.
IL GIUDICE
EL JO
7
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav. REPUBBLICA ITALIANA
F.A. _________________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa EL JO nella causa civile Addì _____________
iscritta al n° 1932/2023 R.G.L., promossa Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
D A
______________________
, rappresentata e difesa dall'avv.
Parte_1
AR TA.
Per ___________________
- ricorrente -
C O N T R O
. Persona_1
- convenuto contumace -
All'esito dell'udienza del 15/12/2025, tenutasi con le modalità di
Il Cancelliere cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Dichiara la contumacia di . Persona_1
Rigetta il ricorso e dichiara non dovute le spese di lite.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17/02/2023, la ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio , quale erede della sorella Persona_1 Per_2
1 , e avendo premesso di avere prestato attività lavorativa in favore di Per_1
quest'ultima e del di lei coniuge, per tutto il periodo dal gennaio Parte_2
2019 all'ottobre 2021, sia pur con regolare contratto soltanto dal febbraio 2021, esponeva in particolare di avere svolto mansioni di collaboratrice domestica convivente per la sig.ra e, contestualmente, di badante Parte_3
convivente per il sig. riconducibili al livello DS del CCNL Parte_2
superiormente richiamato e, dal dicembre 2020 fino al 20.10.2021, nel livello BS, presso la loro abitazione sita in Palermo, via Lombardia n. 33, lavorando h 24 in regime di convivenza, di avere svolto lavoro straordinario, festivo e notturno, dal lunedì alla domenica, a fronte di una retribuzione dapprima pari ad € 500,00 e poi, a partire dal febbraio 2021, di ammontare pari ad € 1.000,00.
Deduceva di avere percepito una retribuzione inferiore rispetto a quelle spettante in applicazione del C.C.N.L. Colf e Badanti, e di non aver ricevuto alcunché a titolo di retribuzione per le voci su indicate né a titolo di di indennità per ferie e festività non godute, e a titolo di trattamento di fine rapporto, spettanze complessivamente quantificate in € 25.000,00, lamentando altresì la mancata regolarizzazione della propria posizione contributiva.
Domandava, quindi, condannarsi il sig. erede di Persona_1 Parte_3
, al “pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di € 25.000,00 a
[...]
titolo di differenze retributive, TFR maturato durante tutto l'intercorso rapporto lavorativo, di equivalente economico delle ferie non godute, di lavoro festivo, notturno e straordinario, oltre agli interessi legali maturati dalla data di cessazione del rapporto stesso a quella dell'effettivo soddisfo.
O comunque condannare il resistente al pagamento della diversa somma accertata e ritenuta di giustizia in corso di causa. Condannare il resistente Sig. a versare in favore Persona_1
della Sig.ra i relativi contributi INPS, conformemente alle mansioni svolte e da Parte_1
retribuirsi, come sarà giudizialmente provato e accertato”.
La parte convenuta, seppur ritualmente citata, non si costituiva in giudizio, rimanendo pertanto contumace.
2 La causa, istruita mediante escussione testimoniale, è stata decisa.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della parte convenuta, la quale, nonostante la regolare citazione, non si è costituita in giudizio.
Nel merito, il ricorso va rigettato.
Ed invero, la ricorrente, su cui gravava il relativo onus probandi, non ha dimostrato l'esistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata in favore dei sig.ri e nel periodo indicato in ricorso, con la Parte_2 Parte_3
conseguenza che le pretese creditorie dalla stessa azionate devono ritenersi infondate.
Al riguardo, giova rammentare l'orientamento della Suprema Corte, ribadito da ultimo con sentenza n. 21194 del 2020, secondo cui il requisito proprio della subordinazione è la prestazione dell'attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore e, perciò, con l'inserimento nell'organizzazione di questi, mentre gli altri caratteri dell'attività lavorativa, come la continuità, la rispondenza dei suoi contenuti ai fini propri dell'impresa e le modalità di erogazione della retribuzione non assumono rilievo determinante ma natura unicamente sussidiaria, da valutarsi globalmente come indici probatori della subordinazione stessa.
Nella specie, va in primo luogo osservato come parte ricorrente non abbia specificatamente allegato in ricorso né chi sia stato, durante il periodo oggetto di causa, il proprio effettivo datore di lavoro, e in particolare chi fra o coniugi Pt_2
e , né ha allegato specificatamente l'orario di lavoro osservato, avendo Per_1
dapprima dedotto in ricorso di aver lavorato a tempo pieno, salvo poi affermare genericamente di aver lavorato h 24, e di aver svolto lavoro notturno, straordinario e festivo.
Del resto, va osservato come dall'istruttoria espletata non è risultato dimostrato lo svolgimento da parte della ricorrente delle mansioni di collaboratrice domestica convivente in favore di e di badante convivente in favore di Parte_3
secondo le modalità tipiche di un rapporto di lavoro subordinato, Parte_2
3 ossia con l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, gerarchico e disciplinare della del datore di lavoro, né tantomeno hanno trovato riscontro gli ulteriori elementi sintomatici della subordinazione.
Ed invero, la teste , nuora della ricorrente, ha dichiarato Testimone_1
“Ricordo che la stessa ha lavorato presso l'abitazione dei coniugi e Pt_2
sita a Palermo in via Lombardia, dal gennaio 2019 all'ottobre 2021, Per_1 occupandosi come colf della casa, quindi di fare le pulizie e cucinare, nonché come badante degli stessi, e per un certo periodo anche occupandosi dell'assistenza prima al sig. che è stato allettato poco prima di morire nel novembre 2020, e poi alla sig.ra Pt_2
negli ultimi mesi della sua vita, sino ad ottobre del 2021. Per_1
In particolare, la ricorrente si occupava di aiutarli a vestirsi e a lavarsi e a preparargli i farmaci da prendere.
La ricorrente lavorava in regime di convivenza dal lunedì alla domenica, stando lì 24 ore su
24.
Posso riferire in ordine a tali circostanze in quanto ero solita recarmi presso l'abitazione dei coniugi la domenica, di solito dopo pranzo, intrattenendomi lì circa due ore e vedevo la ricorrente assistere i coniugi o preparare da mangiare;
infatti, i coniugi erano amici di mia suocera.
Inoltre, circa tre volte alla settimana, prima di andare al lavoro la mattina, andavo presso l'abitazione dei coniugi per portare a mia suocera ciò che le occorreva, intrattenendomi il tempo di un caffè. Capitava di vedere i coniugi parlare con la ricorrente su cosa preparare da mangiare o su cosa pulire.
La ricorrente percepiva circa 500 euro al mese in contanti, posso riferire perché me lo ha detto la ricorrente. È capitato di vedere la sig.ra Per_1
consegnarglieli in mano.
Poteva capitare che la ricorrente si assentare per eseguire delle visite mediche e in quel caso doveva chiederlo ai due coniugi.
4 Non ricordo se abbia mai usufruito di ferie” (cfr. verbale prova del
28/05/2025)
Mentre il teste genero della ricorrente, ha riferito “Ricordo Testimone_2
che la stessa ha lavorato presso l'abitazione dei signori e Parte_2
dal gennaio 2019 ad ottobre 2021 occupandosi della Parte_3
pulizia della casa e di accudire entrambi i coniugi fin dall'inizio del rapporto, ovvero di lavarli, di cucinare per loro, null'altro so riferire.
Lavorava a tempo pieno dal lunedì alla domenica, vivendo presso la loro abitazione.
Adr avv. TA: I coniugi non avevano figli. Pt_2
Posso riferire in ordine a queste circostanza in quanto capitava di recarmi lì la domenica e 2 -3 volte durante la settimana intrattenendomi per circa un'ora in quanto mia moglie voleva andare a trovare sua madre. Preciso che non ho visto i coniugi dare compiti alla ricorrente, e se quest'ultima voleva assentarsi dal lavoro presumo che doveva chiedere loro il permesso. Preciso che entrambi i coniugi non erano autosufficienti” (cfr. verbale prova del 18/06/2025).
Ebbene, deve osservarsi come entrambi i testi, benché abbiano riferito che la ricorrente avrebbe lavorato presso l'abitazione dei coniugi e , dal Pt_2 Per_1
gennaio 2019 all'ottobre 2021, svolgendo l'attività di collaboratrice domestica e di badante in favore di questi ultimi, non hanno riferito circostanze idonee a comprovare l'effettivo assoggettamento della ricorrente al potere gerarchico e disciplinare del datore di lavoro, essendo le loro dichiarazioni incentrate più sul contenuto dell'attività svolta anziché sul soggetto deputato alla gestione del rapporto, né infine tali dichiarazioni hanno dimostrato la sussistenza dei sussidiari indici della subordinazione.
Ed invero, i succitati testi, pur avendo in un primo momento riferito in merito alle attività svolte dalla ricorrente e all'orario di lavoro da questa asseritamente osservato, hanno poi precisato di essere a conoscenza di siffatte circostanze semplicemente poiché si recavano circa tre volte a settimana presso l'abitazione dei
5 coniugi e , intrattenendosi lì soltanto per una o due ore, o per “il Pt_2 Per_1
tempo di un caffè”; a ben vedere, i testi hanno dunque potuto vedere la ricorrente occuparsi delle attività di collaboratrice domestica e di colf con una frequenza molto ridotta dalla durata circoscritta a poche ore, cosicché siffatte dichiarazioni, da sé sole,
e considerate unitamente alle scarne e generiche allegazioni di cui al ricorso, non possono ragionevolmente ritenersi bastevoli a suffragare l'assunto attoreo sulla sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, con orario di lavoro h24, rimanendo indimostrate le specifiche modalità di svolgimento e organizzazione dell'asserita attività lavorativa, l'effettiva durata della prestazione, e infine il contenuto delle direttive ipoteticamente ricevute dal datore di lavoro.
Si aggiunga, infine, che un siffatto lacunoso quadro probatorio non può neppure ritenersi colmato dalla circostanza relativa all'asserita regolarizzazione del rapporto di lavoro intervenuta nel febbraio 2021, atteso che parte ricorrente non ha versato in atti il contratto da cui emergerebbe tale aspetto, né tantomeno dalla documentazione relativa ai “pagamenti con cadenza periodica”, atteso che esaminando attentamente le note di “cambio degli assegni” versate in atti (cfr. all. 1 al ricorso), le stesse non risultano riconducibili né al convenuto Persona_1
né ai coniugi e , risultando pertanto Parte_2 Parte_3
indimostrato anche tale indice sussidiario della subordinazione.
Infine, con riferimento alla pronuncia della Suprema Corte n. 17093/2017, richiamata dal ricorrente nelle note conclusive dell'8/09/2025, con cui è stato affermato che “La natura subordinata del rapporto di lavoro avente ad oggetto attività di cura ed assistenza personale è insita nell'attività stessa, salvo la dimostrazione di un diverso tipo di rapporto istituto affectionis vel benevolentiae”, va osservato che siffatta attività di qualificazione del rapporto di lavoro secondo una tipologia giuridica anziché un'altra, presuppone ed implica comunque la prova circa l'effettivo svolgimento dell'attività stessa, prova che nella specie non è stata invece raggiunta.
6 Alla luce di tali considerazioni il ricorso va dunque respinto, ma la ricorrente non va condannato al pagamento delle spese di lite in ragione della contumacia della parte convenuta.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 22/12/2025.
IL GIUDICE
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